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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 409/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 3 - Sede Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO DOGANE-ALTRO 2010
- DINIEGO RIMBORSO DOGANE-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
24/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.a. - odierno ricorrente - impugnava il provvedimento prot. 15979/RU del 07.05.2025 di accoglimento parziale dell'istanza di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica avanzata all'Ufficio delle Dogane di Vicenza in data 21.02.2025 ai sensi dell'art. 14, comma 4 TUA.
La medesima assumeva di essere fornitore negli anni 2010 e 2011 della Società_1 S.p.a. (C.F. P.IVA_2) presso il POD IT001E00067357 di Chiampo (VI) e di avere fatturato (in rivalsa) addizionali provinciali all'accisa per l'importo di complessivi € 22.428,44.
E' – evidentemente – incontestata la debenza, peraltro già rimborsata dall'Agenzia.
Segnatamente Società_1 S.p.a. ha ottenuto in sede civile nei confronti di Ricorrente_1 S.p.a., (Tribunale Ordinario di Torino, con sentenza n. 3421/2023 del 24.03.2023 (R.G. n. 20271/2022), la condanna della stessa alla restituzione di € 24.671,29. Quindi pari a € 22.428,44 più IVA, oltre interessi legali e spese di lite.
Ricorrente_1 S.p.a. ha ottemperato alla sentenza mediante bonifico bancario del 12.05.2023.
La medesima ha anche appellato la sentenza presso la Corte d'Appello di Torino, soccombendo nuovamente (pronuncia n. 798/2024 del 23.09.2024 - R.G. n. 573/2023).
Nell'istanza – come detto - l'odierno chiedeva - anche -ulteriori € 12.309,85.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso – come detto – salvo che per gli interessi, va respinto.
Infatti le spese legali non posso essere liquidate in questa sede per carenza di giurisdizione del giudice tributario. Le spese legali non sono un tributo, evidentemente.
Va solo detto che anche nel merito la richiesta è peregrina sia per la pervicacia dell'odierno ricorrente
(che ha addirittura appellato la sentenza – oltre a chiedere il giudizio ordinario invece che il procedimento semplificato) sia perché la Cassazione di recente ha avuto modo di “aprire” ad un rimborso delle suddette accise senza una sentenza passata in giudicato (cfr. Corte di Cassazione, con la sentenza 29 luglio 2024,
n. 21154, che pone fine a un orientamento restrittivo e si conforma ai principi stabiliti dalla Corte di giustizia europea;
il caso è un po' diverso ma apre al strada ad una applicazione non burocratizzata delle norme unionali). D'altra parte la norma (art.14) richiede solo l'indebito pagamento e la prova certa dell'effettivo pagamento. Incidenter va detto che la Corte di cassazione ha ridefinito “il perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria del consumatore finale nei confronti di ADM”, e ciò alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia 11 aprile 2024 (Gabel Industria Tessile, C-316/22), la quale ha affermato che la normativa italiana “viola il principio di effettività, in quanto non permette ad un consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato membro”. La ricaduta di questo principio sui presupposti dell'azione di rimborso delle addizionali provinciali è più ampia rispetto al tradizionale orientamento italiano che riconosceva la legittimazione straordinaria nei soli casi di impossibilità - estrema gravosità ad agire nei confronti del fornitore. Di conseguenza la Corte ha affermato che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione - con l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex 2033 c.c., assoggettata a prescrizione ordinaria decennale e non al termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1995 - del proprio diritto a vedersi manlevato dall'Ufficio delle imposte indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività”
(Cass. civ., sez. V, 1.8.2024, n. 21749; id., sez. V, 11.9.2024, n. 24373).
VA da sè che vanno respinte anche le richieste di rimborso delle imposte di registro relative alle sentenze civili di primo e secondo grado (€ 591,88), conformemente alla stessa giurisprudenza (Corte di Giustizia
Trieste) citata dalla stessa ricorrente. Respinta ovviamente anche la richiesta di rimborso del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 disposto dalla Corte d'Appello in conseguenza del respingimento integrale del ricorso in appello (€ 355,50), attività che il ricorrente deve imputare a sé stesso. NOn è evidentemente precluso al ricorrente far valere le seu ragioni avanti all'AGO.
In conclusione – eccezione fatta per gli interessi - l'art. 14 TUA non legittima l'estensione del rimborso ad ulteriori voci, tantomeno a quelle richieste.
Veniamo all'IVA.
In primo luogo la domanda sarebbe addirittura improcedibile in questa sede in assenza di una integrazione del contraddittorio - necessario per questo tributo - e cioè l'Agenzia Entrate.
Ciò perché il Giudice tributario non ha gli strumenti per verificare se – per esempio – detta IVA non sia stata compensata o autofattura ovvero stornata con nota (v. art. 26 COMMA SECONDO), come pure è previsto. Infatti lo storno può essere fatto anche dopo l'anno, nel caso dedotto.
E' bene precisare infatti – in questa sede – che l'art.26 del DPR 633/1972 ha anche un comma secondo che prevede la deroga all'anno (prevista dal primo comma) per la rettifica. Infatti – tra gli altri casi detto secondo comma prevede “- la dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili del contratto”. Così recita la norma “Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25”.
Comunque sia il ricorso non contiene l'istanza di rimborso IVA all'ufficio competente ex art.40 quindi la relativa domanda è comunque improcedibile. E' ben vero che l'istanza presentata ad ufficio incompetente potrebbe far maturare il silenzio diniego, ma ciò non stravolge la regola processuale che la domanda giurisdizionale vada – invece – rivolta all'autorità competente e ciò l'Agenzia delle entrate - direzione provinciale. Questa regola è incontestata e non può certo in questo giudizio essere stravolta, per cui la domanda giudiziale di rimborso IVA è assolutamente e sicuramente irrituale, senza la chiamata in giudizio dell'Ufficio competente.
In conclusione il ricorso va parzialmente accolto e cioè limitatamente alla richiesta di rimborso degli interessi, respinto in tutto il resto.
Le spese possono essere compensate per via della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso - limitatamente agli interessi - come in motivazione, spese compensate
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 409/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 3 - Sede Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO DOGANE-ALTRO 2010
- DINIEGO RIMBORSO DOGANE-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
24/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.a. - odierno ricorrente - impugnava il provvedimento prot. 15979/RU del 07.05.2025 di accoglimento parziale dell'istanza di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica avanzata all'Ufficio delle Dogane di Vicenza in data 21.02.2025 ai sensi dell'art. 14, comma 4 TUA.
La medesima assumeva di essere fornitore negli anni 2010 e 2011 della Società_1 S.p.a. (C.F. P.IVA_2) presso il POD IT001E00067357 di Chiampo (VI) e di avere fatturato (in rivalsa) addizionali provinciali all'accisa per l'importo di complessivi € 22.428,44.
E' – evidentemente – incontestata la debenza, peraltro già rimborsata dall'Agenzia.
Segnatamente Società_1 S.p.a. ha ottenuto in sede civile nei confronti di Ricorrente_1 S.p.a., (Tribunale Ordinario di Torino, con sentenza n. 3421/2023 del 24.03.2023 (R.G. n. 20271/2022), la condanna della stessa alla restituzione di € 24.671,29. Quindi pari a € 22.428,44 più IVA, oltre interessi legali e spese di lite.
Ricorrente_1 S.p.a. ha ottemperato alla sentenza mediante bonifico bancario del 12.05.2023.
La medesima ha anche appellato la sentenza presso la Corte d'Appello di Torino, soccombendo nuovamente (pronuncia n. 798/2024 del 23.09.2024 - R.G. n. 573/2023).
Nell'istanza – come detto - l'odierno chiedeva - anche -ulteriori € 12.309,85.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso – come detto – salvo che per gli interessi, va respinto.
Infatti le spese legali non posso essere liquidate in questa sede per carenza di giurisdizione del giudice tributario. Le spese legali non sono un tributo, evidentemente.
Va solo detto che anche nel merito la richiesta è peregrina sia per la pervicacia dell'odierno ricorrente
(che ha addirittura appellato la sentenza – oltre a chiedere il giudizio ordinario invece che il procedimento semplificato) sia perché la Cassazione di recente ha avuto modo di “aprire” ad un rimborso delle suddette accise senza una sentenza passata in giudicato (cfr. Corte di Cassazione, con la sentenza 29 luglio 2024,
n. 21154, che pone fine a un orientamento restrittivo e si conforma ai principi stabiliti dalla Corte di giustizia europea;
il caso è un po' diverso ma apre al strada ad una applicazione non burocratizzata delle norme unionali). D'altra parte la norma (art.14) richiede solo l'indebito pagamento e la prova certa dell'effettivo pagamento. Incidenter va detto che la Corte di cassazione ha ridefinito “il perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria del consumatore finale nei confronti di ADM”, e ciò alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia 11 aprile 2024 (Gabel Industria Tessile, C-316/22), la quale ha affermato che la normativa italiana “viola il principio di effettività, in quanto non permette ad un consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato membro”. La ricaduta di questo principio sui presupposti dell'azione di rimborso delle addizionali provinciali è più ampia rispetto al tradizionale orientamento italiano che riconosceva la legittimazione straordinaria nei soli casi di impossibilità - estrema gravosità ad agire nei confronti del fornitore. Di conseguenza la Corte ha affermato che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione - con l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex 2033 c.c., assoggettata a prescrizione ordinaria decennale e non al termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1995 - del proprio diritto a vedersi manlevato dall'Ufficio delle imposte indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività”
(Cass. civ., sez. V, 1.8.2024, n. 21749; id., sez. V, 11.9.2024, n. 24373).
VA da sè che vanno respinte anche le richieste di rimborso delle imposte di registro relative alle sentenze civili di primo e secondo grado (€ 591,88), conformemente alla stessa giurisprudenza (Corte di Giustizia
Trieste) citata dalla stessa ricorrente. Respinta ovviamente anche la richiesta di rimborso del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 disposto dalla Corte d'Appello in conseguenza del respingimento integrale del ricorso in appello (€ 355,50), attività che il ricorrente deve imputare a sé stesso. NOn è evidentemente precluso al ricorrente far valere le seu ragioni avanti all'AGO.
In conclusione – eccezione fatta per gli interessi - l'art. 14 TUA non legittima l'estensione del rimborso ad ulteriori voci, tantomeno a quelle richieste.
Veniamo all'IVA.
In primo luogo la domanda sarebbe addirittura improcedibile in questa sede in assenza di una integrazione del contraddittorio - necessario per questo tributo - e cioè l'Agenzia Entrate.
Ciò perché il Giudice tributario non ha gli strumenti per verificare se – per esempio – detta IVA non sia stata compensata o autofattura ovvero stornata con nota (v. art. 26 COMMA SECONDO), come pure è previsto. Infatti lo storno può essere fatto anche dopo l'anno, nel caso dedotto.
E' bene precisare infatti – in questa sede – che l'art.26 del DPR 633/1972 ha anche un comma secondo che prevede la deroga all'anno (prevista dal primo comma) per la rettifica. Infatti – tra gli altri casi detto secondo comma prevede “- la dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili del contratto”. Così recita la norma “Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25”.
Comunque sia il ricorso non contiene l'istanza di rimborso IVA all'ufficio competente ex art.40 quindi la relativa domanda è comunque improcedibile. E' ben vero che l'istanza presentata ad ufficio incompetente potrebbe far maturare il silenzio diniego, ma ciò non stravolge la regola processuale che la domanda giurisdizionale vada – invece – rivolta all'autorità competente e ciò l'Agenzia delle entrate - direzione provinciale. Questa regola è incontestata e non può certo in questo giudizio essere stravolta, per cui la domanda giudiziale di rimborso IVA è assolutamente e sicuramente irrituale, senza la chiamata in giudizio dell'Ufficio competente.
In conclusione il ricorso va parzialmente accolto e cioè limitatamente alla richiesta di rimborso degli interessi, respinto in tutto il resto.
Le spese possono essere compensate per via della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso - limitatamente agli interessi - come in motivazione, spese compensate