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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 1137/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 1137/2024 V.G., introdotta con ricorso depositato in data 27/02/2024 da:
Parte_1 C.F._1
Con l'avv. RIPESI PIERLAMBERTO
- ricorrente adottante -
e da
) CP_1 C.F._2
- ricorrente adottanda - con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: adozione di maggiorenni
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 23.1.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente: “chiede che il signor Presidente del Tribunale voglia fissare udienza di comparizione delle parti in
Camera di Consiglio e che quindi il Tribunale, esperiti gli incombenti di legge e previa acquisizione del parere del
Pubblico Ministero, voglia disporre che si faccia luogo all'adozione da parte di nato a [...] il 17 Parte_1 luglio 1963 e residente a [...] di , nata l'[...] in [...]
Treviso ed attualmente residente in [...] di Mogliano Veneto.”
Per il P.M. intervenuto: “visto, nulla si oppone”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il ricorso in epigrafe indicato, ha chiesto di poter adottare la maggiorenne Parte_1
, nata l'[...], nubile e senza prole (doc. 4). CP_1
- A sostegno del ricorso, l'esponente ha dedotto di essersi precedentemente sposato l'11.11.1989 con unione da cui nasceva il 14.10.1989 il figlio (doc. 2). CP_2 Per_1
Documentava l'intervenuta pronuncia di scioglimento di tale matrimonio intervenuta in data
16.10.2002 (doc. 2).
Il ricorrente dava inoltre atto di essersi successivamente unito in matrimonio con Parte_2
l'1.5.2005, documentando anche per tale matrimonio – da cui non nascevano figli – l'intervenuta pronuncia di divorzio in data 6.12.2017 (doc. 2).
- Infine, il ricorrente in data 17.6.2021 contraeva matrimonio con (doc. 3), madre Persona_2 dell'odierna adottanda.
- All'udienza del 28.5.2024 sono comparsi l'adottante e l'adottanda, oltre alla madre di quest'ultima, ed
è stato espresso personalmente il consenso all'adozione sia da parte dell'adottante che dell'adottanda oltre che da parte degli altri soggetti presenti per i quali è richiesto ex lege l'assenso ex art. 297 c.c.
- Quanto a , figlio dell'adottante, lo stesso ha ricevuto regolare notifica del ricorso e Persona_3 del decreto di fissazione di udienza e nulla ha opposto nel termine assegnato.
- Quanto al padre dell'adottanda, (doc. 5), lo stesso – dichiarato decaduto dalla Persona_4 responsabilità genitoriale con decreto del T.M. di Venezia del 17.1.2000 (doc. 6) – è stato a propria volta regolarmente notificato del ricorso e della fissazione di udienza e non ha manifestato alcuna opposizione nel termine assegnato.
- Il P.M. in sede, intervenuto in giudizio, nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
- La domanda è fondata e merita quindi accoglimento per le ragioni di cui appresso.
- Dalla documentazione in atti emerge che tra il ricorrente e l'adottanda sussiste la differenza di età prescritta dall'art. 291 c.c. e sono stati prestati i consensi e l'assenso richiesti dai soggetti indicati dagli artt. 296 e 297 c.c.
- Inoltre, nel caso di specie, è stato dimostrato come vi sia un legame significativo fra le parti – che risultano convivere da oltre 7 anni in unico nucleo familiare - come da dichiarazioni rese in udienza dalle stesse e confermate dalla madre dell'adottanda.
- La chiesta adozione, inoltre, deve senz'altro ritenersi conforme all'interesse dell'adottanda.
- Deve pertanto accogliersi il ricorso e farsi luogo all'adozione.
- Quanto all'assunzione del cognome dell'adottante, l'adottanda all'udienza ha chiesto di posporlo al proprio, senza che nulla opponesse l'adottante sul punto.
- Tale istanza risulta accoglibile visto il testo dell'art. 299 c.c. come risultante a seguito dei plurimi interventi della Corte Costituzionale che hanno statuito la derogabilità della regola posta dalla norma, considerato che tale regola - che prevedeva l'anteposizione del cognome dell'adottante – era coerente
2 rispetto all'originaria ratio della norma volta a tutelare la stirpe e la trasmissione del patrimonio dell'adottante, laddove invece l'evoluzione normativa e sociale ha reso l'istituto dell'adozione di maggiorenne strumento per dare riconoscimento giuridico a un rapporto affettivo di tipo familiare, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione.
- In particolare, da ultimo, la Corte Costituzionale, con sentenza del 4 luglio 2023, n. 135 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età.
- Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n.
1137/2024 V.G., così provvede a) visto l'art. 313 c.c., dispone farsi luogo alla adozione di , nata a [...], CP_1
l'1.11.1995, da parte di , nato a [...], il [...]; Parte_1
b) dispone che assuma il cognome dell'adottante posponendolo al proprio, così CP_1 risultando: “ ”; Parte_3
c) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314, 1° comma, c.c.
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio del 28/01/2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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