Articolo 5 della Legge 22 luglio 1975, n. 319
Articolo 4Articolo 6
Versione
14 agosto 1975
Art. 5.
In caso di infortunio, la pensione prevista dall'articolo precedente non e' concessa o, se e' stata concessa, e' revocata qualora il danno sia stato risarcito, ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta, ed e' proporzionalmente ridotta nel caso in cui il risarcimento sia inferiore.
Agli effetti del comma precedente non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione privata per infortuni stipulata a favore dell'avvocato o del procuratore.
In caso di invalidita' dovuta ad infortunio la Cassa e' surrogata nel diritto al risarcimento, ai sensi e nei limiti di cui all' articolo 1916 del codice civile , in concorso con l'eventuale assicuratore privato dell'avvocato o del procuratore, di cui al comma precedente, che abbia diritto alla surroga.
Entrata in vigore il 14 agosto 1975
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