Sentenza breve 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 09/04/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00121/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00108/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2026, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Gorizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro t empore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore di Gorizia -OMISSIS- datato 3.12.2025, notificato il 7.12.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Gorizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa LA CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna, previa sospensiva, il Foglio di via obbligatorio dd 3.12.2025 in epigrafe compiutamente indicato, con cui il Questore di Gorizia gli ha ordinato di lasciare il territorio del Comune di HI dei Legionari (GO) entro 48 ore, inibendo di farvi ritorno senza la preventiva autorizzazione per anni due dalla notifica del provvedimento, consentendo nel contempo “ il transito nel Comune di HI dei Legionari a bordo di mezzi pubblici e privati senza sosta alcuna”.
2. Il Foglio di via in questa sede gravato:
- ha evidenziato che dagli atti d’ufficio si evince che il ricorrente “ in data 13.09.2025 nel corso di una manifestazione con corteo pro Palestina e contro la ‘Leonardo Azienda Finmeccanica’, unitamente ad altri soggetti identificati, accendeva artifizi pirotecnici, cd. fumogeni, ed in particolare aumentandone il numero di accensioni in prossimità del sottopasso di via Raparoni, arrestando temporaneamente il corteo e creando una densa nube di fumo travisandosi il volto mediante cappuccio della felpa e sciarpa”;
- che il medesimo “ dopo poche settimane in data 08.10.2025 partecipava ad un’altra manifestazione svoltasi a Gorizia in Via Alviano rendendosi altresì responsabile di un blocco stradale;
- “ che il predetto non risiede, non ha domicilio o stabile dimora o legittimi interessi, nel comune di HI dei Legionari GO”;
- “che la peculiarità del suo comportamento costituisce fondato motivo per ritenerlo ascrivibile alle categorie di persone di cui all’art. 1, lettera ‘c’ del D. Lvo 6 settembre 2011 numero 159, in quanto dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza, la tranquillità pubblica;
- che ad esso “ è stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo in data 08.11.2025 e che l’interessato in data 11.11.2025, a mezzo del proprio legale ha presentato richiesta d’accesso agli atti alla quale veniva dato esito della necessità del nulla osta della locale Procura”.
3. Formula i seguenti motivi di ricorso:
“ 1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs n. 159/2011; Difetto dei presupposti applicativi della norma; Travisamento dei fatti; Difetto di istruttoria ”, deducendo, in sintesi, l’insussistenza della prova della sua appartenenza ad alcuna delle categorie di cui all’art. 1 d.lgs 159/11 e della sua pericolosità per la sicurezza pubblica.
“ 2. Eccesso di potere per illogicità e sviamento di potere; Difetto assoluto e/o carenza di motivazione”, lamentando un improprio utilizzo del provvedimento gravato come strumento non di prevenzione, ma di repressione anticipata.
“3. In subordine: violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.lgs. 159/2011; violazione dell’art. 3 della legge 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità manifesta, difetto di istruttoria”, deducendo, in via subordinata, che la durata della misura, eccedendo il limite minimo legale, avrebbe richiesto una specifica motivazione.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio ed ha diffusamente controdedotto alle avverse censure con il conforto della produzione documentale dimessa.
Ha, quindi, concluso per la reiezione del ricorso e della preliminare istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento gravato.
5. All’udienza camerale del 10.3.2026, previo avviso alle parti della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Rileva il Collegio che le doglianze non meritano accoglimento e pertanto il ricorso risulta infondato, sulla base delle considerazioni che verranno di seguito esposte.
7. Dalla disamina dell’” Annotazione connessa all’analisi delle immagini relative alle riprese video prodotte nel corso della manifestazione con corteo pro Palestina e contro la Leonardo s.p.a. – HI dei Legionari (GO) in data 13.09.2025”, corredata dalle immagini tratte dalle riprese video effettuate dal personale della Polizia Scientifica, dall’operatore della RAI, nonché relative alle videocamere di sorveglianza del Comune di HI dei Legionari, si evince che il ricorrente, nel corso della manifestazione ha acceso diversi fumogeni, coprendosi il volto mediante cappuccio e sciarpa per evitare di farsi riconoscere.
Egli stesso nel ricorso ammette di aver utilizzato artifizi pirotecnici durante la manifestazione, asserendo di aver “ acceso un solo fumogeno”, soggiungendo con valutazione del tutto soggettiva “ senza creare alcun pericolo per l’incolumità pubblica”.
In realtà l’accensione anche di un solo fumogeno (il che non è, come risulta dalla documentazione video) in luogo pubblico ove vi sia adunanza di persone, come nel caso di specie, è atto idoneo a mettere in percolo la sicurezza ed incolumità pubblica e costituisce illecito penale.
Come risulta dalla Comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. dd 30.10.2025, il ricorrente in considerazione delle predette condotte è stato pertanto deferito all’Autorità giudiziaria per i reati di cui all’art. 5 comma 1 e 3 della legge 152/1975 e art. 703 comma 2 c.p..
Un tanto è stato rappresentato in modo dettagliato nel provvedimento impugnato, ove viene altresì precisato che il ricorrente in data 8.10.2025 nel corso di altra manifestazione a Gorizia si è reso responsabile, in concorso con altri soggetti, di un blocco stradale, con una condotta che integra la fattispecie di reato di cui all’art. 14 DL 48/2025 conv. in legge n. 80/2025, per il quale, come precisato dalla difesa erariale, non sarebbe stato emesso un divieto di ritorno in quella città solo in considerazione del fatto che il ricorrente abita nel Comune limitrofo di Mossa (GO).
Risulta pertanto che il Foglio di via, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, non è stato emesso per sanzionare un atto di esercizio del “ diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del pensiero, che, come noto, può esercitarsi anche sotto forma di corteo, pubblica manifestazione, assemblea pubblica, ecc”, bensì alla luce di elementi concreti, supportati da idonea prova, a seguito dell’espletamento di una completa istruttoria, che sono risultati concludenti al fine della formulazione del giudizio prognostico in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente ed al rischio di reiterazione delle condotte.
Nel provvedimento impugnato il Questore, dando atto di aver garantito il contraddittorio con la comunicazione di avvio del procedimento, ha adeguatamente motivato, in base alla considerazione delle condotte tenute dal ricorrente, l’appartenenza del medesimo ad una delle categorie di soggetti che il Legislatore ritiene maggiormente (seppur tendenzialmente) proclivi a connotarsi come persone pericolose per la sicurezza pubblica.
Il provvedimento risulta pertanto adottato in conformità al costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui il Foglio di via, oltre che sorretto da un’adeguata motivazione, deve essere fondato su dei concreti comportamenti attuali dell’interessato, ossia su degli episodi di vita che, secondo il prudente apprezzamento rimesso all’Autorità di Polizia, rivelino oggettivamente un’apprezzabile probabilità che il soggetto possa commettere dei reati, o meglio che lo stesso non solo rientri in una delle categorie di soggetti previste dall’art. 1 D. Lgs n. 159/2011 ma sia anche socialmente pericoloso (Tar Lazio sez I ter, 16.1.2026 n. 892).
La prognosi di pericolosità, che giustifica l’irrogazione della misura di prevenzione de qua , “ è una valutazione ampiamente discrezionale, che, sempre per consolidato indirizzo giurisprudenziale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice, se non sotto i profili dell’abnormità dell’iter logico, dell’incongruenza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale” (TAR Lazio, sez. I ter, n. 3817/2022).
8. Per quanto sopra evidenziato, il Foglio di via impugnato si rivela immune dalle censure dedotte, con conseguente infondatezza del ricorso, che va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa a favore del Ministero dell’Interno, che liquida nell’importo di € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
LA CE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA CE | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.