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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/11/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9940/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATALDO Parte_1 C.F._1 IN e dell'avv. FAGGELLA GIUSEPPE ( ) VIA STRADA C.F._2 COMUNALE PERGOLA N. 30 85020 SAN FELE;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CATALDO IN
ATTRICE contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P T (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 GATTA GIACOMO DIEGO e dell'avv. CEGLIO STEFANIA ( ) VIA C.F._3
ORIENTALE 35 71121 FOGGIA, elettivamente domiciliato in Via Torre dell'Astrologo 4 C/O 71043 MANFREDONIA presso il difensore avv. GATTA GIACOMO DIEGO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno chiesto rimettersi la causa sul ruolo, assegnata a sentenza il 16 settembre 2025. Va osservato che esistono due fattispecie di estinzione del processo per rinuncia delle parti. L'estinzione del processo civile per rinuncia agli atti del giudizio di cui all'art. 306 del codice di procedura civile va tenuta distinta dalla sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere derivante dalla rinuncia all'azione da parte dell'attore. Infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 marzo 1999, n. 2268) la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore. La rinunzia all'azione non necessita di accettazione ad opera della controparte, come invece avviene per la rinunzia agli atti del giudizio e ciò è possibile solo perché gli effetti conseguenti a tale rinuncia pagina 2 di 3 sono in tutto identici a quelli che produrrebbe una pronuncia di rigetto alla quale il convenuto potrebbe aspirare. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, quindi, produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda e il convenuto vede soddisfatta la sua pretesa e l'accettazione della rinuncia alla domanda diviene irrilevante perché alla rinuncia consegue una pronuncia di merito eguale a quella alla quale, in assenza della rinuncia, avrebbe potuto aspirare il convenuto. Pertanto, se il provvedimento, avente natura di sentenza, con cui viene dichiarata cessata la materia del contendere all'esito della rinunzia all'azione ha gli effetti della pronuncia di rigetto della domanda originariamente proposta, è evidente che essa è suscettibile di divenire cosa giudicata, facendo stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, ai sensi dell'art. 2909 del codice civile. Invece, per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Tale accettazione è necessaria perché la rinuncia agli atti del giudizio al contrario della rinuncia all'azione in quanto comporta una definizione in rito, anziché in merito, del processo. In base a quanto previsto dall'articolo 310 del codice di procedura civile, il processo estinto non estingue però l'azione stessa. Infatti, tale pronuncia di rito non preclude la possibilità di riproporre un nuovo processo, non pregiudicando l'azione giudiziale delle medesime parti. Si osserva ancora che la rinuncia agli atti: consiste nell'espressa dichiarazione di volontà, effettuata personalmente dall'attore o a mezzo di procuratore speciale, di voler porre fine al processo;
deve essere accettata da tutte le parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese vanno compensate stante la richiesta in tal senso delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti del presente giudizio e l'estinzione del giudizio.
Compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 25 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9940/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATALDO Parte_1 C.F._1 IN e dell'avv. FAGGELLA GIUSEPPE ( ) VIA STRADA C.F._2 COMUNALE PERGOLA N. 30 85020 SAN FELE;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CATALDO IN
ATTRICE contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P T (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 GATTA GIACOMO DIEGO e dell'avv. CEGLIO STEFANIA ( ) VIA C.F._3
ORIENTALE 35 71121 FOGGIA, elettivamente domiciliato in Via Torre dell'Astrologo 4 C/O 71043 MANFREDONIA presso il difensore avv. GATTA GIACOMO DIEGO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno chiesto rimettersi la causa sul ruolo, assegnata a sentenza il 16 settembre 2025. Va osservato che esistono due fattispecie di estinzione del processo per rinuncia delle parti. L'estinzione del processo civile per rinuncia agli atti del giudizio di cui all'art. 306 del codice di procedura civile va tenuta distinta dalla sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere derivante dalla rinuncia all'azione da parte dell'attore. Infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 marzo 1999, n. 2268) la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore. La rinunzia all'azione non necessita di accettazione ad opera della controparte, come invece avviene per la rinunzia agli atti del giudizio e ciò è possibile solo perché gli effetti conseguenti a tale rinuncia pagina 2 di 3 sono in tutto identici a quelli che produrrebbe una pronuncia di rigetto alla quale il convenuto potrebbe aspirare. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, quindi, produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda e il convenuto vede soddisfatta la sua pretesa e l'accettazione della rinuncia alla domanda diviene irrilevante perché alla rinuncia consegue una pronuncia di merito eguale a quella alla quale, in assenza della rinuncia, avrebbe potuto aspirare il convenuto. Pertanto, se il provvedimento, avente natura di sentenza, con cui viene dichiarata cessata la materia del contendere all'esito della rinunzia all'azione ha gli effetti della pronuncia di rigetto della domanda originariamente proposta, è evidente che essa è suscettibile di divenire cosa giudicata, facendo stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, ai sensi dell'art. 2909 del codice civile. Invece, per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Tale accettazione è necessaria perché la rinuncia agli atti del giudizio al contrario della rinuncia all'azione in quanto comporta una definizione in rito, anziché in merito, del processo. In base a quanto previsto dall'articolo 310 del codice di procedura civile, il processo estinto non estingue però l'azione stessa. Infatti, tale pronuncia di rito non preclude la possibilità di riproporre un nuovo processo, non pregiudicando l'azione giudiziale delle medesime parti. Si osserva ancora che la rinuncia agli atti: consiste nell'espressa dichiarazione di volontà, effettuata personalmente dall'attore o a mezzo di procuratore speciale, di voler porre fine al processo;
deve essere accettata da tutte le parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese vanno compensate stante la richiesta in tal senso delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti del presente giudizio e l'estinzione del giudizio.
Compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 25 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 3 di 3