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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 16 aprile
2025, tenuta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8628/2022 R.G., avente ad oggetto ”Risarcimento
Danni” e vertente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Bruno, Parte_1
- Attrice –
Contro
, in persona del Sindaco p.t., contumace, Controparte_1
- Convenuto -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 10.11.2022, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, il Controparte_2 in persona del Sindaco p.t., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)
Accertare e dichiarare che il è esclusivo responsabile delle Controparte_1 esondazioni di liquami che interessano i terreni dell'attrice; 2) Di conseguenza, condannare l'Amministrazione convenuta, all'esecuzioni di tutti i lavori utili all'adeguamento della condotta fognaria al fine di eliminare la saturazione e conseguente esondazione della condotta in prossimità dell'azienda dell'attrice; 3)
Alternativamente, condannare la convenuta al risarcimento del danno ex art.
2058, 2° comma, cc nella somma ritenuta di giustizia dal Sig. Giudice e secondo il suo prudente apprezzamento;
4) Condannare il al Controparte_1
1 pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 22.785,68 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, sia sotto il profilo del lucro cessante, che sotto il profilo del danno emergente oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo, oppure di quell'altra somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
5) Condannare, in ogni caso, l'ente convenuto al pagamento di spese e compensi del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistario.”.
L'attrice, in qualità di titolare dell'azienda agricola “Tenuta Santa Rosa”, esponeva di condurre in affitto i terreni in località CH agro di CP_1
e censiti in catasto al foglio 30 part.lle 15,16,19,20,242,266,271,328,335,347,576
e 578, parte dei quali destinati ad attività ricettiva e parte in coltivazioni connesse all'esercizio di tale attività sin dal 01.02.2020, come da contratto di locazione in atti (cfr. doc. in atti). In tale predio esiste una rete fognaria pubblica con posizionamento dei tombini sulla strada di servizio al depuratore che attraversa la proprietà Pt_1
Deduceva l'attrice che, da tempo, tale azienda era, ed è tutt'ora, interessata da continui sversamenti di liquame provenienti dai tombini delle rete fognaria circostante e dal tombino di collegamento posto a ridosso della stessa tenuta agricola;
in particolare, ad ogni precipitazione atmosferica, a prescindere dall'intensità, la proprietà della subisce una grave esondazione di liquami Pt_1
i quali rendono impraticabile ed incoltivabile una buona porzione di terreno.
Tale situazione non è mai stata modificata nonostante le varie sollecitazioni e diffide agli enti competenti sin dal marzo 2020 con segnalazioni verbali e con pec (cfr. pec del 16.11.2020, pec del 6.1.21, pec del 30.8.21 in atti) ed in ultimo, con diffida del 13.9.21 a firma del procuratore dell'attrice (cfr. doc. in atti).
Pertanto, non avendo mai avuto riscontro e persistendo la situazione di sversamento dei liquidi, l'odierna attrice si vedeva costretta a promuovere accertamento tecnico preventivo innanzi al Giudice di Pace di Gallipoli, al fine di procedere, in contraddittorio con le parti, alla esatta verifica della funzionalità delle opere fognarie eseguite, con ogni ulteriore indagine utile per evitare la perpetuazione dei danni a suo carico.
2 Il fascicolo veniva iscritto al n. 1038/2021 R. G. G.d.P. di Gallipoli, nel quale si costituiva sia il che l'Acquedotto Pugliese;
veniva Controparte_1
nominato CTU l'ing. il quale, previo giuramento, procedeva Per_1
all'espletamento dell'incarico ricevuto, a completamento del quale, depositava l'elaborato peritale (cfr. elab. in atti).
All'udienza del 13.04.2023 veniva dichiarata la contumacia del CP_1
e veniva disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al
[...]
procedimento per ATP.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale, la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi, all'udienza odierna, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c..
§§§§§§§§§§§
La domanda attorea può essere accolta nei seguenti termini.
Appare opportuno, in primis, richiamare le risultanze delle indagini peritali eseguite, sia in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, che in questa sede, dal
CTU, Ing. pienamente condivise da questo giudice, in quanto Persona_2
ritenute idonee allo scopo per cui è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente d'ufficio, all'esito delle espletate indagini, ha accertato quanto segue: “I luoghi oggetto del contendere, allo stato attuale, sono attraversati sia dalla condotta principale di convogliamento delle acque reflue comunali verso il sistema di depurazione AQP e sia da un ramo di supporto alla raccolta delle acque reflue di CH, che si innesta sulla condotta principale a monte della tenuta Santa
Rosa. Inoltre, sulla predetta condotta principale è posizionato anche il punto di allaccio sifonato dello scarico delle acque reflue dell'utenza “Tenuta Santa Rosa”.
La condotta principale attraversa il sito del vecchio depuratore comunale, non più attivo, per poi indirizzarsi verso il recapito finale di AQP. Pertanto, la presenza sul territorio comunale di due tipologie di impianti di smaltimento delle acque, esclude completamente che l'impianto contestato sia stato realizzato per la raccolta e lo smaltimento di acque reflue urbane (rete fognante per acque grigie), ma il suo utilizzo è solo ed esclusivamente, per la raccolta ed il successivo trattamento di
3 acque reflue domestiche o ad esse assimilate.
Pertanto, il sistema di captazione, trasporto e trattamento di acque di origine meteorica, è da considerarsi, come in effetti lo è, incompatibile con
l'attuale rete di fognatura “nera”, sia per prestazioni idrauliche, ma, soprattutto, per opere di trattamento e smaltimento dei reflui.
In tutte e due le tipologie di raccolta delle acque, comunque, il dimensionamento delle condotte, per lo smaltimento delle portate idrauliche, è effettuato con le formule proprie dello scorrimento “a pelo libero” e, quindi diventa prevalente la “pendenza della tubazione ed il suo grado di riempimento.
In sede di sopralluogo del 20/01/2022, in assenza di precipitazioni meteoriche, lo scorrimento delle acque reflue era regolare ed il grado di riempimento della condotta non era superiore al 50%.
La portata massima di acque reflue, calcolata sulla base del 80% della dotazione idrica giornaliera (150l/gg*ab) degli abitanti equivalenti (circa 5700), risulta pari a circa 0,013 m3 /s, con grado di riempimento al 35% (vedere formula di calcolo allegata), quindi le prestazioni idrauliche della condotta principale sono più che idonee ai fabbisogni cittadini.
Invece, nel caso di immissioni meteoriche non previste, come lamentato da parte attrice, la disponibilità di maggiore portata, stimata pari a 60% (pari a
0,06-0,013=0,047 m3 /s), prima della saturazione del tubo e la conseguente variazione del regime di scorrimento da pelo libero” a “pressione”, potrebbe convogliare le acque meteoriche di un'area scolante, senza far esondare
l'impianto, di poco più di circa 13400/0,7 = 19000 m2, confrontabile a circa 1/5 dell'abitato di CH (dati rilevati da Google Earth), il tutto calcolato con una pioggia critica di massimo 2mm/h, e coeff. di raccolta (captazione meteorica) medio di zone densamente urbanizzate pari a 0,7.”.
Quindi, il CTU ha anche evidenziato che i sistemi di sicurezza delle opere terminali, in caso di eventi meteorici che possano intasare e precludere il regolare funzionamento della rete di fogna “nera”, sono ubicati in prossimità delle opere terminali, in quanto il loro compito è preservare l'efficienza del sistema di depurazione e non la gestione degli eccessi di portata causati da immissioni improprie nella rete (acque meteoriche), mentre le esondazioni interesserebbero,
4 come di fatto succede i tratti terminali con minore capacità di deflusso.
In ordine ai “VIZI DI FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI ED OPERE
NECESSARIE PER EVITARE LE DENUNCIATE ESONDAZIONI”, il CTU ha osservato quanto segue.
“In data 16/02/2022 è stato possibile verificare che esiste una correlazione diretta tra la saturazione e conseguente esondazione della condotta, ed eventi meteorici locali nell'area di compluvio (Intera area comunale di ), CP_1
anche di non elevata intensità (2-5 mm pioggia/24h).
Il CTU, inoltre, ha rilevato che: dal pozzetto di inizio ispezione (102), corrispondente all'inizio dell'attraversamento della proprietà della tenuta Santa
Rosa, al primo pozzetto successivamente ispezionabile (107), in cui confluisce la derivazione proveniente solo da CH (Profilo 2), la pendenza di scorrimento è risultata pari a circa 7mm/m, quindi in linea con il progetto di modifica di AQP (circa 5,9 mm/m). Dal pozzetto successivo (108) sino a quello vicino (109), invece, la conduttura trovasi in una leggera contropendenza (-
2,4mm/m). Il tratto successivo (109-113) trovasi in corretta pendenza, ma non costante, passando da 14mm/m a 6mm/m in corrispondenza dell'allaccio dello scarico domestico della tenuta Santa Rosa, per poi trovarsi nuovamente in leggera contropendenza (-2mm/m), in corrispondenza del pozzetto ubicato di fronte all'ingresso del vecchio depuratore (114), successivamente la canalizzazione, seppur con una minima pendenza (1,2 mm/m) si immette nella condotta a valle del vecchio depuratore con pendenze più consone allo smaltimento delle acque reflue.
Detta variazione delle “livellette”, non inficia il corretto funzionamento della fogna nera, anche se basse velocità (<0,5 m/s) comportano sedimentazione all'interno della condotta con decadimento del coeff. di scorrimento e della sezione utile e innalzamento del livello di ristagno delle acque reflue nei pozzetti interessati da contropendenza, ma, anche con una minima immissione di acque meteoriche, il sistema di smaltimento verrebbe saturato, comportando il traboccamento dei reflui dai pozzetti più bassi, sia per quota assoluta, ma anche per profondità relativa rispetto al filo superiore della condotta, che altri non sono che quelli più prossimi all'allaccio dell'utenza domestica della tenuta Santa Rosa, nonché il traboccamento dal sifone di collegamento al
5 predetto allaccio.
Pertanto, una maggiore attenzione negli interventi di pulizia delle condotte e un ripristino del corretto scorrimento della condotta sono da ritenersi necessari, ma non risolutivi.
Inoltre, in considerazione del fatto che il punto di allaccio dello scarico della
Tenuta Santa Rosa si trova nel punto di minore portata del canale e di minima altezza del pelo libero della condotta, lo spostamento del medesimo nelle parte alta della proprietà, con allaccio al primo pozzetto utile del tratto proveniente da
CH, permetterebbe di diminuire, ma non eliminare, il numero delle esondazioni, limitando la fuoriuscita dai soli pozzetti di ispezione della condotta e non dal sifone dell'allaccio allo scarico domestico.
Di interventi risolutivi, invece, si può parlare solo nelle condizioni di seguito indicate: 1) Attento monitoraggio degli scarichi in fogna nera di superfici impermeabilizzate scolanti e la loro eliminazione. 2) Nel caso, la portata sia tale da essere assimilabile al carico inquinante non superiore a 2000 A.E. (Abitanti
Equivalenti), creazione di una condotta di troppo pieno, che dal pozzetto della fogna nera, subito a monte della proprietà convogli le acque “reflue urbane Pt_1
in esubero”, in quanto non si può parlare di sole acque di origine meteorica, verso un sistema di trattamento che permetta di poterle immettere nella rete di acque meteoriche, le cui opere terminali, peraltro, si trovano nelle immediate vicinanze del luogo oggetto del contendere, da realizzarsi conformemente al R.R. 26/2011 e con diametro della condotta non inferiore a ∅500mm.
Tutti gli interventi manutentivi e gli aggiustamenti delle anomalie riscontrate, pur consentendo un migliore scorrimento delle acque, anche se
“grigie”, porterebbe ad una riduzione delle esondazioni per eventi di minore entità, quindi la loro frequenza, ma non la loro completa eliminazione.
In conclusione, sempre con riferimento ai possibili interventi risolutivi, l'Ing.
ha osservato che “il sistema di captazione e stoccaggio delle acque di Per_1
lavaggio, sarà costituito da una tubazione di troppo pieno, del diametro di 500mm, innestata nel pozzetto n°107 con il filo inferiore ubicato con un franco di circa
300mm dal piano di scorrimento abituale delle acque reflue ordinarie, che immetterà, con flusso a pelo libero (pendenza circa pari al 0,2 % e grado di
6 riempimento pari al 40-50%) nella vasca di accumulo da circa 1300 m3. Nella predetta vasca, dotata di troppo pieno, sarà installato un gruppo di elettropompe per liquami, che, con una portata non superiore a 0.014 m3 /s ed una prevalenza di
1,2-1,5 Bar (p.d.c. 0,031 m/m, percorso 300m, sollevamento 3m) a mezzo di tubo in pressione del diametro di 100 mm, provvederà a reimmettere, gradualmente, le acque stoccate, nella rete di fognatura nera, all'altezza del pozzetto n° 116
(pozzetto subito a valle del vecchio depuratore).
Inoltre, ha ritenuto tecnicamente corretto, efficace, nonché fattibile in tempi brevi, il ristabilire le corrette quote di scorrimento della tubazione tra il pozzetto
109 e quello 114, mantenendo una pendenza compatibile con quella del tratto iniziale (pozzetto 102), quindi pari al 0,7% circa.”.
Orbene, alla luce di tutto quanto innanzi, a parere della scrivente, può ritenersi pienamente provata la responsabilità del in relazione a Controparte_1
quanto lamentato dall'odierna attrice con l'atto introduttivo del giudizio;
invero, il
CTU, sia in sede di ATP, che nell'ambito del presente giudizio, ha accertato che il sistema di captazione, trasporto e trattamento di acque di origine meteorica,
è da considerarsi, come in effetti lo è, incompatibile con l'attuale rete di fognatura “nera”, nonché che esiste una correlazione diretta tra la saturazione
e conseguente esondazione della condotta, ed eventi meteorici locali nell'area di compluvio (Intera area comunale di ), anche di non elevata CP_1
intensità (2-5 mm pioggia/24h).
In materia è principio ormai consolidato quello secondo cui
“Indipendentemente da chi li abbia in concreto realizzati, gli impianti fognari diventano di proprietà dell'ente pubblico comunale una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali;
come tale, il comune custode risponde ex art. 2051
c.c. dei danni casualmente ad essi collegati, salvo la prova del caso fortuito, come stabilito dalla predetta disposizione. L'ente proprietario della rete fognaria è infatti tenuto all'esercizio del controllo del sistema di raccolta e di deflusso delle acque reflue, a prescindere dalla responsabilità eventualmente imputabile ad altri titoli a soggetti terzi.” (Tribunale Perugia sez. II, 18/10/2021, n.1369).
Pertanto, nella fattispecie in esame, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il CP_1
deve essere ritenuto responsabile di quanto denunciato dall'attrice con
[...]
7 la presente azione giudiziale, in quanto ove il avesse assolto agli obblighi CP_1
sullo stesso gravanti come custode, l'evento dannoso non si sarebbe verificato o quanto meno avrebbe assunto consistenza ampiamente inferiore.
Invero, nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c. è il custode che deve, per andare esente da responsabilità, dare la prova liberatoria del fortuito. Cioè, è il custode che deve dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con la diligenza richiesta dalle circostanze concrete. In altre parole, il custode deve dare la prova di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in custodia, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche norme, nonché del dovere di non ledere l'altrui sfera giuridica. In pratica nella responsabilità presunta del custode, vi è un'inversione dell'onere della prova che agevola il danneggiato, mentre sul danneggiante grava anche il rischio del fatto ignoto. Al custode, presunto responsabile, è concesso altresì di dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, che è cosa ben diversa dalla prova liberatoria per andar esente da responsabilità.
Deve, altresì, precisarsi che “l'ente pubblico è responsabile anche se la manutenzione e la gestione della rete fognaria è affidata a società esterne. La decisione dell'ente comunale di avvalersi di società private per l'espletamento di tali attività ha rilevanza solo nei rapporti interni tra l'appaltatore del servizio e
l'ente pubblico. Quest'ultimo deve, infatti, continuare ad esercitare sull'opera
l'opportuna vigilanza e i necessari controlli, salvo l'ipotesi in cui in cui non vi sia stato un totale trasferimento a terzi del potere di fatto sulla cosa” (sul tema,
Tribunale di Milano, sent. 1 dicembre 2016, n. 13293; Tribunale di Palermo, 20 giugno 2014 n. 3423).
Dal canto suo, l' convenuto, in questa sede, scegliendo di non costituirsi, P_
sebbene ritualmente evocato in giudizio, non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che i fatti denunciati dall'attrice sono stati determinati da cause estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione della rete fognaria, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
8 Pertanto, ritenuta la fondatezza nell'an della domanda attorea, il CP_1
deve essere condannato all'esecuzione di tutte le opere necessarie alla
[...]
eliminazione della fonte di danno denunciato dall'attrice, secondo le indicazioni tecniche fornite dal CTU, Ing. Per_1
In ordine al quantum della domanda attorea, la scrivente rileva che, in questa sede, non sussistono idonei elementi probatori per addivenire ad un'esatta quantificazione dei danni subiti dall'attrice, non potendosi ritenere, in tal senso, sufficienti le sole riproduzioni foto/video acquisite agli atti, né, tantomeno, le dichiarazioni rese dai due testimoni escussi ( e ); Testimone_1 Persona_2
pertanto, appare opportuno procedere ad una liquidazione equitativa del danno subito dall'attrice, quantificandolo, ex art. 1226 c.c., in complessivi € 2.500,00, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo.
All'attrice devono essere rifuse le spese legali e quelle di CTU relative alla fase dell'ATP, liquidate in complessivi € 2.855,68, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, di cui € 847,60 per spese legali ed
€ 2.006,08 per spese di CTU (cfr. fatture in atti).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Accoglie la domanda attorea;
2. Per l'effetto, condanna il in persona del Sindaco Controparte_2
p.t., all'esecuzione di tutte le opere necessarie alla eliminazione della fonte di danno denunciato dall'attrice, secondo le indicazioni tecniche fornite dal
CTU, Ing. Per_1
3. Condanna, altresì, l' convenuto, al risarcimento dei danni subiti da P_
, liquidati in complessivi € 5.355,68, oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria, come specificato in parte motiva;
4. Condanna, infine, il in persona del Sindaco p.t., alla Controparte_1
9 rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in complessive €
3.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti, nonché delle spese di CTU eventualmente anticipate;
5. Dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Lecce, 16 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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