Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/01/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3217/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 3217/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Palumbo (C.F. ), domiciliato C.F._2
cime in atti;
- OPPONENTE –
E
(C.F. ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Dario Controparte_2
Martella (C.F. ), domiciliato come in atti;
C.F._3
-OPPOSTA –
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 7.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 7. 3.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo n. 145/2023, emesso dal Tribunale di Napoli Nord
1
- € 2.179,90 quale saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 6268;
- € 23.560,88 quale saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 101252;
- € 9.645,85 per l'inadempimento del contratto di finanziamento n. 75214836;
- € 32.317,84 per l'inadempimento del contratto di finanziamento n. 75292476; tutti rapporti originariamente stipulati con Banco di Napoli s.p.a. e dei quali si è CP_1
dichiarata cessionaria.
In particolare l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione in capo all'opposta, per non aver compiutamente dimostrato la titolarità del credito oggetto di ingiunzione, l'irregolarità del TAEG e del TAN riportati nei contratti di finanziamento, in quanto difformi da quelli effettivamente applicati e l'applicazione di interessi usurari, con particolare riguardo agli interessi moratori. Infine ha contestato il quantum della pretesa oggetto di ingiunzione monitoria poiché, con riferimento al finanziamento n. 75292476, gli estratti conto al 25.7.2016 riportavano un debito residuo di €
20.255,23, inferiore quindi rispetto a quello dichiarato dall'opposta.
Si è costituita a mezzo della procuratrice chiedendo Controparte_1 Controparte_2
il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del 7.11.2024, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 co.1 c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo per assenza della parte opponente invitata
(cfr. verbale in atti). La mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo da parte dell'opponente invitato comporta la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio contributo unificato dovuto per il giudizio. Ciò perché essendo l'incontro di mediazione intervenuto in data successiva al 30.6.2023, trova applicazione ratione temporis l'art. 12 bis co.2 d.lgs. 28/2010 come modificato dal d.lgs. 149/2022.
L'opposizione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
2 Infatti, com'è noto, "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460
c.c." (Cass. 25584/2018).
Con riferimento ai contratti di mutuo l'attore che chiede la restituzione delle somme erogate è tenuto, ai sensi del richiamato art. 2697 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi, oltre alla propria legittimazione, il titolo negoziale da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione nei suoi confronti e la consegna della somma mutuata. (Cass. 180/2018); quanto invece ai contratti di conto corrente di corrispondenza, dove il saldo finale è determinato dalla serie di annotazioni intervenute nel tempo, è necessaria anche la produzione degli estratti conto integrali dall'apertura del rapporto.
Ciò premesso, risulta in primo luogo sussistere la legittimazione creditoria in capo a parte opposta.
Questa, affermandosi titolare dei crediti derivanti dai rapporti oggetto dell'ingiunzione monitoria, ha prodotto:
- l'atto di fusione dell'originario creditore, Banco di Napoli s.p.a., in Controparte_3
del 10.10.2018 (cfr. all. 9 al ricorso monitorio);
- la Gazzetta ufficiale del 23.11.2019 dove è stata pubblicata per estratto la cessione di crediti in blocco stipulata tra e (cfr. all. 11 al ricorso Controparte_3 Controparte_1
monitorio), comprensiva dell'elenco dei crediti ceduti (cfr. all. 14 prodotto con la memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c. di parte opposta), in cui figurano i rapporti oggetto dell'odierna controversia (cfr. in particolare pag. 62 per il contratto n. 6268, pag. 67 per il n. 101252, pag. 28 per il contratto n. 75214836, pag. 63 per il contratto n. 75292476);
- la dichiarazione scritta con cui ha espressamente confermato che i CP_3 Controparte_3
rapporti oggetto di causa sono stati ceduti a Controparte_4
A tale ultimo proposito la recente giurisprudenza di legittimità, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, ha sottolineato come la produzione della dichiarazione del cedente, così come la disponibilità del titolo esecutivo azionato e della relativa documentazione, sono elementi potenzialmente decisivi al fine di dimostrare che un determinato credito è stato effettivamente ceduto (Cass.10200/2021).
Per tali ragioni, e sulla base degli elementi sopra illustrati, è ben possibile ritenere sussistente la legittimazione ex latere creditoris dell'odierna opposta.
3 Risulta altresì dimostrata la pretesa creditoria vantata in sede monitoria dall'odierna opposta.
Questa ha infatti prodotto, per i due rapporti di conto corrente sia i contratti (all. 3 e 4 al ricorso monitorio) che gli estratti conto integrali (all. 6, 7, 8 e 9), rendendo così superfluo l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB. Anche per i rapporti di finanziamento risultano prodotti tanto i contratti
(all. 5 e 7 al ricorso monitorio) quanto le contabili attestanti l'erogazione delle somme mutuate (all.
6 e 8).
Avendo parte opposta adempiuto al proprio onere quanto all'inadempimento delle obbligazioni di cui ai contratti azionati ai sensi dell'art. 2697 c.c., sarebbe stato onere del debitore che contesta il quantum debeatur dimostrare il fatto parzialmente estintivo dell'altrui pretesa e, in particolare il proprio adempimento parziale. Ciò nel caso di specie non è avvenuto, essendosi Parte_1
limitato ad affermare la difformità dell'importo azionato in relazione al finanziamento n. 75292476 rispetto alle risultanze dell'estratto conto al 25.7.2016, senza considerare che il saldo finale ingiunto tiene invece conto anche degli interessi successivamente maturati (cfr. estratto conto in atti).
L'opponente ha poi eccepito la difformità del TAEG pattuito rispetto a quello applicato, poiché
“veniva fornito al consumatore un indice di costo TAEG sottostimato rispetto a quello realmente applicato ai contratti di finanziamento” (cfr. atto di citazione, pag. 6), invocando la conseguenza di cui all'art. 117 co.6 TUB. Analogamente anche il TAN applicato non corrisponderebbe a quanto contrattualmente dichiarato.
La doglianza non merita accoglimento per due ordini di ragioni.
In primo luogo l'opponente si è limitato apoditticamente ad affermare la difformità del TAEG e del
TAN applicati rispetto a quelli pattuiti, senza in alcun modo dimostrare tale assunto e senza mai chiarire in modo specifico le ragioni, il modo e la misura di tale difformità. In altre parole l'opponente avrebbe dovuto determinare il tasso effettivamente applicato, specificando i costi ricompresi e i criteri di calcolo, e solo allora raffrontarlo con il tasso pubblicizzato. In assenza di tale dimostrazione, l'eccezione deve essere respinta per la sua genericità.
In secondo luogo deve rilevarsi che il tasso annuo effettivo globale (TAEG) non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi (Cass. 26585/2022,
Tribunale di Roma, 19.4.2017). Esso quindi non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto e non può quindi considerarsi un “tasso” al pari dei tassi di interessi, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento. Pertanto la
4 nullità prevista dal citato art. 117 co. 6 TUB non può essere applicata alla fattispecie in esame, e ciò perché il TAEG non ha alcuna funzione o valore di "regola di validità", tanto meno essenziale, del contratto e quindi non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale. Solamente nel caso dei contratti di credito al consumo, ai sensi dell'art. 125 bis TUB, sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato.
Nel caso di specie però, differentemente da quanto affermato dall'opponente, deve escludersi che abbia stipulato i contratti di finanziamento nella qualità di consumatore. E' la stessa Parte_1
intestazione dei contratti a chiarire che il contraente è “la ditta con sede in Mugnano Parte_1
di Napoli, via Napoli 57, numero di codice fiscale e di iscrizione nel registro C.F._4 delle imprese, ufficio di Napoli, partita IVA;
anche la visura prodotta in atti (all. 15 P.IVA_2
al ricorso monitorio) conferma che, al momento della stipula dei contratti, svolgeva Parte_1
attività di impresa.
Pertanto anche sotto tale profilo l'eccezione deve essere respinta.
Infine l'opponente ha lamentato la violazione della legge n. 108/1996, per avere i contratti oggetto di causa previsto e applicato interessi superiori al tasso soglia usura.
L'eccezione deve essere respinta, stante la genericità della sua formulazione.
Infatti se è vero che la posizione sostanziale di attore nel procedimento che si instaura a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, è riconducibile in capo al ricorrente, il quale, quindi, deve dar prova del fatto costitutivo della sua pretesa, che resta quella avanzata nel ricorso, in ogni sua componente, è altrettanto vero che non si può neppure ritenere consentita, con l'opposizione, una generica contestazione delle ragioni dell'opposto, che non costituisce adempimento dell'obbligo specifico imposto al convenuto (tale è l'opponente in senso sostanziale) dal comma 1 dell'art. 167
c.p.c., di proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (in tal senso Trib. Pescara 5482/2012). È quindi onere del debitore avanzare delle contestazioni specifiche e dettagliate con riferimento ai rapporti di finanziamento azionati dalla controparte.
Deve sul punto trovare applicazione il condiviso principio elaborato dalla giurisprudenza di merito secondo cui è “onere della parte che eccepisce l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, poiché in difetto la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria (Tribunale Ferrara 5.12.2013). Tale principio è stato più di recente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la contestazione della
5 natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi
e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario” (Cass. 2311/2018). Da ultimo anche le Sezioni unite hanno confermato che “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art.
2697 c.c. si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato,
è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass.
S.U. 15597/2020).
Nel caso di specie l'opponente si è limitato ad affermare che “la pattuizione dell'applicazione del
TdMN - Tasso di Mora Nominale – sull'intera rata e, quindi, anche sulla quota di interessi corrispettivi in essa contenuti, genera un'usura originaria rilevante sia sul piano penale che su quello civile, con la conseguente violazione dell'art. 1815 c.c.”, e che “la pattuizione di oneri aggiuntivi da sommare agli interessi moratori, calcolati al tasso di mora nominale sull'intera rata, maggiorata anche delle spese di incasso mensile, genera un tasso di mora effettivo superiore al taso soglia usura” senza però fornire alcuna indicazione specifica in ordine ai modi, ai tempi e alla misura in cui essa si sarebbe in concreto verificata e, in definitiva, senza soddisfare l'onere di allegazione sancito dai principi giurisprudenziali richiamati.
Né, a scanso di equivoci, la suddetta prospettazione potrebbe dare luogo ad un fenomeno anatocistico con riferimento ai finanziamenti oggetti di causa: infatti se anche nel sistema figurato dall'opponente per la determinazione della rata venisse utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ciò non avrebbe alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In tal caso infatti gli interessi moratori sarebbero computati “su una somma complessivamente considerata ove la parte cui si è tenuti per la quota originariamente prevista quale interesse – già scaduta e maturata – si è ormai inglobata nel capitale perdendo la propria originaria vocazione e natura di interesse” (Tribunale di Napoli Nord 20.6.2016).
Ciò esclude, per definizione, l'esistenza di un fenomeno di capitalizzazione degli interessi ulteriore
(cfr. ex multis Tribunale Padova 5.10.2016, Tribunale Milano 5.5.2014, Tribunale Siena 17.7.2014,
Tribunale Benevento 19.11.2012).
6 Per le ragioni sopra profuse, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM
55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 145/2023, emesso dal Tribunale di Napoli Nord l'11.1.2023;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, Parte_1 liquidate in complessivi € 9.000, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
- condanna al versamento di € 759,00 in favore dello Stato, importo pari al Parte_1
doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 31/01/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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