Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 7
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale dei crediti tributari

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 546/92, rendendo necessaria la sua impugnazione per far valere la prescrizione dei crediti maturati tra la notifica delle cartelle e l'intimazione stessa. La notifica di atti interruttivi successivi, in particolare le intimazioni del 2023 e 2024, ha impedito il decorso dei termini di prescrizione. Pertanto, il contribuente è decaduto dalla contestazione degli atti pregressi.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 546/92, rendendo necessaria la sua impugnazione per far valere la prescrizione dei crediti maturati tra la notifica delle cartelle e l'intimazione stessa. La notifica di atti interruttivi successivi, in particolare le intimazioni del 2023 e 2024, ha impedito il decorso dei termini di prescrizione. Pertanto, il contribuente è decaduto dalla contestazione degli atti pregressi.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale degli interessi

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 546/92, rendendo necessaria la sua impugnazione per far valere la prescrizione dei crediti maturati tra la notifica delle cartelle e l'intimazione stessa. La notifica di atti interruttivi successivi, in particolare le intimazioni del 2023 e 2024, ha impedito il decorso dei termini di prescrizione. Pertanto, il contribuente è decaduto dalla contestazione degli atti pregressi.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale dei tributi locali

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 546/92, rendendo necessaria la sua impugnazione per far valere la prescrizione dei crediti maturati tra la notifica delle cartelle e l'intimazione stessa. La notifica di atti interruttivi successivi, in particolare le intimazioni del 2023 e 2024, ha impedito il decorso dei termini di prescrizione. Pertanto, il contribuente è decaduto dalla contestazione degli atti pregressi.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale dei diritti camerali

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 546/92, rendendo necessaria la sua impugnazione per far valere la prescrizione dei crediti maturati tra la notifica delle cartelle e l'intimazione stessa. La notifica di atti interruttivi successivi, in particolare le intimazioni del 2023 e 2024, ha impedito il decorso dei termini di prescrizione. Pertanto, il contribuente è decaduto dalla contestazione degli atti pregressi.

  • Rigettato
    Prescrizione triennale della tassa automobilistica

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 546/92, rendendo necessaria la sua impugnazione per far valere la prescrizione dei crediti maturati tra la notifica delle cartelle e l'intimazione stessa. La notifica di atti interruttivi successivi, in particolare le intimazioni del 2023 e 2024, ha impedito il decorso dei termini di prescrizione. Pertanto, il contribuente è decaduto dalla contestazione degli atti pregressi.

  • Rigettato
    Prescrizione decennale del canone RAI

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 546/92, rendendo necessaria la sua impugnazione per far valere la prescrizione dei crediti maturati tra la notifica delle cartelle e l'intimazione stessa. La notifica di atti interruttivi successivi, in particolare le intimazioni del 2023 e 2024, ha impedito il decorso dei termini di prescrizione. Pertanto, il contribuente è decaduto dalla contestazione degli atti pregressi.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per tardività dell'eccezione di prescrizione e decadenza

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 546/92, rendendo necessaria la sua impugnazione per far valere la prescrizione dei crediti maturati tra la notifica delle cartelle e l'intimazione stessa. La notifica di atti interruttivi successivi, in particolare le intimazioni del 2023 e 2024, ha impedito il decorso dei termini di prescrizione. Pertanto, il contribuente è decaduto dalla contestazione degli atti pregressi.

  • Rigettato
    Consolidamento del credito per mancata impugnazione degli atti interruttivi

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 546/92, rendendo necessaria la sua impugnazione per far valere la prescrizione dei crediti maturati tra la notifica delle cartelle e l'intimazione stessa. La notifica di atti interruttivi successivi, in particolare le intimazioni del 2023 e 2024, ha impedito il decorso dei termini di prescrizione. Pertanto, il contribuente è decaduto dalla contestazione degli atti pregressi.

  • Rigettato
    Domanda subordinata di restituzione somme

    Il ricorso è stato respinto in quanto le eccezioni di prescrizione e decadenza sono state ritenute infondate e tardive. Di conseguenza, la domanda subordinata di restituzione delle somme non può trovare accoglimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 7
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
    Numero : 7
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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