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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 21/04/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N.R. 1545/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 1545 del Ruolo Generale dell'anno 2021, trattenuta in decisione alla udienza del 12/12/2024, scaduti in data 3/3/2025 i termini di cui agli artt.
190-281 quinquies c.p.c., promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carlo Angelini, giusta procura alle liti allegata all'atto introduttivo;
- attore -
CONTRO
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Marco Polita, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto –
***
OGGETTO: “responsabilità professionale”
***
1 CONCLUSIONI
Alla udienza del 12/12/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE ATTRICE il difensore “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo”, di seguito trascritte “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta e disattesa, ritenuta la grave, reiterata e documentata responsabilità professionale del convenuto avv. nella gestione del mandato professionale relativo al contenzioso con la Controparte_1
esitata dalla sentenza n.1098/2015 del Controparte_2
Tribunale di Macerata, condannare lo stesso al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla sig.ra
[...] nella misura, allo stato indeterminabile, che risulterà equa e di giustizia all'esito Parte_1 dell'istruttoria, con interessi legali dal 10/01/2012 al saldo effettivo. Condannare lo stesso, altresì, all'indennizzo del danno non patrimoniale nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, in favore della attrice sig.ra Con vittoria di spese del presente giudizio”; Parte_1
PER PARTE CONVENUTA il difensore “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta”, di seguito trascritte “Si conclude per la reiezione della domanda proposta dalla ricorrente perché infondata in fatto e in diritto. Spese e competenze rifuse con distrazione delle tesse a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 3/9/2021 Parte_1
ha citato in giudizio l'avvocato chiedendo l'accertamento della
[...] Controparte_1 relativa responsabilità professionale e la conseguente condanna al risarcimento del danno – in relazione all'attività svolta nel giudizio iscritto al RG 100504/2011 del Tribunale di
Macerata c.c. avviato ex art. 2932 da (rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
) nei confronti di CP_1 Controparte_3
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
− in data 16/5/2008 (quale promissaria acquirente) ha stipulato Parte_1
con (quale promittente Controparte_3 alienante) un contratto preliminare avente ad oggetto la compravendita di un
2 immobile sito a Potenza Picena (al prezzo di euro 53.000) – in attuazione del quale la stessa ha pagato la somma di euro 11.000,00 a titolo di acconto, nonché l'ulteriore somma di euro 800,00 “per gli allacci di acqua, luce, gas, telefono ecc.”;
− avendo omesso di addivenire alla stipula del rogito notarile, Controparte_3
ha avviato con l'assistenza dell'avvocato Parte_1 Controparte_1 il giudizio iscritto dinanzi al Tribunale di Macerata al RG 100504/2011 nell'ambito del quale ha domandato la pronuncia di sentenza costitutiva di trasferimento dell'immobile ex art. 2932 c.c. ed in subordine la dichiarazione di risoluzione del contratto, con condanna di alla restituzione delle somme Controparte_3 anticipate ed al risarcimento dei danni;
− nel corso del giudizio si è costituita la quale ha chiesto il Controparte_3
rigetto delle domande di parte attrice, eccependo: a) l'inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c. per inadempimento di al preliminare – non Parte_1 avendo la stessa effettuato il pagamento del prezzo residuo di euro 30.000,00 in corrispondenza degli stati di avanzamento (avendo le parti previsto che solo l'ulteriore somma di euro 13.000,00 dovesse essere corrisposta alla stipula del rogito notarile) ed avendo altresì omesso di pagare l'importo di euro 3.000,00 previsto per l'ampliamento dei balconi;
b) l'infondatezza della domanda di risoluzione del preliminare, non avendo le parti convenuto alcun termine per la stipula del definitivo;
c) l'inammissibilità delle domande di restituzione della caparra e di risarcimento del danno, poiché tra loro incompatibili. La convenuta ha altresì domandato in via riconvenzionale di “accertare e dichiarare che la Controparte_2 ha diritto a ricevere, giusto il preliminare del 16/05/2008, dalla sig.ra
[...] Parte_1
la somma di €.33.000,00; - Condannare la sig.ra al pagamento
[...] Parte_1 in favore della della somma di €.33.000,00 Controparte_3 Controparte_2
o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
− alla prima udienza del 14/2/2012 sono stati concessi alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. nel corso dei quali il difensore del convenuto ha domandato l'ammissione di mezzi istruttori (interrogatorio formale di
, prova per testi e CTU), mentre l'Avv. ha omesso Parte_1 CP_1 di depositare memorie;
3 − all'udienza del 31/5/2012 fissata per la discussione in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori, l'Avv. (nell'occasione sostituito da un collega) si è CP_1 limitato a chiedere la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni, mentre il difensore del convenuto ha insistito nelle proprie richieste istruttorie;
− all'esito di tale udienza il giudice, ritenute superflue le istanze istruttorie formulate dell'attore, ha disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni;
− all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9/7/2015 nessuno è comparso per l'attrice - avendo l'Avv. depositato nel fascicolo la propria rinuncia al CP_1 mandato in data 19/06/2015, sebbene mai comunicata alla cliente né dalla stessa sottoscritta;
− in ragione di tale rinuncia al mandato il giudice, al fine di consentire la costituzione di nuovo difensore, ha rinviato la precisazione delle conclusioni all'udienza del
23/7/2015 - alla quale tuttavia nessuno è comparso per l'attrice e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., nel corso dei quali nessuna memoria è stata depositata dall'Avv. ; CP_1
− in data 12/11/2015 il Tribunale di Macerata ha quindi pronunciato la sentenza n.
1098/2015 con la quale ha così disposto “1) rigetta tutte le domande formulate da parte attrice;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale di esatto adempimento, condanna
[...]
al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 della somma di € 33.000,00, oltre agli interessi nella misura legale dal 13 gennaio 2012 al saldo effettivo;
3) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_3 CP_3 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.625,00, oltre a
[...] Controparte_2 rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge”;
− è venuta a conoscenza della predetta sentenza solo a seguito Parte_1
della notifica di atto di precetto, non avendo nelle more ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'avvocato ; CP_1
− a seguito della notifica della sentenza, in data 18/2/2016 ha Parte_1 quindi contattato l'avvocato il quale “induceva la cliente a sottoscrivere la CP_1 propria rinuncia al mandato professionale dopo aver incluso la frase: '....le parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra per qualsiasi causa o ragione.'” (p. 7 atto di citazione);
4 − sussiste pertanto grave inadempimento dell'avvocato agli obblighi relativi CP_1
all'espletamento del mandato, poiché lo stesso in violazione dei doveri professionali ha: a) errato l'impostazione tecnico-giuridica del giudizio, non sussistendo i presupposti per agire ex art. 2932 c.c.; b) proposto due domande tra loro incompatibili;
c) omesso il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., non formulando istanze istruttorie né opponendosi a quelle avversarie;
d) depositato in giudizio rinuncia al mandato senza previamente comunicarla alla cliente;
e) omesso la precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., in violazione del principio di ultrattività del mandato;
g) omesso di comunicare alla cliente l'avvenuto deposito della sentenza;
h) omesso la restituzione della documentazione relativa al giudizio;
− l'esito negativo del giudizio è da porre in nesso causale con la condotta negligente ed imperita del difensore (considerato anche che i “gravi errori di impostazione della domanda introduttiva e dell'istruttoria hanno, finanche, reso impossibile la proposizione di appello” p. 16 atto di citazione);
− in conseguenza della condotta negligente dell'avvocato ha Parte_1 subito i seguenti danni che il professionista va condannato a risarcire: a) “danno emergente” pari ad euro 33.000 (corrispondente all'importo complessivo pagato in conseguenza della sentenza di condanna), oltre euro 7.625 per spese legali del giudizio liquidate in sentenza ed euro 11.000 corrispondenti all'acconto versato e non recuperato;
b) lucro cessante pari a “complessivi euro 50-60.000,00” – considerato che
“la corretta gestione della vicenda e dell'ipotetico contenzioso giudiziale […] avrebbero verosimilmente portato all'acquisto del bene immobile ed alla sua programmata destinazione alla locazione di terzi” (cfr. p. 17 atto di citazione); c) danno non patrimoniale dovuto al
“grave stato di prostrazione e sofferenza tuttora perdurante in capo all'attrice” per essere stata sottoposta ad esecuzioni mobiliari, da liquidarsi equitativamente.
2. Si è costituito in giudizio in data 31/5/2022 l'avvocato Controparte_1 chiedendo l'integrale rigetto della domanda di parte attrice e deducendo in sintesi: a)
l'inammissibilità della domanda, per avere sottoscritto in data Parte_1
18/2/2016 unitamente al professionista atto di transazione, in base al quale quest'ultimo ha
“rinunciato al saldo delle proprie competenze”, mentre la convenuta ha rinunciato ad ogni ulteriore
5 pretesa;
b) l'infondatezza della domanda per genericità e difetto di prova del nesso di causalità tra i danni lamentati e la condotta dell'avvocato, avendo la sentenza n. 1098/2015 del Tribunale di Macerata accertato l'inadempimento della al preliminare (per avere Pt_1 omesso il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori) – circostanza cui va ascritto causalmente l'intero danno lamentato (considerato che il deposito delle memorie istruttore e degli scritti conclusivi non avrebbe potuto determinare un diverso esito del giudizio); c) difetto di prova del danno patrimoniale e non patrimoniale lamentato, dovendosi addebitare la condanna giudiziale esclusivamente all'inadempimento della al preliminare;
d) Pt_1 infondatezza della domanda sotto il profilo della mancata restituzione della documentazione, tutta tempestivamente riconsegnata per il tramite della collega Avv. Zuccaro.
3. A seguito della prima udienza del 30/6/2022 è stato disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario. All'udienza del 15/12/2022 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all' art. 183 c.p.c. Con la prima memoria, parte attrice ha contestato la natura transattiva della “rinuncia al mandato” difensivo (sottoscritta dall'Avv. Pagliaricci e da in data 18/2/2016) per difetto dei presupposti di cui all'art. 1965 c.c. Parte_1
Le ulteriori memorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum. All'esito dell'udienza del 29/6/2023 - rigettate le prove orali richieste dalle parti
- è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni, poi avvenuta all'udienza del
12/12/2024 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, la domanda di parte attrice va rigettata nei termini appresso meglio esplicati.
5. Va premesso, quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuta transazione (in ragione della stipula tra le parti dell'atto denominato “rinuncia al mandato” datato 18/2/2016), come secondo la giurisprudenza prevalente le dichiarazioni di
“non avere più nulla a pretendere” costituiscono mere dichiarazioni di scienza, non equiparabili a rinuncia o transazione, fatta salva la prova che il cliente abbia voluto abdicare a specifici diritti puntualmente indicati (cfr. Tribunale , Roma , 17/07/2020 , n. 4649 ed altre conformi).
In specie – nonostante non sia contestato tra le parti il fatto che a seguito di tale atto il difensore abbia rinunciato alle proprie spettanze professionali omettendo di richiederne il
6 pagamento - non può attribuirsi valore transattivo alla scrittura, la quale - oltre ad apparire del tutto generica - non da conto di reciproche concessioni tra le parti.
In ogni caso, anche ove si attribuisca valore transattivo alla scrittura, la stessa per la genericità della formulazione (che non fa alcun riferimento alla responsabilità professionale dell'avvocato), appare inidonea a precludere la proposizione della presente azione giudiziale - richiamato il principio giurisprudenziale per cui “Qualora, rispetto ad un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti, in relazione a numerose questioni tra loro controverse, l'avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto, non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che a norma dell' art. 1364 c.c. le espressioni usate nel contratto per quanto generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire. Ne consegue che, se il negozio transattivo concerne soltanto alcuna delle stesse, esso non si estende, malgrado l'ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo” (cfr. Cassazione civile , sez. I , 18/05/2018 , n. 12367).
6. Ciò premesso, scendendo all'esame del merito della domanda di parte attrice, preliminarmente, va rilevato che le obbligazioni professionali che sorgono a seguito del contratto di patrocinio sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non anche a conseguire detto risultato sperato.
Il parametro per valutare l'esatto adempimento del professionista è quello della diligenza professionale ex art. 1176 co.2 c.c., commisurata alla natura dell'attività esercitata ed alla complessità della stessa: “l'inadempimento del professionista non può essere desunto, senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, ed in particolare, al dovere di diligenza, […] commisurato alla natura dell'attività esercitata […] la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività, dal professionista di preparazione e di attenzione medie.” (Cass. 7618/1997; Cass. 18612/13 e altre successive conformi).
Tuttavia, perché possa essere affermata in giudizio la responsabilità del professionista nei confronti del cliente, non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di diligenza, occorrendo altresì la rigorosa prova del danno subito dal cliente e del nesso causale tra il danno e la condotta negligente del professionista. Infatti, “La responsabilità dell'avvocato non può
7 affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se
l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.” (cfr. Cass. n.1984/2016; Cass. n.8494/2020 ed altre conformi).
L'onere posto a carico del cliente di allegare con specificità l'inadempimento e di provare nesso causale e danno risulta centrale per affermare la responsabilità dell'avvocato, atteso che anche in presenza di condotte negligenti una responsabilità del difensore non è configurabile ove non risulti dimostrato in giudizio che in assenza di tali condotte il cliente avrebbe con ragionevole probabilità conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (cfr.
Cass. 16690/2014 e altre conformi).
Con riguardo a detti oneri allegatori – prima che probatori - opera per la c.d. emendatio libelli la rigida barriera preclusiva costituita dal termine per il deposito della prima memoria 183
c.p.c. - termine entro il quale le parti sono tenute ad indicare con specificità tutti i fatti posti a fondamento delle pretesa fatta valere, al fine di richiedere poi l'ammissione di prova nelle successive memorie. Tale termine, rispondendo ad esigenze di ordine pubblico processuale, non risulta in alcun caso derogabile e la relativa violazione deve necessariamente essere rilevata d'ufficio dal giudice. Il descritto divieto di emendatio libelli opera in maniera ancor più rigorosa con riferimento ai diritti c.d. eterodeterminati inclusi i crediti risarcitori, i quali identificandosi con lo specifico fatto costitutivo che li ha originati, onerano sin da subito l'interessato di allegare con precisone il fatto che ha dato loro causa, senza poterlo più precisare o integrare oltre la prima memoria 183 c.p.c. se non in risposta a modificazioni della domanda avversaria.
7. In specie, appare opportuno procedere preliminarmente alla ricostruzione fattuale della vicenda relativa al giudizio iscritto al RG 100504/2011 del Tribunale di Macerata.
Risulta dagli atti che in tale giudizio, con l'assistenza dell'avvocato , CP_1 [...] ha agito nei confronti di lamentandone Parte_1 Controparte_3
l'inadempimento al preliminare stipulato in data 16/5/2008 (per avere omesso di addivenire alla stipula del definitivo di compravendita immobiliare) e domandando la pronuncia di sentenza costitutiva di trasferimento dell'immobile ex art. 2932 c.c. ed in subordine la
8 dichiarazione di risoluzione del contratto - con condanna alla restituzione delle somme anticipate, al pagamento del doppio della caparra confirmatoria ed al risarcimento dei danni.
Il convenuto costituendosi in giudizio, ha eccepito Controparte_3
l'inadempimento dell'attrice (non avendo la stessa effettuato il pagamento della somma di euro 30.000,00 in corrispondenza degli stati di avanzamento - avendo le parti previsto che solo l'ulteriore somma di euro 13.000,00 dovesse essere corrisposta al momento del rogito notarile - ed avendo altresì omesso di pagare l'importo di euro 3.000,00 pattuito per l'ampliamento dei balconi) ed ha domandato in via riconvenzionale di “accertare e dichiarare che la ha diritto a ricevere, giusto il preliminare del Controparte_2
16/05/2008, dalla sig.ra la somma di €.33.000,00; - Condannare la sig.ra Parte_1
al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 della somma di €.33.000,00 o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. - Con vittoria
[...] di spese, diritti ed onorari”.
Alla prima udienza entrambi i difensori delle parti hanno domandato l'assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c. e, tuttavia: a) nessuna delle parti ha depositato la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.; b) solo parte convenuta ha depositato la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. formulando istanze istruttorie;
c) nessuna delle parti ha depositato la memoria ex art. 183 n.
3 c.p.c..
All'udienza successiva il giudice ha rigettato tutte le istanze istruttorie formulate dal convenuto e fissato udienza di precisazione delle conclusioni alla quale – dopo avere rinunciato al mandato e nonostante il principio di ultrattività dello stesso – l'avvocato non ha partecipato, omettendo anche il deposito di scritti difensivi conclusivi CP_1
(scritti che, avuto riguardo al fascicolo depositato nel presente giudizio dall'attore, neppure risultano depositati dalla difesa di . Controparte_3
Il giudice – ferme le conclusioni già rassegnate dall'attrice nell'atto introduttivo (che non si intendono rinunciate per la mancata partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni – cfr. Cass. n. 5018/2014) – ha rigettato la domanda di parte attrice e ritenuta fondata la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto (accertato Controparte_3
l'inadempimento dell'attrice alle proprie obbligazioni sorte dal preliminare), ha condannato al pagamento delle somme contrattualmente ancora dovute pari ad Parte_1 euro 33.000 oltre alle spese di lite.
9 7.1. Ciò premesso quanto alla ricostruzione della vicenda, va rilevato che l'attore nel presente giudizio, da un lato nulla ha dedotto né eccepito in merito alla correttezza della decisione assunta nel giudizio svolto dinanzi al Tribunale di Macerata, alla sussistenza dell'accertato inadempimento della al preliminare, alla debenza delle somme che la Pt_1 stessa è stata condannata a pagare ed alla sussistenza di specifici elementi allegatori e probatori relativi alla vicenda che l'avvocato avrebbe omesso di rappresentare in CP_1 giudizio e che avrebbero potuto determinare un diverso esito dello stesso;
dall'altro l'attore ha del tutto genericamente dedotto l' inadempimento del convenuto Avv. sotto i CP_1 seguenti profili: a) errata impostazione tecnico-giuridica del giudizio;
b) proposizione di due domande tra loro incompatibili;
c) omesso deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., non formulando istanze istruttorie né opponendosi a quelle avversarie;
d) deposito in giudizio di rinuncia al mandato senza previamente comunicarlo alla cliente;
e) omessa precisazione delle conclusioni e omesso deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., in violazione del principio di ultrattività del mandato;
g) omessa comunicazione alla cliente del deposito della sentenza;
h) omessa restituzione della documentazione relativa al giudizio.
Quanto al dedotto inadempimento, sotto un primo profilo, alla luce dell'art. 1453 co. 1 c.c. va rilevato che non appare sussistere un'incompatibilità tra la domanda ex art. 2932 c.c e quella di risoluzione svolta solo in via subordinata (cfr. Cass. 5805/2012) – fermo che l'incompatibilità tra le domande accessorie di restituzione del doppio della caparra e risarcimento del danno non risulta in specie concretamente apprezzabile (considerato che, dalla formulazione delle conclusioni, la prima appare proposta in relazione alla domanda subordinata di risoluzione, mentre la seconda in relazione alla domanda principale).
In ogni caso, sotto un diverso profilo, va rilevato, quanto alla dedotta “errata impostazione tecnico-giuridica” come l'attore nulla abbia specificamente dedotto - nel termine delle preclusioni assertive - in merito all'effettiva vicenda fattuale oggetto del giudizio iscritto al
RG 100504/2011 del Tribunale di Macerata, né prodotto al riguardo alcuna documentazione
(non risultando depositato neppure il contratto preliminare stipulato tra Parte_1
e . L'attrice stessa, inoltre, neppure ha contestato nel
[...] Controparte_3 presente giudizio l'insussistenza del proprio inadempimento (come accertato in sentenza), né dedotto circostanze specifiche che avrebbero potuto e dovuto essere rappresentate nelle memorie ex art. 183 c.p.c. o fatte oggetto di istanze istruttorie, tese a paralizzare le pretese
10 avversarie (essendosi limitata a produrre il solo fascicolo d'ufficio, non comprensivo dei documenti allegati agli atti di causa).
Ciò considerato, in specie – anche prescindendo dall'esame della dedotta negligenza dell'avvocato nell'esercizio del mandato, secondo il principio processuale della c.d. ragione più liquida discendente dagli artt. 24 e 111 Cost. – la domanda proposta da Parte_1
nel presente giudizio va rigettata, non avendo l'attore adeguatamente soddisfatto
[...]
l'onere allegatorio e probatorio sullo stesso gravante con riguardo alla necessaria dimostrazione del danno subito e del nesso causale tra lo stesso e la condotta del professionista.
Infatti, considerato che l'esito della lite è stato determinato dall'accoglimento della riconvenzionale svolta da (di accertamento dell'inadempimento di Controparte_3
alle obbligazioni contrattualmente assunte – inadempimento neppure Parte_1 oggetto di contestazione nella presente sede), non vi è prova che una condotta diversa del difensore avrebbe potuto condurre ad un esito differente della lite o ad esborsi inferiori
(neppure a seguito di appello), dunque non risulta dimostrato il nesso causale tra i danni lamentati e la condotta del difensore.
In particolare: a) non appare ascrivibile al difensore il lamentato “danno emergente”, corrispondente alla somma contrattualmente dovuta da a Parte_1 [...] ed alle spese di giudizio - che la stessa è stata condannata a pagare per effetto Controparte_3 dell'accoglimento della riconvenzionale di controparte;
b) analogamente non appare ascrivibile il danno denominato “lucro cessate”, legato alla perdita della possibilità di acquisto dell'immobile finalizzata alla locazione a terzi (peraltro del tutto genericamente dedotta e non dimostrata); c) neppure appare ascrivibile alla condotta del difensore il danno morale da stress subito per l'essere stata sottoposta ad esecuzioni mobiliari (anch'esso del tutto genericamente dedotto e non documentato, non risultando depositato alcun atto comprovante l'avvio di esecuzioni mobiliari nei confronti di ). Parte_1
Tutto ciò considerato, l'azione va rigettata ed ogni ulteriore domanda ed eccezione è da ritenere assorbita (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
8. Le spese seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo in favore del convenuto applicando i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014,
11 avuto riguardo al valore della controversia e alle attività processuali effettivamente svolte in complessivi euro 6.713,00 - oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
1545/2021, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
la domanda proposta da;
Parte_1
CONDANNA
al pagamento in favore del convenuto Parte_1 CP_1
a titolo di spese di lite della complessiva somma di euro 6.713,00 - oltre spese
[...] forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Fermo 19/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 1545 del Ruolo Generale dell'anno 2021, trattenuta in decisione alla udienza del 12/12/2024, scaduti in data 3/3/2025 i termini di cui agli artt.
190-281 quinquies c.p.c., promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carlo Angelini, giusta procura alle liti allegata all'atto introduttivo;
- attore -
CONTRO
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Marco Polita, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto –
***
OGGETTO: “responsabilità professionale”
***
1 CONCLUSIONI
Alla udienza del 12/12/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE ATTRICE il difensore “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo”, di seguito trascritte “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta e disattesa, ritenuta la grave, reiterata e documentata responsabilità professionale del convenuto avv. nella gestione del mandato professionale relativo al contenzioso con la Controparte_1
esitata dalla sentenza n.1098/2015 del Controparte_2
Tribunale di Macerata, condannare lo stesso al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla sig.ra
[...] nella misura, allo stato indeterminabile, che risulterà equa e di giustizia all'esito Parte_1 dell'istruttoria, con interessi legali dal 10/01/2012 al saldo effettivo. Condannare lo stesso, altresì, all'indennizzo del danno non patrimoniale nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, in favore della attrice sig.ra Con vittoria di spese del presente giudizio”; Parte_1
PER PARTE CONVENUTA il difensore “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta”, di seguito trascritte “Si conclude per la reiezione della domanda proposta dalla ricorrente perché infondata in fatto e in diritto. Spese e competenze rifuse con distrazione delle tesse a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 3/9/2021 Parte_1
ha citato in giudizio l'avvocato chiedendo l'accertamento della
[...] Controparte_1 relativa responsabilità professionale e la conseguente condanna al risarcimento del danno – in relazione all'attività svolta nel giudizio iscritto al RG 100504/2011 del Tribunale di
Macerata c.c. avviato ex art. 2932 da (rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
) nei confronti di CP_1 Controparte_3
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
− in data 16/5/2008 (quale promissaria acquirente) ha stipulato Parte_1
con (quale promittente Controparte_3 alienante) un contratto preliminare avente ad oggetto la compravendita di un
2 immobile sito a Potenza Picena (al prezzo di euro 53.000) – in attuazione del quale la stessa ha pagato la somma di euro 11.000,00 a titolo di acconto, nonché l'ulteriore somma di euro 800,00 “per gli allacci di acqua, luce, gas, telefono ecc.”;
− avendo omesso di addivenire alla stipula del rogito notarile, Controparte_3
ha avviato con l'assistenza dell'avvocato Parte_1 Controparte_1 il giudizio iscritto dinanzi al Tribunale di Macerata al RG 100504/2011 nell'ambito del quale ha domandato la pronuncia di sentenza costitutiva di trasferimento dell'immobile ex art. 2932 c.c. ed in subordine la dichiarazione di risoluzione del contratto, con condanna di alla restituzione delle somme Controparte_3 anticipate ed al risarcimento dei danni;
− nel corso del giudizio si è costituita la quale ha chiesto il Controparte_3
rigetto delle domande di parte attrice, eccependo: a) l'inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c. per inadempimento di al preliminare – non Parte_1 avendo la stessa effettuato il pagamento del prezzo residuo di euro 30.000,00 in corrispondenza degli stati di avanzamento (avendo le parti previsto che solo l'ulteriore somma di euro 13.000,00 dovesse essere corrisposta alla stipula del rogito notarile) ed avendo altresì omesso di pagare l'importo di euro 3.000,00 previsto per l'ampliamento dei balconi;
b) l'infondatezza della domanda di risoluzione del preliminare, non avendo le parti convenuto alcun termine per la stipula del definitivo;
c) l'inammissibilità delle domande di restituzione della caparra e di risarcimento del danno, poiché tra loro incompatibili. La convenuta ha altresì domandato in via riconvenzionale di “accertare e dichiarare che la Controparte_2 ha diritto a ricevere, giusto il preliminare del 16/05/2008, dalla sig.ra
[...] Parte_1
la somma di €.33.000,00; - Condannare la sig.ra al pagamento
[...] Parte_1 in favore della della somma di €.33.000,00 Controparte_3 Controparte_2
o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
− alla prima udienza del 14/2/2012 sono stati concessi alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. nel corso dei quali il difensore del convenuto ha domandato l'ammissione di mezzi istruttori (interrogatorio formale di
, prova per testi e CTU), mentre l'Avv. ha omesso Parte_1 CP_1 di depositare memorie;
3 − all'udienza del 31/5/2012 fissata per la discussione in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori, l'Avv. (nell'occasione sostituito da un collega) si è CP_1 limitato a chiedere la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni, mentre il difensore del convenuto ha insistito nelle proprie richieste istruttorie;
− all'esito di tale udienza il giudice, ritenute superflue le istanze istruttorie formulate dell'attore, ha disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni;
− all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9/7/2015 nessuno è comparso per l'attrice - avendo l'Avv. depositato nel fascicolo la propria rinuncia al CP_1 mandato in data 19/06/2015, sebbene mai comunicata alla cliente né dalla stessa sottoscritta;
− in ragione di tale rinuncia al mandato il giudice, al fine di consentire la costituzione di nuovo difensore, ha rinviato la precisazione delle conclusioni all'udienza del
23/7/2015 - alla quale tuttavia nessuno è comparso per l'attrice e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., nel corso dei quali nessuna memoria è stata depositata dall'Avv. ; CP_1
− in data 12/11/2015 il Tribunale di Macerata ha quindi pronunciato la sentenza n.
1098/2015 con la quale ha così disposto “1) rigetta tutte le domande formulate da parte attrice;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale di esatto adempimento, condanna
[...]
al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 della somma di € 33.000,00, oltre agli interessi nella misura legale dal 13 gennaio 2012 al saldo effettivo;
3) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_3 CP_3 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.625,00, oltre a
[...] Controparte_2 rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge”;
− è venuta a conoscenza della predetta sentenza solo a seguito Parte_1
della notifica di atto di precetto, non avendo nelle more ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'avvocato ; CP_1
− a seguito della notifica della sentenza, in data 18/2/2016 ha Parte_1 quindi contattato l'avvocato il quale “induceva la cliente a sottoscrivere la CP_1 propria rinuncia al mandato professionale dopo aver incluso la frase: '....le parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra per qualsiasi causa o ragione.'” (p. 7 atto di citazione);
4 − sussiste pertanto grave inadempimento dell'avvocato agli obblighi relativi CP_1
all'espletamento del mandato, poiché lo stesso in violazione dei doveri professionali ha: a) errato l'impostazione tecnico-giuridica del giudizio, non sussistendo i presupposti per agire ex art. 2932 c.c.; b) proposto due domande tra loro incompatibili;
c) omesso il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., non formulando istanze istruttorie né opponendosi a quelle avversarie;
d) depositato in giudizio rinuncia al mandato senza previamente comunicarla alla cliente;
e) omesso la precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., in violazione del principio di ultrattività del mandato;
g) omesso di comunicare alla cliente l'avvenuto deposito della sentenza;
h) omesso la restituzione della documentazione relativa al giudizio;
− l'esito negativo del giudizio è da porre in nesso causale con la condotta negligente ed imperita del difensore (considerato anche che i “gravi errori di impostazione della domanda introduttiva e dell'istruttoria hanno, finanche, reso impossibile la proposizione di appello” p. 16 atto di citazione);
− in conseguenza della condotta negligente dell'avvocato ha Parte_1 subito i seguenti danni che il professionista va condannato a risarcire: a) “danno emergente” pari ad euro 33.000 (corrispondente all'importo complessivo pagato in conseguenza della sentenza di condanna), oltre euro 7.625 per spese legali del giudizio liquidate in sentenza ed euro 11.000 corrispondenti all'acconto versato e non recuperato;
b) lucro cessante pari a “complessivi euro 50-60.000,00” – considerato che
“la corretta gestione della vicenda e dell'ipotetico contenzioso giudiziale […] avrebbero verosimilmente portato all'acquisto del bene immobile ed alla sua programmata destinazione alla locazione di terzi” (cfr. p. 17 atto di citazione); c) danno non patrimoniale dovuto al
“grave stato di prostrazione e sofferenza tuttora perdurante in capo all'attrice” per essere stata sottoposta ad esecuzioni mobiliari, da liquidarsi equitativamente.
2. Si è costituito in giudizio in data 31/5/2022 l'avvocato Controparte_1 chiedendo l'integrale rigetto della domanda di parte attrice e deducendo in sintesi: a)
l'inammissibilità della domanda, per avere sottoscritto in data Parte_1
18/2/2016 unitamente al professionista atto di transazione, in base al quale quest'ultimo ha
“rinunciato al saldo delle proprie competenze”, mentre la convenuta ha rinunciato ad ogni ulteriore
5 pretesa;
b) l'infondatezza della domanda per genericità e difetto di prova del nesso di causalità tra i danni lamentati e la condotta dell'avvocato, avendo la sentenza n. 1098/2015 del Tribunale di Macerata accertato l'inadempimento della al preliminare (per avere Pt_1 omesso il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori) – circostanza cui va ascritto causalmente l'intero danno lamentato (considerato che il deposito delle memorie istruttore e degli scritti conclusivi non avrebbe potuto determinare un diverso esito del giudizio); c) difetto di prova del danno patrimoniale e non patrimoniale lamentato, dovendosi addebitare la condanna giudiziale esclusivamente all'inadempimento della al preliminare;
d) Pt_1 infondatezza della domanda sotto il profilo della mancata restituzione della documentazione, tutta tempestivamente riconsegnata per il tramite della collega Avv. Zuccaro.
3. A seguito della prima udienza del 30/6/2022 è stato disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario. All'udienza del 15/12/2022 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all' art. 183 c.p.c. Con la prima memoria, parte attrice ha contestato la natura transattiva della “rinuncia al mandato” difensivo (sottoscritta dall'Avv. Pagliaricci e da in data 18/2/2016) per difetto dei presupposti di cui all'art. 1965 c.c. Parte_1
Le ulteriori memorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum. All'esito dell'udienza del 29/6/2023 - rigettate le prove orali richieste dalle parti
- è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni, poi avvenuta all'udienza del
12/12/2024 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, la domanda di parte attrice va rigettata nei termini appresso meglio esplicati.
5. Va premesso, quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuta transazione (in ragione della stipula tra le parti dell'atto denominato “rinuncia al mandato” datato 18/2/2016), come secondo la giurisprudenza prevalente le dichiarazioni di
“non avere più nulla a pretendere” costituiscono mere dichiarazioni di scienza, non equiparabili a rinuncia o transazione, fatta salva la prova che il cliente abbia voluto abdicare a specifici diritti puntualmente indicati (cfr. Tribunale , Roma , 17/07/2020 , n. 4649 ed altre conformi).
In specie – nonostante non sia contestato tra le parti il fatto che a seguito di tale atto il difensore abbia rinunciato alle proprie spettanze professionali omettendo di richiederne il
6 pagamento - non può attribuirsi valore transattivo alla scrittura, la quale - oltre ad apparire del tutto generica - non da conto di reciproche concessioni tra le parti.
In ogni caso, anche ove si attribuisca valore transattivo alla scrittura, la stessa per la genericità della formulazione (che non fa alcun riferimento alla responsabilità professionale dell'avvocato), appare inidonea a precludere la proposizione della presente azione giudiziale - richiamato il principio giurisprudenziale per cui “Qualora, rispetto ad un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti, in relazione a numerose questioni tra loro controverse, l'avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto, non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che a norma dell' art. 1364 c.c. le espressioni usate nel contratto per quanto generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire. Ne consegue che, se il negozio transattivo concerne soltanto alcuna delle stesse, esso non si estende, malgrado l'ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo” (cfr. Cassazione civile , sez. I , 18/05/2018 , n. 12367).
6. Ciò premesso, scendendo all'esame del merito della domanda di parte attrice, preliminarmente, va rilevato che le obbligazioni professionali che sorgono a seguito del contratto di patrocinio sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non anche a conseguire detto risultato sperato.
Il parametro per valutare l'esatto adempimento del professionista è quello della diligenza professionale ex art. 1176 co.2 c.c., commisurata alla natura dell'attività esercitata ed alla complessità della stessa: “l'inadempimento del professionista non può essere desunto, senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, ed in particolare, al dovere di diligenza, […] commisurato alla natura dell'attività esercitata […] la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività, dal professionista di preparazione e di attenzione medie.” (Cass. 7618/1997; Cass. 18612/13 e altre successive conformi).
Tuttavia, perché possa essere affermata in giudizio la responsabilità del professionista nei confronti del cliente, non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di diligenza, occorrendo altresì la rigorosa prova del danno subito dal cliente e del nesso causale tra il danno e la condotta negligente del professionista. Infatti, “La responsabilità dell'avvocato non può
7 affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se
l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.” (cfr. Cass. n.1984/2016; Cass. n.8494/2020 ed altre conformi).
L'onere posto a carico del cliente di allegare con specificità l'inadempimento e di provare nesso causale e danno risulta centrale per affermare la responsabilità dell'avvocato, atteso che anche in presenza di condotte negligenti una responsabilità del difensore non è configurabile ove non risulti dimostrato in giudizio che in assenza di tali condotte il cliente avrebbe con ragionevole probabilità conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (cfr.
Cass. 16690/2014 e altre conformi).
Con riguardo a detti oneri allegatori – prima che probatori - opera per la c.d. emendatio libelli la rigida barriera preclusiva costituita dal termine per il deposito della prima memoria 183
c.p.c. - termine entro il quale le parti sono tenute ad indicare con specificità tutti i fatti posti a fondamento delle pretesa fatta valere, al fine di richiedere poi l'ammissione di prova nelle successive memorie. Tale termine, rispondendo ad esigenze di ordine pubblico processuale, non risulta in alcun caso derogabile e la relativa violazione deve necessariamente essere rilevata d'ufficio dal giudice. Il descritto divieto di emendatio libelli opera in maniera ancor più rigorosa con riferimento ai diritti c.d. eterodeterminati inclusi i crediti risarcitori, i quali identificandosi con lo specifico fatto costitutivo che li ha originati, onerano sin da subito l'interessato di allegare con precisone il fatto che ha dato loro causa, senza poterlo più precisare o integrare oltre la prima memoria 183 c.p.c. se non in risposta a modificazioni della domanda avversaria.
7. In specie, appare opportuno procedere preliminarmente alla ricostruzione fattuale della vicenda relativa al giudizio iscritto al RG 100504/2011 del Tribunale di Macerata.
Risulta dagli atti che in tale giudizio, con l'assistenza dell'avvocato , CP_1 [...] ha agito nei confronti di lamentandone Parte_1 Controparte_3
l'inadempimento al preliminare stipulato in data 16/5/2008 (per avere omesso di addivenire alla stipula del definitivo di compravendita immobiliare) e domandando la pronuncia di sentenza costitutiva di trasferimento dell'immobile ex art. 2932 c.c. ed in subordine la
8 dichiarazione di risoluzione del contratto - con condanna alla restituzione delle somme anticipate, al pagamento del doppio della caparra confirmatoria ed al risarcimento dei danni.
Il convenuto costituendosi in giudizio, ha eccepito Controparte_3
l'inadempimento dell'attrice (non avendo la stessa effettuato il pagamento della somma di euro 30.000,00 in corrispondenza degli stati di avanzamento - avendo le parti previsto che solo l'ulteriore somma di euro 13.000,00 dovesse essere corrisposta al momento del rogito notarile - ed avendo altresì omesso di pagare l'importo di euro 3.000,00 pattuito per l'ampliamento dei balconi) ed ha domandato in via riconvenzionale di “accertare e dichiarare che la ha diritto a ricevere, giusto il preliminare del Controparte_2
16/05/2008, dalla sig.ra la somma di €.33.000,00; - Condannare la sig.ra Parte_1
al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 della somma di €.33.000,00 o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. - Con vittoria
[...] di spese, diritti ed onorari”.
Alla prima udienza entrambi i difensori delle parti hanno domandato l'assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c. e, tuttavia: a) nessuna delle parti ha depositato la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.; b) solo parte convenuta ha depositato la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. formulando istanze istruttorie;
c) nessuna delle parti ha depositato la memoria ex art. 183 n.
3 c.p.c..
All'udienza successiva il giudice ha rigettato tutte le istanze istruttorie formulate dal convenuto e fissato udienza di precisazione delle conclusioni alla quale – dopo avere rinunciato al mandato e nonostante il principio di ultrattività dello stesso – l'avvocato non ha partecipato, omettendo anche il deposito di scritti difensivi conclusivi CP_1
(scritti che, avuto riguardo al fascicolo depositato nel presente giudizio dall'attore, neppure risultano depositati dalla difesa di . Controparte_3
Il giudice – ferme le conclusioni già rassegnate dall'attrice nell'atto introduttivo (che non si intendono rinunciate per la mancata partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni – cfr. Cass. n. 5018/2014) – ha rigettato la domanda di parte attrice e ritenuta fondata la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto (accertato Controparte_3
l'inadempimento dell'attrice alle proprie obbligazioni sorte dal preliminare), ha condannato al pagamento delle somme contrattualmente ancora dovute pari ad Parte_1 euro 33.000 oltre alle spese di lite.
9 7.1. Ciò premesso quanto alla ricostruzione della vicenda, va rilevato che l'attore nel presente giudizio, da un lato nulla ha dedotto né eccepito in merito alla correttezza della decisione assunta nel giudizio svolto dinanzi al Tribunale di Macerata, alla sussistenza dell'accertato inadempimento della al preliminare, alla debenza delle somme che la Pt_1 stessa è stata condannata a pagare ed alla sussistenza di specifici elementi allegatori e probatori relativi alla vicenda che l'avvocato avrebbe omesso di rappresentare in CP_1 giudizio e che avrebbero potuto determinare un diverso esito dello stesso;
dall'altro l'attore ha del tutto genericamente dedotto l' inadempimento del convenuto Avv. sotto i CP_1 seguenti profili: a) errata impostazione tecnico-giuridica del giudizio;
b) proposizione di due domande tra loro incompatibili;
c) omesso deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., non formulando istanze istruttorie né opponendosi a quelle avversarie;
d) deposito in giudizio di rinuncia al mandato senza previamente comunicarlo alla cliente;
e) omessa precisazione delle conclusioni e omesso deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., in violazione del principio di ultrattività del mandato;
g) omessa comunicazione alla cliente del deposito della sentenza;
h) omessa restituzione della documentazione relativa al giudizio.
Quanto al dedotto inadempimento, sotto un primo profilo, alla luce dell'art. 1453 co. 1 c.c. va rilevato che non appare sussistere un'incompatibilità tra la domanda ex art. 2932 c.c e quella di risoluzione svolta solo in via subordinata (cfr. Cass. 5805/2012) – fermo che l'incompatibilità tra le domande accessorie di restituzione del doppio della caparra e risarcimento del danno non risulta in specie concretamente apprezzabile (considerato che, dalla formulazione delle conclusioni, la prima appare proposta in relazione alla domanda subordinata di risoluzione, mentre la seconda in relazione alla domanda principale).
In ogni caso, sotto un diverso profilo, va rilevato, quanto alla dedotta “errata impostazione tecnico-giuridica” come l'attore nulla abbia specificamente dedotto - nel termine delle preclusioni assertive - in merito all'effettiva vicenda fattuale oggetto del giudizio iscritto al
RG 100504/2011 del Tribunale di Macerata, né prodotto al riguardo alcuna documentazione
(non risultando depositato neppure il contratto preliminare stipulato tra Parte_1
e . L'attrice stessa, inoltre, neppure ha contestato nel
[...] Controparte_3 presente giudizio l'insussistenza del proprio inadempimento (come accertato in sentenza), né dedotto circostanze specifiche che avrebbero potuto e dovuto essere rappresentate nelle memorie ex art. 183 c.p.c. o fatte oggetto di istanze istruttorie, tese a paralizzare le pretese
10 avversarie (essendosi limitata a produrre il solo fascicolo d'ufficio, non comprensivo dei documenti allegati agli atti di causa).
Ciò considerato, in specie – anche prescindendo dall'esame della dedotta negligenza dell'avvocato nell'esercizio del mandato, secondo il principio processuale della c.d. ragione più liquida discendente dagli artt. 24 e 111 Cost. – la domanda proposta da Parte_1
nel presente giudizio va rigettata, non avendo l'attore adeguatamente soddisfatto
[...]
l'onere allegatorio e probatorio sullo stesso gravante con riguardo alla necessaria dimostrazione del danno subito e del nesso causale tra lo stesso e la condotta del professionista.
Infatti, considerato che l'esito della lite è stato determinato dall'accoglimento della riconvenzionale svolta da (di accertamento dell'inadempimento di Controparte_3
alle obbligazioni contrattualmente assunte – inadempimento neppure Parte_1 oggetto di contestazione nella presente sede), non vi è prova che una condotta diversa del difensore avrebbe potuto condurre ad un esito differente della lite o ad esborsi inferiori
(neppure a seguito di appello), dunque non risulta dimostrato il nesso causale tra i danni lamentati e la condotta del difensore.
In particolare: a) non appare ascrivibile al difensore il lamentato “danno emergente”, corrispondente alla somma contrattualmente dovuta da a Parte_1 [...] ed alle spese di giudizio - che la stessa è stata condannata a pagare per effetto Controparte_3 dell'accoglimento della riconvenzionale di controparte;
b) analogamente non appare ascrivibile il danno denominato “lucro cessate”, legato alla perdita della possibilità di acquisto dell'immobile finalizzata alla locazione a terzi (peraltro del tutto genericamente dedotta e non dimostrata); c) neppure appare ascrivibile alla condotta del difensore il danno morale da stress subito per l'essere stata sottoposta ad esecuzioni mobiliari (anch'esso del tutto genericamente dedotto e non documentato, non risultando depositato alcun atto comprovante l'avvio di esecuzioni mobiliari nei confronti di ). Parte_1
Tutto ciò considerato, l'azione va rigettata ed ogni ulteriore domanda ed eccezione è da ritenere assorbita (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
8. Le spese seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo in favore del convenuto applicando i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014,
11 avuto riguardo al valore della controversia e alle attività processuali effettivamente svolte in complessivi euro 6.713,00 - oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
1545/2021, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
la domanda proposta da;
Parte_1
CONDANNA
al pagamento in favore del convenuto Parte_1 CP_1
a titolo di spese di lite della complessiva somma di euro 6.713,00 - oltre spese
[...] forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Fermo 19/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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