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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 820/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LL SALVATORE, Presidente VIVARELLI MARIA GRAZIA, Relatore FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4864/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Spa - PI_Resistente_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 PI_Resistente_1 Spa -
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4378/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22 e pubblicata il 03/04/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7909-17 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, n 4378/2024, depositata il 03/04/2024 - con la quale la CTP di I grado di Roma ha accolto il ricorso del contribuente, ma ha compensato le spese di lite ritenendo che sussistessero giustificati motivi per la compensazione -, il sig. Ricorrente_1 chiede alla CGT di II grado del Lazio, in riforma dell'impugnata sentenza, di condannare Roma Capitale al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario secondo i parametri legali.
2. Roma Capitale non si è costituita nel grado.
3. L'appello è infondato. I giudici di primo grado hanno motivato la compensazione delle spese di lite nei seguenti termini “Ai fini delle spese, sussistono giusti motivi per la compensazione, tenuto conto della circostanza che il resistente non era nelle condizioni di avere conoscenza della sussistenza di ragioni limitative alla propria potestà impositiva”. Infatti, il tema decidendum oggetto del giudizio era l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. 7909 con il quale veniva contestato il mancato pagamento dell'IMU anno 2017, per un importo di euro 8.514,20, oltre sanzioni. I giudici di prime cure hanno ravvisato che non poteva esservi alcun credito IMU relativo all'anno 2017, in quanto il bene non era nella disponibilità del ricorrente poiché sottoposto a sequestro preventivo sin dal 2016 e poi soggetto a confisca, sicché, in base a quanto previsto dall'art. 51, comma 3-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), nessuna imposta patrimoniale avrebbe potuto essere allo stesso richiesta., circostanza sconosciuta all'Ufficio.
4. Ritiene il Collegio che la motivazione per la compensazione sia coerente e non illogica e, pertanto, l'appello va respinto.
5. Per l'effetto conferma la compensazione delle spese di lite in primo grado. Spese irripetibili nel grado di appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese irripetibili.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LL SALVATORE, Presidente VIVARELLI MARIA GRAZIA, Relatore FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4864/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Spa - PI_Resistente_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 PI_Resistente_1 Spa -
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4378/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22 e pubblicata il 03/04/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7909-17 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, n 4378/2024, depositata il 03/04/2024 - con la quale la CTP di I grado di Roma ha accolto il ricorso del contribuente, ma ha compensato le spese di lite ritenendo che sussistessero giustificati motivi per la compensazione -, il sig. Ricorrente_1 chiede alla CGT di II grado del Lazio, in riforma dell'impugnata sentenza, di condannare Roma Capitale al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario secondo i parametri legali.
2. Roma Capitale non si è costituita nel grado.
3. L'appello è infondato. I giudici di primo grado hanno motivato la compensazione delle spese di lite nei seguenti termini “Ai fini delle spese, sussistono giusti motivi per la compensazione, tenuto conto della circostanza che il resistente non era nelle condizioni di avere conoscenza della sussistenza di ragioni limitative alla propria potestà impositiva”. Infatti, il tema decidendum oggetto del giudizio era l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. 7909 con il quale veniva contestato il mancato pagamento dell'IMU anno 2017, per un importo di euro 8.514,20, oltre sanzioni. I giudici di prime cure hanno ravvisato che non poteva esservi alcun credito IMU relativo all'anno 2017, in quanto il bene non era nella disponibilità del ricorrente poiché sottoposto a sequestro preventivo sin dal 2016 e poi soggetto a confisca, sicché, in base a quanto previsto dall'art. 51, comma 3-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), nessuna imposta patrimoniale avrebbe potuto essere allo stesso richiesta., circostanza sconosciuta all'Ufficio.
4. Ritiene il Collegio che la motivazione per la compensazione sia coerente e non illogica e, pertanto, l'appello va respinto.
5. Per l'effetto conferma la compensazione delle spese di lite in primo grado. Spese irripetibili nel grado di appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese irripetibili.