Art. 23.
Ai professori universitari si applicano, in tutto cio' che non sia disciplinato dalla presente legge o da leggi e regolamenti speciali, le norme stabilite per i dipendenti civili dello Stato.
E' fatta salva l'applicazione del principio fissato nell' art. 7, lettera b) della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 .
Ai professori universitari si applicano, in tutto cio' che non sia disciplinato dalla presente legge o da leggi e regolamenti speciali, le norme stabilite per i dipendenti civili dello Stato.
E' fatta salva l'applicazione del principio fissato nell' art. 7, lettera b) della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 .