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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/04/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel procedimento n. 24/25 R.G. P.U. promosso con ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio depositato in data 29.01.2025 da
PROJET S.r.l. (C.F. - P. IVA 02112220161), in persona del legale rappresentante pro tempore signor ND EP,con sede legale in Calvenzano (BG), Via
Venezia n. 5 rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Venturati e dall'avv. Laura Biffi del Foro di
Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Bergamo, Via
Pradello n. 8
- ricorrente -
nei confronti di
CIELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA
(P.IVA. 04068290164) , in persona del legale rappresentante pro tempore sig.
IN Luca, con sede legale in OS SO (BG), Via Milano 9
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio
1 letto il ricorso depositato in data 29.01.2025 da PROJET S.r.l. (C.F. - P. IVA
02112220161), in persona del legale rappresentante pro tempore signor ND
EP,con sede legale in Calvenzano (BG), Via Venezia n. 5 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di CIELLE SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA (P.IVA. 04068290164) , in persona del legale rappresentante pro tempore sig. IN Luca, con sede legale in
OS SO (BG), Via Milano 9; ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCII, atteso che la società debitrice ha sede in OS SO (BG)e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
rilevato che, essendo il ricorso stato presentato da un creditore ai sensi dell'art. 268
2° c. C.C.I.I., è stato regolarmente integrato il contraddittorio nei confronti della debitrice;
rilevato, ancora, che all'udienza del 08.04.2025 la creditrice istante ha insistito nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, mentre la società debitrice non si
è costituita e non ha provveduto al deposito della documentazione contabile;
ritenuta la sussistenza del presupposto richiesto dall'art. 268 2° c. L. Fall., risultando l'importo dei debiti scaduti alla data di presentazione del ricorso superiore alla soglia di euro 50.000,00 (precisamente, euro 81.118,86 nei confronti dell'Erario, ed euro
22.346,26 nei confronti della creditrice istante); rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitrice ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che la stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di € 419.908,00 come risultante dal bilancio depositato al 31.12.2023, a fronte del quale risulta un attivo minimo di euro 77.465,00;
considerato che
CIELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA, per quanto risulta dall'istruttoria sommaria svolta in questa sede e in attesa della relazione che sarà depositata dal nominando Liquidatore, non pare titolare di beni immobili, né di beni mobili registrati, ma unicamente dei ricavi dell'attività svolta (che, nel bilancio al 31.12.2023, risultavano pari ad euro
127.665,00);
2 ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CIELLE
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA (P.IVA.
04068290164) , in persona del legale rappresentante pro tempore sig. IN Luca, con sede legale in OS SO (BG), Via Milano 9; nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
nomina liquidatore la dott. Francesca Crescini, con Studio in Bergamo, via Giacomo
Quarenghi n. 11; ordina alla debitrice sovraindebitata di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al debitore sovraindebitato e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di EG Pedroni;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma
3 in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di
Bergamo.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 09.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel procedimento n. 24/25 R.G. P.U. promosso con ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio depositato in data 29.01.2025 da
PROJET S.r.l. (C.F. - P. IVA 02112220161), in persona del legale rappresentante pro tempore signor ND EP,con sede legale in Calvenzano (BG), Via
Venezia n. 5 rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Venturati e dall'avv. Laura Biffi del Foro di
Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Bergamo, Via
Pradello n. 8
- ricorrente -
nei confronti di
CIELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA
(P.IVA. 04068290164) , in persona del legale rappresentante pro tempore sig.
IN Luca, con sede legale in OS SO (BG), Via Milano 9
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio
1 letto il ricorso depositato in data 29.01.2025 da PROJET S.r.l. (C.F. - P. IVA
02112220161), in persona del legale rappresentante pro tempore signor ND
EP,con sede legale in Calvenzano (BG), Via Venezia n. 5 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di CIELLE SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA (P.IVA. 04068290164) , in persona del legale rappresentante pro tempore sig. IN Luca, con sede legale in
OS SO (BG), Via Milano 9; ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCII, atteso che la società debitrice ha sede in OS SO (BG)e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
rilevato che, essendo il ricorso stato presentato da un creditore ai sensi dell'art. 268
2° c. C.C.I.I., è stato regolarmente integrato il contraddittorio nei confronti della debitrice;
rilevato, ancora, che all'udienza del 08.04.2025 la creditrice istante ha insistito nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, mentre la società debitrice non si
è costituita e non ha provveduto al deposito della documentazione contabile;
ritenuta la sussistenza del presupposto richiesto dall'art. 268 2° c. L. Fall., risultando l'importo dei debiti scaduti alla data di presentazione del ricorso superiore alla soglia di euro 50.000,00 (precisamente, euro 81.118,86 nei confronti dell'Erario, ed euro
22.346,26 nei confronti della creditrice istante); rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitrice ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che la stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di € 419.908,00 come risultante dal bilancio depositato al 31.12.2023, a fronte del quale risulta un attivo minimo di euro 77.465,00;
considerato che
CIELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA, per quanto risulta dall'istruttoria sommaria svolta in questa sede e in attesa della relazione che sarà depositata dal nominando Liquidatore, non pare titolare di beni immobili, né di beni mobili registrati, ma unicamente dei ricavi dell'attività svolta (che, nel bilancio al 31.12.2023, risultavano pari ad euro
127.665,00);
2 ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CIELLE
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA (P.IVA.
04068290164) , in persona del legale rappresentante pro tempore sig. IN Luca, con sede legale in OS SO (BG), Via Milano 9; nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
nomina liquidatore la dott. Francesca Crescini, con Studio in Bergamo, via Giacomo
Quarenghi n. 11; ordina alla debitrice sovraindebitata di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al debitore sovraindebitato e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di EG Pedroni;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma
3 in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di
Bergamo.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 09.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
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