CA
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/03/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n.18/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Michele Campanale Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 marzo 2025, nella causa avente ad oggetto “risarcimento danni”,
tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, quali eredi ed aventi causa del defunto , Parte_5 Persona_1
tutti rappr. e dif. da avv. Dipierro Vito e Appellanti Parte_6
contro in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Marangi Francesco CP_1
Appellati
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 11 gennaio 2020 gli appellanti in epigrafe indicati, nella spiegata qualità di eredi ed aventi causa del defunto (deceduto in Persona_1 data 16 luglio 2014 per “adenocarcinoma infiltrante del grosso intestino e successive complicazioni metastatiche del polmone con ampie aree di necrosi qualificate come “tumore primitivo polmonare con secondarismo cerebellare”) impugnavano la sentenza resa in data 7 novembre 2019 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva rigettato la domanda risarcitoria.
Si è costituita CP_1 La causa, all'udienza del 12 marzo 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---°°°---°°°---
Va premesso che il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea sulla considerazione che le attività lavorative disimpegnate dal fu nel periodo in cui è configurabile la Persona_1 responsabilità risarcitoria della e cioè luglio 1987/dicembre 1993 non sono state CP_1 adeguatamente provate attraverso la prova testimoniale, affermando testualmente che “l'indagine istruttoria non ha affatto chiarito le modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative e la loro idoneità a provocare la patologia lamentata con riferimento al periodo luglio 1987/dicembre 1993, periodo nel quale può ravvisarsi la responsabilità alla degli obblighi di protezione ex CP_1 art. 2087 c.c., ed escluso il trasferimento ad essa delle obbligazioni risarcitorie facenti capo alle società cedenti, ex art, 2112 c.c. nella formulazione all'epoca vigente (attesa l'inefficacia della Direttiva comunitaria n. 187 del 1977 nei rapporti fra soggetti privati sino alla modifica della disciplina codicistica;
tra le altre, Cass, n. 3762 del 2004”.
---***---***---
Parte appellante lamenta:
1. l'erroneità in diritto della sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto, a sostegno della legittimazione passiva di , l'applicabilità diretta della Direttiva CEE n. 187/77. CP_1
Tale Direttiva CEE n. 187/77, vigente dal 1977 al 2001, in particolare all' art. 3 prevedeva: “I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario”
Questa Corte, in pieno accordo con quanto sul punto ribattuto ed eccepito dall'appellata rileva che Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al punto 8) della propria CP_1 sentenza C-152/84del 26.02.1986, esaminando, seppur con riferimento a Direttiva diversa dalla n. 187/77, ha enunciato il seguente principio in tema di applicabilità diretta di una direttiva: “quanto all ' argomento secondo il quale una direttiva non può essere fatta valere nei confronti di un singolo, va posto in rilievo che, secondo l ' art . 189 del trattato, la natura cogente della direttiva sulla quale e' basata la possibilità di farla valere dinanzi al giudice nazionale, esiste solo nei confronti dello ' stato membro cui e rivolta '. Ne consegue che la direttiva non può di per se creare obblighi a carico di un singolo e che una disposizione d ' una direttiva non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso. E' quindi opportuno accertare se, nel caso di specie, si debba ritenere che il resistente ha agito in quanto singolo .”
Ebbene, conformemente a quanto sostenuto dall'appellata, questa Corte ritiene che CP_1 e la sua dante causa originaria (l'ILVA spa in liquidazione) sono, pacificamente, società per azioni assoggettate al diritto civile privato, e pertanto la norma in esame non é applicabile direttamente contro la . CP_1
E' allora corretto quanto affermato dal Giudice di prime cure che ravvisa, con conforto della giurisprudenza di legittimità, “l'inefficacia della Direttiva comunitaria n. 187 del 1977 nei rapporti fra soggetti privati sino alla modifica della disciplina codicistica”
---***---***---
2. Sempre con riferimento alla problematica della legittimazione passiva di , come CP_1 attestato dalla documentazione in atti, invero, con atto del 29.7.1987, la aveva Controparte_2 conferito, con effetto dall'1.8.1987, “tutti i propri complessi aziendali costituenti l'intera sua azienda”, tra cui “il centro siderurgico di Taranto”, alla Ilva spa che contestualmente aveva assunto la denominazione di;
con successivo atto del 31.12.1988, la (ex Ilva spa) CP_2 CP_2 C
liquidazione aveva poi conferito, con effetto dall'1.1.1989, il proprio complesso aziendale, comprendente il centro siderurgico di Taranto, alla Ilva spa, incorporata poi dalla e CP_4 infine dalla;
con atto di scissione parziale della in data CP_1 Parte_7
21.12.1993, il centro siderurgico di Taranto è stato conferito alla (ora Ilva spa Parte_8 in amministrazione straordinaria). La domanda è stata inequivocabilmente formulata nei confronti della società convenuta sicché, secondo la prospettazione dell'attore, la titolarità del dovere di subire il giudizio (trattandosi di legittimazione passiva), in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, non può che essere individuata in capo all'odierna convenuta costituita. ( cfr. Cass. Sez. III, 10 Luglio 2014 N° 15759) Essendo in discussione il punto che investe la titolarità passiva del rapporto, non è dubitabile che, anche ipoteticamente superando i rilievi processuali sopra descritti, la titolarità passiva fa capo a in ossequio al citato art.
2.4 dell'atto di scissione. CP_1
Giusta documentazione allegata e richiamata dalla stessa, oltre che da ILVA spa: “gli effetti delle vertenze … riferentesi a contenziosi nati antecedentemente alla data di decorrenza degli effetti della scissione (di in e poi Parte_7 Per_2 Controparte_5 Parte_8 denominata ILVA spa) o nati successivamente purchè riferentesi ad atti o fatti anteriori alla data di decorrenza degli effetti della scissione saranno tutti a profitto e carico della società scissa
[...]
(ora ” (art.
2.4 sezione III dell'atto di scissione in data 21/12/93, Parte_7 CP_1 allegato da;
il punto 5.4 del progetto di scissione (pure allegato da CP_1 CP_1
prevede un onere di manleva a carico di (attuale successore
[...] Parte_7
ed in favore di (ora ILVA spa) a determinate condizioni CP_1 Parte_8 concernenti i tempi di approvazione dei bilanci da parte della società beneficiaria, ossia delimita la responsabilità per manleva a carico di CP_1
In altri termini la quale avente causa della Ilva spa, è stata datrice di lavoro CP_1 dell'istante fino al 1993, sicché, per tale periodo, è titolare dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
E ciò per i rilievi appena formulati, e non per le motivazioni già ritenute dagli appellanti, secondo i quali si sarebbe formato giudicato sulla legittimazione passiva della per effetto CP_1 della sentenza n. 3933/2016 fra gli odierni appellanti e , con cui il Giudice ebbe a CP_1 rigettare la domanda per “mutatio libelli” in relazione a domande nuove relative alle patologie del de cuius (infatti, avendo adìto l' il quando era in vita, denunciando la patologia CP_6 Per_1 oncologica del colon, gli odierni ricorrenti, subentrati dopo la morte del loro dante causa, avevano inserito nella domanda anche la patologia polmonare-cerebellare, ritenuta giustamente domanda nuova non consentita nel rito del lavoro): esaminando la sentenza in esame, la questione della legittimazione di non è neppure sfiorata, né può ritenersi implicitamente valutata e CP_1 decisa.
Nessun giudicato sulla legittimazione di è dunque ravvisabile nella sentenza citata. CP_1
---***---***---
Sulla base di tutto quanto esposto - e considerato che in primo grado è stata espletata CTU medico- legale e successivi chiarimenti a seguito delle osservazioni del CTP di parte appellante – ritiene questa Corte fondamentale analizzare le risultanze istruttorie di primo grado.
Dichiara il teste di aver lavorato all'interno dello stabilimento ILVA dal Testimone_1
1972 al 1980, periodo in cui vedeva lavorare il defunto nel Reparto Sottoprodotti- Coke;
Per_1 in quel reparto, detto anche cokeria, i lavoratori sono a contatto con i sottoprodotti e con altri prodotti che non ricordo;
dal 1980, poiché non lavoravo più, non ho più visto il ”. Per_1
Teste D'Amico Umberto: dichiara di aver lavorato all'interno dell'ILVA a partire dagli anni '70 e per tali ragioni ho visto il;
posso dire che il ha lavorato sino al '74 nel Per_1 Per_1
Reparto Sottoprodotti;
in tale reparto sono presenti sostanze quali benzolo, catrame, posso dire che era presente anche l'amianto; anche nel magazzino era presente l'amianto quale materiale di coibentazione e delle guarnizioni delle valvole. Il ha lavorato nel magazzino dal 1984 Per_1 fino a quanto è andato in pensione”. Teste : dichiara di essere stato assunto nell'aprile 1983 nell'ambito ecologico con Testimone_2 mansioni di tecnico gestione rifiuti (…….); che i dipendenti venivano assegnati in base ad una scheda di assegnazione;
che la Società provvedeva a che il lavoratore facesse uso dei D.P.I. previsti in funzione delle attività svolte, essendo presente anche personale preposto al controllo del corretto utilizzo, con irrogazione di sanzioni in caso di mancato rispetto. A partire dagli anni '80 furono poste in essere attività di rimozione dell'amianto seguite da soggetti specializzati;
i lavoratori venivano sottoposti a visite mediche periodiche.
Specificamente, quanto all'amianto, esso non entrava direttamente nella formulazione dei materiali refrattari, comunque erano previsti utilizzi che prevedevano l'accorpamento di materiali refrattari con materiali contenenti amianto, il quale era inscatolato tra la corazza metallica esterna e il pacchetto refrattario più interno.
Rammenta questa Corte secondo gli insegnamenti ormai consolidati – che allorquando si contrae una malattia professionale non è necessario accertare l'esposizione ad una concentrazione di amianto superiore ad un certo limite per un numero di ore giornaliero, ma è sufficiente che vi sia stata una esposizione all'amianto che comunque sia stata sufficiente per determinare la malattia in un organismo predisposto. Nel caso di specie la malattia contratta, poi, ossia il carcinoma polmonare, è malattia che viene ricondotta dalla scienza e nelle stesse tabelle con elevata probabilità all'uso CP_7 di amianto, essendo scientificamente dimostrato che l'esposizione ad amianto causi tale tipo di tumore. E in effetti egli ha ottenuto il riconoscimento della malattia professionale da parte dell' . CP_7
A fronte di tali risultanze, sarebbe stato onere del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro svolto, a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti: male dichiarazioni sul punto fornite dal teste Tes_2 appaiono dichiarazioni di stile, non supportate da robusti elementi che le sostengano.
[...]
---***---***--- Tutto ciò esposto, dissente questa Corte con il decisum del Giudice di primo grado che in sentenza ha definito gli esiti dell'istruttoria come generici ed inadeguati in quanto “non ha affatto chiarito le modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative e la loro idoneità a provocare la patologia lamentata con riferimento al periodo luglio 1987/dicembre 1993”; ma i testi e Tes_1 Tes_3 hanno al contrario indicato le sostanze cui il de cuius era esposto. Va quindi presa in considerazione la CTU medico-legale e i successivi chiarimenti, che si condivide pienamente in quanto più che esaustiva e immune da vizi logico-giuridici. Rileva il CTU: “ era affetto da adenocarcinoma del colon con metastasi epatiche e Persona_1 da adenocarcinoma scarsamente differenziato del polmone con metastasi cerebrali. Dal ricorso giudiziario evinco che ha prestato la sua opera professionale per ventidue anni nei Per_1 reparti dello stabilimento siderurgico: cokeria e impianto sottoprodotti. Non ho elementi per accertare tali circostanze ma non ho motivi per dubitare di quanto riportato nel ricorso giudiziario;
esiste pertanto elevata probabilità che causa o concausa efficiente della patologia neoplastica polmonare sia stata l'attività lavorativa svolta da anche se in concorso con Per_1 cause extralavorative (abitudine tabagica). Esiste invece limitata probabilità che la neoplasia al colon sia stata concausata dall'attività lavorativa svolta. È del tutto verosimile che causa della morte di , avvenuta in data 16.07.2014, siano state sia la neoplasia polmonare sia la Per_1 neoplasia al colon. Il danno biologico che derivava dalla neoplasia polmonare può essere valutato in misura di 70-80% da marzo 2013, e del 80-90% da dicembre 2013 fino al decesso avvenuto in data 16.07.2014”.
Le conclusioni del CTU appaiono perfettamente compatibili con quanto esposto (non soltanto in sede di ricorso giudiziario di primo grado) dalle dichiarazioni rese dai testi e soprattutto Tes_1 di esposizione del ad amianto (per il quale l' risulta avergli rilasciato la Tes_3 Per_1 CP_7 relativa certificazione di esposizione) e a sostanze tossiche e cancerogene.
In tali termini, a giudizio di questa Corte, la sentenza appellata va riformata. Risulta in atti che al nel gennaio 2012 venivano diagnosticate un adenocarcinoma Per_1 infiltrante del grosso intestino e successive complicazioni metastatiche del polmone con ampie aree di necrosi qualificate come “tumore primitivo polmonare con secondarismo cerebellare (Chirurgia toracica del Policlinico sant'Orsola). Si sottoponeva quindi dapprima a cicli di chemioterapia, e successivamente, in data 4 giugno 2012, a “resezione anteriore retto metastasectomia”
decedeva il 16 luglio 2014. Persona_1
In tali casi la Suprema Corte ritiene congruo liquidare l'intero periodo applicando il valore giornaliero dell'invalidità temporanea assoluta, da personalizzare in ragione della situazione concreta, mentre esclude il ricorso al criterio della liquidazione in base alla percentuale invalidante raggiunta, ritenendolo non pertinente alla peculiarità del caso, in cui la menomazione temporanea non è destinata a guarire e cristallizzarsi in una invalidità permanente, ma rimane temporanea fino al decesso. La Corte di Cassazione suggerisce di non considerare proprio la percentuale invalidante delle tabelle di Milano e liquidare l'intero periodo di sopravvivenza con l'indennità temporanea assoluta, aumentandola in ragione della circostanza che all'invalidità temporanea sia seguita la morte.
In due recenti pronunce la Cassazione ha ribadito tale principio, sostenendo che “Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che - accertata la responsabilità del datore di lavoro per la malattia professionale sofferta dal dante causa in seguito ad esposizione all'amianto - avevano utilizzato un criterio equitativo basato sul valore tabellare giornaliero della totale inabilità temporanea, incrementato per la personalizzazione dovuta alle circostanze del caso concreto, avuto riguardo alla evoluzione della patologia e al grado di sofferenza patita dalla vittima)”1.
In sostanza “In tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”2.
Tali voci di danno non patrimoniale non rientrano nella copertura che ai sensi dell'art 13 CP_7
L38/2000, copre il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica e il danno non patrimoniale consistente nella lesione permanente della integrità fisica, nel suo aspetto statico e dinamico ossia in relazione alle ripercussioni fisiche con cui il danneggiato deve convivere per il resto della vita(nella sua durata prevedibile), mentre il danno terminale è un danno temporaneo, anche se molto elevato, perché precede la morte e viene liquidato con riferimento alle tabelle relative alla invalidità temporanea.
Si sostiene che “in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri CP_7 civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste CP_7 omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica CP_7 dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale
e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente. 3 CP_7
---***---***---
Ebbene le ultime tabelle di Milano, approvate dall'osservatorio con riferimento al danno cd terminale, circoscrivono la configurabilità del danno terminale ad una sopravvivenza di 100 giorni, affermando che la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. Esso sostiene che “Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, si suggerisce l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario”.
Rileva questa Corte, con orientamento già precedentemente seguito, che occorre allora trovare un contemperamento, perché il criterio di liquidazione proposto dall'osservatorio di Milano, considera una sopravvivenza all'evento lesivo molto ridotta, contenuta nei 100 giorni e per questo riconosce una somma forfettaria svincolata dal parametro dell'inabilità giornaliera per i primi tre giorni dopo l'evento(fino a € 30.000), ritenendo che i primi giorni siano di profondo choc e dolore, dovendo assorbire la notizia della gravità delle condizioni di salute. Dal 4 giorno al centesimo propone di liquidare una somma partendo da 1000,00 euro il primo giorno, sempre più bassa fino a ricollegarsi al 100 giorno con l'importo di € 99,00 elaborato dallo stesso osservatorio per l'inabilità temporanea assoluta, come valore giornaliero. Per ogni altro giorno di sopravvivenza dopo il centesimo, rimanda ai criteri per la liquidazione dell'indennità giornaliera prevista per l'inabilità temporanea assoluta, eventualmente personalizzabile fino al 50%.
Ebbene, nel caso di specie la malattia è stata diagnosticata nel gennaio 2012 a seguito di ricovero in data e sin dall'inizio non è stata data alcuna speranza di guarigione, è stato sottoposto a diversi periodi di chemioterapia e per cercare di ridurre la massa e la sintomatologia connessa, al fine di allungargli la vita per quanto possibile. Enorme dunque deve essere stato lo choc alla scoperta della malattia e della inesistenza di una cura risolutiva che assicurasse la guarigione. Pertanto può riconoscersi per i primi 100 giorni dalla diagnosi il risarcimento così come liquidato dal Tribunale di Milano, nella misura complessiva di € 80,000.
Occorre precisare che la liquidazione dell'osservatorio per i 100 giorni copre sia il danno terminale che quello catastrofale, tanto è vero che si discosta dai valori dell'inabilità temporanea ricorrendo appunto ad un criterio equitativo puro, così come precisato dallo stesso osservatorio, laddove ha chiarito che “tenendo conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze gemelle SS.UU. nn. 26972/3/4/5 dell'11.11.2008, oltre alla citata n. 15350/2015) si è ritenuto di proporre una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita”.
Per i successivi si ritiene di personalizzare il valore giornaliero dell'inabilità assoluta assegnando la massima personalizzazione (€149,00), dal momento che egli ha dovuto affrontare continui cicli di chemioterapia e radioterapia, nonché continui esami e terapie, come si evince dalla copiosa documentazione medica presentata, che lo hanno fiaccato nel fisico e nello spirito. Occorre precisare che anche l'indennità giornaliera comprende una quota che va a coprire il danno morale che senz'altro sussisteva in tale periodo. Le sue condizioni sono precipitate negli ultimi mesi di vita, in cui, come emerge dalla documentazione esibita e dalla CTU, per cui e senza dubbio ha preso coscienza della fine. imminente. Si ritiene equo pertanto nell'ultimo mese, riconoscere fino al decesso e in aggiunta all'indennità per inabilità ordinaria, € 1000,00 al giorno per un totale di 30.000,00.
In conclusione,per i primi 100 giorni dal 11 gennaio 2012 all'11 aprile 2012giorno in cui ha ricevuto la diagnosi della malattia, devono essere liquidati € 80.000,00, in applicazione della tabella elaborata dall'osservatorio di Milano. Per i rimanenti 2 anni, 3 mesi e 6 giorni la somma di € 122.925, considerando un valore giornaliero di € 149,00, periodo in cui come si è già detto ha dovuto sottoporsi a pesanti trattamenti chemioterapici e radioterapici. Infine a titolo di danno catastrofale negli ultimi 30 giorni devono attribuirsi
€ 30.000,00 per risarcire il de cuius dell'annullamento della vita
In totale spettano agli eredi € 233.074,000 somma già rivalutata all'attualità, sulla quale, previa devalutazione, devono calcolarsi gli interessi legali nei limiti di legge.
Le spese di giudizio del doppio grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
Accoglie l'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto degli appellanti alla percezione della somma di € 233.074,000 somma già rivalutata all'attualità, sulla quale, previa devalutazione, devono calcolarsi gli interessi legali nei limiti di legge.
Condanna l'appellata al pagamento dell'anzidetta somma agli appellanti. CP_1
Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che CP_1 liquida in € 6.000,00 per il primo grado, ed in € 7.114.00 per questo grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Taranto, 12 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019 3 Cass. sez. L - , Sentenza n. 9112 del 02/04/2019
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Michele Campanale Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 marzo 2025, nella causa avente ad oggetto “risarcimento danni”,
tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, quali eredi ed aventi causa del defunto , Parte_5 Persona_1
tutti rappr. e dif. da avv. Dipierro Vito e Appellanti Parte_6
contro in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Marangi Francesco CP_1
Appellati
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 11 gennaio 2020 gli appellanti in epigrafe indicati, nella spiegata qualità di eredi ed aventi causa del defunto (deceduto in Persona_1 data 16 luglio 2014 per “adenocarcinoma infiltrante del grosso intestino e successive complicazioni metastatiche del polmone con ampie aree di necrosi qualificate come “tumore primitivo polmonare con secondarismo cerebellare”) impugnavano la sentenza resa in data 7 novembre 2019 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva rigettato la domanda risarcitoria.
Si è costituita CP_1 La causa, all'udienza del 12 marzo 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---°°°---°°°---
Va premesso che il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea sulla considerazione che le attività lavorative disimpegnate dal fu nel periodo in cui è configurabile la Persona_1 responsabilità risarcitoria della e cioè luglio 1987/dicembre 1993 non sono state CP_1 adeguatamente provate attraverso la prova testimoniale, affermando testualmente che “l'indagine istruttoria non ha affatto chiarito le modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative e la loro idoneità a provocare la patologia lamentata con riferimento al periodo luglio 1987/dicembre 1993, periodo nel quale può ravvisarsi la responsabilità alla degli obblighi di protezione ex CP_1 art. 2087 c.c., ed escluso il trasferimento ad essa delle obbligazioni risarcitorie facenti capo alle società cedenti, ex art, 2112 c.c. nella formulazione all'epoca vigente (attesa l'inefficacia della Direttiva comunitaria n. 187 del 1977 nei rapporti fra soggetti privati sino alla modifica della disciplina codicistica;
tra le altre, Cass, n. 3762 del 2004”.
---***---***---
Parte appellante lamenta:
1. l'erroneità in diritto della sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto, a sostegno della legittimazione passiva di , l'applicabilità diretta della Direttiva CEE n. 187/77. CP_1
Tale Direttiva CEE n. 187/77, vigente dal 1977 al 2001, in particolare all' art. 3 prevedeva: “I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario”
Questa Corte, in pieno accordo con quanto sul punto ribattuto ed eccepito dall'appellata rileva che Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al punto 8) della propria CP_1 sentenza C-152/84del 26.02.1986, esaminando, seppur con riferimento a Direttiva diversa dalla n. 187/77, ha enunciato il seguente principio in tema di applicabilità diretta di una direttiva: “quanto all ' argomento secondo il quale una direttiva non può essere fatta valere nei confronti di un singolo, va posto in rilievo che, secondo l ' art . 189 del trattato, la natura cogente della direttiva sulla quale e' basata la possibilità di farla valere dinanzi al giudice nazionale, esiste solo nei confronti dello ' stato membro cui e rivolta '. Ne consegue che la direttiva non può di per se creare obblighi a carico di un singolo e che una disposizione d ' una direttiva non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso. E' quindi opportuno accertare se, nel caso di specie, si debba ritenere che il resistente ha agito in quanto singolo .”
Ebbene, conformemente a quanto sostenuto dall'appellata, questa Corte ritiene che CP_1 e la sua dante causa originaria (l'ILVA spa in liquidazione) sono, pacificamente, società per azioni assoggettate al diritto civile privato, e pertanto la norma in esame non é applicabile direttamente contro la . CP_1
E' allora corretto quanto affermato dal Giudice di prime cure che ravvisa, con conforto della giurisprudenza di legittimità, “l'inefficacia della Direttiva comunitaria n. 187 del 1977 nei rapporti fra soggetti privati sino alla modifica della disciplina codicistica”
---***---***---
2. Sempre con riferimento alla problematica della legittimazione passiva di , come CP_1 attestato dalla documentazione in atti, invero, con atto del 29.7.1987, la aveva Controparte_2 conferito, con effetto dall'1.8.1987, “tutti i propri complessi aziendali costituenti l'intera sua azienda”, tra cui “il centro siderurgico di Taranto”, alla Ilva spa che contestualmente aveva assunto la denominazione di;
con successivo atto del 31.12.1988, la (ex Ilva spa) CP_2 CP_2 C
liquidazione aveva poi conferito, con effetto dall'1.1.1989, il proprio complesso aziendale, comprendente il centro siderurgico di Taranto, alla Ilva spa, incorporata poi dalla e CP_4 infine dalla;
con atto di scissione parziale della in data CP_1 Parte_7
21.12.1993, il centro siderurgico di Taranto è stato conferito alla (ora Ilva spa Parte_8 in amministrazione straordinaria). La domanda è stata inequivocabilmente formulata nei confronti della società convenuta sicché, secondo la prospettazione dell'attore, la titolarità del dovere di subire il giudizio (trattandosi di legittimazione passiva), in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, non può che essere individuata in capo all'odierna convenuta costituita. ( cfr. Cass. Sez. III, 10 Luglio 2014 N° 15759) Essendo in discussione il punto che investe la titolarità passiva del rapporto, non è dubitabile che, anche ipoteticamente superando i rilievi processuali sopra descritti, la titolarità passiva fa capo a in ossequio al citato art.
2.4 dell'atto di scissione. CP_1
Giusta documentazione allegata e richiamata dalla stessa, oltre che da ILVA spa: “gli effetti delle vertenze … riferentesi a contenziosi nati antecedentemente alla data di decorrenza degli effetti della scissione (di in e poi Parte_7 Per_2 Controparte_5 Parte_8 denominata ILVA spa) o nati successivamente purchè riferentesi ad atti o fatti anteriori alla data di decorrenza degli effetti della scissione saranno tutti a profitto e carico della società scissa
[...]
(ora ” (art.
2.4 sezione III dell'atto di scissione in data 21/12/93, Parte_7 CP_1 allegato da;
il punto 5.4 del progetto di scissione (pure allegato da CP_1 CP_1
prevede un onere di manleva a carico di (attuale successore
[...] Parte_7
ed in favore di (ora ILVA spa) a determinate condizioni CP_1 Parte_8 concernenti i tempi di approvazione dei bilanci da parte della società beneficiaria, ossia delimita la responsabilità per manleva a carico di CP_1
In altri termini la quale avente causa della Ilva spa, è stata datrice di lavoro CP_1 dell'istante fino al 1993, sicché, per tale periodo, è titolare dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
E ciò per i rilievi appena formulati, e non per le motivazioni già ritenute dagli appellanti, secondo i quali si sarebbe formato giudicato sulla legittimazione passiva della per effetto CP_1 della sentenza n. 3933/2016 fra gli odierni appellanti e , con cui il Giudice ebbe a CP_1 rigettare la domanda per “mutatio libelli” in relazione a domande nuove relative alle patologie del de cuius (infatti, avendo adìto l' il quando era in vita, denunciando la patologia CP_6 Per_1 oncologica del colon, gli odierni ricorrenti, subentrati dopo la morte del loro dante causa, avevano inserito nella domanda anche la patologia polmonare-cerebellare, ritenuta giustamente domanda nuova non consentita nel rito del lavoro): esaminando la sentenza in esame, la questione della legittimazione di non è neppure sfiorata, né può ritenersi implicitamente valutata e CP_1 decisa.
Nessun giudicato sulla legittimazione di è dunque ravvisabile nella sentenza citata. CP_1
---***---***---
Sulla base di tutto quanto esposto - e considerato che in primo grado è stata espletata CTU medico- legale e successivi chiarimenti a seguito delle osservazioni del CTP di parte appellante – ritiene questa Corte fondamentale analizzare le risultanze istruttorie di primo grado.
Dichiara il teste di aver lavorato all'interno dello stabilimento ILVA dal Testimone_1
1972 al 1980, periodo in cui vedeva lavorare il defunto nel Reparto Sottoprodotti- Coke;
Per_1 in quel reparto, detto anche cokeria, i lavoratori sono a contatto con i sottoprodotti e con altri prodotti che non ricordo;
dal 1980, poiché non lavoravo più, non ho più visto il ”. Per_1
Teste D'Amico Umberto: dichiara di aver lavorato all'interno dell'ILVA a partire dagli anni '70 e per tali ragioni ho visto il;
posso dire che il ha lavorato sino al '74 nel Per_1 Per_1
Reparto Sottoprodotti;
in tale reparto sono presenti sostanze quali benzolo, catrame, posso dire che era presente anche l'amianto; anche nel magazzino era presente l'amianto quale materiale di coibentazione e delle guarnizioni delle valvole. Il ha lavorato nel magazzino dal 1984 Per_1 fino a quanto è andato in pensione”. Teste : dichiara di essere stato assunto nell'aprile 1983 nell'ambito ecologico con Testimone_2 mansioni di tecnico gestione rifiuti (…….); che i dipendenti venivano assegnati in base ad una scheda di assegnazione;
che la Società provvedeva a che il lavoratore facesse uso dei D.P.I. previsti in funzione delle attività svolte, essendo presente anche personale preposto al controllo del corretto utilizzo, con irrogazione di sanzioni in caso di mancato rispetto. A partire dagli anni '80 furono poste in essere attività di rimozione dell'amianto seguite da soggetti specializzati;
i lavoratori venivano sottoposti a visite mediche periodiche.
Specificamente, quanto all'amianto, esso non entrava direttamente nella formulazione dei materiali refrattari, comunque erano previsti utilizzi che prevedevano l'accorpamento di materiali refrattari con materiali contenenti amianto, il quale era inscatolato tra la corazza metallica esterna e il pacchetto refrattario più interno.
Rammenta questa Corte secondo gli insegnamenti ormai consolidati – che allorquando si contrae una malattia professionale non è necessario accertare l'esposizione ad una concentrazione di amianto superiore ad un certo limite per un numero di ore giornaliero, ma è sufficiente che vi sia stata una esposizione all'amianto che comunque sia stata sufficiente per determinare la malattia in un organismo predisposto. Nel caso di specie la malattia contratta, poi, ossia il carcinoma polmonare, è malattia che viene ricondotta dalla scienza e nelle stesse tabelle con elevata probabilità all'uso CP_7 di amianto, essendo scientificamente dimostrato che l'esposizione ad amianto causi tale tipo di tumore. E in effetti egli ha ottenuto il riconoscimento della malattia professionale da parte dell' . CP_7
A fronte di tali risultanze, sarebbe stato onere del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro svolto, a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti: male dichiarazioni sul punto fornite dal teste Tes_2 appaiono dichiarazioni di stile, non supportate da robusti elementi che le sostengano.
[...]
---***---***--- Tutto ciò esposto, dissente questa Corte con il decisum del Giudice di primo grado che in sentenza ha definito gli esiti dell'istruttoria come generici ed inadeguati in quanto “non ha affatto chiarito le modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative e la loro idoneità a provocare la patologia lamentata con riferimento al periodo luglio 1987/dicembre 1993”; ma i testi e Tes_1 Tes_3 hanno al contrario indicato le sostanze cui il de cuius era esposto. Va quindi presa in considerazione la CTU medico-legale e i successivi chiarimenti, che si condivide pienamente in quanto più che esaustiva e immune da vizi logico-giuridici. Rileva il CTU: “ era affetto da adenocarcinoma del colon con metastasi epatiche e Persona_1 da adenocarcinoma scarsamente differenziato del polmone con metastasi cerebrali. Dal ricorso giudiziario evinco che ha prestato la sua opera professionale per ventidue anni nei Per_1 reparti dello stabilimento siderurgico: cokeria e impianto sottoprodotti. Non ho elementi per accertare tali circostanze ma non ho motivi per dubitare di quanto riportato nel ricorso giudiziario;
esiste pertanto elevata probabilità che causa o concausa efficiente della patologia neoplastica polmonare sia stata l'attività lavorativa svolta da anche se in concorso con Per_1 cause extralavorative (abitudine tabagica). Esiste invece limitata probabilità che la neoplasia al colon sia stata concausata dall'attività lavorativa svolta. È del tutto verosimile che causa della morte di , avvenuta in data 16.07.2014, siano state sia la neoplasia polmonare sia la Per_1 neoplasia al colon. Il danno biologico che derivava dalla neoplasia polmonare può essere valutato in misura di 70-80% da marzo 2013, e del 80-90% da dicembre 2013 fino al decesso avvenuto in data 16.07.2014”.
Le conclusioni del CTU appaiono perfettamente compatibili con quanto esposto (non soltanto in sede di ricorso giudiziario di primo grado) dalle dichiarazioni rese dai testi e soprattutto Tes_1 di esposizione del ad amianto (per il quale l' risulta avergli rilasciato la Tes_3 Per_1 CP_7 relativa certificazione di esposizione) e a sostanze tossiche e cancerogene.
In tali termini, a giudizio di questa Corte, la sentenza appellata va riformata. Risulta in atti che al nel gennaio 2012 venivano diagnosticate un adenocarcinoma Per_1 infiltrante del grosso intestino e successive complicazioni metastatiche del polmone con ampie aree di necrosi qualificate come “tumore primitivo polmonare con secondarismo cerebellare (Chirurgia toracica del Policlinico sant'Orsola). Si sottoponeva quindi dapprima a cicli di chemioterapia, e successivamente, in data 4 giugno 2012, a “resezione anteriore retto metastasectomia”
decedeva il 16 luglio 2014. Persona_1
In tali casi la Suprema Corte ritiene congruo liquidare l'intero periodo applicando il valore giornaliero dell'invalidità temporanea assoluta, da personalizzare in ragione della situazione concreta, mentre esclude il ricorso al criterio della liquidazione in base alla percentuale invalidante raggiunta, ritenendolo non pertinente alla peculiarità del caso, in cui la menomazione temporanea non è destinata a guarire e cristallizzarsi in una invalidità permanente, ma rimane temporanea fino al decesso. La Corte di Cassazione suggerisce di non considerare proprio la percentuale invalidante delle tabelle di Milano e liquidare l'intero periodo di sopravvivenza con l'indennità temporanea assoluta, aumentandola in ragione della circostanza che all'invalidità temporanea sia seguita la morte.
In due recenti pronunce la Cassazione ha ribadito tale principio, sostenendo che “Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che - accertata la responsabilità del datore di lavoro per la malattia professionale sofferta dal dante causa in seguito ad esposizione all'amianto - avevano utilizzato un criterio equitativo basato sul valore tabellare giornaliero della totale inabilità temporanea, incrementato per la personalizzazione dovuta alle circostanze del caso concreto, avuto riguardo alla evoluzione della patologia e al grado di sofferenza patita dalla vittima)”1.
In sostanza “In tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”2.
Tali voci di danno non patrimoniale non rientrano nella copertura che ai sensi dell'art 13 CP_7
L38/2000, copre il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica e il danno non patrimoniale consistente nella lesione permanente della integrità fisica, nel suo aspetto statico e dinamico ossia in relazione alle ripercussioni fisiche con cui il danneggiato deve convivere per il resto della vita(nella sua durata prevedibile), mentre il danno terminale è un danno temporaneo, anche se molto elevato, perché precede la morte e viene liquidato con riferimento alle tabelle relative alla invalidità temporanea.
Si sostiene che “in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri CP_7 civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste CP_7 omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica CP_7 dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale
e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente. 3 CP_7
---***---***---
Ebbene le ultime tabelle di Milano, approvate dall'osservatorio con riferimento al danno cd terminale, circoscrivono la configurabilità del danno terminale ad una sopravvivenza di 100 giorni, affermando che la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. Esso sostiene che “Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, si suggerisce l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario”.
Rileva questa Corte, con orientamento già precedentemente seguito, che occorre allora trovare un contemperamento, perché il criterio di liquidazione proposto dall'osservatorio di Milano, considera una sopravvivenza all'evento lesivo molto ridotta, contenuta nei 100 giorni e per questo riconosce una somma forfettaria svincolata dal parametro dell'inabilità giornaliera per i primi tre giorni dopo l'evento(fino a € 30.000), ritenendo che i primi giorni siano di profondo choc e dolore, dovendo assorbire la notizia della gravità delle condizioni di salute. Dal 4 giorno al centesimo propone di liquidare una somma partendo da 1000,00 euro il primo giorno, sempre più bassa fino a ricollegarsi al 100 giorno con l'importo di € 99,00 elaborato dallo stesso osservatorio per l'inabilità temporanea assoluta, come valore giornaliero. Per ogni altro giorno di sopravvivenza dopo il centesimo, rimanda ai criteri per la liquidazione dell'indennità giornaliera prevista per l'inabilità temporanea assoluta, eventualmente personalizzabile fino al 50%.
Ebbene, nel caso di specie la malattia è stata diagnosticata nel gennaio 2012 a seguito di ricovero in data e sin dall'inizio non è stata data alcuna speranza di guarigione, è stato sottoposto a diversi periodi di chemioterapia e per cercare di ridurre la massa e la sintomatologia connessa, al fine di allungargli la vita per quanto possibile. Enorme dunque deve essere stato lo choc alla scoperta della malattia e della inesistenza di una cura risolutiva che assicurasse la guarigione. Pertanto può riconoscersi per i primi 100 giorni dalla diagnosi il risarcimento così come liquidato dal Tribunale di Milano, nella misura complessiva di € 80,000.
Occorre precisare che la liquidazione dell'osservatorio per i 100 giorni copre sia il danno terminale che quello catastrofale, tanto è vero che si discosta dai valori dell'inabilità temporanea ricorrendo appunto ad un criterio equitativo puro, così come precisato dallo stesso osservatorio, laddove ha chiarito che “tenendo conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze gemelle SS.UU. nn. 26972/3/4/5 dell'11.11.2008, oltre alla citata n. 15350/2015) si è ritenuto di proporre una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita”.
Per i successivi si ritiene di personalizzare il valore giornaliero dell'inabilità assoluta assegnando la massima personalizzazione (€149,00), dal momento che egli ha dovuto affrontare continui cicli di chemioterapia e radioterapia, nonché continui esami e terapie, come si evince dalla copiosa documentazione medica presentata, che lo hanno fiaccato nel fisico e nello spirito. Occorre precisare che anche l'indennità giornaliera comprende una quota che va a coprire il danno morale che senz'altro sussisteva in tale periodo. Le sue condizioni sono precipitate negli ultimi mesi di vita, in cui, come emerge dalla documentazione esibita e dalla CTU, per cui e senza dubbio ha preso coscienza della fine. imminente. Si ritiene equo pertanto nell'ultimo mese, riconoscere fino al decesso e in aggiunta all'indennità per inabilità ordinaria, € 1000,00 al giorno per un totale di 30.000,00.
In conclusione,per i primi 100 giorni dal 11 gennaio 2012 all'11 aprile 2012giorno in cui ha ricevuto la diagnosi della malattia, devono essere liquidati € 80.000,00, in applicazione della tabella elaborata dall'osservatorio di Milano. Per i rimanenti 2 anni, 3 mesi e 6 giorni la somma di € 122.925, considerando un valore giornaliero di € 149,00, periodo in cui come si è già detto ha dovuto sottoporsi a pesanti trattamenti chemioterapici e radioterapici. Infine a titolo di danno catastrofale negli ultimi 30 giorni devono attribuirsi
€ 30.000,00 per risarcire il de cuius dell'annullamento della vita
In totale spettano agli eredi € 233.074,000 somma già rivalutata all'attualità, sulla quale, previa devalutazione, devono calcolarsi gli interessi legali nei limiti di legge.
Le spese di giudizio del doppio grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
Accoglie l'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto degli appellanti alla percezione della somma di € 233.074,000 somma già rivalutata all'attualità, sulla quale, previa devalutazione, devono calcolarsi gli interessi legali nei limiti di legge.
Condanna l'appellata al pagamento dell'anzidetta somma agli appellanti. CP_1
Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che CP_1 liquida in € 6.000,00 per il primo grado, ed in € 7.114.00 per questo grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Taranto, 12 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019 3 Cass. sez. L - , Sentenza n. 9112 del 02/04/2019