Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/06/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2980/2024 promossa con ricorso depositato in data
30.04.2024 da
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. DOMENICO Parte_1 C.F._1
MARCHI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Ricorrente contro
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. LAURA CP_1 C.F._2
SECCHI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
Resistente
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI. V. verbale udienza del 22.05.2025.
*
Con ricorso depositato in data 17.12.2024 la sig.ra ha convenuto dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il sig. al fine di disciplinare il regime e le condizioni di affidamento e di CP_1
mantenimento della figlia minore, ed ha dedotto: a) che dalla relazione sentimentale col -durata CP_1 dall'anno 2015 al settembre 2024- era nata la figlia (in Sassari il 19.04.2021); b) che terminata Per_1
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stessa dimora sita in Sassari, in via Mons.A.Saba n.9, di cui era proprietaria in via esclusiva, ed affrontava il pagamento delle rate mensili del mutuo pari ad € 550,00; c) che svolgeva la professione di educatrice sociale presso il centro di riabilitazione sanitaria e sociosanitaria “Opera di Gesù
Nazareno”, con retribuzione mensile pari ad € 1.659,00, mentre l'ex compagno lavorava nel settore edile, essendo dipendente della ditta individuale “Sebastiano Putzu”, corrente in Pattada (SS), e percepiva una retribuzione pari a circa € 1.500,00; d) che era altresì titolare dell'autovettura Opel
Mokka.
Sulla base di queste premesse ha quindi domandato:
“A) la minore figlia venga affidata ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni Per_1
su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento e residenza anagrafica della minore presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, alla scelta della residenza abituale della minore saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) stabilire che la minore sia collocata presso la madre nella casa familiare sita in Sassari, Via Mons.
Agostino Saba 9;
C) regolare il diritto di visita del padre il quale, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, potrà tenere la figlia il lunedì e il martedì dalle ore 19,00 alle ore 8.00 del giorno seguente, Per_1 impegnandosi di accompagnare la bambina presso l'istituto scolastico nelle mattine del martedì e del mercoledì. Potrà, altresì tenere con sé la figlia tutti i fine settimana per l'intera giornata del sabato o della domenica. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà di
. Per_1
D) Per quanto concerne le festività principali, seguiranno il principio dell'alternanza;
In ordine alle vacanze estive, avrà la facoltà di trascorrere con la figlia due settimane CP_1
nel mese di agosto con possibilità di tenere la bambina due o tre giorni consecutivi, salvo deroga da concordare tra le parti di volta in volta. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la pagina 2 di 6 madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative della madre e anche in considerazione della tenera età della minore.I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Qualora decida di Parte_1
trascorrere dei periodi di vacanza con la figlia dovrà darne notizia al con congruo preavviso, CP_1
indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
E) in merito al mantenimento della minore , fissare un contributo economico a carico del Per_1 genitore non collocatario pari ad € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani di , oppure mediante bonifico Parte_1
ordinario su c/c bancario e/o postale intestato a , entro e non oltre il giorno 10 di Parte_1
ogni mese solare.
F) rimborserà, inoltre, a il 50% (cinquanta per cento) di tutte le CP_1 Parte_1
spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia , dietro semplice Per_1
presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni), rimborso di ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
pagina 3 di 6 F) rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della figlia CP_1
fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
G) L'assegno unico verrà interamente percepito dalla Sig.ra . Pt_1
Radicatosi il contraddittorio dinanzi al Giudice relatore, in data 15.04.2025 si è costituito regolarmente il resistente, esponendo: a) che la fine della relazione aveva determinato un drastico ridimensionamento del suo ruolo genitoriale per volontà della ricorrente, rispetto al loro vissuto in cui invece era stato un padre sempre presente ed aveva accudito la figlia sotto ogni aspetto;
b) che l'importo del mantenimento preteso dalla ricorrente risultava incongruo rispetto alla sua situazione economica che aveva subìto una modifica in pejus rispetto al passato (in cui era titolare di un'impresa edile) ed attualmente (dal mese di maggio 2024), quale dipendente di una ditta individuale, percepiva una retribuzione netta mensile di €
1.500,00; c) che affrontava le seguenti spese: € 400,00 per i costi abitativi dell'alloggio condotto in locazione, € 40,00 per spese condominiali, oltre alle rate dei due finanziamenti dell'importo di € 318,61 ed € 127,00 con cui fronteggiava l'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate dovuta per l'impresa cessata;
d) che la casa, in Sassari, in via Mons.A.Saba n.9, in cui viveva al tempo della relazione unitamente alla figlia ed alla ricorrente, sebbene di proprietà esclusiva di quest'ultima, era stata interamente ristrutturata da lui, investendo ingenti risorse;
e) che non possedeva né beni immobili né beni mobili registrati.
Il resistente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “1) Disporre l'affido condiviso della figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione e residenza presso l'abitazione materna. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla residenza dovranno essere assunte di comune accordo.
2) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino al mattino successivo quando la condurrà presso la scuola materna, a fine settimana alternati dal sabato alle ore 10,00 fino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola, nei fine settimana di spettanza della madre disporre che il sig. possa vedere la figlia nella giornata del CP_1 venerdì dall'uscita di scuola fino al mattino successivo quando la accompagnerà presso l'abitazione materna. Durante le vacanze estive disporre che la minore possa trascorrere con il padre e con la madre due settimane anche non continuative nel rispetto del piano ferie che entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicarsi con un congruo preavviso, sempre tenendo conto delle esigenze della minore;
le festività comandate secondo il criterio dell'alternanza.
3) Porre a carico del sig. , quale contributo per il mantenimento della figlia, un assegno CP_1 mensile pari a €.200,00, da rivalutarsi annualmente secondi gli Indici Istat come per legge, nonché il pagina 4 di 6 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del CNF in uso al Tribunale di Sassari;
disporre che la sig.ra percepisca per intero l'Assegno unico erogato dall'Inps nell'interesse Parte_1 della figlia”.
All'udienza del 22.05.2025, sentite le parti presenti personalmente, il Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa in ordine all'esercizio del diritto di visita da parte del padre, che è stata accettata dalle parti:
“- martedì ritirata da scuola fino alla mattina successiva;
- giovedì ritirata da scuola fino alla mattina successiva;
- fine settimana alternati, dal sabato mattina alle 10 al lunedì mattina quando la porterà a scuola;
nei fine settimana spettanti alla madre, nel giorno del sabato e della domenica quando la madre è impegnata al lavoro il padre si rende disponibile a tenere con sé la bambina;
- durante le vacanze estive, la bambina frequenterà il centro estivo (la signora ha ferie in luglio e il signore in agosto) e i genitori manterranno lo stesso calendario”
Per la restante questione relativa alla quantificazione dell'importo del mantenimento della minore, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*
Il Collegio valutato che le condizioni dell'affidamento della figlia (nata in [...] il Per_1
19.04.2021) circa la scelta del regime condiviso e del collocamento preferenziale presso la madre, unite a quelle indicate dalle parti nell'accordo raggiunto all'udienza del 22.05.2025, trascritto in epigrafe, siano adeguate all'interesse primario della minore, dispone in conformità.
Quanto alle condizioni relative al mantenimento, preso atto del medesimo reddito in capo ai genitori, reputa equo e congruo stabilire l'ammontare dell'importo di € 250,00 a carico del padre non collocatario sulla base della limitata capacità economica (reddituale/patrimoniale) del soggetto onerato e delle spese che deve affrontare, compresa quella determinata da esigenze abitative, e considerati altresì gli ampi tempi di permanenza della figlia presso di lui in base al calendario delle visite concordato, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
l'Assegno unico universale INPS sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% come per legge in difetto di diverso accordo;
compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) affida la figlia ad entrambi genitori con collocazione presso il domicilio della madre, cui Per_1
viene assegnata la casa familiare;
pagina 5 di 6 2) quanto all'esercizio del diritto di visita del padre, conferma l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 22.05.20205, come trascritto in epigrafe, in quanto conforme all'interesse primario della minore;
3) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore figlia CP_1 con il versamento, entro il giorno 10 di ogni mese, di un assegno di € 250,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% secondo protocollo
C.N.F.;
4) l'assegno unico universale INPS erogato a favore della minore sarà percepito al 50% da entrambi i genitori;
5) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Sassari in data 6 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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