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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 101/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 101/2020 a cui è riunita la causa 106/20 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SAMMARRO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE PAL AL CENTRO
87064 CORIGLIANO CALABRO, presso il difensore avv. SAMMARRO FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
SAMMARRO FRANCESCO , elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE PAL AL CENTRO
87064 CORIGLIANO CALABRO, presso il difensore avv. SAMMARRO FRANCESCO
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARINI VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ) VIA CORSO DI PORTA VITTORIA 14 MILANO , elettivamente C.F._3 domiciliato in presso il difensore
OPPOSTO
OGGETTO: INADEMPIMENTO IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 14.01.20 conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 908/19 emesso dal Tribunale
[...]
di Castrovillari in data 4.12.2019 con cui veniva ingiunto alla stessa il pagamento in favore dell'Istituto di credito convenuto della somma di € 12.323,57 , oltre interessi di mora, dovuti in relazione al mancato pagamento delle rate relative al contratto di finanziamento n. 01-60-04-
001165265, stipulato in data 07.06.2010 con la per l'acquisto della vettura CP_2
FORD NEW FIESTA TIT.
pagina 1 di 5 Eccepiva l'opponente il difetto di legittimazione dell'istante, l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere dall'opposta, eccependone, altresi' la prescrizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava le avverse deduzioni, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza.
Il giudizio veniva iscritto al n.101/20 del Ruolo generale affari contenziosi civili.
Avverso il medesimo decreto proponeva opposizione coobbligato rispetto Parte_2
a , debitore principale, sollevando le medesime eccezioni proposte da Parte_1 quest'ultima nell'opposizione poc'anzi riferita e chiedeva, quindi, sulla scorta delle medesime argomentazioni, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Co Si costituiva in giudizio la la quale contestava le avverse deduzioni, CP_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza.
Il giudizio veniva iscritto al n.106/20 del Ruolo generale affari contenziosi civili.
Con provvedimento del 21.04.21 veniva disposta la riunione del procedimento iscritto al n.106/20 al procedimento n.101/20.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sulla scorta dei documenti offerti in comunicazione all'udienza del 14.10.24 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1.Sulla pretesa creditoria fatta valere in giudizio.
La pretesa creditoria dell'opposto è fondata e merita accoglimento nei termini e nei modi appresso detti.
E' noto come, per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 2 di 5 L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emissione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori, alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa.
La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, in particolare senza invertire l'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento gravante sull'opposto, ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore. Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, incombendo invece sul debitore l'onere di provare l'intervenuto adempimento dell'obbligazione.
Tanto premesso si osserva che parte opposta ha allegato il titolo su cui si fonda la sua pretesa creditoria, costituito dal contratto di finanziamento stipulato il 7/06/2010 dall'opponente con la . CP_2
Il credito che trae origine dal predetto contratto di finanziamento, è stato oggetto di cessione in favore della giusto contratto di cessione del 22/01/2018, Controparte_4 allegato agli atti, ritualmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nell'interesse della quale ha agito in giudizio, quale mandataria, la per come evidenziato anche nel ricorso Controparte_1
monitorio in cui espressamente si dice:
(già con sede in Milano, Via Vittorio Controparte_4 Controparte_5
Betteloni, n. 2, P. IVA e C.F. , in data 22 gennaio 2018 ha acquistato da P.IVA_2 [...]
con sede secondaria in Italia, Roma, Via A. Argoli, n. 54, P.IVA e C.F. CP_2
, un portafoglio di crediti non performing classificati a sofferenza o P.IVA_3
inadempienza probabile originati da contratti di finanziamento stipulati dal cedente con i propri clienti ed alle condizioni ivi specificate;
b) unitamente ai crediti, sono stati altresì trasferiti tutti gli altri diritti derivanti a favore del cedente dai rapporti di credito, ivi incluse le eventuali garanzie personali e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai crediti;
c) dell'avvenuta cessione e delle pagina 3 di 5 caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana - Parte Seconda - n. 17 del 10.02.2018 ai sensi dell'art. 58 del
T.U.B. (all. 2 fasicolo monitorio); d) la (ora Controparte_5 Controparte_4
ha conferito procura speciale alla affinché quest'ultima provveda a
[...] Controparte_1
compiere, in nome e per conto della ogni attività, adempimento e Controparte_5 formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti, giusto atto a rogito Notaio dott. in Roma, in data 7 agosto 2017, Rep. n. 44.024 – Racc. n. 30.398 (cfr Persona_1
allegato 3 fascicolo monitorio, procura 07.08.17). 3); e) con verbale del 18 settembre 2017, a rogito Notaio dott. di Roma, Rep. n. 7673 – n. 4936, la Persona_2 Controparte_5
ha modificato la propria denominazione sociale in (cfr.
[...] Controparte_4
allegato 4 monitorio ); f) con sede in Roma, Via Mario Bianchini n. 60, P. IVA Controparte_1
e C.F. agisce in qualità di mandataria con rappresentanza della P.IVA_1 [...]
)g) tra i crediti oggetto di cessione è compreso anche quello relativo la Controparte_4
IG.ra , il IG. ed il IG. Parte_1 Parte_3 Parte_2
(di seguito anche solo i “Debitori”) contraddistinto dall'NDG 101702.
[...]
Sul punto va evidenziato che il secondo comma dell'art.58 del Testo Unico Bancario, stabilisce che la "banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana", adempimento curato nel caso di specie.
Deve pertanto ritenersi destituita di fondamento l'eccezione sollevata dagli opponenti quanto al difetto di legittimazione attiva.
Orbene nel caso di specie il creditore, come detto ha fornito la prova del titolo fatto valere in giudizio, allegando il contratto di finanziamento stipulato in data 07.06.10, alle seguenti condizioni: capitale finanziato pari a € 16.271,36 con anticipo di € 2.000,00, totale da rimborsare pari a € 19.633,63 in n. 36 rate mensili di € 355,75 cadauna oltre alla maxi rata finale denominata Valore Futuro Garantito di € 6.776,00, a decorrere dal 7 luglio 2010 al 21 luglio 2013, mentre l'opponente non ha provato e neppure allegato il corretto adempimento dell'obbligazione, limitandosi a sollevare contestazioni generiche in ordine all'infondatezza della pretesa creditoria ed alla prescrizione della stessa.
pagina 4 di 5 Nello specifico, con riferimento all'eccezione di prescrizione si osserva che la stessa notifica dell'opposto decreto ingiuntivo, risalente al 12/12/2019, ha effetti interruttivi della prescrizione decennale, essendo peraltro lo stesso contratto di finanziamento stipulato prima del decorso del decennio rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa all'applicazione dell'anatocismo, peraltro non circostanziata, essendosi limitati gli opponenti ad evidenziare che “gli interessi applicati hanno una chiara matrice anatocistica”, essendo, peraltro, la misura degli interessi espressamente convenuta nel contratto.
Alla luce delle esposte considerazioni, va accolta l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri individuati con D.M. 55/14, ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto, del valore della causa (da 5.201,00 a 26.000,00) e della natura e complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.908/19 che dichiara esecutivo;
Condanna gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in €
2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Castrovillari, 08.01.25
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Magarò
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 101/2020 a cui è riunita la causa 106/20 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SAMMARRO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE PAL AL CENTRO
87064 CORIGLIANO CALABRO, presso il difensore avv. SAMMARRO FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
SAMMARRO FRANCESCO , elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE PAL AL CENTRO
87064 CORIGLIANO CALABRO, presso il difensore avv. SAMMARRO FRANCESCO
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARINI VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ) VIA CORSO DI PORTA VITTORIA 14 MILANO , elettivamente C.F._3 domiciliato in presso il difensore
OPPOSTO
OGGETTO: INADEMPIMENTO IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 14.01.20 conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 908/19 emesso dal Tribunale
[...]
di Castrovillari in data 4.12.2019 con cui veniva ingiunto alla stessa il pagamento in favore dell'Istituto di credito convenuto della somma di € 12.323,57 , oltre interessi di mora, dovuti in relazione al mancato pagamento delle rate relative al contratto di finanziamento n. 01-60-04-
001165265, stipulato in data 07.06.2010 con la per l'acquisto della vettura CP_2
FORD NEW FIESTA TIT.
pagina 1 di 5 Eccepiva l'opponente il difetto di legittimazione dell'istante, l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere dall'opposta, eccependone, altresi' la prescrizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava le avverse deduzioni, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza.
Il giudizio veniva iscritto al n.101/20 del Ruolo generale affari contenziosi civili.
Avverso il medesimo decreto proponeva opposizione coobbligato rispetto Parte_2
a , debitore principale, sollevando le medesime eccezioni proposte da Parte_1 quest'ultima nell'opposizione poc'anzi riferita e chiedeva, quindi, sulla scorta delle medesime argomentazioni, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Co Si costituiva in giudizio la la quale contestava le avverse deduzioni, CP_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza.
Il giudizio veniva iscritto al n.106/20 del Ruolo generale affari contenziosi civili.
Con provvedimento del 21.04.21 veniva disposta la riunione del procedimento iscritto al n.106/20 al procedimento n.101/20.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sulla scorta dei documenti offerti in comunicazione all'udienza del 14.10.24 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1.Sulla pretesa creditoria fatta valere in giudizio.
La pretesa creditoria dell'opposto è fondata e merita accoglimento nei termini e nei modi appresso detti.
E' noto come, per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 2 di 5 L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emissione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori, alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa.
La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, in particolare senza invertire l'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento gravante sull'opposto, ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore. Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, incombendo invece sul debitore l'onere di provare l'intervenuto adempimento dell'obbligazione.
Tanto premesso si osserva che parte opposta ha allegato il titolo su cui si fonda la sua pretesa creditoria, costituito dal contratto di finanziamento stipulato il 7/06/2010 dall'opponente con la . CP_2
Il credito che trae origine dal predetto contratto di finanziamento, è stato oggetto di cessione in favore della giusto contratto di cessione del 22/01/2018, Controparte_4 allegato agli atti, ritualmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nell'interesse della quale ha agito in giudizio, quale mandataria, la per come evidenziato anche nel ricorso Controparte_1
monitorio in cui espressamente si dice:
(già con sede in Milano, Via Vittorio Controparte_4 Controparte_5
Betteloni, n. 2, P. IVA e C.F. , in data 22 gennaio 2018 ha acquistato da P.IVA_2 [...]
con sede secondaria in Italia, Roma, Via A. Argoli, n. 54, P.IVA e C.F. CP_2
, un portafoglio di crediti non performing classificati a sofferenza o P.IVA_3
inadempienza probabile originati da contratti di finanziamento stipulati dal cedente con i propri clienti ed alle condizioni ivi specificate;
b) unitamente ai crediti, sono stati altresì trasferiti tutti gli altri diritti derivanti a favore del cedente dai rapporti di credito, ivi incluse le eventuali garanzie personali e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai crediti;
c) dell'avvenuta cessione e delle pagina 3 di 5 caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana - Parte Seconda - n. 17 del 10.02.2018 ai sensi dell'art. 58 del
T.U.B. (all. 2 fasicolo monitorio); d) la (ora Controparte_5 Controparte_4
ha conferito procura speciale alla affinché quest'ultima provveda a
[...] Controparte_1
compiere, in nome e per conto della ogni attività, adempimento e Controparte_5 formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti, giusto atto a rogito Notaio dott. in Roma, in data 7 agosto 2017, Rep. n. 44.024 – Racc. n. 30.398 (cfr Persona_1
allegato 3 fascicolo monitorio, procura 07.08.17). 3); e) con verbale del 18 settembre 2017, a rogito Notaio dott. di Roma, Rep. n. 7673 – n. 4936, la Persona_2 Controparte_5
ha modificato la propria denominazione sociale in (cfr.
[...] Controparte_4
allegato 4 monitorio ); f) con sede in Roma, Via Mario Bianchini n. 60, P. IVA Controparte_1
e C.F. agisce in qualità di mandataria con rappresentanza della P.IVA_1 [...]
)g) tra i crediti oggetto di cessione è compreso anche quello relativo la Controparte_4
IG.ra , il IG. ed il IG. Parte_1 Parte_3 Parte_2
(di seguito anche solo i “Debitori”) contraddistinto dall'NDG 101702.
[...]
Sul punto va evidenziato che il secondo comma dell'art.58 del Testo Unico Bancario, stabilisce che la "banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana", adempimento curato nel caso di specie.
Deve pertanto ritenersi destituita di fondamento l'eccezione sollevata dagli opponenti quanto al difetto di legittimazione attiva.
Orbene nel caso di specie il creditore, come detto ha fornito la prova del titolo fatto valere in giudizio, allegando il contratto di finanziamento stipulato in data 07.06.10, alle seguenti condizioni: capitale finanziato pari a € 16.271,36 con anticipo di € 2.000,00, totale da rimborsare pari a € 19.633,63 in n. 36 rate mensili di € 355,75 cadauna oltre alla maxi rata finale denominata Valore Futuro Garantito di € 6.776,00, a decorrere dal 7 luglio 2010 al 21 luglio 2013, mentre l'opponente non ha provato e neppure allegato il corretto adempimento dell'obbligazione, limitandosi a sollevare contestazioni generiche in ordine all'infondatezza della pretesa creditoria ed alla prescrizione della stessa.
pagina 4 di 5 Nello specifico, con riferimento all'eccezione di prescrizione si osserva che la stessa notifica dell'opposto decreto ingiuntivo, risalente al 12/12/2019, ha effetti interruttivi della prescrizione decennale, essendo peraltro lo stesso contratto di finanziamento stipulato prima del decorso del decennio rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa all'applicazione dell'anatocismo, peraltro non circostanziata, essendosi limitati gli opponenti ad evidenziare che “gli interessi applicati hanno una chiara matrice anatocistica”, essendo, peraltro, la misura degli interessi espressamente convenuta nel contratto.
Alla luce delle esposte considerazioni, va accolta l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri individuati con D.M. 55/14, ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto, del valore della causa (da 5.201,00 a 26.000,00) e della natura e complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.908/19 che dichiara esecutivo;
Condanna gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in €
2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Castrovillari, 08.01.25
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Magarò
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