Sentenza 9 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/10/2002, n. 14442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14442 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA NOM DEL PO OLO144 42 /0 2. LA CORTE SUPREMA CASS I E Oggetto Risarcimento danni da SEZIONE TERZA CIVILE incidente stradale. Assicura- zione obbligatoria. Fondo di Garanzia. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5054/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente - Dott. Giovanni ST PETTI Consigliere - Cron.33548 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. 3781 Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere Ud.06/06/02 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere -- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CARIA PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE Richiesta copia studio 1. SOLE 24 ORE AUGUSTO dal Sig. 14, presso lo studio dell'avvocato GORIZIA per diritu il 9. OTT. 2002 SINAGRA, che lo difende anche disgiuntamente insieme IL CANCELLIERE all'avvocato CARLITRIA BELLU, giusta delega in atti;
- ricorrente -
CANCELLERIA
contro
FA NO, MULTIASS S.P.A. in nome dell'I.N.A. G.A.F.G.V.S.; intimati - avverso la sentenza n. 332/98 della Corte d'Appello di 2002 CAGLIARI, emessa il 02/10/98 e depositata il 26/10/98 1306 1 (R.G. 291/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Albertoudienza del 06/06/02 dal TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 20 novembre 1985 IA PA conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cagliari NI IA e la PAN.ASS. S.p.A., assumendo di avere subito dei danni quale terzo trasportato a bordo di una vettura condotta dal primo ed assicurata con la seconda. Chiedeva quindi la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti. Si costituiva solo la PAN. ASS., mentre il convenuto rimaneva contumace. La causa veniva interrotta a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della PAN.ASS. S.p.A. Con ricorso depositato in data 24 aprile 1987 il processo veniva riassunto nei confronti di NI IA, del Commissario Liquidatore della Pan. Ass. S.P.A. e della SS S.P.A. Solamente la MULTIASS S.p.A. si costituiva. - il Tribunale di Cagliari dichiarava Con sentenza 12.10 16.2.1996 improponibile la domanda di condanna della SS s.p.a. al risarcimento dei danni subiti dall'attore, rigettava la domanda proposta nei confronti del NI;
e condannava l' attore a rimborsare le spese di giudizio alla SS. Proponeva appello IA PA nei confronti di NI IA e della MULTIASS S.p.a. Resisteva in giudizio solo la MULTIASS S.p.a. Con sentenza 2 - 26.10.1998 la Corte d'Appello di Cagliari rigettava l'appello e condannava il IA a rimborsare alla SS le spese del grado liquidate in complessive £ 3.757.000. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il IA. Gli intimati SS e NI non hanno svolto attività difensiva. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre anzitutto rilevare che la notifica del ricorso alle parti intimate deve ritenersi rituale;
ed in particolare che la notifica del ricorso alla SS deve ritenersi avvenuta (interpretando la relata) in data 3.3.99. Va inoltre rilavato che il Commissario liquidatore della PAN ASS., non citato in giudizio né in secondo grado né nel presente giudizio di cassazione, non è litisconsorte necessario (cfr. Cass. n. 1832/99). I primi due motivi vanno esaminati insieme. Con il primo motivo il ricorrente IA denuncia "violazione e/ falsa applicazione dell'art. 4 3° comma della L.24/11/78 n° 738” esponendo le seguenti doglianze. Non si comprende l'accoglimento da parte del giudice di primo grado dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla MULTIASS Assicurazioni, per asserita violazione della previsione di cui all'art. 4, D.L. 26.9.'78 n. 576, convertito nella legge 24.11.'78 n. 738. Come si evince in tutta evidenza dalla copia della relata del ricorso per riassunzione l'eccezione risulta palesemente infondata, infatti nel notificare il ricorso per riassunzione, successivo alla liquidazione coatta amministrativa della PAN ASS., la difesa del IA ha indicato in modo espresso ed inequivoco la qualifica in forza della quale veniva convenuta in giudizio la MULTIASS, precisando, sia che la si citava "in persona del legale rappresentante pro tempore", sia "in nome e per conto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada". Con il secondo motivo il ricorrente IA denuncia "Violazione di Legge per erronea c/o falsa interpretazione dell'art.303 c.p.c." esponendo che, anche a voler prescindere dalla non secondaria constatazione che controparte non ha mai eccepito la nullità del ricorso per riassunzione sotto il profilo ravvisato dal giudice di primo grado, il detto ricorso per quanto scarno contiene tutti gli elementi previsti dalla legge per la sua proposizione e per la regolare prosecuzione del giudizio e principalmente contiene l'espressa descrizione del fatto, della causa interruttiva del processo e precisamente della messa in liquidazione della Pan-Ass., la volontà dell'attore a voler proseguire la causa per il suo interesse ad ottenere il risarcimento del danno ed infine la richiesta di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio. Inoltre l'atto ha raggiunto il suo scopo. Le doglianze in esame debbono ritenersi fondate. Infatti, Premesso che alla base delle doglianze in esame vi è un asserito error in procedendo in relazione al quale la S.C. e' anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. tra le altre Cass. n. 8468 del 25/09/1996), osserva il Collegio che la MULTIASS, ricollegando il contenuto dell'atto di riassunzione al contenuto della relata di notifica (evidentemente derivante da richiesta della parte riassumente) era certamente in grado di apprendere i dati essenziali della causa ed in particolare in che veste veniva convenuta in giudizio. Le irritualità affermate nell'impugnata decisione (anche in ordine alle conclusioni, che emergevano con sufficiente chiarezza anche se in modo parzialmente implicito) debbono dunque ritenersi insussistenti. Il terzo ed il quarto motivo vanno esaminati insieme. Con il terzo motivo il ricorrente IA denuncia “Violazione e/o falsa interpretazione dell'art. 1681 c.c." esponendo quanto segue. L'interpretazione accolta dal Tribunale e dal Giudice d'appello circa la descrizione in fatto della dinamica del sinistro è fondata su un'erronea prospettazione del sinistro in oggetto 5 contenuta nella nota trasmessa dai Carabinieri della "Stazione di Senorbì" i quali si limitavano a dichiarare la propria incompetenza ad occuparsi del sinistro verificatosi al di fuori della loro giurisdizione. Nella nota in questione si legge "l'incidente stradale (...) verificatosi tra l'autovettura Fiat 124 targata CA 205 966 di proprietà e condotta da NI IA, e l'autovettura condotta da TA PA". La seconda vettura citata dalla nota è in realtà inesistente così come il suo "fantomatico" conducente;
la presunzione di cui all'art. 1681 c.c. doveva operare a favore del IA pacificamente terzo trasportato. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art.2054 c.c. comma primo" esponendo che anche tale presunzione è stata travolta dall'erronea interpretazione della dinamica del sinistro, secondo la quale, presupponendo lo scontro tra due vetture, il ricorrente non avrebbe rivestito la qualifica di "terzo trasportato". Le doglianze in esame, mentre debbono ritenersi inammissibili nella misura in cui richiedono una (giuridicamente impossibile) nuova valutazione delle risultanze di causa suddette circa la ricostruzione del fatto, appaiono ammissibili e fondate nella misura in cui lamentano (in modo in parte implicito) la mancata applicazione della presunzione di cui all'art 2054 c.c. da parte della Corte di Appello, la quale ha chiaramente seguito la precedente giurisprudenza di questa Corte sul punto (cfr. tra le altre Cass. n. 02331 del 03/03/1998: "L'art. 1 della legge (sull'assicurazione obbligatoria) 24 dicembre 1969 n. 990, come modificato dall'art. 1 D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, conv. in legge 26 febbraio 1977 n. 39, pur avendo imposto la copertura assicurativa del trasportato a qualunque titolo, non ha comportato il venir meno della esclusione della presunzione di cui all'art. 2054 cod. civ. nell'ipotesi di trasporto a titolo di cortesia"). Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte infatti "In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e quindi anche ai trasportati quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito. Consegue che il trasportato indipendentemente dal titolo del trasporto puo' invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilita* extra contrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario che puo' liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta' ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno" (Cass. n. 04022 del 21/03/2001; v. anche Cass. n. 00681 del 21/01/2000: Il danneggiato a seguito di un sinistro stradale in cui sia rimasto 66 coinvolto come trasportato, a titolo contrattuale o di cortesia, puo' chiedere il risarcimento sia nei confronti del conducente, sia nei confronti del proprietario del veicolo ove si trovava invocando la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 cod. civ., e percio' facendo valere la responsabilita' extracontrattuale. Ne' rileva, per il riconoscimento della responsabilita' solidale del proprietario, che quella del conducente sia riconosciuta mediante il concreto accertamento della colpa, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anziche' in via presuntiva, ai sensi dei primi due commi dell'art. 2054 cod. civ., in quanto la responsabilita' del proprietario, se non dimostra che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta', ovvero che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno, e' volta a garantire il danneggiato"; cfr. anche Cass. n. 10629 del 26/10/1998). L'impugnata decisione va dunque cassata per quanto di ragione;
e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Roma. A detto Giudice di rinvio va rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Roma. Così deciso a Roma il 6.6.2002. Garan Fiducia IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Altura IL CANCELLIERE C1 NN ST DEPOSITATO IN CANCELLERIA -9 OTT. 2002 Oggi # CANCELLERE C1 IN ST 1097 129 11 ROMA 2 4 9442 456T 2066 77 [TOT. 149,77 003 0 0