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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 26/04/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Giovanni Garofalo Presidente
Dott. Teresa Valeria Grieco Giudice
Dott. Alessia Iavazzo Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 20/2025 P.U. promosso da:
, società di diritto francese Controparte_1
(P.IVA , BP 70016, con sede in Chauray Cedex, (Francia), in PartitaIVA_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Maria Pietrosanti ( CodiceFiscale_1
- e dall'avv. Francesca Pellicciotta, giusta Email_1
procura alle liti in atti;
e da
(C.F./P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in 25015 – Desenzano del Garda
(BS), Via Mazzini n. 65, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall' Avv. Andrea Davide Arnaldi;
Creditori nei confronti di: in p.l.r.p.t. Sig. - sita in Via Riccardo Controparte_3 Persona_1
Lombardi n.68 in Lamezia Terme (CZ) partita IVA: elettivamente P.IVA_3
1 domiciliata in Lamezia Terme alla Piazza 5 Dicembre n.1 presso lo studio dell'Avv. Nicolino Sesto che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
Debitore
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 21.3.2025 la società ha Parte_1
richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di in Controparte_3
virtù di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo il 20.11.2024, emesso dal
Tribunale di Lamezia Terme, per euro 26.565,67, oltre interessi e spese.
In pari data la Cancelleria ha provveduto alla comunicazione del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla società debitrice.
Il 28.3.2025 è stato depositato ulteriore ricorso, da parte della CP_1 [...]
nei confronti del medesimo debitore, per cui il Controparte_1
GD con provvedimento del 31.3.2025 ha disposto la riunione delle due procedure.
A sostegno della propria pretesa creditoria la Controparte_1
ha allegato il Decreto Ingiuntivo n. 1/2024 emesso dal Tribunale di
[...]
Lamezia Terme in data 2.1.2024 e dichiarato provvisoriamente esecutivo con provvedimento del 3.2.2025 per euro 133.829,90, per forniture di carni.
Con comparsa del 7.4.2025 si è costituita la la quale ha Controparte_3
chiesto il rigetto dei ricorsi, eccependo:
- che il credito azionato da sulla scorta del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 274/2024 Tribunale di Lamezia Terme, è inferiore alla soglia minima di euro 30.000,00;
- che il credito vantato dalla per Controparte_1
euro 133.829,90 sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 01/2024
Tribunale di Lamezia Terme, invece, non è divenuto definitivamente esecutivo, essendo pendente l'opposizione.
pag. 2 di 6 All'udienza del 17 aprile 2025, dinnanzi al GD, comparivano le parti riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Ciò posto, esaminati i documenti, viste le risultanze delle informative acquisite e sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio, il Collegio preliminarmente evidenzia che:
- è stata verificata la rituale notifica alla società debitrice dei ricorsi e del decreto di fissazione d'udienza, avvenuta per il tramite di comunicazione della Cancelleria, a mezzo pec;
- sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che parte debitrice – contumace, ha la sede legale nel circondario del medesimo Ufficio;
- il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI;
- i titoli vantati dalle società ricorrenti sono validi ed efficaci, trattandosi di decreti ingiuntivi dotati di esecutività (seppure provvisoria, con riferimento alla ); Controparte_1
- in ogni caso il solo credito vantato dalla unito alla Parte_1
debitoria esponenziale maturata dalla società debitrice nei confronti di e dell' , per oltre 2 milioni e 200 mila euro CP_4 CP_5
complessivi, consente ampiamente di superare la soglia minima di
30.000 euro prevista per legge.
Sulla base della documentazione versata in atti dai ricorrenti e dagli Enti interpellati risulta che la versa effettivamente in stato di Controparte_3
insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: oltre al credito – scaduto e non pagato – delle società ricorrenti per oltre 150 mila euro (complessivi), a seguito dell'istruttoria svolta d'ufficio, è emersa la presenza di cartelle scadute e non pagate per oltre 1.700.000 euro (cfr. nota pervenuta da parte di CP_6
pag. 3 di 6 in data 24.3.2025) e la presenza di un debito verso l' Controparte_7 CP_5 per oltre 508.000 euro (cfr. nota pervenuta dall' in data 3.4.2025). CP_5
Appare evidente, pertanto, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI.
Il Collegio, inoltre, rileva anche il superamento dei cd. limiti dimensionali, di cui all'art. 2 CCI, il quale risulta già solo dai debiti maturati nei confronti di ed CP_5
evidenziandosi comunque, in proposito, che gli ultimi bilanci depositati CP_4
risalgono agli anni 2021-2020 e da questi emerge un attivo/passivo nel 2021 di euro 1.148.875, nel 2020 di euro 1.200.123.
Ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale di in p.l.r.p.t. Controparte_3
Sig. - sita in Via Riccardo Lombardi n.68 in Lamezia Terme (CZ) Persona_1
partita IVA: elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla P.IVA_3
Piazza 5 Dicembre n.1 presso lo studio dell'Avv. Nicolino Sesto;
nomina la dott.ssa Alessia Iavazzo Giudice Delegato per la procedura;
nomina la dr.ssa quale Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello Persona_2
studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro tre giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
pag. 4 di 6 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare, entro tre giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 22 luglio 2025 ore 11:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata, con le modalità
pag. 5 di 6 di cui all'art. 201 CCI, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Alessia Iavazzo Dr. Giovanni Garofalo
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Giovanni Garofalo Presidente
Dott. Teresa Valeria Grieco Giudice
Dott. Alessia Iavazzo Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 20/2025 P.U. promosso da:
, società di diritto francese Controparte_1
(P.IVA , BP 70016, con sede in Chauray Cedex, (Francia), in PartitaIVA_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Maria Pietrosanti ( CodiceFiscale_1
- e dall'avv. Francesca Pellicciotta, giusta Email_1
procura alle liti in atti;
e da
(C.F./P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in 25015 – Desenzano del Garda
(BS), Via Mazzini n. 65, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall' Avv. Andrea Davide Arnaldi;
Creditori nei confronti di: in p.l.r.p.t. Sig. - sita in Via Riccardo Controparte_3 Persona_1
Lombardi n.68 in Lamezia Terme (CZ) partita IVA: elettivamente P.IVA_3
1 domiciliata in Lamezia Terme alla Piazza 5 Dicembre n.1 presso lo studio dell'Avv. Nicolino Sesto che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
Debitore
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 21.3.2025 la società ha Parte_1
richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di in Controparte_3
virtù di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo il 20.11.2024, emesso dal
Tribunale di Lamezia Terme, per euro 26.565,67, oltre interessi e spese.
In pari data la Cancelleria ha provveduto alla comunicazione del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla società debitrice.
Il 28.3.2025 è stato depositato ulteriore ricorso, da parte della CP_1 [...]
nei confronti del medesimo debitore, per cui il Controparte_1
GD con provvedimento del 31.3.2025 ha disposto la riunione delle due procedure.
A sostegno della propria pretesa creditoria la Controparte_1
ha allegato il Decreto Ingiuntivo n. 1/2024 emesso dal Tribunale di
[...]
Lamezia Terme in data 2.1.2024 e dichiarato provvisoriamente esecutivo con provvedimento del 3.2.2025 per euro 133.829,90, per forniture di carni.
Con comparsa del 7.4.2025 si è costituita la la quale ha Controparte_3
chiesto il rigetto dei ricorsi, eccependo:
- che il credito azionato da sulla scorta del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 274/2024 Tribunale di Lamezia Terme, è inferiore alla soglia minima di euro 30.000,00;
- che il credito vantato dalla per Controparte_1
euro 133.829,90 sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 01/2024
Tribunale di Lamezia Terme, invece, non è divenuto definitivamente esecutivo, essendo pendente l'opposizione.
pag. 2 di 6 All'udienza del 17 aprile 2025, dinnanzi al GD, comparivano le parti riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Ciò posto, esaminati i documenti, viste le risultanze delle informative acquisite e sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio, il Collegio preliminarmente evidenzia che:
- è stata verificata la rituale notifica alla società debitrice dei ricorsi e del decreto di fissazione d'udienza, avvenuta per il tramite di comunicazione della Cancelleria, a mezzo pec;
- sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che parte debitrice – contumace, ha la sede legale nel circondario del medesimo Ufficio;
- il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI;
- i titoli vantati dalle società ricorrenti sono validi ed efficaci, trattandosi di decreti ingiuntivi dotati di esecutività (seppure provvisoria, con riferimento alla ); Controparte_1
- in ogni caso il solo credito vantato dalla unito alla Parte_1
debitoria esponenziale maturata dalla società debitrice nei confronti di e dell' , per oltre 2 milioni e 200 mila euro CP_4 CP_5
complessivi, consente ampiamente di superare la soglia minima di
30.000 euro prevista per legge.
Sulla base della documentazione versata in atti dai ricorrenti e dagli Enti interpellati risulta che la versa effettivamente in stato di Controparte_3
insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: oltre al credito – scaduto e non pagato – delle società ricorrenti per oltre 150 mila euro (complessivi), a seguito dell'istruttoria svolta d'ufficio, è emersa la presenza di cartelle scadute e non pagate per oltre 1.700.000 euro (cfr. nota pervenuta da parte di CP_6
pag. 3 di 6 in data 24.3.2025) e la presenza di un debito verso l' Controparte_7 CP_5 per oltre 508.000 euro (cfr. nota pervenuta dall' in data 3.4.2025). CP_5
Appare evidente, pertanto, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI.
Il Collegio, inoltre, rileva anche il superamento dei cd. limiti dimensionali, di cui all'art. 2 CCI, il quale risulta già solo dai debiti maturati nei confronti di ed CP_5
evidenziandosi comunque, in proposito, che gli ultimi bilanci depositati CP_4
risalgono agli anni 2021-2020 e da questi emerge un attivo/passivo nel 2021 di euro 1.148.875, nel 2020 di euro 1.200.123.
Ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale di in p.l.r.p.t. Controparte_3
Sig. - sita in Via Riccardo Lombardi n.68 in Lamezia Terme (CZ) Persona_1
partita IVA: elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla P.IVA_3
Piazza 5 Dicembre n.1 presso lo studio dell'Avv. Nicolino Sesto;
nomina la dott.ssa Alessia Iavazzo Giudice Delegato per la procedura;
nomina la dr.ssa quale Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello Persona_2
studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro tre giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
pag. 4 di 6 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare, entro tre giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 22 luglio 2025 ore 11:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata, con le modalità
pag. 5 di 6 di cui all'art. 201 CCI, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Alessia Iavazzo Dr. Giovanni Garofalo
pag. 6 di 6