Articolo 216 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 209 bisArticolo 211
Versione
6 maggio 1952
Art. 216.
(Registro dei barcaioli)


Il registro dei barcaioli e' tenuto dal comandante del porto nei quale essi esercitano la loro attivita'.
Per ottenere l'iscrizione nel registro dei barcaioli sono necessari i seguenti requisiti:
1) eta' non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni;
2) cittadinanza italiana;
3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dal capo del compartimento;
4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia avvenuta la riabilitazione;
5) buona condotta morale e civile;
6) residenza nel comune nel cui territorio e' il porto o l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attivita' o in un comune vicino;
7) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta.
Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al n. 3 dei precedente comma e' ammesso ricorso nei modi previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 152 di questo regolamento.
IL comandante del porto puo' limitare il numero dei barcaioli in relazione alle esigenze del traffico.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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