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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/07/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 540/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 540/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZOCCO ANTONELLA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CRIMEA 89 15121 ALESSANDRIApresso il difensore avv. ZOCCO ANTONELLA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORSI VALERIO e dell'avv. , CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR, 64 15100 ALESSANDRIApresso il difensore avv. ORSI
VALERIO
CONVENUTO/I
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Nel merito, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 1491/2021 emesso dal Tribunale di Alessandria il 17/12/2021 e notificato in data
12/01/2022 alla opponente per i motivi di cui in narrativa.
… Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Per parte convenuta:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via preliminare,
pagina 1 di 7 - concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto emesso in data 17/12/2021 dal Tribunale di Alessandria, in persona del Giudice Dott.ssa Martina Bianchi, n. 1491/2021, R.G. 3364/2021, notificato in data 12/1/2022;
- in via principale,
- rigettare la proposta opposizione in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto emesso in data 17/12/2021 dal Tribunale di Alessandria, in persona del Giudice Dott.ssa Martina Bianchi, n. 1491/2021, R.G. 3364/2021, notificato in data 12/1/2022, dichiarando, in ogni caso, tenuta e condannare la IT IN
, in persona del titolare pro tempore sig.ra corrente in Alessandria Parte_1 Parte_1 via della Chiatta 22, P.IVA , C.F. , al pronto pagamento in favore P.IVA_1 C.F._1 di della somma di €. 10.732,00, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al CP_2 saldo, ovvero al pagamento di quelle somme che saranno stabilite in conformità ed a seguito delle attività istruttorie e non istruttorie e degli accertamenti espletandi e delle risultanze di causa, da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Con vittoria di spese di giudizio e compenso di avvocato, reiterando le istanze istruttorie di cui alle memorie, nonché di cui all'istanza a verbale del 18/12/2024”
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva e otteneva Decreto Ingiuntivo n. 1491/2021 R.G. 3364/21 emesso in CP_1
data 17 dicembre 2021 per il il pagamento della somma di € 10.732,00 oltre interessi e spese ivi liquidate a fronte di esecuzione di lavori edili in subappalto in favore della appaltatrice IT IN , in personale del titolare pro tempore Sig.ra Parte_1 Parte_1
Proponeva opposizione l'ingiunta deducendo che:
-la IT in data 11/05/2021 stipulava contratto di subappalto con la IT MAV Parte_1
Costruzioni S.r.l., per l'esecuzione di alcuni lavori, da eseguirsi presso in cantiere del
Condominio “Benedetto Croce” per il quale l'impresa MAV Costruzioni Srl deteneva contratto di Appalto di opere edili;
- anche la odierna opposta aveva contratto sottoscritto contratto di subappalto con la CP_1
MAV Costruzioni presso il suddetto cantiere, per la realizzazioni di altre opere;
- sia la IT che la lavoravano presso il suddetto cantiere in forza di Parte_1 CP_2
contratti di subappalto con la IT MAV Costruzioni, ma alcun tipo di rapporto esisteva tra l e parti.
Chiede la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita l'opposta deducendo che:
-nella primavera del 2021, la società medesima veniva contattata dalla IT opponente per l'esecuzione di interventi di ristrutturazione dello stabile condominiale “Benedetto Croce” in
Alessandria via Benedetto Croce 1-3;
-in particolare, il sig. (conosciuto anche come “ ”), marito della sig.ra Testimone_1 Per_1 ed effettivo responsabile dell'attività dell'impresa edile intestata alla moglie, Parte_1
sostenendo di non avere una struttura organizzativa tale da poter espletare regolarmente l'incarico ricevuto dalla MAV Costruzioni S.r.l., proponeva all'esponente la realizzazione di parte dei lavori commissionati;
-specificamente, si sarebbe trattato di realizzare il cappotto termico esterno, di posare tutti i paraspigoli e di effettuare la successiva rasatura dell'intonaco;
-i materiali sarebbero stati forniti dall'appaltante;
pagina 3 di 7 -il sig. , amministratore unico di visionava l'immobile e Persona_2 CP_2
accettava l'incarico;
-i lavori iniziavano nel mese di giugno 2021 e proseguivano senza soluzione di continuità sino ad agosto 2021;
-l'esecuzione delle opere, concordata con la IT opponente, avveniva secondo le indicazioni del personale della medesima, ed in particolare del citato sig. , che supervisionava Tes_1
l'avanzamento dei lavori;
-la società , nei tempi prestabiliti, realizzava l'intero cappotto termico esterno dello CP_2
stabile, con la posa di tutti i paraspigoli, ed effettuava la rasatura degli intonaci;
-alla conclusione dei lavori, pattuito il corrispettivo con controparte, provvedeva ad emettere la fattura n. FP33/2021 del 4/8/2021 per l'importo di €. 10.732,00;
-benché controparte ne avesse assicurato il saldo, tale fattura, nonostante i plurimi solleciti, rimaneva impagata.
Chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Venendo all'esame della domanda attrice, l'attore in senso sostanziale ha proposto un'azione ex contractu, la quale presuppone l'allegazione e la prova della stipulazione di un contratto tra le parti, che costituisce il fondamento della domanda del pagamento del corrispettivo.
Presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di appalto, è
l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte dell'asserito committente.
In assenza di un contratto scritto, non richiesto per il contratto di appalto tra privati
(salvo quanto infra), è possibile fornire prova indiretta o presuntiva del preteso accordo contrattuale anche attraverso presunzioni semplici.
Nella fattispecie, l'esecuzione delle opere da parte opposta è pacifica e CP_2
confermata dai testi, vertendo la controversia tra le parti unicamente su chi abbia conferito l'incarico, ovvero se l'appaltatore principale MAV Costruzioni Srl ovvero il subappaltatore , IT Parte_1
pagina 4 di 7 In particolare la IT appaltatrice non ha eseguito il “cappotto termico” Parte_1
Quanto al conferimento dell'incarico il teste sig. ha riferito: Testimone_2
“ero uno dei soci della Mav costruzioni con incarico di coordinare il tutto;
ricercare squadre personale etc ero tutti i giorni in cantiere;
su quel cantiere mi erano state proposte due ditte;
una del e l'altra che non conoscevo;
NN lo conobbi tramite un Controparte_3
collaboratore; NN mi aveva proposto una altra azienda per farsi dare una mano di cui non ricordo il nome che ho visto una sola volta;
il cantiere poi me lo ha fatto il;
non ho Tes_1
mai avuto alcun rapporto con altre ditte dopo quell'incontro in cantiere;
non vi fu tantomeno alcun documento scritto;
tutto il cantiere lo ha fatto il;
ho inviato un contratto, tramite il Tes_1
nostro ufficio, e la relativa documentazione a questa parte, di cui non ricordo il nome, non ha mai restituito nulla, né il contratto né tutti i documenti necessari es. dure;
pertanto, non abbiamo mai collaborato con questa IT.
Adr; all'interno del cantiere non possono lavorare altre aziende perché io devo avere i documenti;
se altre aziende tra di loro si accordano non posso saperlo;
l'azienda incaricata di fare tutto il cantiere è stata al IT del NN di cui non ricordo la ragione sociale”
Chiarito che il è il marito della titolare della IT subappaltatrice Tes_1 Parte_1
della MAV, se ne deduce che l'appaltatrice nulla sapesse della presenza nel cantiere della
CP_2
inoltre in sede di 'interrogatorio formale la opponente ha dichiarato: Parte_1
“mio marito per la IT ha interpellato il sig. della però ognuno ha Parte_1 Per_2 CP_2
firmato il suo contratto con la Mav indipendentemente uno dall'altro”.
E' , quindi, provato che la IT per il tramite del , ha contattato la Parte_1 Per_2
riconducibile al . CP_2 Per_2
Tale contatto è confermato , altresì, dal teste che ha confermato il Testimone_3
capitolo 1 di parte opposta secondo il quale " nella primavera del 2021, il sig. , Persona_2
pagina 5 di 7 quale amministratore di veniva contattato dalla , per il CP_2 Parte_2
tramite del sig. (detto ), marito della sig.ra responsabile Testimone_1 Per_1 Parte_1
dell'attività dell'impresa edile intestata alla moglie, per l'esecuzione di interventi di ristrutturazione dello stabile condominiale "Benedetto Croce" in Alessandria via Benedetto
Croce 1-3"; Il teste, confermato quanto allegato, ha precisato che lo sapeva perché aveva accompagnato il sig. ( in cantiere per poi prendere un caffè; il (IT Per_2 CP_1 Per_1
ha fatto vedere il cantiere e gli ha detto se conosceva qualcuno che faceva i cappotti. Parte_1
Da tale contatto, con riferimento alla ricerca di una IT capace di eseguire “cappotti termici” si evince che la IT aveva ottenuto incarico anche per l'esecuzione del Parte_1
cappotto termico.
La circostanza che la abbia eseguito i lavori dopo l'incontro Controparte_4
predetto con la IT unitamente alla circostanza che la appaltatrice MAV Parte_3
Costruzioni Srl nemmeno fosse consapevole della presenza in cantiere della (teste CP_2
, esclude che sia stata la Mav a conferire alla l'incarico per l'esecuzione dei Tes_2 CP_2
lavori di cui tratta, ma deve ritenersi provato che questo sia stato conferito dalla odierna opposta Parte_1
Ne consegue il diritto al pagamento del prezzo da parte della nei confronti CP_2
della IT Parte_1
In ordine al quantum, letta la Ctu, occorre discostarsi dalla Ctu e aderire alle osservazioni delle difese e del CTP di parte opposta.
Il Ctu, infatti, ha proceduto a quantificare l'importo in base al costo orario , basandosi su un prospetto presenze, e attribuendo rilievo a quanto dichiarato in sede interrogatorio formale a proprio favore dalla parte opponente.
Viceversa il corrispettivo delle opere va determinato sulla base entità delle stesse, e secondo il prezziario in uso, posto che oggetto della causa era l'individuazione della parte contraente e conseguentemente dell'obbligato al pagamento, mentre l'esecuzione delle opere come allegata non è contestata ed è stata confermata dalle prove orali.
Occorre applicare L'importo va, quindi, individuato in base al prezzo applicabile al mq come da prezziario, secondo quanto elaborato del Ct di parte opposta. pagina 6 di 7 Una volta indicato il metodo nel determinare il corrispettivo, il risultato dei calcoli non è stato contestato e, quindi, va riconosciuto nella misura di cui al decreto ingiuntivo, che va confermato.
Le spese, anche di Ctu, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1491/2021 R.G. 3364/21 emesso in data 17 dicembre 2021 dal Tribunale di Alessandria.
Condanna, altresì, la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi oltre spese generali e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Pone le spese di Ctu definitivamente a carico di parte attrice.
Alessandria, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Asteggiano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 540/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZOCCO ANTONELLA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CRIMEA 89 15121 ALESSANDRIApresso il difensore avv. ZOCCO ANTONELLA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORSI VALERIO e dell'avv. , CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR, 64 15100 ALESSANDRIApresso il difensore avv. ORSI
VALERIO
CONVENUTO/I
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Nel merito, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 1491/2021 emesso dal Tribunale di Alessandria il 17/12/2021 e notificato in data
12/01/2022 alla opponente per i motivi di cui in narrativa.
… Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Per parte convenuta:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via preliminare,
pagina 1 di 7 - concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto emesso in data 17/12/2021 dal Tribunale di Alessandria, in persona del Giudice Dott.ssa Martina Bianchi, n. 1491/2021, R.G. 3364/2021, notificato in data 12/1/2022;
- in via principale,
- rigettare la proposta opposizione in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto emesso in data 17/12/2021 dal Tribunale di Alessandria, in persona del Giudice Dott.ssa Martina Bianchi, n. 1491/2021, R.G. 3364/2021, notificato in data 12/1/2022, dichiarando, in ogni caso, tenuta e condannare la IT IN
, in persona del titolare pro tempore sig.ra corrente in Alessandria Parte_1 Parte_1 via della Chiatta 22, P.IVA , C.F. , al pronto pagamento in favore P.IVA_1 C.F._1 di della somma di €. 10.732,00, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al CP_2 saldo, ovvero al pagamento di quelle somme che saranno stabilite in conformità ed a seguito delle attività istruttorie e non istruttorie e degli accertamenti espletandi e delle risultanze di causa, da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Con vittoria di spese di giudizio e compenso di avvocato, reiterando le istanze istruttorie di cui alle memorie, nonché di cui all'istanza a verbale del 18/12/2024”
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva e otteneva Decreto Ingiuntivo n. 1491/2021 R.G. 3364/21 emesso in CP_1
data 17 dicembre 2021 per il il pagamento della somma di € 10.732,00 oltre interessi e spese ivi liquidate a fronte di esecuzione di lavori edili in subappalto in favore della appaltatrice IT IN , in personale del titolare pro tempore Sig.ra Parte_1 Parte_1
Proponeva opposizione l'ingiunta deducendo che:
-la IT in data 11/05/2021 stipulava contratto di subappalto con la IT MAV Parte_1
Costruzioni S.r.l., per l'esecuzione di alcuni lavori, da eseguirsi presso in cantiere del
Condominio “Benedetto Croce” per il quale l'impresa MAV Costruzioni Srl deteneva contratto di Appalto di opere edili;
- anche la odierna opposta aveva contratto sottoscritto contratto di subappalto con la CP_1
MAV Costruzioni presso il suddetto cantiere, per la realizzazioni di altre opere;
- sia la IT che la lavoravano presso il suddetto cantiere in forza di Parte_1 CP_2
contratti di subappalto con la IT MAV Costruzioni, ma alcun tipo di rapporto esisteva tra l e parti.
Chiede la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita l'opposta deducendo che:
-nella primavera del 2021, la società medesima veniva contattata dalla IT opponente per l'esecuzione di interventi di ristrutturazione dello stabile condominiale “Benedetto Croce” in
Alessandria via Benedetto Croce 1-3;
-in particolare, il sig. (conosciuto anche come “ ”), marito della sig.ra Testimone_1 Per_1 ed effettivo responsabile dell'attività dell'impresa edile intestata alla moglie, Parte_1
sostenendo di non avere una struttura organizzativa tale da poter espletare regolarmente l'incarico ricevuto dalla MAV Costruzioni S.r.l., proponeva all'esponente la realizzazione di parte dei lavori commissionati;
-specificamente, si sarebbe trattato di realizzare il cappotto termico esterno, di posare tutti i paraspigoli e di effettuare la successiva rasatura dell'intonaco;
-i materiali sarebbero stati forniti dall'appaltante;
pagina 3 di 7 -il sig. , amministratore unico di visionava l'immobile e Persona_2 CP_2
accettava l'incarico;
-i lavori iniziavano nel mese di giugno 2021 e proseguivano senza soluzione di continuità sino ad agosto 2021;
-l'esecuzione delle opere, concordata con la IT opponente, avveniva secondo le indicazioni del personale della medesima, ed in particolare del citato sig. , che supervisionava Tes_1
l'avanzamento dei lavori;
-la società , nei tempi prestabiliti, realizzava l'intero cappotto termico esterno dello CP_2
stabile, con la posa di tutti i paraspigoli, ed effettuava la rasatura degli intonaci;
-alla conclusione dei lavori, pattuito il corrispettivo con controparte, provvedeva ad emettere la fattura n. FP33/2021 del 4/8/2021 per l'importo di €. 10.732,00;
-benché controparte ne avesse assicurato il saldo, tale fattura, nonostante i plurimi solleciti, rimaneva impagata.
Chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Venendo all'esame della domanda attrice, l'attore in senso sostanziale ha proposto un'azione ex contractu, la quale presuppone l'allegazione e la prova della stipulazione di un contratto tra le parti, che costituisce il fondamento della domanda del pagamento del corrispettivo.
Presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di appalto, è
l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte dell'asserito committente.
In assenza di un contratto scritto, non richiesto per il contratto di appalto tra privati
(salvo quanto infra), è possibile fornire prova indiretta o presuntiva del preteso accordo contrattuale anche attraverso presunzioni semplici.
Nella fattispecie, l'esecuzione delle opere da parte opposta è pacifica e CP_2
confermata dai testi, vertendo la controversia tra le parti unicamente su chi abbia conferito l'incarico, ovvero se l'appaltatore principale MAV Costruzioni Srl ovvero il subappaltatore , IT Parte_1
pagina 4 di 7 In particolare la IT appaltatrice non ha eseguito il “cappotto termico” Parte_1
Quanto al conferimento dell'incarico il teste sig. ha riferito: Testimone_2
“ero uno dei soci della Mav costruzioni con incarico di coordinare il tutto;
ricercare squadre personale etc ero tutti i giorni in cantiere;
su quel cantiere mi erano state proposte due ditte;
una del e l'altra che non conoscevo;
NN lo conobbi tramite un Controparte_3
collaboratore; NN mi aveva proposto una altra azienda per farsi dare una mano di cui non ricordo il nome che ho visto una sola volta;
il cantiere poi me lo ha fatto il;
non ho Tes_1
mai avuto alcun rapporto con altre ditte dopo quell'incontro in cantiere;
non vi fu tantomeno alcun documento scritto;
tutto il cantiere lo ha fatto il;
ho inviato un contratto, tramite il Tes_1
nostro ufficio, e la relativa documentazione a questa parte, di cui non ricordo il nome, non ha mai restituito nulla, né il contratto né tutti i documenti necessari es. dure;
pertanto, non abbiamo mai collaborato con questa IT.
Adr; all'interno del cantiere non possono lavorare altre aziende perché io devo avere i documenti;
se altre aziende tra di loro si accordano non posso saperlo;
l'azienda incaricata di fare tutto il cantiere è stata al IT del NN di cui non ricordo la ragione sociale”
Chiarito che il è il marito della titolare della IT subappaltatrice Tes_1 Parte_1
della MAV, se ne deduce che l'appaltatrice nulla sapesse della presenza nel cantiere della
CP_2
inoltre in sede di 'interrogatorio formale la opponente ha dichiarato: Parte_1
“mio marito per la IT ha interpellato il sig. della però ognuno ha Parte_1 Per_2 CP_2
firmato il suo contratto con la Mav indipendentemente uno dall'altro”.
E' , quindi, provato che la IT per il tramite del , ha contattato la Parte_1 Per_2
riconducibile al . CP_2 Per_2
Tale contatto è confermato , altresì, dal teste che ha confermato il Testimone_3
capitolo 1 di parte opposta secondo il quale " nella primavera del 2021, il sig. , Persona_2
pagina 5 di 7 quale amministratore di veniva contattato dalla , per il CP_2 Parte_2
tramite del sig. (detto ), marito della sig.ra responsabile Testimone_1 Per_1 Parte_1
dell'attività dell'impresa edile intestata alla moglie, per l'esecuzione di interventi di ristrutturazione dello stabile condominiale "Benedetto Croce" in Alessandria via Benedetto
Croce 1-3"; Il teste, confermato quanto allegato, ha precisato che lo sapeva perché aveva accompagnato il sig. ( in cantiere per poi prendere un caffè; il (IT Per_2 CP_1 Per_1
ha fatto vedere il cantiere e gli ha detto se conosceva qualcuno che faceva i cappotti. Parte_1
Da tale contatto, con riferimento alla ricerca di una IT capace di eseguire “cappotti termici” si evince che la IT aveva ottenuto incarico anche per l'esecuzione del Parte_1
cappotto termico.
La circostanza che la abbia eseguito i lavori dopo l'incontro Controparte_4
predetto con la IT unitamente alla circostanza che la appaltatrice MAV Parte_3
Costruzioni Srl nemmeno fosse consapevole della presenza in cantiere della (teste CP_2
, esclude che sia stata la Mav a conferire alla l'incarico per l'esecuzione dei Tes_2 CP_2
lavori di cui tratta, ma deve ritenersi provato che questo sia stato conferito dalla odierna opposta Parte_1
Ne consegue il diritto al pagamento del prezzo da parte della nei confronti CP_2
della IT Parte_1
In ordine al quantum, letta la Ctu, occorre discostarsi dalla Ctu e aderire alle osservazioni delle difese e del CTP di parte opposta.
Il Ctu, infatti, ha proceduto a quantificare l'importo in base al costo orario , basandosi su un prospetto presenze, e attribuendo rilievo a quanto dichiarato in sede interrogatorio formale a proprio favore dalla parte opponente.
Viceversa il corrispettivo delle opere va determinato sulla base entità delle stesse, e secondo il prezziario in uso, posto che oggetto della causa era l'individuazione della parte contraente e conseguentemente dell'obbligato al pagamento, mentre l'esecuzione delle opere come allegata non è contestata ed è stata confermata dalle prove orali.
Occorre applicare L'importo va, quindi, individuato in base al prezzo applicabile al mq come da prezziario, secondo quanto elaborato del Ct di parte opposta. pagina 6 di 7 Una volta indicato il metodo nel determinare il corrispettivo, il risultato dei calcoli non è stato contestato e, quindi, va riconosciuto nella misura di cui al decreto ingiuntivo, che va confermato.
Le spese, anche di Ctu, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1491/2021 R.G. 3364/21 emesso in data 17 dicembre 2021 dal Tribunale di Alessandria.
Condanna, altresì, la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi oltre spese generali e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Pone le spese di Ctu definitivamente a carico di parte attrice.
Alessandria, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Asteggiano
pagina 7 di 7