TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 09/04/2026, n. 121
TAR
Sentenza breve 9 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs n. 159/2011; Difetto dei presupposti applicativi della norma; Travisamento dei fatti; Difetto di istruttoria

    Il Collegio rileva che le condotte del ricorrente (accensione di fumogeni durante una manifestazione, coprendosi il volto, e partecipazione a un blocco stradale) sono state adeguatamente documentate e integrano ipotesi di reato. La prognosi di pericolosità sociale è stata formulata sulla base di elementi concreti e supportata da idonea istruttoria, risultando quindi legittima.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità e sviamento di potere; Difetto assoluto e/o carenza di motivazione

    Il provvedimento è stato adottato sulla base di comportamenti concreti del ricorrente che hanno integrato ipotesi di reato, configurando una prognosi di pericolosità sociale e non configurandosi come mera repressione anticipata. La motivazione è stata ritenuta adeguata.

  • Rigettato
    In subordine: violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.lgs. 159/2011; violazione dell’art. 3 della legge 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità manifesta, difetto di istruttoria

    La motivazione del provvedimento è stata ritenuta adeguata in base alle condotte tenute dal ricorrente, che hanno giustificato il giudizio prognostico di pericolosità sociale. La durata della misura è stata implicitamente ritenuta proporzionata alle condotte accertate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 09/04/2026, n. 121
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 121
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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