Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/06/2025, n. 3048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3048 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13795/2020 R.G., avente per oggetto:
“risarcimento danni ex artt. 2051- 2043 c.c.”;
TRA
, c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Ugo Blarasin, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro-tempore, c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Di Primo, P.IVA_1
giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA all'udienza del 15 aprile 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 20 novembre
2020, la sig.ra ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
chiedendo di accertarne la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051
[...]
c.c., o in subordine dell'art. 2043 c.c., in relazione al sinistro occorsole, in data 4.12.2015, alle ore 23:15, in Piazza Federico Di Svevia nei
1
condanna al risarcimento dei danni fisici dalla stessa subiti e al rimborso delle spese.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 15 febbraio 2021 si è costituito il il quale in via preliminare ha Controparte_1
eccepito la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4
c.p.c. stante la genericità ed indeterminatezza della domanda, ritenuta carente dei requisiti previsti dall'art 163 c.p.c., e priva di alcun riscontro probatorio, oltreché eccessiva nella quantificazione e in subordine chiedeva l'accertamento della responsabilità concorsuale della danneggiata ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del 15 aprile 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso in punto di fatto, può dirsi che la domanda attorea è infondata e, conseguentemente, va rigettata.
La responsabilità da cose in custodia, invero, ha natura oggettiva fondandosi sulla prova del nesso causale tra la res custodita e il danno e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (Cass. civ., sez. III,
n. 33074/2023).
Ed ancora, riguardo alla ripartizione degli oneri probatori, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del
2 rapporto di custodia), e solo dopo che egli abbia offerto tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 16295 del 18/06/2019;
Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 6651 del 09/03/2020). Ciò posto, si precisa altresì che l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c., comma 1, non concretando un'eccezione in senso proprio ma attenendo all'eziologia dell'evento dannoso, deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, dovendosi escludere la responsabilità del custode solo nel caso che esso fosse stato la causa esclusiva dell'incidente.
Con specifico riferimento al dissesto stradale, la Suprema Corte ha precisato che, laddove il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa di per sé statica e inerte, la prova del nesso di causalità è particolarmente rilevante dovendosi verificare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno (cfr. Cass. n. 2660/13; cfr. in questo senso anche Cass. n.15608/2022, secondo cui «È onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, ove la cosa sia inerte, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto
3 probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno;
allorché venga accertato, anche in relazione alla mancata intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito »).
In questi casi, dunque, rilevano elementi quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Anche con specifico riguardo all'illecito aquiliano, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la parte danneggiata deve, comunque, fornire prova del fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva al danneggiante, il quale avrà l'onere di dimostrare l'assenza di colpa, il concorso di colpa del danneggiato o la presenza di un caso fortuito.
Orbene, definiti come sopra i presupposti operativi della disciplina invocata dall'attrice, nel caso di specie, manca la prova della derivazione causale dei danni subiti rispetto alle condizioni della res risultando, quindi, priva di prova la responsabilità della pubblica amministrazione sia ex art. 2051 c.c. che ex art. 2043 c.c.
Parte attrice, invero, nell'atto introduttivo del giudizio ha riferito che in data 4.12.2015, alle ore 23:15 circa, percorreva il marciapiede sito in Piazza Federico Di Svevia allorquando, giunta all'angolo con la
Via Vela, cadeva rovinosamente al suolo a causa di una buca, non
4 preventivamente segnalata, collocata nelle immediate vicinanze del marciapiede, riportando così come riscontrato dai sanitari del P.S. del
P.O. di “frattura pluriframmentaria e scomposta CP_2 CP_1
estremo prossimale radio e ulna gomito destro”.
Tuttavia, parte attrice non ha provato i fatti posti a fondamento della domanda né questi hanno trovato riscontro in nessuna prova acquisita in giudizio.
In particolare, nonostante parte attrice abbia allegato all'atto introduttivo, la dichiarazione spontanea resa dal figlio, terzo estraneo alla lite sui fatti aventi relazione con questa, non ha articolato e chiesto ammettersi alcuna prova testimoniale. Pertanto, la dichiarazione in commento non può esplicare efficacia probatoria nel giudizio poiché non convalidata attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma può unicamente assumere il valore di semplice indizio (cfr. in questo senso Cass. n.29740/2023).
In sostanza, il valore di detti atti, costituenti prova atipica, è meramente indiziario e, pertanto, in assenza di ulteriori elementi che ne corroborino il contenuto, nella specie, sono inidonei a fondare il convincimento della derivazione causale del danno lamentato dall'evento ritenuto lesivo.
Va, ancora, aggiunto che il materiale fotografico raffigurante lo stato dei luoghi, certamente non è utile a sostenere la tesi difensiva attorea poiché, le fotografie allegate all'atto di citazione raffigurano l'asserito luogo dell'evento sinistro, rappresentato dall'attrice, ma non dimostrano nulla sull'accaduto.
In definitiva, parte attrice ha fondato la propria richiesta risarcitoria, unicamente sulla produzione in giudizio del verbale di P.S. e di
5 successivi certificati medici che, senza dubbio, assumono una speciale funzione certificatrice ma con riguardo esclusivo dell'obiettività delle lesioni refertate e non certamente della veridicità storica delle dichiarazioni rilasciate dalla danneggiata né, ancora, della dinamica di verificazione.
Quanto, infine, alla richiesta di esibizione della consulenza medico- legale espletata dalla compagnia di assicurazione del comune a seguito della gestione del sinistro, richiesta ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, va rilevato, come detto in istruttoria, che trattasi di un atto privato e formato ad uso meramente interno, del quale non si può ordinare l'esibizione in giudizio;
e, poi, in ogni caso, la detta consulenza non sarebbe idonea a dimostrare il fatto storico della caduta e delle sue modalità e del nesso causale con le caratteristiche della strada.
Alla stregua di tutte le superiori considerazioni, mancando la prova della stessa ricostruzione del fatto e soprattutto del nesso causale, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice in favore del secondo i parametri di Controparte_1
cui al D.M. 147/2022, scaglione di riferimento da 26.000,00 a
52.000,00.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.13795./2020 R.G.: rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da
[...]
Pt_1
6 Condanna al pagamento, in favore del Parte_1 CP_1
, delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
[...]
7.616,00 per compensi, di cui euro 1.701,00 fase di studio, euro
1.204,00 per fase introduttiva, euro 1.806,00 per fase istruttoria- trattazione ed euro 2.905,00 per fase decisionale, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 9 giugno 2025
IL PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
7