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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/10/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice DE Tribunale di RE Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice DE lavoro, all'esito DE deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione DEl'udienza DE 16.10.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5469.22 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso dal' avv. Giancarlo Borrelli, come in atti Parte_1
RICORRENTE
E in persona DE legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Avv.ti Loredana Carpentieri e Giuseppe Nocera, come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.10.2022, il ricorrente in epigrafe ha esposto: di essere stato assunto dalla , a far data dal giorno 11 aprile Controparte_1
2014, in virtù di contratto di lavoro stipulato in RE DE CO in data 10 aprile 2014, con mansioni di autista – livello 3S DE contratto collettivo Trasporto di Merci su strada, con orario lavorativo di 39 ore settimanali;
di essere stato assunto dal sig.
, legale rappresentante DEla , di cui era Controparte_2 Controparte_1 stato ininterrottamente dipendente sin dal 01.05.2004 (come da estratto conto previdenziale), dapprima DEla ditta individuale e successivamente Controparte_2 DEla stessa di aver prestato la propria attività Controparte_3 lavorativa con il vincolo DEla subordinazione alle dipendenze DEla predetta Società, esercente attività di trasporto di merci per conto proprio e/o per conto di terzi, fino al giorno 06 aprile 2022, allorquando il rapporto era cessato per effetto di dimissioni per giusta causa, rassegnate dal ricorrente;
di essere stato assunto presso la sede di RE DE CO al Viale Europa n. 7, quale luogo di lavoro abituale;
di aver svolto, dalla data di assunzione alla data di cessazione DE rapporto di lavoro, le mansioni di conducente di autotreno con “bisarca” per il trasporto di autovetture;
in particolare, la nel periodo oggetto di causa aveva svolto attività di Controparte_1 trasporto merci su strada (autovetture nuove e usate) per conto proprio e per conto terzi, tra cui la Società committente TVM S.r.l che risultava essere sub vettore DEla S.p.A. Autotrade & Logistics;
il ricorrente, pur essendo stato assunto con sede di lavoro abituale in RE DE CO, ogni settimana, e precisamente di domenica sera alle ore 22.00 circa (e raramente di lunedì mattina, alle 5.00, partiva da RE DE CO (ovvero dalla fine DEl'anno 2020 da Boscoreale) per raggiungere il polo logistico “Il AL” di Collesalvetti (LI), viaggiando, unitamente ad altri dipendenti DEla e DEla (società a quest'ultima funzionalmente Controparte_1 CP_4 collegata), sigg.ri , , CP_5 Controparte_6 Parte_1 [...]
, e , dapprima a bordo di un un'auto CP_7 Controparte_8 Parte_2
Fiat Marea e successivamente di un furgone Fiat Scudo tg. EW467LH ovvero di un'auto Fiat Stilo tg. DS665ZK; dopo circa cinque ore di viaggio, il ricorrente giungeva, alle ore 3.00/4.00 DE lunedì mattina al “AL” di Collesalvetti, ove prendeva possesso di una motrice con bisarca, targata EW467LH (precedentemente una motrice targata CZ628TH) per raggiungere le concessionarie auto dislocate nelle regioni DE nord Italia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige ecc.; dopo aver scaricato e consegnato le autovetture, il ricorrente, previa pausa pranzo, ritornava al “AL” dove poteva giungere dalle ore 15.00/16.00 in poi;
l'orario, infatti, variava in base alla distanza DE luogo DEla consegna (o DEle consegne) ed alle condizioni DE traffico;
quando il rientro avveniva prima DEle 17.00, il sig. , secondo necessità, doveva recarsi Pt_1 presso il porto di Livorno, per effettuare il trasporto (cd. “navette”) di auto provenienti dall'estero, presso il polo logistico di Collesalvetti;
a Collesalvetti, dopo aver completato “le navette”, provvedeva a caricare le autovetture (fino a dieci) sull'autotreno in base alle indicazioni di trasporto DE giorno successivo, ricevute dal datore di lavoro ovvero dal committente (sub vettore) TVM, terminando la giornata lavorativa, dopo circa due ore, e cioè alle 19.00/20.00; dopo aver pernottato all'interno DEla cabina DEla motrice, il sig. , alle prime ore DE mattino DE Pt_1 giorno successivo, e cioè alle ore 5.00 circa (a volte poteva anticipare ovvero posticipare la partenza di una/due ore), partiva nuovamente per una nuova consegna;
solitamente la partenza era programmata in modo tale da poter raggiungere il luogo di consegna, per l'orario di apertura DEla concessionaria;
la prestazione lavorativa si svolgeva con modalità identiche dal lunedì mattina fino al venerdì pomeriggio, allorquando il sig. , dopo aver effettuato l'ultimo trasporto DEla settimana, Pt_1 tornava al piazzale “AL” e provvedeva al carico DEl'autotreno per la partenza DE lunedì mattina;
terminata tale operazione, solitamente alle ore 19.00 circa (DE venerdì sera), il sig. ritornava, sempre con gli altri dipendenti, presso la sede Pt_1 DEla Società in RE DE CO (ovvero dalla fine DEl'anno 2020 a Boscoreale), ove giungeva alle 24.00 circa;
la giornata di lavoro quotidiana aveva una durata che oscillava dalle 10 alle 12 ore (comprensive di ore di guida, carico e scarico di autovetture), come risulta provato dai “rapporti di guida” (relativi alla carta conducente N. 1-00000836333000, patente ) DEla motrice EZ853WV, NumeroD_1 per il periodo dal 13 settembre 2017 al 24 novembre 2018); il ricorrente riceveva indicazioni in ordine ai trasporti da effettuare da parte DE datore di lavoro ovvero dai dipendenti DEla Società TVM, sigg.ri e , tramite Persona_1 Persona_2
l'applicazione whatsapp, telefonicamente ovvero da quest'ultimo anche di persona;
infatti, la Società TVM aveva un ufficio amministrativo presso il polo logistico “Il AL”, ove lavorava il sig. che si occupava, tra l'altro, DEla Persona_2 gestione dei trasporti commissionati alla ed alla F.Truck; il sig. Controparte_1
, al momento DEla cessazione DE rapporto di lavoro, non aveva percepito la Pt_1 retribuzione dei mesi di febbraio, di marzo e di aprile (limitatamente al periodo 01-06 aprile) 2022, non aveva percepito il trattamento di fine rapporto, l'indennità sostituiva DE preavviso, l'indennità per ferie non godute, per permessi retribuiti e per festività soppresse non godute, oltre alle indennità per lavoro straordinario;
il sig. , Pt_1 infatti, aveva prestato almeno venti ore di lavoro straordinario a settimana, di cui dieci ore di lavoro straordinario a settimana per i viaggi di andata e di ritorno, per raggiungere il polo logistico “Il AL”, sito in Collesalvetti, e per tornare presso la sede DE datore di lavoro in RE DE CO;
nonché almeno dieci ore settimanali di lavoro straordinario per il carico e lo scarico DEle autovetture dalla “bisarca”, senza percepire alcun compenso;
il datore di lavoro, sebbene sollecitato, con comunicazione pec DE 27- 30 maggio 2022, a provvedere al pagamento DEle competenze di fine rapporto, nulla aveva corrisposto all'odierno ricorrente;
con comunicazione pec DE 21 luglio 2022, la Società aveva Controparte_1 contestato la pretesa creditoria, deducendo di aver corrisposto “quanto spettante per trattamento retributivo e contributivo, compensi straordinari, ferie e permessi …” e ritenendo, pertanto, infondata anche la domanda proposta nei confronti DEla TVM S.r.l. quale obbligata in solido.
Su tali premesse, lamentando il mancato pagamento DEla retribuzione dovuta in virtù DEl'effettiva prestazione di lavoro svolta, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) accertare i fatti di causa e dichiarare che dal 10 aprile 2014 al giorno 6 aprile 2022 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il sig. e la , nonché Parte_1 Controparte_1 dichiarare che il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni per giusta causa, e per l'effetto 2) condannare il datore di lavoro, per i motivi in Controparte_1 fatto e in diritto sopra esposti, al pagamento DEla complessiva somma di € 147.936,05 di cui € 14.950,65 a titolo di trattamento di fine rapporto, € 4.683,76 a titolo di retribuzione per il mese di febbraio 2022, € 3.067,00 a titolo di retribuzione per il mese di marzo 2022, nonché € 535,20 a titolo di retribuzione per il mese aprile 2022 (dal giorno 1 al giorno 6 aprile), € 102.491,43 per lavoro straordinario, € 10.162,82 per ferie non godute, € 10.172,20 per permessi retribuiti e festività abolite non godute ed € 1.873,00 per indennità sostituiva DE preavviso, come da conteggi allegati al presente ricorso, ovvero al pagamento DEla maggiore o minore somma che dovesse essere accertata nel corso DE giudizio anche a mezzo CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 c.c. dalla maturazione al soddisfo;
3) condannare la al pagamento dei contributi previdenziali Controparte_1 in ordine alla retribuzione dovuta per indennità di lavoro straordinario dovuta al sig.
ed accertata in corso di causa;
4) condannare la Pt_1 Controparte_1 al pagamento di spese e competenze di giudizio, con attribuzione in favore DE sottoscritto difensore. *”
Si è costituita la società convenuta che resistendo all'avversa domanda ne ha chiesto il rigetto. La resistente ha poi spiegato domanda riconvenzionale per il risarcimento DE danno quantificato in Euro 20.000,00, in termini di lucro cessante per la perdita DEle commesse DEla TVM S.r.l. e in Euro 5.000,00 per il danno di immagine conseguente alla stessa condotta DE sig. , o nella maggiore o Parte_1 minor somma ritenuta di giustizia.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, venivano emesse ordinanze di pagamento, in via provvisionale in data 7.5.2024 (ex art. 186 ter c.p.c) per la somma di 14.950,65, oltre interessi a titolo di TFR ed in data 9 aprile 2025 per la somma di euro 8.383,26 oltre accessori a titolo di ultime tre mensilità.
Sulla base DEla documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione DE procedimento, ha deciso la causa.
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini e per le argomentazioni di seguito esposti.
E' documentata l'avvenuta intercorrenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, full time dal 10.04.2014 al 6.4.2022, data in cui il dipendente presentava le dimissioni;
non è oggetto di contestazione l'avvenuto pagamento DEle retribuzioni risultanti dalle buste paga (fino a luglio 2018) e dalle contabili di pagamento a partire dal 2018.
Ciò posto, a fronte DEle richiamate emergenze documentali, l'istante rivendica differenze retributive in ragione DEl'orario di lavoro effettivamente svolto, che assume maggiore rispetto a quello contrattualmente previsto. In particolare, il ricorrente lamenta la mancata corresponsione DEla retribuzione spettante per le ore di lavoro straordinario (almeno dieci) per i viaggi di andata (con partenza di domenica alle ore 22.00 o raramente di lunedì mattina alle ore 4.00/5.00) da RE DE CO al “AL” di Collesalvetti e di ritorno (con partenza di venerdì sera), nonché la mancata corresponsione DEl'indennità per il lavoro straordinario svolto dal lunedì al venerdì, per almeno due ore al giorno.
Ciò posto, circa il lavoro straordinario per trasferta da RE DE CO (sede DEla società) al polo logistico il AL di Collesalvetti, è circostanza pacifica che l'istante abbia percepito l'indennità di trasferta come da buste-paga.
Sul tema, come condivisibilmente evidenziato da parte convenuta, occorre chiarire che le trasferte sono elemento costante nell'attività DEle aziende che si occupano di trasporti e, pertanto, l'indennità di trasporto è specificamente prevista e regolamentata dal CCNL Trasporti e Logistica.
A norma DEl'art. 11 DE CCNL Trasporti e Logistica, in particolare, rientrano nell'indennità di trasferta i riposi intermedi riconosciuti dalla legge alle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
Rientrano nell'indennità di trasferta anche i tempi di disponibilità in cui il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chieda di iniziare o di riprendere la guida o di eseguire altri lavori, è dovuto unicamente il trattamento di trasferta. Inoltre, sempre secondo quanto disposto dallo stesso articolo 11 DE CCNL Trasporti e Logistica, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla sede DEl'impresa o DEla residenza DE lavoratore. A norma DEl'art. 62 DE CCNL trasporti e logistica, poi, “Per il personale che goda DE trattamento di trasferta, le prestazioni dalle 22,00 alle 6,00 non danno luogo alla maggiorazione per lavoro notturno di cui ai precedenti artt. 12 e 13 essendo concordata l'indennità di lavoro notturno di cui all'art. 16 DE presente CCNL.” A norma di tale art. 16 DE CCNL di riferimento, infatti, l'indennità di lavoro notturno ha natura retributiva e viene computata esclusivamente ai fini DE t.f.r..
Il ricorrente rivendica poi altre dieci ore di straordinario settimanale per aver svolto, durante le pause DEl'orario di guida, attività di carico e scarico DEle autovetture presso il polo logistico il AL e presso le concessionarie.
Ebbene, le risultanze istruttorie non hanno idoneo riscontro alle deduzioni DEl'istante, in quanto generiche e contraddittorie.
Non risultano determinanti, invero, le dichiarazioni DE teste , il Testimone_1 quale ha lavorato insieme al ricorrente per circa un mese e mezzo ed ha poi riferito circostanze generiche per gli anni che interessano ai fini DE decidere. Il teste , fratello DE ricorrente, sull'orario di lavoro, ha riferito: “ Testimone_2
...dal lunedi al venerdi possiamo fare 45 ore di guida settimanali con il camion. Le ora RE Livorno non erano conteggiate e comunque carico e scarico non erano nel conteggio DEle 45 ore. La navetta era conteggiata nelle 45 ore. Il carico e lo scarico lo facciamo noi autisti. Per lo scarico un'ora e per caricare un'ora e venti perché è più DEicata come operazione...”
Di contro, il teste ha affermato : “...venivamo pagati per tutte le Testimone_3 ore lavorate e con la somma indicata in busta paga”.
Precise e attendibili risultano le dichiarazioni DE teste secondo Testimone_4 cui: “ ... Preciso che le ore di impegno comprendono tutto, anche carico e scarico. La stampa DEle infrazioni riguarda anche l'impegno lavorativo e non solo le ore di guida. Anche se non superano le ore di guida ma superano le ore di lavoro gli autisti si devono fermare. Aggiungo il era molto pignolo e preciso sul rispetto Pt_1 DEl'orario. Non potevano esserci partenze domenicali altrimenti sarebbe uscita l'infrazione. Le partenze non avvenivano mai di domenica perché vige il divieto di circolazione sulle autostrade...”
In definitiva, le risultanze DEla prova orale non consentono di ritenere assolto il rigoroso onere probatorio gravante sul lavoratore, secondo il costante orientamento DEla Corte di legittimità. Invero, il “lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto...” (Cass. sent. n. 3714.2009).
Al lavoratore vanno invece confermati i crediti, già riconosciuti in corso di causa, a titolo di TFR ed ultime tre mensilità, spettanze dovute in ragione DEl'avvenuta prestazione DEl'attività lavorativa e DE cui rituale pagamento il datore di lavoro non ha offerto prova.
Quanto alle altre rivendicazioni (quali ferie e festività, permessi non goduti), occorre prendere atto che ogni emolumento relativo all'intercorso rapporto di lavoro risulta regolarmente corrisposto così come indicato nelle buste paga e nelle distinte contabili (per importi coincidenti con quanto corrisposto mezzo bonifico bancario), non oggetto di impugnativa.
Deve poi essere riconosciuta la somma di euro 1.873,00, per indennità sostitutiva DE preavviso, atteso che sussiste la giusta causa DEle dimissioni ex art. 2119 c.c., in ragione DEl'inadempimento datoriale per la mancata corresponsione DEle ultime mensilità.
Il credito complessivo è dunque pari ad euro 25.109,61: di cui € 14.950,65 a titolo di trattamento di fine rapporto, € 4.683,76 a titolo di retribuzione per il mese di febbraio 2022, € 3.067,00 a titolo di retribuzione per il mese di marzo 2022, nonché € 535,20 a titolo di retribuzione per il mese aprile 2022 (dal giorno 1 al giorno 6 aprile), euro 1.873,00, per indennità sostitutiva DE preavviso;
e la società resistente va condannata a pagamento in favore DE ricorrente DEla suddetta somma.
Sulle suddette somme ex art. 429 c.p.c. vanno poi computati gli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, dalla maturazione dei crediti al saldo.
Deve infine rigettarsi la domanda riconvenzionale in quanto assolutamente generica e sfornita di prova.
Le spese DE giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base all'effettività DE credito riconosciuto
P.Q.M.
Così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e condanna la al Controparte_1 pagamento in favore DE ricorrente DEla complessiva somma di euro 25.109,61, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo, in tale somma compreso quanto già eventualmente corrisposto a titolo provvisionale. rigetta la domanda riconvenzionale.
Condanna la convenuta al pagamento DEle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 2695,00, oltre spese generali IVA e CPA, con attribuzione
Si comunichi.
RE Annunziata, 16.10.25
IL GIUDICE
Dr. Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice DE Tribunale di RE Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice DE lavoro, all'esito DE deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione DEl'udienza DE 16.10.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5469.22 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso dal' avv. Giancarlo Borrelli, come in atti Parte_1
RICORRENTE
E in persona DE legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Avv.ti Loredana Carpentieri e Giuseppe Nocera, come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.10.2022, il ricorrente in epigrafe ha esposto: di essere stato assunto dalla , a far data dal giorno 11 aprile Controparte_1
2014, in virtù di contratto di lavoro stipulato in RE DE CO in data 10 aprile 2014, con mansioni di autista – livello 3S DE contratto collettivo Trasporto di Merci su strada, con orario lavorativo di 39 ore settimanali;
di essere stato assunto dal sig.
, legale rappresentante DEla , di cui era Controparte_2 Controparte_1 stato ininterrottamente dipendente sin dal 01.05.2004 (come da estratto conto previdenziale), dapprima DEla ditta individuale e successivamente Controparte_2 DEla stessa di aver prestato la propria attività Controparte_3 lavorativa con il vincolo DEla subordinazione alle dipendenze DEla predetta Società, esercente attività di trasporto di merci per conto proprio e/o per conto di terzi, fino al giorno 06 aprile 2022, allorquando il rapporto era cessato per effetto di dimissioni per giusta causa, rassegnate dal ricorrente;
di essere stato assunto presso la sede di RE DE CO al Viale Europa n. 7, quale luogo di lavoro abituale;
di aver svolto, dalla data di assunzione alla data di cessazione DE rapporto di lavoro, le mansioni di conducente di autotreno con “bisarca” per il trasporto di autovetture;
in particolare, la nel periodo oggetto di causa aveva svolto attività di Controparte_1 trasporto merci su strada (autovetture nuove e usate) per conto proprio e per conto terzi, tra cui la Società committente TVM S.r.l che risultava essere sub vettore DEla S.p.A. Autotrade & Logistics;
il ricorrente, pur essendo stato assunto con sede di lavoro abituale in RE DE CO, ogni settimana, e precisamente di domenica sera alle ore 22.00 circa (e raramente di lunedì mattina, alle 5.00, partiva da RE DE CO (ovvero dalla fine DEl'anno 2020 da Boscoreale) per raggiungere il polo logistico “Il AL” di Collesalvetti (LI), viaggiando, unitamente ad altri dipendenti DEla e DEla (società a quest'ultima funzionalmente Controparte_1 CP_4 collegata), sigg.ri , , CP_5 Controparte_6 Parte_1 [...]
, e , dapprima a bordo di un un'auto CP_7 Controparte_8 Parte_2
Fiat Marea e successivamente di un furgone Fiat Scudo tg. EW467LH ovvero di un'auto Fiat Stilo tg. DS665ZK; dopo circa cinque ore di viaggio, il ricorrente giungeva, alle ore 3.00/4.00 DE lunedì mattina al “AL” di Collesalvetti, ove prendeva possesso di una motrice con bisarca, targata EW467LH (precedentemente una motrice targata CZ628TH) per raggiungere le concessionarie auto dislocate nelle regioni DE nord Italia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige ecc.; dopo aver scaricato e consegnato le autovetture, il ricorrente, previa pausa pranzo, ritornava al “AL” dove poteva giungere dalle ore 15.00/16.00 in poi;
l'orario, infatti, variava in base alla distanza DE luogo DEla consegna (o DEle consegne) ed alle condizioni DE traffico;
quando il rientro avveniva prima DEle 17.00, il sig. , secondo necessità, doveva recarsi Pt_1 presso il porto di Livorno, per effettuare il trasporto (cd. “navette”) di auto provenienti dall'estero, presso il polo logistico di Collesalvetti;
a Collesalvetti, dopo aver completato “le navette”, provvedeva a caricare le autovetture (fino a dieci) sull'autotreno in base alle indicazioni di trasporto DE giorno successivo, ricevute dal datore di lavoro ovvero dal committente (sub vettore) TVM, terminando la giornata lavorativa, dopo circa due ore, e cioè alle 19.00/20.00; dopo aver pernottato all'interno DEla cabina DEla motrice, il sig. , alle prime ore DE mattino DE Pt_1 giorno successivo, e cioè alle ore 5.00 circa (a volte poteva anticipare ovvero posticipare la partenza di una/due ore), partiva nuovamente per una nuova consegna;
solitamente la partenza era programmata in modo tale da poter raggiungere il luogo di consegna, per l'orario di apertura DEla concessionaria;
la prestazione lavorativa si svolgeva con modalità identiche dal lunedì mattina fino al venerdì pomeriggio, allorquando il sig. , dopo aver effettuato l'ultimo trasporto DEla settimana, Pt_1 tornava al piazzale “AL” e provvedeva al carico DEl'autotreno per la partenza DE lunedì mattina;
terminata tale operazione, solitamente alle ore 19.00 circa (DE venerdì sera), il sig. ritornava, sempre con gli altri dipendenti, presso la sede Pt_1 DEla Società in RE DE CO (ovvero dalla fine DEl'anno 2020 a Boscoreale), ove giungeva alle 24.00 circa;
la giornata di lavoro quotidiana aveva una durata che oscillava dalle 10 alle 12 ore (comprensive di ore di guida, carico e scarico di autovetture), come risulta provato dai “rapporti di guida” (relativi alla carta conducente N. 1-00000836333000, patente ) DEla motrice EZ853WV, NumeroD_1 per il periodo dal 13 settembre 2017 al 24 novembre 2018); il ricorrente riceveva indicazioni in ordine ai trasporti da effettuare da parte DE datore di lavoro ovvero dai dipendenti DEla Società TVM, sigg.ri e , tramite Persona_1 Persona_2
l'applicazione whatsapp, telefonicamente ovvero da quest'ultimo anche di persona;
infatti, la Società TVM aveva un ufficio amministrativo presso il polo logistico “Il AL”, ove lavorava il sig. che si occupava, tra l'altro, DEla Persona_2 gestione dei trasporti commissionati alla ed alla F.Truck; il sig. Controparte_1
, al momento DEla cessazione DE rapporto di lavoro, non aveva percepito la Pt_1 retribuzione dei mesi di febbraio, di marzo e di aprile (limitatamente al periodo 01-06 aprile) 2022, non aveva percepito il trattamento di fine rapporto, l'indennità sostituiva DE preavviso, l'indennità per ferie non godute, per permessi retribuiti e per festività soppresse non godute, oltre alle indennità per lavoro straordinario;
il sig. , Pt_1 infatti, aveva prestato almeno venti ore di lavoro straordinario a settimana, di cui dieci ore di lavoro straordinario a settimana per i viaggi di andata e di ritorno, per raggiungere il polo logistico “Il AL”, sito in Collesalvetti, e per tornare presso la sede DE datore di lavoro in RE DE CO;
nonché almeno dieci ore settimanali di lavoro straordinario per il carico e lo scarico DEle autovetture dalla “bisarca”, senza percepire alcun compenso;
il datore di lavoro, sebbene sollecitato, con comunicazione pec DE 27- 30 maggio 2022, a provvedere al pagamento DEle competenze di fine rapporto, nulla aveva corrisposto all'odierno ricorrente;
con comunicazione pec DE 21 luglio 2022, la Società aveva Controparte_1 contestato la pretesa creditoria, deducendo di aver corrisposto “quanto spettante per trattamento retributivo e contributivo, compensi straordinari, ferie e permessi …” e ritenendo, pertanto, infondata anche la domanda proposta nei confronti DEla TVM S.r.l. quale obbligata in solido.
Su tali premesse, lamentando il mancato pagamento DEla retribuzione dovuta in virtù DEl'effettiva prestazione di lavoro svolta, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) accertare i fatti di causa e dichiarare che dal 10 aprile 2014 al giorno 6 aprile 2022 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il sig. e la , nonché Parte_1 Controparte_1 dichiarare che il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni per giusta causa, e per l'effetto 2) condannare il datore di lavoro, per i motivi in Controparte_1 fatto e in diritto sopra esposti, al pagamento DEla complessiva somma di € 147.936,05 di cui € 14.950,65 a titolo di trattamento di fine rapporto, € 4.683,76 a titolo di retribuzione per il mese di febbraio 2022, € 3.067,00 a titolo di retribuzione per il mese di marzo 2022, nonché € 535,20 a titolo di retribuzione per il mese aprile 2022 (dal giorno 1 al giorno 6 aprile), € 102.491,43 per lavoro straordinario, € 10.162,82 per ferie non godute, € 10.172,20 per permessi retribuiti e festività abolite non godute ed € 1.873,00 per indennità sostituiva DE preavviso, come da conteggi allegati al presente ricorso, ovvero al pagamento DEla maggiore o minore somma che dovesse essere accertata nel corso DE giudizio anche a mezzo CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 c.c. dalla maturazione al soddisfo;
3) condannare la al pagamento dei contributi previdenziali Controparte_1 in ordine alla retribuzione dovuta per indennità di lavoro straordinario dovuta al sig.
ed accertata in corso di causa;
4) condannare la Pt_1 Controparte_1 al pagamento di spese e competenze di giudizio, con attribuzione in favore DE sottoscritto difensore. *”
Si è costituita la società convenuta che resistendo all'avversa domanda ne ha chiesto il rigetto. La resistente ha poi spiegato domanda riconvenzionale per il risarcimento DE danno quantificato in Euro 20.000,00, in termini di lucro cessante per la perdita DEle commesse DEla TVM S.r.l. e in Euro 5.000,00 per il danno di immagine conseguente alla stessa condotta DE sig. , o nella maggiore o Parte_1 minor somma ritenuta di giustizia.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, venivano emesse ordinanze di pagamento, in via provvisionale in data 7.5.2024 (ex art. 186 ter c.p.c) per la somma di 14.950,65, oltre interessi a titolo di TFR ed in data 9 aprile 2025 per la somma di euro 8.383,26 oltre accessori a titolo di ultime tre mensilità.
Sulla base DEla documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione DE procedimento, ha deciso la causa.
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini e per le argomentazioni di seguito esposti.
E' documentata l'avvenuta intercorrenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, full time dal 10.04.2014 al 6.4.2022, data in cui il dipendente presentava le dimissioni;
non è oggetto di contestazione l'avvenuto pagamento DEle retribuzioni risultanti dalle buste paga (fino a luglio 2018) e dalle contabili di pagamento a partire dal 2018.
Ciò posto, a fronte DEle richiamate emergenze documentali, l'istante rivendica differenze retributive in ragione DEl'orario di lavoro effettivamente svolto, che assume maggiore rispetto a quello contrattualmente previsto. In particolare, il ricorrente lamenta la mancata corresponsione DEla retribuzione spettante per le ore di lavoro straordinario (almeno dieci) per i viaggi di andata (con partenza di domenica alle ore 22.00 o raramente di lunedì mattina alle ore 4.00/5.00) da RE DE CO al “AL” di Collesalvetti e di ritorno (con partenza di venerdì sera), nonché la mancata corresponsione DEl'indennità per il lavoro straordinario svolto dal lunedì al venerdì, per almeno due ore al giorno.
Ciò posto, circa il lavoro straordinario per trasferta da RE DE CO (sede DEla società) al polo logistico il AL di Collesalvetti, è circostanza pacifica che l'istante abbia percepito l'indennità di trasferta come da buste-paga.
Sul tema, come condivisibilmente evidenziato da parte convenuta, occorre chiarire che le trasferte sono elemento costante nell'attività DEle aziende che si occupano di trasporti e, pertanto, l'indennità di trasporto è specificamente prevista e regolamentata dal CCNL Trasporti e Logistica.
A norma DEl'art. 11 DE CCNL Trasporti e Logistica, in particolare, rientrano nell'indennità di trasferta i riposi intermedi riconosciuti dalla legge alle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
Rientrano nell'indennità di trasferta anche i tempi di disponibilità in cui il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chieda di iniziare o di riprendere la guida o di eseguire altri lavori, è dovuto unicamente il trattamento di trasferta. Inoltre, sempre secondo quanto disposto dallo stesso articolo 11 DE CCNL Trasporti e Logistica, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla sede DEl'impresa o DEla residenza DE lavoratore. A norma DEl'art. 62 DE CCNL trasporti e logistica, poi, “Per il personale che goda DE trattamento di trasferta, le prestazioni dalle 22,00 alle 6,00 non danno luogo alla maggiorazione per lavoro notturno di cui ai precedenti artt. 12 e 13 essendo concordata l'indennità di lavoro notturno di cui all'art. 16 DE presente CCNL.” A norma di tale art. 16 DE CCNL di riferimento, infatti, l'indennità di lavoro notturno ha natura retributiva e viene computata esclusivamente ai fini DE t.f.r..
Il ricorrente rivendica poi altre dieci ore di straordinario settimanale per aver svolto, durante le pause DEl'orario di guida, attività di carico e scarico DEle autovetture presso il polo logistico il AL e presso le concessionarie.
Ebbene, le risultanze istruttorie non hanno idoneo riscontro alle deduzioni DEl'istante, in quanto generiche e contraddittorie.
Non risultano determinanti, invero, le dichiarazioni DE teste , il Testimone_1 quale ha lavorato insieme al ricorrente per circa un mese e mezzo ed ha poi riferito circostanze generiche per gli anni che interessano ai fini DE decidere. Il teste , fratello DE ricorrente, sull'orario di lavoro, ha riferito: “ Testimone_2
...dal lunedi al venerdi possiamo fare 45 ore di guida settimanali con il camion. Le ora RE Livorno non erano conteggiate e comunque carico e scarico non erano nel conteggio DEle 45 ore. La navetta era conteggiata nelle 45 ore. Il carico e lo scarico lo facciamo noi autisti. Per lo scarico un'ora e per caricare un'ora e venti perché è più DEicata come operazione...”
Di contro, il teste ha affermato : “...venivamo pagati per tutte le Testimone_3 ore lavorate e con la somma indicata in busta paga”.
Precise e attendibili risultano le dichiarazioni DE teste secondo Testimone_4 cui: “ ... Preciso che le ore di impegno comprendono tutto, anche carico e scarico. La stampa DEle infrazioni riguarda anche l'impegno lavorativo e non solo le ore di guida. Anche se non superano le ore di guida ma superano le ore di lavoro gli autisti si devono fermare. Aggiungo il era molto pignolo e preciso sul rispetto Pt_1 DEl'orario. Non potevano esserci partenze domenicali altrimenti sarebbe uscita l'infrazione. Le partenze non avvenivano mai di domenica perché vige il divieto di circolazione sulle autostrade...”
In definitiva, le risultanze DEla prova orale non consentono di ritenere assolto il rigoroso onere probatorio gravante sul lavoratore, secondo il costante orientamento DEla Corte di legittimità. Invero, il “lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto...” (Cass. sent. n. 3714.2009).
Al lavoratore vanno invece confermati i crediti, già riconosciuti in corso di causa, a titolo di TFR ed ultime tre mensilità, spettanze dovute in ragione DEl'avvenuta prestazione DEl'attività lavorativa e DE cui rituale pagamento il datore di lavoro non ha offerto prova.
Quanto alle altre rivendicazioni (quali ferie e festività, permessi non goduti), occorre prendere atto che ogni emolumento relativo all'intercorso rapporto di lavoro risulta regolarmente corrisposto così come indicato nelle buste paga e nelle distinte contabili (per importi coincidenti con quanto corrisposto mezzo bonifico bancario), non oggetto di impugnativa.
Deve poi essere riconosciuta la somma di euro 1.873,00, per indennità sostitutiva DE preavviso, atteso che sussiste la giusta causa DEle dimissioni ex art. 2119 c.c., in ragione DEl'inadempimento datoriale per la mancata corresponsione DEle ultime mensilità.
Il credito complessivo è dunque pari ad euro 25.109,61: di cui € 14.950,65 a titolo di trattamento di fine rapporto, € 4.683,76 a titolo di retribuzione per il mese di febbraio 2022, € 3.067,00 a titolo di retribuzione per il mese di marzo 2022, nonché € 535,20 a titolo di retribuzione per il mese aprile 2022 (dal giorno 1 al giorno 6 aprile), euro 1.873,00, per indennità sostitutiva DE preavviso;
e la società resistente va condannata a pagamento in favore DE ricorrente DEla suddetta somma.
Sulle suddette somme ex art. 429 c.p.c. vanno poi computati gli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, dalla maturazione dei crediti al saldo.
Deve infine rigettarsi la domanda riconvenzionale in quanto assolutamente generica e sfornita di prova.
Le spese DE giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base all'effettività DE credito riconosciuto
P.Q.M.
Così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e condanna la al Controparte_1 pagamento in favore DE ricorrente DEla complessiva somma di euro 25.109,61, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo, in tale somma compreso quanto già eventualmente corrisposto a titolo provvisionale. rigetta la domanda riconvenzionale.
Condanna la convenuta al pagamento DEle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 2695,00, oltre spese generali IVA e CPA, con attribuzione
Si comunichi.
RE Annunziata, 16.10.25
IL GIUDICE
Dr. Rosa Molè