TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1416/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1416/2023 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Cavalieri, elettivamente domiciliato come da procura in atti,
RICORRENTE contro
Controparte_1
, in persona del Direttore Regionale della Lombardia in carica pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti del 18.09.2019 a rogito Notaio Per_1
di Milano, n. rep. 31279, n. raccolta 17648, dall'Avv. Maria Buffoni ed elettivamente
[...] domiciliato presso la Sede di Busto Arsizio in viale Duca d'Aosta, n. 7 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
FATTO E DIRITTO
Premesso in fatto
1. Con ricorso depositato in data 27.10.2023 il Sig. - dipendente della società Parte_2
addetto allo stabilimento sito in Cassinetta di Biandronno (VA), con Controparte_2
qualifica di operaio e mansioni di magazziniere - ha dedotto:
a. di aver subito un infortunio in data 18/03/2022 nello svolgimento delle sue mansioni e, precisamente, nel tentativo di rimuovere il rivestimento di un imballaggio, a causa di un movimento scoordinato, di una postura incongrua e della forza applicata per compiere il movimento, come da verbale di Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Somma
Lombardo del 18.03.2022 (doc. 1 ricorrente);
b. che gli esami e le visite successive avrebbero evidenziato una lesione traumatica del sovraspinato della spalla destra e che, in conseguenza dell'infortunio, il ricorrente avrebbe subito un intervento chirurgico in artroscopia per la lesione alla cuffia dei rotatori della spalla destra;
c. in seguito alla denuncia di infortunio sul lavoro l ha risposto con lettera in data CP_1
14.04.2022 di non riconoscere alcuna indennità in quanto “l'evento che ha determinato
l'inabilità temporanea assoluta al lavoro non dipende da causa violenta, ma da malattia comune” (doc. 3 ricorrente);
d. di aver proposto in data 13.06.2022, con il patronato INAS, ricorso amministrativo (doc.
4 ricorrente) che l ha rigettato con la motivazione che il caso era già stato definito CP_1
negativamente (lettera del 14.06.2022, doc. 5 ricorrente); CP_1
e. sono seguite una serie di visite mediche collegiali sugli atti tra il medico dell' e quello CP_1
del ricorrente che, dopo due incontri interlocutori, si sono concluse in modo discorde in quanto, a parere dell' , la RMN evidenzierebbe una condizione degenerativa e CP_1
mancherebbe la causa violenta (doc. 6 ricorrente);
f. che la pratica è stata chiusa definitivamente dall' con la motivazione che l'evento CP_1 che ha determinato l'inabilità al lavoro non sarebbe dipeso da causa violenta ma da malattia comune (lettera del 10.05.2023, doc. 7 ricorrente). CP_1
Sulla scorta di tali presupposti, il ricorrente ha adito il Tribunale chiedendo quanto segue:
“1) Accertare e dichiarare che l'evento del 18/3/2022 che ha determinato l'inabilita temporanea e permanente in capo al ricorrente costituisce un infortunio sul lavoro ai sensi
e per gli effetti del DPR 1124/65, da cui è derivato un danno biologico pari al 8% o comunque di grado pari o superiore al 6% nonché un'inabilità temporanea assoluta dal 18/3/22 al
2/9/22 o in subordine per il periodo che verrà accertato nel corso di causa;
2) condannare
l a corrispondere al sig. le prestazioni di cui all'art. 13 del d.l.vo 38/2000 CP_1 Pt_2
corrispondenti al grado di menomazione accertato, oltre alle prestazioni temporanee dovute
(art. 66 dpr 1124/65); 3) con vittoria di spese e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato”.
Si è costituito in giudizio l in data 12.02.2024 contestando quanto ex adverso CP_1 prospettato e chiedendo il rigetto della domanda;
in particolare, l resistente ha CP_1 dedotto che, considerata la dinamica dell'evento e la sproporzione tra azione eseguita
(distacco di un'etichetta adesiva da una scatola) e presunto danno patito (lesione tendinea), nel caso di specie mancherebbe la 'causa violenta'.
Esperiti gli incombenti di rito e l'istruttoria orale, disposta infine consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 15 gennaio 2025, all'esito della discussione, il Giudice ha definito il giudizio con la presente sentenza. In diritto
La domanda proposta dal ricorrente è fondata e merita integrale accoglimento.
L'istruttoria esperita - mediante la produzione di documentazione, l'assunzione di prova orale e l'espletamento di CTU medico-legale - ha consentito di accertare che l'evento del 18 marzo 2022 è qualificabile come infortunio lavorativo con diagnosi di trauma distrattivo spalla destra con lesione del tendine sottospinoso.
In particolare, l'istruttoria orale espletata all'udienza del 10.04.2024 ha confermato gli accadimenti fattuali come allegati da parte ricorrente.
Il teste sig. , collega di lavoro del ricorrente nello stesso magazzino da Testimone_1
circa 7/8 anni, ha dichiarato quanto segue. Sul cap. 3: "ero presente il 18 marzo 2022 quando il ricorrente si fece male. Lo soccorsi io. Preciso preliminarmente che quando scarichiamo i camion mettiamo i bancali scaricati in un'area comune che chiamiamo
“ribalta”. Successivamente il materiale viene “sbancalato”, diviso in codici, messo su altre pedane, infine stoccato con il muletto sugli scaffali. Quel giorno la ribalta era piena e fu chiesto al ricorrente di prendere del materiale da consegnare urgentemente alla linea. Il materiale era tra i primi scaricati ed il bancale era tutto incellofanato. Era pertanto necessario togliere il cellophane per leggere i codici e individuare il pezzo. Il ricorrente nel tirare il cellophane, urlò, impallidì e sudava freddo. Immaginai che il tendine fosse strappato perché non appena il ricorrente muoveva il braccio, urlava;
il muscolo era sceso giù. Chiamai subito il responsabile e accompagnai il ricorrente in infermeria e lo lasciai là. Confermo la descrizione dei fatti come riportata nel capitolo 3 e preciso solo che il bancale era alto al massimo 40 centimetri”. Sul cap. 5: “confermo di averlo accompagnato in infermeria. So che altri colleghi lo hanno accompagnato in ospedale”.
Il teste sig. collega di lavoro del ricorrente ed impiegato nello stesso Testimone_2
magazzino da alcuni anni, ha dichiarato quanto segue. Sul cap. 3: "non ero presente all'infortunio ma ero in servizio. Ricordo che il collega mi incrociò e mi disse di andare Tes_1
in infermeria perché si era fatto male. Notai che il responsabile non era ancora Parte_2
presente e rimasi in infermeria finché non arrivò il responsabile con il cedolino da me sollecitato”. Sul cap. 5: “è vero. Mi offrii di accompagnarlo al pronto soccorso perché non si poteva indugiare, il ricorrente era pallido e non muoveva il braccio che era stato bloccato per evitare il maggior dolore. Inoltre gli infermieri erano dell'idea di fare una visita esterna”.
Le risultanze dell'istruttoria orale hanno trovato piena conferma nella consulenza tecnica espletata. Il consulente tecnico d'ufficio nominato in corso di causa, dott. con l'ausilio Per_2 del consulente radiologico dott. ha osservato che “relativamente alle Persona_3 modalità lesive, sulla base delle prove testimoniali e delle dichiarazioni dell'assicurato, risulta che lo stesso nel tentativo di togliere la copertura in materiale plastico che copriva del materiale subiva trauma distrattivo alla spalla destra verosimilmente da contraccolpo”.
A tale proposito, il professionista incaricato ha osservato che la consulenza radiologica effettuata sulla RM evidenziava una “selettiva” sede di applicazione traumatica in contesto di rilevante pre-esistenza degenerativa osservando “in conclusione l'esame documenta una lesione da strappo relativamente recente miotendinea limitata del sottospinoso insorta in un contesto locale di preesistente involuzione fibroadiposa ex non usu da patologia pluridistrettuale degenerativa della cuffia dei rotatori sicuramente preesistente al trauma”.
Sulla scorta di tali premesse, il medico legale ha concluso dunque il proprio elaborato dando atto del fatto che “l'evento del 18 marzo 2022 è qualificabile come infortunio lavorativo con diagnosi di trauma distrattivo spalla destra con lesione del tendine sottospinoso”.
Sotto il profilo della valutazione, il CTU ha espresso il proprio parere nei seguenti termini:
“premesso che l'inabilità temporanea relativa all'evento in oggetto è riferibile ad infortunio lavorativo di pertinenza , l'indisponibilità documentale delle singole certificazioni CP_1 relative all'assenza lavorativa e di quanto relativo alla evoluzione clinico-riabilitativa non consente di attendibilmente quantificare tale inabilità temporanea, prendendosi atto che viene da parte ricorrente indicata inabilità lavorativa dal 18.03.2022 al 02.09.2022” ed ha concluso che “al netto delle pre-esistenze lavorative (da infortuni precedenti) il danno biologico permanente riferibile all'evento in oggetto è quantificabile in misura del 5% (cinque per cento)”.
Ritiene questo Giudice di condividere le argomentazioni e le conclusioni della relazione di perizia – cui si rimanda integralmente – in quanto condotta con metodo corretto, immune da vizi logici e fondata su rigorose considerazioni medico-legali.
Va dichiarato, per tale ordine di ragioni, che l'evento del 18 marzo 2022 è qualificabile come infortunio lavorativo ai sensi e per gli effetti del DPR 1124/65 con diagnosi di trauma distrattivo spalla destra con lesione del tendine sottospinoso e con valutazione del danno biologico nella misura del 5% rigettando per il resto le domande del ricorrente.
Non può essere accolta l'eccezione di carenza di interesse rilevata da in sede di CP_1 discussione (stante l'accertamento di una percentuale di danno biologico inferiore alla franchigia), posto che l'accertamento della natura di infortunio sul lavoro dell'evento accaduto e del danno biologico conseguente soddisfa un interesse concreto del lavoratore prodromico a successive azioni o richieste amministrative (ad esempio ai fini dell'accertamento del danno differenziale in sede civile). Stante il parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente si stima equa la compensazione delle spese di lite tra le parti ad eccezione delle spese di ctu che si pongono a carico dell'Istituto di previdenza e che si liquidano in complessivi euro 600,00 per onorario oltre accessori di legge in favore del ctu dott. e in complessivi euro 400,00 Persona_4 oltre accessori di legge in favore dell'ausiliario nominato dott. Persona_3
P.Q.M
.
a) dichiara che l'evento del 18 marzo 2022 è qualificabile come infortunio lavorativo ai sensi e per gli effetti del DPR 1124/65 e che il ricorrente ha riportato postumi di inabilità permanente di grado pari al 5%;
b) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di consulenza tecnica come liquidate in motivazione;
c) compensa per il resto tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, 15 gennaio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1416/2023 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Cavalieri, elettivamente domiciliato come da procura in atti,
RICORRENTE contro
Controparte_1
, in persona del Direttore Regionale della Lombardia in carica pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti del 18.09.2019 a rogito Notaio Per_1
di Milano, n. rep. 31279, n. raccolta 17648, dall'Avv. Maria Buffoni ed elettivamente
[...] domiciliato presso la Sede di Busto Arsizio in viale Duca d'Aosta, n. 7 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
FATTO E DIRITTO
Premesso in fatto
1. Con ricorso depositato in data 27.10.2023 il Sig. - dipendente della società Parte_2
addetto allo stabilimento sito in Cassinetta di Biandronno (VA), con Controparte_2
qualifica di operaio e mansioni di magazziniere - ha dedotto:
a. di aver subito un infortunio in data 18/03/2022 nello svolgimento delle sue mansioni e, precisamente, nel tentativo di rimuovere il rivestimento di un imballaggio, a causa di un movimento scoordinato, di una postura incongrua e della forza applicata per compiere il movimento, come da verbale di Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Somma
Lombardo del 18.03.2022 (doc. 1 ricorrente);
b. che gli esami e le visite successive avrebbero evidenziato una lesione traumatica del sovraspinato della spalla destra e che, in conseguenza dell'infortunio, il ricorrente avrebbe subito un intervento chirurgico in artroscopia per la lesione alla cuffia dei rotatori della spalla destra;
c. in seguito alla denuncia di infortunio sul lavoro l ha risposto con lettera in data CP_1
14.04.2022 di non riconoscere alcuna indennità in quanto “l'evento che ha determinato
l'inabilità temporanea assoluta al lavoro non dipende da causa violenta, ma da malattia comune” (doc. 3 ricorrente);
d. di aver proposto in data 13.06.2022, con il patronato INAS, ricorso amministrativo (doc.
4 ricorrente) che l ha rigettato con la motivazione che il caso era già stato definito CP_1
negativamente (lettera del 14.06.2022, doc. 5 ricorrente); CP_1
e. sono seguite una serie di visite mediche collegiali sugli atti tra il medico dell' e quello CP_1
del ricorrente che, dopo due incontri interlocutori, si sono concluse in modo discorde in quanto, a parere dell' , la RMN evidenzierebbe una condizione degenerativa e CP_1
mancherebbe la causa violenta (doc. 6 ricorrente);
f. che la pratica è stata chiusa definitivamente dall' con la motivazione che l'evento CP_1 che ha determinato l'inabilità al lavoro non sarebbe dipeso da causa violenta ma da malattia comune (lettera del 10.05.2023, doc. 7 ricorrente). CP_1
Sulla scorta di tali presupposti, il ricorrente ha adito il Tribunale chiedendo quanto segue:
“1) Accertare e dichiarare che l'evento del 18/3/2022 che ha determinato l'inabilita temporanea e permanente in capo al ricorrente costituisce un infortunio sul lavoro ai sensi
e per gli effetti del DPR 1124/65, da cui è derivato un danno biologico pari al 8% o comunque di grado pari o superiore al 6% nonché un'inabilità temporanea assoluta dal 18/3/22 al
2/9/22 o in subordine per il periodo che verrà accertato nel corso di causa;
2) condannare
l a corrispondere al sig. le prestazioni di cui all'art. 13 del d.l.vo 38/2000 CP_1 Pt_2
corrispondenti al grado di menomazione accertato, oltre alle prestazioni temporanee dovute
(art. 66 dpr 1124/65); 3) con vittoria di spese e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato”.
Si è costituito in giudizio l in data 12.02.2024 contestando quanto ex adverso CP_1 prospettato e chiedendo il rigetto della domanda;
in particolare, l resistente ha CP_1 dedotto che, considerata la dinamica dell'evento e la sproporzione tra azione eseguita
(distacco di un'etichetta adesiva da una scatola) e presunto danno patito (lesione tendinea), nel caso di specie mancherebbe la 'causa violenta'.
Esperiti gli incombenti di rito e l'istruttoria orale, disposta infine consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 15 gennaio 2025, all'esito della discussione, il Giudice ha definito il giudizio con la presente sentenza. In diritto
La domanda proposta dal ricorrente è fondata e merita integrale accoglimento.
L'istruttoria esperita - mediante la produzione di documentazione, l'assunzione di prova orale e l'espletamento di CTU medico-legale - ha consentito di accertare che l'evento del 18 marzo 2022 è qualificabile come infortunio lavorativo con diagnosi di trauma distrattivo spalla destra con lesione del tendine sottospinoso.
In particolare, l'istruttoria orale espletata all'udienza del 10.04.2024 ha confermato gli accadimenti fattuali come allegati da parte ricorrente.
Il teste sig. , collega di lavoro del ricorrente nello stesso magazzino da Testimone_1
circa 7/8 anni, ha dichiarato quanto segue. Sul cap. 3: "ero presente il 18 marzo 2022 quando il ricorrente si fece male. Lo soccorsi io. Preciso preliminarmente che quando scarichiamo i camion mettiamo i bancali scaricati in un'area comune che chiamiamo
“ribalta”. Successivamente il materiale viene “sbancalato”, diviso in codici, messo su altre pedane, infine stoccato con il muletto sugli scaffali. Quel giorno la ribalta era piena e fu chiesto al ricorrente di prendere del materiale da consegnare urgentemente alla linea. Il materiale era tra i primi scaricati ed il bancale era tutto incellofanato. Era pertanto necessario togliere il cellophane per leggere i codici e individuare il pezzo. Il ricorrente nel tirare il cellophane, urlò, impallidì e sudava freddo. Immaginai che il tendine fosse strappato perché non appena il ricorrente muoveva il braccio, urlava;
il muscolo era sceso giù. Chiamai subito il responsabile e accompagnai il ricorrente in infermeria e lo lasciai là. Confermo la descrizione dei fatti come riportata nel capitolo 3 e preciso solo che il bancale era alto al massimo 40 centimetri”. Sul cap. 5: “confermo di averlo accompagnato in infermeria. So che altri colleghi lo hanno accompagnato in ospedale”.
Il teste sig. collega di lavoro del ricorrente ed impiegato nello stesso Testimone_2
magazzino da alcuni anni, ha dichiarato quanto segue. Sul cap. 3: "non ero presente all'infortunio ma ero in servizio. Ricordo che il collega mi incrociò e mi disse di andare Tes_1
in infermeria perché si era fatto male. Notai che il responsabile non era ancora Parte_2
presente e rimasi in infermeria finché non arrivò il responsabile con il cedolino da me sollecitato”. Sul cap. 5: “è vero. Mi offrii di accompagnarlo al pronto soccorso perché non si poteva indugiare, il ricorrente era pallido e non muoveva il braccio che era stato bloccato per evitare il maggior dolore. Inoltre gli infermieri erano dell'idea di fare una visita esterna”.
Le risultanze dell'istruttoria orale hanno trovato piena conferma nella consulenza tecnica espletata. Il consulente tecnico d'ufficio nominato in corso di causa, dott. con l'ausilio Per_2 del consulente radiologico dott. ha osservato che “relativamente alle Persona_3 modalità lesive, sulla base delle prove testimoniali e delle dichiarazioni dell'assicurato, risulta che lo stesso nel tentativo di togliere la copertura in materiale plastico che copriva del materiale subiva trauma distrattivo alla spalla destra verosimilmente da contraccolpo”.
A tale proposito, il professionista incaricato ha osservato che la consulenza radiologica effettuata sulla RM evidenziava una “selettiva” sede di applicazione traumatica in contesto di rilevante pre-esistenza degenerativa osservando “in conclusione l'esame documenta una lesione da strappo relativamente recente miotendinea limitata del sottospinoso insorta in un contesto locale di preesistente involuzione fibroadiposa ex non usu da patologia pluridistrettuale degenerativa della cuffia dei rotatori sicuramente preesistente al trauma”.
Sulla scorta di tali premesse, il medico legale ha concluso dunque il proprio elaborato dando atto del fatto che “l'evento del 18 marzo 2022 è qualificabile come infortunio lavorativo con diagnosi di trauma distrattivo spalla destra con lesione del tendine sottospinoso”.
Sotto il profilo della valutazione, il CTU ha espresso il proprio parere nei seguenti termini:
“premesso che l'inabilità temporanea relativa all'evento in oggetto è riferibile ad infortunio lavorativo di pertinenza , l'indisponibilità documentale delle singole certificazioni CP_1 relative all'assenza lavorativa e di quanto relativo alla evoluzione clinico-riabilitativa non consente di attendibilmente quantificare tale inabilità temporanea, prendendosi atto che viene da parte ricorrente indicata inabilità lavorativa dal 18.03.2022 al 02.09.2022” ed ha concluso che “al netto delle pre-esistenze lavorative (da infortuni precedenti) il danno biologico permanente riferibile all'evento in oggetto è quantificabile in misura del 5% (cinque per cento)”.
Ritiene questo Giudice di condividere le argomentazioni e le conclusioni della relazione di perizia – cui si rimanda integralmente – in quanto condotta con metodo corretto, immune da vizi logici e fondata su rigorose considerazioni medico-legali.
Va dichiarato, per tale ordine di ragioni, che l'evento del 18 marzo 2022 è qualificabile come infortunio lavorativo ai sensi e per gli effetti del DPR 1124/65 con diagnosi di trauma distrattivo spalla destra con lesione del tendine sottospinoso e con valutazione del danno biologico nella misura del 5% rigettando per il resto le domande del ricorrente.
Non può essere accolta l'eccezione di carenza di interesse rilevata da in sede di CP_1 discussione (stante l'accertamento di una percentuale di danno biologico inferiore alla franchigia), posto che l'accertamento della natura di infortunio sul lavoro dell'evento accaduto e del danno biologico conseguente soddisfa un interesse concreto del lavoratore prodromico a successive azioni o richieste amministrative (ad esempio ai fini dell'accertamento del danno differenziale in sede civile). Stante il parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente si stima equa la compensazione delle spese di lite tra le parti ad eccezione delle spese di ctu che si pongono a carico dell'Istituto di previdenza e che si liquidano in complessivi euro 600,00 per onorario oltre accessori di legge in favore del ctu dott. e in complessivi euro 400,00 Persona_4 oltre accessori di legge in favore dell'ausiliario nominato dott. Persona_3
P.Q.M
.
a) dichiara che l'evento del 18 marzo 2022 è qualificabile come infortunio lavorativo ai sensi e per gli effetti del DPR 1124/65 e che il ricorrente ha riportato postumi di inabilità permanente di grado pari al 5%;
b) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di consulenza tecnica come liquidate in motivazione;
c) compensa per il resto tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, 15 gennaio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele