Art. 7.
Alla fine di ogni trimestre, e non oltre il ventesimo giorno del trimestre successivo, il notaro trasmettera' al presidente del Consiglio notarile e al capo dell'Archivio notarile del proprio distretto un estratto autentico, in carta libera, del registro indicato nell'articolo 6, contenente tutte le annotazioni segnatevi nel trimestre.
Degli affidamenti che derivano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, il cancelliere dovra' prontamente dare notizia al presidente del Consiglio notarile ed al capo dell'Archivio notarile.
Alla fine di ogni trimestre, e non oltre il ventesimo giorno del trimestre successivo, il notaro trasmettera' al presidente del Consiglio notarile e al capo dell'Archivio notarile del proprio distretto un estratto autentico, in carta libera, del registro indicato nell'articolo 6, contenente tutte le annotazioni segnatevi nel trimestre.
Degli affidamenti che derivano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, il cancelliere dovra' prontamente dare notizia al presidente del Consiglio notarile ed al capo dell'Archivio notarile.