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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/10/2025, n. 2892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2892 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1348/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 29.4.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9522/2024, pubblicata il 31/10/2024,
TRA
Avv. AN TA (C.F. ), residente in [...], C.F._1
CASSANO D'ADDA, con il patrocinio dell'Avv. MAPELLI MARIA GABRIELLA (C.F.
), elettivamente domiciliata in PIAZZA LIBERTA' 23, TREZZO C.F._2
SULL'ADDA, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._3
STRADA ANULARE TORRE 5, SEGRATE;
-APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9522/2024, pubblicata il
31/10/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI:
Per AN TA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n. 9522/2024, emessa il 31.10.2024 dal Tribunale di Milano, Sezione III civile, in persona del Giudice Unico Dr. Roberto Angelini disporre quanto segue:
1) accertare e dichiarare, alla luce di quanto sopra argomentato, l'inesistenza dei presupposti per la condanna dell'Avv. CO SA al pagamento dell'importo di E. 1.200,00 ex art. 96, comma III, c.p.c.
2) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, sopra richiamata, revocare la statuizione di condanna ex art. 96, comma III, c.p.c. adottata in primo grado nei confronti dell'Avv. CO SA;
3) e, conseguentemente e per l'effetto, condannare alla Controparte_1 restituzione della somma di E. 1.200,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento all'effettivo saldo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi al presente grado di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c., notificato in data 5 giugno 2024, l'Avv.
rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. US Rita Controparte_1
MA, ha contestato l'atto di precetto notificatole in data 28 maggio 2024 dall'Avv.
CO SA, deducendone la nullità, in quanto intimato senza che il titolo ad esso presupposto, costituito dal decreto ingiuntivo n. 5925/2024 emesso dal Giudice di Pace di
Milano il 12 aprile 2024, fosse provvisto del necessario decreto di esecutorietà. Ha pertanto chiesto la declaratoria di nullità dell'atto di precetto, nonché la condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c.
Costituitosi in giudizio, l'Avv. SA ha ammesso l'assunto (“Per un mero disguido, l'atto di precetto … è stato notificato senza decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.”). Ha chiesto in via preliminare la sospensione del giudizio, essendo pendente avanti al Giudice di Pace il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 5925/2024, nonché la cancellazione di espressioni a suo dire sconvenienti e offensive contenute nell'atto avversario (volto più a screditare la figura della SA che a contestare la regolarità formale del precetto impugnato).
Ha poi chiesto il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. e la compensazione delle spese di lite.
L'avv. SA ha evidenziato che la notifica del titolo sprovvisto del decreto di esecutorietà era stata frutto di un mero disguido e che l'opposta, da un anno a questa parte, stava soltanto cercando di ottenere da parte della il compenso per l'attività professionale espletata a CP_1 favore di quest'ultima. Nessuna mala fede o colpa grave era pertanto ravvisabile nella condotta pagina 2 di 6 della SA, non avendo del resto la provato di aver subito un danno, idoneo a CP_1
giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c.
Il Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione e condannato la precettante convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite, liquidate tenendo conto della limitata attività processuale svolta. Il primo Giudice ha poi applicato l'art. 96 comma 3 c.p.c., condannando l'avv. SA
a versare alla controparte un ulteriore importo, pari a quello irrogato per la rifusione delle spese legali (€ 1.200,00), sulla base della circostanza che la convenuta opposta, intimando atto di precetto in forza di un titolo inesistente, ha indotto controparte ad opporsi e ha, di conseguenza, indirettamente causato l'avvio di una lite inutile e (per la parte opposta) temeraria.
Con atto di citazione in appello notificato il 29.4.2025, SA CO ha proposto appello, limitatamente al capo della sentenza che prevede la condanna dell'opposta per lite temeraria ex art. 96, comma III, c.p.c., affermando che tale condanna era contraria al comportamento processuale tenuto in giudizio, avendo ella riconosciuto l'errore e avanzato una proposta transattiva, e, soprattutto, era contraria al principio dell'onere della prova in ordine alla responsabilità aggravata e al danno che ne sarebbe derivato.
L'appellante ha rilevato: - che non era ravvisabile un abuso del processo, essendo il precetto un atto endoprocessuale propedeutico all'esecuzione forzata;
- che ella non aveva dato inizio all'esecuzione e pertanto non aveva arrecato alcun danno alla debitrice, né aggravato la posizione della stessa (contrariamente a quanto aveva fatto la che, pur a fronte del CP_1 riconoscimento dell'errore da parte della SA e dell'offerta di ristoro delle spese di lite sostenute dall'opponente, aveva rifiutato ogni tipo di accordo, aggravando la posizione processuale della controparte); - che l'opponente non aveva fornito prova del danno subito
(l'unico danno concreto era rappresentato dalle spese legali, prontamente rifuse dall'avv.
SA).
Il primo Giudice - ad avviso dell'appellante - avrebbe omesso di evidenziare elementi concreti che provassero una condotta della precettante improntata a mala fede, a colpa grave o semplicemente a colpa lieve. Non poteva del resto costituire mala fede o colpa grave la condotta di chi aveva espressamente e immediatamente riconosciuto l'errore compiuto. Al contrario, il
Giudice avrebbe dovuto valutare positivamente la condotta processuale dell'Avv. SA, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., e rigettare la domanda dell'avv. anche sulla base del fatto CP_1
che la proposta transattiva era stata immotivatamente rifiutata dalla stessa.
Anche la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone del resto una condotta di mala fede o colpa grave, che non era emersa nel caso di specie.
pagina 3 di 6 Il Tribunale avrebbe infine redatto una “finta motivazione”, non avendo indicato alcun elemento soggettivo concreto, da porre a base della condanna ex art. 96 3° co c.p.c. e non avendo considerato che tale norma ha natura meramente residuale, posto che una sua interpretazione lata, o automatica, in caso di sconfitta processuale, verrebbe a contrastare con i principi di cui all'art. 24 della Costituzione.
L'appellante ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in appello, non si è costituita CP_1
, della quale è stata pertanto dichiarata la contumacia.
[...]
Solo in data 15.10.2025, la rappresentata e difesa dall'avv. US MA, ha CP_1
depositato note difensive (di tenore alquanto confuso), chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e asserendo di non aver ricevuto notifica dell'impugnazione.
Precisate le conclusioni in sede di prima udienza, la causa è stata discussa avanti al Collegio all'udienza del 28.10.2025 ed è stata trattenuta in decisione.
Va premesso che le note difensive depositate dall'appellata non possono essere qualificate quale comparsa di costituzione in giudizio, non emergendo dal tenore delle stesse la volontà della parte di costituirsi nel presente procedimento.
Stante l'irritualità delle note difensive, esse non devono essere considerate e non deve essere revocata la dichiarazione di contumacia della parte appellata.
Ma anche a voler attribuire a tali note difensive valore di atto di costituzione in giudizio e a voler valutare il contenuto delle stesse, deve evidenziarsi come esse risultino poco comprensibili, richiamando peraltro, a sostegno delle argomentazioni difensive, un documento che non è stato allegato (doc. 2).
Con tali note, l'appellata sostiene di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto di appello (né lei personalmente, né il suo difensore avv. MA) e di aver appreso della pendenza del giudizio solo a seguito della notifica da parte della Cancelleria del verbale della prima udienza.
In realtà, l'appellante ha versato in atti prova della tempestiva notifica a mezzo pec all'avv.
US MA dell'atto di appello, in data 29.4.2025 (sono depositate la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna dell'atto). Secondo costante giurisprudenza, “in tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico”
pagina 4 di 6 o di essere stato nell'impossibilità di avere conoscenza della notifica dell'atto, per causa a lui non imputabile (così Cass. sent. 25819/2017; conf. ord. 6912/22, 4624/2020).
Nessuna chiara allegazione e nessuna prova sul punto è stata fornita dall'appellata, nemmeno in sede di discussione orale.
Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Il Tribunale ha condannato CO SA al versamento dell'ulteriore importo di €
1.200,00, ai sensi dell'art. 96 3° co c.p.c.
Tale disposizione, pur prevedendo la possibilità di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata anche in assenza di una domanda di parte e della prova del danno, per la finalità pubblicistica di deflazione dei giudizi, secondo orientamento giurisprudenziale condiviso da questa Corte (ved. Cass. 22405/2018), essa richiede comunque l'accertamento del requisito soggettivo della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (carenza dell'ordinaria diligenza, volta all'acquisizione di detta consapevolezza) o quantomeno di una condotta di abuso dello strumento processuale (Cass. 27623/2017).
Nel caso di specie, l'avv. SA, pur avendo notificato un atto di precetto nullo, si è costituita nel giudizio di opposizione, riconoscendo la fondatezza delle contestazioni dell'opponente e ammettendo di aver notificato il precetto senza decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo, per un disguido. Non può pertanto ritenersi che l'odierna appellante abbia resistito nel giudizio di opposizione con mala fede o colpa grave, avendo piuttosto notificato un precetto senza la dovuta diligenza ed attenzione. L'atto di precetto ha tuttavia natura stragiudiziale ed è atto preliminare all'avvio del processo esecutivo. Pertanto, il fatto che lo stesso sia stato notificato al debitore con superficialità e leggerezza non integra una condotta colposa rilevante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., disposizione che si riferisce alla condotta della parte nel processo e non nell'espletamento degli eventuali atti preliminari al processo (l'articolo prevede infatti la condanna della “parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”).
La sentenza impugnata ha condannato l'opposta ai sensi dell'art. 96 3° c.p.c., perché la stessa aveva intimato un atto di precetto (nullo) in forza di un titolo inesistente e quindi aveva indotto controparte ad opporsi, dando causa “all'avvio di una lite inutile e, per parte sua, temeraria”, senza in alcun modo analizzare la condotta difensiva tenuta dall'avv. SA nell'ambito del giudizio di opposizione (e senza motivare sul punto), condotta che, ad avviso della Corte, non pare improntata a mala fede o a colpa grave, avendo l'odierna appellante subito riconosciuto l'errore e proposto alla controparte una, pur parziale, rifusione delle spese processuali.
pagina 5 di 6 L'appello deve pertanto essere accolto e la sentenza di primo grado riformata, con revoca della statuizione di cui al capo 3, con cui l'avv. SA è stata condannata al pagamento in favore della controparte di € 1.200,00, ai sensi dell'art. 96 3° co c.p.c.
L'appellata deve essere condannata a restituire all'appellante la somma eventualmente percepita in esecuzione del capo 3 della sentenza, maggiorata di interessi legali, esclusa la rivalutazione, in mancanza di ogni allegazione e prova di un maggior danno, non coperto dall'erogazione dei soli interessi (ved. Cass. 11999/1993).
Considerata l'assenza di precedenti della giurisprudenza di legittimità, in tema di condotta colposa della parte estrinsecatasi nell'attività di notifica del precetto e quindi la novità della questione giuridica affrontata, si ritiene sussistano i presupposti per mantenere a carico dell'appellante le spese processuali del presente grado, da dichiararsi non ripetibili.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
AN TA avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9522/2024, pubblicata il 31/10/2024, così provvede:
1) In parziale modifica della sentenza appellata, ritenuto che non sussistevano i presupposti per una condanna dell'avv. CO SA ex art. 96 comma 3 c.p.c., revoca la statuizione di cui al capo 3 della sentenza impugnata;
2) Per l'effetto condanna alla restituzione a CO SA Controparte_1
della somma eventualmente percepita in esecuzione del capo 3 della sentenza impugnata, oltre interessi legali, dalla data del pagamento al saldo;
3) Dichiara non ripetibili le spese processuali sostenute dall'appellante nel presente grado di giudizio.
Così deciso, in Milano il 28/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 29.4.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9522/2024, pubblicata il 31/10/2024,
TRA
Avv. AN TA (C.F. ), residente in [...], C.F._1
CASSANO D'ADDA, con il patrocinio dell'Avv. MAPELLI MARIA GABRIELLA (C.F.
), elettivamente domiciliata in PIAZZA LIBERTA' 23, TREZZO C.F._2
SULL'ADDA, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._3
STRADA ANULARE TORRE 5, SEGRATE;
-APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9522/2024, pubblicata il
31/10/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI:
Per AN TA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n. 9522/2024, emessa il 31.10.2024 dal Tribunale di Milano, Sezione III civile, in persona del Giudice Unico Dr. Roberto Angelini disporre quanto segue:
1) accertare e dichiarare, alla luce di quanto sopra argomentato, l'inesistenza dei presupposti per la condanna dell'Avv. CO SA al pagamento dell'importo di E. 1.200,00 ex art. 96, comma III, c.p.c.
2) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, sopra richiamata, revocare la statuizione di condanna ex art. 96, comma III, c.p.c. adottata in primo grado nei confronti dell'Avv. CO SA;
3) e, conseguentemente e per l'effetto, condannare alla Controparte_1 restituzione della somma di E. 1.200,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento all'effettivo saldo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi al presente grado di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c., notificato in data 5 giugno 2024, l'Avv.
rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. US Rita Controparte_1
MA, ha contestato l'atto di precetto notificatole in data 28 maggio 2024 dall'Avv.
CO SA, deducendone la nullità, in quanto intimato senza che il titolo ad esso presupposto, costituito dal decreto ingiuntivo n. 5925/2024 emesso dal Giudice di Pace di
Milano il 12 aprile 2024, fosse provvisto del necessario decreto di esecutorietà. Ha pertanto chiesto la declaratoria di nullità dell'atto di precetto, nonché la condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c.
Costituitosi in giudizio, l'Avv. SA ha ammesso l'assunto (“Per un mero disguido, l'atto di precetto … è stato notificato senza decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.”). Ha chiesto in via preliminare la sospensione del giudizio, essendo pendente avanti al Giudice di Pace il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 5925/2024, nonché la cancellazione di espressioni a suo dire sconvenienti e offensive contenute nell'atto avversario (volto più a screditare la figura della SA che a contestare la regolarità formale del precetto impugnato).
Ha poi chiesto il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. e la compensazione delle spese di lite.
L'avv. SA ha evidenziato che la notifica del titolo sprovvisto del decreto di esecutorietà era stata frutto di un mero disguido e che l'opposta, da un anno a questa parte, stava soltanto cercando di ottenere da parte della il compenso per l'attività professionale espletata a CP_1 favore di quest'ultima. Nessuna mala fede o colpa grave era pertanto ravvisabile nella condotta pagina 2 di 6 della SA, non avendo del resto la provato di aver subito un danno, idoneo a CP_1
giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c.
Il Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione e condannato la precettante convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite, liquidate tenendo conto della limitata attività processuale svolta. Il primo Giudice ha poi applicato l'art. 96 comma 3 c.p.c., condannando l'avv. SA
a versare alla controparte un ulteriore importo, pari a quello irrogato per la rifusione delle spese legali (€ 1.200,00), sulla base della circostanza che la convenuta opposta, intimando atto di precetto in forza di un titolo inesistente, ha indotto controparte ad opporsi e ha, di conseguenza, indirettamente causato l'avvio di una lite inutile e (per la parte opposta) temeraria.
Con atto di citazione in appello notificato il 29.4.2025, SA CO ha proposto appello, limitatamente al capo della sentenza che prevede la condanna dell'opposta per lite temeraria ex art. 96, comma III, c.p.c., affermando che tale condanna era contraria al comportamento processuale tenuto in giudizio, avendo ella riconosciuto l'errore e avanzato una proposta transattiva, e, soprattutto, era contraria al principio dell'onere della prova in ordine alla responsabilità aggravata e al danno che ne sarebbe derivato.
L'appellante ha rilevato: - che non era ravvisabile un abuso del processo, essendo il precetto un atto endoprocessuale propedeutico all'esecuzione forzata;
- che ella non aveva dato inizio all'esecuzione e pertanto non aveva arrecato alcun danno alla debitrice, né aggravato la posizione della stessa (contrariamente a quanto aveva fatto la che, pur a fronte del CP_1 riconoscimento dell'errore da parte della SA e dell'offerta di ristoro delle spese di lite sostenute dall'opponente, aveva rifiutato ogni tipo di accordo, aggravando la posizione processuale della controparte); - che l'opponente non aveva fornito prova del danno subito
(l'unico danno concreto era rappresentato dalle spese legali, prontamente rifuse dall'avv.
SA).
Il primo Giudice - ad avviso dell'appellante - avrebbe omesso di evidenziare elementi concreti che provassero una condotta della precettante improntata a mala fede, a colpa grave o semplicemente a colpa lieve. Non poteva del resto costituire mala fede o colpa grave la condotta di chi aveva espressamente e immediatamente riconosciuto l'errore compiuto. Al contrario, il
Giudice avrebbe dovuto valutare positivamente la condotta processuale dell'Avv. SA, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., e rigettare la domanda dell'avv. anche sulla base del fatto CP_1
che la proposta transattiva era stata immotivatamente rifiutata dalla stessa.
Anche la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone del resto una condotta di mala fede o colpa grave, che non era emersa nel caso di specie.
pagina 3 di 6 Il Tribunale avrebbe infine redatto una “finta motivazione”, non avendo indicato alcun elemento soggettivo concreto, da porre a base della condanna ex art. 96 3° co c.p.c. e non avendo considerato che tale norma ha natura meramente residuale, posto che una sua interpretazione lata, o automatica, in caso di sconfitta processuale, verrebbe a contrastare con i principi di cui all'art. 24 della Costituzione.
L'appellante ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in appello, non si è costituita CP_1
, della quale è stata pertanto dichiarata la contumacia.
[...]
Solo in data 15.10.2025, la rappresentata e difesa dall'avv. US MA, ha CP_1
depositato note difensive (di tenore alquanto confuso), chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e asserendo di non aver ricevuto notifica dell'impugnazione.
Precisate le conclusioni in sede di prima udienza, la causa è stata discussa avanti al Collegio all'udienza del 28.10.2025 ed è stata trattenuta in decisione.
Va premesso che le note difensive depositate dall'appellata non possono essere qualificate quale comparsa di costituzione in giudizio, non emergendo dal tenore delle stesse la volontà della parte di costituirsi nel presente procedimento.
Stante l'irritualità delle note difensive, esse non devono essere considerate e non deve essere revocata la dichiarazione di contumacia della parte appellata.
Ma anche a voler attribuire a tali note difensive valore di atto di costituzione in giudizio e a voler valutare il contenuto delle stesse, deve evidenziarsi come esse risultino poco comprensibili, richiamando peraltro, a sostegno delle argomentazioni difensive, un documento che non è stato allegato (doc. 2).
Con tali note, l'appellata sostiene di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto di appello (né lei personalmente, né il suo difensore avv. MA) e di aver appreso della pendenza del giudizio solo a seguito della notifica da parte della Cancelleria del verbale della prima udienza.
In realtà, l'appellante ha versato in atti prova della tempestiva notifica a mezzo pec all'avv.
US MA dell'atto di appello, in data 29.4.2025 (sono depositate la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna dell'atto). Secondo costante giurisprudenza, “in tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico”
pagina 4 di 6 o di essere stato nell'impossibilità di avere conoscenza della notifica dell'atto, per causa a lui non imputabile (così Cass. sent. 25819/2017; conf. ord. 6912/22, 4624/2020).
Nessuna chiara allegazione e nessuna prova sul punto è stata fornita dall'appellata, nemmeno in sede di discussione orale.
Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Il Tribunale ha condannato CO SA al versamento dell'ulteriore importo di €
1.200,00, ai sensi dell'art. 96 3° co c.p.c.
Tale disposizione, pur prevedendo la possibilità di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata anche in assenza di una domanda di parte e della prova del danno, per la finalità pubblicistica di deflazione dei giudizi, secondo orientamento giurisprudenziale condiviso da questa Corte (ved. Cass. 22405/2018), essa richiede comunque l'accertamento del requisito soggettivo della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (carenza dell'ordinaria diligenza, volta all'acquisizione di detta consapevolezza) o quantomeno di una condotta di abuso dello strumento processuale (Cass. 27623/2017).
Nel caso di specie, l'avv. SA, pur avendo notificato un atto di precetto nullo, si è costituita nel giudizio di opposizione, riconoscendo la fondatezza delle contestazioni dell'opponente e ammettendo di aver notificato il precetto senza decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo, per un disguido. Non può pertanto ritenersi che l'odierna appellante abbia resistito nel giudizio di opposizione con mala fede o colpa grave, avendo piuttosto notificato un precetto senza la dovuta diligenza ed attenzione. L'atto di precetto ha tuttavia natura stragiudiziale ed è atto preliminare all'avvio del processo esecutivo. Pertanto, il fatto che lo stesso sia stato notificato al debitore con superficialità e leggerezza non integra una condotta colposa rilevante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., disposizione che si riferisce alla condotta della parte nel processo e non nell'espletamento degli eventuali atti preliminari al processo (l'articolo prevede infatti la condanna della “parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”).
La sentenza impugnata ha condannato l'opposta ai sensi dell'art. 96 3° c.p.c., perché la stessa aveva intimato un atto di precetto (nullo) in forza di un titolo inesistente e quindi aveva indotto controparte ad opporsi, dando causa “all'avvio di una lite inutile e, per parte sua, temeraria”, senza in alcun modo analizzare la condotta difensiva tenuta dall'avv. SA nell'ambito del giudizio di opposizione (e senza motivare sul punto), condotta che, ad avviso della Corte, non pare improntata a mala fede o a colpa grave, avendo l'odierna appellante subito riconosciuto l'errore e proposto alla controparte una, pur parziale, rifusione delle spese processuali.
pagina 5 di 6 L'appello deve pertanto essere accolto e la sentenza di primo grado riformata, con revoca della statuizione di cui al capo 3, con cui l'avv. SA è stata condannata al pagamento in favore della controparte di € 1.200,00, ai sensi dell'art. 96 3° co c.p.c.
L'appellata deve essere condannata a restituire all'appellante la somma eventualmente percepita in esecuzione del capo 3 della sentenza, maggiorata di interessi legali, esclusa la rivalutazione, in mancanza di ogni allegazione e prova di un maggior danno, non coperto dall'erogazione dei soli interessi (ved. Cass. 11999/1993).
Considerata l'assenza di precedenti della giurisprudenza di legittimità, in tema di condotta colposa della parte estrinsecatasi nell'attività di notifica del precetto e quindi la novità della questione giuridica affrontata, si ritiene sussistano i presupposti per mantenere a carico dell'appellante le spese processuali del presente grado, da dichiararsi non ripetibili.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
AN TA avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9522/2024, pubblicata il 31/10/2024, così provvede:
1) In parziale modifica della sentenza appellata, ritenuto che non sussistevano i presupposti per una condanna dell'avv. CO SA ex art. 96 comma 3 c.p.c., revoca la statuizione di cui al capo 3 della sentenza impugnata;
2) Per l'effetto condanna alla restituzione a CO SA Controparte_1
della somma eventualmente percepita in esecuzione del capo 3 della sentenza impugnata, oltre interessi legali, dalla data del pagamento al saldo;
3) Dichiara non ripetibili le spese processuali sostenute dall'appellante nel presente grado di giudizio.
Così deciso, in Milano il 28/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Adriana Cassano Cicuto
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