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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 25/12/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 353/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CL BA Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa AR De MA Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 353/2024 promossa da:
P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume D'Ambrogio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in MILANO CORSO MAGENTA 84
APPELLANTE contro
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Cardinalini ed elettivamente domiciliata in MARSCIANO VIA
FRATELLI CECI 15, presso lo studio del difensore
APPELLATA avente ad
OGGETTO
Factoring
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
pagina 1 di 11 Per parte appellante:
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti del Comune di : Parte_1 CP_1
• € 15.868 per sorte capitale portati dalle seguenti 3 fatture riepilogate nell'elenco già prodotto nel giudizio di primo grado sub doc. 3, tutte emesse da a titolo di corrispettivo delle Controparte_2
forniture di energia erogate in favore del e da essa cedute a CP_1 Controparte_3
Part e da quest'ultima cedute a
− n. 2004031398 di € 7.637 emessa il 20.01.12 e scaduta il 17.02.12
− n. 2004858922 di € 716 emessa il 5.09.12 e scaduta il 5.10.12
− n. 2004112620 di € 7.515 emessa il 31.01.12 e scaduta l'1.03.12
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 120 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 3 fatture costituenti la sorte capitale, oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura condannare il al relativo pagamento in favore di IN VIA Controparte_1 Parte_1
SUBORDINATA: accertare e dichiarare che creditrice nei confronti del Parte_1 [...]
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il CP_1 Controparte_1
Part
a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e
[...]
anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02
pagina 2 di 11 IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA e successive.
Per parte appellata: nel merito,
Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis, rigettare e respingere in toto le richieste avanzate dall'appellante nel presente giudizio, per i motivi di cui alla presente comparsa di risposta. Con vittoria di spese ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.09.2020 (oggi Parte_2 Parte_1
ha convenuto in giudizio il al fine di vederlo condannato a pagare, in
[...] Controparte_1
Part forza di alcuni crediti ceduti, con atto di cessione del 3.12.2015, a da Controparte_3
(d'ora in avanti denominata “ ”) – a sua volta cessionaria della società ,
[...] CP_4 Controparte_2
creditrice originaria del convenuto – le seguenti somme: € 15.868,00, in forza delle fatture nn. CP_1
2004858922, 2004112620, 2004031398 emesse da gli interessi moratori previsti CP_2 CP_2
dall'art. 5, D.lgs. 231/2002 a far data dalla scadenza delle citate fatture e fino al saldo, quantificati – alla data del 22.09.2020 – in € 6.390,65; gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
€ 1.082,34 a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento di altre fatture emesse da gli interessi anatocistici per gli interessi moratori dovuti e Controparte_2
scaduti da oltre sei mesi a far data dalla notifica dell'atto di citazione;
l'ulteriore importo di € 40,00 per ciascuna delle 2 fatture emesse dal gestore cedente e pagate in ritardo dall'Ente, come previsto dall'art. 6, D.lgs. 231/2002, per un importo complessivo di Euro 80,00.
Con comparsa depositata in data 03.03.2020 si è costituito nel giudizio così incardinato il
[...]
contestando le deduzioni dell'attrice e allegando che la cessione del 23.12.2014 tra CP_1 [...]
fornitrice di energia dell'ente, e conteneva alcune fatture (nello specifico nn. CP_2 CP_4
2004031398, 2004112620, 2004858922) già oggetto di cessione tra le medesime parti in data
18.12.2014, di conseguenza, solo la prima cessione doveva ritenersi efficace nei confronti dell'ente; i pagina 3 di 11 crediti dedotti nelle fatture in questione e oggetto dell'odierno giudizio erano stati già adempiuti da
– garante dell'ente ai sensi del d.l. n. 66/2014 – in data 30.07.2015, precedentemente all'atto di CP_5
cessione su cui si fonda la domanda dell'attrice, stipulato in data 3.12.2015; era dunque inefficace la
Part cessione tra e poiché al momento di tale cessione il credito suddetto era stato già onorato CP_4
da parte di AP spa e pertanto non era più nella disponibilità di . Il Comune si è anche CP_6
Part opposto al riconoscimento degli interessi sulla sorte richiesta da così come calcolati nell'atto di citazione.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che, sebbene l'atto di cessione in favore di non potesse Pt_1
considerarsi inefficace – per il semplice fatto che la doppia cessione era stata eseguita in favore dello stesso soggetto, non trovando applicazione l'art. 1265 c.c. che disciplina il conflitto fra cessionari diversi
- il aveva dato la prova dell'avvenuto pagamento del credito in capo alla prima cessionaria da CP_1
parte di AP s.p.a., e dunque dell'estinzione del debito, in epoca antecedente all'atto di cessione a
Part
osservando peraltro che il fatto storico dell'avvenuto adempimento non era stato oggetto di puntuale contestazione da parte della società cessionaria. Ha quindi condannato il al pagamento CP_1
delle somme residue oggetto di cessione, pari ad € 1.082,34, oltre accessori.
Avverso il suddetto provvedimento ha proposto impugnazione formulando un unico Parte_1
motivo di appello con il quale ha censurato che la motivazione della sentenza di primo grado avrebbe violato gli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché le disposizioni in materia di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, non essendovi una prova sufficiente dell'avvenuto pagamento delle fatture oggetto di causa.
Ha dedotto che: il documento prodotto dal riportante la comunicazione da parte della CP_1 CP_5
non contiene alcun elemento che ne affermi la riferibilità alle fatture oggetto del presente giudizio;
non vi è alcuna evidenza che l'istanza di verificazione citata nel documento abbia riguardato proprio le fatture oggetto del giudizio;
il semplice fatto della emissione del mandato di pagamento non costituisce prova dell'adempimento; il pagamento al creditore cedente non libera il debitore ceduto in presenza di un
Part pagamento successivo alla notifica della cessione;
ha contestato il fatto storico dell'omesso pagamento, che è insito nell'aver proseguito nella richiesta di pagamento nonostante l'eccezione di pagamento del CP_1
pagina 4 di 11 Ha dunque richiesto la liquidazione dell'importo delle fatture oltre gli accessori (interessi di mora e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, interessi anatocistici, liquidazione di € 40 per le 3 fatture ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12).
Si è costituito il con comparsa di costituzione e risposta datata 5.02.2025, Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Nello specifico, il ha dedotto che la documentazione versata in atti è pienamente idonea a CP_1
dimostrare che a seguito della prima cessione di credito del 18.12.2014 intercorsa tra Controparte_2
ed è stata automaticamente attivata la garanzia dello Stato ai sensi del comma 1 dell'articolo
[...] CP_4
37 del d.l. 24 aprile 2014, n, 66, e in conseguenza di ciò il credito di ceduto ad in CP_2 CP_4
data 18.12.2014 complessivamente ammontante ad € 18.167,05 è stato regolarmente pagato da CP_5
a beneficio di in data 30.07.2015, previo ordine di pagamento del 30.05.2015, e dunque in CP_6
epoca antecedente alla cessione da parte di a CP_4 Pt_1
In ogni caso, il ha rilevato l'inammissibilità parziale della domanda di Controparte_1
liquidazione dell'importo di euro 40 per le tre fatture ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, posto che nel primo grado di giudizio l'appellante aveva chiesto la liquidazione di tale somma solo per due fatture.
La causa viene in decisione all'esito dello scambio di note conclusionali e repliche ex art. 352 c.p.c. e dell'udienza a trattazione scritta del 13.11.2025.
Preliminarmente, va osservato che effettivamente risulta nuova la domanda dell'appellante di condanna al pagamento dell'importo di euro 40,00 per tre fatture, posto che in primo grado aveva chiesto soltanto il pagamento di euro 80,00 per due fatture, domanda che, peraltro, è stata accolta.
Parimenti si è formato il giudicato sulla condanna del al pagamento in favore Controparte_1
di della somma di Euro 1.082,34 relativa alle somme non oggetto della prima Parte_2
cessione e dunque non oggetto di pagamento . CP_5
Ciò posto, l'appello è infondato.
Part
con l'unico motivo di appello, ha censurato la sentenza per aver ritenuto che le fatture sarebbero state pagate in favore della prima cessionaria da e che tale pagamento avrebbe avuto CP_6 CP_5
pagina 5 di 11 Part efficacia liberatoria nei confronti di nonostante l'assenza di alcuna evidenza in ordine al ritenuto pagamento.
In proposito deve rilevarsi che risultano incontestati, oltre che documentalmente provati, i seguenti passaggi: il credito originariamente vantato da nei confronti del Controparte_2 Controparte_1
e oggetto dalle fatture nn. 2004031398, 2004112620, 2004858922 è stato trasferito a con
[...] CP_4
atto di cessione in data 18.12.2014, cessione ritualmente notificata al debitore ceduto.
Le medesime fatture sono state in seguito (erroneamente) indicate anche in una seconda cessione avvenuta fra e in data 23.12.2014, come riportato nell'atto di cessione (cfr. all. 6 CP_2 CP_4
del fascicolo di primo grado di parte appellante) e come confermato dalla corrispondenza intrattenuta dal con il cessionario , che chiedeva di non tenere conto della seconda cessione (cfr. all. 7 CP_1 CP_4
del fascicolo di primo grado appellata).
Infine, il credito di cui alle medesime fatture è stato oggetto di ulteriore cessione, insieme ad altre fatture oggetto della seconda cessione del 23.12.2014, con atto del 03.12.2015 da a (cfr. CP_4 Parte_1
all. 16 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Tra le prime due cessioni si inserirebbe, a luglio 2015, un pagamento delle fatture oggetto Controparte_7
della cessione del 18/12/2024 da parte di AP spa a beneficio di , come allegato dal CP_4 CP_1
che, a sostegno di tale fatto, ha prodotto in primo grado doc. 9, certificazione pagamento , doc. CP_5
10 , comunicazione 27/1/2021, doc. 12 (allegato alla seconda memoria 183 comma 6 c.p.c) , CP_5
ulteriore comunicazione del 3/3/2021. CP_5
In merito all'efficacia probatoria di tali documenti deve essere evidenziato che mai in primo Pt_1
grado, ha mosso contestazioni specifiche sul contenuto delle dichiarazioni di CP_5
Part Nella memoria 183 sesto comma n. 1, ad esempio, ha dedotto che “la documentazione prodotta dal non dimostra l'effettivo accredito delle somme. In ogni caso, il dedotto pagamento – ove CP_1
effettivamente eseguito - risulterebbe essere stato effettuato successivamente alla notifica della cessione dei crediti in favore della cedente “ , dunque, esso non sarebbe opponibile Controparte_2
Part alla cessionaria . Inoltre, il pagamento risulterebbe essere stato effettuato successivamente alla scadenza del termine di pagamento e, dunque, sarebbe comunque dovute le somme richieste a titolo di interessi e art. 6 D. Lgs. n. 231/02”. Si tratta di argomentazioni non perfettamente calate nella fattispecie,
pagina 6 di 11 ma riferibili al caso in cui il debitore ceduto paghi al cedente dopo la notifica della cessione;
nel caso di specie invece il ceduto avrebbe pagato (tramite il Fondo di garanzia) al cessionario dopo la CP_4
notifica della cessione (dunque con effetto liberatorio) e prima che quest'ultima a sua volta cedesse il
Part credito a
Part Anche dopo la produzione del doc. 12 da parte del in allegato alla seconda memoria 183, CP_1
nulla ha contestato.
Part In comparsa conclusionale, in primo grado, ha dedotto che il non avrebbe prodotto la CP_1
documentazione comprovante l'effettivo accredito delle somme, quali estratti/schermate/videate dell'accredito/bonifico oppure del proprio estratto di conto corrente ed ha citato giurisprudenza in tema di mandato di pagamento. Tali argomentazioni non sono coerenti al caso in esame, poiché il CP_1
non ha eseguito il pagamento con i propri fondi, attraverso la tesoreria ed il proprio conto corrente bancario, e non ha neppure allegato di aver eseguito il pagamento in favore dello stesso soggetto che lamenta il mancato pagamento: l'ente ha allegato di aver pagato ad un terzo (ossia ) per il tramite CP_4
di un fondo di garanzia per debiti degli enti locali. Non si tratta quindi di ripartire l'onere della prova fra il creditore che assume di essere insoddisfatto e il debitore che deve fornire la prova di aver pagato.
Esaminando la relativa normativa, decreto legislativo 66 del 2014, si evince che i debiti certificati delle pubbliche amministrazioni sono inseriti in apposita piattaforma (art. 7 bis decreto 35/2013) nella quale vengono registrati i dati del pagamento quando effettuato.
I debiti in questione erano poi assistiti da garanzia dello Stato, prevista per i debiti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali delle Pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione pro soluto ovvero di ridefinizione del debito, garanzia attuata mediante il Fondo di cui all'art. 37 comma 4 del decreto n.
66/2014. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile e, a norma del successivo comma 5, lo Stato ha successivamente diritto di rivalsa nei confronti del ceduto.
La norma in parola prevede in particolare che in caso di cessione di un credito verso la P.A. che soddisfi i requisiti richiesti dalla norma tale credito, previa certificazione della sua esistenza da parte dell'ente debitore nelle modalità di cui all' art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013, è assistito dalla garanzia dello Stato e può essere pagato per il tramite del Fondo di garanzia per i debiti della P.A.
pagina 7 di 11 Tale Fondo è gestito, a norma dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da AP S.p.a., che è dunque soggetto responsabile dei pagamenti.
è un'azienda di diritto privato totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle CP_5
Finanze, che interviene, su richiesta delle banche e degli intermediari finanziari, liquidando la garanzia del Fondo in caso di mancato pagamento dell'importo dovuto dalla P.A. debitrice.
A differenza di quanto statuito nella sentenza impugnata l'odierno appellante ha contestato il fatto storico dell'avvenuto adempimento del credito vantato nei confronti del tramite il Controparte_1
pagamento di AP S.p.a., ma non ha contestato la valenza probatoria dei documenti promananti da e solo in appello ha avanzato contestazioni in proposito, ad esempio in ordine alla non riferibilità CP_5
delle dichiarazioni alle fatture cedute.
La AP S.p.a., con le dichiarazioni del 27.01.2021 e del 3.03.2021 (cfr. all.ti 10 e 12 del fascicolo di primo grado di parte appellata) ha certificato l'intervento del Fondo di garanzia e l'avvenuto pagamento di tale somma in data 30.07.2015 della totalità del credito oggetto della certificazione n.
9126158000000001, maggiorata degli interessi maturati sulla somma dalla data di scadenza indicata nell'accordo di cessione.
È certa la riferibilità del pagamento citato dalla AP S.p.a. alle fatture oggetto della presente causa, essendo presenti, nella comunicazione del soggetto deputato al pagamento quale garante, riferimenti certi ai crediti ceduti, quali l'espresso riferimento al numero di certificazione n. 9126158000000001 protocollato ai tempi della prima cessione, nonché l'indicazione dell'importo della somma ivi ceduta, al netto degli interessi nel frattempo maturati.
Nella documentazione proveniente da ed inviata al il credito in questione viene CP_5 CP_1
segnalato come pagato, liquidato: in particolare, nel tabulato prodotto come doc. 9, viene indicato il pagamento ad istituto di credito con identificativo operazione n. 64696.
Nella comunicazione sub 12 invece il titolare del servizio confermava l'avvenuto pagamento in data
31.7.2015 di complessivi € 18,250,42 a seguito dell'escussione della garanzia del Fondo da parte della società cessionaria l riguardo si precisava che “l'importo liquidato è stato comunicato Controparte_6
pagina 8 di 11 al al fine del recupero nei confronti Controparte_8
dell'Amministrazione, delle somme liquidate con l'intervento della garanzia del Fondo”.
Tali dati, considerata anche la natura del soggetto che emesso le dichiarazioni - va infatti considerato che la società AP S.p.a., oltre ad essere un soggetto terzo rispetto alle parti in causa nonché gestore di un fondo di garanzia statale alimentato da denaro proveniente direttamente dal bilancio pubblico, è configurato quale società in house del Ministero dell'Economia e della Finanza da cui è totalmente controllata – sono certamente attendibili e, come statuito dal giudice di prime cure, idonei a ritenere avvenuto il pagamento del credito derivante dalle fatture oggetto di causa.
Pur in assenza di una prova documentale dell'accredito delle somme erogate dal fondo in favore di CP_4
in data 30.7.2015, il buon fine del pagamento si può evincere dal fatto che i tabulati di non CP_5
indicano anomalie da parte del sistema bancario di accredito – nel qual caso, verosimilmente, il credito non sarebbe stato indicato come pagato, ma i fondi sarebbero risultati accantonati, in attesa di verifica -
e soprattutto dal fatto che l'importo è stato comunicato alla per Controparte_8 CP_8
l'esercizio del diritto di rivalsa.
Part A fronte di tali risultanze – che, come si è detto, non ha contestato per provenienza ed attendibilità
– e premesso che il Comune aveva anche articolato una prova orale con il titolare del servizio per confermare l'avvenuto versamento delle somme in favore di in epoca precedente alla cessione in CP_4
Part favore dell'odierna appellante, non ha formulato alcuna richiesta istruttoria volta a verificare, ad esempio mediante informazioni alla Ragioneria oppure ad stessa, l'esito della pratica. Si ribadisce CP_4
che ha certificato la pratica (si ricorda, attivata proprio in forza di una richiesta di , che CP_5 CP_4
ove non fosse stata soddisfatta avrebbe sollecitato l'adempimento) come ormai definita, avendo trasmesso informativa alla RGS per il recupero degli importi versati tramite il Fondo. Il Comune inoltre, vedasi docc. 11 a e 11 b dell'appellato, già nella fase stragiudiziale aveva contestato i solleciti di
Part pagamento comunicando a la circostanza dell'avvenuto pagamento del debito da parte di , CP_5
indicando gli estremi dell'operazione, inviando la missiva in copia conforme anche ad e CP_4
consentendo dunque ogni opportuna verifica al presunto creditore.
Va anche sottolineato che la chiamata in manleva di da parte del non è stata autorizzata CP_4 CP_1
Part dal Tribunale per ragioni di economia processuale e nemmeno che pure potrebbe vantare pretese pagina 9 di 11 risarcitorie nei confronti della stessa, ha richiesto l'estensione del contraddittorio a tale soggetto, che avrebbe potuto certamente contribuire a chiarire definitivamente la vicenda del pagamento.
Non è poi pertinente il richiamo operato dall'appellante alla giurisprudenza sul valore probatorio del mandato di pagamento: il mandato di pagamento emesso da una P.A. costituisce infatti, come indicato anche nei precedenti citati, un atto unilaterale della stessa P.A. debitrice rivolto ai propri uffici interni competenti al pagamento, e per questo non può dunque, almeno in assenza di ulteriori riscontri probatori, costituire prova dell'adempimento da parte dell'ente.
Nel caso di specie siamo invece di fronte ad una dichiarazione emessa da un soggetto terzo rispetto alle parti e che, come già esposto, presenta particolari caratteristiche di imparzialità. Non vi è dunque motivo di dubitare della veridicità della comunicazione promanante da tale organismo.
Parimenti non pertinente è il richiamo operato al principio per cui il pagamento al creditore cedente non
è opponibile al creditore cessionario, posto che non si tratta di pagamento eseguito in favore del ceduto dopo la notifica dell'avvenuta cessione, ma di pagamento anteriore alla cessione ed erogato Parte_3
in favore del soggetto all'epoca legittimato a riceverlo ( ). CP_4
Come condivisibilmente esposto dal giudice di primo grado, per le suesposte ragioni, deve ritenersi dimostrato il pagamento integrale del credito a da parte di AP S.p.a. in epoca successiva Controparte_6
alla prima cessione (efficace) in favore di , ma anteriore alla stipula dell'atto di cessione da parte CP_4
di , in favore dell'odierno appellante, dovendosi considerare i crediti inesistenti al momento di tale CP_4
atto di cessione.
Ne consegue che nessuna somma ulteriore rispetto a quanto riconosciuto dal Tribunale è dovuta dal alla società appellante, né a titolo di capitale né di accessori. CP_1
L'appello deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Rispetto a quanto richiesto nella nota spese dal difensore del si ritiene congrua Controparte_1
l'applicazione dei parametri medi di liquidazione, posto che la causa non presenta particolari complessità che giustifichino l'applicazione di compensi superiori.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
pagina 10 di 11 rigetta l'appello; condanna al rimborso in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali che si liquidano in euro € 3.966,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 18.12.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
AR De MA CL BA
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CL BA Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa AR De MA Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 353/2024 promossa da:
P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume D'Ambrogio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in MILANO CORSO MAGENTA 84
APPELLANTE contro
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Cardinalini ed elettivamente domiciliata in MARSCIANO VIA
FRATELLI CECI 15, presso lo studio del difensore
APPELLATA avente ad
OGGETTO
Factoring
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
pagina 1 di 11 Per parte appellante:
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti del Comune di : Parte_1 CP_1
• € 15.868 per sorte capitale portati dalle seguenti 3 fatture riepilogate nell'elenco già prodotto nel giudizio di primo grado sub doc. 3, tutte emesse da a titolo di corrispettivo delle Controparte_2
forniture di energia erogate in favore del e da essa cedute a CP_1 Controparte_3
Part e da quest'ultima cedute a
− n. 2004031398 di € 7.637 emessa il 20.01.12 e scaduta il 17.02.12
− n. 2004858922 di € 716 emessa il 5.09.12 e scaduta il 5.10.12
− n. 2004112620 di € 7.515 emessa il 31.01.12 e scaduta l'1.03.12
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 120 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 3 fatture costituenti la sorte capitale, oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura condannare il al relativo pagamento in favore di IN VIA Controparte_1 Parte_1
SUBORDINATA: accertare e dichiarare che creditrice nei confronti del Parte_1 [...]
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il CP_1 Controparte_1
Part
a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e
[...]
anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02
pagina 2 di 11 IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA e successive.
Per parte appellata: nel merito,
Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis, rigettare e respingere in toto le richieste avanzate dall'appellante nel presente giudizio, per i motivi di cui alla presente comparsa di risposta. Con vittoria di spese ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.09.2020 (oggi Parte_2 Parte_1
ha convenuto in giudizio il al fine di vederlo condannato a pagare, in
[...] Controparte_1
Part forza di alcuni crediti ceduti, con atto di cessione del 3.12.2015, a da Controparte_3
(d'ora in avanti denominata “ ”) – a sua volta cessionaria della società ,
[...] CP_4 Controparte_2
creditrice originaria del convenuto – le seguenti somme: € 15.868,00, in forza delle fatture nn. CP_1
2004858922, 2004112620, 2004031398 emesse da gli interessi moratori previsti CP_2 CP_2
dall'art. 5, D.lgs. 231/2002 a far data dalla scadenza delle citate fatture e fino al saldo, quantificati – alla data del 22.09.2020 – in € 6.390,65; gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
€ 1.082,34 a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento di altre fatture emesse da gli interessi anatocistici per gli interessi moratori dovuti e Controparte_2
scaduti da oltre sei mesi a far data dalla notifica dell'atto di citazione;
l'ulteriore importo di € 40,00 per ciascuna delle 2 fatture emesse dal gestore cedente e pagate in ritardo dall'Ente, come previsto dall'art. 6, D.lgs. 231/2002, per un importo complessivo di Euro 80,00.
Con comparsa depositata in data 03.03.2020 si è costituito nel giudizio così incardinato il
[...]
contestando le deduzioni dell'attrice e allegando che la cessione del 23.12.2014 tra CP_1 [...]
fornitrice di energia dell'ente, e conteneva alcune fatture (nello specifico nn. CP_2 CP_4
2004031398, 2004112620, 2004858922) già oggetto di cessione tra le medesime parti in data
18.12.2014, di conseguenza, solo la prima cessione doveva ritenersi efficace nei confronti dell'ente; i pagina 3 di 11 crediti dedotti nelle fatture in questione e oggetto dell'odierno giudizio erano stati già adempiuti da
– garante dell'ente ai sensi del d.l. n. 66/2014 – in data 30.07.2015, precedentemente all'atto di CP_5
cessione su cui si fonda la domanda dell'attrice, stipulato in data 3.12.2015; era dunque inefficace la
Part cessione tra e poiché al momento di tale cessione il credito suddetto era stato già onorato CP_4
da parte di AP spa e pertanto non era più nella disponibilità di . Il Comune si è anche CP_6
Part opposto al riconoscimento degli interessi sulla sorte richiesta da così come calcolati nell'atto di citazione.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che, sebbene l'atto di cessione in favore di non potesse Pt_1
considerarsi inefficace – per il semplice fatto che la doppia cessione era stata eseguita in favore dello stesso soggetto, non trovando applicazione l'art. 1265 c.c. che disciplina il conflitto fra cessionari diversi
- il aveva dato la prova dell'avvenuto pagamento del credito in capo alla prima cessionaria da CP_1
parte di AP s.p.a., e dunque dell'estinzione del debito, in epoca antecedente all'atto di cessione a
Part
osservando peraltro che il fatto storico dell'avvenuto adempimento non era stato oggetto di puntuale contestazione da parte della società cessionaria. Ha quindi condannato il al pagamento CP_1
delle somme residue oggetto di cessione, pari ad € 1.082,34, oltre accessori.
Avverso il suddetto provvedimento ha proposto impugnazione formulando un unico Parte_1
motivo di appello con il quale ha censurato che la motivazione della sentenza di primo grado avrebbe violato gli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché le disposizioni in materia di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, non essendovi una prova sufficiente dell'avvenuto pagamento delle fatture oggetto di causa.
Ha dedotto che: il documento prodotto dal riportante la comunicazione da parte della CP_1 CP_5
non contiene alcun elemento che ne affermi la riferibilità alle fatture oggetto del presente giudizio;
non vi è alcuna evidenza che l'istanza di verificazione citata nel documento abbia riguardato proprio le fatture oggetto del giudizio;
il semplice fatto della emissione del mandato di pagamento non costituisce prova dell'adempimento; il pagamento al creditore cedente non libera il debitore ceduto in presenza di un
Part pagamento successivo alla notifica della cessione;
ha contestato il fatto storico dell'omesso pagamento, che è insito nell'aver proseguito nella richiesta di pagamento nonostante l'eccezione di pagamento del CP_1
pagina 4 di 11 Ha dunque richiesto la liquidazione dell'importo delle fatture oltre gli accessori (interessi di mora e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, interessi anatocistici, liquidazione di € 40 per le 3 fatture ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12).
Si è costituito il con comparsa di costituzione e risposta datata 5.02.2025, Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Nello specifico, il ha dedotto che la documentazione versata in atti è pienamente idonea a CP_1
dimostrare che a seguito della prima cessione di credito del 18.12.2014 intercorsa tra Controparte_2
ed è stata automaticamente attivata la garanzia dello Stato ai sensi del comma 1 dell'articolo
[...] CP_4
37 del d.l. 24 aprile 2014, n, 66, e in conseguenza di ciò il credito di ceduto ad in CP_2 CP_4
data 18.12.2014 complessivamente ammontante ad € 18.167,05 è stato regolarmente pagato da CP_5
a beneficio di in data 30.07.2015, previo ordine di pagamento del 30.05.2015, e dunque in CP_6
epoca antecedente alla cessione da parte di a CP_4 Pt_1
In ogni caso, il ha rilevato l'inammissibilità parziale della domanda di Controparte_1
liquidazione dell'importo di euro 40 per le tre fatture ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, posto che nel primo grado di giudizio l'appellante aveva chiesto la liquidazione di tale somma solo per due fatture.
La causa viene in decisione all'esito dello scambio di note conclusionali e repliche ex art. 352 c.p.c. e dell'udienza a trattazione scritta del 13.11.2025.
Preliminarmente, va osservato che effettivamente risulta nuova la domanda dell'appellante di condanna al pagamento dell'importo di euro 40,00 per tre fatture, posto che in primo grado aveva chiesto soltanto il pagamento di euro 80,00 per due fatture, domanda che, peraltro, è stata accolta.
Parimenti si è formato il giudicato sulla condanna del al pagamento in favore Controparte_1
di della somma di Euro 1.082,34 relativa alle somme non oggetto della prima Parte_2
cessione e dunque non oggetto di pagamento . CP_5
Ciò posto, l'appello è infondato.
Part
con l'unico motivo di appello, ha censurato la sentenza per aver ritenuto che le fatture sarebbero state pagate in favore della prima cessionaria da e che tale pagamento avrebbe avuto CP_6 CP_5
pagina 5 di 11 Part efficacia liberatoria nei confronti di nonostante l'assenza di alcuna evidenza in ordine al ritenuto pagamento.
In proposito deve rilevarsi che risultano incontestati, oltre che documentalmente provati, i seguenti passaggi: il credito originariamente vantato da nei confronti del Controparte_2 Controparte_1
e oggetto dalle fatture nn. 2004031398, 2004112620, 2004858922 è stato trasferito a con
[...] CP_4
atto di cessione in data 18.12.2014, cessione ritualmente notificata al debitore ceduto.
Le medesime fatture sono state in seguito (erroneamente) indicate anche in una seconda cessione avvenuta fra e in data 23.12.2014, come riportato nell'atto di cessione (cfr. all. 6 CP_2 CP_4
del fascicolo di primo grado di parte appellante) e come confermato dalla corrispondenza intrattenuta dal con il cessionario , che chiedeva di non tenere conto della seconda cessione (cfr. all. 7 CP_1 CP_4
del fascicolo di primo grado appellata).
Infine, il credito di cui alle medesime fatture è stato oggetto di ulteriore cessione, insieme ad altre fatture oggetto della seconda cessione del 23.12.2014, con atto del 03.12.2015 da a (cfr. CP_4 Parte_1
all. 16 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Tra le prime due cessioni si inserirebbe, a luglio 2015, un pagamento delle fatture oggetto Controparte_7
della cessione del 18/12/2024 da parte di AP spa a beneficio di , come allegato dal CP_4 CP_1
che, a sostegno di tale fatto, ha prodotto in primo grado doc. 9, certificazione pagamento , doc. CP_5
10 , comunicazione 27/1/2021, doc. 12 (allegato alla seconda memoria 183 comma 6 c.p.c) , CP_5
ulteriore comunicazione del 3/3/2021. CP_5
In merito all'efficacia probatoria di tali documenti deve essere evidenziato che mai in primo Pt_1
grado, ha mosso contestazioni specifiche sul contenuto delle dichiarazioni di CP_5
Part Nella memoria 183 sesto comma n. 1, ad esempio, ha dedotto che “la documentazione prodotta dal non dimostra l'effettivo accredito delle somme. In ogni caso, il dedotto pagamento – ove CP_1
effettivamente eseguito - risulterebbe essere stato effettuato successivamente alla notifica della cessione dei crediti in favore della cedente “ , dunque, esso non sarebbe opponibile Controparte_2
Part alla cessionaria . Inoltre, il pagamento risulterebbe essere stato effettuato successivamente alla scadenza del termine di pagamento e, dunque, sarebbe comunque dovute le somme richieste a titolo di interessi e art. 6 D. Lgs. n. 231/02”. Si tratta di argomentazioni non perfettamente calate nella fattispecie,
pagina 6 di 11 ma riferibili al caso in cui il debitore ceduto paghi al cedente dopo la notifica della cessione;
nel caso di specie invece il ceduto avrebbe pagato (tramite il Fondo di garanzia) al cessionario dopo la CP_4
notifica della cessione (dunque con effetto liberatorio) e prima che quest'ultima a sua volta cedesse il
Part credito a
Part Anche dopo la produzione del doc. 12 da parte del in allegato alla seconda memoria 183, CP_1
nulla ha contestato.
Part In comparsa conclusionale, in primo grado, ha dedotto che il non avrebbe prodotto la CP_1
documentazione comprovante l'effettivo accredito delle somme, quali estratti/schermate/videate dell'accredito/bonifico oppure del proprio estratto di conto corrente ed ha citato giurisprudenza in tema di mandato di pagamento. Tali argomentazioni non sono coerenti al caso in esame, poiché il CP_1
non ha eseguito il pagamento con i propri fondi, attraverso la tesoreria ed il proprio conto corrente bancario, e non ha neppure allegato di aver eseguito il pagamento in favore dello stesso soggetto che lamenta il mancato pagamento: l'ente ha allegato di aver pagato ad un terzo (ossia ) per il tramite CP_4
di un fondo di garanzia per debiti degli enti locali. Non si tratta quindi di ripartire l'onere della prova fra il creditore che assume di essere insoddisfatto e il debitore che deve fornire la prova di aver pagato.
Esaminando la relativa normativa, decreto legislativo 66 del 2014, si evince che i debiti certificati delle pubbliche amministrazioni sono inseriti in apposita piattaforma (art. 7 bis decreto 35/2013) nella quale vengono registrati i dati del pagamento quando effettuato.
I debiti in questione erano poi assistiti da garanzia dello Stato, prevista per i debiti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali delle Pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione pro soluto ovvero di ridefinizione del debito, garanzia attuata mediante il Fondo di cui all'art. 37 comma 4 del decreto n.
66/2014. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile e, a norma del successivo comma 5, lo Stato ha successivamente diritto di rivalsa nei confronti del ceduto.
La norma in parola prevede in particolare che in caso di cessione di un credito verso la P.A. che soddisfi i requisiti richiesti dalla norma tale credito, previa certificazione della sua esistenza da parte dell'ente debitore nelle modalità di cui all' art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013, è assistito dalla garanzia dello Stato e può essere pagato per il tramite del Fondo di garanzia per i debiti della P.A.
pagina 7 di 11 Tale Fondo è gestito, a norma dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da AP S.p.a., che è dunque soggetto responsabile dei pagamenti.
è un'azienda di diritto privato totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle CP_5
Finanze, che interviene, su richiesta delle banche e degli intermediari finanziari, liquidando la garanzia del Fondo in caso di mancato pagamento dell'importo dovuto dalla P.A. debitrice.
A differenza di quanto statuito nella sentenza impugnata l'odierno appellante ha contestato il fatto storico dell'avvenuto adempimento del credito vantato nei confronti del tramite il Controparte_1
pagamento di AP S.p.a., ma non ha contestato la valenza probatoria dei documenti promananti da e solo in appello ha avanzato contestazioni in proposito, ad esempio in ordine alla non riferibilità CP_5
delle dichiarazioni alle fatture cedute.
La AP S.p.a., con le dichiarazioni del 27.01.2021 e del 3.03.2021 (cfr. all.ti 10 e 12 del fascicolo di primo grado di parte appellata) ha certificato l'intervento del Fondo di garanzia e l'avvenuto pagamento di tale somma in data 30.07.2015 della totalità del credito oggetto della certificazione n.
9126158000000001, maggiorata degli interessi maturati sulla somma dalla data di scadenza indicata nell'accordo di cessione.
È certa la riferibilità del pagamento citato dalla AP S.p.a. alle fatture oggetto della presente causa, essendo presenti, nella comunicazione del soggetto deputato al pagamento quale garante, riferimenti certi ai crediti ceduti, quali l'espresso riferimento al numero di certificazione n. 9126158000000001 protocollato ai tempi della prima cessione, nonché l'indicazione dell'importo della somma ivi ceduta, al netto degli interessi nel frattempo maturati.
Nella documentazione proveniente da ed inviata al il credito in questione viene CP_5 CP_1
segnalato come pagato, liquidato: in particolare, nel tabulato prodotto come doc. 9, viene indicato il pagamento ad istituto di credito con identificativo operazione n. 64696.
Nella comunicazione sub 12 invece il titolare del servizio confermava l'avvenuto pagamento in data
31.7.2015 di complessivi € 18,250,42 a seguito dell'escussione della garanzia del Fondo da parte della società cessionaria l riguardo si precisava che “l'importo liquidato è stato comunicato Controparte_6
pagina 8 di 11 al al fine del recupero nei confronti Controparte_8
dell'Amministrazione, delle somme liquidate con l'intervento della garanzia del Fondo”.
Tali dati, considerata anche la natura del soggetto che emesso le dichiarazioni - va infatti considerato che la società AP S.p.a., oltre ad essere un soggetto terzo rispetto alle parti in causa nonché gestore di un fondo di garanzia statale alimentato da denaro proveniente direttamente dal bilancio pubblico, è configurato quale società in house del Ministero dell'Economia e della Finanza da cui è totalmente controllata – sono certamente attendibili e, come statuito dal giudice di prime cure, idonei a ritenere avvenuto il pagamento del credito derivante dalle fatture oggetto di causa.
Pur in assenza di una prova documentale dell'accredito delle somme erogate dal fondo in favore di CP_4
in data 30.7.2015, il buon fine del pagamento si può evincere dal fatto che i tabulati di non CP_5
indicano anomalie da parte del sistema bancario di accredito – nel qual caso, verosimilmente, il credito non sarebbe stato indicato come pagato, ma i fondi sarebbero risultati accantonati, in attesa di verifica -
e soprattutto dal fatto che l'importo è stato comunicato alla per Controparte_8 CP_8
l'esercizio del diritto di rivalsa.
Part A fronte di tali risultanze – che, come si è detto, non ha contestato per provenienza ed attendibilità
– e premesso che il Comune aveva anche articolato una prova orale con il titolare del servizio per confermare l'avvenuto versamento delle somme in favore di in epoca precedente alla cessione in CP_4
Part favore dell'odierna appellante, non ha formulato alcuna richiesta istruttoria volta a verificare, ad esempio mediante informazioni alla Ragioneria oppure ad stessa, l'esito della pratica. Si ribadisce CP_4
che ha certificato la pratica (si ricorda, attivata proprio in forza di una richiesta di , che CP_5 CP_4
ove non fosse stata soddisfatta avrebbe sollecitato l'adempimento) come ormai definita, avendo trasmesso informativa alla RGS per il recupero degli importi versati tramite il Fondo. Il Comune inoltre, vedasi docc. 11 a e 11 b dell'appellato, già nella fase stragiudiziale aveva contestato i solleciti di
Part pagamento comunicando a la circostanza dell'avvenuto pagamento del debito da parte di , CP_5
indicando gli estremi dell'operazione, inviando la missiva in copia conforme anche ad e CP_4
consentendo dunque ogni opportuna verifica al presunto creditore.
Va anche sottolineato che la chiamata in manleva di da parte del non è stata autorizzata CP_4 CP_1
Part dal Tribunale per ragioni di economia processuale e nemmeno che pure potrebbe vantare pretese pagina 9 di 11 risarcitorie nei confronti della stessa, ha richiesto l'estensione del contraddittorio a tale soggetto, che avrebbe potuto certamente contribuire a chiarire definitivamente la vicenda del pagamento.
Non è poi pertinente il richiamo operato dall'appellante alla giurisprudenza sul valore probatorio del mandato di pagamento: il mandato di pagamento emesso da una P.A. costituisce infatti, come indicato anche nei precedenti citati, un atto unilaterale della stessa P.A. debitrice rivolto ai propri uffici interni competenti al pagamento, e per questo non può dunque, almeno in assenza di ulteriori riscontri probatori, costituire prova dell'adempimento da parte dell'ente.
Nel caso di specie siamo invece di fronte ad una dichiarazione emessa da un soggetto terzo rispetto alle parti e che, come già esposto, presenta particolari caratteristiche di imparzialità. Non vi è dunque motivo di dubitare della veridicità della comunicazione promanante da tale organismo.
Parimenti non pertinente è il richiamo operato al principio per cui il pagamento al creditore cedente non
è opponibile al creditore cessionario, posto che non si tratta di pagamento eseguito in favore del ceduto dopo la notifica dell'avvenuta cessione, ma di pagamento anteriore alla cessione ed erogato Parte_3
in favore del soggetto all'epoca legittimato a riceverlo ( ). CP_4
Come condivisibilmente esposto dal giudice di primo grado, per le suesposte ragioni, deve ritenersi dimostrato il pagamento integrale del credito a da parte di AP S.p.a. in epoca successiva Controparte_6
alla prima cessione (efficace) in favore di , ma anteriore alla stipula dell'atto di cessione da parte CP_4
di , in favore dell'odierno appellante, dovendosi considerare i crediti inesistenti al momento di tale CP_4
atto di cessione.
Ne consegue che nessuna somma ulteriore rispetto a quanto riconosciuto dal Tribunale è dovuta dal alla società appellante, né a titolo di capitale né di accessori. CP_1
L'appello deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Rispetto a quanto richiesto nella nota spese dal difensore del si ritiene congrua Controparte_1
l'applicazione dei parametri medi di liquidazione, posto che la causa non presenta particolari complessità che giustifichino l'applicazione di compensi superiori.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
pagina 10 di 11 rigetta l'appello; condanna al rimborso in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali che si liquidano in euro € 3.966,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 18.12.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
AR De MA CL BA
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