TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 02/07/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 995/2024 promossa ex art. 281 decies
c.p.c. da:
(C.F. ), nata in [...] Controparte_1 C.F._1
Paolo/SP (Brasile) il 5.01.1980, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (C.F. Persona_1
), nato in [...]/SP (Brasile) il 12.06.2013; C.F._2
(C.F. ), nato in [...] Controparte_2 C.F._3
Paolo/SP (Brasile) il 10.07.2006;
(C.F. ), nata in [...] - Parte_1 C.F._4
Cafelândia/SP (Brasile) l'8.08.1956;
(C.F. ), nata in [...] Parte_2 C.F._5
Paolo/SP (Brasile) il 9.03.2001;
(C.F. ), nata in [...] Parte_3 C.F._6
Paolo/SP (Brasile) il 10.05.2002;
(C.F. ), nata in [...]/SP Parte_4 C.F._7
(Brasile) il 24.02.1993;
(C.F. ), nata in [...]/SP Parte_5 C.F._8
(Brasile) il 5.03.1986;
(C.F. ), nato in [...]/SP, Parte_6 C.F._9
(Brasile) il 2.03.1994;
(C.F. ), nata in [...]/SP Parte_7 C.F._10
(Brasile) il 27.08.1987; pagina 1 di 7
tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. Giovanni Bonato, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Roma, via Colleferro n. 15;
Ricorrenti contro
Controparte_3
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, di nazionalità brasiliana, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della loro discendenza da , cittadino italiano Persona_2 nato il [...] a [...] 1863 Fossalto) (CB), successivamente emigrato in Brasile, il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Il ritualmente convenuto, come da notifiche in atti, non si è costituito. CP_3
Con provvedimento del 2.4.2025 (comunicato in pari data) sono stati sollevati i seguenti, letterali, rilievi:
“rilevato che la domanda è stata proposta, tra i vari ricorrenti, anche da
[...]
in proprio e in qualità di esercente la responsabilità Controparte_1 genitoriale sui figli minori e Controparte_2 Persona_1
e che tuttavia la procura alle liti è stata rilasciata solo dal predetto
[...] genitore, non anche dal padre;
ritenuto sussistente un difetto di procura con riferimento alla rappresentanza dei figli minori, posto che la procura alle liti risulta essere stata rilasciata al difensore da uno solo dei genitori, in assenza di prova documentale di tenore contrario;
in altri termini, non risulta dagli atti che Controparte_1 eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui figli minori;
pagina 2 di 7 rilevato, inoltre, che il predetto ricorrente (C.F. Controparte_2
), nato in [...]/SP (Brasile) il 10.07.2006, minore di età al C.F._3 momento della proposizione del ricorso, nelle more è divenuto maggiorenne;
ritenuto, pertanto, necessario che il ricorrente ora indicato confermi la volontà di adire
l'autorità giudiziaria con il ricorso introduttivo della causa in epigrafe, conferendo specifica procura alle liti, in nome proprio, al difensore;
richiamato l'art. 320 c.c., secondo cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili;
ritenuto necessario che la procura alle liti sia rilasciata anche dall'altro genitore del minore ovvero che sia fornita adeguata prova contraria dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
ritenuto necessario che le parti provvedano a sanare il rilevato vizio della procura alle liti sopra descritto, assegna il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito della procura alle liti nei termini di cui in parte motiva, con l'avvertimento che, in mancanza, la relativa domanda dovrà essere dichiarata improcedibile”.
È stato, pertanto, assegnato, alle parti termine per il deposito della procura alle liti, da integrarsi sulla scorta dei predetti rilievi.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 17 giugno
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
***
La domanda è fondata e va accolta.
1) Sui rilievi ex art. 182 c.p.c.
Il termine perentorio assegnato è scaduto il 3 giugno 2025, posto che il provvedimento di integrazione del 2.4.2025 è stato comunicato dalla Cancelleria in pari data;
entro il predetto termine, la parte ricorrente ha depositato le integrazioni richieste, in particolare:
pagina 3 di 7 - la parte ricorrente ha confermato la volontà di Controparte_2 adire l'autorità giudiziaria con il ricorso introduttivo della causa in epigrafe, depositando specifica procura alle liti al difensore, in nome proprio;
- per il minore è stata depositata la procura conferita Persona_1 al difensore da entrambi i genitori;
per entrambi i ricorrenti, quanto descritto consente di ritenere assolta l'integrazione richiesta.
2) Nel merito
La linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
Le parti ricorrenti hanno adempiuto all'onere probatorio allegando, rispettivamente,
l'atto di nascita e il certificato di non naturalizzazione brasiliana del sig. Per_2
unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni
[...] ricorrenti.
La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano.
Dall'esame dei documenti prodotti (nonostante la mancata allegazione del certificato di matrimonio di , figlia di , a causa dell'impossibilità di Persona_3 Persona_2 reperirlo come dimostrato dai certificati allegati) risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe, a causa di un passaggio generazionale per linea femminile (ed invero: , ascendente Persona_3 degli odierni ricorrenti e figlia di ha contratto presumibilmente Persona_2 matrimonio con soggetto verosimilmente straniero, di cui non è provata la cittadinanza italiana, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, e ciò in ragione della data di nascita della figlia avvenuta nel 1929, così perdendo involontariamente la cittadinanza italiana e la possibilità di trasmetterla ai discendenti per effetto della legge vigente all'epoca); la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. pagina 4 di 7 Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con
“salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez.
Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si
pagina 5 di 7 afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato
o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Ed invero, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Né a conclusioni diverse potrebbe giungersi ove il mancato reperimento del certificato di matrimonio sia dipeso dalla mancata celebrazione del matrimonio: ai ricorrenti dovrebbe essere riconosciuta comunque la cittadinanza italiana poiché
l'ascendente , non essendo sposata con cittadino straniero, non avrebbe Persona_3 perso - sulla scorta della legge vigente ratione temporis e sopra citata – la cittadinanza né la capacità di trasmetterla (e l'avrebbe, dunque, trasmessa) ai discendenti).
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_3
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
pagina 6 di 7 - ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_3 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Campobasso, 2 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 995/2024 promossa ex art. 281 decies
c.p.c. da:
(C.F. ), nata in [...] Controparte_1 C.F._1
Paolo/SP (Brasile) il 5.01.1980, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (C.F. Persona_1
), nato in [...]/SP (Brasile) il 12.06.2013; C.F._2
(C.F. ), nato in [...] Controparte_2 C.F._3
Paolo/SP (Brasile) il 10.07.2006;
(C.F. ), nata in [...] - Parte_1 C.F._4
Cafelândia/SP (Brasile) l'8.08.1956;
(C.F. ), nata in [...] Parte_2 C.F._5
Paolo/SP (Brasile) il 9.03.2001;
(C.F. ), nata in [...] Parte_3 C.F._6
Paolo/SP (Brasile) il 10.05.2002;
(C.F. ), nata in [...]/SP Parte_4 C.F._7
(Brasile) il 24.02.1993;
(C.F. ), nata in [...]/SP Parte_5 C.F._8
(Brasile) il 5.03.1986;
(C.F. ), nato in [...]/SP, Parte_6 C.F._9
(Brasile) il 2.03.1994;
(C.F. ), nata in [...]/SP Parte_7 C.F._10
(Brasile) il 27.08.1987; pagina 1 di 7
tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. Giovanni Bonato, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Roma, via Colleferro n. 15;
Ricorrenti contro
Controparte_3
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, di nazionalità brasiliana, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della loro discendenza da , cittadino italiano Persona_2 nato il [...] a [...] 1863 Fossalto) (CB), successivamente emigrato in Brasile, il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Il ritualmente convenuto, come da notifiche in atti, non si è costituito. CP_3
Con provvedimento del 2.4.2025 (comunicato in pari data) sono stati sollevati i seguenti, letterali, rilievi:
“rilevato che la domanda è stata proposta, tra i vari ricorrenti, anche da
[...]
in proprio e in qualità di esercente la responsabilità Controparte_1 genitoriale sui figli minori e Controparte_2 Persona_1
e che tuttavia la procura alle liti è stata rilasciata solo dal predetto
[...] genitore, non anche dal padre;
ritenuto sussistente un difetto di procura con riferimento alla rappresentanza dei figli minori, posto che la procura alle liti risulta essere stata rilasciata al difensore da uno solo dei genitori, in assenza di prova documentale di tenore contrario;
in altri termini, non risulta dagli atti che Controparte_1 eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui figli minori;
pagina 2 di 7 rilevato, inoltre, che il predetto ricorrente (C.F. Controparte_2
), nato in [...]/SP (Brasile) il 10.07.2006, minore di età al C.F._3 momento della proposizione del ricorso, nelle more è divenuto maggiorenne;
ritenuto, pertanto, necessario che il ricorrente ora indicato confermi la volontà di adire
l'autorità giudiziaria con il ricorso introduttivo della causa in epigrafe, conferendo specifica procura alle liti, in nome proprio, al difensore;
richiamato l'art. 320 c.c., secondo cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili;
ritenuto necessario che la procura alle liti sia rilasciata anche dall'altro genitore del minore ovvero che sia fornita adeguata prova contraria dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
ritenuto necessario che le parti provvedano a sanare il rilevato vizio della procura alle liti sopra descritto, assegna il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito della procura alle liti nei termini di cui in parte motiva, con l'avvertimento che, in mancanza, la relativa domanda dovrà essere dichiarata improcedibile”.
È stato, pertanto, assegnato, alle parti termine per il deposito della procura alle liti, da integrarsi sulla scorta dei predetti rilievi.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 17 giugno
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
***
La domanda è fondata e va accolta.
1) Sui rilievi ex art. 182 c.p.c.
Il termine perentorio assegnato è scaduto il 3 giugno 2025, posto che il provvedimento di integrazione del 2.4.2025 è stato comunicato dalla Cancelleria in pari data;
entro il predetto termine, la parte ricorrente ha depositato le integrazioni richieste, in particolare:
pagina 3 di 7 - la parte ricorrente ha confermato la volontà di Controparte_2 adire l'autorità giudiziaria con il ricorso introduttivo della causa in epigrafe, depositando specifica procura alle liti al difensore, in nome proprio;
- per il minore è stata depositata la procura conferita Persona_1 al difensore da entrambi i genitori;
per entrambi i ricorrenti, quanto descritto consente di ritenere assolta l'integrazione richiesta.
2) Nel merito
La linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
Le parti ricorrenti hanno adempiuto all'onere probatorio allegando, rispettivamente,
l'atto di nascita e il certificato di non naturalizzazione brasiliana del sig. Per_2
unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni
[...] ricorrenti.
La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano.
Dall'esame dei documenti prodotti (nonostante la mancata allegazione del certificato di matrimonio di , figlia di , a causa dell'impossibilità di Persona_3 Persona_2 reperirlo come dimostrato dai certificati allegati) risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe, a causa di un passaggio generazionale per linea femminile (ed invero: , ascendente Persona_3 degli odierni ricorrenti e figlia di ha contratto presumibilmente Persona_2 matrimonio con soggetto verosimilmente straniero, di cui non è provata la cittadinanza italiana, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, e ciò in ragione della data di nascita della figlia avvenuta nel 1929, così perdendo involontariamente la cittadinanza italiana e la possibilità di trasmetterla ai discendenti per effetto della legge vigente all'epoca); la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. pagina 4 di 7 Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con
“salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez.
Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si
pagina 5 di 7 afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato
o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Ed invero, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Né a conclusioni diverse potrebbe giungersi ove il mancato reperimento del certificato di matrimonio sia dipeso dalla mancata celebrazione del matrimonio: ai ricorrenti dovrebbe essere riconosciuta comunque la cittadinanza italiana poiché
l'ascendente , non essendo sposata con cittadino straniero, non avrebbe Persona_3 perso - sulla scorta della legge vigente ratione temporis e sopra citata – la cittadinanza né la capacità di trasmetterla (e l'avrebbe, dunque, trasmessa) ai discendenti).
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_3
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
pagina 6 di 7 - ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_3 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Campobasso, 2 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 7 di 7