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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/06/2025, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 4706/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 12/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
DONVITO GIACINTO
ricorrente contro rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to SABINA ANGELA MARIA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità incentivante ex art. 92, comma 5, del d.lgs. n.
163/2006.
Conclusioni: come da note conclusionali depositate telematicamente.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: di essere stato alle dipendenze del resistente dal 17 novembre 1994 fino alla CP_1 risoluzione del rapporto per dimissioni del 25.06.2020 previo collocamento in aspettativa non retribuita dal 18.09.2019, con profilo professionale di Specialista in lavori pubblici, cat. D1; di aver curato la progettazione definitiva ed esecutiva di due programmi: 1) Programma Operativo FESR 2007-2013, Asse di CP_2
Intervento VII, Linea di Intervento 7.1.1., per il rifacimento di pavimentazione stradale in zone dell'area urbana con prevalente valore storico;
2) Programma Operativo FESR 2007- CP_2
2013, Asse di Intervento II, Linea di Intervento 2.1 – Azione 2.1.5 per il completamento della rete pluviale insistente in zona urbana;
di non aver ottenuto la quota spettante a titolo di incentivo ex art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 vigente all'epoca dei fatti pari ad €
9.447,52 al netto degli oneri riflessi per il progetto n. 1) e quella pari ad € 4.034,46 al netto degli oneri riflessi per il progetto n. 2); di aver diffidato invano il resistente, agiva in giudizio per il CP_1 riconoscimento del diritto all'incentivo ex art. 92, comma 5, del d.lgs.
n. 163/2006 per la redazione dei due progetti e per la condanna della parte resistente al pagamento delle somme pretese oltre accessori, con vittoria delle spese di lite da distrarsi. Produceva documentazione.
Si costituiva con deposito telematico del 12.12.2021 il CP_1 resistente, dunque tardivamente rispetto alla data del 13.12.2021 di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti, con maturazione a suo carico di tutte le preclusioni e decadenze ex art. 416 c.p.c., per affermare l'infondatezza delle pretese avanzate, atteso che con bonifici del 10.06.2021 e del 27.11.2021 era stata corrisposta al ricorrente la quota incentivante relativa al progetto n.
2) Programma Operativo Regione Puglia FESR 2007-2013, Asse di
Intervento II, Linea di Intervento 2.1 – Azione 2.1.5, coma da documentazione prodotta, e che, per quanto riguarda il Programma
Operativo Regione Puglia FESR 2007-2013, Asse di Intervento VII,
Linea di Intervento 7.1.1., il progetto approvato nel 2014 era da considerarsi quale mero aggiornamento del primo progetto approvato
Pag. 2 di 10 nel 2021, ed in ogni caso per violazione dell'art. 9, comma 4, del
D.P.R. n. 207/2010, rivestendo, il ricorrente, il ruolo di RUP alla data di approvazione nel 2014 del progetto, vinte le spese processuali.
Produceva documentazione.
Con le note conclusionali la parte ricorrente dava atto dell'intervenuto pagamento dell'incentivo inerente il progetto n. 2) Programma
Operativo Regione Puglia FESR 2007-2013, Asse di Intervento II,
Linea di Intervento 2.1 – Azione 2.1.5 e domandava la declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese processuali in virtù del principio della soccombenza virtuale in quanto i pagamenti di giugno e novembre 2021 erano stati disposti solo dopo l'introduzione del giudizio del 20.04.2021, ed insisteva per l'accoglimento delle restanti domande.
All'udienza di discussione, maturato il convincimento all'esito della camera di consiglio, il decidente pronunciava la decisione dando lettura della sentenza completa di motivazione.
In via preliminare, tenuto conto di quanto rappresentato e documentato dalla parte resistente e di quanto dedotto dalla parte ricorrente con le note conclusionali circa l'intervenuta erogazione nelle more del giudizio della quota incentivante relativa al progetto n.
2) Programma Operativo Regione Puglia FESR 2007-2013, Asse di
Intervento II, Linea di Intervento 2.1 – Azione 2.1.5, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti nei limiti della domanda di condanna della parte resistente al pagamento dell'incentivo inerente il progetto n. 2)
Programma Operativo Regione Puglia FESR 2007-2013, Asse di
Intervento II, Linea di Intervento 2.1 – Azione 2.1.5.
Pag. 3 di 10 Per la restante parte il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento alla luce delle seguenti pacifiche e documentate circostanze:
1) la parte ricorrente ha curato la progettazione definitiva ed esecutiva del Programma Operativo FESR 2007- CP_2
2013, Asse di Intervento VII, Linea di Intervento 7.1.1., per il rifacimento di pavimentazione stradale in zone dell'area urbana con prevalente valore storico approvato con la delibera n.
33/2014 di Giunta del Comune resistente1;
2) il progetto redatto dalla parte ricorrente ed approvato è stato reso esecutivo con la delibera n. 249/20142;
3) non è stato provato dalla parte resistente a ciò tenuta il pagamento dell'incentivo preteso dalla parte ricorrente ex art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 vigente all'epoca dei fatti e del Regolamento adottato dal resistente. CP_1
Innanzitutto, occorre partire dal dato normativo.
All'epoca dei fatti era vigente l'art. 92, comma 5, del d.lgs. n.
163/2006, che si riporta nella versione operante ratione temporis:
< Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7,
è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione 1 Cfr. in all.ti parte ricorrente.
Pag. 4 di 10 decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare
l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.>>.
La quota incentivante in esame viene ripartita tra le diverse figure professionali del responsabile del procedimento e degli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, in virtù di criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata e recepiti nel regolamento adottato dall'amministrazione.Per quel che riguarda, in
Pag. 5 di 10 particolare, l'attività di progettazione è fissato il limite massimo del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al singolo dipendente.
In questo giudizio non è in discussione, non essendovi alcuna contestazione, la determinazione delle modalità e dei criteri di ripartizione dell'incentivo tra le diverse figure professionali richiamate in sede di contrattazione decentrata e nel regolamento del CP_1 resistente.
Ciò di cui si discute è il carattere (innovativo o meno) del progetto approvato. Secondo il Comune resistente il Programma Operativo
FESR 2007-2013, Asse di Intervento VII, Linea di CP_2
Intervento 7.1.1., progetto approvato nel 2014, è da considerarsi come mero aggiornamento del primo progetto approvato nel 2021.
Ebbene, la rappresentazione fornita dalla parte resistente è smentita dalla delibera n. 33/2014 prodotta, nelle parti in cui è chiaramente ribadito che:
1) il resistente durante il primo incontro negoziale con la CP_1
del 18.04.2013 si impegnava a definire le CP_2 modifiche dell'intervento da finanziare (cfr. il primo DATO
ATTO delle premesse);
2) nel secondo incontro negoziale con la del CP_2
07/05/2013 è stato richiesto al resistente di CP_1 trasmettere … la seguente documentazione:
- un elaborato tecnico scritto/grafico di recepimento delle indicazioni inserite nei verbali di cui alla procedura negoziale;
- …
- quadro tecnico economico e cronoprogramma dell'intervento proposto… (cfr. secondo DATO ATTO delle premesse);
Pag. 6 di 10 3) si prendeva atto dell'elaborato tecnico scritto/grafico di recepimento delle indicazioni inserite nei verbali di cui alla procedura negoziale e del quadro tecnico economico e cronoprogramma dell'intervento proposto … redatti … (cfr. primo VISTO delle premesse);
4) il progettista è indicato espressamente nella persona dell'Ing.
Funzionario Tecnico del Comune … Parte_1
Non solo, a confortare il carattere innovativo del Programma
Operativo FESR 2007-2013, Asse di Intervento VII, CP_2
Linea di Intervento 7.1.1. approvato nel 2014, è il fatto che il progetto approvato dal Commissario Straordinario con delibera n.
50/2011 aveva ad oggetto il Rifacimento della pavimentazione stradale ricadente in zone urbane di prevalente valore storico in
Santeramo in Colle3, mentre il progetto approvato nel 2014 e finanziato dalla riguarda la Riqualificazione di parte del CP_2
Centro Storico e della via Francesco Netti4.
Ed ancora: la parte resistente ha affermato la sussistenza di un'anomalia nella delibera n. 33/2014 posta a fondamento delle pretese avanzate dalla parte ricorrente per violazione dell'art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 che inibisce al funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, lo svolgimento del funzioni di progettista per interventi di importo superiore ad € 500.000.
Ebbene, la delibera n. 33/2014 di approvazione del progetto redatto dalla parte ricorrente non è stata mai annullata né revocata e nemmeno modificata dalla parte resistente. Di conseguenza, detta 3 Cfr. doc. n. 2) in all.ti parte resistente.
Pag. 7 di 10 delibera posta a fondamento delle pretese avanzate dalla parte ricorrente continua a spiegare effetti ed ha efficacia vincolante per la stessa amministrazione resistente.
Tanto conforta l'accoglimento delle restanti domande avanzate dalla parte ricorrente.
Incontestato il quantum della quota incentivante pretesa dalla parte ricorrente per aver curato la progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il
Programma Operativo FESR 2007-2013, Asse di CP_2
Intervento VII, Linea di Intervento 7.1.1., va condannato, di conseguenza, il resistente al pagamento in favore della parte CP_1 ricorrente della complessiva somma di € 9.447,52 al netto degli oneri riflessi cui deve essere aggiunto il maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 L. n.
724/1994 dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo5.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella
Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza anche virtuale.
P.Q.M.
Pag. 8 di 10 Il TRIBUNALE di BARI - in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del
LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara cessata la materia del contendere nei limiti della domanda di condanna della parte resistente al pagamento dell'incentivo inerente il progetto n. 2) Programma Operativo
FESR 2007-2013, Asse di Intervento II, Linea di CP_2
Intervento 2.1 – Azione 2.1.5. per il completamento della rete pluviale insistente in zona urbana;
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all'incentivo inerente il Programma Operativo FESR 2007- CP_2
2013, Asse di Intervento VII, Linea di Intervento 7.1.1. e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 9.447,52 al netto degli oneri riflessi oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.226,50, di cui € 2.108,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 ed € 118,50 per esborsi oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarsi.
Bari,12/06/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 9 di 10 Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. in all.ti parte ricorrente. 4 Cfr. doc. n. 4) in all.ti parte ricorrente. 5 Che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria operi per i crediti da lavoro di pubblico impiego maturati solo dopo l'entrata in vigore della L. n. 724/1994, cfr. Cass. SS.UU. n. 07.07.2010, n.
16036.
Sezione Lavoro
N.R.G. 4706/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 12/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
DONVITO GIACINTO
ricorrente contro rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to SABINA ANGELA MARIA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità incentivante ex art. 92, comma 5, del d.lgs. n.
163/2006.
Conclusioni: come da note conclusionali depositate telematicamente.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: di essere stato alle dipendenze del resistente dal 17 novembre 1994 fino alla CP_1 risoluzione del rapporto per dimissioni del 25.06.2020 previo collocamento in aspettativa non retribuita dal 18.09.2019, con profilo professionale di Specialista in lavori pubblici, cat. D1; di aver curato la progettazione definitiva ed esecutiva di due programmi: 1) Programma Operativo FESR 2007-2013, Asse di CP_2
Intervento VII, Linea di Intervento 7.1.1., per il rifacimento di pavimentazione stradale in zone dell'area urbana con prevalente valore storico;
2) Programma Operativo FESR 2007- CP_2
2013, Asse di Intervento II, Linea di Intervento 2.1 – Azione 2.1.5 per il completamento della rete pluviale insistente in zona urbana;
di non aver ottenuto la quota spettante a titolo di incentivo ex art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 vigente all'epoca dei fatti pari ad €
9.447,52 al netto degli oneri riflessi per il progetto n. 1) e quella pari ad € 4.034,46 al netto degli oneri riflessi per il progetto n. 2); di aver diffidato invano il resistente, agiva in giudizio per il CP_1 riconoscimento del diritto all'incentivo ex art. 92, comma 5, del d.lgs.
n. 163/2006 per la redazione dei due progetti e per la condanna della parte resistente al pagamento delle somme pretese oltre accessori, con vittoria delle spese di lite da distrarsi. Produceva documentazione.
Si costituiva con deposito telematico del 12.12.2021 il CP_1 resistente, dunque tardivamente rispetto alla data del 13.12.2021 di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti, con maturazione a suo carico di tutte le preclusioni e decadenze ex art. 416 c.p.c., per affermare l'infondatezza delle pretese avanzate, atteso che con bonifici del 10.06.2021 e del 27.11.2021 era stata corrisposta al ricorrente la quota incentivante relativa al progetto n.
2) Programma Operativo Regione Puglia FESR 2007-2013, Asse di
Intervento II, Linea di Intervento 2.1 – Azione 2.1.5, coma da documentazione prodotta, e che, per quanto riguarda il Programma
Operativo Regione Puglia FESR 2007-2013, Asse di Intervento VII,
Linea di Intervento 7.1.1., il progetto approvato nel 2014 era da considerarsi quale mero aggiornamento del primo progetto approvato
Pag. 2 di 10 nel 2021, ed in ogni caso per violazione dell'art. 9, comma 4, del
D.P.R. n. 207/2010, rivestendo, il ricorrente, il ruolo di RUP alla data di approvazione nel 2014 del progetto, vinte le spese processuali.
Produceva documentazione.
Con le note conclusionali la parte ricorrente dava atto dell'intervenuto pagamento dell'incentivo inerente il progetto n. 2) Programma
Operativo Regione Puglia FESR 2007-2013, Asse di Intervento II,
Linea di Intervento 2.1 – Azione 2.1.5 e domandava la declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese processuali in virtù del principio della soccombenza virtuale in quanto i pagamenti di giugno e novembre 2021 erano stati disposti solo dopo l'introduzione del giudizio del 20.04.2021, ed insisteva per l'accoglimento delle restanti domande.
All'udienza di discussione, maturato il convincimento all'esito della camera di consiglio, il decidente pronunciava la decisione dando lettura della sentenza completa di motivazione.
In via preliminare, tenuto conto di quanto rappresentato e documentato dalla parte resistente e di quanto dedotto dalla parte ricorrente con le note conclusionali circa l'intervenuta erogazione nelle more del giudizio della quota incentivante relativa al progetto n.
2) Programma Operativo Regione Puglia FESR 2007-2013, Asse di
Intervento II, Linea di Intervento 2.1 – Azione 2.1.5, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti nei limiti della domanda di condanna della parte resistente al pagamento dell'incentivo inerente il progetto n. 2)
Programma Operativo Regione Puglia FESR 2007-2013, Asse di
Intervento II, Linea di Intervento 2.1 – Azione 2.1.5.
Pag. 3 di 10 Per la restante parte il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento alla luce delle seguenti pacifiche e documentate circostanze:
1) la parte ricorrente ha curato la progettazione definitiva ed esecutiva del Programma Operativo FESR 2007- CP_2
2013, Asse di Intervento VII, Linea di Intervento 7.1.1., per il rifacimento di pavimentazione stradale in zone dell'area urbana con prevalente valore storico approvato con la delibera n.
33/2014 di Giunta del Comune resistente1;
2) il progetto redatto dalla parte ricorrente ed approvato è stato reso esecutivo con la delibera n. 249/20142;
3) non è stato provato dalla parte resistente a ciò tenuta il pagamento dell'incentivo preteso dalla parte ricorrente ex art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 vigente all'epoca dei fatti e del Regolamento adottato dal resistente. CP_1
Innanzitutto, occorre partire dal dato normativo.
All'epoca dei fatti era vigente l'art. 92, comma 5, del d.lgs. n.
163/2006, che si riporta nella versione operante ratione temporis:
< Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7,
è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione 1 Cfr. in all.ti parte ricorrente.
Pag. 4 di 10 decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare
l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.>>.
La quota incentivante in esame viene ripartita tra le diverse figure professionali del responsabile del procedimento e degli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, in virtù di criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata e recepiti nel regolamento adottato dall'amministrazione.Per quel che riguarda, in
Pag. 5 di 10 particolare, l'attività di progettazione è fissato il limite massimo del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al singolo dipendente.
In questo giudizio non è in discussione, non essendovi alcuna contestazione, la determinazione delle modalità e dei criteri di ripartizione dell'incentivo tra le diverse figure professionali richiamate in sede di contrattazione decentrata e nel regolamento del CP_1 resistente.
Ciò di cui si discute è il carattere (innovativo o meno) del progetto approvato. Secondo il Comune resistente il Programma Operativo
FESR 2007-2013, Asse di Intervento VII, Linea di CP_2
Intervento 7.1.1., progetto approvato nel 2014, è da considerarsi come mero aggiornamento del primo progetto approvato nel 2021.
Ebbene, la rappresentazione fornita dalla parte resistente è smentita dalla delibera n. 33/2014 prodotta, nelle parti in cui è chiaramente ribadito che:
1) il resistente durante il primo incontro negoziale con la CP_1
del 18.04.2013 si impegnava a definire le CP_2 modifiche dell'intervento da finanziare (cfr. il primo DATO
ATTO delle premesse);
2) nel secondo incontro negoziale con la del CP_2
07/05/2013 è stato richiesto al resistente di CP_1 trasmettere … la seguente documentazione:
- un elaborato tecnico scritto/grafico di recepimento delle indicazioni inserite nei verbali di cui alla procedura negoziale;
- …
- quadro tecnico economico e cronoprogramma dell'intervento proposto… (cfr. secondo DATO ATTO delle premesse);
Pag. 6 di 10 3) si prendeva atto dell'elaborato tecnico scritto/grafico di recepimento delle indicazioni inserite nei verbali di cui alla procedura negoziale e del quadro tecnico economico e cronoprogramma dell'intervento proposto … redatti … (cfr. primo VISTO delle premesse);
4) il progettista è indicato espressamente nella persona dell'Ing.
Funzionario Tecnico del Comune … Parte_1
Non solo, a confortare il carattere innovativo del Programma
Operativo FESR 2007-2013, Asse di Intervento VII, CP_2
Linea di Intervento 7.1.1. approvato nel 2014, è il fatto che il progetto approvato dal Commissario Straordinario con delibera n.
50/2011 aveva ad oggetto il Rifacimento della pavimentazione stradale ricadente in zone urbane di prevalente valore storico in
Santeramo in Colle3, mentre il progetto approvato nel 2014 e finanziato dalla riguarda la Riqualificazione di parte del CP_2
Centro Storico e della via Francesco Netti4.
Ed ancora: la parte resistente ha affermato la sussistenza di un'anomalia nella delibera n. 33/2014 posta a fondamento delle pretese avanzate dalla parte ricorrente per violazione dell'art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 che inibisce al funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, lo svolgimento del funzioni di progettista per interventi di importo superiore ad € 500.000.
Ebbene, la delibera n. 33/2014 di approvazione del progetto redatto dalla parte ricorrente non è stata mai annullata né revocata e nemmeno modificata dalla parte resistente. Di conseguenza, detta 3 Cfr. doc. n. 2) in all.ti parte resistente.
Pag. 7 di 10 delibera posta a fondamento delle pretese avanzate dalla parte ricorrente continua a spiegare effetti ed ha efficacia vincolante per la stessa amministrazione resistente.
Tanto conforta l'accoglimento delle restanti domande avanzate dalla parte ricorrente.
Incontestato il quantum della quota incentivante pretesa dalla parte ricorrente per aver curato la progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il
Programma Operativo FESR 2007-2013, Asse di CP_2
Intervento VII, Linea di Intervento 7.1.1., va condannato, di conseguenza, il resistente al pagamento in favore della parte CP_1 ricorrente della complessiva somma di € 9.447,52 al netto degli oneri riflessi cui deve essere aggiunto il maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 L. n.
724/1994 dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo5.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella
Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza anche virtuale.
P.Q.M.
Pag. 8 di 10 Il TRIBUNALE di BARI - in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del
LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara cessata la materia del contendere nei limiti della domanda di condanna della parte resistente al pagamento dell'incentivo inerente il progetto n. 2) Programma Operativo
FESR 2007-2013, Asse di Intervento II, Linea di CP_2
Intervento 2.1 – Azione 2.1.5. per il completamento della rete pluviale insistente in zona urbana;
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all'incentivo inerente il Programma Operativo FESR 2007- CP_2
2013, Asse di Intervento VII, Linea di Intervento 7.1.1. e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 9.447,52 al netto degli oneri riflessi oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.226,50, di cui € 2.108,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 ed € 118,50 per esborsi oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarsi.
Bari,12/06/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 9 di 10 Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. in all.ti parte ricorrente. 4 Cfr. doc. n. 4) in all.ti parte ricorrente. 5 Che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria operi per i crediti da lavoro di pubblico impiego maturati solo dopo l'entrata in vigore della L. n. 724/1994, cfr. Cass. SS.UU. n. 07.07.2010, n.
16036.