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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 07/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 329/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro DI GIACOMO, Presidente;
Dott. Claudio COZZELLA, Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 329/2024 del Ruolo Generale Degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “RICORSO PER LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO”, promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._1
Sorso, Via A. Santoni nr. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Graziella Meloni (C.F.:
pagina 1 di 6 del Foro di Sassari, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in C.F._2
Sassari, Via G. Mazzini nr. 6;
RICORRENTE
nato ad [...] l'[...] (C.F.: , residente in Controparte_1 C.F._3
Loc. Isola Rossa- Trinità D'Agultu (SS), Via Isolotto nr. 30, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario
Rosati (C.F.: ) del Foro di Viterbo, elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._4
del difensore, in Tempio Pausania, Piazza Gallura nr. 23;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come da verbale di udienza del 5 febbraio 2025;
per il PM: nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione e conclusione, in accoglimento dei motivi suesposti, 2) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto, in data
21/05/1984, dai signori e demandando all'ufficiale di Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola di annotare l'emananda sentenza nel registro di matrimonio trascritto nell'anno: 1984 - Parte II – Serie B – n. 5; 3) disporre a carico del sig.
[...]
l'obbligo di corrispondere a favore della sig.ra un assegno di Controparte_1 Parte_1 mantenimento dell'importo mensile di € 200,00, oltre tredicesima mensilità, da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat, da versare entro il 5 di ogni mese;
4) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre oneri fiscali di legge”.
pagina 2 di 6 Si costituiva parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2) rigettare la richiesta di corresponsione della somma di
€ 200,00 a favore della ricorrente”.
All'udienza del 5 febbraio 2025, i coniugi comparivano personalmente davanti al Giudice Relatore, delegato alla trattazione del procedimento.
Dopo essere stati sentiti separatamente, il Giudice rileggeva alle parti, alla presenza dei rispettivi difensori, le dichiarazioni rese, e tentava la conciliazione.
All'esito, le parti dichiaravano di volere definire, in via consensuale, la presente controversia, chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con obbligo, a carico del di corrispondere alla a titolo di mantenimento in favore della medesima, CP_1 Pt_1
l'importo mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese all'IBAN indicato dalla parte ricorrente, con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice Relatore, pertanto, disponeva il mutamento del rito, e tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferirla al Collegio, disponendo la trasmissione degli atti al PM in sede.
*****
Come esposto in premessa, occorre preliminarmente dare atto del mutamento del rito, da giudiziale a consensuale.
Sempre in via preliminare, è corretta la riqualificazione della domanda, da “scioglimento del matrimonio”, a “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, considerato che, dalle allegazioni delle parti, emerge che le parti sono state unite in matrimonio con rito religioso.
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, più correttamente, emerge che tra i coniugi è stato celebrato matrimonio in data 21/05/1984 in Trinità d'Agultu e Vignola, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune, Anno 1984, Parte II, Serie B, nr. 5.
Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sussistano le condizioni per la predetta qualificazione, considerato che il presupposto della domanda di divorzio sta nell'irreversibile e definitiva compromissione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi, e gli effetti di tale pronuncia determinano la perdita per le parti dello status di coniugi, con conseguente cessazione degli effetti giuridici del matrimonio, ed estinzione di quei doveri reciproci, ossia il dovere di fedeltà, il dovere di assistenza morale e materiale, ed infine il dovere di collaborazione e coabitazione.
pagina 3 di 6 Per il diritto civile, gli effetti della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di quella di scioglimento del matrimonio sono i medesimi, considerato che “La distinzione tra scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio è meramente terminologica in quanto la regolamentazione delle due forme è assolutamente identica nei presupposti e negli effetti. Pertanto, non rileva se la domanda di divorzio sia presentata nell'una o nell'altra forma, dovendo il giudice far riferimento al petitum e alla causa petendi sostanziali ed effettivi” (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n.
9236/12).
Nel merito, la domanda è fondata, e merita accoglimento, per quanto segue.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b) L.
1.12.70 nr. 898 (e successive modifiche), essendo decorso già il lasso temporale, richiesto dalla legge, dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dalle allegazioni delle parti, e dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, alle condizioni dagli stessi rassegnate in via congiunta all'udienza del 5 febbraio 2025, dovendosi intendere rinunciata ogni altra domanda, stante l'avvenuta definizione in via consensuale della controversia.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Quest'ultimo eseguirà le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, e trasmetterà la comunicazione di divorzio all' Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto
(nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
Per tutto quanto sopra esposto,
visto l'art. 3 nr. 2, lettera b), Legge 898/70;
il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:
pagina 4 di 6
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Trinità D'Agultu e Vignola il 21.05.1984, tra:
, nato l'[...] in [...]; Controparte_2
e
, nata il [...] in [...]; Parte_1
iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trinità D'Agultu e Vignola, Anno 1984, parte II, serie B, nr. 5;
alle seguenti:
CONDIZIONI
- corrisponderà, a favore di un assegno di Controparte_1 Parte_1 mantenimento dell'importo mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese all'IBAN che sarà indicato dalla parte ricorrente;
- spese di lite compensate tra le parti;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
pagina 5 di 6 Così deciso nella camera di consiglio telematica del 5 febbraio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro DI GIACOMO, Presidente;
Dott. Claudio COZZELLA, Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 329/2024 del Ruolo Generale Degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “RICORSO PER LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO”, promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._1
Sorso, Via A. Santoni nr. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Graziella Meloni (C.F.:
pagina 1 di 6 del Foro di Sassari, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in C.F._2
Sassari, Via G. Mazzini nr. 6;
RICORRENTE
nato ad [...] l'[...] (C.F.: , residente in Controparte_1 C.F._3
Loc. Isola Rossa- Trinità D'Agultu (SS), Via Isolotto nr. 30, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario
Rosati (C.F.: ) del Foro di Viterbo, elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._4
del difensore, in Tempio Pausania, Piazza Gallura nr. 23;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come da verbale di udienza del 5 febbraio 2025;
per il PM: nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione e conclusione, in accoglimento dei motivi suesposti, 2) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto, in data
21/05/1984, dai signori e demandando all'ufficiale di Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola di annotare l'emananda sentenza nel registro di matrimonio trascritto nell'anno: 1984 - Parte II – Serie B – n. 5; 3) disporre a carico del sig.
[...]
l'obbligo di corrispondere a favore della sig.ra un assegno di Controparte_1 Parte_1 mantenimento dell'importo mensile di € 200,00, oltre tredicesima mensilità, da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat, da versare entro il 5 di ogni mese;
4) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre oneri fiscali di legge”.
pagina 2 di 6 Si costituiva parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2) rigettare la richiesta di corresponsione della somma di
€ 200,00 a favore della ricorrente”.
All'udienza del 5 febbraio 2025, i coniugi comparivano personalmente davanti al Giudice Relatore, delegato alla trattazione del procedimento.
Dopo essere stati sentiti separatamente, il Giudice rileggeva alle parti, alla presenza dei rispettivi difensori, le dichiarazioni rese, e tentava la conciliazione.
All'esito, le parti dichiaravano di volere definire, in via consensuale, la presente controversia, chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con obbligo, a carico del di corrispondere alla a titolo di mantenimento in favore della medesima, CP_1 Pt_1
l'importo mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese all'IBAN indicato dalla parte ricorrente, con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice Relatore, pertanto, disponeva il mutamento del rito, e tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferirla al Collegio, disponendo la trasmissione degli atti al PM in sede.
*****
Come esposto in premessa, occorre preliminarmente dare atto del mutamento del rito, da giudiziale a consensuale.
Sempre in via preliminare, è corretta la riqualificazione della domanda, da “scioglimento del matrimonio”, a “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, considerato che, dalle allegazioni delle parti, emerge che le parti sono state unite in matrimonio con rito religioso.
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, più correttamente, emerge che tra i coniugi è stato celebrato matrimonio in data 21/05/1984 in Trinità d'Agultu e Vignola, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune, Anno 1984, Parte II, Serie B, nr. 5.
Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sussistano le condizioni per la predetta qualificazione, considerato che il presupposto della domanda di divorzio sta nell'irreversibile e definitiva compromissione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi, e gli effetti di tale pronuncia determinano la perdita per le parti dello status di coniugi, con conseguente cessazione degli effetti giuridici del matrimonio, ed estinzione di quei doveri reciproci, ossia il dovere di fedeltà, il dovere di assistenza morale e materiale, ed infine il dovere di collaborazione e coabitazione.
pagina 3 di 6 Per il diritto civile, gli effetti della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di quella di scioglimento del matrimonio sono i medesimi, considerato che “La distinzione tra scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio è meramente terminologica in quanto la regolamentazione delle due forme è assolutamente identica nei presupposti e negli effetti. Pertanto, non rileva se la domanda di divorzio sia presentata nell'una o nell'altra forma, dovendo il giudice far riferimento al petitum e alla causa petendi sostanziali ed effettivi” (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n.
9236/12).
Nel merito, la domanda è fondata, e merita accoglimento, per quanto segue.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b) L.
1.12.70 nr. 898 (e successive modifiche), essendo decorso già il lasso temporale, richiesto dalla legge, dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dalle allegazioni delle parti, e dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, alle condizioni dagli stessi rassegnate in via congiunta all'udienza del 5 febbraio 2025, dovendosi intendere rinunciata ogni altra domanda, stante l'avvenuta definizione in via consensuale della controversia.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Quest'ultimo eseguirà le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, e trasmetterà la comunicazione di divorzio all' Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto
(nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
Per tutto quanto sopra esposto,
visto l'art. 3 nr. 2, lettera b), Legge 898/70;
il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:
pagina 4 di 6
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Trinità D'Agultu e Vignola il 21.05.1984, tra:
, nato l'[...] in [...]; Controparte_2
e
, nata il [...] in [...]; Parte_1
iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trinità D'Agultu e Vignola, Anno 1984, parte II, serie B, nr. 5;
alle seguenti:
CONDIZIONI
- corrisponderà, a favore di un assegno di Controparte_1 Parte_1 mantenimento dell'importo mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese all'IBAN che sarà indicato dalla parte ricorrente;
- spese di lite compensate tra le parti;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
pagina 5 di 6 Così deciso nella camera di consiglio telematica del 5 febbraio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 6 di 6