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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLEGRINI DOMENICO, Presidente
LOMAZZO GUIDO, RE
DONVITO ANTONIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 172/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Savona - Via Cimarosa 47/ 49 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202500000384000 CANONE RAI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202500000384000 SANZ.AMM.VE
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202500000384000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202500000384000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202500000384000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202500000384000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202500000384000 I.C.I.
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202500000384000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320130003143746000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320130003143746000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320130003143746000 I.C.I. 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320130003143746000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320140014390257001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320150008657190000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1 320150015068938001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320150016431283000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320150016431283000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320160003162287000 CANONE RAI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320160004753201000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320170000218824000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320170000218824000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320170002423732000 SANZ.AMM.VE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320170003835413000 SANZ.AMM.VE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320170011096483000 CANONE RAI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320170014313273000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320170014313273000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320180007604926001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320180015308962000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320180015308962000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320200003946853000 CANONE RAI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320200003946954000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320210008095949000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TL9IPPD000512015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TL9IPPD000512015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TL9IPPD000512015 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 264/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, residente in [...], ha proposto ricorso contro l'AdE IO – agente per la riscossione tributi per la provincia di Savona -. La controversia attiene a Comunicazione Preventiva di
Iscrizione Ipotecaria n.103 76 2025 00000384000, notif.23.03.2025. L'atto della riscossione contiene la richiesta di pagamento del debito complessivo di euro 134.397,57, dovuto in conseguenza della notifica di diverse Cartelle di pagamento (per tributi vari e violazioni al CdS), di Avvisi di addebito INPS, nonché dell'Intimazione di pagamento TL9IPPD000512015, notificata il 23/03/2015 successiva all' avviso di accertamento n.TL9012201850/2012, notificato il 29/08/2012; in mancanza del quale adempimento verrebbe iscritta ipoteca su immobili della Contribuente debitrice.
************************
- La Ricorrente, impugnata la Comunicazione preventiva, ha chiesto: - In via principale: - affinché sia dichiarata l'illegittimità e/o l'infondatezza e/o la nullità totale o parziale dell'atto impugnato, nonché delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento pregressi e di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo;
- in via subordinata, affinché siano dichiarate non dovute le sanzioni e gli interessi di cui agli atti impugnati;
- in ogni caso, che l'Amministrazione Finanziaria sia condannata alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate degli interessi di legge, oltre al pagamento degli onorari e spese di giudizio.
A. Nullità e/o annullabilità della comunicazione preventiva e delle cartelle/avvisi di accertamento richiamati in essa per intervenuta prescrizione dei crediti.
II termine di prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere. La durata ordinaria è decennale
(art. 2946 CC), ma sono previste: - presunzioni brevi (art. 2947 e ss cd.civ.); - presunzioni di estinzione (art. 2954 cod.civ.). Queste ultime operative sul piano processuale.
In materia tributaria, i termini di prescrizione per la riscossione sono stabiliti dalle singole leggi d'imposta e decorrono, di regola, dalla notifica della cartella, oppure dalla notifica dell'avviso di accertamento "esecutivo".
In mancanza di disposizioni specifiche, il termine per la riscossione del tributo resta regolato dalla disciplina generale del Codice Civile e sempre nei limiti di cui all'art. 8, comma 3, L. 27.7.2000, n. 212.
Quanto al computo del termine, in via generale, I'art.66 DPR.600/1973, rinvia all'art. 2963 Cod.civ., differenziandosi solo per la proroga dei versamenti e degli adempimenti che scadono di sabato, e non solo in quelli festivi, al primo giorno lavorativo successive (art. 7 DL. 13.05.2011 n. 70).
Inoltre, occorre evidenziare che la Cassazione, con l'ordinanza n. 18152 del 02 luglio 2024, ha introdotto un importante e innovativo principio, secondo cui: - nel caso in cui la prescrizione (5/10 anni) è intervenuta prima della notifica della cartella, anche se non impugnata, tale prescrizione può essere eccepita con l'impugnazione dell'atto successivo. .
Sul punto, la Cass., SSUU, 17 novembre 2016, n. 23397 afferma che: “22. La questione di massima di particolare importanza sottoposta all'attenzione di queste Sezioni Unite dall'ordinanza di rimessione della Sesta Sezione civile n. 1799 del 2016 – e la ivi denunziata disarmonia riscontratasi tra le pronunce delle diverse Sezioni semplici di questa Corte – possono, pertanto, risolversi, con l'affermazione dei seguenti principi di diritto:
1) “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal
1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D. L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010)”;
2) “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c..Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. A.
1. Prescrizione quinquennale - l'Amministrazione Finanziaria deve notificare la cartella entro 5 anni dall'insorgenza del credito - intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento di seguito elencate -
La Cassazione a Sezioni Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale formatosi nel corso degli anni in tale materia, ha riconosciuto la durata quinquennale del termine prescrizionale delle pretese creditorie tributarie riportate nelle cartelle di pagamento (Sezioni Unite n. 23397/2016 ). A tale orientamento si ascrive,
CTR Lazio, sezione XIII, sentenza n. 45 del 08.01.2018.
Tanto ritenuto sarebbe maturata la prescrizione di diversi crediti per tributi oggi pretesi contro la Ricorrente.
A.
2. Prescrizione dei singoli crediti per tributi di cui è causa
A.
2.i. IMPOSTE DIRETTE - IRPEF -
Riguardo alle imposte dirette e all'IVA, non vi e una disposizione di legge che disciplini il termine di prescrizione per la riscossione dei relativi crediti. In mancanza, rileva la disciplina generale sulla prescrizione prevista dagli artt. 2946 e 2948, n. 4, del Codice Civile.
A tale proposito, la Cassazione ha precisato che l'art.2948, n.4, c.c., attiene alle obbligazioni periodiche che pur aventi un unico titolo, risultano ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre (Cass.SS.UUn.
10955/2002, n. 2941/2007, n. 4283/2010 e n. 24679/2011).
Muovendo da tale assunto, alcune Corti di merito hanno personalizzato tale concetto, affermando che, per le imposte dirette e per l'IVA, il debito sorge a seguito della dichiarazione che, ogni anno, il soggetto passivo predispone. E possibile, quindi, configurare un rapporto obbligatorio continuativo e annuale, costituito dall'obbligazione permanente in capo al contribuente di corrispondere l'imposta a fronte dei servizi indifferenziati che 1o Stato gli garantisce. Ne consegue che il termine di prescrizione non può che essere quello quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. .
Inoltre viene osservato, che l'obbligo del pagamento periodico ad anno prescinde dalla presentazione della dichiarazione annuale e che, riguardo all'IVA, il presupposto del versamento periodico dell'imposta, mensile o trimestrale, sorge in relazione ad un termine addirittura inferiore all'anno, seppure la dichiarazione dell'imposta sia unica.
Infine, a favore della previsione della prescrizione quinquennale depone anche la previsione normativa secondo cui il concessionario della riscossione deve conservare copia delle cartelle di pagamento e della relazione di notificazione per la durata di cinque anni, come previsto dall'art. 26, DPR.602/73.
- In merito alla prescrizione dei tributi erariali -
Da evidenziare, che una parte della giurisprudenza di merito (richiamando anche sentenze della
Cassazione), ha individuato l'applicazione della prescrizione quinquennale anziché di quella decennale.
Così: - CTR Lazio, sent.n.582/2019, CTP Catanzaro, sent.n.1774/2; - CTP Varese, sent.n.390/2017 e altre.
In punto prescrizione quinquennale, da richiamare anche una recente sentenza CTP Pavia, sez. III, n. 219 del 27 ottobre 2021; quei giudici tributari hanno richiamato la sentenza della Suprema Corte (Sez. V, n.
30362 del 23 novembre 2018), ritenuta confermativa del principio già stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza citata in premessa. La prescrizione quinquennale troverebbe giustificazione dal ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all'obbligo di corrispondere quanto dovrebbe, tutte le volte che le pretese tributarie non siano state tempestivamente richieste dal creditore. A tale orientamento si aggiunge Cass.Ord. n. 19311 del 16.09.2020.
- Sulle sanzioni Tributarie (5 anni) - L'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 prevede espressamente che le sanzioni tributarie si prescrivono per il trascorrere del termine di 5 anni. Inoltre, la Cassazione ha affermato che se tali sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie non derivano da sentenza passata in giudicato, il termine rimane quello dei 5 anni dell'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997. Non si applica la disposizione dell'art. 2953 c.c. (Cass. n. 8120 del 23 marzo 2021; n. 20955/2020; n. 23162/2020; n. 5577 del 26 febbraio 2019 e n. 12715 del 20 giugno 2016). Valga anche Cass. n. 27963/2020 sulla cumulabilità delle sanzioni.
- Sugli interessi Tributari (5 anni) - Per consolidata giurisprudenza della Corte (a partire dalla Cass. n. 2941 del 2007, n. 4271 del 2003. SS.UU. n. 10955 del 2002) la prescrizione degli interessi deriva dall'art. 2948
c.c., n. 4 (vedere anche Cass. n. 8120 del 23 marzo 2021; n. 20955/2020; n. 10481/2018; n. 16533/2018 e n.17665/2018). In una recente sentenza, la Suprema Corte 25 gennaio 2023, n. 2359 ha affermato che: “La prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata – secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte (richiamata dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte) – da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l'obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione”.
Tanto appena sopra argomentato dovrebbe rilevarsi l'intervenuta prescrizione quinquennale nei seguenti casi:
- cartella n. 103 2015 0016431283000 per l'importo di euro 1.989,47 per IRPEF sanzioni ed interessi, anno
2012, notificata in data 15.02.2016. Per essa, sino al 25.05.2025 (data di notifica dell'atto impugnato) non
è stato notificato all'alcunché. Ciò in quanto, dopo la notifica della cartella si sono prescritte le pretese in data 12.05.2021 (termine già comprensivo della sospensione di 85 gg dovuta alle norme sul COVID) -;
- cartella n. 103 2017 0000218824000 per l'importo di euro 1815,03, per IRPEF sanzioni ed interessi anno
2013, notificata il 27.03.2017. Per essa, alla data del 25.05.2025 (data di notifica dell'atto impugnato) non
è stato notificato all'alcunché. Anche applicando la prescrizione decennale per le Imposte, sarebbero decorsi i termini per le Sanzioni e gli Interessi;
- cartella n.103 2017 0014313273000 dell'importo di euro 5.150,18, per IRPEF sanzioni ed interessi anno
2014, notificata il 31.01.2018. Per essa, alla data del 25.05.2025 (di notifica dell'atto impugnato) non è stato notificato all'alcunché. Anche applicando la prescrizione decennale per le Imposte, in ogni caso sarebbero decorsi i termini per le Sanzioni e gli Interessi (quinquennali);
- cartella n. 103 2018 0015308962000 per l'importo di euro 3.882,39, per IRPEF sanzioni ed interessi anno
2015, notificata in data 08.02.2019; per Essa, sino alla data del 25.05.2025 (di notifica dell'atto impugnato) non è stato notificato all'alcunché. Anche applicando il termine di prescrizione decennale per l'IRPEF e quinquennale che per le sanzioni ed interessi, si sarebbero prescritte le somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi in data 02.11.2024 – termine già comprensivo della sospensione di 85 gg., dovuta alle norme sul COVID -;
- lntimazione di pagamento n.TL9IPPD000512015 per l'importo di euro 1.199,16, per IRPEF sanzioni ed interessi anno 2007, notificata in data 23.03.2015; per Essa, sino alla data del 25.05.2025 (data di notifica dell'atto impugnato) non è stato notificato all'alcunché.
A.
2.ii. TRIBUTI LOCALI -
In merito alla prescrizione dei tributi locali si evidenzia che la giurisprudenza consolidata ha affermato che ai tributi locali si applica il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., trattandosi di prestazioni periodiche. Pertanto:
- cartella n. 103 2013 0003143746000 per l'importo di euro 4.068,18, relativa a ICI anni 2007, 2008. 2009 e 2010, oltre le sanzioni ed gli interessi, è stata notificata il 15.03.2013. Per essa, sino alla data del 25.05.2025
(data di notifica dell'atto impugnato) non è stato notificato all'alcunché.
A.
2.iii. DI AM -
In merito alla prescrizione dei diritti camerali (istituiti dalla L. n. 580 del 1993, art. 18, è da evidenziare che la giurisprudenza ha affermato il termine di prescrizione quinquennale.
In tal senso, Cassazione, 25/05/2021 n.14244, che ha affermato:
“ … L'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale si fonda, infine, sulla previsione del corrispondente termine fissato, in via generale, per l'irrogazione delle sanzioni dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, e, con specifico riferimento a quelle dovute per omesso versamento dei diritti camerali, dal D.M. n. 54 del 2005, art. 10, secondo cui "L'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. “. Per cui:
- la cartella n. 103 2014 0014390257001 per l'importo di euro 308,43, relativa ai diritti camerali per l'anno
2012, oltre le sanzioni ed gli interessi, è stata notificata il 02.01.2015; per Essa, sino alla data del 23.05.2025
(data di notifica dell'atto impugnato), non è stato notificato all'alcunché.
Analogamente quanto alla pretesa per l'anno 2013. Tanto, poiché la relativa cartella è stata notificata il
15.01.2016 e sino alla data del 23.05.2025 (data di notifica dell'atto impugnato), non è stato notificato all'alcunché;
- la cartella n. 103 2018 0007604926001 per l'importo di euro 412,85, relativa ai diritti per l'anno 2014, è stata notificata il 06.08.2018; per Essa, sino alla data del 23.05.2025 (data di notifica dell'atto impugnato) non è stato notificato all'alcunché.
A.
2.iv. TASSA AUTOMOBILISTICA
Il termine di prescrizione della tassa automobilistica è di tre anni che iniziano a decorrere dal 01.01 dell'anno successivo a quelle del pagamento dovuto e termina il 31.12. del terzo anno. Pertanto, entro il termine suddetto deve essere notificata la cartella per il recupero della Tassa, cosicché:
- la cartella n. 103 2015 0008657190000 per l'importo di euro 334,79, per l'anno 2012, oltre sanzioni e interessi. Essa è stata notificata lo 01.10.2015 e sino alla data del 23.05.2025 (data di notifica dell'atto impugnato) non è stato notificato all'alcunché;
- la cartella n. 103 2016 0004753201000 per l'importo di euro 311,02 per l'anno 2013, oltre sanzioni e interessi. Essa è stata notificata lo 01.08.2016 e sino alla data del 23.05.2025 (data di notifica dell'atto impugnato) non è stato notificato all'alcunché;
- la cartella n.103 2020 00003946954000 per l'importo di euro 646,30 per l'anno 2017, oltre sanzioni e interessi. Essa è stata notificata il 30.12.2021 e sino alla data del 23.05.2025 (data di notifica dell'atto impugnato) non è stato notificato all'alcunché;
-la cartella n.103 2021 0008095949000 per l'importo di euro 633,44 per l'anno 2018, oltre sanzioni e interessi.
Essa è stata notificata il 23.01.2023 e sino alla data del 23.05.2025 (data di notifica dell'atto impugnato) non
è stato notificato all'alcunché.
A.
2.v. SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 689/81
Ugualmente prescritti i crediti di cui alla L.689/1981, in base all'art. 28 della legge 689/81, trattandosi di termine quinquennale. Anche in tale caso, infatti, si applica l'art.2934 c.c.. Per cui, i crediti di cui alle Cartelle n. 103 2017 0002423732000 (di euro 1.736,06), n. 103 2017 0003835413000.
A.
2.vi. CANONE RADIOAUDIZIONI
Secondo una recente sentenza della Suprema Corte Cass n.33213/2023, il termine di prescrizione del canone Rai è di 10 anni, mentre alle sanzioni ed interessi si applica sempre il termine quinquennale. Per cui:
- la cartella n.103 2016 0003162287000 per l'importo di euro 42,58 anno 2012, è stata notificata in data
01.08.2016 e sino alla data del 25.05.2025 (data di notifica dell'atto impugnato) non è stato notificato all'alcunché. Ove applicato il termine di prescrizione decennale per il canone e quinquennale per le sanzioni ed interessi, sarebbe intervenuta prescrizione delle sole somme pretese a titolo di sanzioni ed interessi
(dopo la notifica della cartella di pagamento essendosi prescritte le somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi in data 25.10.2021- già comprensivo della sospensione di 85 gg dovuta alle norme sul COVID);
- la cartella n.103 2017 0011096483000 per l'importo di euro 100,98, per anno 2013, è stata notificata in data 28.08.2017 e sino alla data del 25.05.2025 (data di notifica dell'atto impugnato) non è stato notificato all'alcunché. Per cui vale il medesimo principio valido per la precedente;
- la cartella n.103 2020 0003946853000 per l'importo di euro 54,61, per anno 2015, è stata notificata in data
30.12.2021 e sino alla data del 25.05.2025 (data di notifica dell'atto impugnato) non è stato notificato all'alcunché. Pertanto, quanto almeno a sanzioni e interessi, sarebbe ugualmente prescritta.
B. CONCLUSIONI
Consegue, pertanto, l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie di cui alle citate cartelle e accertamenti, con conseguente nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o annullabilità della comunicazione preventiva e delle relative cartelle di pagamento meglio sopra indicate;
eccezion fatta per le somme portate nelle cartelle non impugnate e salvo quelle impugnate nanti il Giudice di Pace e nanti il Tribunale - Sez. Lavoro (in quanto aventi ad oggetto il mancato versamento di contributi INPS) .
********************
AdE IO si è costituita in giudizio con controdeduzioni datate 09.06.2025, concludendo
Preliminarmente: - che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92 ;
Nel merito: che il ricorso sia respinto. Con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
SULLA INAMMISSIBILITA' EX ART. 19 E 21 DEL D. LGS. 546/92 DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ
DELL'ECCEZIONE DI DECADENZA E DELLA PRESCRIZIONE.
Ferma e incontestata dal ricorrente la notifica delle cartelle pregresse sottese alla Comunicazione impugnata, il ricorrente ne eccepisce la decadenza, intervenuta a suo dire prima della notifica delle stesse, e la prescrizione ordinaria e breve propria dei tributi iscritti a ruolo.
Si tratta di eccezione infondata e tardiva, in quanto l'atto impugnato è stato preceduto, oltre che dalla corretta notifica delle cartelle, da numerosi atti interruttivi mai impugnati da controparte nei termini di cui all'art.19 e
21 DLGS 549/92 e precisamente:
- Comunicazione preventiva ipoteca n.103 76 2014 00000755000, notificata il 03/11/2014 per la cartella 103
2013 0003143746000 (all.4); - Comunicazione preventiva n.103 76 2015 00001194000 notificata il
13/07/2015 per la cartella 103 2014 0014390257001 (all.9); - Avviso di Intimazione n.103 2016
9002889854000 notificato il 24/01/2017 per le cartelle 103 2013 0003143746000 -103 2014 0014390257001-
103 2015 0008657190000 e Intimazione n.70315012343017005000 (all.5); - Avviso di intimazione n.103
2019 9003790380000 notificato il 24/02/2020 per la cartella 103 2015 0008657190000 (all.10); - Avviso di intimazione n.103 2021 9001330088000 notificato l'11/02/2022 per le cartelle 103 2015 0015068938001 -103
2015 0016431283000 (all.11); - Avviso di Intimazione n.103 2022 9000879126000 notificato l' 08/07/2022 per le cartelle 103 2013
0003143746000- 103 2014 0014390257001- 103 2015 0008657190000- 103 2016 0003162287000- 103
2016 0004753201000- 103 2016 0004753201000- 103 2017 0011096483000- n. 103 2017 0000218824000-
103 2017 0002423732000- 103 2017 0003835413000- 103 2017 0014313273000- 103
20180007604926001- 103 2018 0015308962000- nonché Intimazione n.70315012343017005000 (all.6); -
Avviso di Intimazione n.103 2023 9001094524000 notificato il 28/06/2023 per quasi tutte le cartelle interessate (all.7); - Avviso di intimazione n.103 2024 9002822380000 notificato l'11/06/2024 per tutte le cartelle interessate (all.8).
Pertanto sarebbe stato onere di parte ricorrente disporre la doglianza di, decadenza e conseguente prescrizione di queste cartelle entro 60 gg dalla notifica dei ricordati atti interruttivi. La opponente ha prestato infatti acquiescenza ai predetti atti riscossivi, ritualmente notificati, cristallizzandone il titolo sotteso rendendoli, perciò, definiti.
Con la sentenza n.6436/2025 pubblicata l'11/03/2025, i giudici di legittimità hanno ribadito e confermato questo principio affermando che:
“3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto:
«In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».” Tale giurisprudenza è costantemente confermata dalla Corte di Giustizia di secondo grado delle Liguria, si veda da ultimo Sent, 506/2024 depositata il 2/07/2024.
- Sulla dedotta intervenuta prescrizione -
Ribadito quanto già dedotto circa l'inammissibilità del ricorso, è da sottolineare come alcuna presunta prescrizione, neppure di carattere breve, del diritto di credito sotteso agli atti impugnati si sia realizzata per le cartelle esattoriali in questione (come da schema da pag.9 a pag.11 delle Controdeduzioni).
- In punto sanzioni -
Richiamato quanto fatto rilevare con lo schema appena sopra menzionato, nessuna prescrizione quinquennale è decorsa per i crediti di cui alle cartelle. Peraltro, con l'Ordinanza n.10549/2019, la Suprema
Corte ha ribadito un fondamentale principio in tema di prescrizione degli accessori del tributo ovvero che,
“ … la sentenza impugnata non risulta peraltro conforme a diritto neppure con riguardo all'affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass. n. 8814/2008); …” .
Inoltre, per completezza va considerato, che per tutte le cartelle indicate, il termine di prescrizione è stato sospeso ex lege a causa note vicende legale all'emergenza epidemiologica.
-DECADENZA -
Le eccezioni di ricorrente al riguardo risultano del tutto tardive, perché eccepite oltre il 60° giorno dalla notifica delle cartelle e degli atti successivi, oltreché infondate in fatto ed in diritto.
Al riguardo si rileva, inoltre, la totale estraneità di Agenzia delle entrate IO in merito alle eccezioni sollevate da controparte, spettando la materia del contendere alla competenza dell'ente impositore che ha formato il ruolo.
Ciò precisato, l'Agente della IO ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti alla decadenza.
*******************
- Ricorrente, con memoria del 1°settembre 2025, ha replicato.
A. IN MERITO ALL'ECCEPITA INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO
Da evidenziare che ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti portati negli atti impugnati, non avendo in alcun modo lamentato l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche alla comunicazione preventiva (tutta la giurisprudenza richiamata da controparte fa riferimento a questo caso, ben diverso da quanto contestato dall'esponente nell'atto introduttivo del presente giudizio).
Deve pertanto essere rigettata l'eccepita inammissibilità/rigetto del ricorso, tenuto conto che il preavviso di iscrizione ipotecaria è atto impugnabile ed il contribuente può contestare sia i vizi propri, sia i vizi derivanti dagli atti presupposti quali la prescrizione e decadenza.
Per quanto riguarda la riscossione coattiva dei crediti tributari (e previdenziali), l'art. 2953 c.c. è “applicabile esclusivamente quando il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l'atto amministrativo, ma un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo” (v. Cass. 3 gennaio 1970, n.1; 22 dicembre 1989, n. 5777; 10 marzo 1996 n.1965; 11 marzo 1996, n. 1980; n.11800/2018, Sezioni Unite n.
23397/2016).
Ne consegue che, in caso di avviso di accertamento/liquidazione o di cartella di pagamento divenuti definitivi per mancata opposizione nel termine decadenziale di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 546/92, il termine di prescrizione dei tributi rimane quello previsto dalle singole leggi di imposta ( o, in mancanza, il termine ordinario decennale).
Tanto dato, l'ipoteca e il titolo esecutivo sottostante hanno due prescrizioni diverse.
Il principio generale di prescrizione dell'ipoteca, contenuto nell'art. 2947 c.c. prevede che l'iscrizione ipotecaria conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. La durata ventennale dell'iscrizione ipotecaria riguarda solo gli effetti della pubblicità (iscrizione nei pubblici registri immobiliari) e si riferisce alla sola estinzione dell'ipoteca, che va necessariamente tenuta distinta dal termine di prescrizione del diritto garantito dall'ipoteca, che si riferisce al titolo esecutivo sottostante. Valga anche quanto previsto, in tema di Ipoteca, dall'art.2878 c.c..
In tal senso, le Sezioni Unite (sent. n. 23397/2016), hanno affermato che la cartella di pagamento non produce effetti di giudicato e non determina l'applicazione automatica del termine prescrizionale decennale, ma conserva il termine proprio del credito sottostante. Sul punto, rileva anche l'Ordin.18152 del 2 luglio 2024.
B. INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI
A fronte della documentazione prodotta da controparte da cui si evince che le cartelle di pagamento portate nell'avviso di iscrizione di ipoteca sono state oggetto di successive notifiche oltre a quelle indicate nell'avviso di iscrizione di ipoteca, occorre evidenziare brevemente quanto segue in punto prescrizione dei crediti portati nelle singole cartelle di pagamento.
A fronte di ciò, i crediti portati nelle cartelle sotto indicate si sono prescritti. Ricorrente riporta integralmente in memoria, quanto già ampiamente illustrato in atto introduttivo.
In sostanza, da ultimo, le sole pretese ancora considerate in essere, sarebbero quelle di cui a Cartelle:
-n.103 20170014313273000; - n.103 2018 0015308962000; - n.103 2018 0007604926001; - n. 103 2015
0008657190000; - n.103 2015 0015068938001; - n.103 2015 0008657190000; - n.103 2017
0002423732000; n.103 2017 0003835413000; - n.103 2017 0011096483000.
******************
- All'odierna udienza di trattazione, celebrata da remoto con partecipazione di entrambe le Parti;
le stesse hanno ribadite le rispettive argomentazioni, concludendo per la conferma delle richieste come formulate in atti. Il Collegio, dichiarata chiusa la discussione da parte del Presidente, ha assunta a decisione la vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento, per le ragioni meglio di seguito illustrate.
A) In via preliminare è da rilevare: – 1. come la presente vertenza attenga a Comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e ai pregressi atti di riscossione, non ad una Ipoteca già iscritta su immobili della
Contribuente. Per cui, tutte le considerazioni svolte in merito alla validità ed efficacia della misura cautelare
“Ipoteca” non rientrano nella materia del contendere, che è limitata alla Comunicazione preventiva, alle
Cartelle di pagamento e alle DUE Intimazioni da accertamenti esecutivi, emessi dalla Direzione Provinciale di Savona, ad essa sottese.
2. come le questioni riguardanti i crediti NON tributari, contributi INPS e Violazioni al Cod.della Strada, non rientrino nella giurisdizione delle Corte Tributarie, come del resto fatto rilevare in Ricorso.
Più nello specifico, l'oggetto del contendere attiene all'eventuale intervenuta prescrizione dei crediti tributari azionati dall'Agente delle IO, nonché all'eventuale decadenza in cui potrebbero essere incorsi gli
Enti impositori.
B) Quanto al Merito - Da evidenziare, in relazione agli Atti gravati (la Comunicazione Preventiva del 2025, le Cartelle di pagamento e le Intimazioni della Direz.Provinciale di Savona dell'AdE, prodomiche), la
Cassazione, con sent.6.02.2025, dep.11.03.2025, n.6436, ha affermato (come del resto riportato da
Resistente:
“3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n.16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
3.3.6. Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto:
“«In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».”.
In proposito, valgono le notifiche degli atti interruttivi, in particolare:
- dell'Intimazione di pagamento n.103 2023 9001094524000 notificata il 28/06/2023 – con ritiro presso l'Ufficio postale depositario da parte della Destinataria - per quasi tutte le cartelle interessate;
- dell'Intimazione di pagamento n.103 2024 9002822380000 notificata l'11/06/2024 – con consegna a persona di famiglia - per tutte le cartelle e alle Intimazioni della D.P.Savona interessate (all.7 e 8 alle
Controdeduzioni).
Quanto alla validità ed efficacia della notifica a “familiare convivente”, vale la oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale – laddove si tratti di notifica “diretta”, da parte dell'agente della riscossione tramite posta raccomandata ai sensi art.26 DPR.602/1973 – l'adempimento si perfeziona con la pura consegna al familiare stesso, senza necessità di alcuna raccomandata informativa.
In tal senso, Cassazione, Ordin.16.08.2025 n.23384, che richiama anche l'art.1335 cod.civ., secondo il quale un atto si presume conosciuto quando giunge all'indirizzo del destinatario;
incombendo a questi la dimostrazione di essere stato, senza colpa propria, nell'impossibilità di averne notizia.
I due atti interruttivi sopra riportati – in particolare quello notificato nel 2024 - contengono tutte le numerosissime Cartelle, nonché le DUE Intimazioni successive ad Accertamenti esecutivi (anni d'imposta
2014 e 2015), che hanno preceduta l'adozione della Comunicazione preventiva oggetto principale di lite.
Per cui, la Ricorrente è oramai decaduta da ogni contestazione riguardante gli atti pregressi.
Tutte le censure di merito opposte contro le pretese impositive portate a riscossione, in particolare quanto alla sostenuta intervenuta prescrizione dei relativi crediti e/o alla decadenza dal potere di azionarli, sono improponibili;
- in specie, quanto alla prescrizione, la notifica degli atti interruttivi e, segnatamente delle due ultime
Intimazioni sopra richiamate, ha interrotto la decorrenza dei relativi termini;
per cui, l'eccezione potrà essere formulata, solamente laddove il tempo della prescrizione/decadenza dovesse maturare, prima che il prossimo atto della riscossione o dell'esecuzione tributaria in senso stretto venga notificato.
C) Riguardo, poi, ai tempi di maturazione della prescrizione è da ribadire come:
- quanto ai tributi erariali (Irpef, Irap, Iva, Imposta di Registro/Successione, Canone TV e altri), secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ribadita da ultimo con Cassazione con l'Ordin.09.03.2025, n.6211, che riprende Cassazione: n.33213/2023; n.12740/2020 e n.32308/2019, essa è decennale;
- diversamente, quanto alle Sanzioni e agli Interessi, giurisprudenza maggioritaria - sempre della Corte di legittimità - la considera quinquennale, così l'Ordin.11.07.2025, n.19059 che ribadisce precedenti pronunce n.5220/2024, n.13258/2022 e n.31283/2021.
Termini, comunque non decorsi dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo precedente quello oggetto di vertenza. Allo stesso modo, non risulta decorsa la prescrizione “breve” quinquennale afferente i Diritti
LI (Ordin.34890/2023) e i Tributi locali. Ugualmente non maturata, poi, la prescrizione triennale prevista per la Tassa Auto dall'dell'art.5 del DL.953/1982, come introdotto con l'art.unico della Legge di conversione n.53/1983 (comma modificato sul punto dall'art.3 del D.L.
6.01.1986 n.2 conv. in L.60/86).
D) Alla soccombenza consegue la condanna della Ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, a favore del resistente Agente della IO, che si liquidano in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Savona, contrariis rejectis, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali che liquida in Euro 2500,00 a favore del resistente Savona 21 novembre 2025
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLEGRINI DOMENICO, Presidente
LOMAZZO GUIDO, RE
DONVITO ANTONIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 172/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Savona - Via Cimarosa 47/ 49 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202500000384000 CANONE RAI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202500000384000 SANZ.AMM.VE
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202500000384000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202500000384000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202500000384000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202500000384000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202500000384000 I.C.I.
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202500000384000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320130003143746000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320130003143746000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320130003143746000 I.C.I. 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320130003143746000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320140014390257001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320150008657190000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1 320150015068938001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320150016431283000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320150016431283000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320160003162287000 CANONE RAI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320160004753201000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320170000218824000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320170000218824000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320170002423732000 SANZ.AMM.VE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320170003835413000 SANZ.AMM.VE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320170011096483000 CANONE RAI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320170014313273000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320170014313273000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320180007604926001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320180015308962000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320180015308962000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320200003946853000 CANONE RAI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320200003946954000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320210008095949000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TL9IPPD000512015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TL9IPPD000512015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TL9IPPD000512015 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 264/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, residente in [...], ha proposto ricorso contro l'AdE IO – agente per la riscossione tributi per la provincia di Savona -. La controversia attiene a Comunicazione Preventiva di
Iscrizione Ipotecaria n.103 76 2025 00000384000, notif.23.03.2025. L'atto della riscossione contiene la richiesta di pagamento del debito complessivo di euro 134.397,57, dovuto in conseguenza della notifica di diverse Cartelle di pagamento (per tributi vari e violazioni al CdS), di Avvisi di addebito INPS, nonché dell'Intimazione di pagamento TL9IPPD000512015, notificata il 23/03/2015 successiva all' avviso di accertamento n.TL9012201850/2012, notificato il 29/08/2012; in mancanza del quale adempimento verrebbe iscritta ipoteca su immobili della Contribuente debitrice.
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- La Ricorrente, impugnata la Comunicazione preventiva, ha chiesto: - In via principale: - affinché sia dichiarata l'illegittimità e/o l'infondatezza e/o la nullità totale o parziale dell'atto impugnato, nonché delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento pregressi e di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo;
- in via subordinata, affinché siano dichiarate non dovute le sanzioni e gli interessi di cui agli atti impugnati;
- in ogni caso, che l'Amministrazione Finanziaria sia condannata alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate degli interessi di legge, oltre al pagamento degli onorari e spese di giudizio.
A. Nullità e/o annullabilità della comunicazione preventiva e delle cartelle/avvisi di accertamento richiamati in essa per intervenuta prescrizione dei crediti.
II termine di prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere. La durata ordinaria è decennale
(art. 2946 CC), ma sono previste: - presunzioni brevi (art. 2947 e ss cd.civ.); - presunzioni di estinzione (art. 2954 cod.civ.). Queste ultime operative sul piano processuale.
In materia tributaria, i termini di prescrizione per la riscossione sono stabiliti dalle singole leggi d'imposta e decorrono, di regola, dalla notifica della cartella, oppure dalla notifica dell'avviso di accertamento "esecutivo".
In mancanza di disposizioni specifiche, il termine per la riscossione del tributo resta regolato dalla disciplina generale del Codice Civile e sempre nei limiti di cui all'art. 8, comma 3, L. 27.7.2000, n. 212.
Quanto al computo del termine, in via generale, I'art.66 DPR.600/1973, rinvia all'art. 2963 Cod.civ., differenziandosi solo per la proroga dei versamenti e degli adempimenti che scadono di sabato, e non solo in quelli festivi, al primo giorno lavorativo successive (art. 7 DL. 13.05.2011 n. 70).
Inoltre, occorre evidenziare che la Cassazione, con l'ordinanza n. 18152 del 02 luglio 2024, ha introdotto un importante e innovativo principio, secondo cui: - nel caso in cui la prescrizione (5/10 anni) è intervenuta prima della notifica della cartella, anche se non impugnata, tale prescrizione può essere eccepita con l'impugnazione dell'atto successivo. .
Sul punto, la Cass., SSUU, 17 novembre 2016, n. 23397 afferma che: “22. La questione di massima di particolare importanza sottoposta all'attenzione di queste Sezioni Unite dall'ordinanza di rimessione della Sesta Sezione civile n. 1799 del 2016 – e la ivi denunziata disarmonia riscontratasi tra le pronunce delle diverse Sezioni semplici di questa Corte – possono, pertanto, risolversi, con l'affermazione dei seguenti principi di diritto:
1) “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal
1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D. L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010)”;
2) “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c..Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. A.
1. Prescrizione quinquennale - l'Amministrazione Finanziaria deve notificare la cartella entro 5 anni dall'insorgenza del credito - intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento di seguito elencate -
La Cassazione a Sezioni Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale formatosi nel corso degli anni in tale materia, ha riconosciuto la durata quinquennale del termine prescrizionale delle pretese creditorie tributarie riportate nelle cartelle di pagamento (Sezioni Unite n. 23397/2016 ). A tale orientamento si ascrive,
CTR Lazio, sezione XIII, sentenza n. 45 del 08.01.2018.
Tanto ritenuto sarebbe maturata la prescrizione di diversi crediti per tributi oggi pretesi contro la Ricorrente.
A.
2. Prescrizione dei singoli crediti per tributi di cui è causa
A.
2.i. IMPOSTE DIRETTE - IRPEF -
Riguardo alle imposte dirette e all'IVA, non vi e una disposizione di legge che disciplini il termine di prescrizione per la riscossione dei relativi crediti. In mancanza, rileva la disciplina generale sulla prescrizione prevista dagli artt. 2946 e 2948, n. 4, del Codice Civile.
A tale proposito, la Cassazione ha precisato che l'art.2948, n.4, c.c., attiene alle obbligazioni periodiche che pur aventi un unico titolo, risultano ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre (Cass.SS.UUn.
10955/2002, n. 2941/2007, n. 4283/2010 e n. 24679/2011).
Muovendo da tale assunto, alcune Corti di merito hanno personalizzato tale concetto, affermando che, per le imposte dirette e per l'IVA, il debito sorge a seguito della dichiarazione che, ogni anno, il soggetto passivo predispone. E possibile, quindi, configurare un rapporto obbligatorio continuativo e annuale, costituito dall'obbligazione permanente in capo al contribuente di corrispondere l'imposta a fronte dei servizi indifferenziati che 1o Stato gli garantisce. Ne consegue che il termine di prescrizione non può che essere quello quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. .
Inoltre viene osservato, che l'obbligo del pagamento periodico ad anno prescinde dalla presentazione della dichiarazione annuale e che, riguardo all'IVA, il presupposto del versamento periodico dell'imposta, mensile o trimestrale, sorge in relazione ad un termine addirittura inferiore all'anno, seppure la dichiarazione dell'imposta sia unica.
Infine, a favore della previsione della prescrizione quinquennale depone anche la previsione normativa secondo cui il concessionario della riscossione deve conservare copia delle cartelle di pagamento e della relazione di notificazione per la durata di cinque anni, come previsto dall'art. 26, DPR.602/73.
- In merito alla prescrizione dei tributi erariali -
Da evidenziare, che una parte della giurisprudenza di merito (richiamando anche sentenze della
Cassazione), ha individuato l'applicazione della prescrizione quinquennale anziché di quella decennale.
Così: - CTR Lazio, sent.n.582/2019, CTP Catanzaro, sent.n.1774/2; - CTP Varese, sent.n.390/2017 e altre.
In punto prescrizione quinquennale, da richiamare anche una recente sentenza CTP Pavia, sez. III, n. 219 del 27 ottobre 2021; quei giudici tributari hanno richiamato la sentenza della Suprema Corte (Sez. V, n.
30362 del 23 novembre 2018), ritenuta confermativa del principio già stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza citata in premessa. La prescrizione quinquennale troverebbe giustificazione dal ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all'obbligo di corrispondere quanto dovrebbe, tutte le volte che le pretese tributarie non siano state tempestivamente richieste dal creditore. A tale orientamento si aggiunge Cass.Ord. n. 19311 del 16.09.2020.
- Sulle sanzioni Tributarie (5 anni) - L'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 prevede espressamente che le sanzioni tributarie si prescrivono per il trascorrere del termine di 5 anni. Inoltre, la Cassazione ha affermato che se tali sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie non derivano da sentenza passata in giudicato, il termine rimane quello dei 5 anni dell'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997. Non si applica la disposizione dell'art. 2953 c.c. (Cass. n. 8120 del 23 marzo 2021; n. 20955/2020; n. 23162/2020; n. 5577 del 26 febbraio 2019 e n. 12715 del 20 giugno 2016). Valga anche Cass. n. 27963/2020 sulla cumulabilità delle sanzioni.
- Sugli interessi Tributari (5 anni) - Per consolidata giurisprudenza della Corte (a partire dalla Cass. n. 2941 del 2007, n. 4271 del 2003. SS.UU. n. 10955 del 2002) la prescrizione degli interessi deriva dall'art. 2948
c.c., n. 4 (vedere anche Cass. n. 8120 del 23 marzo 2021; n. 20955/2020; n. 10481/2018; n. 16533/2018 e n.17665/2018). In una recente sentenza, la Suprema Corte 25 gennaio 2023, n. 2359 ha affermato che: “La prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata – secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte (richiamata dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte) – da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l'obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione”.
Tanto appena sopra argomentato dovrebbe rilevarsi l'intervenuta prescrizione quinquennale nei seguenti casi:
- cartella n. 103 2015 0016431283000 per l'importo di euro 1.989,47 per IRPEF sanzioni ed interessi, anno
2012, notificata in data 15.02.2016. Per essa, sino al 25.05.2025 (data di notifica dell'atto impugnato) non
è stato notificato all'alcunché. Ciò in quanto, dopo la notifica della cartella si sono prescritte le pretese in data 12.05.2021 (termine già comprensivo della sospensione di 85 gg dovuta alle norme sul COVID) -;
- cartella n. 103 2017 0000218824000 per l'importo di euro 1815,03, per IRPEF sanzioni ed interessi anno
2013, notificata il 27.03.2017. Per essa, alla data del 25.05.2025 (data di notifica dell'atto impugnato) non
è stato notificato all'alcunché. Anche applicando la prescrizione decennale per le Imposte, sarebbero decorsi i termini per le Sanzioni e gli Interessi;
- cartella n.103 2017 0014313273000 dell'importo di euro 5.150,18, per IRPEF sanzioni ed interessi anno
2014, notificata il 31.01.2018. Per essa, alla data del 25.05.2025 (di notifica dell'atto impugnato) non è stato notificato all'alcunché. Anche applicando la prescrizione decennale per le Imposte, in ogni caso sarebbero decorsi i termini per le Sanzioni e gli Interessi (quinquennali);
- cartella n. 103 2018 0015308962000 per l'importo di euro 3.882,39, per IRPEF sanzioni ed interessi anno
2015, notificata in data 08.02.2019; per Essa, sino alla data del 25.05.2025 (di notifica dell'atto impugnato) non è stato notificato all'alcunché. Anche applicando il termine di prescrizione decennale per l'IRPEF e quinquennale che per le sanzioni ed interessi, si sarebbero prescritte le somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi in data 02.11.2024 – termine già comprensivo della sospensione di 85 gg., dovuta alle norme sul COVID -;
- lntimazione di pagamento n.TL9IPPD000512015 per l'importo di euro 1.199,16, per IRPEF sanzioni ed interessi anno 2007, notificata in data 23.03.2015; per Essa, sino alla data del 25.05.2025 (data di notifica dell'atto impugnato) non è stato notificato all'alcunché.
A.
2.ii. TRIBUTI LOCALI -
In merito alla prescrizione dei tributi locali si evidenzia che la giurisprudenza consolidata ha affermato che ai tributi locali si applica il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., trattandosi di prestazioni periodiche. Pertanto:
- cartella n. 103 2013 0003143746000 per l'importo di euro 4.068,18, relativa a ICI anni 2007, 2008. 2009 e 2010, oltre le sanzioni ed gli interessi, è stata notificata il 15.03.2013. Per essa, sino alla data del 25.05.2025
(data di notifica dell'atto impugnato) non è stato notificato all'alcunché.
A.
2.iii. DI AM -
In merito alla prescrizione dei diritti camerali (istituiti dalla L. n. 580 del 1993, art. 18, è da evidenziare che la giurisprudenza ha affermato il termine di prescrizione quinquennale.
In tal senso, Cassazione, 25/05/2021 n.14244, che ha affermato:
“ … L'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale si fonda, infine, sulla previsione del corrispondente termine fissato, in via generale, per l'irrogazione delle sanzioni dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, e, con specifico riferimento a quelle dovute per omesso versamento dei diritti camerali, dal D.M. n. 54 del 2005, art. 10, secondo cui "L'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. “. Per cui:
- la cartella n. 103 2014 0014390257001 per l'importo di euro 308,43, relativa ai diritti camerali per l'anno
2012, oltre le sanzioni ed gli interessi, è stata notificata il 02.01.2015; per Essa, sino alla data del 23.05.2025
(data di notifica dell'atto impugnato), non è stato notificato all'alcunché.
Analogamente quanto alla pretesa per l'anno 2013. Tanto, poiché la relativa cartella è stata notificata il
15.01.2016 e sino alla data del 23.05.2025 (data di notifica dell'atto impugnato), non è stato notificato all'alcunché;
- la cartella n. 103 2018 0007604926001 per l'importo di euro 412,85, relativa ai diritti per l'anno 2014, è stata notificata il 06.08.2018; per Essa, sino alla data del 23.05.2025 (data di notifica dell'atto impugnato) non è stato notificato all'alcunché.
A.
2.iv. TASSA AUTOMOBILISTICA
Il termine di prescrizione della tassa automobilistica è di tre anni che iniziano a decorrere dal 01.01 dell'anno successivo a quelle del pagamento dovuto e termina il 31.12. del terzo anno. Pertanto, entro il termine suddetto deve essere notificata la cartella per il recupero della Tassa, cosicché:
- la cartella n. 103 2015 0008657190000 per l'importo di euro 334,79, per l'anno 2012, oltre sanzioni e interessi. Essa è stata notificata lo 01.10.2015 e sino alla data del 23.05.2025 (data di notifica dell'atto impugnato) non è stato notificato all'alcunché;
- la cartella n. 103 2016 0004753201000 per l'importo di euro 311,02 per l'anno 2013, oltre sanzioni e interessi. Essa è stata notificata lo 01.08.2016 e sino alla data del 23.05.2025 (data di notifica dell'atto impugnato) non è stato notificato all'alcunché;
- la cartella n.103 2020 00003946954000 per l'importo di euro 646,30 per l'anno 2017, oltre sanzioni e interessi. Essa è stata notificata il 30.12.2021 e sino alla data del 23.05.2025 (data di notifica dell'atto impugnato) non è stato notificato all'alcunché;
-la cartella n.103 2021 0008095949000 per l'importo di euro 633,44 per l'anno 2018, oltre sanzioni e interessi.
Essa è stata notificata il 23.01.2023 e sino alla data del 23.05.2025 (data di notifica dell'atto impugnato) non
è stato notificato all'alcunché.
A.
2.v. SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 689/81
Ugualmente prescritti i crediti di cui alla L.689/1981, in base all'art. 28 della legge 689/81, trattandosi di termine quinquennale. Anche in tale caso, infatti, si applica l'art.2934 c.c.. Per cui, i crediti di cui alle Cartelle n. 103 2017 0002423732000 (di euro 1.736,06), n. 103 2017 0003835413000.
A.
2.vi. CANONE RADIOAUDIZIONI
Secondo una recente sentenza della Suprema Corte Cass n.33213/2023, il termine di prescrizione del canone Rai è di 10 anni, mentre alle sanzioni ed interessi si applica sempre il termine quinquennale. Per cui:
- la cartella n.103 2016 0003162287000 per l'importo di euro 42,58 anno 2012, è stata notificata in data
01.08.2016 e sino alla data del 25.05.2025 (data di notifica dell'atto impugnato) non è stato notificato all'alcunché. Ove applicato il termine di prescrizione decennale per il canone e quinquennale per le sanzioni ed interessi, sarebbe intervenuta prescrizione delle sole somme pretese a titolo di sanzioni ed interessi
(dopo la notifica della cartella di pagamento essendosi prescritte le somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi in data 25.10.2021- già comprensivo della sospensione di 85 gg dovuta alle norme sul COVID);
- la cartella n.103 2017 0011096483000 per l'importo di euro 100,98, per anno 2013, è stata notificata in data 28.08.2017 e sino alla data del 25.05.2025 (data di notifica dell'atto impugnato) non è stato notificato all'alcunché. Per cui vale il medesimo principio valido per la precedente;
- la cartella n.103 2020 0003946853000 per l'importo di euro 54,61, per anno 2015, è stata notificata in data
30.12.2021 e sino alla data del 25.05.2025 (data di notifica dell'atto impugnato) non è stato notificato all'alcunché. Pertanto, quanto almeno a sanzioni e interessi, sarebbe ugualmente prescritta.
B. CONCLUSIONI
Consegue, pertanto, l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie di cui alle citate cartelle e accertamenti, con conseguente nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o annullabilità della comunicazione preventiva e delle relative cartelle di pagamento meglio sopra indicate;
eccezion fatta per le somme portate nelle cartelle non impugnate e salvo quelle impugnate nanti il Giudice di Pace e nanti il Tribunale - Sez. Lavoro (in quanto aventi ad oggetto il mancato versamento di contributi INPS) .
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AdE IO si è costituita in giudizio con controdeduzioni datate 09.06.2025, concludendo
Preliminarmente: - che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92 ;
Nel merito: che il ricorso sia respinto. Con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
SULLA INAMMISSIBILITA' EX ART. 19 E 21 DEL D. LGS. 546/92 DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ
DELL'ECCEZIONE DI DECADENZA E DELLA PRESCRIZIONE.
Ferma e incontestata dal ricorrente la notifica delle cartelle pregresse sottese alla Comunicazione impugnata, il ricorrente ne eccepisce la decadenza, intervenuta a suo dire prima della notifica delle stesse, e la prescrizione ordinaria e breve propria dei tributi iscritti a ruolo.
Si tratta di eccezione infondata e tardiva, in quanto l'atto impugnato è stato preceduto, oltre che dalla corretta notifica delle cartelle, da numerosi atti interruttivi mai impugnati da controparte nei termini di cui all'art.19 e
21 DLGS 549/92 e precisamente:
- Comunicazione preventiva ipoteca n.103 76 2014 00000755000, notificata il 03/11/2014 per la cartella 103
2013 0003143746000 (all.4); - Comunicazione preventiva n.103 76 2015 00001194000 notificata il
13/07/2015 per la cartella 103 2014 0014390257001 (all.9); - Avviso di Intimazione n.103 2016
9002889854000 notificato il 24/01/2017 per le cartelle 103 2013 0003143746000 -103 2014 0014390257001-
103 2015 0008657190000 e Intimazione n.70315012343017005000 (all.5); - Avviso di intimazione n.103
2019 9003790380000 notificato il 24/02/2020 per la cartella 103 2015 0008657190000 (all.10); - Avviso di intimazione n.103 2021 9001330088000 notificato l'11/02/2022 per le cartelle 103 2015 0015068938001 -103
2015 0016431283000 (all.11); - Avviso di Intimazione n.103 2022 9000879126000 notificato l' 08/07/2022 per le cartelle 103 2013
0003143746000- 103 2014 0014390257001- 103 2015 0008657190000- 103 2016 0003162287000- 103
2016 0004753201000- 103 2016 0004753201000- 103 2017 0011096483000- n. 103 2017 0000218824000-
103 2017 0002423732000- 103 2017 0003835413000- 103 2017 0014313273000- 103
20180007604926001- 103 2018 0015308962000- nonché Intimazione n.70315012343017005000 (all.6); -
Avviso di Intimazione n.103 2023 9001094524000 notificato il 28/06/2023 per quasi tutte le cartelle interessate (all.7); - Avviso di intimazione n.103 2024 9002822380000 notificato l'11/06/2024 per tutte le cartelle interessate (all.8).
Pertanto sarebbe stato onere di parte ricorrente disporre la doglianza di, decadenza e conseguente prescrizione di queste cartelle entro 60 gg dalla notifica dei ricordati atti interruttivi. La opponente ha prestato infatti acquiescenza ai predetti atti riscossivi, ritualmente notificati, cristallizzandone il titolo sotteso rendendoli, perciò, definiti.
Con la sentenza n.6436/2025 pubblicata l'11/03/2025, i giudici di legittimità hanno ribadito e confermato questo principio affermando che:
“3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto:
«In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».” Tale giurisprudenza è costantemente confermata dalla Corte di Giustizia di secondo grado delle Liguria, si veda da ultimo Sent, 506/2024 depositata il 2/07/2024.
- Sulla dedotta intervenuta prescrizione -
Ribadito quanto già dedotto circa l'inammissibilità del ricorso, è da sottolineare come alcuna presunta prescrizione, neppure di carattere breve, del diritto di credito sotteso agli atti impugnati si sia realizzata per le cartelle esattoriali in questione (come da schema da pag.9 a pag.11 delle Controdeduzioni).
- In punto sanzioni -
Richiamato quanto fatto rilevare con lo schema appena sopra menzionato, nessuna prescrizione quinquennale è decorsa per i crediti di cui alle cartelle. Peraltro, con l'Ordinanza n.10549/2019, la Suprema
Corte ha ribadito un fondamentale principio in tema di prescrizione degli accessori del tributo ovvero che,
“ … la sentenza impugnata non risulta peraltro conforme a diritto neppure con riguardo all'affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass. n. 8814/2008); …” .
Inoltre, per completezza va considerato, che per tutte le cartelle indicate, il termine di prescrizione è stato sospeso ex lege a causa note vicende legale all'emergenza epidemiologica.
-DECADENZA -
Le eccezioni di ricorrente al riguardo risultano del tutto tardive, perché eccepite oltre il 60° giorno dalla notifica delle cartelle e degli atti successivi, oltreché infondate in fatto ed in diritto.
Al riguardo si rileva, inoltre, la totale estraneità di Agenzia delle entrate IO in merito alle eccezioni sollevate da controparte, spettando la materia del contendere alla competenza dell'ente impositore che ha formato il ruolo.
Ciò precisato, l'Agente della IO ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti alla decadenza.
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- Ricorrente, con memoria del 1°settembre 2025, ha replicato.
A. IN MERITO ALL'ECCEPITA INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO
Da evidenziare che ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti portati negli atti impugnati, non avendo in alcun modo lamentato l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche alla comunicazione preventiva (tutta la giurisprudenza richiamata da controparte fa riferimento a questo caso, ben diverso da quanto contestato dall'esponente nell'atto introduttivo del presente giudizio).
Deve pertanto essere rigettata l'eccepita inammissibilità/rigetto del ricorso, tenuto conto che il preavviso di iscrizione ipotecaria è atto impugnabile ed il contribuente può contestare sia i vizi propri, sia i vizi derivanti dagli atti presupposti quali la prescrizione e decadenza.
Per quanto riguarda la riscossione coattiva dei crediti tributari (e previdenziali), l'art. 2953 c.c. è “applicabile esclusivamente quando il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l'atto amministrativo, ma un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo” (v. Cass. 3 gennaio 1970, n.1; 22 dicembre 1989, n. 5777; 10 marzo 1996 n.1965; 11 marzo 1996, n. 1980; n.11800/2018, Sezioni Unite n.
23397/2016).
Ne consegue che, in caso di avviso di accertamento/liquidazione o di cartella di pagamento divenuti definitivi per mancata opposizione nel termine decadenziale di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 546/92, il termine di prescrizione dei tributi rimane quello previsto dalle singole leggi di imposta ( o, in mancanza, il termine ordinario decennale).
Tanto dato, l'ipoteca e il titolo esecutivo sottostante hanno due prescrizioni diverse.
Il principio generale di prescrizione dell'ipoteca, contenuto nell'art. 2947 c.c. prevede che l'iscrizione ipotecaria conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. La durata ventennale dell'iscrizione ipotecaria riguarda solo gli effetti della pubblicità (iscrizione nei pubblici registri immobiliari) e si riferisce alla sola estinzione dell'ipoteca, che va necessariamente tenuta distinta dal termine di prescrizione del diritto garantito dall'ipoteca, che si riferisce al titolo esecutivo sottostante. Valga anche quanto previsto, in tema di Ipoteca, dall'art.2878 c.c..
In tal senso, le Sezioni Unite (sent. n. 23397/2016), hanno affermato che la cartella di pagamento non produce effetti di giudicato e non determina l'applicazione automatica del termine prescrizionale decennale, ma conserva il termine proprio del credito sottostante. Sul punto, rileva anche l'Ordin.18152 del 2 luglio 2024.
B. INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI
A fronte della documentazione prodotta da controparte da cui si evince che le cartelle di pagamento portate nell'avviso di iscrizione di ipoteca sono state oggetto di successive notifiche oltre a quelle indicate nell'avviso di iscrizione di ipoteca, occorre evidenziare brevemente quanto segue in punto prescrizione dei crediti portati nelle singole cartelle di pagamento.
A fronte di ciò, i crediti portati nelle cartelle sotto indicate si sono prescritti. Ricorrente riporta integralmente in memoria, quanto già ampiamente illustrato in atto introduttivo.
In sostanza, da ultimo, le sole pretese ancora considerate in essere, sarebbero quelle di cui a Cartelle:
-n.103 20170014313273000; - n.103 2018 0015308962000; - n.103 2018 0007604926001; - n. 103 2015
0008657190000; - n.103 2015 0015068938001; - n.103 2015 0008657190000; - n.103 2017
0002423732000; n.103 2017 0003835413000; - n.103 2017 0011096483000.
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- All'odierna udienza di trattazione, celebrata da remoto con partecipazione di entrambe le Parti;
le stesse hanno ribadite le rispettive argomentazioni, concludendo per la conferma delle richieste come formulate in atti. Il Collegio, dichiarata chiusa la discussione da parte del Presidente, ha assunta a decisione la vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento, per le ragioni meglio di seguito illustrate.
A) In via preliminare è da rilevare: – 1. come la presente vertenza attenga a Comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e ai pregressi atti di riscossione, non ad una Ipoteca già iscritta su immobili della
Contribuente. Per cui, tutte le considerazioni svolte in merito alla validità ed efficacia della misura cautelare
“Ipoteca” non rientrano nella materia del contendere, che è limitata alla Comunicazione preventiva, alle
Cartelle di pagamento e alle DUE Intimazioni da accertamenti esecutivi, emessi dalla Direzione Provinciale di Savona, ad essa sottese.
2. come le questioni riguardanti i crediti NON tributari, contributi INPS e Violazioni al Cod.della Strada, non rientrino nella giurisdizione delle Corte Tributarie, come del resto fatto rilevare in Ricorso.
Più nello specifico, l'oggetto del contendere attiene all'eventuale intervenuta prescrizione dei crediti tributari azionati dall'Agente delle IO, nonché all'eventuale decadenza in cui potrebbero essere incorsi gli
Enti impositori.
B) Quanto al Merito - Da evidenziare, in relazione agli Atti gravati (la Comunicazione Preventiva del 2025, le Cartelle di pagamento e le Intimazioni della Direz.Provinciale di Savona dell'AdE, prodomiche), la
Cassazione, con sent.6.02.2025, dep.11.03.2025, n.6436, ha affermato (come del resto riportato da
Resistente:
“3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n.16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
3.3.6. Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto:
“«In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».”.
In proposito, valgono le notifiche degli atti interruttivi, in particolare:
- dell'Intimazione di pagamento n.103 2023 9001094524000 notificata il 28/06/2023 – con ritiro presso l'Ufficio postale depositario da parte della Destinataria - per quasi tutte le cartelle interessate;
- dell'Intimazione di pagamento n.103 2024 9002822380000 notificata l'11/06/2024 – con consegna a persona di famiglia - per tutte le cartelle e alle Intimazioni della D.P.Savona interessate (all.7 e 8 alle
Controdeduzioni).
Quanto alla validità ed efficacia della notifica a “familiare convivente”, vale la oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale – laddove si tratti di notifica “diretta”, da parte dell'agente della riscossione tramite posta raccomandata ai sensi art.26 DPR.602/1973 – l'adempimento si perfeziona con la pura consegna al familiare stesso, senza necessità di alcuna raccomandata informativa.
In tal senso, Cassazione, Ordin.16.08.2025 n.23384, che richiama anche l'art.1335 cod.civ., secondo il quale un atto si presume conosciuto quando giunge all'indirizzo del destinatario;
incombendo a questi la dimostrazione di essere stato, senza colpa propria, nell'impossibilità di averne notizia.
I due atti interruttivi sopra riportati – in particolare quello notificato nel 2024 - contengono tutte le numerosissime Cartelle, nonché le DUE Intimazioni successive ad Accertamenti esecutivi (anni d'imposta
2014 e 2015), che hanno preceduta l'adozione della Comunicazione preventiva oggetto principale di lite.
Per cui, la Ricorrente è oramai decaduta da ogni contestazione riguardante gli atti pregressi.
Tutte le censure di merito opposte contro le pretese impositive portate a riscossione, in particolare quanto alla sostenuta intervenuta prescrizione dei relativi crediti e/o alla decadenza dal potere di azionarli, sono improponibili;
- in specie, quanto alla prescrizione, la notifica degli atti interruttivi e, segnatamente delle due ultime
Intimazioni sopra richiamate, ha interrotto la decorrenza dei relativi termini;
per cui, l'eccezione potrà essere formulata, solamente laddove il tempo della prescrizione/decadenza dovesse maturare, prima che il prossimo atto della riscossione o dell'esecuzione tributaria in senso stretto venga notificato.
C) Riguardo, poi, ai tempi di maturazione della prescrizione è da ribadire come:
- quanto ai tributi erariali (Irpef, Irap, Iva, Imposta di Registro/Successione, Canone TV e altri), secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ribadita da ultimo con Cassazione con l'Ordin.09.03.2025, n.6211, che riprende Cassazione: n.33213/2023; n.12740/2020 e n.32308/2019, essa è decennale;
- diversamente, quanto alle Sanzioni e agli Interessi, giurisprudenza maggioritaria - sempre della Corte di legittimità - la considera quinquennale, così l'Ordin.11.07.2025, n.19059 che ribadisce precedenti pronunce n.5220/2024, n.13258/2022 e n.31283/2021.
Termini, comunque non decorsi dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo precedente quello oggetto di vertenza. Allo stesso modo, non risulta decorsa la prescrizione “breve” quinquennale afferente i Diritti
LI (Ordin.34890/2023) e i Tributi locali. Ugualmente non maturata, poi, la prescrizione triennale prevista per la Tassa Auto dall'dell'art.5 del DL.953/1982, come introdotto con l'art.unico della Legge di conversione n.53/1983 (comma modificato sul punto dall'art.3 del D.L.
6.01.1986 n.2 conv. in L.60/86).
D) Alla soccombenza consegue la condanna della Ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, a favore del resistente Agente della IO, che si liquidano in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Savona, contrariis rejectis, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali che liquida in Euro 2500,00 a favore del resistente Savona 21 novembre 2025