Articolo 23 della Legge 18 marzo 1958, n. 311
Articolo 22Articolo 24
Versione
16 aprile 1958
Art. 23.
Ai professori universitari si applicano, in tutto cio' che non sia disciplinato dalla presente legge o da leggi e regolamenti speciali, le norme stabilite per i dipendenti civili dello Stato.
E' fatta salva l'applicazione del principio fissato nell' art. 7, lettera b) della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 .
Entrata in vigore il 16 aprile 1958
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