Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/06/2025, n. 3461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3461 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere all'udienza del 23 maggio 2025 ha pronunciato all'esito della precisazione delle conclusioni la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1925/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, giusta C.F._2 procura in calce all'atto introduttivo di primo grado, dagli avv.ti Antonio Corvasce (C.F.:
) e Sofia Pasquino (C.F.: ) ed elettivamente domiciliati C.F._3 C.F._4 presso il loro studio in Roma alla via Taranto n. 21
– APPELLANTI – e
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in v.le Controparte_1 C.F._5 Camillo Sabatini 150 G/1 presso lo studio dell'avv. Domenico Falato (C.F.: ) C.F._6 che la rappresentata e difende giusta procura alle liti in calce all'atto di appello incidentale
– APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE –
C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovan Controparte_2 CodiceFiscale_7
Filippo Ermini (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, CodiceFiscale_8 in Roma, viale Carlo Felice 10, giusta procura alle liti in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello
– APPELLATO –
* * * oggetto: appello avverso la sentenza n. 2748/2021 del Tribunale ordinario di Roma, pubblicata il
16.2.2021
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 – Con atto di citazione depositato il 1.9.2018, i sig.ri nella qualità di Parte_3 acquirenti, convenivano in giudizio la sig.ra e il notaio davanti al Controparte_1 CP_2
Tribunale di Roma, chiedendo la dichiarazione di nullità parziale, limitata alla clausola di determinazione del corrispettivo, del contratto di compravendita immobiliare, stipulato in data
30.11.2006, la quantificazione ex lege del prezzo in sostituzione della clausola nulla ex art.1339 c.c., la condanna della venditrice alla restituzione del presso pagato in eccedenza sul dovuto e la condanna di entrambi i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
nel merito eccepiva la prescrizione del diritto degli attori alla ripetizione dell'indebito e al risarcimento del danno, contestava comunque il merito delle avverse domande e chiedeva in subordine l'accertamento della nullità/annullabilità del contratto.
Il notaio contestava la fondatezza delle domande, sostenendo la prescrizione dei diritti e la CP_2 pretestuosità delle richieste. Nel corso del giudizio, le parti articolavano ulteriori difese e richiedevano l'ammissione di prove (CTU tecnico-contabile e testimonianze).
§ 2 – All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“1. Dichiara improseguibile la domanda di ripetizione di indebito avanzata da e Parte_2
nei confronti di;
2. Dichiara inammissibili per carenza di Parte_1 Controparte_3 interesse le domande sopra indicate sub I, III e IV formulate da e;
3. Parte_2 Parte_1
Rigetta le domande risarcitorie proposte dagli attori nei confronti di e di Controparte_3 [...]
;
4. Condanna e , in solido tra loro, alla refusione delle spese CP_2 Parte_2 Parte_1 di lite sostenute da 8.030,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
5. Controparte_2 Compensa le spese tra gli attori e la convenuta ”. Controparte_3
§ 3 – Preliminarmente, il giudice di primo grado riteneva infondate le censure di incostituzionalità sollevate dagli attori nei confronti dell'articolo 25-undecies, comma 1, lettera a) e b), del D.L. 23/10/2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2018, n. 136 che ha sostituto il comma 49 bis e introdotto il comma 49 quater dell'art. 31 della Legge n. 448/1998, attribuendo a chiunque vi abbia interesse, anche se non titolare di alcun diritto reale sull'immobile, il diritto di presentare istanza di affrancazione del bene dal vincolo del prezzo massimo di cessione e stabilendo che, in pendenza della rimozione del vincolo, il contratto di trasferimento dell'immobile non produca effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato e che l'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingua con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter.
Nel merito, accertata la presentazione, da parte della , avvalendosi della facoltà conferitale CP_3 dall'art. 25-undecies, comma 1, lettera a) D.L. 23/10/2018, n. 119, della domanda di affrancazione dell'immobile dal vincolo del prezzo massimo di cessione, ne traeva la conseguenza della improcedibilità della domanda di ripetizione dell'indebito e della conseguente inammissibilità per difetto di interesse della domanda di accertamento della nullità parziale del contratto.
Rigettava la domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 1489 c.c., in quanto il vincolo di prezzo massimo
è previsto ex lege sicché deve escludersi che il compratore di un immobile, il quale assuma di avere ignorato, nel momento di conclusione della vendita, successivo a detta approvazione, i vincoli urbanistici cui esso è soggetto, possa invocare la tutela ex art. 1489 c.c., per gli oneri non apparenti e non dichiarati, salva l'eventuale responsabilità assunta dal venditore con l'espressa dichiarazione di garanzia circa la libertà dell'immobile alienato ove sia riferibile anche ai vincoli derivanti da strumenti urbanistici.
Infine, escludeva altresì la responsabilità professionale del notaio rogante, in quanto l'atto di compravendita era stato stipulato in un momento in cui non vi era un orientamento giurisprudenziale consolidato sull'applicazione del vincolo nei trasferimenti successivi e dunque non sussisteva l'obbligo per il notaio di rifiutare l'atto ai sensi dell'art. 28 della legge notarile.
§ 4 – Con atto di appello contenente quattro motivi, hanno impugnato la sentenza Parte_4 emessa dal Tribunale di Roma, chiedendo di accogliere, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, le seguenti conclusioni: - accertarsi e dichiararsi che il contratto di vendita delle porzioni immobiliari per cui è causa, stipulato tra gli appellanti e la sig.ra è parzialmente nullo, in particolare, nella parte in Controparte_1 cui si stabilisce il prezzo di vendita;
- accertarsi e dichiararsi che il prezzo della proprietà superficiaria relativa ai cespiti ceduti dalla sig.ra è quello stabilito “ex lege” di euro 94.250,91 o, in via gradata, di quello “ex Controparte_1 lege” che emergerà all'esito del presente giudizio;
- per l'effetto, ai sensi del combinato disposto delle richiamate norme imperative di settore, disporre la sostituzione automatica del suddetto prezzo di vendita, come sopra dichiarato nullo, con quella stabilito “ex lege”, di euro 94.250,91 o in via gradata a quello che ex lege emergerà all'esito del giudizio;
- per l'ulteriore effetto, condannare la sig.ra alla restituzione/ripetizione, in Controparte_1 favore dei sigg.ri e di quanto da quest'ultimi indebitamente pagato Parte_1 Parte_2 all'odierna appellata, per la causali di cui sopra, pari ad euro 204.749,09 o, in via gradata, a quella somma determinata “ex lege” e che emergerà all'esito del giudizio;
- accettare e dichiarare tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, ovvero, tra gli altri, il danno emergente, il lucro cessante, la perdita di chances, il danno esistenziale e morale, ecc., patiti dai sig.ri e a seguito della suddetta intervenuta violazione, da parte del notaio Parte_2 Parte_1 dei suoi obblighi professionali e delle norme di legge che sovraintendono il “Prezzo massimo CP_2 di cessione” e pertanto tutte le norme imperative di settore citate in atti, relativamente all'alloggio per cui è causa;
- per l'effetto, condannare il notaio appellato al pagamento in favore degli attori dell'importo di euro
204.749,09 o, in via gradata, della maggiore o minore somma che il sig. Giudice riterrà giusta e/o equa, il tutto, oltre interessi e rivalutazione come per legge e, comunque, entro il limite di 259.000 euro;
- in via gradata, in relazione all'art. 25-undecies della Legge 136/2018, dichiarare la sussistenza e le ragioni di rilevanza e di fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in atti.
Pertanto, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse quest'ultima norma applicabile al caso di specie, insistono affinché la causa sia sospesa in attesa dell'esito della causa di costituzionalità pendente o, in via gradata, che la questione venga rimessa all'esame della Corte costituzionale con conseguente sospensione del processo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- in via istruttoria e senza voler invertire l'onere della prova insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori: a) prova per testi;
b) CTU tecnico-contabile diretta a calcolare il medesimo prezzo massimo di cessione, determinato “ex lege” dell'accordo de quo alla data di stipulazione del rogito di compravendita per cui è causa. Il consulente tecnico dovrà inoltre calcolare l'entità degli interessi legali pagati ed a pagarsi in più dai sig.ri e sul mutuo fondiario Parte_2 Parte_1 contratto per l'acquisto dell'alloggio per cui è causa, avendo dovuto, gli stessi, contrarre il mutuo su un importo superiore rispetto al prezzo massimo di cessione e le imposte e tasse pagate in più dagli stessi appellanti, nonché la riduzione di valore, originaria e sopravvenuta, subita dall'alloggio per cui
è causa, per la sussistenza dei vincoli convenzionali in parola ed a seguito della violazione del prezzo massimo di cessione denunciata in atti. Ed ancora, sempre al fine di determinare i danni patiti dagli attori, il CTU dovrà calcolare anche il costo complessivo per l'affrancazione, dell'alloggio per cui è causa, dal vincolo del prezzo massimo di prezzo massimo di cessione, comprensivo dei costi notarili, nonché il costo del conguaglio che il comune di Roma Capitale si riserva di chiedere nella convenzione di affrancazione, a carico del proprietario dell'alloggio affrancato (v. deliberazione di C.C. 33/2015 del comune di Roma Capitale ALL. 1 alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. di primo grado).
§ 5. – In data 26.10.2021 con comparsa di costituzione e risposta si è costituita Controparte_1 contestando le avverse difese, riproponendo l'eccezione di prescrizione e chiedendo, nel merito e in via principale, di rigettare l'appello proposto dai sig.ri e perché infondato in fatto ed Pt_1 Pt_2 in diritto, confermando la sentenza n. 2748/2021 emessa dal Tribunale di Roma, sez. 10, Dott. Miele. Con appello incidentale, subordinato alla mancata conferma della sentenza impugnata e all'accoglimento dell'appello principale, l'appellata ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendo in via incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni di seguito indicate: “nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare I 'intervenuta prescrizione del diritto degli attori IG.ri e di richiedere alla IG.ra Parte_1 Parte_2 la restituzione/ripetizione del presunto indebito cosi come indicato nell'atto di Controparte_1 citazione, quantificato nella somma pari alla differenza tra il prezzo pagato ¢ quello massimo di cessione e/o in qualunque altro importo, per superamento del termine decennale tra la stipula dell'atto di vendita del 30/11/2006 e la prima missiva dell'Avv. Corvasce del 09/04/18, nonché accertare e dichiarare I 'intervenuta prescrizione del diritto degli attori a richiedere alla IG.ra CP_1 il risarcimento dei presunti danni subiti, cosi come indicati nella citazione, per superamento
[...] del termine sia quinquennale che decennale dalla stipula dell'atto di vendita del 30/11/2006 e la prima missiva dell'Avv. Corvasce del 09/04/18 e per I 'effetto rigettare tutte le domande degli attori. In via principale, rigettare tutte le domande proposte dagli attori nel proprio atto di citazione nei confronti della IG.ra perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti, ed Controparte_1 in particolare per intervenuta prescrizione cosi come sopra indicato, accertando e dichiarando la validità della clausola di determinazione del prezzo di cui all'art. 4 del contratto di compravendita oggetto di giudizio;
accertare l'inapplicabilità del prezzo massimo di cessione sopra indicato alla fattispecie in oggetto, per tutti i motivi sopra esposti;
accertare e dichiarare che I 'unico importo che I 'attrice dovrà pagare o quello necessario per ottenere 1'affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione dell'immobile oggetto di causa, nella misura che verrà stabilita in corso di causa o che verrà comunicata da Roma Capitale all'esito della domanda di affrancazione dalla stessa già depositata, ordinando alla convenuta il pagamento di tale importo in favore degli attori o, in alternativa, direttamente a Roma Capitale ordinandole in tale ultimo caso di effettuare direttamente la rimozione del vincolo, cosa che la stessa intende autonomamente fare come già dimostrato con il deposito dell'istanza di affrancazione;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto di tutte le precedenti conclusioni, voglia I'Ill.mo Giudice, in via subordinata e riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità assoluta e/o annullabilità del contratto di compravendita oggetto di causa per carenza dei requisiti soggettivi in capo agli attori per acquistare il bene al prezzo massimo di cessione e/o per difetto della volontà negoziale della IG.ra di cedere il bene a tale prezzo Controparte_1 diverso da quello pattuito, con conseguente obbligo di ritrasferimento della proprietà del bene da parte degli attori alla convenuta e restituzione da parte di quest'ultima del prezzo di vendita, al netto della somma dovuta dagli attori per I 'occupazione ed il godimento del bene dalla data del rogito alla data della pronuncia che dovesse dichiarare nullo o annullare tale contratto di compravendita, considerando una somma mensile di euro 1.000,00 per I 'occupazione dell'immobile o quella maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
§ 6. - In data 12.11.2021 si è costituito chiedendo, in via preliminare, di dichiarare Controparte_2 prescritto il credito degli appellanti;
nel merito, respingere l'appello, perché infondato in fatto ed in diritto.
§ 7. – Nell'intervallo temporale tra l'introduzione del giudizio di appello e la prima udienza di comparizione la Corte costituzionale, con la sentenza n.210 del 5.11.2021 dichiarava non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dall'Arbitro unico di Roma in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47, secondo comma, 77, secondo comma, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nonché all'art. 1 Prot. add. CEDU - dell'art. 25- undecies del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, e dell'art. 31, commi 49- bis , 49- ter e 49- quater , della legge n. 448 del 1998, come modificato dal citato art. 25- undecies del d.l. n. 119 del 2018, che modificano retroattivamente il regime della rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili di edilizia convenzionata. In data 19.11.2021 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata. La causa, già rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata ulteriormente rinviata d'ufficio al 23.5.2025. Con decreto in data 14.4.2025 è stato disposto il mutamento del rito ai fini della discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note conclusive fino al 12.5.2025.
§ 8. - Nelle note conclusive gli appellanti hanno riferito di aver provveduto essi stessi a presentare istanza di affrancazione, a causa dell'inerzia dell'appellata che non avrebbe coltivato la propria, e di avere quindi già stipulato con il Comune di Roma la convenzione di affrancazione. Hanno quindi dedotto l'abuso del processo da parte della venditrice che ne avrebbe causato con colpa grave l'indebita protrazione. Hanno riferito di aver raggiunto un accordo con il notaio nei cui CP_2 confronti hanno dichiarato di rinunciare tutte le domande proposte ed hanno così riformulato le proprie conclusioni:
I. - accertarsi e dichiararsi che il contratto di vendita delle porzioni immobiliari per cui è causa, stipulato tra gli appellanti e la sig.ra è parzialmente nullo, in particolare, nella Controparte_1 parte in cui si stabilisce il prezzo di vendita;
II. - accertarsi e dichiararsi che il prezzo della proprietà superficiaria relativa ai cespiti ceduti dalla sig.ra è quello, stabilito, “ex lege”, di € 94.250,91 o, in via gradata, di quello Controparte_1 ex lege che emergerà all'esito del presente giudizio. III. - Per l'effetto, voglia, l'Ecc.ma Corte adita, disporre, ai sensi del combinato disposto delle richiamate norme imperative di settore, la sostituzione automatica del suddetto prezzo di vendita, come sopra dichiarato nullo, con quella stabilito “ex lege”, di € 94.250,91 o, in via gradata, a quello
“ex lege” che emergerà all'esito del presente giudizio. IV. - Per l'ulteriore effetto, preso atto dell'intervenuta stipulazione, da parte degli appellanti, della convenzione per la rimozione dei vincoli convenzionali in parola, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta estinzione del diritto dei sig.ri e alla ripetizione del domandato Pt_2 Pt_1 indebito;
V. – Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, nei confronti della sola sig.ra
, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari, nella CP_3 forma aggravata, ex art. 96 comma 1 c.p.c., oltre che, con condanna degli appellanti al pagamento, in favore degli appellati, di una somma equitativamente determinata, ex art. 96 comma 3 c.p.c., da liquidarsi nella somma ritenuta, dall'Ecc.ma Corte adita, di giustizia ed equità.
- In via istruttoria e senza voler invertire l'onere della prova, in caso di avversa contestazione del prezzo massimo di cessione indicato in atti ed ove la Corte lo ritenga necessario ai fini del decidere, si insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori:
- C.t.u. tecnico – contabile diretta a calcolare il medesimo prezzo massimo di cessione, determinato
“ex lege”, dell'alloggio “de quo”, alla data di stipulazione del rogito di compravendita per cui è causa e ad oggi”.
Nelle sue note conclusive, ha così precisato le proprie conclusioni: Controparte_1
“Nel merito: In via preliminare: Eccezione di merito (Prescrizione) 1) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto degli attori IG.ri e Parte_1 di richiedere alla IG.ra la restituzione/ripetizione del presunto Parte_2 Controparte_1 indebito così come indicato nell'atto di citazione, quantificato nella somma pari alla differenza tra il prezzo pagato e quello massimo di cessione e/o in qualunque altro importo, per superamento del termine decennale tra la stipula dell'atto di vendita del 30/11/2006 e la prima missiva dell'Avv. Corvasce del 09/04/18, nonché accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto degli attori a richiedere alla IG.ra il risarcimento dei presunti danni subiti, cosi Controparte_1 come indicati nella citazione, per superamento del termine sia quinquennale che decennale dalla stipula dell'atto di vendita del 30/11/2006 e la prima missiva dell'Avv. Corvasce del 09/04/18 e per l'effetto rigettare tutte le domande degli attori. In via principale:
2) rigettare tutte le domande proposte dagli attori nel proprio atto di citazione nei confronti della
IG.ra , perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti, ed in Controparte_1 particolare per intervenuta prescrizione così come sopra indicato, accertando e dichiarando la validità della clausola di determinazione del prezzo di cui all'art. 4 del contratto di compravendita oggetto di giudizio;
3) accertare l'inapplicabilità del prezzo massimo di cessione sopra indicato alla fattispecie in oggetto, per tutti i motivi sopra esposti;
4) accertare e dichiarare che l'unico importo che l'attrice dovrà pagare è quello necessario per ottenere l'affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione dell'immobile oggetto di causa, nella misura che verrà stabilita in corso di causa o che verrà comunicata da Roma Capitale all'esito della domanda di affrancazione dalla stessa già depositata, ordinando alla convenuta il pagamento di tale importo in favore degli attori o, in alternativa, direttamente a Roma Capitale ordinandole in tale ultimo caso di effettuare direttamente la rimozione del vincolo, cosa che la stessa intende autonomamente fare come già dimostrato con il deposito dell'istanza di affrancazione;
In via subordinata
5) Nella denegata ipotesi di rigetto di tutte le precedenti conclusioni Voglia l'Ill.mo Giudice, in via subordinata e riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità assoluta e/o annullabilità del contratto di compravendita oggetto di causa per carenza dei requisiti soggettivi in capo agli attori per acquistare il bene al prezzo massimo di cessione e/o per difetto della volontà negoziale della
IG.ra di cedere il bene a tale prezzo diverso da quello pattuito, con conseguente Controparte_1 obbligo di ritrasferimento della proprietà del bene da parte degli attori alla convenuta e restituzione da parte di quest'ultima del prezzo di vendita, al netto della somma dovuta dagli attori per l'occupazione ed il godimento del bene dalla data del rogito alla data della pronuncia che dovesse dichiarare nullo o annullare tale contratto di compravendita, considerando una somma mensile di euro 1.000,00 per l'occupazione dell'immobile o quella maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
All'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa. All'esito, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c..
§ 9. – Occorre dare atto della cessazione della materia del contendere tra gli appellanti e Pt_1 e l'appellato a seguito della rinuncia da parte dei primi a tutte le domande proposte Pt_2 CP_2 nei confronti del secondo. Tuttavia, in mancanza di prova di un accordo tra le parti che preveda la compensazione delle spese processuali, gli appellanti devono essere condannati a rifondere dette spese all' in applicazione della regola cui all'art.306 IV comma c.p.c. (Cass.n.5250/2018). CP_2
Le spese si liquidano per compensi, utilizzando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (modificati, da ultimo, dal D.M. n. 147/2022), scaglione di riferimento indeterminabile - complessità bassa, valori minimi attese le ragioni della decisione, in complessivi € 4996,00 oltre oneri di legge.
§ 10. – Quanto al rapporto tra gli appellanti e e l'appellata , dato atto della Pt_1 Pt_2 CP_3 estinzione del diritto degli appellanti alla ripetizione dell'indebito, conseguente alla nullità parziale del contratto per effetto dell'affrancazione dell'immobile dal vincolo del prezzo massimo di cessione dagli stessi ottenuta, e della rinuncia implicita alla domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla conclusione del contratto parzialmente nullo, abbandonata dagli appellanti nella precisazione delle conclusioni, occorre esaminare il secondo motivo di appello. Con tale motivo gli appellanti hanno riproposto le domande di accertamento della nullità della clausola di determinazione del prezzo e della sostituzione automatica della clausola nulla, lamentando una pretesa omessa pronuncia da parte del tribunale e osservando che la novella introdotta dalla L.
136/2018 non ha inciso sul sistema delle nullità invocate dagli attori, ma ha mantenuto integralmente in vita il principio per cui le clausole contrattuali difformi dai prezzi vincolati sono nulle con sostituzione automatica del corrispettivo legale ex artt. 1418, 1419 e 1339 c.c..
Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la sentenza impugnata, che ha dichiarato la inammissibilità, per difetto di interesse ad agire conseguente alla improcedibilità della domanda di ripetizione dell'indebito, di entrambe le suddette domande di accertamento.
§ 11. – Nella regolazione delle spese processuali tra gli appellanti e la , attesa la cessazione CP_3 della materia del contendere su tutte le domande tranne quelle di accertamento, occorre attenersi al criterio della soccombenza virtuale e occorre quindi considerare, in applicazione del principio della ragione più liquida, la virtuale fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellata e riproposta in questo grado. Infatti, il contratto di vendita venne concluso il 30.11.2006 e solo nel 2018 sono state avanzate le richieste di ripetizione e di risarcimento dei danni, mentre è ininfluente, ai fini delle decorrenza del termine prescrizionale, il fatto che la perdurante vigenza del vincolo del prezzo massimo di cessione sull'immobile acquistato sia stata appresa dagli appellanti solo a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite n.18135/2015, atteso il valore puramente interpretativo della pronuncia.
Le spese di questo grado vanno quindi poste interamente a carico degli appellanti, il che implica altresì il rigetto della domanda di condanna ex art.96 c.p.c. da essi proposta contro l'appellata. Le spese si liquidano per compensi, utilizzando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (modificati, da ultimo, dal D.M. n. 147/2022), scaglione di riferimento indeterminabile - complessità bassa, valori medi eccetto che per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si applica il valore minimo, in complessivi € 8469,00 oltre oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di ed avverso la sentenza n. 2748/2021 del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Roma, pubblicata il 16.2.2021, così decide:
1. dichiara cessata la materia del contendere tra gli appellanti ed e condanna Controparte_2 gli appellanti e a rifondere all' le spese processuali Parte_1 Parte_2 CP_2 liquidate per compensi in € 4996 oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, cap e iva come per legge;
2. dichiara cessata la materia del contendere tra gli appellanti e con Controparte_1 riferimento tutti i motivi di appello eccetto il secondo e rigetta l'appello nel resto;
condanna gli appellanti e a rifondere alla le spese processuali Parte_1 Parte_2 CP_3 del presente grado, liquidate per compensi in € 8469,00 oltre spese generali ex art.2 D.M.n. 55/14, cap e iva come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti Pt_1
e , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...] Parte_2 dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Roma, 23.5.2025
Il presidente est. Antonella Izzo