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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5868 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 sezione civile
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del GOP, dott. Paolo
Madonna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25889/2019 di R.G.
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati Salvatore Della Corte ( ) e Luca Ruggiero C.F._2
( ), presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in C.F._3
Napoli, alla Via Vittorio Veneto n.288/A.
OPPONENTE
E
(C.F. ), in qualità di Controparte_1 C.F._4
procuratore di sé medesimo, elettivamente domiciliato in San Giorgio a
Cremano (NA) alla Via Salvator Rosa, n. 56, presso il suo studio.
OPPOSTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 7344/2018 – prestazione
d'opera intellettuale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalla sola parte opposta per l'udienza tenutasi in modalità cartolare in data 3.02.2025.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 7344/2018 del 02.10.2018, il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso presentato dall'Avv. nei confronti del Controparte_1
sig. per il pagamento della somma di euro 7.295,60, oltre Parte_1
interessi legali dalla data della notifica del decreto fino al soddisfo, nonché
l'importo di euro 145,00 per esborsi e 540,00 per compensi professionali, ai sensi del DM 55/2014, oltre spese forfettarie, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Proceduto l'intimante alla notifica della ingiunzione di pagamento presso il domicilio eletto dall'ingiunto presso la Casa Comunale di San Giorgio a
Cremano, in accoglimento dell'istanza ex art 647 c.p.c. presentata dall'Avv.
di , il Tribunale, con decreto del 22.11.2018, dichiarava CP_1 CP_1
esecutivo il decreto ingiuntivo n. 7344/2018 nei confronti di , Parte_1
con apposizione della relativa formula in data 05/12/2018.
Avverso il sopracitato decreto, con atto di citazione notificato in data
13.09.2019, proponeva opposizione l'ingiunto che, rilevato che la controversia andava assoggettata al rito ordinario di cognizione e non anche al procedimento speciale di cui all'art. 14 D.lgs. n. 150/2011, trattandosi di compensi per attività stragiudiziale, eccepiva di non essere venuto a conoscenza dell'emesso decreto ingiuntivo 7344/2018 per essergli stato notificato presso la Cassa Comunale di San Giorgio a Cremano.
Deduceva in fatto: a) di essersi rivolto all'Avv. di ai fini CP_1 dell'assistenza legale nella separazione personale con la moglie;
b) di avere,
- 2 - durante il primo incontro, versato la somma di euro 50,00 in contanti e di avere sottoscritto documentazione redatta dall'Avv. di e dallo stesso CP_1
indicata come necessaria allo svolgimento dell'incarico, senza indicazione alcuna circa gli obblighi da questo assunti e senza ricevere copia del documento o ricevuta del pagamento effettuato;
c) di avere manifestato l'impossibilità di far fronte agli importi successivamente richiesti e rappresentatigli dall'incaricato legale;
d) di non avere più, per la insostenibilità economica degli impegni prospettati, intrattenuto alcun rapporto con il legale opposto, sino alla notifica dell'atto di precetto.
Eccepiva l'inesistenza del credito e la infondatezza della domanda di ingiunzione poiché il contratto era stato unilateralmente predisposto dal professionista, senza possibilità di trattativa e con clausole vessatorie non specificamente approvate: in particolare, la clausola sul compenso faceva riferimento ad attività defensionale in sede di separazione consensuale o giudiziale mai svolta, essendosi l'incarico interrotto nella fase meramente consulenziale.
Rilevava, per tali motivi, la violazione principi di buona fede e correttezza contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c., eccependo, da ultimo, la carenza dei presupposti di cui agli artt. 633 ss. c.p.c.
In ragione di tanto, concludeva affinché il Tribunale adito volesse:
“Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto
Ingiuntivo n.7344/2018 - emesso dal Tribunale di Napoli in data 2.10.2018 - previamente sospendendone la relativa esecutorietà, per i motivi di cui al presente atto, e rigettare ogni correlata domanda formulata dall'opposto; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Radicatosi il giudizio, si costituiva ritualmente l'opposto Avv. di CP_1
, procuratore di sé medesimo, con comparsa di costituzione e risposta,
[...]
eccependo, preliminarmente, la tardività dell'opposizione; si opponeva, poi, alla richiesta di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto,
- 3 - per non essere l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Eccepiva, da ultimo, l'inadempimento del contratto di assistenza legale, sottoscritto nel pieno rispetto del principio di autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c. c, perché oggetto di negoziazione tra le parti e, dunque, immune da clausole vessatorie di alcun tipo.
Alla luce di quanto sopra indicato, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia L'On. le Tribunale di Napoli, per le ragioni anzidette: 1) preliminarmente, dichiarare tardiva e, pertanto, inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile l'opposizione di cui trattasi;
2) nella denegata ipotesi in cui si ritenessero sussistenti i requisiti per l'opposizione tardiva, rigettare la detta opposizione, perché infondata in fatto e in diritto, nonché non provata;
3) confermare il decreto ingiuntivo n. 7344/2018; 4) condannare per responsabilità processuale aggravata, ex Parte_1 art. 96 c.p.c., con liquidazione d'ufficio, a favore dell'avv. ; Controparte_1
5) condannare al pagamento delle spese processuali, a Parte_1 favore dell'avv. ”. Controparte_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione delle parti, il
Giudice, letta l'istanza di sospensione della esecutorietà dell'opposto decreto, ritenuta la ricorrenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., con l'ordinanza depositata in data 30/01/2020, sospendeva l'esecutorietà del decreto opposto ex art. 650 c.p.c. e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, per non aver richiesto le parti il rinvio ex art. 183 c.p.c. co.6 , dapprima, all'udienza del 7.06.2021, poi, al 23.12.2021, e poi al 23.03.2023 ed ancora, per esigenze di ruolo, all'udienza del 18.12.2023, ove, sulle note scritte depositate dalle parti ex art.127 ter c.p.c., il Giudice riservava la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sulle comparse conclusionali e repliche depositate dalle parti nei concessi termini, il Giudice, a scioglimento della riserva, ritenuto preliminarmente di dover sottoporre alle parti la questione, rilevata d'ufficio, dell'insussistenza tra le parti del contratto di assistenza legale in esame e, comunque, della
- 4 - nullità dello stesso per mancanza della causa, letto l'art. 101 c.p.c., assegnava alle parti, con l'ordinanza del 03/08/2024, il termine del 30.09.2024 per il deposito di memorie sulla questione sopra sollevata, rinviando la causa all'udienza del 28.10.2024. Quivi, invitate le parti al tentativo di bonario componimento della lite, il Giudice, rinviava la causa al 9.12.2024 per la precisazione delle conclusioni da svolgersi in presenza, modificandone, poi, con l'ordinanza del 22/11/2024 la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte in sostituzione della fissata udienza. Dichiarato, poi il Giudice, inammissibile, in quanto tardivamente proposta, l'istanza formulata dall'opposto per la trattazione della causa del 09/12/2024 in presenza, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 20.01.2025 per la precisazione delle conclusioni nonché per verificare la possibilità del bonario componimento della lite, dapprima disposta in modalità cartolare per poi modificarne la trattazione in presenza, con il provvedimento emesso in data
10/01/2025 come richiesto dall'opposto. Sulla concorde richiesta di breve rinvio formulata dalle parti all'udienza del 20/01/2025, il Giudice rinviava la causa al 03/02/2025 per la precisazione delle conclusioni, ove, sulle note scritte depositate dalle parti ex art.127 ter c. p. c, assegnava la causa nuovamente a sentenza con la concessione dei termini ordinari ex art. 190
c.p.c.
Sulle depositate comparse conclusionali e memorie di replica la causa giunge ora a questo Tribunale ai fini della decisione.
L'opposizione è fondata e va accolta per i motivi e nei termini di seguito precisati.
Si premette, che riguardo all'onere della prova, il giudizio instaurato in seguito all'opposizione al decreto ingiuntivo ricalca, sotto il profilo probatorio, le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., dando luogo soltanto ad un'inversione dell'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio, senza influire sulla posizione delle parti davanti al giudice. Invero, com'è noto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale
- 5 - l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cassazione n. 6421/2003). Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: "Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione" (cfr. Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
Nel caso che ci occupa, l'opponente, , agiva in giudizio onde Parte_1
ottenere da questo Tribunale la revoca del decreto ingiuntivo n. 7344/2018, emesso in data 02/10/2018 nel procedimento iscritto al n.23476/2018
R.G., previa sospensione della esecutorietà rilasciata in data 22/11/2018 ai sensi dell'art.647 cpc.
A sostegno dell'opposizione il deduceva la irregolarità della Parte_1 notifica dell'emesso decreto ingiuntivo, eseguita in data 05/10/2018 presso la
Casa Comunale di San Giorgio a Cremano e, nel merito, di essersi, in un primo momento rivolto all'Avv. di per ottenere assistenza CP_1
legale per la separazione giudiziale o consensuale dal proprio coniuge, come
- 6 - risultante dal contratto di assistenza legale sottoscritto in data 11.07.2018, ma, una volta ricevuto la prospettazione del corrispettivo da versare, di avere tempestivamente revocato l'incarico conferito al legale, stante la impossibilità di far fronte agli impegni economici correlati al suo espletamento.
In specie, l'odierno opponente deduceva il carattere vessatorio di talune clausole contrattuali, con conseguente nullità delle stesse ex artt. 33 e 34 D.
Lgs. n. 206/2005, in particolare dell'art. 2, rubricato “Compenso e modalità di pagamento”. Eccepiva, inoltre, la insussistenza a monte della pretesa creditoria azionata dall'Avv. di in sede monitoria, per non avere il CP_1
professionista svolto alcuna attività relativa al procedimento di separazione giudiziale o consensuale, bensì di mera attività consulenziale, pervenendo in data 18/07/2018 alla revoca dell'incarico conferito.
Ebbene, questo Giudice, ritiene la ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui al Codice del Consumo di cui al D. Lgs.
n. 206/2005.
La disciplina consumeristica attiene, difatti, al caso in cui uno dei contraenti sia un consumatore e l'altro un professionista o imprenditore
(“business to consumer”), dove per consumatore (o utente) si deve intendere la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, I comma, lett. a) cod. cons.) e per professionista la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario (art. 3, I comma, lett. c) cod. cons.).
Nel caso di specie, essendosi l'odierno opponente rivolto a parte opposta onde ottenere assistenza legale nella procedura di separazione giudiziale o consensuale dal proprio coniuge, il contratto di assistenza legale dedotto in oggetto è, all'evidenza, un contratto tra un professionista, l'avvocato di CP_1
, e il consumatore, . CP_1 Parte_1
- 7 - In questa sede, evidenziando che a nulla rileva il richiamo, operato dall'opposto in sede di comparsa conclusionale, a sostegno della propria difesa, della sentenza pronunciata dal Giudice Caccese, nel giudizio iscritto al n. 16917/2014 di R.G, in un caso asseritamente similare, in quanto lo stesso trascura di considerare che, nel caso richiamato, il Giudicante concludeva nel senso della inoperatività del Codice del consumo, avendosi riguardo a un rapporto contrattuale intercorrente tra due soggetti professionisti. Di talché, non può prospettarsi alcuna ipotesi di contrasto tra giudicati.
Pertanto, ritiene lo scrivente, che la clausola contrattuale di cui all'art. 2 del contratto in oggetto, relativa alle modalità di corresponsione dell'importo dovuto per l'espletamento della prestazione professionale ad opera dell'Avv.
di , abbia carattere vessatorio, nella parte in cui “Si conviene CP_1 CP_1
espressamente, dopo aver ampiamente discusso tale clausola, che tale compenso previsto per la separazione giudiziale rimarrà invariato e comunque dovuto anche in caso di revoca del mandato da parte del cliente,
e/o rinuncia al mandato da parte del professionista per essere venuto meno il rapporto di fiducia o per mancato rispetto delle scadenze di pagamento, così come nel caso in cui si addivenisse ad una trasformazione della controversia da separazione giudiziale a consensuale e/o nel caso di riconciliazione e/o nel caso di impossibilità sopravvenuta del Professionista per qualsivoglia motivo
e/o in qualsiasi altro caso di interruzione dell'attività professionale a seguito della sottoscrizione del presente contratto e/o qualsivoglia sia l'esito dell'attività professionale”.
Ebbene, anzitutto, seppure nella clausola si fa espresso riferimento ad una ampia discussione tra le parti in ordine al suo oggetto, va precisato che la discussione o trattativa, necessaria onde escludere il carattere vessatorio della pattuizione, deve essere “caratterizzata dai requisiti della serietà (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività (rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo
- 8 - nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto) e della individualità (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto)” (Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 14/01/2021, n. 497); detti requisiti non ricorrono nel caso di specie.
Inoltre, quanto all'accertamento del carattere vessatorio delle clausole contrattuali e dei conseguenti profili di nullità, occorre operare una distinzione: mentre nella normativa del codice civile le clausole vessatorie per essere valide devono essere semplicemente sottoscritte specificatamente dalla parte mediante la cd. doppia sottoscrizione (art. 1341, co. 2 c.c.); nel Codice del consumo, le clausole vessatorie sono nulle in ogni caso, anche se dotate di doppia sottoscrizione.
Chiarito già l'applicabilità del D. Lgs. n. 206/2005, ne consegue che la circostanza per cui il contratto di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale, risultante per tabulas, rechi la doppia sottoscrizione dell'assistito
[...]
non vale di per sé ad escludere il carattere vessatorio della clausola Pt_1
in esame e, dunque, la sua nullità. Ai fini dell'accertamento della vessatorietà di una pattuizione contrattuale, difatti, deve tenersi conto dell'art. 33 Codice del consumo, comma 1, ai sensi del quale “nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
Il contratto in esame presenta tali profili in ordine alle modalità di corresponsione del pagamento, laddove non è configurabile alcun interesse giuridicamente apprezzabile del professionista alla esecuzione della prestazione, essendo l'assistito obbligato a corrispondere l'importo pattuito anche nei casi di mancato espletamento dell'attività professionale, come di fatto verificatosi.
- 9 - Giova, altresì, considerare, a conferma della natura meramente assertiva delle dichiarazioni dell'odierno opposto, quanto da questi dichiarato in sede di comparsa conclusionale, laddove sosteneva: “ Dunque, non veniva dato un semplice principio di esecuzione al contratto, ma era bensì prestata una piena e completa attività professionale, da parte del sottoscritto, che durava fino a quando non gli era comunicata la revoca del mandato, ricordando che la prestazione professionale non prevede alcun limite minimo di durata e prescinde dall'intervallo di tempo in cui la stessa viene prestata”.
Ebbene, l'opposto non provvedeva, poi, a fornire alcuna prova circa le attività di assistenza legale asseritamente svolte, considerato, inoltre, che tra la data di sottoscrizione del documento contrattuale, (11.07.2018), e la revoca del mandato, (18.07.2018), intercorreva un minimo lasso temporale nel corso del quale difficilmente può immaginarsi l'espletamento di attività tali da giustificare un corrispettivo dell'entità di quello giudizialmente demandato dall'Avv. . Controparte_1
Ritenuta, pertanto, la nullità della clausola vessatoria di cui all'art. 2 del contratto di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in oggetto, ed il mancato espletamento di alcuna effettiva attività defensionale dell'opposto, il cui inizio, si rammenta, era fissato, ai sensi dell'art. 3 del contratto di assistenza, solo alla consegna di tutta la documentazione richiesta ( di cui l'opposto non ha fornito prova né della richiesta né della consegna), si considera meritevole di accoglimento l'opposizione svolta da Parte_1
e, per l'effetto, dichiararsi, la revoca del decreto ingiuntivo n. 7344/2018, emesso dal Tribunale di Napoli in data 2.10.2018, e di nulla dovere il
[...]
all'opposto legale per la pretesa attività defensionale svolta in suo Pt_1
favore.
Le spese di giudizio vanno regolate in ossequio al principio della soccombenza e liquidate, come da dispositivo, in favore dell'opponente in applicazione dei criteri previsti ex D.M. 55/2014 come Parte_1
- 10 - aggiornati dal D.M. 147/2022 in base al valore della domanda ed ai parametri medi fissati, ridotti del 20% ex art.4 comma 4 del suddetto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, e conclusione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
7344/2018 emesso dal Tribunale di Napoli in data 2.10.2018, sospendendone definitivamente l'esecutorietà disposta con decreto del
22/11/2018;
- Condanna l'Avv. al pagamento in favore del sig. Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in €. 5.195,50 di cui €. Pt_1
118,50 per spese ed € 5.077,00 per compensi così distinti: € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva, €
1080,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1701,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso spese generali, CAP ed IVA come per legge, ridotti del 20% ex art. 4 co.4 del D.M 55/2014, con attribuzione ai procuratori costituiti, avvocati Salvatore Della Corte e Luca Ruggiero, dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Napoli, 11/06/2025
Il Giudice
Dr. Paolo Madonna
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