Articolo 2 della Legge 6 dicembre 1957, n. 1225
Articolo 1
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14 gennaio 1958
Art. 2.
Alla copertura della spesa annua di lire 1.900.000 si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministro degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1956-57 e del corrispondente capitolo per l'esercizio 1957-58.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 14 gennaio 1958