CA
Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/09/2024, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 736/2020 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 22.05.2024 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con provvedimento comunicato alle parti il 28 maggio 2024
TRA
rappresentata da oggi Parte_1 CP_1 [...]
a seguito di atto di fusione per incorporazione del 23 novembre Parte_2
2022 in persona del procuratore speciale Dott.ssa nata a [...] l'11 Parte_3 novembre 1986 (C.F. ), giusta procura speciale in autentica Notaio C.F._1
Dott. , Notaio in Roma del 25.05.2020 (Rep. n. 21731, racc. n. 10544), Persona_1 registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 28.05.2020 n. 12631 serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 04.07.2024 dall'Avv. Giacinto Di Donato
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_2 [...]
, , e CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
rappresentati e difesi dall'Avv. Stefania Maria Gambino giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATI CONCLUSIONI
Per parte appellante < …”Voglia la Onorevole Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, annullare e/o riformare la sentenza n. 918/2019, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, in persona del Giudice d.ssa Antonella Lobello, in data 28.10.2019, depositata in pari data, mai notificata, con specifico riferimento alle statuizioni puntualmente individuate nei precedenti specifici motivi di appello, in accoglimento del presente gravame, annullare e revocare la sentenza del Tribunale con conseguenziale e sostanziale rigettare l'azione proposta dalla CP_2
e dai garanti , , e perché
[...] CP_6 Controparte_3 CP_5 CP_4
assolutamente erronea ed infondata, confermando la legittimità e la validità del contratto di mutuo del 25.8.2005, Rep. n° 86329 e Racc. n° 24567, a rogito del Notaio e di tutte le Persona_2 sue pattuizioni, e conseguentemente e per l'effetto accertare, riconoscere e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate dai debitori, riconoscendo il diritto della Banca di ottenere il pagamento delle somme intimate mediante l'opposto atto di precetto per € 188.043,79, oltre interessi convenzionali e spese. Nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse necessario disporre CTU in rinnovazione, si insiste nel contenuto della CT di parte già depositata. Con condanna di parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per gli appellati < … Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa: - dichiarare l'inammissibilità e tardività delle eccezioni e domande per come indicate in narrativa, ed in particolare si chiede di dichiarare l'inammissibilità con riferimento ai seguenti motivi di gravame: - errata determinazione del CTU ed in sentenza per presunta inesistenza in atti di documenti “attestante la quietanza di alcuna delle rate pagate dai debitori odierni opponenti”, eccezione di diversa imputazione dei pagamenti pregressi all'interruzione del mutuo e, quindi, di non riconducibilità causale dei versamenti a rate di mutuo per la presunta esistenza di
“operazioni contabili scritturate sul medesimo conto corrente, tutte con causa “ CP_7
, operazioni, per espressa dicitura contenuta nella causale, del tutto estranee al rapporto
[...] di mutuo per cui è causa.”; - contestazione dei pagamenti effettuati dalla in costanza di CP_2 rapporto, imputazione degli stessi a causale diversa;
- eccezione di esistenza di effetti cambiali negoziati sul conto;
- rigettare integralmente l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto confermando la sentenza impugnata;
- con vittoria di spese e competenze del grado, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario che dichiara di non aver riscosso competenze ed aver anticipato le spese.
Si oppone alla richiesta di rinnovo di CTU sia per tutti i motivi già indicati in narrativa, e si rileva che la stessa non appare indispensabile e necessaria alla luce delle difese degli appellati, sia con riferimento alla novità delle domande non formulate tempestivamente in primo grado, alla luce dell' art. 345 c.p.c. e del divieto dei nova in appello, sia rilevata la non contestazione delle risultanze peritali nei termini di legge in primo grado, nonché considerata l'infondatezza delle censure e perché non vi è alcuna indicazione dell'utilità della medesima rinnovazione in detta sede.
In caso di rinnovo della CTU si chiede di che il perito voglia conteggiare nella determinazione dei tassi anche le spese di assicurazione, come in narrativa.
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione ritualmente notificato, la quale parte mutuataria e datrice Controparte_8 di ipoteca, , , e in qualità di garanti, hanno CP_6 Controparte_3 CP_5 CP_4 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Lamezia Terme la Controparte_9
al fine di sentire accertare e dichiarare privo di effetti l'atto di precetto, con il quale è stato
[...] intimato il pagamento della somma di Euro 188.043,79 oltre interessi e spese.
A fondamento delle proprie ragioni, hanno dedotto quanto segue.
• In data 25.08.2005, la ed i garanti, hanno stipulato con la CP_2 Controparte_9
un contratto di mutuo, per notaio , Rep. N. 86329 e Racc. N. 24567;
[...] Persona_2
• Il predetto mutuo ipotecario, per la somma complessiva di Euro 250.000,00, ha previsto la restituzione del capitale, unitamente agli interessi corrispettivi in 15 anni, con rate trimestrali posticipate a scadere sino al 31.07.2020;
• Nel 2012, le parti, hanno convenuto la sospensione annuale del pagamento delle rate di capitale e posticipato la scadenza al 31.07.2021;
• Nel 2013, la a causa dell'eccessiva onerosità, ha riscontrato una serie di CP_2
difficoltà finanziarie nel pagamento delle rate che sono state trimestralmente pretese dalla banca che le hanno impedito di far fronte ai pagamenti con puntualità;
• In data 21.05.2014, la ha invocato la decadenza dal Controparte_9
beneficio del termine nel pagamento rateale, ha chiesto, la risoluzione anticipata del contratto ed ha intimato il pagamento dell'intera somma in contratto e nel piano di ammortamento.
• Hanno eccepito altresì la nullità dell'atto di precetto per difetto di legittimazione ad agire della e per difetto di procura;
hanno sollevato ancora, la nullità del Controparte_9
contratto di mutuo per applicazione dei tassi di interesse superiori alla soglia di usura ex Legge
n. 108/96 e dei tassi corrispettivi ex Legge n. 287/1990.
All'opposizione, ha resistito la con comparsa di costituzione Controparte_9 depositata in Cancelleria il 16.04.2015, la quale preliminarmente ha eccepito l'assoluta erroneità ed infondatezza dell'azione intrapresa confutando la fondatezza della sollevata eccezione preliminare mediante il deposito della documentazione attestante la titolarità in capo alla stessa del rapporto;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto, avendo la CP_9 operato legittimamente sulla base della contabilizzazione esente da qualsivoglia vizio, essendo, peraltro, le clausole contrattuali e i tassi applicati, pienamente legittimi, in quanto conformi alla vigente normativa bancaria.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale prodotta dalle parti e CTU contabile a firma del Dott. . Parte_4
Con sentenza n. 918/2019 resa il 28.10.2019, il Tribunale di Lamezia Terme ha così provveduto: “in accoglimento dell'opposizione, condanna , , CP_2 CP_6 Controparte_3 CP_5
e in solido tra loro, al pagamento nei confronti di
[...] CP_4 Controparte_9
della somma complessiva di euro 104.152,12 oltre interessi come per legge. Compensa
[...] interamente tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico della Controparte_9
le spese di CTU.
[...]
Il Giudice di prime cure, ha ritenuto che i versamenti effettuati dalla mutuataria sono stati pari ad
Euro 145,847,88, per cui deve essere condannata al pagamento nei confronti della
[...]
alla differenza pari ad Euro 104.152,12. Controparte_9
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, nella dichiarata qualità di attuale titolare del credito Parte_1 precedentemente vantato dalla per effetto della cessione del credito Controparte_9 con questa stipulato, ha proposto appello con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 04 giugno
2020, affidandolo ai motivi che saranno di seguito precisati.
Con comparsa depositata il 22 gennaio 2021 si sono costituiti in giudizio la CP_2 [...]
, e , chiedendo in via preliminare dichiarare CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 inammissibile l'appello poiché i fatti posti a fondamento, fanno riferimento alle censure mosse alla
CTU espletata in primo grado, dichiarate tardive ed estromesse dal Giudice di prime cure perché depositate oltre il termine stabilito, in subordine, hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
L'udienza del 10 maggio 2023 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata tenuta con modalità di trattazione scritta, tutte le parti hanno depositato le note e con provvedimento del 12 maggio 2023 comunicato alle parti in data 15 maggio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti, hanno depositato comparse conclusionali, parte appellante ha depositato anche la memoria di replica.
Successivamente, con ordinanza depositata il 19 settembre 2023, il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo rilevando la necessità, ai fini del decidere di disporre CTU contabile, Con le note scritte depositate in data 11.01.2024, parte appellata eccepisce per la prima volta in via preliminare la mancata dimostrazione della legittimazione al giudizio da parte dell'appellante non avendo dimostrato né la titolarità del credito ceduto né la titolarità del rapporto contrattuale sottostante e quindi la carenza di legittimazione attiva in capo all'appellante.
All'esito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 maggio 2024. L'udienza di precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato note e con provvedimento del 24/05/2024 comunicato alle parti il 28/05/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 04.07.2024 l'Avv. Giacinto Di Donato si è costituito in giudizio quale nuovo difensore di rappresentata da in Parte_1 Parte_2 sostituzione dell'Avv. Gaetano Nicotera, avvalendosi dei titoli, dei documenti e degli atti acquisiti al fascicolo d'ufficio, richiamando, confermando e facendo proprie le istanze, anche istruttorie, le richieste, le difese, le eccezioni, le deduzioni e le conclusioni tutte già avanzate dai precedenti difensori.
In data 29.07.2024, entrambe le parti hanno depositato soltanto la comparsa conclusionale di cui all'art.190 c.p.c.
§2) Le determinazione della Corte
L'appello deve essere rigettato per difetto di prova da parte dell'appellante della titolarità del diritto controverso. La sentenza di primo grado è stata emessa nei confronti di Controparte_9 originario contraente nei rapporti da cui hanno avuto origine i crediti azionati con i precetti qui
[...] opposti. Nel corpo della sentenza, peraltro, si dà atto – per la verità in modo abbastanza confuso – che il credito sia poi stato ceduto a in rappresentanza della quale la Controparte_10 CP_9 stava in giudizio. L'appello è stato invece proposto da nella dichiarata
[...] Parte_1
qualità di cessionaria del credito assumendo peraltro che in precedenza questo fosse in titolarità della e che il proprio titolo di acquisto sia una cessione di credito Controparte_9
intervenuta in data 20 dicembre 2017 attraverso il quale avrebbe acquistato il credito già in titolarità dei . Va quindi in primo luogo rilevato che nella stessa prospettazione Controparte_9 dell'appellante l'acquisito sarebbe avvenuto da parte di un soggetto diverso da quello che nella sentenza impugnata viene indicato come effettivo titolare. In ogni caso parte appellante non ha in alcun modo documentato la titolarità del proprio diritto adducendo, ma non provando, l'esistenza di un atto di acquisito a titolo particolare che, ove effettivamente esistente, avrebbe determinato una vicenda processuale riconducibile alla previsione dell'art. 111 c.p.c.. La documentazione attestante la titolarità del diritto fatto valere non è stata allegata né al momento della proposizione della impugnazione né a seguito della espressa eccezione sollevata in corso di causa dagli appellati e di cui si è detto nella parte narrativa.
Viene qui in rilievo il principio di recente ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
5478/2024 “ … secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110 e 111 cod. proc. civ..”
In applicazione di detto principio non può che ritenersi che l'impugnazione della sentenza sia stata proposta da un soggetto privo della titolarità del diritto sostanziale e, quindi, della relativa facoltà di tutelarlo in sede processuale e tanto comporta il rigetto della impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 55 del 2014 come modificati dal Dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento a sua volta individuato in ragione dell'importo del precetto opposto.
Restano a carico della parte soccombente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in questo grado del giudizio.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 918 del 2019 e nei confronti di CP_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ,
[...] Controparte_3 CP_4
e così provvede:
[...] CP_5 CP_6 rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in €
14.317 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; distrae le spese in favore del procuratore costituito;
pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di consulenza tecnica d'ufficio; dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione. Così deciso il 9 settembre 2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Silvana Ferriero Carmela Ruberto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 736/2020 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 22.05.2024 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con provvedimento comunicato alle parti il 28 maggio 2024
TRA
rappresentata da oggi Parte_1 CP_1 [...]
a seguito di atto di fusione per incorporazione del 23 novembre Parte_2
2022 in persona del procuratore speciale Dott.ssa nata a [...] l'11 Parte_3 novembre 1986 (C.F. ), giusta procura speciale in autentica Notaio C.F._1
Dott. , Notaio in Roma del 25.05.2020 (Rep. n. 21731, racc. n. 10544), Persona_1 registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 28.05.2020 n. 12631 serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 04.07.2024 dall'Avv. Giacinto Di Donato
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_2 [...]
, , e CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
rappresentati e difesi dall'Avv. Stefania Maria Gambino giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATI CONCLUSIONI
Per parte appellante < …”Voglia la Onorevole Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, annullare e/o riformare la sentenza n. 918/2019, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, in persona del Giudice d.ssa Antonella Lobello, in data 28.10.2019, depositata in pari data, mai notificata, con specifico riferimento alle statuizioni puntualmente individuate nei precedenti specifici motivi di appello, in accoglimento del presente gravame, annullare e revocare la sentenza del Tribunale con conseguenziale e sostanziale rigettare l'azione proposta dalla CP_2
e dai garanti , , e perché
[...] CP_6 Controparte_3 CP_5 CP_4
assolutamente erronea ed infondata, confermando la legittimità e la validità del contratto di mutuo del 25.8.2005, Rep. n° 86329 e Racc. n° 24567, a rogito del Notaio e di tutte le Persona_2 sue pattuizioni, e conseguentemente e per l'effetto accertare, riconoscere e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate dai debitori, riconoscendo il diritto della Banca di ottenere il pagamento delle somme intimate mediante l'opposto atto di precetto per € 188.043,79, oltre interessi convenzionali e spese. Nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse necessario disporre CTU in rinnovazione, si insiste nel contenuto della CT di parte già depositata. Con condanna di parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per gli appellati < … Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa: - dichiarare l'inammissibilità e tardività delle eccezioni e domande per come indicate in narrativa, ed in particolare si chiede di dichiarare l'inammissibilità con riferimento ai seguenti motivi di gravame: - errata determinazione del CTU ed in sentenza per presunta inesistenza in atti di documenti “attestante la quietanza di alcuna delle rate pagate dai debitori odierni opponenti”, eccezione di diversa imputazione dei pagamenti pregressi all'interruzione del mutuo e, quindi, di non riconducibilità causale dei versamenti a rate di mutuo per la presunta esistenza di
“operazioni contabili scritturate sul medesimo conto corrente, tutte con causa “ CP_7
, operazioni, per espressa dicitura contenuta nella causale, del tutto estranee al rapporto
[...] di mutuo per cui è causa.”; - contestazione dei pagamenti effettuati dalla in costanza di CP_2 rapporto, imputazione degli stessi a causale diversa;
- eccezione di esistenza di effetti cambiali negoziati sul conto;
- rigettare integralmente l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto confermando la sentenza impugnata;
- con vittoria di spese e competenze del grado, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario che dichiara di non aver riscosso competenze ed aver anticipato le spese.
Si oppone alla richiesta di rinnovo di CTU sia per tutti i motivi già indicati in narrativa, e si rileva che la stessa non appare indispensabile e necessaria alla luce delle difese degli appellati, sia con riferimento alla novità delle domande non formulate tempestivamente in primo grado, alla luce dell' art. 345 c.p.c. e del divieto dei nova in appello, sia rilevata la non contestazione delle risultanze peritali nei termini di legge in primo grado, nonché considerata l'infondatezza delle censure e perché non vi è alcuna indicazione dell'utilità della medesima rinnovazione in detta sede.
In caso di rinnovo della CTU si chiede di che il perito voglia conteggiare nella determinazione dei tassi anche le spese di assicurazione, come in narrativa.
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione ritualmente notificato, la quale parte mutuataria e datrice Controparte_8 di ipoteca, , , e in qualità di garanti, hanno CP_6 Controparte_3 CP_5 CP_4 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Lamezia Terme la Controparte_9
al fine di sentire accertare e dichiarare privo di effetti l'atto di precetto, con il quale è stato
[...] intimato il pagamento della somma di Euro 188.043,79 oltre interessi e spese.
A fondamento delle proprie ragioni, hanno dedotto quanto segue.
• In data 25.08.2005, la ed i garanti, hanno stipulato con la CP_2 Controparte_9
un contratto di mutuo, per notaio , Rep. N. 86329 e Racc. N. 24567;
[...] Persona_2
• Il predetto mutuo ipotecario, per la somma complessiva di Euro 250.000,00, ha previsto la restituzione del capitale, unitamente agli interessi corrispettivi in 15 anni, con rate trimestrali posticipate a scadere sino al 31.07.2020;
• Nel 2012, le parti, hanno convenuto la sospensione annuale del pagamento delle rate di capitale e posticipato la scadenza al 31.07.2021;
• Nel 2013, la a causa dell'eccessiva onerosità, ha riscontrato una serie di CP_2
difficoltà finanziarie nel pagamento delle rate che sono state trimestralmente pretese dalla banca che le hanno impedito di far fronte ai pagamenti con puntualità;
• In data 21.05.2014, la ha invocato la decadenza dal Controparte_9
beneficio del termine nel pagamento rateale, ha chiesto, la risoluzione anticipata del contratto ed ha intimato il pagamento dell'intera somma in contratto e nel piano di ammortamento.
• Hanno eccepito altresì la nullità dell'atto di precetto per difetto di legittimazione ad agire della e per difetto di procura;
hanno sollevato ancora, la nullità del Controparte_9
contratto di mutuo per applicazione dei tassi di interesse superiori alla soglia di usura ex Legge
n. 108/96 e dei tassi corrispettivi ex Legge n. 287/1990.
All'opposizione, ha resistito la con comparsa di costituzione Controparte_9 depositata in Cancelleria il 16.04.2015, la quale preliminarmente ha eccepito l'assoluta erroneità ed infondatezza dell'azione intrapresa confutando la fondatezza della sollevata eccezione preliminare mediante il deposito della documentazione attestante la titolarità in capo alla stessa del rapporto;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto, avendo la CP_9 operato legittimamente sulla base della contabilizzazione esente da qualsivoglia vizio, essendo, peraltro, le clausole contrattuali e i tassi applicati, pienamente legittimi, in quanto conformi alla vigente normativa bancaria.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale prodotta dalle parti e CTU contabile a firma del Dott. . Parte_4
Con sentenza n. 918/2019 resa il 28.10.2019, il Tribunale di Lamezia Terme ha così provveduto: “in accoglimento dell'opposizione, condanna , , CP_2 CP_6 Controparte_3 CP_5
e in solido tra loro, al pagamento nei confronti di
[...] CP_4 Controparte_9
della somma complessiva di euro 104.152,12 oltre interessi come per legge. Compensa
[...] interamente tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico della Controparte_9
le spese di CTU.
[...]
Il Giudice di prime cure, ha ritenuto che i versamenti effettuati dalla mutuataria sono stati pari ad
Euro 145,847,88, per cui deve essere condannata al pagamento nei confronti della
[...]
alla differenza pari ad Euro 104.152,12. Controparte_9
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, nella dichiarata qualità di attuale titolare del credito Parte_1 precedentemente vantato dalla per effetto della cessione del credito Controparte_9 con questa stipulato, ha proposto appello con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 04 giugno
2020, affidandolo ai motivi che saranno di seguito precisati.
Con comparsa depositata il 22 gennaio 2021 si sono costituiti in giudizio la CP_2 [...]
, e , chiedendo in via preliminare dichiarare CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 inammissibile l'appello poiché i fatti posti a fondamento, fanno riferimento alle censure mosse alla
CTU espletata in primo grado, dichiarate tardive ed estromesse dal Giudice di prime cure perché depositate oltre il termine stabilito, in subordine, hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
L'udienza del 10 maggio 2023 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata tenuta con modalità di trattazione scritta, tutte le parti hanno depositato le note e con provvedimento del 12 maggio 2023 comunicato alle parti in data 15 maggio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti, hanno depositato comparse conclusionali, parte appellante ha depositato anche la memoria di replica.
Successivamente, con ordinanza depositata il 19 settembre 2023, il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo rilevando la necessità, ai fini del decidere di disporre CTU contabile, Con le note scritte depositate in data 11.01.2024, parte appellata eccepisce per la prima volta in via preliminare la mancata dimostrazione della legittimazione al giudizio da parte dell'appellante non avendo dimostrato né la titolarità del credito ceduto né la titolarità del rapporto contrattuale sottostante e quindi la carenza di legittimazione attiva in capo all'appellante.
All'esito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 maggio 2024. L'udienza di precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato note e con provvedimento del 24/05/2024 comunicato alle parti il 28/05/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 04.07.2024 l'Avv. Giacinto Di Donato si è costituito in giudizio quale nuovo difensore di rappresentata da in Parte_1 Parte_2 sostituzione dell'Avv. Gaetano Nicotera, avvalendosi dei titoli, dei documenti e degli atti acquisiti al fascicolo d'ufficio, richiamando, confermando e facendo proprie le istanze, anche istruttorie, le richieste, le difese, le eccezioni, le deduzioni e le conclusioni tutte già avanzate dai precedenti difensori.
In data 29.07.2024, entrambe le parti hanno depositato soltanto la comparsa conclusionale di cui all'art.190 c.p.c.
§2) Le determinazione della Corte
L'appello deve essere rigettato per difetto di prova da parte dell'appellante della titolarità del diritto controverso. La sentenza di primo grado è stata emessa nei confronti di Controparte_9 originario contraente nei rapporti da cui hanno avuto origine i crediti azionati con i precetti qui
[...] opposti. Nel corpo della sentenza, peraltro, si dà atto – per la verità in modo abbastanza confuso – che il credito sia poi stato ceduto a in rappresentanza della quale la Controparte_10 CP_9 stava in giudizio. L'appello è stato invece proposto da nella dichiarata
[...] Parte_1
qualità di cessionaria del credito assumendo peraltro che in precedenza questo fosse in titolarità della e che il proprio titolo di acquisto sia una cessione di credito Controparte_9
intervenuta in data 20 dicembre 2017 attraverso il quale avrebbe acquistato il credito già in titolarità dei . Va quindi in primo luogo rilevato che nella stessa prospettazione Controparte_9 dell'appellante l'acquisito sarebbe avvenuto da parte di un soggetto diverso da quello che nella sentenza impugnata viene indicato come effettivo titolare. In ogni caso parte appellante non ha in alcun modo documentato la titolarità del proprio diritto adducendo, ma non provando, l'esistenza di un atto di acquisito a titolo particolare che, ove effettivamente esistente, avrebbe determinato una vicenda processuale riconducibile alla previsione dell'art. 111 c.p.c.. La documentazione attestante la titolarità del diritto fatto valere non è stata allegata né al momento della proposizione della impugnazione né a seguito della espressa eccezione sollevata in corso di causa dagli appellati e di cui si è detto nella parte narrativa.
Viene qui in rilievo il principio di recente ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
5478/2024 “ … secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110 e 111 cod. proc. civ..”
In applicazione di detto principio non può che ritenersi che l'impugnazione della sentenza sia stata proposta da un soggetto privo della titolarità del diritto sostanziale e, quindi, della relativa facoltà di tutelarlo in sede processuale e tanto comporta il rigetto della impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 55 del 2014 come modificati dal Dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento a sua volta individuato in ragione dell'importo del precetto opposto.
Restano a carico della parte soccombente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in questo grado del giudizio.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 918 del 2019 e nei confronti di CP_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ,
[...] Controparte_3 CP_4
e così provvede:
[...] CP_5 CP_6 rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in €
14.317 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; distrae le spese in favore del procuratore costituito;
pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di consulenza tecnica d'ufficio; dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione. Così deciso il 9 settembre 2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Silvana Ferriero Carmela Ruberto