Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/04/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 398/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Paolo MALVISI Parte_1 appellante contro
Controparte_1 appellato contumace
Oggetto: retribuzione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 20/3/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato in data 30.5.2023, ha chiesto al Tribunale di Parma di Parte_1 condannare il ad attribuirgli la Carta Elettronica Controparte_1 di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico nel quale ha prestato servizio come educatore. Il ricorrente ha documentato di aver prestato servizio come educatore a tempo determinato negli a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 (docc. 1 e 2).” Nella contumacia del , il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che fosse CP_1 dirimente la “fuoriuscita” del lavoratore dal sistema scolastico: lo stesso, infatti, ha espressamente dato atto della cessazione (allora) del servizio, producendo solamente un certificato relativo a un corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico rilasciato dall'Università degli Studi di Enna denominata “Kore”.
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La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta e di quella qui offerta dall'appellante ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. 3. L'appello è infondato. La certificazione prodotta in prime cure è attestazione bensì di un interesse del ricorrente al “mondo del lavoro scolastico”, ma certo non depone per la sua attiva partecipazione al sistema, inteso come prestazione di servizio. Il documento attesta, infatti, la sua partecipazione al corso di specializzazione quale discente1. Quanto poi alla lettura della pronuncia di legittimità sopra ricordata (Corte di Cass., Sez. Lav., 27/10/2023, sentenza n. 29961), va sottolineato che la stessa riconosce bensì il beneficio anche a coloro cui non sia stata attribuita una supplenza nell'anno successivo a quello per il quale è chiesta l'erogazione della “Carta”, ma non già a coloro che non risultino presenti nelle graduatorie scolastiche. Così motiva infatti la Corte di legittimità (enfasi aggiunta): “Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere 1
pag. 2 di 3 l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.” Diverso è infatti non risultare utilmente collocato in graduatoria – e dunque non avere ricevuto alcun incarico – rispetto al non aver fatto nulla per esservi inserito. Nel caso di specie, il si è iscritto nelle graduatorie scolastiche per il biennio Pt_1
2024/25 e 2025/26, ma – come correttamente rilevato in primo grado – non lo era nell'anno immediatamente successivo a quello di maturazione dei presupposti del diritto. Una diversa interpretazione, oltre a legittimare eventuali comportamenti strumentali, finirebbe per impedire la puntuale determinazione delle risorse da collocare a bilancio, non potendosi evidentemente prevedere quanti, di coloro che appaiano fuoriusciti dal sistema, lo siano in effetti. L'appello deve dunque essere respinto. Nulla sulle spese, stante la contumacia del . CP_1
Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 10/2024 del Tribunale di Parma Parte_1 resa e pubblicata il giorno 11/1/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. respinge l'appello;
2. nulla sulle spese;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Bologna, 20/3/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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