Versione
14 agosto 1975
14 agosto 1975
Art. 5.
In caso di infortunio, la pensione prevista dall'articolo precedente non e' concessa o, se e' stata concessa, e' revocata qualora il danno sia stato risarcito, ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta, ed e' proporzionalmente ridotta nel caso in cui il risarcimento sia inferiore.
Agli effetti del comma precedente non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione privata per infortuni stipulata a favore dell'avvocato o del procuratore.
In caso di invalidita' dovuta ad infortunio la Cassa e' surrogata nel diritto al risarcimento, ai sensi e nei limiti di cui all' articolo 1916 del codice civile , in concorso con l'eventuale assicuratore privato dell'avvocato o del procuratore, di cui al comma precedente, che abbia diritto alla surroga.
In caso di infortunio, la pensione prevista dall'articolo precedente non e' concessa o, se e' stata concessa, e' revocata qualora il danno sia stato risarcito, ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta, ed e' proporzionalmente ridotta nel caso in cui il risarcimento sia inferiore.
Agli effetti del comma precedente non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione privata per infortuni stipulata a favore dell'avvocato o del procuratore.
In caso di invalidita' dovuta ad infortunio la Cassa e' surrogata nel diritto al risarcimento, ai sensi e nei limiti di cui all' articolo 1916 del codice civile , in concorso con l'eventuale assicuratore privato dell'avvocato o del procuratore, di cui al comma precedente, che abbia diritto alla surroga.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/1983, n. 4653Provvedimento: Fino all'entrata in vigore dell'art. 5 della legge 22 luglio 1975 n. 319 (modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense) che, per la prima volta, ha istituito la tredicesima mensilità per i pensionati della cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali, spettava a questa il potere, in virtù dell'art. 20 della legge 25 febbraio 1963 n. 289, relativo alla modifica della misura degli assegni di pensione, di corrispondere o di sospendere, a seconda delle esigenze di bilancio, l'erogazione anzidetta, alla cui percezione la disciplina anteriore alla citata legge n. 319 del 1975 non riconosceva alcun diritto ai detti legali pensionati. ( Conf 4626/82, mass n 422596; ( Conf 1598/82, mass n 419413).*Leggi di più...
- tredicesima mensilità·
- avvocato e procuratore·
- disciplina anteriore·
- diritto dei pensionati ex art. 5 della legge n. 319 del 1975·
- previdenza·
- differenza