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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4791/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 4791/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Corso Francesco Ferrucci, 6 10138 Torino presso lo studio dell'avv. DEL GIUDICE MELISSA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, (C.F. elettivamente domiciliato in C.SO RE Controparte_1 C.F._2
UMBERTO, 12 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. USSEGLIO MIN ENRICO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da verbale d'udienza del 14.11.2024.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Torino con decreto del 30.06.2020.
Con ricorso depositato il 14/03/2024 chiedeva la modifica Parte_1 delle condizioni di separazione, instando in particolare per il versamento a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la figlia minore, nell'importo mensile di € 600,00 e €
300,00 per il contributo al suo mantenimento. Si costituiva Controparte_1
All'udienza del 14.11.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'ascolto della minore
è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4 c.p.c non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. e ss c.p.c., in modifica delle condizioni di separazione:
DISPONE l'affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre, e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e lavorativi dei genitori, ciascun genitore possa incontrare e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: - a settimane alterne, dal lunedì all'uscita da scuola al lunedì mattina della settima successiva, riportando la minore all'istituto scolastico;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni: in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 23 dicembre al 30 dicembre con il papà e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la mamma;
- ad anni alterni, il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - due settimane, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno ed in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari con il papà e negli anni dispari con la mamma.
DISPONE che orrisponda a a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento della figlia, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di dicembre
2024, l'assegno di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 100% delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche, sportive e ricreative, abbigliamento.
PRENDE ATTO che la sig.ra percepirà il 100% dell'assegno Parte_1 unico.
PRENDE ATTO che i genitori scambiano il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio della minore . Per_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 4791/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Corso Francesco Ferrucci, 6 10138 Torino presso lo studio dell'avv. DEL GIUDICE MELISSA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, (C.F. elettivamente domiciliato in C.SO RE Controparte_1 C.F._2
UMBERTO, 12 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. USSEGLIO MIN ENRICO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da verbale d'udienza del 14.11.2024.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Torino con decreto del 30.06.2020.
Con ricorso depositato il 14/03/2024 chiedeva la modifica Parte_1 delle condizioni di separazione, instando in particolare per il versamento a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la figlia minore, nell'importo mensile di € 600,00 e €
300,00 per il contributo al suo mantenimento. Si costituiva Controparte_1
All'udienza del 14.11.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'ascolto della minore
è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4 c.p.c non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. e ss c.p.c., in modifica delle condizioni di separazione:
DISPONE l'affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre, e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e lavorativi dei genitori, ciascun genitore possa incontrare e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: - a settimane alterne, dal lunedì all'uscita da scuola al lunedì mattina della settima successiva, riportando la minore all'istituto scolastico;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni: in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 23 dicembre al 30 dicembre con il papà e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la mamma;
- ad anni alterni, il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - due settimane, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno ed in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari con il papà e negli anni dispari con la mamma.
DISPONE che orrisponda a a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento della figlia, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di dicembre
2024, l'assegno di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 100% delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche, sportive e ricreative, abbigliamento.
PRENDE ATTO che la sig.ra percepirà il 100% dell'assegno Parte_1 unico.
PRENDE ATTO che i genitori scambiano il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio della minore . Per_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento