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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/10/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1872/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1872/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
Parte_2
CONVENUTI
Oggi 1 ottobre 2025, innanzi al dott. Guendalina Borghi, sono comparsi:
Per l'avv. CE FERRUCCIO, oggi sostituito dall'avv. Cristina Parte_1
Sportelli.
Per e Per nessuno compare fino ad ore 11.46. CP_1 Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da memoria integrativa del 9 settembre 2025
Il Giudice
Invita le parti a discutere oralmente la causa rappresentando loro che la Camera di Consiglio si protrarrà verosimilmente sino alle ore 14.30 e, quindi, dispensandole dalla lettura della sentenza che, su accordo delle stesse, sarà immediatamente depositata tramite Consolle.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti e provvedendo all'immediato deposito tramite “Consolle magistrato”.
Verbale chiuso alle ore 14.38
Il Giudice
dott. Guendalina Borghi
pagina 1 di 4
N. R.G. 1872/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guendalina Borghi
ai sensi dell'art. 429 c.p.c.,ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1872/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CE Parte_1 C.F._1
FERRUCCIO, elettivamente domiciliato in Monza, via Passerini 6 presso il difensore avv.
CE FERRUCCIO
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ) Parte_2 C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI come da memoria integrativa del ex art. 426 cpc del 9.9.2025:”Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria di legge e del caso: Dichiarare risolto per grave inadempimento della conduttrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c. in combinato disposto con l'art. 5 L. n. 392/1978, il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 01.09.2023, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Milano 6 in data 04.09.2023, in conseguenza della morosità nel pagamento dei canoni e degli oneri accessori;
Per l'effetto, condannare la resistente Sig.ra al rilascio immediato dell'unità immobiliare sita in CP_1
Monza (MB), Via San Francesco d'Assisi n. 5, libera da persone e cose;
Condannare la resistente
Sig.ra e il garante Sig. in solido tra loro, al pagamento in favore della CP_1 Parte_2 ricorrente della somma di € 5.350,00=, di cui € 4.850,00= a titolo di canoni di locazione maturati e non corrisposti da novembre 2024 a settembre 2025 ed € 500,00 a titolo di oneri accessori per il medesimo periodo, oltre ai canoni e agli oneri a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile, e oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, da porsi in solido a carico degli intimati”. Assegnata in decisione alla udienza del 1 ottobre 2025 e discussa in pari data.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per il giudizio di convalida, la sig.ra Pt_1 denunciava la morosità della sig.ra conduttrice dell'immobile ad uso abitativo
[...] CP_1
pagina 2 di 4 sito in Monza, via San Francesco d'Assisi n. 5, a causa dell'omesso integrale pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori dal novembre 2024 per la somma complessiva di € 1850,00 alla data della intimazione. Precisava, altresì, che ai sensi dell'art. 12 del contratto di locazione il sig. Pt_2
garantiva, in via solidale, tutte le obbligazioni derivanti dal contratto. Contestualmente,
[...] conveniva in giudizio la conduttrice ed il garante sig. per sentire convalidare l'intimato Parte_2 sfratto per morosità ed emettere ingiunzione di pagamento nei confronti solidalmente della conduttrice e del garante. All'udienza fissata per il giudizio di convalida del 5 giugno 2025 i convenuti non comparivano ed il giudice, atteso che la notifica nei confronti dell'intimata era avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c, ed attesa l'incompatibilità di tale modalità con lo speciale procedimento in oggetto, provvedeva al mutamento del rito al fine della prosecuzione del giudizio avente ad oggetto la risoluzione del contratto.
Ritualmente notificata ai convenuti anche l'ordinanza di mutamento del rito, sempre ai sensi dell'art. 143 cpc alla sig.ra all'udienza del 1 ottobre 2025, presente il solo procuratore di parte CP_1 attrice, la causa veniva discussa e decisa con contestuale emissione e lettura della sentenza. Preliminarmente, deve ribadirsi l'impossibilità di convalidare lo sfratto ove la notifica sia avvenuta, come nel caso di specie quanto alla conduttrice, nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., implicante una presunzione legale di conoscenza incompatibile con la specialità del procedimento di convalida che presuppone, per il tipo di impostazione, una qualche forma di conoscenza effettiva da parte del destinatario. Passando al merito della controversia, la domanda proposta da parte attrice può essere accolta.
Risulta, infatti provata documentalmente in causa l'esistenza tra le parti di un contratto di locazione del 1.9.2023, registrato in data 4.9.2023 (Doc. 1) che prevedeva il versamento di un canone annuo di
€ 5.400,00 oltre ad € 600,00 a titolo di spese condominiali, salvo conguaglio. Gravava, pertanto, su parte convenuta l'onere di fornire la prova del puntuale adempimento delle obbligazioni a suo carico, tra cui quella principale di pagamento del canone di locazione.
La conduttrice, non costituendosi in giudizio, non ha fornito detta prova né ha sollevato eccezioni estintive o modificative dell'obbligazione pecuniaria. La conduttrice si è altresì resa irreperibile sia all'atto della notifica della intimazione di sfratto per che dell'ordinanza di mutamento del rito, nonostante risulti residente in [...], come risulta dal certificato di residenza in atti. La morosità dedotta dall'intimante per complessive € 1850,00 alla data dell'intimazione, e rilevato che la conduttrice non ha pagato neanche le mensilità successive maturando, alla data della memoria integrativa di parte attrice, un debito di € 5.350,00, di cui € 4850,00 per canoni fino al settembre 2025 ed € 500,00 per oneri accessori, integra sicuramente la previsione di cui all'art. 5 L. 392/78, trattandosi di locazione abitativa, sicchè la valutazione della gravità dell'inadempimento risulta predeterminata per legge.
In ordine alla posizione del convenuto sig. occorre rilevare che lo stesso ha sottoscritto il Parte_2 contratto di locazione in qualità di garante, come espressamente previsto dall'art. 12 del contratto, rubricato “Deposito cauzionale e garanzie”, espressamente accettando, con tale sottoscrizione, di
“divenire obbligato in solido…per le obbligazioni di cui al contratto medesimo”. La figura del garante nel contratto di locazione è riconducibile a quella del fideiussore, disciplinato dagli artt. 1936 c.c. e, in particolare, dall'art. 1944 c.c. ai sensi del quale il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito, nonché dall'art. 1942 c.c. che prevede che la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, quali interesse e spese legali sostenute dal creditore per agire in giudizio. Il garante pertanto, dovrà essere condannato, in solido con la conduttrice, al pagamento Parte_2 del canone di locazione e degli oneri accessori, oltre interessi e spese di lite.
pagina 3 di 4 Alle luce delle argomentazioni che precedono consegue la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti, con condanna della conduttrice al rilascio dell'immobile CP_1 fissando per l'esecuzione la data del 2 novembre 2025. Parimenti, merita accoglimento la domanda di parte attrice di condanna dei convenuti, in solido, al pagamento della somma di € 5.350,00 a titolo di canoni di locazione e oneri accessori al settembre 2025, oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, ed oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, liquidate in complessive € 2.704,00 (fase studio € 919,00, fase introduttiva € 709,00, fase trattazione € 210,00 fase decisionale € 746,00) di cui € 120,00 per spese, da distrarsi in favore dell'avv. Ferruccio Centonze che ha dichiarato essere procuratore antistatario, seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vengono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-Dichiara risolto per morosità della conduttrice sig.ra il contratto di locazione inter CP_1 partes relativo all'immobile ad uso abitativo sito in Monza, via San Francesco d'Assisi n. 5;
- Dichiara tenuta e condanna la sig.ra al rilascio in favore dell'attrice dell'immobile sito CP_1 in Monza, via San Francesco d'Assisi n. 5 fissando per l'esecuzione la data del 2 novembre 2025;
- dichiara tenuti e condanna la sig.ra ed il sig. in solido, a corrispondere CP_1 Parte_2 all'attrice la somma di € 5.350,00 a titolo di canoni di locazione e oneri accessori scaduti al settembre 2025, oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, ed oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
- dichiara tenuti e condanna i signori e in solido, a rifondere a parte CP_1 Parte_2 attrice le spese del presente giudizio che liquida in complessive euro 2.704,00, di cui € 120,00 per spese, oltre 15% rimborso spese forfettario ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Ferruccio Centonze, procuratore antistatario. Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Monza, 1 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Guendalina Borghi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1872/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
Parte_2
CONVENUTI
Oggi 1 ottobre 2025, innanzi al dott. Guendalina Borghi, sono comparsi:
Per l'avv. CE FERRUCCIO, oggi sostituito dall'avv. Cristina Parte_1
Sportelli.
Per e Per nessuno compare fino ad ore 11.46. CP_1 Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da memoria integrativa del 9 settembre 2025
Il Giudice
Invita le parti a discutere oralmente la causa rappresentando loro che la Camera di Consiglio si protrarrà verosimilmente sino alle ore 14.30 e, quindi, dispensandole dalla lettura della sentenza che, su accordo delle stesse, sarà immediatamente depositata tramite Consolle.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti e provvedendo all'immediato deposito tramite “Consolle magistrato”.
Verbale chiuso alle ore 14.38
Il Giudice
dott. Guendalina Borghi
pagina 1 di 4
N. R.G. 1872/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guendalina Borghi
ai sensi dell'art. 429 c.p.c.,ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1872/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CE Parte_1 C.F._1
FERRUCCIO, elettivamente domiciliato in Monza, via Passerini 6 presso il difensore avv.
CE FERRUCCIO
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ) Parte_2 C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI come da memoria integrativa del ex art. 426 cpc del 9.9.2025:”Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria di legge e del caso: Dichiarare risolto per grave inadempimento della conduttrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c. in combinato disposto con l'art. 5 L. n. 392/1978, il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 01.09.2023, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Milano 6 in data 04.09.2023, in conseguenza della morosità nel pagamento dei canoni e degli oneri accessori;
Per l'effetto, condannare la resistente Sig.ra al rilascio immediato dell'unità immobiliare sita in CP_1
Monza (MB), Via San Francesco d'Assisi n. 5, libera da persone e cose;
Condannare la resistente
Sig.ra e il garante Sig. in solido tra loro, al pagamento in favore della CP_1 Parte_2 ricorrente della somma di € 5.350,00=, di cui € 4.850,00= a titolo di canoni di locazione maturati e non corrisposti da novembre 2024 a settembre 2025 ed € 500,00 a titolo di oneri accessori per il medesimo periodo, oltre ai canoni e agli oneri a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile, e oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, da porsi in solido a carico degli intimati”. Assegnata in decisione alla udienza del 1 ottobre 2025 e discussa in pari data.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per il giudizio di convalida, la sig.ra Pt_1 denunciava la morosità della sig.ra conduttrice dell'immobile ad uso abitativo
[...] CP_1
pagina 2 di 4 sito in Monza, via San Francesco d'Assisi n. 5, a causa dell'omesso integrale pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori dal novembre 2024 per la somma complessiva di € 1850,00 alla data della intimazione. Precisava, altresì, che ai sensi dell'art. 12 del contratto di locazione il sig. Pt_2
garantiva, in via solidale, tutte le obbligazioni derivanti dal contratto. Contestualmente,
[...] conveniva in giudizio la conduttrice ed il garante sig. per sentire convalidare l'intimato Parte_2 sfratto per morosità ed emettere ingiunzione di pagamento nei confronti solidalmente della conduttrice e del garante. All'udienza fissata per il giudizio di convalida del 5 giugno 2025 i convenuti non comparivano ed il giudice, atteso che la notifica nei confronti dell'intimata era avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c, ed attesa l'incompatibilità di tale modalità con lo speciale procedimento in oggetto, provvedeva al mutamento del rito al fine della prosecuzione del giudizio avente ad oggetto la risoluzione del contratto.
Ritualmente notificata ai convenuti anche l'ordinanza di mutamento del rito, sempre ai sensi dell'art. 143 cpc alla sig.ra all'udienza del 1 ottobre 2025, presente il solo procuratore di parte CP_1 attrice, la causa veniva discussa e decisa con contestuale emissione e lettura della sentenza. Preliminarmente, deve ribadirsi l'impossibilità di convalidare lo sfratto ove la notifica sia avvenuta, come nel caso di specie quanto alla conduttrice, nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., implicante una presunzione legale di conoscenza incompatibile con la specialità del procedimento di convalida che presuppone, per il tipo di impostazione, una qualche forma di conoscenza effettiva da parte del destinatario. Passando al merito della controversia, la domanda proposta da parte attrice può essere accolta.
Risulta, infatti provata documentalmente in causa l'esistenza tra le parti di un contratto di locazione del 1.9.2023, registrato in data 4.9.2023 (Doc. 1) che prevedeva il versamento di un canone annuo di
€ 5.400,00 oltre ad € 600,00 a titolo di spese condominiali, salvo conguaglio. Gravava, pertanto, su parte convenuta l'onere di fornire la prova del puntuale adempimento delle obbligazioni a suo carico, tra cui quella principale di pagamento del canone di locazione.
La conduttrice, non costituendosi in giudizio, non ha fornito detta prova né ha sollevato eccezioni estintive o modificative dell'obbligazione pecuniaria. La conduttrice si è altresì resa irreperibile sia all'atto della notifica della intimazione di sfratto per che dell'ordinanza di mutamento del rito, nonostante risulti residente in [...], come risulta dal certificato di residenza in atti. La morosità dedotta dall'intimante per complessive € 1850,00 alla data dell'intimazione, e rilevato che la conduttrice non ha pagato neanche le mensilità successive maturando, alla data della memoria integrativa di parte attrice, un debito di € 5.350,00, di cui € 4850,00 per canoni fino al settembre 2025 ed € 500,00 per oneri accessori, integra sicuramente la previsione di cui all'art. 5 L. 392/78, trattandosi di locazione abitativa, sicchè la valutazione della gravità dell'inadempimento risulta predeterminata per legge.
In ordine alla posizione del convenuto sig. occorre rilevare che lo stesso ha sottoscritto il Parte_2 contratto di locazione in qualità di garante, come espressamente previsto dall'art. 12 del contratto, rubricato “Deposito cauzionale e garanzie”, espressamente accettando, con tale sottoscrizione, di
“divenire obbligato in solido…per le obbligazioni di cui al contratto medesimo”. La figura del garante nel contratto di locazione è riconducibile a quella del fideiussore, disciplinato dagli artt. 1936 c.c. e, in particolare, dall'art. 1944 c.c. ai sensi del quale il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito, nonché dall'art. 1942 c.c. che prevede che la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, quali interesse e spese legali sostenute dal creditore per agire in giudizio. Il garante pertanto, dovrà essere condannato, in solido con la conduttrice, al pagamento Parte_2 del canone di locazione e degli oneri accessori, oltre interessi e spese di lite.
pagina 3 di 4 Alle luce delle argomentazioni che precedono consegue la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti, con condanna della conduttrice al rilascio dell'immobile CP_1 fissando per l'esecuzione la data del 2 novembre 2025. Parimenti, merita accoglimento la domanda di parte attrice di condanna dei convenuti, in solido, al pagamento della somma di € 5.350,00 a titolo di canoni di locazione e oneri accessori al settembre 2025, oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, ed oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, liquidate in complessive € 2.704,00 (fase studio € 919,00, fase introduttiva € 709,00, fase trattazione € 210,00 fase decisionale € 746,00) di cui € 120,00 per spese, da distrarsi in favore dell'avv. Ferruccio Centonze che ha dichiarato essere procuratore antistatario, seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vengono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-Dichiara risolto per morosità della conduttrice sig.ra il contratto di locazione inter CP_1 partes relativo all'immobile ad uso abitativo sito in Monza, via San Francesco d'Assisi n. 5;
- Dichiara tenuta e condanna la sig.ra al rilascio in favore dell'attrice dell'immobile sito CP_1 in Monza, via San Francesco d'Assisi n. 5 fissando per l'esecuzione la data del 2 novembre 2025;
- dichiara tenuti e condanna la sig.ra ed il sig. in solido, a corrispondere CP_1 Parte_2 all'attrice la somma di € 5.350,00 a titolo di canoni di locazione e oneri accessori scaduti al settembre 2025, oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, ed oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
- dichiara tenuti e condanna i signori e in solido, a rifondere a parte CP_1 Parte_2 attrice le spese del presente giudizio che liquida in complessive euro 2.704,00, di cui € 120,00 per spese, oltre 15% rimborso spese forfettario ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Ferruccio Centonze, procuratore antistatario. Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Monza, 1 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Guendalina Borghi
pagina 4 di 4