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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/07/2025, n. 3203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3203 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 8590/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 15 settembre 2023 da
, elettivamente domiciliato in Milano, Viale Piave, 17, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Ilaria Cappelli, che lo rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente e contro in Controparte_1 Controparte_2 CP_3 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, convenuti contumaci OGGETTO: differenze retributive, responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO PER Il RICORRENTE: 1) accertare e dichiarare, ove occorra, la natura subordinata e a tempo pieno del rapporto di lavoro “ulteriore” instaurato dai ricorrenti con CP_4
e proseguito con a decorrere dal 1°.2.2023;
[...] CP_3
2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti e Parte_2 Pt_3 di essere inquadrati nel 5° livello CCNL Logistica,
[...] Parte_4
(o, in subordine, per il ricorrente nel 6° livello) dal
[...] Parte_5 primo giorno di assunzione alle dipendenze di o dalle diverse date che CP_1 risulteranno in corso di causa;
3) anche a prescindere dall'accoglimento della domanda di superiore inquadramento di cui alla precedente lettera b), accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di percepire:
1 • per ciascun mese dedotto in giudizio, una retribuzione mensile parametrata ad una prestazione full-time;
• tredicesima e quattordicesima mensilità in misura piena, parametrate a rapporti di lavoro a tempo pieno;
• una indennità di ferie pari a una retribuzione mensile piena ex art. 24 CCNL per ogni anno di decorrenza contrattuale;
• una indennità di festività abolite godute e non godute pari a 32 ore in ragione di anno ex art. 14 CCNL;
• una indennità di permessi/rol goduti e non goduti pari a 40 ore in ragione di anno ex art. 9 comma 16 CCNL;
• l'indennità di festività secondo quanto previsto dall'art. 60 CCNL;
• il pagamento dell'indennità integrativa di malattia ex art. 63 CCNL a carico del datore di lavoro per le giornate di malattia indicate nelle buste paga;
• l'incidenza sul calcolo di tredicesima, quattordicesima mensilità e ferie delle somme continuativamente corrisposte, in corso di rapporto, alla voce “Magg. notturno coop. 50%”, “ore nott. ex 40%” e “maggiorazione lavoro notturno 25%”;
• il TFR in misura piena e calcolato includendo tutte le voci indicate all'art. 37 CCNL;
• l'EAR ex art. 52 CCNL;
• l'Una tantum 2015, 2019 e 2022 (DL 144/2022); 4) previa ogni opportuna declaratoria in ordine alla sussistenza di un contratto di appalto/subappalto tra , e Controparte_4 Parte_6
, nonché di un trasferimento CP_2 Parte_7 di azienda ex art. 2112 c.c. tra e Controparte_4 CP_3 con effetto dal 1°.2.2023, condannare , Controparte_4
e Parte_6 Controparte_5 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido CP_3 tra loro ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 (e/o, quanto a , anche ai CP_4 CP_3 sensi dell'art. 2112 c.c.), a pagare ai ricorrenti, a titolo di differenze retributive per i titoli meglio specificati in ricorso, i seguenti importi lordi:
• : € 189.791,00 lordi;
Parte_2
• : € 46.448,50 (di cui € 17.976,11 per TFR) Parte_3
• : € 58.398,14 lordi;
Parte_1 ovvero i diversi importi (anche maggiori) che risulteranno dovuti, anche a seguito dell'accoglimento solamente di alcuni degli accertamenti richiesti nel presente atto, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
5) in subordine, nella denegata ipotesi nella quale dovesse risultare che i ricorrenti non hanno reso una prestazione quantomeno pari al monte ore contrattualmente pattuito e non venisse accertato il loro diritto di percepire le relative retribuzioni, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, a risarcire ai ricorrenti il danno da inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., da quantificarsi sulla base del medesimo importo orario che avrebbero
2 percepito, ove avessero lavorato per l'intero monte orario previsto dal contratto individuale di lavoro, con riserva, in tale ipotesi, di differenziare le singole voci di conteggio;
6) con rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale così rivalutato, calcolati ai sensi dell'art. 1284 commi 1-5 c.c.;
7) con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario 15% ex DM 55/2014, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria. Oltre rifusione contributo unificato se dovuto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 15 settembre 2023,
, , e Parte_2 Parte_5 Parte_3 Parte_1 ricorrevano al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Parte_6
e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Rilevavano i ricorrenti che era adusa appaltare a imprese terze Parte_6 le attività di carico e scarico, movimentazione e smistamento di merce all'interno del reparto latticini e salumi dei propri centri logistici di distribuzione di Biandrate
- Recetto (NO) e Limito di Pioltello. Il 30 maggio 2007, aveva stipulato con Parte_6 [...] un contratto di appalto (doc. 1 fasc. ric.), avente ad oggetto Controparte_2 tali lavorazioni. a sua volta, aveva affidato le lavorazioni Controparte_2 dapprima alla consorziata , successivamente, dal 1° maggio 2009, alla CP_6
ASSO e poi, dal 1° giugno 2014, a società cooperativa. Controparte_1
Con effetto dal 1° febbraio 2023 aveva ceduto la gestione Controparte_1 dell'appalto a nell'ambito di un trasferimento di azienda ex art. CP_3
2112 c.c. (docc. 3 e 3° fasc. ric.), e il personale impiegato presso l'appalto (compresi i ricorrenti) era passato alle dipendenze di CP_3
Dal 1° marzo 2023, a seguito del recesso di dal contratto di Parte_6 appalto, era subentrata (a nella gestione delle Parte_8 CP_3 lavorazioni all'interno del reparto e del centro logistico di Parte_9 Pt_10
Biandrate, nell'ambito di una procedura ex art. 42 CCNL Autotrasporto Merci e Logistica (doc. 4 fasc. ric.). I ricorrenti avevano prestato (e, ad eccezione di , tuttora Parte_2 prestavano) attività lavorativa presso lo stabilimento di Biandrate – Parte_6
Recetto (NO) con mansioni di pickeristi in via esclusiva e senza soluzione di continuità per diversi anni, via via assunti dalle cooperative subappaltatrici che si erano avvicendate nella gestione dell'appalto.
era stato assunto il 20 novembre 2019, con un contratto Parte_2
a tempo determinato, trasformato a tempo indeterminato dal 1° ottobre 2020; aveva
3 l'inquadramento nel 6° liv. CCNL Autotrasporto , aumentato al Controparte_7
5° liv. dal 1° luglio 2022; orario di 36 ore settimanali, da lunedì a sabato;
dal 1° febbraio 2023 era stato assunto da cessionaria di CP_3 Controparte_1 nell'ambito del trasferimento di azienda;
il rapporto era cessato il 28.2.2023; era stato assunto il 1° giugno 2014 (ma prestava attività lavorativa Parte_3 presso dal 5 marzo 2012, assunto da ) con Parte_6 Controparte_8 contratto di socio lavoratore a tempo indeterminato;
inquadramento nel 6° liv. CCNL Trasporti, spedizioni e logistica, aumentato al 5° dal febbraio 2015; orario di lavoro full-time 39 ore settimanali;
dal 1° febbraio 2023 era stato assunto da cessionaria di nell'ambito del trasferimento di CP_3 Controparte_1 azienda e dal 1° marzo 2023 era stato assunto da subentrata a Parte_8
CP_3
era stato assunto il 1° giugno 2014 (ma prestava attività Parte_1 lavorativa presso dal 1° maggio 2009, assunto da Parte_6 CP_8
, precedente subappaltatrice), con contratto di lavoro subordinato di socio
[...] lavoratore a tempo indeterminato;
inquadramento nel 5° liv. CCNL Trasporti, spedizioni e logistica;
orario di lavoro full-time di 39 ore settimanali;
dal 1° febbraio 2023 era stato assunto da cessionaria di CP_3 Controparte_1 nell'ambito del trasferimento di azienda e dal 1° marzo 2023 era stato assunto da subentrata a Parte_8 CP_3
Su tali basi in fatto, le parti ricorrenti svolgevamo pertanto le domande sopra trascritte. Si costituiva il solo convenuto riferendo che due Parte_6 ricorrenti ( e ) avevano già conciliato la lite Parte_5 Parte_1 con la società. intendeva esercitare nei confronti dell'appaltatore Parte_6 per il denegato caso in cui fossero state Controparte_2 accolte in tutto o in parte le domande dei ricorrenti, azione di garanzia e/o manleva, in virtù della clausola n. 9 del contratto. Nei confronti di eccepiva l'intervenuta Parte_3 Parte_6 decadenza ex art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003, posto che era onere di parte ricorrente provare che il lavoratore fosse sempre stato adibito al magazzino e che, laddove avesse operato anche presso il magazzino Parte_11
erano decorsi più di due anni dalla cessazione, in data 2 giugno 2019, CP_9 dell'appalto tra Parte_6 Controparte_2
Opponeva inoltre la prescrizione quinquennale del credito di Parte_6
ragione per la quale la sua domanda poteva essere presa in considerazione Pt_3 solo per il periodo successivo al 19 settembre 2018. contestava inoltre la sua responsabilità ex art. 29, comma 2, Parte_6
D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 per somme non aventi carattere retributivo, e chiedeva in ogni caso il beneficium excussionis nei confronti di
[...]
e Controparte_2 CP_3 Controparte_1
4 Nelle more del giudizio perveniva la rinunzia ex art. 306 c.p.c. del ricorrente
[...]
e la rinunzia parziale (nei soli confronti di di Pt_5 Parte_6
. Parte_1
Il procedimento veniva pertanto dichiarato estinto per nonché Parte_5 per , ma per quest'ultimo nei soli confronti di Parte_1 Parte_6
[...]
I tre ricorrenti che permanevano in giudizio erano quindi Parte_2
e , quest'ultimo però solo nei
[...] Parte_3 Parte_1 confronti delle società rimaste contumaci, e non più di . Parte_6
I ricorrenti hanno riferito di avere avuto liquidate dal fondo di tesoreria dell' CP_10 le loro spettanze per tfr, tanto da ridurre la loro domanda come riportato nel verbale dell'udienza del 16 settembre 2024.
All'udienza del 9 giugno 2025, sopravveniva la conciliazione fra Parte_2
ed con conseguente
[...] Parte_3 Parte_6 estinzione del giudizio in parte qua. Rimaneva pertanto in giudizio il solo , che procedeva nei Parte_1 confronti delle sole tre società contumaci. Ammessa ed espletata la prova orale, all'udienza del 7 luglio 2025, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dopo l'estinzione parziale della causa per i ricorrenti Parte_2
ed , rimane in causa il solo
[...] Parte_3 Parte_5
, il quale ha già conciliato, prima del giudizio, con Parte_1 Parte_6
per cui le sue domande si rivolgono solo contro le tre società rimaste
[...] contumaci.
chiede in ricorso la somma lorda di € 58.398,14, cui però vanno Parte_1 sottratti lordi € 10.001,25 da lui percepiti a seguito della conciliazione del 19 settembre 2023 con (doc. 6 fasc. GA: la somma Parte_6 netta indicata nell'atto è € 8.001,00); vanno ulteriormente sottratti € 11.194,38 corrisposti dal Fondo di Tesoreria di (verbale ud. del 12 maggio 2025). CP_10
La somma di cui al ricorso va quindi rideterminata in lordi € 37.202,51 (= € 58.398,14 - 10.001,25 - 11.194,38).
chiede queste differenze retributive parametrate ad una Parte_1 prestazione effettivamente full time.
è stato assunto il 1° giugno 2014, ed ha iniziato a prestare la sua Parte_1 attività presso all'interno del magazzino di Biandrate, Parte_6 Parte_6 presso il reparto salumeria/freschi dal 1° maggio 2009, assunto da CP_8
, precedente subappaltatrice del . E' inquadrato al 5° liv.
[...] Controparte_2
CCNL Trasporti, spedizioni e logistica (doc. 10 fasc. ric.), con orario full-time di 39 ore settimanali.
5 Egli chiede le somme sopra indicate, sul presupposto di un pagamento talvolta conteggiato, nelle buste paga, come inferiore al full-time contrattuale.
2. L'analisi svolta in ricorso trova conferma nell'esame delle buste paga di
(doc. 8 fasc. ric.), ove non è raro trovare retribuzioni inferiori Parte_1 alle 168 ore mensili (pari al full time: art. 9 CCNL):
- giugno 2014, nella quale compaiono 104 ore alla voce “LAVORO ORDINARIO COOP” e 11 ore alla voce “Ore. Nott. ex 40% AP”, per complessive 125 ore,
- dicembre 2014 (112 ore retribuzione ordinaria + 11 ore lavoro notturno = 123 ore),
- marzo 2015 (65 ore di retribuzione ordinaria + 84 ore lavoro notturno = 149 ore),
- novembre 2015 (51 ore retribuzione ordinaria + 92 ore lavoro notturno = 143 ore),
- dicembre 2015 (46 ore retribuzione ordinaria +16 ore festività + 96 ore lavoro notturno = 158 ore),
- gennaio 2016 (42 ore di retribuzione ordinaria + 16 ore festività +8 ore rol +71 ore lavoro notturno = 137 ore),
- luglio 2016 (9 ore di retribuzione ordinaria +72 ore ferie godute
+8 ore rol +16 ore lavoro notturno = 105 ore),- febbraio 2017 (55 ore retribuzione + 79 ore lavoro notturno = 134 ore),
- giugno 2017 (48 ore rol + 8 ore festività + 80 ore ferie = 136 ore),
- dicembre 2017 (37 ore retribuzione + 23 ore festività + 82 ore lavoro notturno = 142 ore),
- febbraio 2018 (46 ore retribuzione + 16 ore rol + 79 ore lavoro notturno = 141 ore),
- agosto 2018 (89 ore retribuzione +16 ore rol +8 ore festività +1 ora lavoro notturno = 114 ore),
- gennaio 2019 (97 ore retribuzione +8 ore rol +16 ore festività +28 ore lavoro notturno = 149 ore),
- ottobre 2019 (101 ore retribuzione + 8 ore rol + 21 ore lavoro notturno = 130 ore),
- gennaio 2020 (83 ore retribuzione + 8 ore rol +16 ore festività +13 ore lavoro notturno + 8 ore ferie = 128 ore),
- ottobre 2020 (47 ore retribuzione +8 ore rol +25 ore lavoro notturno +72 ore ferie
- 159 ore),
- gennaio 2021 (77 ore retribuzione + 8 ore rol + 37 ore lavoro notturno = 122 ore),
- settembre 2021 (140 ore retribuzione +8 ore ferie godute +8 ore permessi flessibilità = 156 ore), settembre 2022 (114 ore retribuzione). Nelle buste paga sono indicate delle ore alla voce “permesso non retribuito” che non corrispondono asseritamente ad effettive assenze, ed essendo mancata in giudizio la prova del contrario, a carico della parte datoriale.
6 Le ore indicate nelle buste paga alle voci lavoro notturno e straordinario (come i relativi importi liquidati) non sono stati contestati da , né Parte_1 aggiungono voci di credito al suo conteggio (doc. 18 fasc. ric.). Il riconoscimento di un numero mensile di ore lavorate inferiore a quello prestato incide però in modo negativo sul calcolo di tredicesima e quattordicesima mensilità (l'art. 61 Sezione Cooperazione;
artt. 18 e 19 CCNL: doc. 10 fasc. ric.). Inoltre, fino ad ottobre 2015, anche le festività sono state liquidate in ratei mensili, ottenuti moltiplicando un importo fisso (€ 0,44173, lievemente aumentato a € 0,45156 da giugno 2015) per le ore indicate quali “lavoro ordinario coop.”, quindi con un calcolo, come sopra si è già detto, errato per difetto. Da novembre 2015 liquida le festività nel mese di cadenza, corrispondendo CP_1 non già un importo pari a 1/22 della retribuzione mensile, come previsto ex art. 60 CCNL, bensì “a ore”, sulla base di una paga oraria inferiore a quella prevista dal CCNL. Per le giornate di malattia, orrisponde la retribuzione poi posta a conguaglio CP_1 con l' e un ulteriore importo alla voce “Int. Malattia” che però è riportato CP_10 anche nella colonna delle trattenute, alla voce “Lordizzazione , risultando CP_10 pertanto voce neutra, in contrasto con l'art. 63 CCNL lettera A). La carenza è stata corrisposta solo a decorrere da agosto 2021 (si vedano le buste paga di dei mesi di settembre, ottobre 2014, gennaio e giugno Parte_1
2015, febbraio e settembre 2016, aprile, settembre e novembre 2017, gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2018, ove compare la voce “inden. malattia CP_1 CP_1 c/inps” o “malattia 50%”, o ancora “malattia 66,66%”), ma nulla è liquidato a titolo di integrazione a carico del datore di lavoro, come nulla a titolo di carenza. Nelle buste paga compare tutti i mesi la maggiorazione turno notturno al 50% (da agosto 2021, al 25%: “Magg. notturno 50%” e “maggiorazione lavoro notturno 25%”); va quindi riconosciuta a l'incidenza della maggiorazione Parte_1 del lavoro notturno anche in relazione a tredicesima, quattordicesima ed alle ferie (come da Cass., sez. lav. 23 ottobre 2017, n. 25000). Non è stato computato nei calcoli prodotti da (doc. 18 fasc. ric.) Parte_1 Contr il c.d. (“elemento aggiuntivo della retribuzione”) ex art. 52 CCNL. Il TFR è stato accantonato mensilmente per una misura inferiore a quella spettante. Il TFR dovuto deve essere invero calcolato sulla base di un monte ore pari a quello contrattualmente pattuito (168 ore mensili) tenendo conto di tutte le voci indicate Contr dall'art. 37 CCNL le quali, ad eccezione dell , rientrano nella base di calcolo del TFR. Il verbale di accordo dell'8 maggio 2015 (doc. 11 fasc. ric.) dispone che “le cooperative con la sottoscrizione del presente accordo, daranno corso all'applicazione del nuovo CCNL 01/08/2013. A totale copertura del periodo 1 gennaio 2013/30 aprile 2015, ai lavoratori in servizio alla data del 1 maggio 2015, sarà corrisposta una somma una tantum pari
7 ad Euro 400,00 (quattrocento/00) in due tranche di Euro 200,00 (duecento/00) ciascuna di cui la prima con la busta paga del mese di luglio e la seconda entro il 31/12/2015. Per i lavoratori assunti nel periodo tra il 1 gennaio 2013 e il 30 aprile 2015, l'importo sarà calcolato in ventiseiesimi per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni”.
, assunto da al 1° giugno 2014, avrebbe dovuto percepire Parte_1 CP_1 undici ventiseiesimi dell'Una tantum, che on ha però erogato. CP_1
L'Accordo di rinnovo del CCNL 3.12.2017 (doc. 10 fasc. ric.) ha previsto che “ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario lordo pro capite di 300 € maturato in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo di cui sopra sarà erogato in due tranche, la prima di euro 200 con la retribuzione del mese di marzo 2018…”. L'Accordo 30.5.2019 (doc. 11 fasc. ric.) all'art. 5 dispone che “con la firma del presente accordo le imprese cooperative rientrano nell'ambito del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione e, pertanto, provvederanno a corrispondere gli adeguamenti della paga base così come da accordo del 3 dicembre 2017 nel primo mese utile successivo alla firma del presente Accordo”.
nel mese di giugno 2019 avrebbe dunque dovuto percepire l'Una Parte_1 tantum di € 300,00, che on ha però erogato. CP_1 on ha neppure erogato l'Una tantum di € 150,00 prevista dall'art. 18 comma CP_1
1 DL n. 144/2022, convertito in Legge 175/2022. La somma residua chiesta da va quindi riconosciuta in lordi € Parte_1
37.202,51, calcolati come da § 1 per differentiam rispetto ai conteggi prodotti al doc. 18 fasc. ric.
3. Circa l'estensione soggettiva dell'obbligazione retributiva, va rilevato che il 30 maggio 2007 (committente) ha stipulato con Parte_6 CP_2 un contratto d'appalto avente ad oggetto l'attività di scarico,
[...] movimentazione, smistamento e carico della merce in arrivo e in partenza dal magazzino latticini e salumi e dal magazzino drogheria del centro distributivo di Biandrate (doc. 1 fasc. ). Parte_6
Il , a propria volta, inizialmente ha affidato le attività di cui al contratto CP_2
d'appalto a due consorziate di cui la . Con effetto dal 1° maggio 2009, a CP_6 questa è subentrata la . Con lettera del 26 maggio 2014 Controparte_12
(doc. 2 fasc. GA) aveva comunicato ad , la quale CP_2 Parte_6 autorizzava la richiesta (doc. 3 fasc. GA), il subentro ad Asso di MAXI società cooperativa. Con effetto dal 1° febbraio 2023 ha ceduto la gestione dell'appalto a CP_4
nell'ambito di un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. (doc. 3 CP_3
8 e 3° fasc. ric.), e il personale impiegato presso l'appalto è passato alle dipendenze di . CP_3
Con comunicazione del 9 febbraio 2023 GA aveva intimato, tanto a uanto a , la cessazione dell'appalto con effetto dal 28 febbraio CP_4 CP_3
2023 (doc. 5 fasc. GA). Tutte le convenute residue, pertanto, rispondono ex art. 29, comma 2, D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e MAXI e , anche ai sensi dell'art. 2112 c.c. CP_3
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 4.200,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna , Controparte_4 Controparte_5
e in solido tra loro ex art. 29, comma
[...] CP_3
2, D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (e, quanto a , anche ai sensi CP_4 CP_3 dell'art. 2112 c.c.), a pagare a , a titolo di differenze retributive, Parte_1 la somma lorda di € 37.202,51 oltre interessi e rivalutazione;
2) condanna le parti soccombenti , Controparte_4
e alla Controparte_5 CP_3 rifusione in solido delle spese processuali a vantaggio dell'Avv. Ilaria Cappelli, liquidate in complessivi € 4.200,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 7 luglio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 15 settembre 2023 da
, elettivamente domiciliato in Milano, Viale Piave, 17, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Ilaria Cappelli, che lo rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente e contro in Controparte_1 Controparte_2 CP_3 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, convenuti contumaci OGGETTO: differenze retributive, responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO PER Il RICORRENTE: 1) accertare e dichiarare, ove occorra, la natura subordinata e a tempo pieno del rapporto di lavoro “ulteriore” instaurato dai ricorrenti con CP_4
e proseguito con a decorrere dal 1°.2.2023;
[...] CP_3
2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti e Parte_2 Pt_3 di essere inquadrati nel 5° livello CCNL Logistica,
[...] Parte_4
(o, in subordine, per il ricorrente nel 6° livello) dal
[...] Parte_5 primo giorno di assunzione alle dipendenze di o dalle diverse date che CP_1 risulteranno in corso di causa;
3) anche a prescindere dall'accoglimento della domanda di superiore inquadramento di cui alla precedente lettera b), accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di percepire:
1 • per ciascun mese dedotto in giudizio, una retribuzione mensile parametrata ad una prestazione full-time;
• tredicesima e quattordicesima mensilità in misura piena, parametrate a rapporti di lavoro a tempo pieno;
• una indennità di ferie pari a una retribuzione mensile piena ex art. 24 CCNL per ogni anno di decorrenza contrattuale;
• una indennità di festività abolite godute e non godute pari a 32 ore in ragione di anno ex art. 14 CCNL;
• una indennità di permessi/rol goduti e non goduti pari a 40 ore in ragione di anno ex art. 9 comma 16 CCNL;
• l'indennità di festività secondo quanto previsto dall'art. 60 CCNL;
• il pagamento dell'indennità integrativa di malattia ex art. 63 CCNL a carico del datore di lavoro per le giornate di malattia indicate nelle buste paga;
• l'incidenza sul calcolo di tredicesima, quattordicesima mensilità e ferie delle somme continuativamente corrisposte, in corso di rapporto, alla voce “Magg. notturno coop. 50%”, “ore nott. ex 40%” e “maggiorazione lavoro notturno 25%”;
• il TFR in misura piena e calcolato includendo tutte le voci indicate all'art. 37 CCNL;
• l'EAR ex art. 52 CCNL;
• l'Una tantum 2015, 2019 e 2022 (DL 144/2022); 4) previa ogni opportuna declaratoria in ordine alla sussistenza di un contratto di appalto/subappalto tra , e Controparte_4 Parte_6
, nonché di un trasferimento CP_2 Parte_7 di azienda ex art. 2112 c.c. tra e Controparte_4 CP_3 con effetto dal 1°.2.2023, condannare , Controparte_4
e Parte_6 Controparte_5 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido CP_3 tra loro ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 (e/o, quanto a , anche ai CP_4 CP_3 sensi dell'art. 2112 c.c.), a pagare ai ricorrenti, a titolo di differenze retributive per i titoli meglio specificati in ricorso, i seguenti importi lordi:
• : € 189.791,00 lordi;
Parte_2
• : € 46.448,50 (di cui € 17.976,11 per TFR) Parte_3
• : € 58.398,14 lordi;
Parte_1 ovvero i diversi importi (anche maggiori) che risulteranno dovuti, anche a seguito dell'accoglimento solamente di alcuni degli accertamenti richiesti nel presente atto, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
5) in subordine, nella denegata ipotesi nella quale dovesse risultare che i ricorrenti non hanno reso una prestazione quantomeno pari al monte ore contrattualmente pattuito e non venisse accertato il loro diritto di percepire le relative retribuzioni, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, a risarcire ai ricorrenti il danno da inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., da quantificarsi sulla base del medesimo importo orario che avrebbero
2 percepito, ove avessero lavorato per l'intero monte orario previsto dal contratto individuale di lavoro, con riserva, in tale ipotesi, di differenziare le singole voci di conteggio;
6) con rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale così rivalutato, calcolati ai sensi dell'art. 1284 commi 1-5 c.c.;
7) con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario 15% ex DM 55/2014, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria. Oltre rifusione contributo unificato se dovuto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 15 settembre 2023,
, , e Parte_2 Parte_5 Parte_3 Parte_1 ricorrevano al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Parte_6
e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Rilevavano i ricorrenti che era adusa appaltare a imprese terze Parte_6 le attività di carico e scarico, movimentazione e smistamento di merce all'interno del reparto latticini e salumi dei propri centri logistici di distribuzione di Biandrate
- Recetto (NO) e Limito di Pioltello. Il 30 maggio 2007, aveva stipulato con Parte_6 [...] un contratto di appalto (doc. 1 fasc. ric.), avente ad oggetto Controparte_2 tali lavorazioni. a sua volta, aveva affidato le lavorazioni Controparte_2 dapprima alla consorziata , successivamente, dal 1° maggio 2009, alla CP_6
ASSO e poi, dal 1° giugno 2014, a società cooperativa. Controparte_1
Con effetto dal 1° febbraio 2023 aveva ceduto la gestione Controparte_1 dell'appalto a nell'ambito di un trasferimento di azienda ex art. CP_3
2112 c.c. (docc. 3 e 3° fasc. ric.), e il personale impiegato presso l'appalto (compresi i ricorrenti) era passato alle dipendenze di CP_3
Dal 1° marzo 2023, a seguito del recesso di dal contratto di Parte_6 appalto, era subentrata (a nella gestione delle Parte_8 CP_3 lavorazioni all'interno del reparto e del centro logistico di Parte_9 Pt_10
Biandrate, nell'ambito di una procedura ex art. 42 CCNL Autotrasporto Merci e Logistica (doc. 4 fasc. ric.). I ricorrenti avevano prestato (e, ad eccezione di , tuttora Parte_2 prestavano) attività lavorativa presso lo stabilimento di Biandrate – Parte_6
Recetto (NO) con mansioni di pickeristi in via esclusiva e senza soluzione di continuità per diversi anni, via via assunti dalle cooperative subappaltatrici che si erano avvicendate nella gestione dell'appalto.
era stato assunto il 20 novembre 2019, con un contratto Parte_2
a tempo determinato, trasformato a tempo indeterminato dal 1° ottobre 2020; aveva
3 l'inquadramento nel 6° liv. CCNL Autotrasporto , aumentato al Controparte_7
5° liv. dal 1° luglio 2022; orario di 36 ore settimanali, da lunedì a sabato;
dal 1° febbraio 2023 era stato assunto da cessionaria di CP_3 Controparte_1 nell'ambito del trasferimento di azienda;
il rapporto era cessato il 28.2.2023; era stato assunto il 1° giugno 2014 (ma prestava attività lavorativa Parte_3 presso dal 5 marzo 2012, assunto da ) con Parte_6 Controparte_8 contratto di socio lavoratore a tempo indeterminato;
inquadramento nel 6° liv. CCNL Trasporti, spedizioni e logistica, aumentato al 5° dal febbraio 2015; orario di lavoro full-time 39 ore settimanali;
dal 1° febbraio 2023 era stato assunto da cessionaria di nell'ambito del trasferimento di CP_3 Controparte_1 azienda e dal 1° marzo 2023 era stato assunto da subentrata a Parte_8
CP_3
era stato assunto il 1° giugno 2014 (ma prestava attività Parte_1 lavorativa presso dal 1° maggio 2009, assunto da Parte_6 CP_8
, precedente subappaltatrice), con contratto di lavoro subordinato di socio
[...] lavoratore a tempo indeterminato;
inquadramento nel 5° liv. CCNL Trasporti, spedizioni e logistica;
orario di lavoro full-time di 39 ore settimanali;
dal 1° febbraio 2023 era stato assunto da cessionaria di CP_3 Controparte_1 nell'ambito del trasferimento di azienda e dal 1° marzo 2023 era stato assunto da subentrata a Parte_8 CP_3
Su tali basi in fatto, le parti ricorrenti svolgevamo pertanto le domande sopra trascritte. Si costituiva il solo convenuto riferendo che due Parte_6 ricorrenti ( e ) avevano già conciliato la lite Parte_5 Parte_1 con la società. intendeva esercitare nei confronti dell'appaltatore Parte_6 per il denegato caso in cui fossero state Controparte_2 accolte in tutto o in parte le domande dei ricorrenti, azione di garanzia e/o manleva, in virtù della clausola n. 9 del contratto. Nei confronti di eccepiva l'intervenuta Parte_3 Parte_6 decadenza ex art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003, posto che era onere di parte ricorrente provare che il lavoratore fosse sempre stato adibito al magazzino e che, laddove avesse operato anche presso il magazzino Parte_11
erano decorsi più di due anni dalla cessazione, in data 2 giugno 2019, CP_9 dell'appalto tra Parte_6 Controparte_2
Opponeva inoltre la prescrizione quinquennale del credito di Parte_6
ragione per la quale la sua domanda poteva essere presa in considerazione Pt_3 solo per il periodo successivo al 19 settembre 2018. contestava inoltre la sua responsabilità ex art. 29, comma 2, Parte_6
D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 per somme non aventi carattere retributivo, e chiedeva in ogni caso il beneficium excussionis nei confronti di
[...]
e Controparte_2 CP_3 Controparte_1
4 Nelle more del giudizio perveniva la rinunzia ex art. 306 c.p.c. del ricorrente
[...]
e la rinunzia parziale (nei soli confronti di di Pt_5 Parte_6
. Parte_1
Il procedimento veniva pertanto dichiarato estinto per nonché Parte_5 per , ma per quest'ultimo nei soli confronti di Parte_1 Parte_6
[...]
I tre ricorrenti che permanevano in giudizio erano quindi Parte_2
e , quest'ultimo però solo nei
[...] Parte_3 Parte_1 confronti delle società rimaste contumaci, e non più di . Parte_6
I ricorrenti hanno riferito di avere avuto liquidate dal fondo di tesoreria dell' CP_10 le loro spettanze per tfr, tanto da ridurre la loro domanda come riportato nel verbale dell'udienza del 16 settembre 2024.
All'udienza del 9 giugno 2025, sopravveniva la conciliazione fra Parte_2
ed con conseguente
[...] Parte_3 Parte_6 estinzione del giudizio in parte qua. Rimaneva pertanto in giudizio il solo , che procedeva nei Parte_1 confronti delle sole tre società contumaci. Ammessa ed espletata la prova orale, all'udienza del 7 luglio 2025, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dopo l'estinzione parziale della causa per i ricorrenti Parte_2
ed , rimane in causa il solo
[...] Parte_3 Parte_5
, il quale ha già conciliato, prima del giudizio, con Parte_1 Parte_6
per cui le sue domande si rivolgono solo contro le tre società rimaste
[...] contumaci.
chiede in ricorso la somma lorda di € 58.398,14, cui però vanno Parte_1 sottratti lordi € 10.001,25 da lui percepiti a seguito della conciliazione del 19 settembre 2023 con (doc. 6 fasc. GA: la somma Parte_6 netta indicata nell'atto è € 8.001,00); vanno ulteriormente sottratti € 11.194,38 corrisposti dal Fondo di Tesoreria di (verbale ud. del 12 maggio 2025). CP_10
La somma di cui al ricorso va quindi rideterminata in lordi € 37.202,51 (= € 58.398,14 - 10.001,25 - 11.194,38).
chiede queste differenze retributive parametrate ad una Parte_1 prestazione effettivamente full time.
è stato assunto il 1° giugno 2014, ed ha iniziato a prestare la sua Parte_1 attività presso all'interno del magazzino di Biandrate, Parte_6 Parte_6 presso il reparto salumeria/freschi dal 1° maggio 2009, assunto da CP_8
, precedente subappaltatrice del . E' inquadrato al 5° liv.
[...] Controparte_2
CCNL Trasporti, spedizioni e logistica (doc. 10 fasc. ric.), con orario full-time di 39 ore settimanali.
5 Egli chiede le somme sopra indicate, sul presupposto di un pagamento talvolta conteggiato, nelle buste paga, come inferiore al full-time contrattuale.
2. L'analisi svolta in ricorso trova conferma nell'esame delle buste paga di
(doc. 8 fasc. ric.), ove non è raro trovare retribuzioni inferiori Parte_1 alle 168 ore mensili (pari al full time: art. 9 CCNL):
- giugno 2014, nella quale compaiono 104 ore alla voce “LAVORO ORDINARIO COOP” e 11 ore alla voce “Ore. Nott. ex 40% AP”, per complessive 125 ore,
- dicembre 2014 (112 ore retribuzione ordinaria + 11 ore lavoro notturno = 123 ore),
- marzo 2015 (65 ore di retribuzione ordinaria + 84 ore lavoro notturno = 149 ore),
- novembre 2015 (51 ore retribuzione ordinaria + 92 ore lavoro notturno = 143 ore),
- dicembre 2015 (46 ore retribuzione ordinaria +16 ore festività + 96 ore lavoro notturno = 158 ore),
- gennaio 2016 (42 ore di retribuzione ordinaria + 16 ore festività +8 ore rol +71 ore lavoro notturno = 137 ore),
- luglio 2016 (9 ore di retribuzione ordinaria +72 ore ferie godute
+8 ore rol +16 ore lavoro notturno = 105 ore),- febbraio 2017 (55 ore retribuzione + 79 ore lavoro notturno = 134 ore),
- giugno 2017 (48 ore rol + 8 ore festività + 80 ore ferie = 136 ore),
- dicembre 2017 (37 ore retribuzione + 23 ore festività + 82 ore lavoro notturno = 142 ore),
- febbraio 2018 (46 ore retribuzione + 16 ore rol + 79 ore lavoro notturno = 141 ore),
- agosto 2018 (89 ore retribuzione +16 ore rol +8 ore festività +1 ora lavoro notturno = 114 ore),
- gennaio 2019 (97 ore retribuzione +8 ore rol +16 ore festività +28 ore lavoro notturno = 149 ore),
- ottobre 2019 (101 ore retribuzione + 8 ore rol + 21 ore lavoro notturno = 130 ore),
- gennaio 2020 (83 ore retribuzione + 8 ore rol +16 ore festività +13 ore lavoro notturno + 8 ore ferie = 128 ore),
- ottobre 2020 (47 ore retribuzione +8 ore rol +25 ore lavoro notturno +72 ore ferie
- 159 ore),
- gennaio 2021 (77 ore retribuzione + 8 ore rol + 37 ore lavoro notturno = 122 ore),
- settembre 2021 (140 ore retribuzione +8 ore ferie godute +8 ore permessi flessibilità = 156 ore), settembre 2022 (114 ore retribuzione). Nelle buste paga sono indicate delle ore alla voce “permesso non retribuito” che non corrispondono asseritamente ad effettive assenze, ed essendo mancata in giudizio la prova del contrario, a carico della parte datoriale.
6 Le ore indicate nelle buste paga alle voci lavoro notturno e straordinario (come i relativi importi liquidati) non sono stati contestati da , né Parte_1 aggiungono voci di credito al suo conteggio (doc. 18 fasc. ric.). Il riconoscimento di un numero mensile di ore lavorate inferiore a quello prestato incide però in modo negativo sul calcolo di tredicesima e quattordicesima mensilità (l'art. 61 Sezione Cooperazione;
artt. 18 e 19 CCNL: doc. 10 fasc. ric.). Inoltre, fino ad ottobre 2015, anche le festività sono state liquidate in ratei mensili, ottenuti moltiplicando un importo fisso (€ 0,44173, lievemente aumentato a € 0,45156 da giugno 2015) per le ore indicate quali “lavoro ordinario coop.”, quindi con un calcolo, come sopra si è già detto, errato per difetto. Da novembre 2015 liquida le festività nel mese di cadenza, corrispondendo CP_1 non già un importo pari a 1/22 della retribuzione mensile, come previsto ex art. 60 CCNL, bensì “a ore”, sulla base di una paga oraria inferiore a quella prevista dal CCNL. Per le giornate di malattia, orrisponde la retribuzione poi posta a conguaglio CP_1 con l' e un ulteriore importo alla voce “Int. Malattia” che però è riportato CP_10 anche nella colonna delle trattenute, alla voce “Lordizzazione , risultando CP_10 pertanto voce neutra, in contrasto con l'art. 63 CCNL lettera A). La carenza è stata corrisposta solo a decorrere da agosto 2021 (si vedano le buste paga di dei mesi di settembre, ottobre 2014, gennaio e giugno Parte_1
2015, febbraio e settembre 2016, aprile, settembre e novembre 2017, gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2018, ove compare la voce “inden. malattia CP_1 CP_1 c/inps” o “malattia 50%”, o ancora “malattia 66,66%”), ma nulla è liquidato a titolo di integrazione a carico del datore di lavoro, come nulla a titolo di carenza. Nelle buste paga compare tutti i mesi la maggiorazione turno notturno al 50% (da agosto 2021, al 25%: “Magg. notturno 50%” e “maggiorazione lavoro notturno 25%”); va quindi riconosciuta a l'incidenza della maggiorazione Parte_1 del lavoro notturno anche in relazione a tredicesima, quattordicesima ed alle ferie (come da Cass., sez. lav. 23 ottobre 2017, n. 25000). Non è stato computato nei calcoli prodotti da (doc. 18 fasc. ric.) Parte_1 Contr il c.d. (“elemento aggiuntivo della retribuzione”) ex art. 52 CCNL. Il TFR è stato accantonato mensilmente per una misura inferiore a quella spettante. Il TFR dovuto deve essere invero calcolato sulla base di un monte ore pari a quello contrattualmente pattuito (168 ore mensili) tenendo conto di tutte le voci indicate Contr dall'art. 37 CCNL le quali, ad eccezione dell , rientrano nella base di calcolo del TFR. Il verbale di accordo dell'8 maggio 2015 (doc. 11 fasc. ric.) dispone che “le cooperative con la sottoscrizione del presente accordo, daranno corso all'applicazione del nuovo CCNL 01/08/2013. A totale copertura del periodo 1 gennaio 2013/30 aprile 2015, ai lavoratori in servizio alla data del 1 maggio 2015, sarà corrisposta una somma una tantum pari
7 ad Euro 400,00 (quattrocento/00) in due tranche di Euro 200,00 (duecento/00) ciascuna di cui la prima con la busta paga del mese di luglio e la seconda entro il 31/12/2015. Per i lavoratori assunti nel periodo tra il 1 gennaio 2013 e il 30 aprile 2015, l'importo sarà calcolato in ventiseiesimi per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni”.
, assunto da al 1° giugno 2014, avrebbe dovuto percepire Parte_1 CP_1 undici ventiseiesimi dell'Una tantum, che on ha però erogato. CP_1
L'Accordo di rinnovo del CCNL 3.12.2017 (doc. 10 fasc. ric.) ha previsto che “ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario lordo pro capite di 300 € maturato in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo di cui sopra sarà erogato in due tranche, la prima di euro 200 con la retribuzione del mese di marzo 2018…”. L'Accordo 30.5.2019 (doc. 11 fasc. ric.) all'art. 5 dispone che “con la firma del presente accordo le imprese cooperative rientrano nell'ambito del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione e, pertanto, provvederanno a corrispondere gli adeguamenti della paga base così come da accordo del 3 dicembre 2017 nel primo mese utile successivo alla firma del presente Accordo”.
nel mese di giugno 2019 avrebbe dunque dovuto percepire l'Una Parte_1 tantum di € 300,00, che on ha però erogato. CP_1 on ha neppure erogato l'Una tantum di € 150,00 prevista dall'art. 18 comma CP_1
1 DL n. 144/2022, convertito in Legge 175/2022. La somma residua chiesta da va quindi riconosciuta in lordi € Parte_1
37.202,51, calcolati come da § 1 per differentiam rispetto ai conteggi prodotti al doc. 18 fasc. ric.
3. Circa l'estensione soggettiva dell'obbligazione retributiva, va rilevato che il 30 maggio 2007 (committente) ha stipulato con Parte_6 CP_2 un contratto d'appalto avente ad oggetto l'attività di scarico,
[...] movimentazione, smistamento e carico della merce in arrivo e in partenza dal magazzino latticini e salumi e dal magazzino drogheria del centro distributivo di Biandrate (doc. 1 fasc. ). Parte_6
Il , a propria volta, inizialmente ha affidato le attività di cui al contratto CP_2
d'appalto a due consorziate di cui la . Con effetto dal 1° maggio 2009, a CP_6 questa è subentrata la . Con lettera del 26 maggio 2014 Controparte_12
(doc. 2 fasc. GA) aveva comunicato ad , la quale CP_2 Parte_6 autorizzava la richiesta (doc. 3 fasc. GA), il subentro ad Asso di MAXI società cooperativa. Con effetto dal 1° febbraio 2023 ha ceduto la gestione dell'appalto a CP_4
nell'ambito di un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. (doc. 3 CP_3
8 e 3° fasc. ric.), e il personale impiegato presso l'appalto è passato alle dipendenze di . CP_3
Con comunicazione del 9 febbraio 2023 GA aveva intimato, tanto a uanto a , la cessazione dell'appalto con effetto dal 28 febbraio CP_4 CP_3
2023 (doc. 5 fasc. GA). Tutte le convenute residue, pertanto, rispondono ex art. 29, comma 2, D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e MAXI e , anche ai sensi dell'art. 2112 c.c. CP_3
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 4.200,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna , Controparte_4 Controparte_5
e in solido tra loro ex art. 29, comma
[...] CP_3
2, D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (e, quanto a , anche ai sensi CP_4 CP_3 dell'art. 2112 c.c.), a pagare a , a titolo di differenze retributive, Parte_1 la somma lorda di € 37.202,51 oltre interessi e rivalutazione;
2) condanna le parti soccombenti , Controparte_4
e alla Controparte_5 CP_3 rifusione in solido delle spese processuali a vantaggio dell'Avv. Ilaria Cappelli, liquidate in complessivi € 4.200,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 7 luglio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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