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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 4004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4004 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma V^ Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: dott. BI IG ZI Nitto de' Rossi presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi consigliere rel. dott.ssa Beatrice Marrani consigliere
Il giorno 27/11/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1155
R.G. dell'anno 2025 vertente tra con gli avv.ti Manuela Puliani e Parte_1
IL IC giusta procura in atti, appellante e in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Raffaella Piergentili CP_1 come da procura in atti, appellato ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4880/2025 del 23/04/2025.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e da note conclusionali. ~ 2 ~
Fatto e diritto Con l'originario ricorso introduttivo, depositato il 27.05.2024,
[...] adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 convenendo in giudizio l' al fine di sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare l'intervenuto integrale soddisfo da parte dell' di cui alle pretese creditorie e/o restitutorie indicate nella lettera di indebito CP_1 del 29.10.2015 (ASSEGNI FAMILIARI cat. AF n. 100107 25 26) (…); sempre in via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire a titolo di assegno al nucleo familiare l'importo di Euro 446,99 (…) e conseguentemente condannare l' al pagamento dell'importo di Euro 446,99 ovvero al pagamento di quella somma CP_1 maggiore e/o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese del presente giudizio oltre IVA, CPA e spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva l' deducendo che il giudizio era stato promosso, prima CP_1 del termine di 90 giorni, previsto dalla legge per la definizione del relativo ricorso amministrativo, presentato il 17.5.2024; nel merito, l'ente assumeva che in base alla documentazione prodotta aveva riconosciuto il credito e predisposto il pagamento diretto di € 623,14, in restituzione delle somme versate, che si sarebbe concluso entro il mese di marzo 2025. In ordine alle spese di lite veniva domandata la compensazione delle stesse, in ragione del mancato rispetto dei termini del procedimento nonché del fatto che l'ente stava predisponendo un pagamento anche superiore alle richieste giudiziali avversarie.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accoglieva il ricorso e condannava l' al pagamento in favore della ricorrente di € 623,14, oltre CP_1 accessori di legge;
compensava per metà le spese di lite e condannava l' CP_1 al pagamento della restante metà che liquidava in € 200,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_2 chiedendo la riforma della stessa limitatamente al capo sulle spese di
[...] lite che assume essere state parzialmente compensate in violazione del principio della soccombenza previsto dall'art.92 c.p.c., nonché liquidate in violazione del D.M. 55/2014. L'appellante, altresì, lamenta un deficit motivazionale o, comunque, una motivazione apparente della sentenza dalla ~ 3 ~
quale non emergerebbe l'iter logico argomentativo a giustificazione della disposta compensazione parziale e della mancata applicazione dei minimi tariffari;
il tutto in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c..
Resiste l' chiedendo il rigetto del gravame, con conferma della CP_1 sentenza impugnata ed il favore delle spese del grado.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
La possibilità di compensare in tutto o in parte le spese di lite è disciplinata dal comma secondo dell'art. 92 c.p.c. che, derogando al principio di soccombenza, attribuisce tale facoltà al giudice nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata, o di mutamento di orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti nonché quando concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate (Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018).
L'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità ritiene il citato art. 92 c.p.c. una norma elastica e quale clausola generale che il legislatore ha espressamente previsto per adeguarla al caso concreto, alle condizioni speciali e sociali nonché al contesto storico.
Infatti, le gravi ed eccezionali ragioni non possono essere esattamente e tassativamente predeterminate, ma sono da individuare ed esplicitare dal giudice di merito nella motivazione, dovendo, peraltro, riguardare specifiche esigenze o aspetti della controversia decisa (v. Cass. n. 16037/2014 e Cass. n. 14546/2015).
Nel caso di specie, sussiste il vizio di motivazione, dedotto dall'appellante, stante il tenore della parte motiva della sentenza, sopra richiamata, con la conseguenza che il Tribunale, in forza del principio di soccombenza, esclusa la sussistenza dei presupposti enunciati dall'art. 92, comma secondo, c.p.c., avrebbe dovuto condannare la parte soccombente al pagamento dei compensi.
Si consideri che l'allora ricorrente si è vista costretta a convenire in giudizio l'ente dopo che lo stesso aveva disatteso le legittime richieste della stessa, avanzate anche con il ricorso amministrativo, risultato rifiutato. Inoltre, anche una volta accertato e riconosciuto il proprio debito, l'ente non ha ~ 4 ~
provveduto nei termini indicati alla restituzione degli importi;
con la conseguenza che, nella specie, ben è possibile valutare l'intero comportamento dell'odierno appellato.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannato al pagamento integrale delle spese CP_1 del primo grado di giudizio.
L'ulteriore doglianza dell'appellato ha ad oggetto la mancata liquidazione dei compensi della fase decisoria, essendosi limitato il Tribunale a riconoscere la fase di studio e introduttiva, deducendo il proponente di avere diritto alla relativa corresponsione in virtù del fatto, reputato dirimente, di aver depositato le note previste per la trattazione scritta.
Premesso che i compensi di lite vengono liquidati in ossequio ai parametri tariffari, previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018 e aggiornato dal D.M. 147/2022, si richiama l'art. 4, comma 5, del
D.M. 55 del 2014, che dopo aver premesso che il “compenso è liquidato per fasi”, al successivo punto d) chiarisce proprio le attività di cui alla fase decisionale, prevendendo: “d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese,
l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo,
l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”; che riguarda il procedimento esecutivo.
Nel caso di specie, quindi, risulta errata la decisione del Tribunale laddove non ha liquidato la fase decisionale nonostante il legale della ricorrente avesse svolto tale tipo di attività, depositando le note per la trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c..
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, le spese di giudizio devono essere modificate, aumentandole fino alla somma di ~ 5 ~
euro 499,00, ed in particolare euro 131,00 per la fase di studio, euro 121,00 per la fase introduttiva, euro 247,00 per la fase decisionale.
Le spese del presente grado vanno poste a carico del soccombente, liquidate nel minimo a causa della semplicità della questione trattata, consistente in un mero ricalcolo delle spese del grado, previa determinazione del valore della controversia in applicazione del seguente principio: “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”.
P.Q.M.
In parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna l' a rimborsare all' appellante le spese di lite del primo grado di CP_1 giudizio, liquidandole nella maggior somma di € 499,00, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese del presente grado, quantificate CP_1 in complessivi € 247,00, oltre a spese generali al 10%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 27/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente Alessandra Trementozzi BI IG ZI Nitto de' Rossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma V^ Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: dott. BI IG ZI Nitto de' Rossi presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi consigliere rel. dott.ssa Beatrice Marrani consigliere
Il giorno 27/11/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1155
R.G. dell'anno 2025 vertente tra con gli avv.ti Manuela Puliani e Parte_1
IL IC giusta procura in atti, appellante e in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Raffaella Piergentili CP_1 come da procura in atti, appellato ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4880/2025 del 23/04/2025.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e da note conclusionali. ~ 2 ~
Fatto e diritto Con l'originario ricorso introduttivo, depositato il 27.05.2024,
[...] adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 convenendo in giudizio l' al fine di sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare l'intervenuto integrale soddisfo da parte dell' di cui alle pretese creditorie e/o restitutorie indicate nella lettera di indebito CP_1 del 29.10.2015 (ASSEGNI FAMILIARI cat. AF n. 100107 25 26) (…); sempre in via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire a titolo di assegno al nucleo familiare l'importo di Euro 446,99 (…) e conseguentemente condannare l' al pagamento dell'importo di Euro 446,99 ovvero al pagamento di quella somma CP_1 maggiore e/o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese del presente giudizio oltre IVA, CPA e spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva l' deducendo che il giudizio era stato promosso, prima CP_1 del termine di 90 giorni, previsto dalla legge per la definizione del relativo ricorso amministrativo, presentato il 17.5.2024; nel merito, l'ente assumeva che in base alla documentazione prodotta aveva riconosciuto il credito e predisposto il pagamento diretto di € 623,14, in restituzione delle somme versate, che si sarebbe concluso entro il mese di marzo 2025. In ordine alle spese di lite veniva domandata la compensazione delle stesse, in ragione del mancato rispetto dei termini del procedimento nonché del fatto che l'ente stava predisponendo un pagamento anche superiore alle richieste giudiziali avversarie.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accoglieva il ricorso e condannava l' al pagamento in favore della ricorrente di € 623,14, oltre CP_1 accessori di legge;
compensava per metà le spese di lite e condannava l' CP_1 al pagamento della restante metà che liquidava in € 200,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_2 chiedendo la riforma della stessa limitatamente al capo sulle spese di
[...] lite che assume essere state parzialmente compensate in violazione del principio della soccombenza previsto dall'art.92 c.p.c., nonché liquidate in violazione del D.M. 55/2014. L'appellante, altresì, lamenta un deficit motivazionale o, comunque, una motivazione apparente della sentenza dalla ~ 3 ~
quale non emergerebbe l'iter logico argomentativo a giustificazione della disposta compensazione parziale e della mancata applicazione dei minimi tariffari;
il tutto in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c..
Resiste l' chiedendo il rigetto del gravame, con conferma della CP_1 sentenza impugnata ed il favore delle spese del grado.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
La possibilità di compensare in tutto o in parte le spese di lite è disciplinata dal comma secondo dell'art. 92 c.p.c. che, derogando al principio di soccombenza, attribuisce tale facoltà al giudice nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata, o di mutamento di orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti nonché quando concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate (Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018).
L'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità ritiene il citato art. 92 c.p.c. una norma elastica e quale clausola generale che il legislatore ha espressamente previsto per adeguarla al caso concreto, alle condizioni speciali e sociali nonché al contesto storico.
Infatti, le gravi ed eccezionali ragioni non possono essere esattamente e tassativamente predeterminate, ma sono da individuare ed esplicitare dal giudice di merito nella motivazione, dovendo, peraltro, riguardare specifiche esigenze o aspetti della controversia decisa (v. Cass. n. 16037/2014 e Cass. n. 14546/2015).
Nel caso di specie, sussiste il vizio di motivazione, dedotto dall'appellante, stante il tenore della parte motiva della sentenza, sopra richiamata, con la conseguenza che il Tribunale, in forza del principio di soccombenza, esclusa la sussistenza dei presupposti enunciati dall'art. 92, comma secondo, c.p.c., avrebbe dovuto condannare la parte soccombente al pagamento dei compensi.
Si consideri che l'allora ricorrente si è vista costretta a convenire in giudizio l'ente dopo che lo stesso aveva disatteso le legittime richieste della stessa, avanzate anche con il ricorso amministrativo, risultato rifiutato. Inoltre, anche una volta accertato e riconosciuto il proprio debito, l'ente non ha ~ 4 ~
provveduto nei termini indicati alla restituzione degli importi;
con la conseguenza che, nella specie, ben è possibile valutare l'intero comportamento dell'odierno appellato.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannato al pagamento integrale delle spese CP_1 del primo grado di giudizio.
L'ulteriore doglianza dell'appellato ha ad oggetto la mancata liquidazione dei compensi della fase decisoria, essendosi limitato il Tribunale a riconoscere la fase di studio e introduttiva, deducendo il proponente di avere diritto alla relativa corresponsione in virtù del fatto, reputato dirimente, di aver depositato le note previste per la trattazione scritta.
Premesso che i compensi di lite vengono liquidati in ossequio ai parametri tariffari, previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018 e aggiornato dal D.M. 147/2022, si richiama l'art. 4, comma 5, del
D.M. 55 del 2014, che dopo aver premesso che il “compenso è liquidato per fasi”, al successivo punto d) chiarisce proprio le attività di cui alla fase decisionale, prevendendo: “d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese,
l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo,
l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”; che riguarda il procedimento esecutivo.
Nel caso di specie, quindi, risulta errata la decisione del Tribunale laddove non ha liquidato la fase decisionale nonostante il legale della ricorrente avesse svolto tale tipo di attività, depositando le note per la trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c..
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, le spese di giudizio devono essere modificate, aumentandole fino alla somma di ~ 5 ~
euro 499,00, ed in particolare euro 131,00 per la fase di studio, euro 121,00 per la fase introduttiva, euro 247,00 per la fase decisionale.
Le spese del presente grado vanno poste a carico del soccombente, liquidate nel minimo a causa della semplicità della questione trattata, consistente in un mero ricalcolo delle spese del grado, previa determinazione del valore della controversia in applicazione del seguente principio: “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”.
P.Q.M.
In parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna l' a rimborsare all' appellante le spese di lite del primo grado di CP_1 giudizio, liquidandole nella maggior somma di € 499,00, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese del presente grado, quantificate CP_1 in complessivi € 247,00, oltre a spese generali al 10%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 27/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente Alessandra Trementozzi BI IG ZI Nitto de' Rossi