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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/06/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5094/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON
IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to DI PIERRO MICHELE, come da Parte_1
procura in atti e da ( ) ; Parte_2 C.F._1 Parte_3
( ) ; C.F._2
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. C.F._3
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.6.24, il ricorrente in epigrafe domandava l'accertamento medico legale del requisito sanitario di cui all'art. 80, 3° co., l. n. 388 del 2000 e il riconoscimento della contribuzione figurativa prevista da tale norma nella misura di due mesi per ogni anno di servizio.
L' resisteva. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti costituite, si espletava una consulenza tecnica medico legale
La norma sottesa alla domanda del ricorrente , cioè l'art. 80, 3° co., l. 23.12.2000, n. 388,
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), sancisce: A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 26 MAGGIO 1970, N. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 DICEMBRE 1978, N. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 DICEMBRE 1981, N. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
Nella specie, l'accertamento peritale – frutto di una disamina accurata della vicenda litigiosa, coerente con il criterio legale di valutazione dei riflessi funzionali delle malattie diagnosticate e immune da vizi logici – prova, in uno con la documentazione e gli altri riscontri acquisiti, che l'assistibile si trova nelle condizioni per fruire del vantaggio contributivo domandato.
In mancanza di contestazioni significative e supportate da elementi oggettivi, questa pronuncia bene può recepire tale conclusioni del CTU, il cui elaborato deve qui intendersi richiamato.
Pertanto, si dichiara che il ricorrente ha diritto a due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, ex art. 80, 3° co., l. n. 388 del 2000, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
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Si pongono le spese processuali a carico dell' . CP_1
Importi e modalità di pagamento sono specificati nel dispositivo.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione (artt. 125, CP_1 ultimo comma, r.d. 1422/24 e 140 r.d.l. 1827/35).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato il 28.6.2024, nei confronti di , così provvede: accoglie la domanda attorea e, per CP_1 l'effetto, dichiara che l'assistibile ha diritto a due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, ex art. 80, 3° co., l. n. 388 del 2000, con decorrenza dalla domanda amministrativa 9; condanna l' a pagare agli avv.ti Di Pierro dichiaratosi anticipatario, le spese processuali in CP_1 complessivi € 2800,00, oltre all'IVA, al contributo integrativo e al rimborso delle spese generali nella misura di legge;
pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale. CP_1
Così deciso in Trani, il 05/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore