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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 18/09/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA RISARCIMENTO DANNI ABUSIVA
REITERAZIONE CONTRATTI A (art. 429 c.p.c.) TERMINE – definitiva nella causa iscritta al n. 74/2025 R.G. Lav, promossa da:
[...]
[...]
Parte_1 _________________ Avv. Nadine Saint CUNEAZ e Veronica CONTOZ
Ricorrente contro
Controparte_1
Avv. Riccardo JANS, Francesco PASTORINO e Massimiliano CADIN
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 24.3.2025, Parte_1 adiva in giudizio la , chiedendo la condanna della resistente Controparte_1 al risarcimento del danno ex art. 32 c. 5 L. 183/2010 stante l'abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati a far data dall'anno scolastico 2014/2015 a quello 2024/2025; in particolare sosteneva di avere svolto negli anni scolastici indicati in atto introduttivo mansioni di docente supplente in forza di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, sempre per la medesima classe di insegnamento (A55, tromba) e nella medesima istituzione scolastica, chiedendo, pertanto, il relativo risarcimento;
lamentava, altresì, di avere svolto negli anni scolastici di cui sopra mansioni di docente supplente in forza di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, senza percepire una retribuzione corrispondente a quella che avrebbe maturato in forza della progressione stipendiale (“cd. “scatti di anzianità”) prevista per gli insegnanti in ruolo;
- che si costituiva tempestivamente la , contestando le pretese attoree e chiedendone CP_1 la reiezione e, in subordine, depositando conteggi alternativi effettuati fino alla data del deposito del ricorso;
- che all'odierna udienza, preso atto dell'intervenuta adesione dell'attrice ai conteggi della resistente, invitava le pari alla discussione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c. 1
c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza;
OSSERVA
1 Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento, seppure con le precisazioni di cui infra.
In prima battuta va esaminata la domanda di risarcimento del danno per asserita abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato a far data dall'anno scolastico 2014/2015 fino all'anno scolastico 2024/2025, come specificato in atto introduttivo.
Si deve, a tal proposito, premettere che la Suprema Corte, nella notissima sentenza n.
22552/2016 del 18.10.2016, dopo una ricostruzione del complesso quadro normativo e tenuto conto delle sentenze della CGUE e della Corte Costituzionale in subiecta materia, ha affermato i seguenti principi di diritto:
“118. A. La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs.n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
119. B. Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio
2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.
120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015
n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n.
107 del 2015.
2 122. E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
123. F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n.
5072 del 2016 , che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c.
1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte
n. 5072 del 2016.
125. H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.”.
Nello specifico, quanto ai contratti a termine del tipo di quelli oggetto dell'appena riprodotto punto 125 della sentenza, la S.C. ha motivato nel modo che segue:
“ 97. Art.
4. c. 2 e 3 L. 124/1999 supplenze su organico di fatto
98. Come evidenziato innanzi, la scopertura dei posti individuati dall'art. 4 comma 1 si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo;
solo allora, verificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti possono essere coperti - in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo - mediante l'assegnazione delle supplenze su organico di diritto, dette anche annuali.
3 99. Come sottolineato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 279/2012 e 200/2009 ( in materia di revisione dell'organico del personale ATA), il comparto scolastico presenta profili di complessità, di flessibilità e di necessaria integrazione tra ragioni di unità ed uniformità nazionale ed esigenze locali, profili che concernono la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso (al fine di garantire una maggiore flessibilità nell'impiego di docenti), la ridefinizione dei "curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola" (attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e degli orari), la revisione dei criteri di formazione delle classi (al fine di adeguare il rapporto alunni/docente agli standards europei); la rimodulazione dell'organizzazione didattica delle scuole primarie, la revisione di criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici;
la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di formazione per gli adulti.
100. La Corte di Giustizia nella sentenza ha affermato ( par. 91-95) che la Per_1 sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una
"ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell' Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario
101. Ha riconosciuto anche (par. 96) che, quando uno Stato membro riservi nelle scuole dal medesimo gestite, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di tali concorsi, tramite l'immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustificarsi che, in attesa dell'espletamento di detti concorsi, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti a tempo determinato
102. Ne consegue, pertanto, che non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla
Direttiva 1999/70/CE , salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al
, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della CP_2 medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso e con riguardo alla CP_3 stessa cattedra).”
Ciò premesso, potrebbe, in primis, essere contestata l'applicabilità di tali principi alla fattispecie in esame, in quanto i contratti a termine stipulati dall'insegnante sono tutti successivi all'entrata in vigore della L. 13.7.2015 n°107.
4 L'obiezione, tuttavia, non sembra cogliere nel segno, poiché, da un lato, oggettivamente - come si vedrà- la reiterazione dei contratti a termine si è protratta per oltre un triennio, mentre, dall'altro, nel periodo di cui trattasi non era prevista alcuna “misura di stabilizzazione” ovvero di “certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego”.
E' pur vero, infatti, che tra il 2018 ed il 2025 sono state indette tre procedure concursuali: tuttavia ciò non sembra idoneo a sanare l'abuso perpetrato dall'amministrazione.
Secondo la migliore e più recente giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, (vds. Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 15353 del 17/07/2020, Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 14815 del 27/05/2021 e, da ultima. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15240 del
1/06/2021), “in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria.
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, è del tutto evidente che dette procedure avrebbero al più potuto comportare l'immissione in ruolo di parte ricorrente all'esito di una ordinaria procedura di tipo concursuale, per cui l'assunzione non si sarebbe potuta porre in relazione immediata e diretta con l'abuso, ma, piuttosto, sarebbe stata l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente (per usare i termini di cui alla sentenza sopracitata n°15240/2021).
In particolare, la Corte di Cassazione, in detta ultima pronuncia, ha ritenuto inidonea a riparare l'illecito la partecipazione di una precaria “ad un concorso pubblico per titoli ed esami con riserva parziale di posti, all'esito del quale ella neppure risultava idonea”: mutatis mutandis, risulta pertanto irrilevante l'esclusione del ricorrente da procedure concursuali, almeno sotto l'aspetto dell'an debeatur.
***
Ciò detto in punto diritto, in punto fatto emerge documentalmente che l'attore abbia sempre prestato servizio -almeno per spezzoni di orario- con contratti sino al termine delle lezioni didattiche dall'a.s. 2014/2015 all'a.s. 2024/2025 presso la stessa istituzione scolastica -vale a
5 dire il Liceo Musicale- e sempre per la medesima classe di concorso -A 55, tromba-: così presso il Liceo musicale per la classa A 55 nell'a.s. ha stipulato un contratto per 3 ore settimanali, nell'a.s. 2015/2016 un contratto per 6 ore settimanali, nel 2016/2017 un contratto per 11 ore settimanali, nel 2017/2018 un contratto per 10 ore settimanali, nel 2018/2019 un contratto per 8 ore settimanali, nel 2020/2021 un contratto per 11 ore settimanali, nell'a.s.
2022/2023 un contratto per 13 ore settimanali.
Solo quelli relativi agli aa.ss. 2019/2020, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025 l'attore ha stipulato contratti a termine stipulati per supplenza annuale ex art. 4, comma 1 legge
124/1999, mentre gli altri sopra elencati sono per supplenze su “organico di fatto” fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
A tal proposito, anche a voler ritenere -accedendo alla tesi della questi 4 contratti CP_1 annuali alla stregua di quelli per “supplenze di organico di fatto” in quanto per gli anni successivi era prevista la soppressione del posto (ed in effetti in tutti questi contratti viene fatto riferimento all'art. 4, c. 13, L. 537/1993), sembra sussistente l'illegittimità denunciata.
Ritiene il Tribunale che, perché sia configurabile abuso di contratto a termine per supplenze su “organico di fatto” o temporanee, sia necessario -sotto il profilo della durata il superamento di 36 mesi (congiuntamente, s'intende, all'ulteriore requisito della medesimezza di istituto e cattedra).
Stante il tipo di supplenze, i 36 mesi in questione non possono essere consecutivi (le supplenze su “organico di fatto” fino al termine delle attività didattiche si interrompono, per loro natura, nei mesi di luglio ed agosto), ma i contratti (per lo stesso istituto e per la stessa cattedra) devono comunque susseguirsi (per oltre 36 mesi) senza che fra un contratto e l'altro vi sia una consistente soluzione di continuità, perché solo in tal caso la reiterazione (anche in assenza di continuità intesa in senso stretto) rende manifesto quell'uso improprio e distorto al quale allude la Suprema Corte, in quanto evidenzia l'assenza di esigenze realmente temporanee.
Dai contratti sopra indicati, si ribadisce che l'insegnante sia stato assunto come docente sempre presso il liceo Musicale e sempre per la cattedra A 55: né sembra particolarmente rilevante la circostanza che, per molti anni, abbia “saturato” il proprio orario con altri spezzoni in diversi istituti e classi di insegnamento, in quanto l'abuso deve e può essere circoscritto nei termini di cui sopra (vds., nello stesso senso, Cass. Sez. Lav. n°11341/2024 e C. App. Torino,
Sez. Lav., Pres. Visaggi, Est. Casarino).
Nel caso di specie, dunque, applicando i condivisibili principi desumibili dalla citata sentenza della Suprema Corte n°22552/2016 al periodo successivo all'anno 2015, ritiene il Tribunale che si possa configurabile un abuso, in quanto emerge un ricorso improprio e distorto alle supplenze su “organico di fatto” per spezzoni di orario, desumibile dalla frequenza e dalla durata delle stesse, congiuntamente al fatto che si siano svolte presso lo stesso istituto e sulla stessa cattedra.
6 Una volta, quindi, ritenuta la sussistenza dell'abuso, non può che conseguirne il diritto del ricorrente al risarcimento del danno, nella misura e secondo i principi affermati dalle S.U. della
S.C. con sentenza n. 5072/2016 (“Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, così come recentemente riformulato, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio
1966, n. 604.”).
Deve, pertanto, essere dichiarata la sussistenza dell'abuso nella reiterazione dei contratti a termine dall'anno scolastico 2014/2015 all'anno scolastico 2024/2025 e, per l'effetto, la deve essere condannata a risarcire a parte ricorrente il danno, che (tenuto conto del CP_1 numero di reiterazioni presso la stessa scuola e sulla stessa cattedra) pare equo liquidare rispettivamente in 5,5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari a mezza mensilità per ogni anno scolastico successivo al quarto, in cui si è verificato l'abuso: a tal proposito parte attrice ha aderito al conteggio della convenuta in punto quantum, per cui l'ammontare di detta retribuzione risulta essere pari ad euro 2.182,683 lordi mensili, da cui consegue che l'importo complessivo liquidabile è pari ad euro 12.004,74 lordi.
A tal proposito, non è stato contestato che il ricorrente, qualora avesse partecipato al percorso
TFA nel 2014, sarebbe stato assunto in ruolo nell'a.s. 2021/2022 nella classe di concorso A
30: sembra, pertanto, giustificato ridurre il risarcimento al periodo antecedente a detto anno scolastico.
***
Andando, ora, ad esaminare le ulteriori pretese attoree, parimenti fondata è l'ulteriore domanda in ordine ai cd. “scatti di anzianità”.
Si è già detto che le circostanze di fatto poste a fondamento delle domande attoree sono pacifiche: in particolare, è provato documentalmente che la ricorrente abbia svolto negli anni de quibus attività di insegnante supplente nei periodi indicati in atti introduttivi, percependo le retribuzioni come da buste paga prodotte e svolgendo mansioni analoghe a quelle delle colleghe a tempo determinato e/o indeterminato.
Ciò detto in punto fatto, ritiene, in primis, questo Tribunale che costituisca, ormai, ius receptum il principio per cui (vds., ex multis Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 20918 del 05/08/2019) “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo
7 indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
Né può sostenersi che la posizione della ricorrente per il periodo in cui non era immessa in ruolo, si distinguesse dal personale di ruolo in ragione della diversa modalità di selezione e del diverso livello qualitativo della prestazione, nonché dei differenti obblighi contrattuali, in assenza del titolo di abilitazione: tali differenze, infatti, non possono costituire quelle ragioni oggettive in presenza delle quali veniva meno l'operatività del principio di non discriminazione di cui all'art. 6 D. Lgs. 368/2001 e alla clausola n. 4 Direttiva 1999/70/CE.
Quanto alla carenza del titolo abilitativo, invero, ritiene questo Tribunale di aderire al migliore orientamento di merito (vds. C. App. Torino, sent, n°317/2018, RG n°750/2016, Pres. Pt_2
secondo cui “la mancanza del titolo di abilitazione all'insegnamento non rientra tra Parte_3 le caratteristiche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali potrebbero legittimare la disparità di trattamento” di cui alla notissima sentenza della Suprema Corte n°22558/2016, alle cui argomentazioni comunque si rimanda.
Non resta, allora, che verificare se le mansioni svolte dal docente –a prescindere, dunque, dalla titolarità dell'abilitazione, che, come già detto, costituisce elemento, per così dire,
“neutro” ai fini della presente decisione- fossero identiche per contenuto e modalità di svolgimento della prestazione a quelle svolte da docenti assunti a tempo determinato.
La risposta non può che essere positiva.
Quanto al sistema di reclutamento, esso attiene ad una condizione esterna al contenuto delle prestazioni ed alla natura delle funzioni espletate dal personale supplente: non può, quindi, essere considerato idoneo a giustificare una disparità di trattamento retributivo tra docenti assunti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato.
Analoghe considerazioni, poi, possono essere svolte in punto periodo di prova: l'esito positivo del medesimo, infatti, non differenzia per nulla le prestazioni di un insegnate di ruolo da quelle di uno non di ruolo.
Solo apparentemente convincente, infine, è una ipotetica “diversità di impiego”.
Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte con sentenza n°31149/2019, affermando che la comparabilità tra le prestazioni di un insegnante di ruolo e non di ruolo non “può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata
8 sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono”.
Le domande attoree, allora, devono trovare accoglimento in punto an.
Passando, ora, al quantum, ritiene prima di tutto il Tribunale di aderire al più recente orientamento della giurisprudenza di merito, di cui ha correttamente dato atto anche parte attrice (vds. C. App. Torino, Sez. Lav., Sent. del 31.10.2017 e, nello stesso senso, C. App.
Torino, Sez. Lav., Sent. n° 317/2018, sopra citata), secondo cui “le varie norme di fonte legale e contrattuale che attribuiscono rilievo all'anzianità lavorativa per l'attribuzione di scatti di anzianità o progressioni stipendiali traggono origine dall'opinione incontestabile e consolidata secondo cui l'esperienza lavorativa pregressa attribuisce maggior valore alle prestazioni lavorative e dall'applicazione conseguente del principio di stretta proporzionalità tra l'anzianità utile ai fini retributivi ed il servizio effettivamente prestato, che viene derogato soltanto a fronte di quelle sospensioni del servizio (es. ferie, malattia, congedi parentali) che, avvenendo per ragioni meritevoli di tutela, vengono equiparate a servizio effettivo. Tanto premesso, non vi è dubbio che il criterio dei 180 giorni…. non rispetti il citato principio, posto che…nega irragionevolmente rilevanza alle prestazioni di durata inferiori ai 180 giorni dell'anno scolastico, ed, al contrario, parifica al servizio annuale anche prestazioni di durata di poco maggiori ai 180 giorni. L'art. 11, c. 14, L. 124/1999…. non risulta applicabile né in via diretta, né in via analogica. La citata disposizione, che, interpretando il comma 1 dell'art. 489 del D.
Lgs. 297/1994, prevede che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni….., è specificatamente finalizzata a disciplinare l'istituto della ricostruzione della carriera dei docenti immessi in ruolo, situazione del tutto diversa da quella esaminata, ove si tratta, invece, di adeguare la retribuzione percepita dall'insegnante nel periodo di lavoro a termine riconoscendogli l'anzianità utile con le stesse modalità con le quali è riconosciuta al docente di ruolo….. Pertanto i principi di parità di trattamento delineati dalla normativa europea devono essere assicurati tenendo in considerazione, anche per i docenti non di ruolo, i periodi di prestazione effettiva”.
Poiché parte attrice ha prestato adesione ai conteggi della resistente e tenuto conto dell'opportunità di procedere alla liquidazione alla data odierna anche tenendo conto dell'anno scolastico 2025/2026, al fine di ridurre una proliferazione di giudizi, la deve essere CP_1 condannata al pagamento della sola somma di euro 1.870,05, calcolata, appunto, alla data odierna, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
***
9 In conclusione, quindi, la dovrà essere condannata al Controparte_1 risarcimento del danno subito da parte ricorrente ex art. 32 c. 5 L. 183/2010, liquidato in 5,5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad euro 12.004,74 lordi, oltre interessi come sopra.
La resistente, infine, deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, dell'ulteriore importo lordo di euro 1.870,05, calcolato fino alla data odierna, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Non può, invece, essere accolta la residua domanda attorea, volta ad ottenere una sorta di
“ricostruzione della carriera” in assenza di una immissione in ruolo: l'inquadramento della docente, pertanto, rimarrà sempre il medesimo, fatto salvo il suo diritto ad agire nuovamente in giudizio per il risarcimento del danno causato dal mancato riconoscimento dei cd. “scatti”.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza, e possono essere liquidate come in dispositivo, in misura di poco inferiore ai minimi ministeriali per lo scaglione di riferimento (da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, come da atto introduttivo), senza tener conto della fase istruttoria.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza dell'abuso nella reiterazione dei contratti a termine dal 1.9.2014 al 31.8.2025 e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
al risarcimento del danno in favore di , danno liquidato in 5,5
[...] Parte_1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR fatto (euro 2.182,68 lordi mensili) per complessivi euro 12.004,74, oltre interessi dal 1.7.2025 al saldo;
b) condanna la al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 della ulteriore somma lorda di euro 1.870,05, calcolata fino alla data odierna, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo;
c) condanna la alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi ed euro
118,50 per spese, oltre 15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione delle medesime in favore degli avv.ti Nadine SAINT CUNEAZ e Veronica CONTOZ dichiaratesi antistatarie .
(Così deciso in Aosta il 18/9/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
10
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA RISARCIMENTO DANNI ABUSIVA
REITERAZIONE CONTRATTI A (art. 429 c.p.c.) TERMINE – definitiva nella causa iscritta al n. 74/2025 R.G. Lav, promossa da:
[...]
[...]
Parte_1 _________________ Avv. Nadine Saint CUNEAZ e Veronica CONTOZ
Ricorrente contro
Controparte_1
Avv. Riccardo JANS, Francesco PASTORINO e Massimiliano CADIN
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 24.3.2025, Parte_1 adiva in giudizio la , chiedendo la condanna della resistente Controparte_1 al risarcimento del danno ex art. 32 c. 5 L. 183/2010 stante l'abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati a far data dall'anno scolastico 2014/2015 a quello 2024/2025; in particolare sosteneva di avere svolto negli anni scolastici indicati in atto introduttivo mansioni di docente supplente in forza di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, sempre per la medesima classe di insegnamento (A55, tromba) e nella medesima istituzione scolastica, chiedendo, pertanto, il relativo risarcimento;
lamentava, altresì, di avere svolto negli anni scolastici di cui sopra mansioni di docente supplente in forza di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, senza percepire una retribuzione corrispondente a quella che avrebbe maturato in forza della progressione stipendiale (“cd. “scatti di anzianità”) prevista per gli insegnanti in ruolo;
- che si costituiva tempestivamente la , contestando le pretese attoree e chiedendone CP_1 la reiezione e, in subordine, depositando conteggi alternativi effettuati fino alla data del deposito del ricorso;
- che all'odierna udienza, preso atto dell'intervenuta adesione dell'attrice ai conteggi della resistente, invitava le pari alla discussione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c. 1
c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza;
OSSERVA
1 Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento, seppure con le precisazioni di cui infra.
In prima battuta va esaminata la domanda di risarcimento del danno per asserita abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato a far data dall'anno scolastico 2014/2015 fino all'anno scolastico 2024/2025, come specificato in atto introduttivo.
Si deve, a tal proposito, premettere che la Suprema Corte, nella notissima sentenza n.
22552/2016 del 18.10.2016, dopo una ricostruzione del complesso quadro normativo e tenuto conto delle sentenze della CGUE e della Corte Costituzionale in subiecta materia, ha affermato i seguenti principi di diritto:
“118. A. La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs.n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
119. B. Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio
2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.
120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015
n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n.
107 del 2015.
2 122. E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
123. F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n.
5072 del 2016 , che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c.
1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte
n. 5072 del 2016.
125. H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.”.
Nello specifico, quanto ai contratti a termine del tipo di quelli oggetto dell'appena riprodotto punto 125 della sentenza, la S.C. ha motivato nel modo che segue:
“ 97. Art.
4. c. 2 e 3 L. 124/1999 supplenze su organico di fatto
98. Come evidenziato innanzi, la scopertura dei posti individuati dall'art. 4 comma 1 si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo;
solo allora, verificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti possono essere coperti - in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo - mediante l'assegnazione delle supplenze su organico di diritto, dette anche annuali.
3 99. Come sottolineato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 279/2012 e 200/2009 ( in materia di revisione dell'organico del personale ATA), il comparto scolastico presenta profili di complessità, di flessibilità e di necessaria integrazione tra ragioni di unità ed uniformità nazionale ed esigenze locali, profili che concernono la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso (al fine di garantire una maggiore flessibilità nell'impiego di docenti), la ridefinizione dei "curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola" (attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e degli orari), la revisione dei criteri di formazione delle classi (al fine di adeguare il rapporto alunni/docente agli standards europei); la rimodulazione dell'organizzazione didattica delle scuole primarie, la revisione di criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici;
la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di formazione per gli adulti.
100. La Corte di Giustizia nella sentenza ha affermato ( par. 91-95) che la Per_1 sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una
"ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell' Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario
101. Ha riconosciuto anche (par. 96) che, quando uno Stato membro riservi nelle scuole dal medesimo gestite, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di tali concorsi, tramite l'immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustificarsi che, in attesa dell'espletamento di detti concorsi, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti a tempo determinato
102. Ne consegue, pertanto, che non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla
Direttiva 1999/70/CE , salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al
, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della CP_2 medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso e con riguardo alla CP_3 stessa cattedra).”
Ciò premesso, potrebbe, in primis, essere contestata l'applicabilità di tali principi alla fattispecie in esame, in quanto i contratti a termine stipulati dall'insegnante sono tutti successivi all'entrata in vigore della L. 13.7.2015 n°107.
4 L'obiezione, tuttavia, non sembra cogliere nel segno, poiché, da un lato, oggettivamente - come si vedrà- la reiterazione dei contratti a termine si è protratta per oltre un triennio, mentre, dall'altro, nel periodo di cui trattasi non era prevista alcuna “misura di stabilizzazione” ovvero di “certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego”.
E' pur vero, infatti, che tra il 2018 ed il 2025 sono state indette tre procedure concursuali: tuttavia ciò non sembra idoneo a sanare l'abuso perpetrato dall'amministrazione.
Secondo la migliore e più recente giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, (vds. Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 15353 del 17/07/2020, Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 14815 del 27/05/2021 e, da ultima. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15240 del
1/06/2021), “in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria.
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, è del tutto evidente che dette procedure avrebbero al più potuto comportare l'immissione in ruolo di parte ricorrente all'esito di una ordinaria procedura di tipo concursuale, per cui l'assunzione non si sarebbe potuta porre in relazione immediata e diretta con l'abuso, ma, piuttosto, sarebbe stata l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente (per usare i termini di cui alla sentenza sopracitata n°15240/2021).
In particolare, la Corte di Cassazione, in detta ultima pronuncia, ha ritenuto inidonea a riparare l'illecito la partecipazione di una precaria “ad un concorso pubblico per titoli ed esami con riserva parziale di posti, all'esito del quale ella neppure risultava idonea”: mutatis mutandis, risulta pertanto irrilevante l'esclusione del ricorrente da procedure concursuali, almeno sotto l'aspetto dell'an debeatur.
***
Ciò detto in punto diritto, in punto fatto emerge documentalmente che l'attore abbia sempre prestato servizio -almeno per spezzoni di orario- con contratti sino al termine delle lezioni didattiche dall'a.s. 2014/2015 all'a.s. 2024/2025 presso la stessa istituzione scolastica -vale a
5 dire il Liceo Musicale- e sempre per la medesima classe di concorso -A 55, tromba-: così presso il Liceo musicale per la classa A 55 nell'a.s. ha stipulato un contratto per 3 ore settimanali, nell'a.s. 2015/2016 un contratto per 6 ore settimanali, nel 2016/2017 un contratto per 11 ore settimanali, nel 2017/2018 un contratto per 10 ore settimanali, nel 2018/2019 un contratto per 8 ore settimanali, nel 2020/2021 un contratto per 11 ore settimanali, nell'a.s.
2022/2023 un contratto per 13 ore settimanali.
Solo quelli relativi agli aa.ss. 2019/2020, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025 l'attore ha stipulato contratti a termine stipulati per supplenza annuale ex art. 4, comma 1 legge
124/1999, mentre gli altri sopra elencati sono per supplenze su “organico di fatto” fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
A tal proposito, anche a voler ritenere -accedendo alla tesi della questi 4 contratti CP_1 annuali alla stregua di quelli per “supplenze di organico di fatto” in quanto per gli anni successivi era prevista la soppressione del posto (ed in effetti in tutti questi contratti viene fatto riferimento all'art. 4, c. 13, L. 537/1993), sembra sussistente l'illegittimità denunciata.
Ritiene il Tribunale che, perché sia configurabile abuso di contratto a termine per supplenze su “organico di fatto” o temporanee, sia necessario -sotto il profilo della durata il superamento di 36 mesi (congiuntamente, s'intende, all'ulteriore requisito della medesimezza di istituto e cattedra).
Stante il tipo di supplenze, i 36 mesi in questione non possono essere consecutivi (le supplenze su “organico di fatto” fino al termine delle attività didattiche si interrompono, per loro natura, nei mesi di luglio ed agosto), ma i contratti (per lo stesso istituto e per la stessa cattedra) devono comunque susseguirsi (per oltre 36 mesi) senza che fra un contratto e l'altro vi sia una consistente soluzione di continuità, perché solo in tal caso la reiterazione (anche in assenza di continuità intesa in senso stretto) rende manifesto quell'uso improprio e distorto al quale allude la Suprema Corte, in quanto evidenzia l'assenza di esigenze realmente temporanee.
Dai contratti sopra indicati, si ribadisce che l'insegnante sia stato assunto come docente sempre presso il liceo Musicale e sempre per la cattedra A 55: né sembra particolarmente rilevante la circostanza che, per molti anni, abbia “saturato” il proprio orario con altri spezzoni in diversi istituti e classi di insegnamento, in quanto l'abuso deve e può essere circoscritto nei termini di cui sopra (vds., nello stesso senso, Cass. Sez. Lav. n°11341/2024 e C. App. Torino,
Sez. Lav., Pres. Visaggi, Est. Casarino).
Nel caso di specie, dunque, applicando i condivisibili principi desumibili dalla citata sentenza della Suprema Corte n°22552/2016 al periodo successivo all'anno 2015, ritiene il Tribunale che si possa configurabile un abuso, in quanto emerge un ricorso improprio e distorto alle supplenze su “organico di fatto” per spezzoni di orario, desumibile dalla frequenza e dalla durata delle stesse, congiuntamente al fatto che si siano svolte presso lo stesso istituto e sulla stessa cattedra.
6 Una volta, quindi, ritenuta la sussistenza dell'abuso, non può che conseguirne il diritto del ricorrente al risarcimento del danno, nella misura e secondo i principi affermati dalle S.U. della
S.C. con sentenza n. 5072/2016 (“Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, così come recentemente riformulato, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio
1966, n. 604.”).
Deve, pertanto, essere dichiarata la sussistenza dell'abuso nella reiterazione dei contratti a termine dall'anno scolastico 2014/2015 all'anno scolastico 2024/2025 e, per l'effetto, la deve essere condannata a risarcire a parte ricorrente il danno, che (tenuto conto del CP_1 numero di reiterazioni presso la stessa scuola e sulla stessa cattedra) pare equo liquidare rispettivamente in 5,5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari a mezza mensilità per ogni anno scolastico successivo al quarto, in cui si è verificato l'abuso: a tal proposito parte attrice ha aderito al conteggio della convenuta in punto quantum, per cui l'ammontare di detta retribuzione risulta essere pari ad euro 2.182,683 lordi mensili, da cui consegue che l'importo complessivo liquidabile è pari ad euro 12.004,74 lordi.
A tal proposito, non è stato contestato che il ricorrente, qualora avesse partecipato al percorso
TFA nel 2014, sarebbe stato assunto in ruolo nell'a.s. 2021/2022 nella classe di concorso A
30: sembra, pertanto, giustificato ridurre il risarcimento al periodo antecedente a detto anno scolastico.
***
Andando, ora, ad esaminare le ulteriori pretese attoree, parimenti fondata è l'ulteriore domanda in ordine ai cd. “scatti di anzianità”.
Si è già detto che le circostanze di fatto poste a fondamento delle domande attoree sono pacifiche: in particolare, è provato documentalmente che la ricorrente abbia svolto negli anni de quibus attività di insegnante supplente nei periodi indicati in atti introduttivi, percependo le retribuzioni come da buste paga prodotte e svolgendo mansioni analoghe a quelle delle colleghe a tempo determinato e/o indeterminato.
Ciò detto in punto fatto, ritiene, in primis, questo Tribunale che costituisca, ormai, ius receptum il principio per cui (vds., ex multis Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 20918 del 05/08/2019) “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo
7 indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
Né può sostenersi che la posizione della ricorrente per il periodo in cui non era immessa in ruolo, si distinguesse dal personale di ruolo in ragione della diversa modalità di selezione e del diverso livello qualitativo della prestazione, nonché dei differenti obblighi contrattuali, in assenza del titolo di abilitazione: tali differenze, infatti, non possono costituire quelle ragioni oggettive in presenza delle quali veniva meno l'operatività del principio di non discriminazione di cui all'art. 6 D. Lgs. 368/2001 e alla clausola n. 4 Direttiva 1999/70/CE.
Quanto alla carenza del titolo abilitativo, invero, ritiene questo Tribunale di aderire al migliore orientamento di merito (vds. C. App. Torino, sent, n°317/2018, RG n°750/2016, Pres. Pt_2
secondo cui “la mancanza del titolo di abilitazione all'insegnamento non rientra tra Parte_3 le caratteristiche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali potrebbero legittimare la disparità di trattamento” di cui alla notissima sentenza della Suprema Corte n°22558/2016, alle cui argomentazioni comunque si rimanda.
Non resta, allora, che verificare se le mansioni svolte dal docente –a prescindere, dunque, dalla titolarità dell'abilitazione, che, come già detto, costituisce elemento, per così dire,
“neutro” ai fini della presente decisione- fossero identiche per contenuto e modalità di svolgimento della prestazione a quelle svolte da docenti assunti a tempo determinato.
La risposta non può che essere positiva.
Quanto al sistema di reclutamento, esso attiene ad una condizione esterna al contenuto delle prestazioni ed alla natura delle funzioni espletate dal personale supplente: non può, quindi, essere considerato idoneo a giustificare una disparità di trattamento retributivo tra docenti assunti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato.
Analoghe considerazioni, poi, possono essere svolte in punto periodo di prova: l'esito positivo del medesimo, infatti, non differenzia per nulla le prestazioni di un insegnate di ruolo da quelle di uno non di ruolo.
Solo apparentemente convincente, infine, è una ipotetica “diversità di impiego”.
Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte con sentenza n°31149/2019, affermando che la comparabilità tra le prestazioni di un insegnante di ruolo e non di ruolo non “può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata
8 sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono”.
Le domande attoree, allora, devono trovare accoglimento in punto an.
Passando, ora, al quantum, ritiene prima di tutto il Tribunale di aderire al più recente orientamento della giurisprudenza di merito, di cui ha correttamente dato atto anche parte attrice (vds. C. App. Torino, Sez. Lav., Sent. del 31.10.2017 e, nello stesso senso, C. App.
Torino, Sez. Lav., Sent. n° 317/2018, sopra citata), secondo cui “le varie norme di fonte legale e contrattuale che attribuiscono rilievo all'anzianità lavorativa per l'attribuzione di scatti di anzianità o progressioni stipendiali traggono origine dall'opinione incontestabile e consolidata secondo cui l'esperienza lavorativa pregressa attribuisce maggior valore alle prestazioni lavorative e dall'applicazione conseguente del principio di stretta proporzionalità tra l'anzianità utile ai fini retributivi ed il servizio effettivamente prestato, che viene derogato soltanto a fronte di quelle sospensioni del servizio (es. ferie, malattia, congedi parentali) che, avvenendo per ragioni meritevoli di tutela, vengono equiparate a servizio effettivo. Tanto premesso, non vi è dubbio che il criterio dei 180 giorni…. non rispetti il citato principio, posto che…nega irragionevolmente rilevanza alle prestazioni di durata inferiori ai 180 giorni dell'anno scolastico, ed, al contrario, parifica al servizio annuale anche prestazioni di durata di poco maggiori ai 180 giorni. L'art. 11, c. 14, L. 124/1999…. non risulta applicabile né in via diretta, né in via analogica. La citata disposizione, che, interpretando il comma 1 dell'art. 489 del D.
Lgs. 297/1994, prevede che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni….., è specificatamente finalizzata a disciplinare l'istituto della ricostruzione della carriera dei docenti immessi in ruolo, situazione del tutto diversa da quella esaminata, ove si tratta, invece, di adeguare la retribuzione percepita dall'insegnante nel periodo di lavoro a termine riconoscendogli l'anzianità utile con le stesse modalità con le quali è riconosciuta al docente di ruolo….. Pertanto i principi di parità di trattamento delineati dalla normativa europea devono essere assicurati tenendo in considerazione, anche per i docenti non di ruolo, i periodi di prestazione effettiva”.
Poiché parte attrice ha prestato adesione ai conteggi della resistente e tenuto conto dell'opportunità di procedere alla liquidazione alla data odierna anche tenendo conto dell'anno scolastico 2025/2026, al fine di ridurre una proliferazione di giudizi, la deve essere CP_1 condannata al pagamento della sola somma di euro 1.870,05, calcolata, appunto, alla data odierna, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
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9 In conclusione, quindi, la dovrà essere condannata al Controparte_1 risarcimento del danno subito da parte ricorrente ex art. 32 c. 5 L. 183/2010, liquidato in 5,5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad euro 12.004,74 lordi, oltre interessi come sopra.
La resistente, infine, deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, dell'ulteriore importo lordo di euro 1.870,05, calcolato fino alla data odierna, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Non può, invece, essere accolta la residua domanda attorea, volta ad ottenere una sorta di
“ricostruzione della carriera” in assenza di una immissione in ruolo: l'inquadramento della docente, pertanto, rimarrà sempre il medesimo, fatto salvo il suo diritto ad agire nuovamente in giudizio per il risarcimento del danno causato dal mancato riconoscimento dei cd. “scatti”.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza, e possono essere liquidate come in dispositivo, in misura di poco inferiore ai minimi ministeriali per lo scaglione di riferimento (da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, come da atto introduttivo), senza tener conto della fase istruttoria.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza dell'abuso nella reiterazione dei contratti a termine dal 1.9.2014 al 31.8.2025 e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
al risarcimento del danno in favore di , danno liquidato in 5,5
[...] Parte_1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR fatto (euro 2.182,68 lordi mensili) per complessivi euro 12.004,74, oltre interessi dal 1.7.2025 al saldo;
b) condanna la al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 della ulteriore somma lorda di euro 1.870,05, calcolata fino alla data odierna, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo;
c) condanna la alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi ed euro
118,50 per spese, oltre 15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione delle medesime in favore degli avv.ti Nadine SAINT CUNEAZ e Veronica CONTOZ dichiaratesi antistatarie .
(Così deciso in Aosta il 18/9/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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