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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/04/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 382/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Eliana Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro nr. 382-2024 R.G.L., promossa da:
sig. (C.F. ), nato in [...] il giorno CP_1 C.F._1
03.11.1975 e per il sig. (C.F. ), nato in [...] Parte_1 C.F._2
il giorno 24.02.1994 rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Rigotti (C.F.
del Foro di AN ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._3
studio di quest'ultimo in 39100 - AN, Corso Italia 23 giusta procura allegata al presente ricorso. Fax. 0471.26.29.31 - PEC: Email_1
ricorrenti pagina 1 di 26
(P. IVA ), con sede in vicolo del Seminario, 8 – 25013 CP_2 P.IVA_1
Crema (CR), in persona del legale rappresentante Controparte_3
rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avvocati
Vincenzo Putrignano (C.F. ) ed Alessandro Corvino (C.F. C.F._4
), presso i quali ed il cui Studio in via G. Mazzini n. 20 in C.F._5
Bergamo (BG) è domiciliata, giusta procura ex art. 83 c.p.c.; i quali difensori dichiarano di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni di legge agli indirizzi PEC ed Email_2
(eletti quali domicilio telematico Email_3
rispettivamente dall'avv. Vincenzo Putrignano e dall'avv. Alessandro Corvino) nonché presso l'utenza fax 035.5785017
convenuta
In punto: differenze retributive causa assegnata a sentenza all'udienza del 30.04.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
1) in via principale accertare e dichiarare la natura di ordinaria retribuzione della somma di Euro
18.935,00 corrisposta al ricorrente sig. a titolo di indennità trasferta in Parte_1
quanto versata a fronte dello svolgimento di attività di smistamento;
pagina 2 di 26 2) in via principale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente sig. stante la natura Parte_1
retributiva delle indennità di trasferta corrisposte, ad ottenere il ricalcolo di quanto dovuto a titolo di tredicesima, quattordicesima e TFR dal momento dell'assunzione alla cessazione del rapporto di lavoro e per gli effetti condannare la società resistente al pagamento dei relativi importi.
3) In ogni caso, in via principale
3A) accertare e dichiarare che il ricorrente sig. ha sempre svolto la CP_1
propria opera lavorativa al di fuori del territorio comunale di AN ad eccezione del periodo aprile 2020 - aprile 2021 e per gli effetti condannare la società al pagamento delle indennità di trasferta dovute, pari a complessivi netti Euro 7.068 per le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023;
3B) accertare e dichiarare che il ricorrente sig. ha sempre svolto la Parte_1
propria opera lavorativa al di fuori del territorio comunale di AN e per gli effetti condannare la società al pagamento delle indennità di trasferta dovute, pari a complessivi netti Euro 13.585,00 per le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023;
4) In ogni caso, in via principale condannare la società resistente al risarcimento del danno non patrimoniale causato ai ricorrenti seconda la valutazione che sarà effettuata in corso di causa, anche in via equitativa;
5) Con rifusione di spese e compensi professionali.
pagina 3 di 26 Per parte convenuta
Nel merito, in via principale
• rigettarsi le pretese formulate dai ricorrenti in quanto infondate in fatto ed in diritto;
• dichiararsi la nullità del ricorso in ordine alla domanda di cui al punto 4 delle conclusioni dello stesso;
Nel merito, in via subordinata
• dichiararsi, ai sensi dell'art. 11 comma 9 CCNL, la decadenza delle domande in ordine all'indennità di trasferta (punti 3A e 3B delle conclusioni di cui al ricorso);
• in relazione alle domande di cui ai punti 3A e 3B del ricorso, limitarsi la condanna di a quanto dovuto limitatamente al periodo successivo luglio CP_2
2021 (data di applicazione dell'accordo integrativo aziendale del 1.4.2021) ed in ogni caso compensando quanto eventualmente dovuto con gli importi già erogati a titolo di indennità di trasferta come risultanti dai cedolini paga in atti;
In ogni caso
• con vittoria di spese e rimborsi professionali;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
pagina 4 di 26 Con ricorso depositato il 9.7.2024 i sigg.ri e convenivano CP_1 Parte_1
in giudizio la ed esponevano al Tribunale di essere stati entrambi CP_2
dipendenti della convenuta, di aver svolto mansioni di autista/driver con inquadramento al livello G1, rispettivamente il primo dal 20.2.2017 al 24.04.2024 nella tratta val Badia e Brunico (escluso il periodo aprile 2020 – aprile 2021 dove era stato assegnato alla zona AN-Laives), il secondo dal 1.2.2019 al Contr 31.12.2023 assegnato alla zona Val Venosta e Brunico;
che aveva stipulato un contratto di appalto con la DHL;
che in data 19.11.2020 DHL aveva siglato accordo quadro con le Organizzazioni Sindacali nazionali maggiormente rappresentative, che prevedeva all'art.
4.1 l'introduzione di un'indennità di trasferta per tutti i
“courrier che effettuano la loro attività lavorativa al di fuori del territorio comunale” pari a 19 Euro;
che era seguito un accordo aziendale di data 01.04.2021; che nessuna indennità di trasferta veniva corrisposta per lo svolgimento di attività al di fuori del territorio comunale in loro favore. I ricorrenti proseguivano poi allegando che oltre all'attività di trasporto, il sig. collaborava spesso Parte_1
(rectius quasi ogni giorno), nello smistamento della merce (dal magazzino ai furgoni e viceversa) prima e dopo il turno di guida;
che a fronte di tale contributo, il lavoratore riceveva un accredito in sede di busta paga sotto la voce “indennità di trasferta”, secondo il seguente schema: “trasferta D” per 24 Euro per l'attività di smistamento sia al mattino che al pomeriggio;
“trasferta C” per 19 Euro per l'attività di smistamento al mattino;
“trasferta B” per 16 Euro per l'attività di smistamento al pomeriggio;
“trasferta A” per 10 Euro da utilizzare qualora gli importi dovessero essere “aggiustati”; “trasferta 23 euro” introdotta ad ottobre 2022
pagina 5 di 26 Contr in sostituzione della “trasferta D”. Ad alcuni autisti di , così come ai ricorrenti, veniva altresì richiesto, su base volontaria e con cadenza più o meno mensile, di svolgere un trasporto a fine turno per consegnare merce a Brescia o a Trento e tale ultima attività veniva remunerata con consegna di buoni carburante (da 50 o da 100 euro) o mediante indennità di trasferta per il medesimo valore (utilizzo “trasferta
A”). Nelle busta paga di , non avendo questi mai partecipato ad attività CP_1
di smistamento, mai compariva la voce “trasferta”, nonostante la zona assegnatagli fosse fuori dal territorio comunale. Solo a partire dal maggio 2024, a prescindere dall'attività di smistamento, parte convenuta aveva introdotto per i driver una nuova indennità di trasferta per 18 Euro per ciascuna giornata trascorsa fuori dal
Comune di AN. Tanto premesso, il ricorrente ritenendo che gli Parte_1
importi corrisposti in busta paga a titolo di indennità di trasferta a (euro Parte_1
18.935,00) non fossero somme dovute in ragione del luogo di svolgimento del servizio, ma vera e propria retribuzione, denuncia di aver subito un danno previdenziale (euro 6.248,55) e ne chiedeva l'accertamento; inoltre chiede il ricalcolo di 13.ma, 14.ma e TFR con inclusione nella base di calcolo anche delle somme formalmente corrisposte a titolo di trasferta e che tali non erano e la condanna di parte datoriale al relativo pagamento. Da ultimo poi, sul presupposto che nessun compenso aveva mai retribuito l'attività effettivamente svolta fuori dal territorio comunale da entrambi i ricorrenti, i ricorrenti chiedevano la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di trasferta sulla base dell'accordo quadro nazionale di DHL nella misura di Euro 19,00 netti, per ogni singola giornata lavorativa prestata dal giorno della stipula dell'accordo quadro avvenuta il giorno pagina 6 di 26 19.11.2020 sino alla cessazione del rapporto di lavoro per un importo complessivo rispettivamente di euro 7.068,00 a favore di ed euro 13.585,00 a CP_1
favore di I ricorrenti rassegnavano quindi le conclusioni sopra riportate Parte_1
per esteso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio parte convenuta contestando tutto quanto
Contr dedotto, eccepito e richiesto dai ricorrenti. In particolare, chiariva di aver stipulato in data 13.12.2016 un accordo aziendale con decorrenza 1.1.2017 (da applicarsi "al personale attualmente [all'epoca dell'accordo] impiegato a tempo indeterminato, a qualsiasi livello e titolo, presso la filiale AN ove operano cooperative che lavorano per conto di DHL Express S.r.l.") in forza del quale si era impegnata ad assumere i lavoratori che già operavano in loco quali dipendenti di precedenti appaltatrici, con inquadramento nel III livello e ad applicare l'orario ordinario distribuito, in regime di flessibilità, su un nastro lavorativo di 44 ore settimanali in base all'art. 11 quinques CCNL, mantenendo la distribuzione dell'impegno giornaliero già in vigore, con erogazione in favore degli stessi di una indennità denominata "indennità di flessibilità settimanale" (IFS); che nulla l'accordo prevedeva in punto di indennità di trasferta. La convenuta proseguiva poi precisando che successivamente, in data 1.4.2021, la CSA aveva sottoscritto un nuovo accordo aziendale che, per quanto qui rileva, aveva previsto la trasformazione dell'inquadramento contrattuale degli autisti dal livello III al nuovo livello G1 (introdotto dal rinnovo del CCNL del 3.12.2017) e l'orario settimanale di
39 ore (8,30-17,30 con pausa pranzo di un'ora), escludendo l'applicazione della pagina 7 di 26 flessibilità, ma che ancora una volta nulla era previsto in punto di trasferta. In ordine all'attività di “smistamento” che affermava essere stata Parte_1
compensata impropriamente con l'istituto della “trasferta”, contestava detta circostanza;
rappresentava che si trattava di attività ordinaria, svolta in normale orario di lavoro ed affermava che come tale era stata retribuita. La società riconosceva che i ricorrenti avevano svolto parte della loro attività in territorio
"extra-urbano", ma contestava di essere tenuta alla corresponsione dell'indennità di cui all'accordo quadro DHL, vuoi in quanto detta indennità era prevista dall'accordo de quo solo in caso di lavoratori in regime di flessibilità (mentre i ricorrenti svolgevano la loro prestazione su 39 ore settimanali), vuoi a monte in Contr quanto l'accordo quadro di DHL non sarebbe direttamente applicabile a , né
CSA o alcuna associazione di categoria aveva stipulato accordi aziendali secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 11 del ccnl, espressamene richiamato nell'accordo quadro, né i ricorrenti avevano provato di aver aderito a tali accordi e di aver fatto valere le pretese entro i termini di decadenza di cui al comma 9 del citato art. 11 del ccnl.
Tanto premesso, parte convenuta eccepiva che parte ricorrente non aveva titolo per pretendere il pagamento dell'indennità di trasferta di cui all'accordo quadro DHL;
che non aveva invece chiesto la condanna al pagamento dell'indennità di trasferta ex art. 62 ccnl;
che ad ogni modo non aveva dedotto ed offerto prova dei presupposti (superamento di 6 ore di servizio in territorio extraurbano) per il riconoscimento dell'indennità di trasferta ex art. 62 ccnl. Da ultimo la società
pagina 8 di 26 precisava di aver erogato ai dipendenti le indennità di trasferta correttamente, e cioè proprio solo in relazione ai giorni in cui sussistevano i presupposti di cui all'art. 62
CCNL sopra richiamato e di aver altresì erogato – in relazione alle singole giornate in cui sussistevano i presupposti – l'indennità sostitutiva dell'indennità di alta montagna di cui all'art. 28 CCNL, prevista specificatamente per alcune tratte, come regolata da un accordo aziendale del 25.1.2017, indennità (nominata anch'essa Contr "trasferta" dalle parti stipulanti). Infine contestava che – anche nella non creduta ipotesi di riqualificazione delle somme corrisposte formalmente a titolo di trasferta in retribuzione – le stesse potessero essere incluse nella base di calcolo di
13.ma, 14.ma e TFR. Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 15.10.2024 il Giudice esperiva un tentativo di conciliazione che non dava esito positivo, stante la mancata adesione di parte convenuta. Parte
Contr convenuta contestava la comparsa di costituzione di e “per la non creduta ipotesi in cui non si dovesse ritenere applicabile l'art.
4.1 dell'accordo quadro nazionale” chiedeva “la condanna al pagamento delle medesime somme sulla base del combinato disposto dell'art. 28 del ccnl e dell'accordo aziendale di data
25.301.2017 che prevede la sostituzione dell'indennità di alta montagna con quella di trasferta per le consegne effettuate in località di montagna molto distanti dal magazzino”; chiedeva di integrare a tal fine le prove orali;
parte convenuta eccepiva la novità della domanda;
il Giudice si riservava. Con ordinanza pronunciata fuori udienza il Giudice non autorizzava la modifica della domanda e provvedeva in ordine alle istanze istruttorie. All'udienza del 28.11.2024 venivano pagina 9 di 26 escussi i testimoni: , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
, Alla successiva udienza del 26.02.2025 veniva escusso
[...] Tes_5
l'ultimo testimone;
all'esito, ritenuta la causa matura per la Testimone_6
decisione, il Giudice fissava su istanza delle parti, per la discussione l'udienza del
30.04.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al
28.03.2025.
Entrambe le parti depositavano note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
Il ricorso è fondato e troverà accoglimento nei termini che si andranno a chiarire.
Natura retributiva delle somme corrisposte in busta paga a titolo di
“trasferta”
Parte ricorrente ha chiesto in primis di accertare la natura retributiva Parte_1
delle somme corrispostegli formalmente in busta paga a titolo di “indennità di trasferta”, in quanto versate a fronte dello svolgimento di attività di smistamento merce al momento dell'apertura e prima della chiusura della filiale e non in ragione della prestazione di attività lavorativa in territorio extraurbano.
La domanda è fondata.
Dall'istruttoria orale è emerso che una decina di dipendenti della convenuta (tra cui il ricorrente), a turno, venivano designati settimanalmente per lo svolgimento di pagina 10 di 26 attività di smistamento merci, prevalentemente la mattina tra le 6.00/6.30 e le
8.00/8.30 e che a fronte dello svolgimento di tale attività percepivano in busta paga una somma, formalmente indicata quale “trasferta” (“a” euro 10, “b” euro 16, “c” euro 19, “d” euro 24, a seconda della fascia oraria in cui l'attività veniva svolta).
Tale circostanza è stata confermata pressoché dalla totalità dei testimoni escussi;
particolarmente rilevante al fine della decisione appare la dichiarazione resa da
, responsabile della filiale di AN, testimone di parte Testimone_6
convenuta, il quale ha per l'appunto confermato che l'attività di smistamento merci veniva svolta giornalmente da circa 10 autisti a turno;
che gli autisti designati venivano individuati settimanalmente all'interno di un gruppo whatsapp;
che l'attività di smistamento si svolgeva la mattina prima dell'orario normale di lavoro degli autisti e nei periodi di picco (Natale) anche a fine turno dalle 17.00 alle 19.00; che lui segnava “questi straordinari” su un apposito file che poi inviava all'ufficio personale, che a propria volta indicava in busta paga la voce trasferta per lo più “c” per remunerare tali ore di lavoro;
che anche i lavoratori che negli anni dal 2017 in poi erano assegnati a tratte non di montagna avevano percepito a fronte dello svolgimento di attività di smistamento la “trasferta” in questione.
Se è quindi vero che nell'accordo aziendale del 25.01.2017 la convenuta aveva previsto l'erogazione di una indennità (nominata dalle parti stipulanti “trasferta” , di importi variabili pari ad euro 10, 16, 19, 24) sostitutiva dell'indennità di alta montagna di cui all'art. 28 ccnl, è altrettanto vero che quella corrisposta ai ricorrenti a titolo di “trasferta” non è l'indennità di cui al citato accordo aziendale pagina 11 di 26 del 25.01.2017, atteso che è stata corrisposta non già a fronte della percorrenza di specifiche tratte, bensì a fronte dello svolgimento di attività di smistamento merci al momento dell'apertura e prima della chiusura della filiale / svolgimento di viaggi a Trento e Brescia con partenza dalle 17.00 da AN (come confermato dai testimoni escussi e come provato dal fatto che questa indennità è stata corrisposta anche ai dipendenti che hanno lavorato nella zona di AN, quando hanno svolto attività di smistamento merci – cfr. sul punto la dichiarazione di ). Testimone_6
Rideterminazione della retribuzione differita – condanna alla relativa corresponsione
Parte ricorrente ha chiesto il ricalcolo di 13ma, 14.ma e TFR sulla base Parte_1
dell'inclusione nella base di calcolo della retribuzione differita degli importi formalmente corrispostigli a titolo di trasferta, ma aventi di fatto natura retributiva.
Anche tale domanda è fondata e merita accoglimento.
Il compenso per l'attività di smistamento svolta all'apertura e prima della chiusura della filiale deve essere incluso nella retribuzione globale di fatto normalmente percepita dal lavoratore ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti retributivi indiretti che a questo parametro fanno riferimento, in quanto ha i caratteri della sistematicità e della continuità.
Ma si proceda con ordine.
pagina 12 di 26 Ricalcolo di 13.ma e 14.ma con inclusione in base di calcolo del compenso per attività di smistamento impropriamente indicato in busta paga quale indennità di trasferta.
La Suprema Corte (ordinanza 29642/2018) ha sempre affermato l'inesistenza nell'ordinamento di un principio generale e inderogabile di omnicomprensività della retribuzione e chiarito che ciò comporta che l'individuazione delle singole voci da computare ai fini della determinazione di ciascun istituto retributivo è rimessa alla specifica fonte (legale o contrattuale) che lo disciplina.
Occorre quindi riferirsi al CCNL di settore (logistica-trasporto merci) per stabilire quali siano le voci di retribuzione che concorrono alla determinazione di tredicesima e quattordicesima.
La tredicesima mensilità nel contratto Trasporti, logistica e spedizione è disciplinata dall'articolo 18 del CCNL. Il lavoratore ha diritto al pagamento della tredicesima il giorno 16 dicembre di ogni anno, calcolata sulla retribuzione globale mensile del mese di novembre, tenendo conto della maturazione dei ratei di tredicesima in base alla durata del rapporto di lavoro durante l'anno.
L'articolo 18 del CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione che disciplina la tredicesima mensilità in busta paga, si compone di tre commi ed è il seguente:
“1. L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste pagina 13 di 26 dagli articoli 61 e 73 del presente C.C.N.L.. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16 dicembre.
2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.
3. La tredicesima mensilità va computata agli effetti del T.F.R. e della indennità sostitutiva di Preavviso”.
Il contratto collettivo indica anche come calcolare la retribuzione globale mensile del lavoratore.
Ed il parametro di riferimento sono gli articoli 61 e 73 del CCNL Trasporti,
Logistica e Spedizione.
L'articolo 61 riguarda il calcolo della Retribuzione globale mensile e chiarisce che essa è composta da:
1) minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livello spettante;
2) eventuali aumenti periodici di anzianità;
3) eventuali altri aumenti comunque denominati;
pagina 14 di 26 4) premi di operosità, ove spettanti, previsti dagli accordi integrativi di cui all'art. 45 del C.C.N.L. 1.3.1991 (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi);
5) erogazioni previste dagli accordi di secondo livello di cui all'art. 38 del presente
C.C.N.L. (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi);
6) eventuale terzo elemento;
7) eventuale indennità di mensa nella località ove esiste;
8) indennità di funzione per i quadri;
9) elemento distinto della retribuzione per i lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011.
Il comma 2 dell'art. 61 stabilisce, inoltre, l'esclusione di alcune indennità nel calcolo della Retribuzione Globale mensile:
“2. Non fanno parte della retribuzione le indennità di cui agli artt. 15 (Indennità di cassa e maneggio denaro),
pagina 15 di 26 Ai fini del calcolo della tredicesima mensilità, quindi, i lavoratori hanno diritto alla retribuzione globale mensile, in particolare quella di novembre, avendo cura di considerare gli elementi fissi e continuativi della retribuzione, quali sono appunto il minimo tabellare o stipendio minimo, gli aumenti periodici di anzianità o scatti di anzianità, gli eventuali superminimi, terzi elementi, ecc., escludendo le indennità sopra descritte, ma con inclusione anche del compenso percepito per l'attività di smistamento (impropriamente indicato in busta paga come trasferta), avendo esso natura retributiva e presentando i caratteri della sistematicità e della continuità, non essendo oggetto di specifica esclusione da parte del ccnl. La natura non occasionale del compenso emerge d'altro canto documentalmente dalle buste paga e altresì dai documenti di sintesi n.21 e 22 di parte ricorrente (non contestati da parte convenuta), dai quali si evince che nel 95% delle buste paga considerate i ricorrenti hanno ricevuto il compenso de quo.
Ricalcolo del TFR con inclusione nella base di calcolo del compenso per attività di smistamento impropriamente indicata in busta paga quale indennità di trasferta.
Il TFR nel contratto Trasporti, logistica e spedizione è disciplinata dall'articolo 37 del CCNL.
In base all'articolo 37 CCNL, la retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del T.F.R. è quella composta tassativamente dai seguenti elementi:
minimo tabellare;
aumenti periodici di anzianità; aumenti di merito o superminimi;
premi di operosità previsti dagli accordi integrativi locali di cui all'art. 45 del pagina 16 di 26 CCNL 1.3.1991; erogazioni di cui all'art. 38 (cioè quelle previste dalla contrattazione aziendale), salvo che l'esclusione dal T.F.R. sia prevista dagli accordi di secondo livello;
eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste;
13a e 14a mensilità; parte retributiva della trasferta a norma dell'art. 62 della sezione prima della Parte speciale (cioè la parte eccedente i massimali previsti dall'art. 51 TUIR); indennità di lavoro notturno a norma del precedente art. 16; eventuale terzo elemento di cui al punto 6 dell'art. 61 della sezione prima della
Parte speciale;
indennità di funzione per i quadri.
La Suprema Corte di legittimità, anche recentemente (cdr. 24801/2024), occupandosi della determinazione della base di calcolo del trattamento di fine rapporto, ha avuto modo di chiarire che in materia vige il principio di omnicomprensività della retribuzione, adottato dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., nel testo novellato dalla legge n. 297 del 1982, che, benché derogabile, comporta che se la prestazione di lavoro non è occasionale, la relativa retribuzione debba essere compresa nel trattamento di fine rapporto, salvo che la contrattazione collettiva apporti un'eccezione a tale regola in modo chiaro e univoco (Cass.n.
96/2003; Cass. 2781/2008, 19917/2011; 33949/2023).
Tanto chiarito, ai fini della corretta individuazione del TFR, i criteri identificativi sono dati dalla ricorrenza dell'emolumento percepito, quale corrispettivo delle prestazioni rese (anche non preventivamente certo), e tale da non costituire il frutto di una mera e unica occasionalità, con l'eccezione che la contrattazione collettiva pagina 17 di 26 possa derogare a tali criteri in modo assolutamente chiaro e con univoco significato.
La Suprema Corte ha invero chiarito che “il secondo comma dell'art. 2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione di retribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computare ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro” (Cass. n. 15080 del 2008; nello stesso senso v. Cass. n. 7488 del 2000; n. 12411 del 2002; n. 11448 del 2004; n. 9252 del 2008;
n. 16591 del 2014; n. 29440 del 2017). Difatti, l'art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n. 297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo del calcolo del trattamento di fine rapporto, che include nella relativa base di computo "tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese" (comma 2). L'espressione è così ampia da includere qualsiasi compenso corrisposto al dipendente per un titolo connesso al rapporto di lavoro, anche se privo del "carattere continuativo" precedentemente richiesto dal vecchio testo dell'art. 2121 c.c. per l'indennità di pagina 18 di 26 anzianità. Ne restano esclusi, quindi, soltanto quegli emolumenti erogati per situazioni straordinarie ed imprevedibili, tali da far ragionevolmente presumere che non possa ripetersi con frequenza l'occasione della prestazione lavorativa.
Si tratta di una dizione certamente idonea a comprendere compensi relativi a prestazioni che presentino carattere di ricorrenza nel tempo, anche se variabili nella cadenza temporale e nella quantità.
Al fine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r., diversamente da quanto accade per altri istituti retributivi indiretti per i quali non vige un principio legale di onnicomprensività della retribuzione, è sufficiente che nel corso del rapporto i compensi siano erogati con frequenza e con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese, in modo tale da escluderne la corresponsione a titolo occasionale"
(così Cass.n.14242/2024; Cass. n. 18680 del 2014).
Sulla base di tale principio, al quale va data continuità, deve dunque ritenersi che anche il compenso per l'attività di smistamento (impropriamente indicata in busta paga quale trasferta), avente natura retributiva, erogata con sistematicità e continuità debba essere incluso nella base di calcolo del TFR, in assenza di una espressa esclusione ad opera del ccnl (cfr. Cass. 33949/23).
Il richiamo operato dall'art. 37 agli elementi retributivi da includere nella base di calcolo del TFR va interpretato nel senso che tali sono le voci retributive c.d
“standard” ovvero quegli emolumenti che ricorrono ordinariamente in busta paga quali componenti fissi della retribuzione di ciascun lavoratore;
ma l'espressa previsione della loro inclusione nella base di calcolo non può certamente far pagina 19 di 26 escludere ulteriori emolumenti versati per specifici aspetti della prestazione di lavoro, con i descritti caratteri della sistematicità e continuità (cfr. nel senso della computabilità dello straordinario nella base di calcolo del TFR anche Cass.
33278/2021 ove si legge che «è errata l'impostazione del ricorso per cassazione allorquando con esso si sostiene che, a fronte della continuatività dell'erogazione di determinati emolumenti, si dovrebbero svolgere indagini ulteriori al fine di accertarne la computabilità ai fini del t.f.r.». Ed infatti «limitando l'attenzione alle erogazioni di tipo retributivo, cui certamente si riportano lo straordinario e i premi di produttività, l'art. 2120, co.2, c.c. esprime una regola diversa e tale per cui
“salvo diversa previsione dei contratti collettivi”, sono da considerare “tutte le somme … corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di guanto erogato a titolo di rimborso spese”; la regola è dunque l'onnicomprensività per le somme a titolo retributivo corrisposte continuativamente e non viceversa»).
Domanda di condanna al pagamento dell'indennità di trasferta dovuta in base all'accordo quadro DHL.
Parte ricorrente ha chiesto infine la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di trasferta come disciplinata dall'accordo quadro nazionale di DHL
2020 in particolare dell'art.
4.1. ai sensi del quale:
“ai courrier, che effettuano la loro attività lavorativa al di fuori del territorio comunale o comunque in ambito metropolitano allargato, sarà riconosciuto pagina 20 di 26 l'importo di una specifica indennità ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 c.5 del
TUIR cui valore non potrà essere inferiore ad euro 19,00”.
Parte convenuta ha eccepito per parte propria, sia l'inefficacia dell'accordo quadro
DHL nei propri confronti (siccome non stipulato dall'associazione di categoria e Contr nemmeno da ), sia l'infondatezza della pretesa in quanto l'indennità di trasferta di cui all'accordo quadro sarebbe prevista solo per i lavoratori in regime orario di flessibilità e non in regime orario di 39 ore settimanali (come i ricorrenti).
Le eccezioni sono in parte fondate, ma la domanda è comunque da accogliere per le ragioni e nei limiti che si andranno ora e chiarire.
L'accordo quadro invocato da parte ricorrente è stato sottoscritto da CP_4
Cont con le OO.SS. e non dall'associazione di categoria, né dalla
[...] CP_5 CP_6
CSA, con la conseguenza che non può trovare applicazione diretta nei confronti della convenuta.
A ciò va aggiunto che l'art.
4.1. citato recita (per quanto concerne il capoverso di cui invoca l'applicazione la ricorrente) per esteso:
“A livello aziendale, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 11 del vigente CCNL, ai courier, che effettuano la loro attività al di fuori del territorio comunale o comunque in ambito metropolitano allargato, sarà riconosciuto l'importo di una specifica indennità ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 c.5 del
TUIR il cui valore non potrà essere inferiore a 19 €.
pagina 21 di 26 Per il personale che esercita la propria prestazione lavorativa di 39 ore settimanali, sarà comunque prevista l'erogazione di un buono pasto elettronico giornaliero".
La disposizione subordina quindi l'erogazione dell'indennità di trasferta de qua alla stipula di accordi aziendali secondo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 11 Contr del ccnl, ma nel caso in esame non constano accordi aziendali sottoscritti da ex art. 11 co.8 ccnl.
Contr Nulla vietava peraltro a di stipulare accordi aziendali di recepimento dell'accordo quadro anche al di fuori della disciplina di cui al comma 8 dell'articolo 11 del ccnl.
E così è stato.
Contr L'accordo quadro DHL 2020 è stato recepito da con la stipula dell'accordo aziendale 1.4.2021, ove –dopo aver precisato che le parti si sono incontrate “al fine di discutere l'applicazione dell'accordo quadro nazionale sottoscritto in data 19 novembre 2020 tra e le OO.SS…” - viene dichiarato: “Le parti Controparte_4
hanno discusso i punti salienti dell'Accodo Nazionale e hanno raggiunto il seguente accordo: -Termine temporale per l'applicazione dell'Accordo Nazionale: entro luglio 2021 (…)”. L'accordo quadro è stato quindi recepito in toto e a ben vedere quanto previsto nei successivi punti dell'accordo aziendale è una doverosa integrazione di aspetti di dettaglio che l'accordo quadro non aveva definito (id est ad esempio l'importo del buono pasto elettronico giornaliero indicato in euro 8,00).
pagina 22 di 26 Quanto alla interpretazione della disposizione di cui all'art.
4.1. dell'accordo quadro DHL, recepita dall'accordo aziendale, che prevede il riconoscimento dell'indennità di trasferta di euro 19,00.-, non si condivide la lettura dell'articolo offerta da parte convenuta, secondo la quale l'indennità di trasferta spetterebbe solo al personale in regime di orario flessibile, mentre i lavoratori in regime orario di 39 ore settimanali (quali pacificamente i ricorrenti) avrebbero diritto unicamente al buono pasto elettronico giornaliero di euro 8,00.-.
A ben vedere non vi è ragione di limitare il riconoscimento dell'indennità di trasferta solo ai lavoratori in regime di flessibilità oraria: la previsione a favore dei lavoratori in regime di 39 ore settimanali “comunque” di un buono pasto elettronico, non esclude il diritto degli stessi all'indennità di trasferta (e non a caso parte convenuta non ha addotto alcuna valida ragione che possa giustificare questo asserito diverso trattamento); detto buono pasto va ad aggiungersi all'indennità di trasferta, in considerazione del fatto che l'orario fisso 8.30 – 17.00 con solo un'ora di pausa pranzo non consente ai lavoratori di recarsi a casa per il pranzo e quindi solo per questa categoria di lavoratori è “comunque” garantito anche un buono pasto elettronico.
Quanto alla decorrenza del riconoscimento del diritto all'indennità di trasferta euro
19,00.-, la stessa viene individuata nel 1.7.2021, data indicata appunto nell'accordo aziendale 1.04.2021 quale termine temporale per l'applicazione dell'Accordo quadro DHL.
pagina 23 di 26 L'indennità viene peraltro riconosciuta, con la decorrenza appena specificata, solo a favore di atteso che in sede di escussione testi, nessuno è stato in Parte_1
grado di confermare che si sia occupato per il periodo successivo ad CP_1
aprile 2021 di consegne principalmente nella zona di Brunico o in Val Badia o comunque fuori AN;
tutti i testimoni hanno invece confermato lo svolgimento per tutta la durata del rapporto di lavoro di attività fuori dal territorio comunale da parte di Parte_1
L'importo riconosciuto a ammonta ad euro 10.811,00.- (l'importo Parte_1
viene determinato sulla base del doc.23 di parte ricorrente, non contestato da parte convenuta: dalla somma di euro 13.585,00 viene dedotto l'importo di euro 2774,00 corrispondente alle 146 giornate di trasferta relative all'anno 2020 ed ai mesi da gennaio a giugno 2021)
.-.-.-.
Per tutte le ragioni e nei limiti sopra evidenziati, rilevato che sotto il profilo del quantum debeatur alcuna contestazione è stata mossa da parte convenuta, le domande di parte ricorrente troveranno quindi accoglimento.
Le spese, liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, seguiranno la regola della soccombenza, considerato altresì che è stata parte convenuta a non aderire alla proposta conciliative formulata dal Giudice in sede di tentativo di conciliazione (corresponsione al solo ricorrente di euro 7.000, netti Parte_1
oltre a contributo spese legali). Non si ritiene di applicare l'aumento del 30% di cui all'art. 4 d.m. 44/2014 per la difesa di più soggetti, considerate che la domanda di pagina 24 di 26 (peraltro limitata alla condanna al pagamento dell'indennità di CP_1
trasferta per complessivi euro 7.068,00) non ha trovato accoglimento.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 382-2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 9.7.2024 da e contro così CP_1 Parte_1 CP_2
provvede:
ogni diversa eccezione, istanza e domanda reietta,
1) accerta e dichiara la natura di retribuzione della somma di Euro 18.935,00 corrisposta al ricorrente sig. a titolo di indennità trasferta in quanto Parte_1
versata a fronte dello svolgimento di attività di smistamento;
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente sig. stante la natura Parte_1
retributiva delle indennità di trasferta corrisposte, ad ottenere il ricalcolo di quanto dovuto a titolo di tredicesima, quattordicesima e TFR dal momento dell'assunzione alla cessazione del rapporto di lavoro e per gli effetti condanna la società resistente al pagamento dei relativi importi.
3) accerta e dichiara che il ricorrente sig. ha sempre svolto la propria Parte_1
opera lavorativa al di fuori del territorio comunale di AN e per gli effetti condanna la società al pagamento delle indennità di trasferta dovute, pari a complessivi netti Euro 10.811,00 per le annualità 2021 (da luglio), 2022 e 2023;
pagina 25 di 26 4) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 9.257,00.- per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa.
Così deciso, AN 30.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 26 di 26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
28 (Indennità di uso mezzo di trasporto, indennità zona malarica, indennità di alta montagna, indennità di lontananza dai centri abitati, alloggio al personale) e 62
(rimborso spese e indennità equivalenti) e qualunque altra avente, come quelle, carattere di indennizzo e non retributivo;
per il rimborso spese si richiamano le norme dell'art. 62”.