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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4919/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4919/2024 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti De Pasquale Giovanna e Rossana La Vecchia
e
(CF. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti De Pasquale Giovanna e Rossana La Vecchia
con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.4.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 23.12.2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.
B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Livorno in data 30.7.1998.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
1 E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti nel procedimento di separazione personale (il
28/2/2023) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli, benché maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 28/07/1998 tra e e trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1998 Parte 2 Serie A n. 238.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Poiché i figli, sebbene maggiorenni, non sono economicamente indipendenti, il IG. augusto verserà, per entrambi i figli, un contributo mensile al CP_1 mantenimento di complessive € 500,00 (cinquecento/00) entro il giorno 10 di ogni mese alle seguenti coordinate bancarie intestate alla IG.ra : Parte_1
[...].
3. Entrambi i genitori contribuiranno, altresì, nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si dovranno sostenere nell'interesse dei figli, nonché in pari misure quelle mediche non coperte dal servizio sanitario
2 nazionale, ludiche, ricreative e sportive. Le spese straordinarie, ad eccezione di quelle urgenti di natura mediche e scolastiche di inizio anno, dovranno essere previamente concordate tra i genitori e, su esibizione di giustificativi di spesa,
l'uno dovrà rimborsare all'altro genitore la quota eventualmente anticipata di sua competenza entro 10 giorni dalla spesa medesima.
4. Resta in ogni caso inteso che il preventivo consenso non è necessario per le spese medico sanitarie urgenti.
Inoltre, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante, nonché per le spese relative alla frequentazione scolastica e universitaria (tasse d'iscrizione, libri di testo, mensa e ripetizioni).
Il preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché per quelle di natura sportiva e ricreativa.
- A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
- Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del
SSN.
- Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue, spese per il trasporto urbano ed extraurbano (bus, treno ecc..).
- Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo, assicurazione e carburante, spese per il conseguimento di patenti di tipo A e B nonché di patentino per ciclomotore.
Ai fini della formazione del consenso, il genitore che intende affrontare una spesa extra per i figli, dovrà comunicarlo all'altro genitore, anche tramite mail,
e l'eventuale dissenso dovrà essere comunicato, anche via mail, entro 10 giorni, valendo il silenzio quale assenso.
Il genitore che ha sostenuto per intero la spesa di natura straordinaria, nell'interesse del figlio, avrà diritto al rimborso del 50% della spesa da parte dell'altro genitore, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta di rimborso documentata.
3 5. I coniugi dichiarano, ciascuno per sé, di essere indipendenti economicamente e di aver regolato, per il futuro, fuori dal presente atto ogni ulteriore rapporto patrimoniale, non avendo null'altro da pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia ragione pregressa.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4919/2024 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti De Pasquale Giovanna e Rossana La Vecchia
e
(CF. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti De Pasquale Giovanna e Rossana La Vecchia
con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.4.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 23.12.2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.
B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Livorno in data 30.7.1998.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
1 E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti nel procedimento di separazione personale (il
28/2/2023) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli, benché maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 28/07/1998 tra e e trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1998 Parte 2 Serie A n. 238.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Poiché i figli, sebbene maggiorenni, non sono economicamente indipendenti, il IG. augusto verserà, per entrambi i figli, un contributo mensile al CP_1 mantenimento di complessive € 500,00 (cinquecento/00) entro il giorno 10 di ogni mese alle seguenti coordinate bancarie intestate alla IG.ra : Parte_1
[...].
3. Entrambi i genitori contribuiranno, altresì, nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si dovranno sostenere nell'interesse dei figli, nonché in pari misure quelle mediche non coperte dal servizio sanitario
2 nazionale, ludiche, ricreative e sportive. Le spese straordinarie, ad eccezione di quelle urgenti di natura mediche e scolastiche di inizio anno, dovranno essere previamente concordate tra i genitori e, su esibizione di giustificativi di spesa,
l'uno dovrà rimborsare all'altro genitore la quota eventualmente anticipata di sua competenza entro 10 giorni dalla spesa medesima.
4. Resta in ogni caso inteso che il preventivo consenso non è necessario per le spese medico sanitarie urgenti.
Inoltre, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante, nonché per le spese relative alla frequentazione scolastica e universitaria (tasse d'iscrizione, libri di testo, mensa e ripetizioni).
Il preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché per quelle di natura sportiva e ricreativa.
- A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
- Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del
SSN.
- Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue, spese per il trasporto urbano ed extraurbano (bus, treno ecc..).
- Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo, assicurazione e carburante, spese per il conseguimento di patenti di tipo A e B nonché di patentino per ciclomotore.
Ai fini della formazione del consenso, il genitore che intende affrontare una spesa extra per i figli, dovrà comunicarlo all'altro genitore, anche tramite mail,
e l'eventuale dissenso dovrà essere comunicato, anche via mail, entro 10 giorni, valendo il silenzio quale assenso.
Il genitore che ha sostenuto per intero la spesa di natura straordinaria, nell'interesse del figlio, avrà diritto al rimborso del 50% della spesa da parte dell'altro genitore, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta di rimborso documentata.
3 5. I coniugi dichiarano, ciascuno per sé, di essere indipendenti economicamente e di aver regolato, per il futuro, fuori dal presente atto ogni ulteriore rapporto patrimoniale, non avendo null'altro da pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia ragione pregressa.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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