Articolo 18 della Legge 3 luglio 1962, n. 1298
Articolo 17Articolo 19
Versione
15 settembre 1962
Art. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del corpo della guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1949-50, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze,

in ..................................... L. 1.957.255.454,60 delle quali furono riscosse............. L. 1.950.097.622,57

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e rimasero da riscuotere................ L. 7.157.832,03

Entrata in vigore il 15 settembre 1962