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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/11/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 193-2/2024 PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. PA LICCARDO Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI Giudice
Dott.ssa SS MI Giudice rel.
All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 2 luglio 2025, udita la relazione della
Giudice delegata, sentite le parti presenti, esaminati gli atti e i documenti allegati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura n. 193-2/2024 avente ad oggetto l'omologazione del concordato preventivo proposto da: on sede legale in San RO in Casale (BO) via Ferrara n. 35-41, Parte_1
CF , rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Gattamorta, Gary Louis P.IVA_1
NT, AN RU e ER ON ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 agosto 2024 (d'ora in poi, per Parte_1 brevità, o la “Società”) ha presentato domanda di ammissione alla Pt_1 procedura di concordato preventivo, con riserva di deposito del piano, della proposta e della documentazione di cui all'art. 39, I e II comma, CCI e contestuale richiesta di pagina 1 di 23 misure protettive ex art. 54, II comma, CCI;
con decreto del 3.09.2024 il Tribunale ha concesso termine di 60 giorni imponendo gli obblighi informativi periodici di cui all'art. 44, I comma lett. c), CCI.
La Società, in data 12.11.2024, alla scadenza del termine come successivamente prorogato con decreto del 29.10.2024, ha depositato la proposta ed il piano concordatario corredati dalla documentazione e dalle attestazioni, richiedendo altresì la proroga del termine delle misure protettive nella misura massima di legge di cui all'art. 8 CCI;
in data 13.11.2024, ad integrazione del progetto di concordato preventivo ex art. 84 CCI, la Società ha depositato ulteriori documenti e, più precisamente, gli allegati alla proposta irrevocabile di acquisto.
A fronte di alcune carenze e criticità della proposta, del piano e della documentazione rilevate dalla Commissaria giudiziale con il parere del 18.11.2024, quest'ultima e la debitrice sono state sentite all'udienza del 19 novembre 2024; nella medesima data il Tribunale, ai sensi dell'art. 47, comma 4, CCI, ha concesso alla ricorrente un termine per apportare ulteriori integrazioni al piano e per produrre nuovi documenti, prorogando altresì le misure protettive fino al 17.11.2024.
La Società in data 4.12.2024 ha depositato una memoria integrativa comprensiva di un Piano aggiornato, di un supplemento di attestazione, anche in relazione a una nuova domanda di transazione fiscale ex art. 88 CCI, oltre ad aver positivamente riscontrato la richiesta di chiarimenti del Tribunale formulata con decreto del 19.11.2024; il 20.12.2024 ha depositato ulteriore integrazione che prevede una modifica del classamento e del trattamento di alcune Classi.
All'esito – tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Commissaria giudiziale in data 18.11.2024 così come integrato in data 12.12.2024 – il Tribunale, in data 24.12.2024, ha ammesso il concordato preventivo, con delega al giudice relatore per i provvedimenti ex art. 91 CCI, stante l'esistenza di proposta di acquisto da parte di soggetto già individuato, e ha dato corso alle operazioni di voto.
Con decreto dell'11.3.2025 il Giudice delegato ha disposto l'apertura della pagina 2 di 23 procedura di vendita competitiva, determinando contestualmente le modalità di pubblicità e di vendita.
In data 16.5.2025, si è celebrata la procedura competitiva, all'esito della quale è risultata aggiudicataria la ZA AC s.r.l. per la somma di euro 2.765.248,00 e alle condizioni già indicate in sede di offerta irrevocabile presentata in data 31.12.2024.
La Commissaria giudiziale ha provveduto agli adempimenti previsti dagli artt.
104 e ss. e al deposito delle relazioni di cui agli artt. 105 e 107, III e VI comma, CCI.
In data 5.5.2025 sono iniziate le operazioni di voto terminate alle ore 12.00 del
15.5.2025, come da decreto di apertura.
Con provvedimento del 3.6.2025, il Tribunale, preso atto dell'esito delle votazioni a seguito della relazione della Commissaria giudiziale del 19.5.2025 e dell'istanza ex art. 111, I comma, CCI con cui la ricorrente ha chiesto l'omologazione ai sensi dell'art.112, comma 2, CCI, chiedendo altresì di considerare come favorevole il voto nelle classi ricomprendenti l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 88 comma 4 CCI, ha fissato l'udienza collegiale ex art. 48 CCI al 1.7.2025, poi differita al 2.7.2025 con decreto del 25.6.2025, ai fini dell'omologazione della proposta di concordato.
La Commissaria ha quindi espresso il proprio motivato parere favorevole ex art. 48, comma 2, CCI circa la sussistenza delle condizioni necessarie per l'omologazione.
I creditori, pur avendo regolarmente ricevuto la notifica del decreto di fissazione udienza, non hanno presentato opposizione, né sono comparsi all'udienza del 2.7.2025, all'esito della quale il Tribunale, a fronte dei rilievi formulati dalla Commissaria giudiziale in ordine alla fattibilità del piano, ha concesso un termine per memorie e documenti alla ricorrente, riservandosi alla scadenza.
In data 10.7.2025 la Società ricorrente ha depositato lettera di patronage e garanzia, subordinata all'omologa della presente procedura, rilasciata dalla società
ZA AC S.r.l con cui quest'ultima si è impegnata a versare, in caso di impossibilità e/o inadempimento da parte dei soci di rispetto alle obbligazioni Pt_1
pagina 3 di 23 previste nelle “Lettere di Impegno Soci del 29.11.2024 e 10.12.2024, in Pt_1 favore del “Concordato la somma di euro 200.000,00 a titolo di finanza Pt_1 esterna da destinare esclusivamente al soddisfacimento delle classi dei creditori chirografari;
in data 17.7.2025 la ricorrente depositato la lettera di integrazione rilasciata dalla società (socio di maggioranza della società ZA AC S.r.l.) CP_1 con cui tale società ha dichiarato di assumere le medesime obbligazioni di garanzia (ed alle stesse condizioni) di cui alla lettera di patronage e garanzia della ZA AC
S.r.l. del 10.07.2025.
Ciò premesso, va evidenziato che – ai sensi degli artt. 48, comma 3, e 112 CCI – il Tribunale – in sede di omologa – deve verificare la permanenza dei presupposti previsti in sede di apertura e, in particolare: la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano, la corretta formazione delle classi e la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe.
Come già osservato in sede di apertura della procedura, è una società Pt_1 esercente attività di officina meccanica per la costruzione di macchine automatiche per l'imballaggio, il confezionamento e il collegamento nonché la compravendita delle medesime;
rappresentanze con o senza deposito di detto materiale. L'attuale compagine sociale è costituita da: (i) Parte_2
(102.723,00 euro); (ii) (51.837,00 euro); (iii)
[...] Parte_3 Parte_4
(51.834,00); (iv) (51.834,00 euro). Il capitale sociale, interamente Parte_5 versato, ammonta ad euro 258.228,00.
Le cause della crisi (da qualificarsi come vera e propria insolvenza) sono indicate come di natura esogena (contrazione della domanda per effetto della pandemia di
COVID-19, riduzione della marginalità delle commesse dovuto all'aumento dei prezzi delle materie prime conseguente al conflitto russo-ucraino e difficoltà dello sbocco commerciale britannico a seguito della c.d. Brexit) ed endogena (aumento dei tempi di consegna, riduzione e azzeramento delle linee di credito a breve termine).
La Società aveva già depositato una precedente proposta concordataria fondata pagina 4 di 23 sulla continuità diretta, dichiarata inammissibile, cui è seguito il 12.6.2024 l'affitto dell'intera azienda alla neocostituita ZA AC S.r.l (controllata da CP_1
anche indicata solo come NE) in funzione del presente strumento di
[...] regolazione della crisi.
L'attuale proposta di concordato preventivo è in continuità indiretta, atteso che la Società ha proposto il ripianamento della propria situazione debitoria attraverso la cessione (già oggetto di offerta irrevocabile del 31.12.2024) dell'intero complesso aziendale all'attuale affittuaria ZA AC, oltre che la dismissione dell'immobile industriale in cui l'attività è attualmente esercitata (condotto in locazione dalla stessa ZA AC) e la vendita dei terreni di proprietà della ricorrente, nonché l'apporto di finanza esterna da parte dei soci derivante da cessione delle quote di alla ZA AC S.r.l. come da scrittura privata sottoscritta tra Parte_6 le parti.
Nello specifico, l'attivo concorsuale a servizio dei creditori di come da Pt_1 ultimo indicato dalla ricorrente ammonterebbe a complessivi euro 11.220.000,00, e si compone delle seguenti voci:
Descrizione Importo
Cassa € 120.054,08
Banche c/c € 166.889,66
Immobili € 5.020.000,00
Rimanenze € 773.000,00
Crediti v/clienti € 1.076.562,63
Crediti vari € 539.442,21
Fitti attivi immobiliari € 560.000,00
Flussi di cassa € 2.764.051,421
Risorse esterne € 200.000,00
Nello specifico:
1) oltre 280.000 euro a titolo a disponibilità liquide di cassa e bancarie;
pagina 5 di 23 2) quanto agli immobili: (i) 865.000 euro derivanti dalla vendita dei terreni, da effettuarsi immediatamente al passaggio in giudicato della sentenza di omologa, mediante almeno tre esperimenti di vendita l'anno; (ii) 4,155 milioni di euro derivanti dalla vendita del fabbricato industriale, oltre al canone di locazione annuo di 140.000 euro;
per massimizzare il realizzo immobiliare, prevede di mettere in vendita l'immobile Pt_1
a partire dal quarto anno di piano, con tre esperimenti di vendita ai valori decrescenti delle stime effettuate (euro 5,4 milioni come da stima arch. euro 4,155 milioni Per_1 quale valore medio ed infine euro 2,910 milioni quale stima dell'agr. ); la vendita al Per_2 valore intermedio consentirebbe in ogni caso il soddisfacimento integrale delle ragioni dei creditori ipotecari, mentre il minor realizzo costituisce l'ipotesi di worst case della soluzione concordataria;
4) 773.000 euro di magazzino (oggetto di contratto estimatorio con la NE) e macchinari in corso di produzione (oggetto di interesse all'acquisto dalla ZA
AC);
5) 1 milione di euro circa a titolo di crediti verso clienti ritenuti esigibili;
6) 539.442,21 euro a titolo di crediti verso l'impresa collegata , Controparte_2 ritenuto monetizzabile in ragione della cessione delle quote di tale società (attualmente in capo ai soci della alla NE e della prosecuzione del contratto di Pt_1 distribuzione esclusiva nel Nord America;
7) 2.764.051,42 euro derivanti dalla cessione di azienda di cui all'offerta vincolante rilasciata dalla società, oggi affittuaria, ZA AC S.r.l., la quale a seguito di procedura ex art. 91 CCI si è resa effettivamente cessionaria dell'azienda per un corrispettivo pari ad euro 2.765.000,00 nonché della partecipazione nella CP_3 per un importo di euro 248,00, - acquisto sospensivamente condizionato all'omologa del concordato - da compensare con l'accollo liberatorio del TFR maturato dai dipendenti integralmente trasferiti alla NE (oltre 1,1 milioni di euro);
8) 200.000 euro di finanza esterna messa a disposizione dagli attuali soci e presumibilmente derivante dalla vendita totalitaria delle quote della . Controparte_2
pagina 6 di 23 Il contenuto del piano risulta conforme alle previsioni formali e sostanziali di cui all'art. 87, I e II comma, CCI.
La Società ricorrente ha esplicitato le ragioni per le quali la proposta concordataria è da ritenersi preferibile rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale
(cfr. pagg 79 e ss della proposta), sintetizzabili come segue: (i) impossibilità di proseguire l'attività in esercizio provvisorio e, pertanto, l'interruzione dell'operatività aziendale con conseguente deprezzamento dei valori;
(ii) un maggior deprezzamento dell'immobile; (iii) mancato incasso delle risorse esterne;
(iv) ulteriore deprezzamento delle rimanenze di magazzino;
(v) mancata rinuncia del credito privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. da parte dei soci lavoratori per un importo di euro 217.535,25.
La proposta concordataria, come attestato dal professionista indipendente ex art. 87, comma 3, CCI e condiviso dalla Commissaria giudiziale nella relazione ex art. 105
CCI, prevede il pagamento dei creditori in misura e con modalità più vantaggiose rispetto a quelle presumibilmente realizzabili nell'ambito di una liquidazione giudiziale: la Società ha infatti stimato un attivo liquidatorio pari a 6.515.648,93 destinato a soddisfare - al netto delle spese preventivate per la procedura liquidatoria e considerati i minori crediti in prededuzione - integralmente i soli creditori mobiliari con privilegio ex art 2751 bis n. 5 c.c. e parzialmente i finanziatori pubblici e creditori ipotecari, rispettivamente nella misura del 34% e del 66%.
Sotto il profilo formale, va confermata – come già rilevato in sede di apertura – la completezza della documentazione allegata al piano e alla proposta, che contiene un'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento, oltre che delle utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.
La domanda è assistita dalla relazione del dott. Persona_3 professionista indipendente ex art. 87, II comma, CCI, che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano nonché che la prosecuzione dell'attività di impresa
– come prevista dal Piano- consente di superare l'insolvenza del debitore, di garantire la sostenibilità economica dell'impresa e di riconoscere a ciascun creditore un trattamento pagina 7 di 23 non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.
Dal punto di vista del contenuto, la proposta concordataria prevede di poter soddisfare i creditori – suddivisi in classi – secondo le seguenti modalità:
- 100% crediti prededucibili
- 100% crediti privilegiati dei gradi di privilegio rientrati negli artt. 2751 bis n.
1, 2 e 5 c.c. entro 180 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, ad esclusione dei debiti verso dipendenti per TFR trasferiti alla
ZA AC;
- Classe A: creditori per garanzie pubbliche prestate o finanziamenti pubblici
(MCC e Simest) privilegiati ex art.
8-bis D.L. 3/2015 - pagamento nella misura del 40% (anche nel worst case) in rate annuali costanti tra il secondo e il quarto anno di piano e comunque entro quattro anni dalla definitività dell'omologa; la quota degradata, collocata nella Classe G, verrà soddisfatta nella misura del 1%;
- Classe B: crediti di istituti previdenziali e assicurativi con privilegio ex art. 2753 c.c. destinatari di istanza di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 88 CCI – pagamento nella misura del 30,1% (anche nel worst case) in tre rate costanti annuali con prima rata a decorrere dal secondo anno dalla definitività dell'omologa e comunque entro 4 anni da tale data;
la restante parte del credito degradata al chirografo sarà pagata nella misura del
10% ed è inserita nella Classe F;
- Classe C: creditori privilegiati ex art. 2752 c.c. c.1, c.2 e c.3, destinatari di istanza di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 88 CCI – pagamento nella misura del 30% (anche nel worst case) entro anni 4 dalla definitività del decreto di omologa;
la restante parte del credito degradata al chirografo sarà pagata nella misura del 10% ed è inserita nella Classe F
- Classe D: creditori privilegiati ex art. 2752 c.c. c.4 (IMU) – pagamento nella misura del 25% (anche nel worst case) entro anni 4 dalla definitività del decreto pagina 8 di 23 di omologa;
la restante parte del credito degradata al chirografo sarà pagata nella misura del 10% ed è inserita nella Classe F;
- Classe E: creditori privilegiati con ipoteca sugli immobili - pagamento entro
180 giorni dalla liquidazione dell'immobile su cui grava il privilegio ed in base al valore di cessione dello stesso, con pagamento annuale dei frutti derivanti dagli immobili e dal ricavato della relativa vendita;
nello scenario indicato come worst case, il pagamento è previsto nella misura del 79% e la parte degradata al chirografo sarà pagata nella misura del 5%;
- Classe F: crediti tributari e previdenziali o assimilati per la parte degradata al chirografo – pagamento nella misura del 10% del credito entro anni 4 dalla definitività del decreto di omologa;
nel worst case, la quota di pagamento scende al 5%, ma è garantito comunque almeno il 2% dalla finanza esterna;
- Classe G: crediti chirografari di istituti finanziari con garanzie pubbliche – pagamento nella misura dell'1% del credito entro anni 4 dalla definitività del decreto di omologa;
nel worst case, la quota di pagamento scende allo 0,5% ed
è garantita dalla finanza esterna;
- Classe H: crediti chirografari di fornitori di cui all'art. 85, terzo comma, CCI
(“imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta”) – pagamento nella misura del 10% del credito entro anni 4 dalla definitività del decreto di omologa;
nel worst case, la quota di pagamento scende al 5%, ma è garantito comunque almeno il 2% dalla finanza esterna;
- Classe I: crediti chirografari garantiti da ipoteca volontaria su beni di terzi
(amministratore unico) – pagamento nella misura del 10% del credito entro anni 4 dalla definitività del decreto di omologa;
nel worst case, la quota di pagina 9 di 23 pagamento scende al 5%, ma è garantito comunque almeno il 2% dalla finanza esterna;
- Classe J: crediti chirografari per oneri di riscossione del concessionario interessi di mora chirografari con Controparte_4 riferimento sia ai debiti erariali che previdenziali e crediti chirografari per sanzioni conseguenti al mancato pagamento dei debiti previdenziali e tributari – pagamento nella misura del 10% del credito entro anni 4 dalla definitività del decreto di omologa;
nel worst case, la quota di pagamento scende al 5%, ma è garantito comunque almeno il 2% dalla finanza esterna;
- Classe K: altri crediti chirografari (fornitori maggiori, banche senza garanzie,
IVA di rivalsa dei fornitori per la quale è attestata l'assenza di beni su cui grava il privilegio speciale, altri crediti residuali) – pagamento nella misura del
10% del credito entro anni 4 dalla definitività del decreto di omologa;
nel worst case, la quota di pagamento scende al 5%, ma è garantito comunque almeno il 2% dalla finanza esterna;
- Per i crediti indicati come postergati non è previsto alcun soddisfacimento.
Con riferimento alla formazione delle classi, si deve ritenere che – a seguito della proposta modificata ed integrata – risultino rispettate le previsioni degli artt. 2, lett. r),
84 e 85, CCI, poiché – all'esito delle modifiche apportate con memoria del 20.12.2024 - le stesse non alterano l'ordine delle prelazioni, raggruppano creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei ed assicurano il trattamento paritario all'interno di ciascuna classe.
Può quindi confermarsi la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi. Nessun dubbio anche sulla sussistenza di parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe (art. 112 comma 1 lett.
e).
Trattandosi di concordato in continuità aziendale, il Tribunale è chiamato esclusivamente a verificare, sul piano della c.d. fattibilità, che “il piano non sia privo di pagina 10 di 23 ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza” (art. 112 comma 1 lett. f) e, in ogni caso, che il piano non sia “manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali” (art. 47 comma 1 lett b) CCI dettata per l'apertura, ma applicabile a fortiori anche in sede di omologazione).
Nel caso di specie, la Commissaria ha evidenziato, da ultimo nel parere ex art. 48 comma 2 CCI, la presenza di diversi elementi di criticità rispetto alla possibilità di piena esecuzione del piano e, soprattutto, di pagamento dei chirografari: 1) previsioni eccessivamente ottimistiche sul fatturato del business plan di ZA AC S.r.l. relativo al periodo 2024-2028 del piano economico –finanziario triennale 2025-2027; 2) minore realizzo dell'attivo per circa 1,3 milioni di euro, derivante da variazione in diminuzione prudenzialmente effettuata dalla Commissaria dei crediti verso le banche e verso i clienti e del minor valore di realizzo attribuito all'immobile; 3) maggiori oneri e passività per 1,3 milioni di euro circa, derivanti da rettifiche per differenze da circolarizzazione fornitori (dipendenti, fornitori, banche, erario e enti comunali) oltre all'incremento delle spese in prededuzione e/o future;
4) esito negativo del contenzioso con Baumer S.r.l. che assorbe interamente il fondo rischi chirografario.
Cionondimeno, la dott.ssa ha anche dato conto, specie nell'integrazione Per_4 del parere del 30.06.2025, di aspetti favorevoli alla regolare esecuzione della proposta e del piano: i crediti indicati a piano risultano in gran parte incassati;
la vendita del magazzino sta dando risultati compatibili con quanto previsto nel piano;
ZA
AC S.r.l. sta onorando (seppur con qualche ritardo) i pagamenti dovuti, ha versato la cauzione di 200.000 euro per l'acquisto dell'azienda e tutte le obbligazioni da questa assunte (pagamento del canone di locazione e affitto e del prezzo di cessione) sono garantite dalla capogruppo come da lettera datata 29 novembre 2024 Controparte_1 di “Patronage e garanzia” (all. I 8); è pervenuta il 14.05.2025 offerta irrevocabile di acquisto da parte di ZA AC per l'immobile all'interno del quale viene svolta l'attività al prezzo di euro 2.910.000,00 (importo indicato come worst case del piano) con pagina 11 di 23 disponibilità a versare agli organi della procedura un importo pari al 10% del prezzo offerto in vista dell'apertura della procedura competitiva di vendita (già in precedenza l'affittuaria aveva fatto pervenire impegno di recesso anticipato dal contratto di locazione in caso di cessione dell'immobile a terzi, in modo da non ostacolare la piena alienabilità del bene).
La presenza di una significativa alea in ordine al pagamento dei chirografari conseguente all'aumento del passivo (per il quale potrebbero risultare insufficienti i fondi rischi), ma soprattutto alla possibilità che la vendita dell'immobile aziendale non copra l'intero importo del credito ipotecario (risulterebbero pendenti trattative con uno degli istituti di credito per l'eventuale rinuncia alla parte di credito degradato al chirografo, ma non è stata ancora raggiunta un'intesa definitiva – cfr. memoria Pt_1 del 10.07.2025), non determina una manifesta incapacità di pagamento dei chirografari
(la proposta prevede un worst case proprio per l'ipotesi di minor realizzo dell'immobile aziendale ad un valore che è quello della proposta irrevocabile nelle more pervenuta da
ZA AC S.r.l.), posto che i principali impegni dell'affittuaria/cessionaria sono sufficientemente garantiti dalla controllante (si rammenta – a fronte delle Cont osservazioni di – che per tali impegni ha rilasciato una vera e propria CP_1 garanzia e non solo una dichiarazione di patronaggio) e che altrettanta (contro)garanzia ha da ultimo rilasciato (cfr. deposito del 17.07.2025) anche per l'impegno CP_1 assunto da ZA AC con la comunicazione del 10.07.2025 (all. C deposito pari data) a versare, in caso di mancato assolvimento da parte dei soci di al Pt_1 pagamento della finanza esterna per 200.000 euro, eguale importo da destinare ai soli creditori chirografari per il raggiungimento delle soglie percentuali minime indicate nella proposta loro rivolta.
Appurata la sussistenza anche delle condizioni di fattibilità del piano, occorre ora affrontare la tematica dell'approvazione della proposta.
Nella relazione ex art. 110 CCI depositata in data 19.5.2025 è stato dato atto del mancato raggiungimento dei presupposti per l'approvazione della proposta pagina 12 di 23 concordataria in continuità da parte dei creditori, in quanto non favorevolmente votata da tutte le classi.
In particolare, la proposta ha ricevuto il voto favorevole della Classi D (crediti enti comunali), E (crediti ipotecari, solo considerando validi i voti tardivi espressi dagli istituti di credito) e H (crediti chirografari PMI) mentre non è stata raggiunta la maggioranza all'interno delle Classi A (finanziamenti garantiti), B (crediti previdenziali),
C (crediti erariali), F (crediti previdenziali ed erariali degradati), G (crediti garantiti degradati), I (crediti con garanzie di terzi), J (crediti oneri di riscossione e sanzioni), K
(creditori chirografari).
In data 26.05.2025 la ricorrente ha depositato istanza con la quale ha richiesto (i) in via preliminare, di accertare e dichiarare validi i voti espressi da e CP_6
e di invitare la Commissaria Giudiziale ad inviare la propria relazione ex CP_7 art. 105 CCI ai creditori e fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta da
[...]
, assegnando a quest'ultimo nuovo termine per esprimere il proprio voto CP_4 rispetto al piano di concordato di ZA S.r.l. o disporre in via generale la rinnovazione delle operazioni di voto;
(ii) in via principale di accertare la sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 88 comma 4 e 112, commi 1 e 2 CCI e, per l'effetto, omologare, tramite il meccanismo indicato come “ristrutturazione trasversale di minoranza/Cross Class Cram Down”, il piano di concordato preventivo;
(iii) in via di subordine accertare la sussistenza dei presupposti di cui dell'art. 112 comma 2 lett. d) n.
1 e 2 CCI con riferimento al voto favorevole della Classe E.
Con decreto emesso in data 3.6.2025 il Tribunale non ha ritenuto di dover Cont disporre le integrazioni documentali a favore di , né di rinnovare le votazioni, né di dover comunicare la presenza di modifiche delle condizioni di fattibilità successivamente al voto secondo come previsto dall'art. 110 comma 3 CCI;
è stata fissata udienza ex art. 48 comma 2 per l'omologazione, cui nessun creditore si è opposto.
pagina 13 di 23 Risulta necessario valutare se sussistano i presupposti per la c.d. omologa forzosa, come richiesto dalla ricorrente.
Preliminarmente si deve precisare che possono considerarsi validi i voti espressi oltre l'orario indicato nel decreto di ammissione, in quanto il ritardo (poco significativo) può essere stato causato da una non corretta comprensione delle innovative modalità di voto. Questo consente di ritenere effettivamente raggiunta la maggioranza anche nella
Classe E: tre classi hanno dunque votato a favore della proposta.
La richiesta di di far reiterare il voto ad (o a tutti i Pt_1 Controparte_4
Cont creditori astenutisi) non risulta accoglibile perché la pretesa di di ricevere gli allegati al ricorso (cfr. comunicazione del 15.05.2025) per poter formulare un voto consapevole è ultronea rispetto alle previsioni normative, prevedono l'art. 107 comma 3
l'invio di una relazione illustrativa di quella stessa relazione e una relazione definitiva ai sensi del comma 6 della medesima disposizione, le quali nel caso di specie sono state tempestivamente trasmesse ai creditori. In particolare, con la relazione definitiva, la dott.ssa ha anche preso posizione sulle osservazioni presentate dalla stessa Per_4
Cont
. In sintesi, non è stato riscontrato alcun vulnus alla possibilità di una consapevole Cont espressione di voto da parte di .
L'art. 112 comma 2 CCI prevede la possibilità di omologare il concordato in continuità anche in presenza di classi dissenzienti, purché: a) si riscontri la corretta distribuzione, secondo le cause legittime di prelazione e la loro graduazione, del valore di liquidazione (definito dall'art. 87 comma 1 lett. c) come il valore realizzabile, alla data di presentazione del concordato, in sede di liquidazione giudiziale anche dalla cessione aggregata dell'azienda e dalle azioni esperibili); b) il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo che le classi dissenzienti non ricevano un trattamento più sfavorevole rispetto a quelle di grado inferiore;
c) nessun creditore riceva più dell'importo del proprio credito;
d) per quanto in questa sede rileva, la proposta sia approvata dalla maggioranze delle classi, purché almeno una sia composta di creditori privilegiati.
pagina 14 di 23 Nel caso di specie, poiché non vi sono classi assenzienti di creditori cui sia offerto un trattamento non integrale e quantitativamente peggiorativo rispetto a quello derivante dall'applicazione dell'ordine delle cause di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione (art. 112 comma 2 lett. d) nn. 1) e 2) CCI) – perché agli
E è proposto un pagamento integrale seppure differito oltre i 180 Parte_7 giorni dall'omologazione – l'omologazione può avvenire solo se vi sia il voto favorevole della maggioranza delle classi, di cui almeno una privilegiata. Tale evenienza non si è verificata, ma poiché il voto dei creditori c.d. istituzionali (agenzie fiscali, tra cui anche l'agente per la riscossione;
enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatori i.e. inseriti nelle classi privilegiate B e C, nonché in quelle CP_8 chirografarie F e J, è determinante sia per il raggiungimento della maggioranza nella classe (nelle Classi B, F e J) che per il raggiungimento della maggioranza delle classi
(perché il voto favorevole anche solo di tre ulteriori classi farebbe raggiungere la maggioranza di classi), deve essere altresì verificata la sussistenza delle condizioni per il c.d. cram down fiscale-contributivo di cui al comma 4 del novellato art. 88 CCI (nella versione successiva al Correttivo di settembre 2024, applicabile al caso che qui occupa in virtù della disposizione transitoria dell'art. 56 comma 4 del d.lgs. 136/2024: “Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”). Ciò comporta: (i) la verifica di corretto trattamento dei creditori istituzionali (comma 1 dell'art. 88: non deteriorità di trattamento, in termini quantitativi e temporali, rispetto a creditori pari grado o, per la parte chirografaria anche derivante da degradazione, rispetto alla proposta alla classe chirografaria con il trattamento più favorevole) e (ii) la pagina 15 di 23 verifica che a tali creditori sia offerto un trattamento non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (comma 4).
Considerato che le verifiche relative al trattamento dei creditori istituzionali si sovrappongono a quelle relative, più in generale, al trattamento dei creditori dissenzienti
(art. 112 comma 2 lett. a) e b) CCI), la disamina verrà condotta simultaneamente.
Quanto al valore di liquidazione – che deve ritenersi sovrapponibile al concetto di “alternativa della liquidazione giudiziale” di cui all'art. 88 comma 4 –, vale quanto segue. Lo stesso è stato indicato dalla proponente in ricorso (e attestato dal professionista indipendente) in un realizzo pari a 6.515.648,93 euro, con valutazioni che non appaiono irragionevoli e sono sufficientemente motivate, anche con riferimento all'impossibilità di ottenere ulteriore attivo dall'esercizio di azioni revocatorie e di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico, il cui patrimonio immobiliare è da tempo vincolato a garanzia di alcuni creditori (per i quali infatti è stata prevista apposita classe) e le cui disponibilità sono legate esclusivamente alla possibilità di realizzare le quote di proprietà della collegata americana, inserita nel progetto industriale/commerciale facente capo alla NE e, dunque, verosimilmente, monetizzabile – in assenza di elementi di segno contrario – solo nell'ambito della soluzione concordataria. Anche rispetto all'eventuale responsabilità risarcitoria del sindaco unico, l'Attestatore ha confermato “margini di utilità fortemente incerti per i Cont creditori sociali” sia in relazione all'an che al quantum di tale azione. ha chiesto, nelle proprie osservazioni, alla Commissaria giudiziale di valutare la sussistenza di responsabilità degli altri soggetti convolti, con ruoli dirigenziali, nella gestione della
La dott.ssa ha trattato nelle proprie relazioni la tematica delle risorse Pt_1 Per_4 derivanti da possibili azioni di responsabilità e ha concluso per la possibile sussistenza di responsabilità dell'amministratore unico ma ha segnalato la mancanza Parte_2 di certezze in ordine a realizzi dall'esperimento di azioni risarcitorie verso l'organo amministrativo o altri soggetti: l'azione verso il sindaco unico presenta profili di incertezza, sull'an e sul quantum del risarcimento;
non vi sono evidenze di responsabilità
pagina 16 di 23 gestionali di e quali dirigenti o amministratori di fatto;
Pt_3 Pt_5 Parte_4 il patrimonio immobiliare dei membri della famiglia è interamente vincolato a Pt_1 garanzia degli istituti di credito per i debiti contratti dalla ZA S.r.l.; il loro patrimonio mobiliare si compone prevalentemente delle quote della Controparte_2 prive di valore in caso di apertura della liquidazione giudiziale della Società e monetizzabili solo nell'ambito concordatario in relazione all'impegno dei soci a venderle all'attuale affittuaria.
La componente azienda è stata valutata con apposita stima (a firma del dott. Per_5
, anche in ipotesi liquidatoria, in forma aggregata seppure “statica” senza
[...] esercizio provvisorio, per un valore complessivo, comprensivo anche del magazzino, di euro 2.120.400; a seguito delle integrazioni del ricorso sono state coerentemente imputate al valore di liquidazione anche le liquidità e i crediti ritenuti esigibili. Al netto delle spese preventivate per la procedura liquidatoria e considerati i minori crediti in prededuzione, la ricorrente ha stimato possibile il soddisfacimento integrale dei soli privilegiati mobiliari con privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. e parziale nella misura del
34% dei finanziatori pubblici;
anche per gli ipotecari la soddisfazione è stimata solo nella misura del 66%. La dott.ssa nella propria relazione ex art. 107 comma 3 Per_4
CCI ha ritenuto le valutazioni della proponente condivisibili, considerando il particolare settore in cui la stessa opera, che richiede conoscenze specifiche, nonché la disponibilità
e la dotazione di una struttura fisica (stabilimenti industriali attrezzati) idonea alla specifica filiera produttiva per cui in caso di liquidazione giudiziale si produrrebbero minori realizzi dell'attivo mobiliare (azienda e rimanenze) rispetto ai valori assicurati nel concordato perché “si verificherebbe la risoluzione del contratto di affitto d'azienda, e con esso il contratto estimatorio, per volere unilaterale dell'affittuaria, così come previsto nel relativo contratto, con conseguente perdita delle risorse derivanti dai canoni fino a scadenza e dell'introito derivante dall'acquisto del magazzino” ai valori di continuità, mentre la riscossione del credito nei confronti della , vista la Parte_6 risoluzione del contratto di distribuzione tra la e l'affittuario, non Parte_6
pagina 17 di 23 potrebbe realizzarsi. Quanto al passivo, si ridurrebbero i crediti prededucibili
(espungendosi quelli dei professionisti), ma vi sarebbe un aumento dei debiti verso dipendenti ex art. 2751 bis n. 1 in quanto i soci lavoratori non rinuncerebbero al proprio credito.
Così determinato il valore di liquidazione, risulta evidente che lo stesso è stato distribuito nel concordato nel rispetto delle cause di prelazione e della loro gradazione fino al soddisfacimento del 34% del credito dei soggetti finanziatori pubblici, ai quali il concordato propone il pagamento nella misura del 40% sia nel best che nel worst case.
E' peraltro evidente, dalle considerazioni che precedono, che alle agenzie fiscali e agli enti previdenziali è stato proposto nel concordato un pagamento che, tenuto conto del valore di liquidazione, non potrebbero conseguire nell'alternativa liquidatoria concorsuale, ove non otterrebbero alcun soddisfacimento.
Il trattamento delle classi dei creditori c.d. istituzionali appare anche conforme al dettame degli artt. 84 comma 6 e 88 comma 1 CCI in quanto, da un lato, sul valore eccedente quello di liquidazione le Classi B e C ricevono un trattamento “graduato” (sia in termini percentuali che per tempi di pagamento) tra loro (il 30,1% ai creditori privilegiati ex art. 2753 c.c. dal secondo al quarto anno;
il 30% ai creditori privilegiati ex artt. 2752 c.c. c.1, c.2 e c.3 c.c. entro il quarto anno) e rispetto alle classi aventi prelazione inferiore (Classe D enti comunali pagati al 25% entro il quarto anno) o a quelle chirografarie, dall'altro, la parte dei relativi crediti fiscali o contributivi/assicurativi degradata al chirografo, nonché i crediti chirografari dei medesimi soggetti (e di – Classi F e J – sono Controparte_4 destinatari, sia nel best che nel worst case, di un trattamento analogo a quello delle migliori classi chirografarie.
Ne consegue che risultano rispettati tutti i requisiti per la “trasformazione” del Cont voto negativo (per quanto riguarda o non espresso (per e ADER) dei CP_8 creditori c.d. istituzionali ai fini del raggiungimento delle maggioranze delle classi;
poiché tra le classi assenzienti ve n'è almeno una privilegiata (oltre alle Classi B e C, vi è
pagina 18 di 23 anche la Classe E degli enti comunali che ha votato a favore della proposta), la proposta può ritenersi approvata ai sensi dell'art. 112 comma 2 lett. d) primo periodo CCI.
Ciò posto, anche per le altre classi dissenzienti risulta verificato il requisito del corretto trattamento sia in relazione al valore di liquidazione che a quello eccedente
(lett. a) e b) del comma 2 dell'art. 112): la Classe A, che annovera i crediti da garanzia pubblica, è destinataria di un trattamento migliorativo rispetto a quello che riceverebbe nell'alternativa liquidatoria (40% rispetto al 34%) e rispetto a quello delle classi di grado inferiore;
le altre classi chirografarie dissenzienti, che non riceverebbero alcuna utilità in caso di liquidazione giudiziale, sono destinatarie di un trattamento migliorativo rispetto ai creditori postergati e, nel rapporto tra le varie classi chirografarie, paritario e/o non ingiustificatamente discriminatorio.
Nessun creditore risulta ricevere più dell'importo del proprio credito (art. 112 comma 2 lett. c).
Ricorrono dunque i presupposti per pronunciare l'omologazione del concordato preventivo.
Il piano concordatario, all'esito della procedura di ricerca di altri offerenti ex art. 91 CCI già espletata, prevede la cessione dopo l'omologazione (ed entro 180 giorni dalla stessa, anche se non definitiva) dell'azienda e dell'intera partecipazione in CP_3 all'affittuaria, secondo le condizioni dell'offerta presentata da ZA AC S.r.l. in conformità al decreto del Tribunale dell'11.03.2025. Con riferimento a tale attività liquidatoria è quindi necessario e sufficiente addivenire alla stipula dell'atto notarile di trasferimento. Per quanto riguarda il magazzino, è oggetto di un contratto estimatorio con l'affittuaria della durata di quattro anni, destinato a proseguire anche dopo l'atto di cessione dell'azienda.
Il piano prevede altresì la liquidazione del patrimonio immobiliare (terreni e fabbricato) senza previa individuazione dell'acquirente, secondo una tempistica e delle modalità che sono state in parte individuate dalla stessa proponente:
pagina 19 di 23 a) per i terreni è prevista l'immediata messa in vendita dopo l'omologa, con almeno tre esperimenti di vendita l'anno;
b) per il fabbricato aziendale, la vendita è procrastinata al quarto anno, con previsione di tre esperimenti di vendita ai valori decrescenti di euro 5,4 milioni
4,155 milioni e 2,910 milioni di euro, secondo il disciplinare di vendita depositato con il Piano (all. 6) e che risulta conforme allo standard di vendite competitive di questo Tribunale.
L'esistenza di attività liquidatoria ai sensi dell'art. 114 bis CCI consente al Tribunale la nomina di un liquidatore (e del comitato dei creditori), previsione che, nell'interesse del miglior realizzo si intende adottare designando un soggetto dotato della necessaria professionalità sia per la vendita degli immobili che per il compimento dell'ulteriore attività liquidatoria che si rendesse necessaria (ad es. vendita competitiva delle rimanenze al termine del contratto estimatorio nel caso in cui ZA AC non chieda di acquistarla). Il comitato dei creditori sarà designato dal Tribunale con apposito decreto integrativo, su segnalazione da parte della Commissaria di almeno tre nominativi di creditori disponibili all'incarico che rappresentino in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti.
La Commissaria giudiziale dovrà sorvegliare l'adempimento del concordato e riferire su ogni circostanza che possa procurare pregiudizio ai creditori (art. 118 CCI).
Con la presente sentenza si chiude la procedura di concordato preventivo ex art. 113, I comma, CCI.
Da ultimo, va disposta la pubblicità del provvedimento ex art. 45 CCI.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 48 CCI
OMOLOGA il concordato preventivo proposto da con sede legale in San Parte_1
RO in Casale (BO) via Ferrara n. 35-41, CF P.IVA_1
NOMINA
pagina 20 di 23 Giudice Delegato la dott.ssa SS MI;
CONFERMA quale Commissario Giudiziale la dott.ssa Persona_6
NOMINA
Liquidatore ai sensi dell'art. 114 bis CCI l'avv. Alberto Camellini per le attività di liquidazione indicate in parte motiva;
DISPONE che entro 15 giorni la Commissaria giudiziale sottoponga al Tribunale, per la nomina del Comitato dei creditori, tre o più soggetti rappresentativi dei crediti e disponibili allo svolgimento dell'incarico;
ORDINA
l'esecuzione del concordato secondo le modalità di cui alla motivazione e, in particolare
DISPONE CHE
1. la Società consegni alla Commissaria giudiziale con cadenza trimestrale un'adeguata informativa scritta, controfirmata dall'organo amministrativo e dall'organo di controllo
(se presente), sullo stato di avanzamento del Piano concordatario;
2. i flussi destinati al pagamento dei creditori concorsuali siano versati su apposito conto sul quale la Commissaria giudiziale sia posta nella condizione di esercitare un adeguato controllo per verificare tempo per tempo la sussistenza delle liquidità previste per il soddisfacimento del fabbisogno concordatario;
3. la Società informi prontamente per iscritto la Commissaria giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del Piano concordatario;
4. la Società informi prontamente per iscritto la Commissaria giudiziale di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione;
6. il Liquidatore provveda all'attività di liquidazione dei beni immobili (e se necessario, dei beni mobili) secondo le modalità indicate nel Piano e nei suoi allegati, previa integrazione mediante un programma di liquidazione conforme alle disposizioni sulle pagina 21 di 23 vendite nelle procedure di liquidazioni giudiziali (in quanto compatibili) e agli standard di vendite competitive in uso presso il Tribunale di Bologna, da sottoporre all'approvazione del Comitato dei creditori e al nulla osta del Giudice delegato;
la
Società metterà prontamente a diposizione del Liquidatore le somme per effettuare la pubblicità e ogni altra spese necessaria alla vendita;
7. la stipula dell'atto di cessione dell'azienda (e delle quote della controllata) avvenga previa positiva verifica da parte della Commissaria giudiziale della conformità delle pattuizioni dello stipulando atto alle previsioni del Piano e del decreto ex art. 91 CCI del
Tribunale con riferimento, in particolare, ai presupposti per il pagamento mediante accollo delle competenze maturate dal personale dipendente (idonei accordi con i dipendenti) e per il pagamento dilazionato (idonea polizza fideiussoria o assicurativa da parte di primario istituto o compagnia assicurativa);
8. i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori vengano effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dalla Società e positivamente vagliati dalla Commissaria giudiziale;
9. le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili siano depositate nei modi stabiliti dal Giudice delegato, su istanza della Società e previa verifica dei presupposti da parte della Commissaria giudiziale;
considerata la natura sostanzialmente liquidatoria del concordato in continuità indiretta, le somme accantonate, decorsi cinque anni senza che siano state reclamate dagli aventi diritto, saranno destinate secondo quanto previsto dall'art. 232 comma 4 CCI;
DISPONE ALTRESI' che la Commissario Giudiziale sorvegli l'adempimento del concordato e riferisca al
Giudice delegato su ogni circostanza che possa procurare pregiudizio ai creditori;
che il Liquidatore comunichi con periodicità almeno semestrale alla Commissaria giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione dei beni;
che la Commissaria giudiziale rediga semestralmente e depositi i rapporti riepilogativi di cui all'art. 118 comma 1 CCI inviandoli altresì a tutti i creditori e al pubblico ministero,
pagina 22 di 23 dando conto delle attività compiute dalla Società e dal Liquidatore nel periodo e del rispetto delle previsioni del Piano concordatario;
che, conclusa l'attività liquidatoria a lui demandata, il Liquidatore depositi e comunichi alla Commissaria giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della propria gestione, di cui la Commissaria darà notizia con le proprie osservazioni a tutti i creditori e al pubblico ministero;
che, conclusa l'esecuzione del concordato, la Commissaria giudiziale depositi in rapporto riepilogativo finale redatto in conformità alle previsioni dell'art. 130 comma 9
CCI; che la Commissaria giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informi i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa ai sensi dell'art. 119 CCI qualora non valuti di attivarsi direttamente;
DICHIARA la chiusura del concordato preventivo ex art. 113, I comma, CCI;
ORDINA la pubblicazione del presente decreto a norma dell'art. 45 CCI.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 15 luglio 2025
La Giudice rel. Il Presidente
SS MI PA CC
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. PA LICCARDO Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI Giudice
Dott.ssa SS MI Giudice rel.
All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 2 luglio 2025, udita la relazione della
Giudice delegata, sentite le parti presenti, esaminati gli atti e i documenti allegati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura n. 193-2/2024 avente ad oggetto l'omologazione del concordato preventivo proposto da: on sede legale in San RO in Casale (BO) via Ferrara n. 35-41, Parte_1
CF , rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Gattamorta, Gary Louis P.IVA_1
NT, AN RU e ER ON ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 agosto 2024 (d'ora in poi, per Parte_1 brevità, o la “Società”) ha presentato domanda di ammissione alla Pt_1 procedura di concordato preventivo, con riserva di deposito del piano, della proposta e della documentazione di cui all'art. 39, I e II comma, CCI e contestuale richiesta di pagina 1 di 23 misure protettive ex art. 54, II comma, CCI;
con decreto del 3.09.2024 il Tribunale ha concesso termine di 60 giorni imponendo gli obblighi informativi periodici di cui all'art. 44, I comma lett. c), CCI.
La Società, in data 12.11.2024, alla scadenza del termine come successivamente prorogato con decreto del 29.10.2024, ha depositato la proposta ed il piano concordatario corredati dalla documentazione e dalle attestazioni, richiedendo altresì la proroga del termine delle misure protettive nella misura massima di legge di cui all'art. 8 CCI;
in data 13.11.2024, ad integrazione del progetto di concordato preventivo ex art. 84 CCI, la Società ha depositato ulteriori documenti e, più precisamente, gli allegati alla proposta irrevocabile di acquisto.
A fronte di alcune carenze e criticità della proposta, del piano e della documentazione rilevate dalla Commissaria giudiziale con il parere del 18.11.2024, quest'ultima e la debitrice sono state sentite all'udienza del 19 novembre 2024; nella medesima data il Tribunale, ai sensi dell'art. 47, comma 4, CCI, ha concesso alla ricorrente un termine per apportare ulteriori integrazioni al piano e per produrre nuovi documenti, prorogando altresì le misure protettive fino al 17.11.2024.
La Società in data 4.12.2024 ha depositato una memoria integrativa comprensiva di un Piano aggiornato, di un supplemento di attestazione, anche in relazione a una nuova domanda di transazione fiscale ex art. 88 CCI, oltre ad aver positivamente riscontrato la richiesta di chiarimenti del Tribunale formulata con decreto del 19.11.2024; il 20.12.2024 ha depositato ulteriore integrazione che prevede una modifica del classamento e del trattamento di alcune Classi.
All'esito – tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Commissaria giudiziale in data 18.11.2024 così come integrato in data 12.12.2024 – il Tribunale, in data 24.12.2024, ha ammesso il concordato preventivo, con delega al giudice relatore per i provvedimenti ex art. 91 CCI, stante l'esistenza di proposta di acquisto da parte di soggetto già individuato, e ha dato corso alle operazioni di voto.
Con decreto dell'11.3.2025 il Giudice delegato ha disposto l'apertura della pagina 2 di 23 procedura di vendita competitiva, determinando contestualmente le modalità di pubblicità e di vendita.
In data 16.5.2025, si è celebrata la procedura competitiva, all'esito della quale è risultata aggiudicataria la ZA AC s.r.l. per la somma di euro 2.765.248,00 e alle condizioni già indicate in sede di offerta irrevocabile presentata in data 31.12.2024.
La Commissaria giudiziale ha provveduto agli adempimenti previsti dagli artt.
104 e ss. e al deposito delle relazioni di cui agli artt. 105 e 107, III e VI comma, CCI.
In data 5.5.2025 sono iniziate le operazioni di voto terminate alle ore 12.00 del
15.5.2025, come da decreto di apertura.
Con provvedimento del 3.6.2025, il Tribunale, preso atto dell'esito delle votazioni a seguito della relazione della Commissaria giudiziale del 19.5.2025 e dell'istanza ex art. 111, I comma, CCI con cui la ricorrente ha chiesto l'omologazione ai sensi dell'art.112, comma 2, CCI, chiedendo altresì di considerare come favorevole il voto nelle classi ricomprendenti l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 88 comma 4 CCI, ha fissato l'udienza collegiale ex art. 48 CCI al 1.7.2025, poi differita al 2.7.2025 con decreto del 25.6.2025, ai fini dell'omologazione della proposta di concordato.
La Commissaria ha quindi espresso il proprio motivato parere favorevole ex art. 48, comma 2, CCI circa la sussistenza delle condizioni necessarie per l'omologazione.
I creditori, pur avendo regolarmente ricevuto la notifica del decreto di fissazione udienza, non hanno presentato opposizione, né sono comparsi all'udienza del 2.7.2025, all'esito della quale il Tribunale, a fronte dei rilievi formulati dalla Commissaria giudiziale in ordine alla fattibilità del piano, ha concesso un termine per memorie e documenti alla ricorrente, riservandosi alla scadenza.
In data 10.7.2025 la Società ricorrente ha depositato lettera di patronage e garanzia, subordinata all'omologa della presente procedura, rilasciata dalla società
ZA AC S.r.l con cui quest'ultima si è impegnata a versare, in caso di impossibilità e/o inadempimento da parte dei soci di rispetto alle obbligazioni Pt_1
pagina 3 di 23 previste nelle “Lettere di Impegno Soci del 29.11.2024 e 10.12.2024, in Pt_1 favore del “Concordato la somma di euro 200.000,00 a titolo di finanza Pt_1 esterna da destinare esclusivamente al soddisfacimento delle classi dei creditori chirografari;
in data 17.7.2025 la ricorrente depositato la lettera di integrazione rilasciata dalla società (socio di maggioranza della società ZA AC S.r.l.) CP_1 con cui tale società ha dichiarato di assumere le medesime obbligazioni di garanzia (ed alle stesse condizioni) di cui alla lettera di patronage e garanzia della ZA AC
S.r.l. del 10.07.2025.
Ciò premesso, va evidenziato che – ai sensi degli artt. 48, comma 3, e 112 CCI – il Tribunale – in sede di omologa – deve verificare la permanenza dei presupposti previsti in sede di apertura e, in particolare: la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano, la corretta formazione delle classi e la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe.
Come già osservato in sede di apertura della procedura, è una società Pt_1 esercente attività di officina meccanica per la costruzione di macchine automatiche per l'imballaggio, il confezionamento e il collegamento nonché la compravendita delle medesime;
rappresentanze con o senza deposito di detto materiale. L'attuale compagine sociale è costituita da: (i) Parte_2
(102.723,00 euro); (ii) (51.837,00 euro); (iii)
[...] Parte_3 Parte_4
(51.834,00); (iv) (51.834,00 euro). Il capitale sociale, interamente Parte_5 versato, ammonta ad euro 258.228,00.
Le cause della crisi (da qualificarsi come vera e propria insolvenza) sono indicate come di natura esogena (contrazione della domanda per effetto della pandemia di
COVID-19, riduzione della marginalità delle commesse dovuto all'aumento dei prezzi delle materie prime conseguente al conflitto russo-ucraino e difficoltà dello sbocco commerciale britannico a seguito della c.d. Brexit) ed endogena (aumento dei tempi di consegna, riduzione e azzeramento delle linee di credito a breve termine).
La Società aveva già depositato una precedente proposta concordataria fondata pagina 4 di 23 sulla continuità diretta, dichiarata inammissibile, cui è seguito il 12.6.2024 l'affitto dell'intera azienda alla neocostituita ZA AC S.r.l (controllata da CP_1
anche indicata solo come NE) in funzione del presente strumento di
[...] regolazione della crisi.
L'attuale proposta di concordato preventivo è in continuità indiretta, atteso che la Società ha proposto il ripianamento della propria situazione debitoria attraverso la cessione (già oggetto di offerta irrevocabile del 31.12.2024) dell'intero complesso aziendale all'attuale affittuaria ZA AC, oltre che la dismissione dell'immobile industriale in cui l'attività è attualmente esercitata (condotto in locazione dalla stessa ZA AC) e la vendita dei terreni di proprietà della ricorrente, nonché l'apporto di finanza esterna da parte dei soci derivante da cessione delle quote di alla ZA AC S.r.l. come da scrittura privata sottoscritta tra Parte_6 le parti.
Nello specifico, l'attivo concorsuale a servizio dei creditori di come da Pt_1 ultimo indicato dalla ricorrente ammonterebbe a complessivi euro 11.220.000,00, e si compone delle seguenti voci:
Descrizione Importo
Cassa € 120.054,08
Banche c/c € 166.889,66
Immobili € 5.020.000,00
Rimanenze € 773.000,00
Crediti v/clienti € 1.076.562,63
Crediti vari € 539.442,21
Fitti attivi immobiliari € 560.000,00
Flussi di cassa € 2.764.051,421
Risorse esterne € 200.000,00
Nello specifico:
1) oltre 280.000 euro a titolo a disponibilità liquide di cassa e bancarie;
pagina 5 di 23 2) quanto agli immobili: (i) 865.000 euro derivanti dalla vendita dei terreni, da effettuarsi immediatamente al passaggio in giudicato della sentenza di omologa, mediante almeno tre esperimenti di vendita l'anno; (ii) 4,155 milioni di euro derivanti dalla vendita del fabbricato industriale, oltre al canone di locazione annuo di 140.000 euro;
per massimizzare il realizzo immobiliare, prevede di mettere in vendita l'immobile Pt_1
a partire dal quarto anno di piano, con tre esperimenti di vendita ai valori decrescenti delle stime effettuate (euro 5,4 milioni come da stima arch. euro 4,155 milioni Per_1 quale valore medio ed infine euro 2,910 milioni quale stima dell'agr. ); la vendita al Per_2 valore intermedio consentirebbe in ogni caso il soddisfacimento integrale delle ragioni dei creditori ipotecari, mentre il minor realizzo costituisce l'ipotesi di worst case della soluzione concordataria;
4) 773.000 euro di magazzino (oggetto di contratto estimatorio con la NE) e macchinari in corso di produzione (oggetto di interesse all'acquisto dalla ZA
AC);
5) 1 milione di euro circa a titolo di crediti verso clienti ritenuti esigibili;
6) 539.442,21 euro a titolo di crediti verso l'impresa collegata , Controparte_2 ritenuto monetizzabile in ragione della cessione delle quote di tale società (attualmente in capo ai soci della alla NE e della prosecuzione del contratto di Pt_1 distribuzione esclusiva nel Nord America;
7) 2.764.051,42 euro derivanti dalla cessione di azienda di cui all'offerta vincolante rilasciata dalla società, oggi affittuaria, ZA AC S.r.l., la quale a seguito di procedura ex art. 91 CCI si è resa effettivamente cessionaria dell'azienda per un corrispettivo pari ad euro 2.765.000,00 nonché della partecipazione nella CP_3 per un importo di euro 248,00, - acquisto sospensivamente condizionato all'omologa del concordato - da compensare con l'accollo liberatorio del TFR maturato dai dipendenti integralmente trasferiti alla NE (oltre 1,1 milioni di euro);
8) 200.000 euro di finanza esterna messa a disposizione dagli attuali soci e presumibilmente derivante dalla vendita totalitaria delle quote della . Controparte_2
pagina 6 di 23 Il contenuto del piano risulta conforme alle previsioni formali e sostanziali di cui all'art. 87, I e II comma, CCI.
La Società ricorrente ha esplicitato le ragioni per le quali la proposta concordataria è da ritenersi preferibile rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale
(cfr. pagg 79 e ss della proposta), sintetizzabili come segue: (i) impossibilità di proseguire l'attività in esercizio provvisorio e, pertanto, l'interruzione dell'operatività aziendale con conseguente deprezzamento dei valori;
(ii) un maggior deprezzamento dell'immobile; (iii) mancato incasso delle risorse esterne;
(iv) ulteriore deprezzamento delle rimanenze di magazzino;
(v) mancata rinuncia del credito privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. da parte dei soci lavoratori per un importo di euro 217.535,25.
La proposta concordataria, come attestato dal professionista indipendente ex art. 87, comma 3, CCI e condiviso dalla Commissaria giudiziale nella relazione ex art. 105
CCI, prevede il pagamento dei creditori in misura e con modalità più vantaggiose rispetto a quelle presumibilmente realizzabili nell'ambito di una liquidazione giudiziale: la Società ha infatti stimato un attivo liquidatorio pari a 6.515.648,93 destinato a soddisfare - al netto delle spese preventivate per la procedura liquidatoria e considerati i minori crediti in prededuzione - integralmente i soli creditori mobiliari con privilegio ex art 2751 bis n. 5 c.c. e parzialmente i finanziatori pubblici e creditori ipotecari, rispettivamente nella misura del 34% e del 66%.
Sotto il profilo formale, va confermata – come già rilevato in sede di apertura – la completezza della documentazione allegata al piano e alla proposta, che contiene un'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento, oltre che delle utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.
La domanda è assistita dalla relazione del dott. Persona_3 professionista indipendente ex art. 87, II comma, CCI, che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano nonché che la prosecuzione dell'attività di impresa
– come prevista dal Piano- consente di superare l'insolvenza del debitore, di garantire la sostenibilità economica dell'impresa e di riconoscere a ciascun creditore un trattamento pagina 7 di 23 non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.
Dal punto di vista del contenuto, la proposta concordataria prevede di poter soddisfare i creditori – suddivisi in classi – secondo le seguenti modalità:
- 100% crediti prededucibili
- 100% crediti privilegiati dei gradi di privilegio rientrati negli artt. 2751 bis n.
1, 2 e 5 c.c. entro 180 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, ad esclusione dei debiti verso dipendenti per TFR trasferiti alla
ZA AC;
- Classe A: creditori per garanzie pubbliche prestate o finanziamenti pubblici
(MCC e Simest) privilegiati ex art.
8-bis D.L. 3/2015 - pagamento nella misura del 40% (anche nel worst case) in rate annuali costanti tra il secondo e il quarto anno di piano e comunque entro quattro anni dalla definitività dell'omologa; la quota degradata, collocata nella Classe G, verrà soddisfatta nella misura del 1%;
- Classe B: crediti di istituti previdenziali e assicurativi con privilegio ex art. 2753 c.c. destinatari di istanza di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 88 CCI – pagamento nella misura del 30,1% (anche nel worst case) in tre rate costanti annuali con prima rata a decorrere dal secondo anno dalla definitività dell'omologa e comunque entro 4 anni da tale data;
la restante parte del credito degradata al chirografo sarà pagata nella misura del
10% ed è inserita nella Classe F;
- Classe C: creditori privilegiati ex art. 2752 c.c. c.1, c.2 e c.3, destinatari di istanza di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 88 CCI – pagamento nella misura del 30% (anche nel worst case) entro anni 4 dalla definitività del decreto di omologa;
la restante parte del credito degradata al chirografo sarà pagata nella misura del 10% ed è inserita nella Classe F
- Classe D: creditori privilegiati ex art. 2752 c.c. c.4 (IMU) – pagamento nella misura del 25% (anche nel worst case) entro anni 4 dalla definitività del decreto pagina 8 di 23 di omologa;
la restante parte del credito degradata al chirografo sarà pagata nella misura del 10% ed è inserita nella Classe F;
- Classe E: creditori privilegiati con ipoteca sugli immobili - pagamento entro
180 giorni dalla liquidazione dell'immobile su cui grava il privilegio ed in base al valore di cessione dello stesso, con pagamento annuale dei frutti derivanti dagli immobili e dal ricavato della relativa vendita;
nello scenario indicato come worst case, il pagamento è previsto nella misura del 79% e la parte degradata al chirografo sarà pagata nella misura del 5%;
- Classe F: crediti tributari e previdenziali o assimilati per la parte degradata al chirografo – pagamento nella misura del 10% del credito entro anni 4 dalla definitività del decreto di omologa;
nel worst case, la quota di pagamento scende al 5%, ma è garantito comunque almeno il 2% dalla finanza esterna;
- Classe G: crediti chirografari di istituti finanziari con garanzie pubbliche – pagamento nella misura dell'1% del credito entro anni 4 dalla definitività del decreto di omologa;
nel worst case, la quota di pagamento scende allo 0,5% ed
è garantita dalla finanza esterna;
- Classe H: crediti chirografari di fornitori di cui all'art. 85, terzo comma, CCI
(“imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta”) – pagamento nella misura del 10% del credito entro anni 4 dalla definitività del decreto di omologa;
nel worst case, la quota di pagamento scende al 5%, ma è garantito comunque almeno il 2% dalla finanza esterna;
- Classe I: crediti chirografari garantiti da ipoteca volontaria su beni di terzi
(amministratore unico) – pagamento nella misura del 10% del credito entro anni 4 dalla definitività del decreto di omologa;
nel worst case, la quota di pagina 9 di 23 pagamento scende al 5%, ma è garantito comunque almeno il 2% dalla finanza esterna;
- Classe J: crediti chirografari per oneri di riscossione del concessionario interessi di mora chirografari con Controparte_4 riferimento sia ai debiti erariali che previdenziali e crediti chirografari per sanzioni conseguenti al mancato pagamento dei debiti previdenziali e tributari – pagamento nella misura del 10% del credito entro anni 4 dalla definitività del decreto di omologa;
nel worst case, la quota di pagamento scende al 5%, ma è garantito comunque almeno il 2% dalla finanza esterna;
- Classe K: altri crediti chirografari (fornitori maggiori, banche senza garanzie,
IVA di rivalsa dei fornitori per la quale è attestata l'assenza di beni su cui grava il privilegio speciale, altri crediti residuali) – pagamento nella misura del
10% del credito entro anni 4 dalla definitività del decreto di omologa;
nel worst case, la quota di pagamento scende al 5%, ma è garantito comunque almeno il 2% dalla finanza esterna;
- Per i crediti indicati come postergati non è previsto alcun soddisfacimento.
Con riferimento alla formazione delle classi, si deve ritenere che – a seguito della proposta modificata ed integrata – risultino rispettate le previsioni degli artt. 2, lett. r),
84 e 85, CCI, poiché – all'esito delle modifiche apportate con memoria del 20.12.2024 - le stesse non alterano l'ordine delle prelazioni, raggruppano creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei ed assicurano il trattamento paritario all'interno di ciascuna classe.
Può quindi confermarsi la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi. Nessun dubbio anche sulla sussistenza di parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe (art. 112 comma 1 lett.
e).
Trattandosi di concordato in continuità aziendale, il Tribunale è chiamato esclusivamente a verificare, sul piano della c.d. fattibilità, che “il piano non sia privo di pagina 10 di 23 ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza” (art. 112 comma 1 lett. f) e, in ogni caso, che il piano non sia “manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali” (art. 47 comma 1 lett b) CCI dettata per l'apertura, ma applicabile a fortiori anche in sede di omologazione).
Nel caso di specie, la Commissaria ha evidenziato, da ultimo nel parere ex art. 48 comma 2 CCI, la presenza di diversi elementi di criticità rispetto alla possibilità di piena esecuzione del piano e, soprattutto, di pagamento dei chirografari: 1) previsioni eccessivamente ottimistiche sul fatturato del business plan di ZA AC S.r.l. relativo al periodo 2024-2028 del piano economico –finanziario triennale 2025-2027; 2) minore realizzo dell'attivo per circa 1,3 milioni di euro, derivante da variazione in diminuzione prudenzialmente effettuata dalla Commissaria dei crediti verso le banche e verso i clienti e del minor valore di realizzo attribuito all'immobile; 3) maggiori oneri e passività per 1,3 milioni di euro circa, derivanti da rettifiche per differenze da circolarizzazione fornitori (dipendenti, fornitori, banche, erario e enti comunali) oltre all'incremento delle spese in prededuzione e/o future;
4) esito negativo del contenzioso con Baumer S.r.l. che assorbe interamente il fondo rischi chirografario.
Cionondimeno, la dott.ssa ha anche dato conto, specie nell'integrazione Per_4 del parere del 30.06.2025, di aspetti favorevoli alla regolare esecuzione della proposta e del piano: i crediti indicati a piano risultano in gran parte incassati;
la vendita del magazzino sta dando risultati compatibili con quanto previsto nel piano;
ZA
AC S.r.l. sta onorando (seppur con qualche ritardo) i pagamenti dovuti, ha versato la cauzione di 200.000 euro per l'acquisto dell'azienda e tutte le obbligazioni da questa assunte (pagamento del canone di locazione e affitto e del prezzo di cessione) sono garantite dalla capogruppo come da lettera datata 29 novembre 2024 Controparte_1 di “Patronage e garanzia” (all. I 8); è pervenuta il 14.05.2025 offerta irrevocabile di acquisto da parte di ZA AC per l'immobile all'interno del quale viene svolta l'attività al prezzo di euro 2.910.000,00 (importo indicato come worst case del piano) con pagina 11 di 23 disponibilità a versare agli organi della procedura un importo pari al 10% del prezzo offerto in vista dell'apertura della procedura competitiva di vendita (già in precedenza l'affittuaria aveva fatto pervenire impegno di recesso anticipato dal contratto di locazione in caso di cessione dell'immobile a terzi, in modo da non ostacolare la piena alienabilità del bene).
La presenza di una significativa alea in ordine al pagamento dei chirografari conseguente all'aumento del passivo (per il quale potrebbero risultare insufficienti i fondi rischi), ma soprattutto alla possibilità che la vendita dell'immobile aziendale non copra l'intero importo del credito ipotecario (risulterebbero pendenti trattative con uno degli istituti di credito per l'eventuale rinuncia alla parte di credito degradato al chirografo, ma non è stata ancora raggiunta un'intesa definitiva – cfr. memoria Pt_1 del 10.07.2025), non determina una manifesta incapacità di pagamento dei chirografari
(la proposta prevede un worst case proprio per l'ipotesi di minor realizzo dell'immobile aziendale ad un valore che è quello della proposta irrevocabile nelle more pervenuta da
ZA AC S.r.l.), posto che i principali impegni dell'affittuaria/cessionaria sono sufficientemente garantiti dalla controllante (si rammenta – a fronte delle Cont osservazioni di – che per tali impegni ha rilasciato una vera e propria CP_1 garanzia e non solo una dichiarazione di patronaggio) e che altrettanta (contro)garanzia ha da ultimo rilasciato (cfr. deposito del 17.07.2025) anche per l'impegno CP_1 assunto da ZA AC con la comunicazione del 10.07.2025 (all. C deposito pari data) a versare, in caso di mancato assolvimento da parte dei soci di al Pt_1 pagamento della finanza esterna per 200.000 euro, eguale importo da destinare ai soli creditori chirografari per il raggiungimento delle soglie percentuali minime indicate nella proposta loro rivolta.
Appurata la sussistenza anche delle condizioni di fattibilità del piano, occorre ora affrontare la tematica dell'approvazione della proposta.
Nella relazione ex art. 110 CCI depositata in data 19.5.2025 è stato dato atto del mancato raggiungimento dei presupposti per l'approvazione della proposta pagina 12 di 23 concordataria in continuità da parte dei creditori, in quanto non favorevolmente votata da tutte le classi.
In particolare, la proposta ha ricevuto il voto favorevole della Classi D (crediti enti comunali), E (crediti ipotecari, solo considerando validi i voti tardivi espressi dagli istituti di credito) e H (crediti chirografari PMI) mentre non è stata raggiunta la maggioranza all'interno delle Classi A (finanziamenti garantiti), B (crediti previdenziali),
C (crediti erariali), F (crediti previdenziali ed erariali degradati), G (crediti garantiti degradati), I (crediti con garanzie di terzi), J (crediti oneri di riscossione e sanzioni), K
(creditori chirografari).
In data 26.05.2025 la ricorrente ha depositato istanza con la quale ha richiesto (i) in via preliminare, di accertare e dichiarare validi i voti espressi da e CP_6
e di invitare la Commissaria Giudiziale ad inviare la propria relazione ex CP_7 art. 105 CCI ai creditori e fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta da
[...]
, assegnando a quest'ultimo nuovo termine per esprimere il proprio voto CP_4 rispetto al piano di concordato di ZA S.r.l. o disporre in via generale la rinnovazione delle operazioni di voto;
(ii) in via principale di accertare la sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 88 comma 4 e 112, commi 1 e 2 CCI e, per l'effetto, omologare, tramite il meccanismo indicato come “ristrutturazione trasversale di minoranza/Cross Class Cram Down”, il piano di concordato preventivo;
(iii) in via di subordine accertare la sussistenza dei presupposti di cui dell'art. 112 comma 2 lett. d) n.
1 e 2 CCI con riferimento al voto favorevole della Classe E.
Con decreto emesso in data 3.6.2025 il Tribunale non ha ritenuto di dover Cont disporre le integrazioni documentali a favore di , né di rinnovare le votazioni, né di dover comunicare la presenza di modifiche delle condizioni di fattibilità successivamente al voto secondo come previsto dall'art. 110 comma 3 CCI;
è stata fissata udienza ex art. 48 comma 2 per l'omologazione, cui nessun creditore si è opposto.
pagina 13 di 23 Risulta necessario valutare se sussistano i presupposti per la c.d. omologa forzosa, come richiesto dalla ricorrente.
Preliminarmente si deve precisare che possono considerarsi validi i voti espressi oltre l'orario indicato nel decreto di ammissione, in quanto il ritardo (poco significativo) può essere stato causato da una non corretta comprensione delle innovative modalità di voto. Questo consente di ritenere effettivamente raggiunta la maggioranza anche nella
Classe E: tre classi hanno dunque votato a favore della proposta.
La richiesta di di far reiterare il voto ad (o a tutti i Pt_1 Controparte_4
Cont creditori astenutisi) non risulta accoglibile perché la pretesa di di ricevere gli allegati al ricorso (cfr. comunicazione del 15.05.2025) per poter formulare un voto consapevole è ultronea rispetto alle previsioni normative, prevedono l'art. 107 comma 3
l'invio di una relazione illustrativa di quella stessa relazione e una relazione definitiva ai sensi del comma 6 della medesima disposizione, le quali nel caso di specie sono state tempestivamente trasmesse ai creditori. In particolare, con la relazione definitiva, la dott.ssa ha anche preso posizione sulle osservazioni presentate dalla stessa Per_4
Cont
. In sintesi, non è stato riscontrato alcun vulnus alla possibilità di una consapevole Cont espressione di voto da parte di .
L'art. 112 comma 2 CCI prevede la possibilità di omologare il concordato in continuità anche in presenza di classi dissenzienti, purché: a) si riscontri la corretta distribuzione, secondo le cause legittime di prelazione e la loro graduazione, del valore di liquidazione (definito dall'art. 87 comma 1 lett. c) come il valore realizzabile, alla data di presentazione del concordato, in sede di liquidazione giudiziale anche dalla cessione aggregata dell'azienda e dalle azioni esperibili); b) il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo che le classi dissenzienti non ricevano un trattamento più sfavorevole rispetto a quelle di grado inferiore;
c) nessun creditore riceva più dell'importo del proprio credito;
d) per quanto in questa sede rileva, la proposta sia approvata dalla maggioranze delle classi, purché almeno una sia composta di creditori privilegiati.
pagina 14 di 23 Nel caso di specie, poiché non vi sono classi assenzienti di creditori cui sia offerto un trattamento non integrale e quantitativamente peggiorativo rispetto a quello derivante dall'applicazione dell'ordine delle cause di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione (art. 112 comma 2 lett. d) nn. 1) e 2) CCI) – perché agli
E è proposto un pagamento integrale seppure differito oltre i 180 Parte_7 giorni dall'omologazione – l'omologazione può avvenire solo se vi sia il voto favorevole della maggioranza delle classi, di cui almeno una privilegiata. Tale evenienza non si è verificata, ma poiché il voto dei creditori c.d. istituzionali (agenzie fiscali, tra cui anche l'agente per la riscossione;
enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatori i.e. inseriti nelle classi privilegiate B e C, nonché in quelle CP_8 chirografarie F e J, è determinante sia per il raggiungimento della maggioranza nella classe (nelle Classi B, F e J) che per il raggiungimento della maggioranza delle classi
(perché il voto favorevole anche solo di tre ulteriori classi farebbe raggiungere la maggioranza di classi), deve essere altresì verificata la sussistenza delle condizioni per il c.d. cram down fiscale-contributivo di cui al comma 4 del novellato art. 88 CCI (nella versione successiva al Correttivo di settembre 2024, applicabile al caso che qui occupa in virtù della disposizione transitoria dell'art. 56 comma 4 del d.lgs. 136/2024: “Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”). Ciò comporta: (i) la verifica di corretto trattamento dei creditori istituzionali (comma 1 dell'art. 88: non deteriorità di trattamento, in termini quantitativi e temporali, rispetto a creditori pari grado o, per la parte chirografaria anche derivante da degradazione, rispetto alla proposta alla classe chirografaria con il trattamento più favorevole) e (ii) la pagina 15 di 23 verifica che a tali creditori sia offerto un trattamento non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (comma 4).
Considerato che le verifiche relative al trattamento dei creditori istituzionali si sovrappongono a quelle relative, più in generale, al trattamento dei creditori dissenzienti
(art. 112 comma 2 lett. a) e b) CCI), la disamina verrà condotta simultaneamente.
Quanto al valore di liquidazione – che deve ritenersi sovrapponibile al concetto di “alternativa della liquidazione giudiziale” di cui all'art. 88 comma 4 –, vale quanto segue. Lo stesso è stato indicato dalla proponente in ricorso (e attestato dal professionista indipendente) in un realizzo pari a 6.515.648,93 euro, con valutazioni che non appaiono irragionevoli e sono sufficientemente motivate, anche con riferimento all'impossibilità di ottenere ulteriore attivo dall'esercizio di azioni revocatorie e di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico, il cui patrimonio immobiliare è da tempo vincolato a garanzia di alcuni creditori (per i quali infatti è stata prevista apposita classe) e le cui disponibilità sono legate esclusivamente alla possibilità di realizzare le quote di proprietà della collegata americana, inserita nel progetto industriale/commerciale facente capo alla NE e, dunque, verosimilmente, monetizzabile – in assenza di elementi di segno contrario – solo nell'ambito della soluzione concordataria. Anche rispetto all'eventuale responsabilità risarcitoria del sindaco unico, l'Attestatore ha confermato “margini di utilità fortemente incerti per i Cont creditori sociali” sia in relazione all'an che al quantum di tale azione. ha chiesto, nelle proprie osservazioni, alla Commissaria giudiziale di valutare la sussistenza di responsabilità degli altri soggetti convolti, con ruoli dirigenziali, nella gestione della
La dott.ssa ha trattato nelle proprie relazioni la tematica delle risorse Pt_1 Per_4 derivanti da possibili azioni di responsabilità e ha concluso per la possibile sussistenza di responsabilità dell'amministratore unico ma ha segnalato la mancanza Parte_2 di certezze in ordine a realizzi dall'esperimento di azioni risarcitorie verso l'organo amministrativo o altri soggetti: l'azione verso il sindaco unico presenta profili di incertezza, sull'an e sul quantum del risarcimento;
non vi sono evidenze di responsabilità
pagina 16 di 23 gestionali di e quali dirigenti o amministratori di fatto;
Pt_3 Pt_5 Parte_4 il patrimonio immobiliare dei membri della famiglia è interamente vincolato a Pt_1 garanzia degli istituti di credito per i debiti contratti dalla ZA S.r.l.; il loro patrimonio mobiliare si compone prevalentemente delle quote della Controparte_2 prive di valore in caso di apertura della liquidazione giudiziale della Società e monetizzabili solo nell'ambito concordatario in relazione all'impegno dei soci a venderle all'attuale affittuaria.
La componente azienda è stata valutata con apposita stima (a firma del dott. Per_5
, anche in ipotesi liquidatoria, in forma aggregata seppure “statica” senza
[...] esercizio provvisorio, per un valore complessivo, comprensivo anche del magazzino, di euro 2.120.400; a seguito delle integrazioni del ricorso sono state coerentemente imputate al valore di liquidazione anche le liquidità e i crediti ritenuti esigibili. Al netto delle spese preventivate per la procedura liquidatoria e considerati i minori crediti in prededuzione, la ricorrente ha stimato possibile il soddisfacimento integrale dei soli privilegiati mobiliari con privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. e parziale nella misura del
34% dei finanziatori pubblici;
anche per gli ipotecari la soddisfazione è stimata solo nella misura del 66%. La dott.ssa nella propria relazione ex art. 107 comma 3 Per_4
CCI ha ritenuto le valutazioni della proponente condivisibili, considerando il particolare settore in cui la stessa opera, che richiede conoscenze specifiche, nonché la disponibilità
e la dotazione di una struttura fisica (stabilimenti industriali attrezzati) idonea alla specifica filiera produttiva per cui in caso di liquidazione giudiziale si produrrebbero minori realizzi dell'attivo mobiliare (azienda e rimanenze) rispetto ai valori assicurati nel concordato perché “si verificherebbe la risoluzione del contratto di affitto d'azienda, e con esso il contratto estimatorio, per volere unilaterale dell'affittuaria, così come previsto nel relativo contratto, con conseguente perdita delle risorse derivanti dai canoni fino a scadenza e dell'introito derivante dall'acquisto del magazzino” ai valori di continuità, mentre la riscossione del credito nei confronti della , vista la Parte_6 risoluzione del contratto di distribuzione tra la e l'affittuario, non Parte_6
pagina 17 di 23 potrebbe realizzarsi. Quanto al passivo, si ridurrebbero i crediti prededucibili
(espungendosi quelli dei professionisti), ma vi sarebbe un aumento dei debiti verso dipendenti ex art. 2751 bis n. 1 in quanto i soci lavoratori non rinuncerebbero al proprio credito.
Così determinato il valore di liquidazione, risulta evidente che lo stesso è stato distribuito nel concordato nel rispetto delle cause di prelazione e della loro gradazione fino al soddisfacimento del 34% del credito dei soggetti finanziatori pubblici, ai quali il concordato propone il pagamento nella misura del 40% sia nel best che nel worst case.
E' peraltro evidente, dalle considerazioni che precedono, che alle agenzie fiscali e agli enti previdenziali è stato proposto nel concordato un pagamento che, tenuto conto del valore di liquidazione, non potrebbero conseguire nell'alternativa liquidatoria concorsuale, ove non otterrebbero alcun soddisfacimento.
Il trattamento delle classi dei creditori c.d. istituzionali appare anche conforme al dettame degli artt. 84 comma 6 e 88 comma 1 CCI in quanto, da un lato, sul valore eccedente quello di liquidazione le Classi B e C ricevono un trattamento “graduato” (sia in termini percentuali che per tempi di pagamento) tra loro (il 30,1% ai creditori privilegiati ex art. 2753 c.c. dal secondo al quarto anno;
il 30% ai creditori privilegiati ex artt. 2752 c.c. c.1, c.2 e c.3 c.c. entro il quarto anno) e rispetto alle classi aventi prelazione inferiore (Classe D enti comunali pagati al 25% entro il quarto anno) o a quelle chirografarie, dall'altro, la parte dei relativi crediti fiscali o contributivi/assicurativi degradata al chirografo, nonché i crediti chirografari dei medesimi soggetti (e di – Classi F e J – sono Controparte_4 destinatari, sia nel best che nel worst case, di un trattamento analogo a quello delle migliori classi chirografarie.
Ne consegue che risultano rispettati tutti i requisiti per la “trasformazione” del Cont voto negativo (per quanto riguarda o non espresso (per e ADER) dei CP_8 creditori c.d. istituzionali ai fini del raggiungimento delle maggioranze delle classi;
poiché tra le classi assenzienti ve n'è almeno una privilegiata (oltre alle Classi B e C, vi è
pagina 18 di 23 anche la Classe E degli enti comunali che ha votato a favore della proposta), la proposta può ritenersi approvata ai sensi dell'art. 112 comma 2 lett. d) primo periodo CCI.
Ciò posto, anche per le altre classi dissenzienti risulta verificato il requisito del corretto trattamento sia in relazione al valore di liquidazione che a quello eccedente
(lett. a) e b) del comma 2 dell'art. 112): la Classe A, che annovera i crediti da garanzia pubblica, è destinataria di un trattamento migliorativo rispetto a quello che riceverebbe nell'alternativa liquidatoria (40% rispetto al 34%) e rispetto a quello delle classi di grado inferiore;
le altre classi chirografarie dissenzienti, che non riceverebbero alcuna utilità in caso di liquidazione giudiziale, sono destinatarie di un trattamento migliorativo rispetto ai creditori postergati e, nel rapporto tra le varie classi chirografarie, paritario e/o non ingiustificatamente discriminatorio.
Nessun creditore risulta ricevere più dell'importo del proprio credito (art. 112 comma 2 lett. c).
Ricorrono dunque i presupposti per pronunciare l'omologazione del concordato preventivo.
Il piano concordatario, all'esito della procedura di ricerca di altri offerenti ex art. 91 CCI già espletata, prevede la cessione dopo l'omologazione (ed entro 180 giorni dalla stessa, anche se non definitiva) dell'azienda e dell'intera partecipazione in CP_3 all'affittuaria, secondo le condizioni dell'offerta presentata da ZA AC S.r.l. in conformità al decreto del Tribunale dell'11.03.2025. Con riferimento a tale attività liquidatoria è quindi necessario e sufficiente addivenire alla stipula dell'atto notarile di trasferimento. Per quanto riguarda il magazzino, è oggetto di un contratto estimatorio con l'affittuaria della durata di quattro anni, destinato a proseguire anche dopo l'atto di cessione dell'azienda.
Il piano prevede altresì la liquidazione del patrimonio immobiliare (terreni e fabbricato) senza previa individuazione dell'acquirente, secondo una tempistica e delle modalità che sono state in parte individuate dalla stessa proponente:
pagina 19 di 23 a) per i terreni è prevista l'immediata messa in vendita dopo l'omologa, con almeno tre esperimenti di vendita l'anno;
b) per il fabbricato aziendale, la vendita è procrastinata al quarto anno, con previsione di tre esperimenti di vendita ai valori decrescenti di euro 5,4 milioni
4,155 milioni e 2,910 milioni di euro, secondo il disciplinare di vendita depositato con il Piano (all. 6) e che risulta conforme allo standard di vendite competitive di questo Tribunale.
L'esistenza di attività liquidatoria ai sensi dell'art. 114 bis CCI consente al Tribunale la nomina di un liquidatore (e del comitato dei creditori), previsione che, nell'interesse del miglior realizzo si intende adottare designando un soggetto dotato della necessaria professionalità sia per la vendita degli immobili che per il compimento dell'ulteriore attività liquidatoria che si rendesse necessaria (ad es. vendita competitiva delle rimanenze al termine del contratto estimatorio nel caso in cui ZA AC non chieda di acquistarla). Il comitato dei creditori sarà designato dal Tribunale con apposito decreto integrativo, su segnalazione da parte della Commissaria di almeno tre nominativi di creditori disponibili all'incarico che rappresentino in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti.
La Commissaria giudiziale dovrà sorvegliare l'adempimento del concordato e riferire su ogni circostanza che possa procurare pregiudizio ai creditori (art. 118 CCI).
Con la presente sentenza si chiude la procedura di concordato preventivo ex art. 113, I comma, CCI.
Da ultimo, va disposta la pubblicità del provvedimento ex art. 45 CCI.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 48 CCI
OMOLOGA il concordato preventivo proposto da con sede legale in San Parte_1
RO in Casale (BO) via Ferrara n. 35-41, CF P.IVA_1
NOMINA
pagina 20 di 23 Giudice Delegato la dott.ssa SS MI;
CONFERMA quale Commissario Giudiziale la dott.ssa Persona_6
NOMINA
Liquidatore ai sensi dell'art. 114 bis CCI l'avv. Alberto Camellini per le attività di liquidazione indicate in parte motiva;
DISPONE che entro 15 giorni la Commissaria giudiziale sottoponga al Tribunale, per la nomina del Comitato dei creditori, tre o più soggetti rappresentativi dei crediti e disponibili allo svolgimento dell'incarico;
ORDINA
l'esecuzione del concordato secondo le modalità di cui alla motivazione e, in particolare
DISPONE CHE
1. la Società consegni alla Commissaria giudiziale con cadenza trimestrale un'adeguata informativa scritta, controfirmata dall'organo amministrativo e dall'organo di controllo
(se presente), sullo stato di avanzamento del Piano concordatario;
2. i flussi destinati al pagamento dei creditori concorsuali siano versati su apposito conto sul quale la Commissaria giudiziale sia posta nella condizione di esercitare un adeguato controllo per verificare tempo per tempo la sussistenza delle liquidità previste per il soddisfacimento del fabbisogno concordatario;
3. la Società informi prontamente per iscritto la Commissaria giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del Piano concordatario;
4. la Società informi prontamente per iscritto la Commissaria giudiziale di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione;
6. il Liquidatore provveda all'attività di liquidazione dei beni immobili (e se necessario, dei beni mobili) secondo le modalità indicate nel Piano e nei suoi allegati, previa integrazione mediante un programma di liquidazione conforme alle disposizioni sulle pagina 21 di 23 vendite nelle procedure di liquidazioni giudiziali (in quanto compatibili) e agli standard di vendite competitive in uso presso il Tribunale di Bologna, da sottoporre all'approvazione del Comitato dei creditori e al nulla osta del Giudice delegato;
la
Società metterà prontamente a diposizione del Liquidatore le somme per effettuare la pubblicità e ogni altra spese necessaria alla vendita;
7. la stipula dell'atto di cessione dell'azienda (e delle quote della controllata) avvenga previa positiva verifica da parte della Commissaria giudiziale della conformità delle pattuizioni dello stipulando atto alle previsioni del Piano e del decreto ex art. 91 CCI del
Tribunale con riferimento, in particolare, ai presupposti per il pagamento mediante accollo delle competenze maturate dal personale dipendente (idonei accordi con i dipendenti) e per il pagamento dilazionato (idonea polizza fideiussoria o assicurativa da parte di primario istituto o compagnia assicurativa);
8. i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori vengano effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dalla Società e positivamente vagliati dalla Commissaria giudiziale;
9. le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili siano depositate nei modi stabiliti dal Giudice delegato, su istanza della Società e previa verifica dei presupposti da parte della Commissaria giudiziale;
considerata la natura sostanzialmente liquidatoria del concordato in continuità indiretta, le somme accantonate, decorsi cinque anni senza che siano state reclamate dagli aventi diritto, saranno destinate secondo quanto previsto dall'art. 232 comma 4 CCI;
DISPONE ALTRESI' che la Commissario Giudiziale sorvegli l'adempimento del concordato e riferisca al
Giudice delegato su ogni circostanza che possa procurare pregiudizio ai creditori;
che il Liquidatore comunichi con periodicità almeno semestrale alla Commissaria giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione dei beni;
che la Commissaria giudiziale rediga semestralmente e depositi i rapporti riepilogativi di cui all'art. 118 comma 1 CCI inviandoli altresì a tutti i creditori e al pubblico ministero,
pagina 22 di 23 dando conto delle attività compiute dalla Società e dal Liquidatore nel periodo e del rispetto delle previsioni del Piano concordatario;
che, conclusa l'attività liquidatoria a lui demandata, il Liquidatore depositi e comunichi alla Commissaria giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della propria gestione, di cui la Commissaria darà notizia con le proprie osservazioni a tutti i creditori e al pubblico ministero;
che, conclusa l'esecuzione del concordato, la Commissaria giudiziale depositi in rapporto riepilogativo finale redatto in conformità alle previsioni dell'art. 130 comma 9
CCI; che la Commissaria giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informi i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa ai sensi dell'art. 119 CCI qualora non valuti di attivarsi direttamente;
DICHIARA la chiusura del concordato preventivo ex art. 113, I comma, CCI;
ORDINA la pubblicazione del presente decreto a norma dell'art. 45 CCI.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 15 luglio 2025
La Giudice rel. Il Presidente
SS MI PA CC
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