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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13038 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
RG. N. 56854 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria Carmela Magarò, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa proposta ai sensi dell'art. 281-decies e ss. cod. proc. civ., iscritta al n. 56854/2024 del Ruolo Generale e promossa da:
nata in Brasile [...], in [...] e nella sua Parte_1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori
[...]
, nata in [...] il [...], Persona_1 Persona_2
nata in [...] il [...], e ,
[...] Parte_2 nata in [...] il [...]; , nata in [...] il Controparte_1
14/06/1995; , nato in [...] Controparte_2
l'08/01/1990; , nata in [...] il [...]; Parte_3 CP_3 [...]
, nata in Brasile l'[...], in [...] e nella sua qualità Parte_4 di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: Persona_3
, nato in [...] il [...] e
[...] Persona_4
, nata in [...] il [...]; , nato
[...] Controparte_4 in Brasile il 12/08/1998; , nato in Controparte_5
Brasile il 02/11/1984; , nata in [...] il Parte_5
07/08/1989, in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: , nata in [...] il [...], e Persona_5 [...]
nato in [...] il [...]; Persona_6 Controparte_6
, nato in [...] il [...];
[...] Controparte_7
nato in [...] il [...]; ,
[...] Controparte_8 nata in [...] il [...]; , nata in [...] il Parte_6
01/01/1994; , nato in [...] il [...]; Parte_7
nata in [...] il [...]; Parte_8 [...]
, nata in Brasile il [...], in [...] e nella sua qualità di Controparte_9 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_7
nato in [...] il [...]; , nata in
[...] Parte_9
Brasile il 25/09/1955; , nata in [...] il Parte_10
11/02/2007; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Faiella del foro di Roma,
- ricorrenti -
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_10 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da Persona_8 nato a Torricella in [...] il [...], successivamente emigrata in Brasile, ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Chiedevano pertanto di accogliere la domanda e riconoscere che i ricorrenti sono cittadini italiani e per l'effetto ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello stato civile.
Si è costituito il non contestando nel merito la domanda giudiziale Controparte_10 avanzata dalle controparti, legittimata dai nuovi principi affermati dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la nota sentenza n. 4466/2009, alla luce delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio 1983 ma ritenendo necessaria una pronuncia giudiziale trattandosi di discendenza per via materna. Eccepiva, inoltre, la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda.
Chiedeva quindi la compensazione delle spese di lite.
Il ricorso proposto è infondato e deve pertanto essere respinto.
Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio risulta privo di qualsivoglia documentazione atta a provare la linea di discendenza degli odierni ricorrenti, difettando sia della documentazione relativa al certificato di nascita e al certificato negativo di naturalizzazione dell'avo, sia di tutta la certificazione attestante la linea di discendenze e dei certificati di nascita dei ricorrenti. Tale documentazione risulta invero prodotta soltanto successivamente alla presentazione del ricorso, ovvero in data 22.9.25, a ridosso dell'udienza, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, che peraltro si è costituita successivamente, ovvero in data 15.7.25, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto nella comparsa di CP_10 risposta, ai fini della decisione. Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021
n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
--condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di CP_10 lite che si liquidano in euro 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 23/09/2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Carmela Magarò
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria Carmela Magarò, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa proposta ai sensi dell'art. 281-decies e ss. cod. proc. civ., iscritta al n. 56854/2024 del Ruolo Generale e promossa da:
nata in Brasile [...], in [...] e nella sua Parte_1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori
[...]
, nata in [...] il [...], Persona_1 Persona_2
nata in [...] il [...], e ,
[...] Parte_2 nata in [...] il [...]; , nata in [...] il Controparte_1
14/06/1995; , nato in [...] Controparte_2
l'08/01/1990; , nata in [...] il [...]; Parte_3 CP_3 [...]
, nata in Brasile l'[...], in [...] e nella sua qualità Parte_4 di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: Persona_3
, nato in [...] il [...] e
[...] Persona_4
, nata in [...] il [...]; , nato
[...] Controparte_4 in Brasile il 12/08/1998; , nato in Controparte_5
Brasile il 02/11/1984; , nata in [...] il Parte_5
07/08/1989, in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: , nata in [...] il [...], e Persona_5 [...]
nato in [...] il [...]; Persona_6 Controparte_6
, nato in [...] il [...];
[...] Controparte_7
nato in [...] il [...]; ,
[...] Controparte_8 nata in [...] il [...]; , nata in [...] il Parte_6
01/01/1994; , nato in [...] il [...]; Parte_7
nata in [...] il [...]; Parte_8 [...]
, nata in Brasile il [...], in [...] e nella sua qualità di Controparte_9 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_7
nato in [...] il [...]; , nata in
[...] Parte_9
Brasile il 25/09/1955; , nata in [...] il Parte_10
11/02/2007; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Faiella del foro di Roma,
- ricorrenti -
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_10 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da Persona_8 nato a Torricella in [...] il [...], successivamente emigrata in Brasile, ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Chiedevano pertanto di accogliere la domanda e riconoscere che i ricorrenti sono cittadini italiani e per l'effetto ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello stato civile.
Si è costituito il non contestando nel merito la domanda giudiziale Controparte_10 avanzata dalle controparti, legittimata dai nuovi principi affermati dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la nota sentenza n. 4466/2009, alla luce delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio 1983 ma ritenendo necessaria una pronuncia giudiziale trattandosi di discendenza per via materna. Eccepiva, inoltre, la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda.
Chiedeva quindi la compensazione delle spese di lite.
Il ricorso proposto è infondato e deve pertanto essere respinto.
Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio risulta privo di qualsivoglia documentazione atta a provare la linea di discendenza degli odierni ricorrenti, difettando sia della documentazione relativa al certificato di nascita e al certificato negativo di naturalizzazione dell'avo, sia di tutta la certificazione attestante la linea di discendenze e dei certificati di nascita dei ricorrenti. Tale documentazione risulta invero prodotta soltanto successivamente alla presentazione del ricorso, ovvero in data 22.9.25, a ridosso dell'udienza, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, che peraltro si è costituita successivamente, ovvero in data 15.7.25, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto nella comparsa di CP_10 risposta, ai fini della decisione. Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021
n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
--condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di CP_10 lite che si liquidano in euro 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 23/09/2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Carmela Magarò