Sentenza 12 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 12/03/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle pensioni Consigliere IU di TR ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 75/2026 nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69704 del registro di segreteria, proposto da:
M.E., nato a [...] e residente ad OMISSIS, cod. fisc. OMISSIS, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’avv. Alessio Papa, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.: avvalessiopapa@pec.giuffre.it;
ricorrente
CONTRO
l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.
IT, NC UG e NC LA, elettivamente domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici dell’Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;
resistente il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro – tempore;
resistente contumace il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante generale pro – tempore, costituito in proprio ex art. 158 c.g.c.;
resistente Il 18 dicembre 2025, la causa è stata discussa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
F A T T O
Con ricorso ritualmente notificato, M. E. ha convenuto in giudizio il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e l’INPS, per ottenere, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento del Comando Generale n. 2823/2022 e dei presupposti pareri della CMO di Messina e del Comitato di verifica per le cause di servizio, l’accertamento del diritto al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato in relazione ad una serie di patologie ascrivibili a cause di servizio, anche per interdipendenza, oltre che la condanna dell’INPS al pagamento dei ratei arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione e con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, ha riferito d’aver prestato servizio fin dal 1983 presso l’Arma dei Carabinieri, di essere stato posto in congedo
per riforma in data 8.6.2021 e d’aver espletato servizi d’istituto particolarmente usuranti, che prevedevano sovente servizi di perlustrazione, pattuglia, appostamento e rastrellamento nell’aspro e impervio territorio montano calabrese.
Non a caso, nel corso degli anni, otteneva da parte della CMO di Messina il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità “trauma distorsivo rachide cervicale”, “gastroduodenite endoscopicamente accertata in ben nutrito”, “esiti di interlaminectomia L5S1 con note di radiocolopatia bilaterale”. Inoltre, con decreto ministeriale del 13.3.2019, veniva accertata l’ascrivibilità a causa di servizio della patologia “cardiopatia congestizia ipertensiva con blocco atrio – ventricolare con impianto di pacemaker”.
Di contro, con parere n. 334/2008 del 27.6.2008, il Comitato di verifica per le cause di servizio disconosceva il nesso di causalità per l’infermità “esiti di interlaminectomia L5-S1 con note di radiocolopatia bilaterale”.
A seguito del peggioramento del quadro clinico, in data 28.8.2019, il ricorrente presentava domanda di aggravamento e interdipendenza con le patologie già riconosciute, con la concessione dell’equo indennizzo. L’istanza veniva rigettata dal Comando Generale, con decreto n. 1593/2021, in relazione all’aggravamento delle patologie
“esiti di distorsione rachide cervicale” e “pregresso trauma distorsivo rachide cervicale”.
Dopo un infarto del miocardio verificatosi in data 1.10.2020, egli presentava una nuova istanza il 16.10.2020, avente ad oggetto la interdipendenza tra i “postumi di I.M.A della parete inforoposteriore” e la
“cardiopatia congestizia con blocco atrio – ventricolare con impianto di pacemaker”; con decreto n. 1594/2021, veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dei “postumi di I.M.A della parete inforoposteriore”.
Il 10.8.2021, egli chiedeva quindi l’ascrivibilità a categoria di pensione di questa patologia, oltre che l’interdipendenza rispetto alle infermità
“disturbo ansioso depressivo reattivo a condizioni mediche generali” e
“cardiopatia ischemica cronica rivascolarizzata in soggetto già trattato in precedenza, per cardiopatia congestizia con blocco atrioventricolare con impianto pacemaker e in seconda classe nyha”.
Con verbale del 28.1.2022, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina disconosceva la correlazione e l’interdipendenza con il disturbo ansioso depressivo; con decreto n. 2826/2022, il Comando Generale provvedeva in conformità.
In data 11.6.2021, egli presentava istanza di pensione privilegiata, rigettata con decreto n. 2823/2022.
A parere del procuratore, i decreti del Comando Generale e i pareri presupposti sarebbero del tutto illegittimi, sia nella parte in cui non riconoscono l’interdipendenza da causa di servizio di alcune infermità, sia laddove ascrivono alcune patologie a categoria errata.
Pertanto, il difensore ha concluso per l’annullamento dei provvedimenti impugnati e per la concessione della pensione privilegiata, con il conseguente pagamento delle differenze sui ratei arretrati, maggiorati degli emolumenti accessori come per legge.
L’INPS, costituendosi in giudizio, ha dedotto che il ricorrente sarebbe già titolare della pensione privilegiata di quinta categoria, in relazione alla cardiopatia. Di contro, non potrebbe essere riconosciuta come ascrivibile a causa di servizio la prima infermità indicata in ricorso
(esiti di interlaminectomia), essendo stato escluso il nesso di causalità con i fatti di servizio, mentre per la seconda (disturbo ansioso)
occorrerebbe attendere il parere del Comitato di verifica, non ancora espresso.
Nel merito, ha dedotto che il provvedimento di rigetto sarebbe basato sulle valutazioni medico – legali del Comitato di verifica, che atterrebbero alla sfera della discrezionalità tecnica e si tradurrebbero in un parere obbligatorio e vincolante, insuscettibile di sindacato da parte dell’amministrazione attiva.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso, col favore delle spese di lite.
Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale l’inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, deducendo che il ricorrente avrebbe presentato l’istanza di riconoscimento della causa di servizio ai soli fini dell’equo indennizzo, sicché sotto questo profilo sussisterebbe anche il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore dell’Autorità Giudiziaria Amministrativa competente per territorio.
Nel merito, ha dedotto che il provvedimento di rigetto sarebbe basato sulle valutazioni medico – legali del Comitato di verifica, che atterrebbero alla sfera della discrezionalità tecnica e si tradurrebbero in un parere obbligatorio e vincolante, insuscettibile di sindacato da parte dell’amministrazione attiva. Inoltre, ha ribadito la correttezza del parere del Comitato, deducendo che le valutazioni tecniche sarebbero state operate tenendo conto di tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio, che avrebbero portato ad escludere la configurabilità di qualsivoglia nesso causale tra le patologie indicate in ricorso e i precedenti di servizio.
Ha concluso, pertanto, per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, col favore delle spese di lite.
Con ordinanza n. 30/2025, è stata disposta l’acquisizione del parere della Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, istituita presso questa Sezione giurisdizionale.
All’udienza del 18 dicembre 2025, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda, mentre la difesa dell’INPS ne ha auspicato il rigetto. Nessun altro è comparso.
Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
D I R I T T O
1.In via pregiudiziale, occorre dichiarare la contumacia del Ministero della Difesa, che non si è costituito in giudizio benché ritualmente citato (v. relata in atti).
2.Sono infondate le eccezioni di inammissibilità e di difetto di giurisdizione sollevate dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in quanto la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie è funzionale al riconoscimento della pensione privilegiata, per la quale è stata presentata l’apposita domanda amministrativa in data 11.6.2021 (all. 16), che rientra nella giurisdizione della Corte dei conti.
3.Nel merito, il ricorso ha ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’ascrizione tabellare di una serie di infermità, oltre che l’annullamento del provvedimento di rigetto e del previo parere tecnico.
In via preliminare, occorre precisare che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, “il giudizio pensionistico contabile, nonostante nella sua fase introduttiva si atteggi in termini formalmente impugnatori, dal momento che si instaura con ricorso non ammissibile se non in quanto l’Amministrazione si sia già pronunciata sulla pretesa pensionistica del ricorrente, ovvero si sia formato il silenzio – rifiuto su un’istanza proposta dall’interessato (art. 153, co. 1, lett. b, c.g.c.), non verte sulla legittimità del provvedimento/silenzio contestato e sugli eventuali suoi vizi, ma sul rapporto previdenziale, cioè la sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto”. Pertanto, “l’attività del giudice contabile” non è affatto “preordinata all’annullamento degli atti viziati adottati dall’Amministrazione in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio, ma è incentrata sull’accertamento di tale diritto nell’ambito di un rapporto giuridico controverso”, sicché si sostanzia
“in una cognizione piena sul rapporto”, ivi comprese “tutte le questioni inerenti l’an e il quantum”, “rimanendo esclusa ogni incidenza di eventuali vizi di legittimità degli atti amministrativi”. Ne consegue che
“non rileva in questa sede di per sé il silenzio serbato dall’Amministrazione previdenziale sulla domanda amministrativa” di parte ricorrente, “ma piuttosto va valutato se quest’ultima fosse effettivamente titolare del diritto vantato” (così, ex plurimis, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 549/2022).
4.La domanda è fondata.
Com’è noto, il trattamento pensionistico privilegiato può essere concesso a condizione che i “fatti di servizio” siano stati la causa unica della menomazione dell’integrità psico – fisica, ovvero abbiano svolto un ruolo concausale nel suo decorso evolutivo (art. 64 DPR n. 1092 del 1973).
La previsione legislativa non introduce il criterio dell’equivalenza causale, ma riconosce, nel rispetto del principio della causalità adeguata, soltanto quelle concause che si presentino come efficienti e determinanti. Il servizio, pertanto, deve portare ad un quid novi e ad un quid pluris rispetto alle normali cause di insorgenza e di progressione dell’infermità e non soltanto costituirne l’occasione, soprattutto qualora vi sia una tendenziale sovrapponibilità dei fattori eziologici professionali con quelli della vita comune e/o di origine genetica.
L’onere della prova, a carico del ricorrente, può essere assolto secondo le consuete regole civili (art. 2697 cod. civ.), in mancanza di norme che attribuiscano rilievo alle presunzioni.
Nel caso in esame, secondo il parere reso dalla Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, istituita presso questa Sezione giurisdizionale, pienamente condivisibile perché immune da vizi logici e giuridici e basato sull’analisi e sulla valutazione del servizio concretamente prestato dal ricorrente, sussiste effettivamente il nesso di causalità tra i fatti di servizio e le patologie “esiti di interlaminectomia L5-S1 con note di radicolopatia bilaterale” (evolutasi in “artrodesi lombare”)
e “disturbo dell’umore (depressione) dovuto a condizione medica generale
(infarto acuto del miocardio)” (evolutasi in “disturbo ansioso depressivo di grado severo”), se non altro sotto il profilo concausale efficiente e determinante.
Infatti, sotto il primo aspetto, si rileva che il ricorrente aveva svolto dal 1985 al 2000 “attività prettamente operative con impiego in Radiomobile, percorrendo lunghi tragitti per servizio sulle strade impervie della Calabria ed effettuando ricerche di latitanti e di armi, batture, pattuglie, appiattamenti, perlustrazioni, vigilanze, traduzioni, posti di blocco, servizi di ordine pubblico sia diurni, sia notturni”, da considerare di per sé “disagiati”, perché
“eseguiti nel territorio aspromontano e di alta montagna”, peraltro spesso
“ben oltre il normale orario di servizio”. Pertanto, “gli inevitabili insulti microtraumatici, cui andò incontro il rachide lombare del ricorrente nei suddetti 15 anni di attività operativa, per le posture incongrue assunte e per i sussulti sui mezzi di servizio, agendo su un organismo predisposto, possono avere assunto un ruolo di concausa efficiente e determinante l’insorgenza, o il più precoce appalesamento, dell’infermità erniaria degenerativa che portò all’intervento di interlaminectomia L5_S1 e, successivamente, alle procedure di artrodesi lombare”.
Quanto al disturbo depressivo, è stato rilevato che nel 2019 il ricorrente era stato sottoposto al terzo intervento chirurgico al tratto lombare della colonna vertebrale per la persistenza della forte sintomatologia lombalgica; seguiva un nuovo intervento nel 2022. La situazione ha indotto nel ricorrente “un vissuto particolarmente drammatico”, che,
“assieme alla patologia infartuale del miocardio”, ha contribuito a determinare l’infermità “disturbo dell’umore (depressione)”, poi evolutasi in “disturbo ansioso depressivo di grado severo”.
Per le stesse ragioni, quest’ultima patologia è interdipendente sua con i “postumi di IMA trattato con angioplasica” (già riconosciuti ascrivibili a causa di servizio con il decreto ministeriale n. 1594/2021) e con gli “esiti di artrodesi lombare intersomatica in soggetto già predisposto ad interlaminectomia L5- S1 con note di radicolopatia bilaterale” (da ascrivere a causa di servizio, come chiarito nella relazione medico – legale).
Infine, l’infermità “postumi di IMA della parete infero – posteriore”
dovrebbe essere più equamente ascritta alla Tab. A – VII Categoria.
Ne consegue che “le infermità riconoscibili e già riconosciute come dipendenti da causa di servizio” siano da considerare come di seguito:
- il “disturbo ansioso depressivo di grado severo” come ascrivibile alla Tab. A – cat. VIII per anni 3 e, successivamente, alla Tab. VII, a vita;
- i “postumi di IMA della parete infero – posteriore” da ascrivere alla Tab. A – Cat. VII, a vita;
- la “cardiopatia congestizia con blocco atrio – ventricolare trattato con impianto di pace-maker” già correttamente ascritta dal Ministero della Difesa alla Tab. A – Cat. VI, a vita;
- la “gastroduodenite endoscopicamente accertata in ben nutrito” già ascritta alla Tab. A – Cat. VIII;
- gli “esiti di artrodesi lombare intersomatica in soggetto già predisposto ad interlaminectomia L5-S1 con note di radicolopatia bilaterale” da ascrivere alla Tab. A – Cat. VIII, a vita;
- il “trauma distorsivo rachide cervicale” da non ascrivere ad alcuna categoria di pensione (come da verbale della CMO di Catanzaro del 23.11.1993, non avversato).
Infine, “il cumulo delle suddette ascrivibilità è pari alla tab. A III ctg., dal congedo, a vita” (v. rel. preliminare, pagg. 8 – 9).
Come si desume dalla relazione definitiva, le controdeduzioni del consulente della parte ricorrente, peraltro limitate alla metodologia di cumulo e non estese alla diagnosi ed alla classificazione delle patologie, non sono condivisibili in forza della regola sul cumulo dettata dall’art. 18 del DPR n. 915/78 e dall’art. 10 della legge n. 9/80, secondo la quale devono essere cumulate prima quelle di minore potere invalidante e, quindi, la categoria che ne deriva deve essere a sua volta cumulata con quella più grave, mentre il CTP “effettua dei cumuli parziali in modo arbitrario”.
Di contro, “secondo la metodologia corretta, si dovranno cumulare dapprima le patologie meno invalidanti, quindi le tre ascrivibilità di VIII; il risultato ottenuto dovrà essere cumulato, successivamente, dapprima con la VII ctg. e, infine, il risultato dovrà essere cumulato con quella più grave di VI ctg. In tal modo avremo: VIII + VIII = VII; VII + VIII = VI; VI + VII = V; V + VI = III.
Si otterrà, pertanto, un’ascrivibilità di cumulo di Tab. A III ctg. per anni 3 dal congedo” (v. rel. definitiva., pag. 2).
Per gli anni successivi, l’unica differenza è costituita dalla patologia psichiatrica, posta in Tab. A – Cat. VII come aggravamento; “pertanto, occorre prendere in considerazione le seguenti ascrivibilità di tabella A: VIII
+ VIII + VII + VII + VI” e, seguendo lo stesso metodo, “si otterrà un’ascrivibilità di cumulo sempre di tab. A III ctg, a vita” (ibidem).
Ne consegue che dev’essere dichiarato ed accertato che le patologie
“disturbo ansioso depressivo di grado severo”, “postumi di IMA della parete infero – posteriore”, “cardiopatia congestizia con blocco atrio – ventricolare trattato con impianto di pace-maker”, “gastroduodenite endoscopicamente accertata in ben nutrito”, “esiti di artrodesi lombare intersomatica in soggetto già predisposto ad interlaminectomia L5-S1 con note di radicolopatia bilaterale” e “trauma distorsivo rachide cervicale”, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, sono ascrivibili a causa di servizio e sono da ricondurre, per cumulo, alla terza categoria della Tabella A annessa al DPR n. 915/78.
Pertanto, il ricorrente ha diritto alla concessione dell’assegno pensionistico privilegiato in relazione alla terza categoria, a far data dalla domanda amministrativa. Ne consegue la condanna l’INPS a rideterminare il trattamento pensionistico del ricorrente ed a versargli le differenze sui ratei arretrati.
Alle somme dovute devono esseri aggiunti gli interessi legali, a decorrere dalla data di scadenza di ciascun rateo e fino al pagamento;
solo per l’ipotesi e per i periodi in cui l’indice di svalutazione dovesse essere superiore al tasso legale, occorrerà applicare anche la rivalutazione monetaria (v. Sezioni Riunite della Corte dei conti, sent.
n. 6/2008/QM; ex plurimis, v. altresì SS.RR., sent. n. 10/2002/QM; Sez.
III App., sent. n. 79/2015; Sez. II App., sent. n. 888/2017).
5.Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e dell’INPS, in solido tra loro.
In difetto di apposita notula, devono essere quantificate in complessivi
€ 1.500,00 (mille e cinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le spese devono essere invece compensate tra il Ministero della Difesa e il ricorrente (essendo stata la pratica gestita direttamente dal Comando Carabinieri) e tra le amministrazioni resistenti (avuto riguardo all’omogeneità delle posizioni).
Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell’art. 22 del D. Lgs.
n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via web.
Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all’introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all’art. 2 septies del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall’art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.
Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell’art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell’art. 22 del D.
Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall’apposita istanza dell’interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via web, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.
La non eccessiva semplicità della motivazione giustifica l’indicazione di un termine più lungo per il deposito della sentenza, ai sensi dell’art.
167 c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da M. E. contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro –
tempore, contro il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante generale pro – tempore, nonché contro l’INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore;
DICHIARA
la contumacia del Ministero della Difesa;
ACCOGLIE
la domanda per quanto di ragione e, per l’effetto, accerta e dichiara che le patologie “disturbo ansioso depressivo di grado severo”, “postumi di IMA della parete infero – posteriore”, “cardiopatia congestizia con blocco atrio –
ventricolare trattato con impianto di pace-maker”, “gastroduodenite endoscopicamente accertata in ben nutrito”, “esiti di artrodesi lombare intersomatica in soggetto già predisposto ad interlaminectomia L5-S1 con note di radicolopatia bilaterale” e “trauma distorsivo rachide cervicale”, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, sono ascrivibili a causa di servizio e sono da ricondurre, per cumulo, alla terza categoria della Tabella A annessa al DPR n. 915/78; dichiara che, pertanto, il ricorrente ha diritto alla concessione dell’assegno pensionistico privilegiato in relazione alla terza categoria, a far data dalla domanda amministrativa; condanna l’INPS a rideterminare il trattamento pensionistico del ricorrente ed a versargli le differenze sui ratei arretrati, maggiorate degli accessori come in parte motiva.
Condanna il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e l’I.N.P.S.
– Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00 (mille e cinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa per il resto le spese di lite.
Dispone che le generalità del ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via web, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.
Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE
IU di TR
(f.to digitalmente)
Depositato in segreteria nei modi di legge Palermo, 11 marzo 2026 Pubblicata il 12 marzo 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)
Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di M. E. C.F.OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo, 12 marzo 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)