Art. 43. (Regolamento dei rapporti tra l'assicurazione generale obbligatoria, il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato ed i marittimi di ruolo delle ferrovie dello Stato) 1. Limitatamente al personale di cui al precedente articolo 40, il trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e' ripartito tra il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato ed il marittimo in proporzione, rispettivamente, alla durata dei servizi di navigazione di ruolo e non di ruolo riconosciuti utili per la pensione ferroviaria, per i quali il predetto Fondo e l'Azienda ferroviaria abbiano contribuito all'assicurazione generale obbligatoria o alla gestione marittimi della soppressa Cassa, ed alla durata dei rimanenti servizi considerati utili per la determinazione della pensione a carico dell'assicurazione stessa.
2. Secondo le stesse modalita' e nella stessa proporzione stabilite dal precedente comma viene ripartita tra il citato Fondo pensioni ed il marittimo anche la quota di detto trattamento corrispondente alle maggiorazioni di cui agli articoli 24 e 25 della presente legge, eventualmente spettanti per i servizi di navigazione di ruolo e non di ruolo riconosciuti utili per la pensione ferroviaria.
3. La trattenuta della pensione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per attivita' lavorativa prestata dopo il pensionamento non opera sulle somme devolute al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato ai sensi dei commi precedenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti del marittimo dipendente di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che passi ad altre amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, per il quale si faccia luogo alla riunione o alla ricongiunzione dei servizi ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .
2. Secondo le stesse modalita' e nella stessa proporzione stabilite dal precedente comma viene ripartita tra il citato Fondo pensioni ed il marittimo anche la quota di detto trattamento corrispondente alle maggiorazioni di cui agli articoli 24 e 25 della presente legge, eventualmente spettanti per i servizi di navigazione di ruolo e non di ruolo riconosciuti utili per la pensione ferroviaria.
3. La trattenuta della pensione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per attivita' lavorativa prestata dopo il pensionamento non opera sulle somme devolute al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato ai sensi dei commi precedenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti del marittimo dipendente di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che passi ad altre amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, per il quale si faccia luogo alla riunione o alla ricongiunzione dei servizi ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .