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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 588/2023 R.G., vertente TRA
, CF , in persona del Presidente pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura Regionale della Calabria (CF – PEC . egione.calabria.it) giusta procura C.F._1 Email_1 Emai_2 generale alle liti del 21 gennaio 2022 (rep. 163.078 – racc. 36.819), con domicilio eletto in Reggio Calabria Via Cardinale Portanova – Palazzo Campanella presso Sezione Avvocatura Regionale della Calabria appellante CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Maria Infantino, C.F. C.F._2
con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Reggio C.F._3 Calabria, Via Santa Caterina Trav. Priv. n. 21, fax 0965651034, pec
Email_3 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria il 05.11.2021, il dott.
, giornalista pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti di Reggio Calabria, CP_1 dipendente, fino al collocamento in quiescenza, dell'ufficio stampa della , Parte_1 citava in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“a) riconoscere e dichiarare che il ricorrente ha prestato servizio presso il Consiglio Regionale della Calabria per anni 17 e mesi 9, ovvero dal 01.10.2002 al 30.06.2020; b) riconoscere e dichiarare che allo stesso sono state effettuate le trattenute di legge per il trattamento di fine rapporto;
c) riconoscere e dichiarare che il ricorrente ha diritto a conseguire la liquidazione delle somme trattenute dall'Amministrazione a tale titolo, con conseguente annullamento e/o disapplicazione di qualunque atto, anche allo stato non conosciuto, preclusivo al conseguimento del diritto rivendicato;
d) condannare la Pt_1
e/o il Consiglio Regionale della Calabria a corrispondere, in favore del ricorrente,
[...] la somma di Euro 78.133,12 (tenuto conto dei calcoli dallo stesso eseguiti e che costituiscono parte integrante dell'atto introduttivo), ovvero quella somma maggiore o minore;
determinata in corso di causa a seguito di apposita CTU ovvero quantificata dalla 2
stessa Amministrazione sulla base delle trattenute effettuate;
e) condannare, altresì, la
e /o il Consiglio Regionale della Calabria al pagamento, in favore del Parte_1 ricorrente, degli interessi nella misura del 5%, a norma dell'art. 25 CCNL, a decorrere dal 30esimo giorno di cessazione del rapporto di lavoro e sino al soddisfo, ovvero, in via del tutto subordinata, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto. f) condannare i resistenti alle spese e competenze del giudizio”. Esponeva di aver stipulato con il Consiglio Regionale della Calabria, in data 1° ottobre 2002, contratto di lavoro a tempo determinato per la durata della VII legislatura, quale addetto all'Ufficio Stampa e alla rivista Calabria. Il 30.06.2005 le medesime parti procedevano alla stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo pieno, rep. 225 del 30 giugno 2005, con decorrenza dal 21.04.2005, data inizio della VIII legislatura. Con successiva deliberazione n. 102 del 29.12.2010, l'Ufficio di Presidenza, in considerazione dei requisiti professionali e di servizio, aveva conferito ad esso ricorrente la qualifica di redattore esperto e il trattamento economico e normativo del Vicecaporedattore, con decorrenza 01.01.2011. Il 03.12.2012, il Consiglio Regionale della Calabria aveva sottoscritto con il giornalista un nuovo contratto individuale di lavoro a tempo pieno, nel quale lo aveva confermato nella qualifica di redattore esperto, con il trattamento economico e normativo del Vicecaporedattore. Tale contratto dispiegava i suoi effetti dalla data di stipulazione ed era da intendersi, a mente dell'art. 2 del medesimo accordo, a tempo pieno ed in continuità con i precedenti contratti sottoscritti il 01.10.2002 ed il 30.06.2005. In relazione ad essi la L.R. 31.05.2019 n.14 (interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 10 della L. R. 8/2005) stabiliva che “il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale del 2 marzo 2005 n.8 deve intendersi come confermativo, senza soluzione di continuità, dei rapporti di lavoro in essere alla data della sua entrata in vigore”. Il 30.06.2020 aveva cessato la propria attività lavorativa per raggiunto limite di età e, pertanto, avrebbe avuto diritto ad ottenere il TFR per il quale la Regione, nel corso degli anni, aveva provveduto a trattenere i relativi accantonamenti mensili (come si evinceva dalle buste paga prodotte). Affermava il diritto a percepire il TFR, che insorgeva conseguentemente alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, anche quando il contratto di lavoro fosse invalido, ma la prestazione lavorativa fosse stata eseguita (Cass. Sezione Lavoro n. 2615/2008), mentre questo diritto gli era stato negato. Si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso. Parte_1 Affermava il difetto di prova del rapporto di lavoro subordinato e affermava che il reclutamento del era avvenuto per chiamata diretta, senza espletamento di concorso CP_1
o procedura selettiva. Tale rapporto di lavoro doveva ritenersi nullo perché instaurato in difetto di pubblico concorso, quindi in violazione dell'art. 97 Cost.. Evidenziava che su ricorso presentato da taluni colleghi era stata rilevata, dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, la nullità dei rapporti di lavoro così instaurati (CDA RC, sent. n. 479/2020). Non potendosi configurare il rapporto professionale di fatto, né ritenersi applicabile la disciplina dell'art. 2126 c.c. con inapplicabilità del CCNL relativo al personale giornalistico, la domanda non poteva trovare accoglimento. In tal senso, infatti, disponeva anche la legislazione regionale in materia (Legge regionale 02 maggio 1991 n. 5, Legge regionale 13 maggio 1996 n. 8, Legge 7 giugno 2000, n. 150, Legge Regionale n.8 del 02/03/2005, Legge regionale 31 maggio 2019, n. 14) da applicarsi in combinato disposto con le previsioni nazionali contenute principalmente nel D. Lgs. n. 165/2001. La domanda non poteva, quindi, trovare accoglimento.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. 3
Con sentenza n. 1780/2023 pubblicata in data 11.11.2023, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento alla parte ricorrente della somma di 78.133,12 euro, per quanto in motivazione, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al soddisfo. Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 9000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto”. Il Tribunale circoscriveva l'oggetto della domanda come segue: “La domanda concerne la pretesa di parte ricorrente, che ha intrattenuto con la parte resistente diversi rapporti di lavoro contrattualizzati, alla erogazione del Trattamento di fine rapporto quantomeno ai sensi dell'articolo 2126 c.c. per aver svolto dal 1° ottobre 2002 al 30 giugno 2020 mansioni di giornalista alle dipendenze della parte resistente” e riteneva adeguatamente provata la domanda del ricorrente. Dalle copie dei contratti depositati in giudizio emergeva infatti che il aveva svolto, CP_1 per vent'anni, la propria prestazione al servizio delle , nella qualità di Parte_1 addetto all'ufficio stampa: “il contratto nel 2002 era di diritto privato, a tempo determinato e pieno e esclusivo come addetto all'ufficio stampa e si rinviava al contratto collettivo giornalistico e quello degli Enti locali;
il contratto nel 2005 era un contratto di giornalista addetto all'ufficio stampa, a tempo pieno ed esclusivo, un orario di 36 ore settimanali e durata per l'intera legislatura, il trattamento stipendiale mensile e con tredicesima , applicando il Contratto nazionale giornalistico e in subordine il codice civile e la disciplina lavoro subordinato negli enti locali;
l'incarico nel 2010 conferisce la qualifica di redattore esperto e il trattamento normativo e economico di vicecaporedattore dal 1.1.2011 e in continuità con le precedenti mansioni;
il contratto del 3.12.2012 a tempo pieno richiamava i precedenti rapporti di lavoro tenuti e la qualifica di redattore esperto ed il trattamento precedente , con impegno esclusivo;
nessun termine veniva apposto nell'ultimo contratto. Non è contestato però che abbia svolto mansioni fino al 30.6.2020”. La resistente non aveva dimostrato l'assenza di vincolo di subordinazione;
anzi, il era stato un lavoratore subordinato ed anche vincolato a svolgere, in via esclusiva, la CP_1 propria prestazione alle dipendenze dell'ufficio stampa del Consiglio Regionale della Calabria, non essendo emerso alcun profilo di spiccata autonomia nell'esecuzione della prestazione resa. Pure richiamando l'insegnamento del giudice di legittimità secondo cui il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, in difetto di espletamento di una procedura concorsuale, era affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o vietato da norma imperativa, affermava che al lavoratore spettava comunque la corresponsione del trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso aveva avuto materiale esecuzione ex art. 2126 c.c. (Cass. Cass., Sez. L, n. 23645 del 21 novembre 2016; Cass civile Ord. Sez. L Num. 4360 Anno 2023). D'altronde, la non aveva contestato l'esistenza in fatto del rapporto di lavoro, Pt_1 né la corresponsione di regolare retribuzione in qualità di lavoratore subordinato, né, infine, le somme da questi reclamate a titolo di TFR.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla , che ne Parte_1 invocava la riforma. Deduceva l'assenza del vincolo di subordinazione nel rapporto di lavoro tra il e CP_1 la , non potendosi qualificare come tale perché non supportato da Parte_1 adeguato compendio probatorio. In particolare, rilevava che il tribunale aveva “quasi
“presunto” la subordinazione senza analizzare le dinamiche che hanno portato alla (postuma) decadenza del rapporto ma, soprattutto, alla sua instaurazione ed al suo 4
svolgimento riconoscendo, infine, il TFR per un rapporto di lavoro del tutto carente nei suoi presupposti essenziali, formali e sostanziali, sulla scorta di Principi del tutto estranei alla reale fattispecie del presente Giudizio”. Infatti, ogni prestazione resa dall'appellato doveva ritenersi riconducibile alla struttura speciale dell'Ufficio Stampa che, ex art. 9, L. 150/2000 e non rientrava tra le articolazioni organizzative della struttura, non essendo configurabile un rapporto di lavoro di giornalista presso l'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale stipulato in forma privatistica e ciò in ragione della previsione contenuta nell'art. 7, c. 6, del D.lgs. 165/2001. Il “non aveva dimostrato l'esistenza di un rapporto avente i caratteri della CP_1 subordinazione secondo la contrattazione collettiva applicabile, relativa al comparto degli enti locali (oggi Funzioni locali) e, l'impossibilità di invocare altro tipo di contrattazione, risultava corroborata da quanto sancito da codesta medesima Corte di Appello con la Sentenza n. 479/2020 laddove, in ordine all'oggetto del Giudizio riguardante situazione assolutamente analoga a quella dell'odierno Ricorrente, rilevava la sussistenza di una duplice anomalia concernente, sia il profilo genetico (cioè la mancanza di un pubblico concorso per l'assunzione), sia la disciplina del rapporto di lavoro per come applicata (privatistica in luogo della contrattazione di comparto). E, quand'anche si fosse ritenuto applicabile il Contratto privatistico dei giornalisti, lo stralcio prodotto nel fascicolo da parte ricorrente è relativo agli artt. 24 e 25, ovvero riguardante altre tipologie professionali, ovvero
“Teleradiogiornalisti dipendenti da imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, loro sindications e imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro”, tipologia giuridica di Soggetto ben diverso dalla natura del Consiglio Regionale della Calabria”. Si costituiva il , che resisteva all'appello. CP_1 Deduceva di aver dimostrato la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato depositando sia i contratti, sia le buste paga, dalle quali era facile evincere la sottoposizione al potere datoriale. Se pure si fosse ritenuto nullo il rapporto di pubblico impiego, perché costituito in violazione di precisi divieti di legge, esso non poteva essere considerato ipso facto illecito nell'oggetto o nella causa ai sensi dell'art. 2126 c.c., con la conseguenza che il lavoratore era comunque legittimato, anche in presenza della nullità, a reclamare in sede giudiziaria i crediti retributivi maturati limitatamente al periodo di esecuzione delle prestazioni, nonché la ricostruzione della propria posizione previdenziale. La non aveva contestato, neppure in primo grado le somme dovute Parte_1 al , peraltro accantonate nell'esecuzione del rapporto, limitandosi ad allegare la nullità CP_1 del rapporto contrattuale per violazione di norme imperative in relazione all'evoluzione normativa che aveva riguardato la disciplina oggetto di causa. Stante la correttezza dell'iter logico-argomentativo condotto dal Tribunale, la sentenza doveva esser confermata e l'appello rigettato.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte nel termine fissato in decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Il titolo posto dal a fondamento della domanda di corresponsione delle somme CP_1 trattenute dall'Amministrazione a titolo di trattamento di fine rapporto, è il rapporto di lavoro prima subordinato ed a tempo determinato, di addetto all'ufficio stampa della Pt_1
e successivamente di vicecaporedattore, in ragione della sequenza di contratti
[...] succedutisi dal 2002 al 2020, data del collocamento in quiescenza,. 5
Al fine di dimostrare la sussistenza dei rapporti di lavoro ha allegato i singoli contratti, le delibere dell'organo assembleare e le buste paga, a far data dalla prima assunzione e fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro. L'appellante ha dedotto la carenza di prova sulla natura subordinata del rapporto di lavoro e la sua nullità per violazione di norme imperative, di conseguenza, la inesigibilità delle correlate obbligazioni pecuniarie. A giudizio della Corte dal compendio documentale in atti emerge la sussistenza di un vincolo di subordinazione nelle relazioni professionali intercorse tra l'appellante e l'appellato. Il primo contratto di lavoro stipulato tra il e la risale al 1° ottobre CP_1 Parte_1 2002: “contratto di lavoro a tempo determinato per la durata della VII legislatura, quale addetto all'Ufficio Stampa e alla rivista 'Calabria'”. Agli artt. 2 e 4 si legge: “l'attività giornalistica sarà resa con carattere di continuità, vincolo di dipendenza, esclusività e responsabilità di servizio…, per 36 ore settimanali, per effetto della settimana corta, su cinque giorni”. Il 30.06.2005 le parti stipulavano un contratto individuale di lavoro a tempo pieno, rep. 225 del 30.06.2005, con decorrenza dal 21.04.2005, data inizio della VIII legislatura, il cui art. 1, contemplava l'assunzione da parte del redattore ( ) dell'impegno, a tempo pieno, CP_1
e “sotto le direttive dei direttori dell'ufficio stampa, a svolgere l'incarico in via esclusiva, a non svolgere alcuna attività che “contrasti con il corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel contratto e con il responsabile svolgimento delle proprie mansioni” Con deliberazione n. 102 del 29.12.2010, l'Ufficio di Presidenza, in considerazione dei requisiti professionali e di servizio, conferiva al dott. la qualifica di redattore CP_1 esperto e il trattamento economico e normativo del Vicecaporedattore, con decorrenza 01.01.2011. Il 03.12.2012, il Consiglio Regionale della Calabria sottoscriveva con il giornalista un nuovo contratto individuale di lavoro a tempo pieno, nel quale confermava lo stesso nella qualifica di redattore esperto, con il trattamento economico e normativo del Vicecaporedattore. Tale contratto dispiegava i suoi effetti dalla data di stipulazione ed era da intendersi, a mente dell'art. 2 del medesimo accordo, a tempo pieno ed in continuità con i precedenti contratti sottoscritti dalle parti il 01.10.2002 e 30.06.2005.
All'art. 2 era prescritto l'obbligo del di non intrattenere rapporti con altre CP_1 amministrazioni…a non svolgere alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto (art. 3);… a documentare la propria presenza in servizio nella sede del Consiglio regionale mediante il sistema di rilevazione automatica…”. Così ricostruita, la prestazione del appare qualificabile come rapporto di lavoro CP_1 subordinato, avuto riguardo gli obblighi posti a suo carico, riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato in cui il lavoratore, a fronte dell'esercizio dei poteri datoriali, garantisce presenza e diligente svolgimento della prestazione sotto le direttive ed il controllo del datore di lavoro. Basti considerare che il contratto del 1° ottobre 2002 prescriveva che l'attività lavorativa dovesse essere svolta con carattere di continuità, vincolo di dipendenza, esclusività e responsabilità di servizio…, per 36 ore settimanali, per effetto della settimana corta, su cinque giorni”. Il contratto del 30.06.2005 contemplava la prestazione svolta, sempre in via esclusiva
“sotto le direttive dei direttori dell'ufficio stampa”. Il contratto del 03.12.2012, a tempo pieno ed in continuità con i precedenti contratti sottoscritti dalle parti il 01.10.2002 e 30.06.2005, all'art. 2 prescriveva fra l'altro l'obbligo del di “documentare la propria presenza in servizio nella sede del Consiglio regionale CP_1 mediante il sistema di rilevazione automatica…”. 6
Siffatte prescrizioni determinano a qualificare la prestazione di svolta dal come CP_1 lavoro subordinato, avuto riguardo ai seguenti indici dimostrativi: predeterminazione di durata dell'orario lavorativo, presenza in servizio presso la sede del Consiglio Regionale, da documentare mediante sistema di rilevazione elettronica, prestazione da rendere sotto le direttive dei direttori dell'ufficio stampa”. Sull'attività riconducibile all'ambito giornalistico, è stato evidenziato: “La natura intellettuale dell'attività giornalistica comporta un'attenuazione del vincolo della subordinazione conseguente al bilanciamento tra potere direttivo e discrezionalità del prestatore di lavoro. La minore incisività del potere di etero-determinazione della prestazione lavorativa comporta che la qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico in termini di autonomia o subordinazione debba svolgersi attraverso indici sussidiari rispetto al puro assoggettamento al potere direttivo. Tali indici consistono, principalmente, nell'inserimento del prestatore nell'organizzazione aziendale e nella sua continuità, da intendere come persistenza nel tempo dell'obbligo di mantenersi a disposizione dell'imprenditore (Cass. Cassazione civile sez. lav., 10/10/2024, n.26446). In particolare, con riguardo alle relazioni professionali tra privato e pubblica amministrazione “la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro in relazione ai contratti con le pubbliche amministrazioni… va individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, avvalorati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi specificatamente e complessivamente, mediante accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità” (Cass. civ. sez. VI, 03/08/2022, n. 24041). Gli elementi prima segnalati dimostrano che il fosse stabilmente inserito CP_1 nell'organizzazione regionale, vincolato a prestare in via esclusiva e continuativa la sua professionalità presso l'ufficio stampa del Consiglio Regionale. Tale ricostruzione appare suffragata dalle risultanze delle buste paga allegate, che documentano l'intero arco temporale lavorativo e dimostrano, dall'inizio e fino al collocamento in quiescenza, gli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto, in misura variabile a seconda della retribuzione percepita.
5. Confermata la natura subordinata del rapporto di lavoro, occorre ora verificare se ed in che misura sussista il contestato diritto a reclamare la corresponsione del trattamento di fine rapporto precedentemente accantonato. L'appellante, nel riportare l'evoluzione normativa regionale (Legge regionale 02 maggio 1991 n. 5, Legge regionale 13 maggio 1996 n. 8, Legge 7 giugno 2000, n. 150, Legge Regionale n.8 del 02/03/2005, Legge regionale 31 maggio 2019, n. 14, quest'ultima oggetto di declaratoria di incostituzionalità con la sentenza n. 133/2020 Corte Cost.) ritenuta incompatibile con le previsioni del T.U. sul pubblico impiego, ha insistito sulla nullità dei contratti oggetto di causa perché in contrasto con norme imperative, sì che nessuna somma avrebbe potuto essere corrisposta al , non essendo configurabile alcuna fattispecie CP_1 contrattuale di diritto privato nel del pubblico impiego. Ha rassegnato l'assunto secondo cui, poiché il rapporto di lavoro del era CP_1 illegittimo, non avendo questi sostenuto e superato alcun concorso pubblico, non potevano trovare applicazione le norme previste dai contratti collettivi di categoria giornalistica perché non compatibili con la disciplina del D.lgs. n. 165/2001. Ha richiamato la sentenza n. 479/2020 emessa da questa Corte, confermata dalla Corte Suprema di Cassazione sent. n. 20425/2025 come documentato dall'appellante, che, Contr in un caso ritenuto analogo dall' , aveva affermato: “va da sé che la nullità del rapporto in questione precluda la tutelabilità di ogni pretesa del lavoratore circa il demansionamento
o la dequalificazione come, pure, per altro profilo, osti all'accoglimento anche delle pretese 7
economiche il disposto imperativo del testo unico del pubblico impiego che impone che il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei dipendenti pubblici debba trovare fonte nella contrattazione di comparto (con ciò precludendosi anche una tutela ex art.2116 cc per rapporto di lavoro di fatto)”. Osserva la Corte, in via preliminare, che la richiamata sentenza n. 479/2020 in realtà aveva ad oggetto il demansionamento e non la corresponsione del trattamento di fine rapporto, sì che l'identità di ratio decidendi non appare sussistente, tant'è che la Suprema Corte pur rigettando il ricorso per cassazione proposto dal giornalista nei confronti della
, ha tenuto a precisare, cfr. pag. 8 e ss.,: “Il rapporto, avendo avuto di fatto Parte_1 comunque svolgimento, non può essere disconosciuto, né a fini retributivi, nei limiti dell'art. 2126 c.c., né a fini previdenziali (Cass. 13 agosto 2008, n. 21591), a quest'ultimo proposito dovendosi anzi rettificare le affermazioni in parte negative contenute nella motivazione della sentenza di appello. Come giustamente rilevato dalla Corte territoriale, la nullità del rapporto comporta peraltro l'impossibilità di ragionare in termini di demansionamento, perché solo un contratto valido dà diritto all'attribuzione di mansioni corrispondenti a quelle per le quali si sia stati assunti o al cui svolgimento si abbia diritto per evoluzione del rapporto. Altrimenti, la tutela è solo retributiva, nel senso che va pagato il lavoro svolto e non altro. … Giustamente, quindi, la Corte di merito ha escluso la possibilità di riconoscere emolumenti, quale l'indennità di cessione di cui all'art. 14 del CCNL privatistico dei giornalisti
o altre indennità soltanto in quella sede previste. … D'altra parte, come si è già detto, sussiste comunque la tutela di cui all'art. 2126 c.c. ed il lavoro non è stato vanamente svolto, restando salvaguardato il diritto alla percezione delle retribuzioni ed al computo di esso a fini previdenziali”. La Corte Suprema di Cassazione, nel caso di un lavoratore che reclamava, come nella fattispecie in esame, esclusivamente il diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto, ha così disposto “il diritto al TFR sorge, allora, per il semplice fatto della percezione di importi, principalmente in denaro, che compensino il “valore professionale delle mansioni espletate”. Non rileva, invece, il dato formale dell'esistenza, al momento della cessazione del rapporto, di una esplicita qualificazione dello stesso come subordinato, assumendo valore solo la sostanza della prestazione resa con il lavoro, definibile in concreto come subordinata… Più precisamente, in tema di pubblico impiego privatizzato, qualora si accerti che la prestazione lavorativa resa in favore di un ente pubblico non economico, in forza di un contratto formalmente qualificato di collaborazione autonoma ex art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione, sulla base di indici sintomatici quali la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale e l'assenza dei presupposti di legittimità richiesti dallo stesso art. 7, sussiste a carico dell'ente l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, che trova fondamento nell'art. 2126 c.c. (Cass., Sez. L, n. 3314 del 5 febbraio 2019). Infatti, il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, come quella che impone il concorso pubblico per l'accesso all'impiego pubblico, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione (Cass., Sez. L, n. 23645 del 21 novembre 2016). Infatti, come sopra evidenziato, il TFR compete all'interessato per il fatto stesso di avere ricevuto un compenso corrispondente al valore delle mansioni lavorative svolte, a condizione che tali mansioni siano riconducibili ad un rapporto di natura subordinata ed a prescindere dalla qualificazione formale dello stesso ad opera delle parti contraenti. Se non conta l'originaria denominazione del rapporto come subordinato, non può, a maggior ragione, rilevare che detta denominazione venga assunta in un secondo momento o che, in seguito all'accertamento 8
del giudice, il medesimo rapporto diventi formalmente subordinato. Se ne ricava, quindi, il principio per il quale, nel pubblico impiego privatizzato, la violazione delle disposizioni in tema di assunzione del dipendente e, nello specifico, di quelle sulla stipulazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, non può tradursi nella costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma non preclude la maturazione del diritto del lavoratore al TFR, qualora il giudice accerti che, in fatto, il collaboratore coordinato e continuativo ha eseguito prestazioni di natura subordinata” (Cass. Civ. Ord. Sez. L. 4360/2023). Secondo l'orientamento della Suprema Corte, il diritto al trattamento di fine rapporto in quanto elemento inerente la retribuzione anche a fronte di un rapporto professionale di fatto che si profila nullo per violazione di norme imperative, deve comunque essere corrisposto al lavoratore: “se il rapporto di lavoro non sorge per divieti normativi che lo impediscono, la previsione di cui all'art. 2126 c.c. è essa stessa fonte del diritto al trattamento retributivo dovuto per il lavoro in concreto prestato” (Cassazione civile sez. lav., 26/07/2025, n.21527 che richiama Cass. Sez. L, 10/05/2024, n. 12868). Deve quindi concludersi che i rapporti di lavoro privato instaurati presso una pubblica amministrazione, in violazione del disposto del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 97 della Cost., sono affetti da nullità e non può trovare applicazione, la contrattazione collettiva di riferimento, ma la prestazione lavorativa resa riceve la tutela apprestata dall'art. 2126 c.c.. L'odierno appellato si è limitato a richiedere la liquidazione del TFR precedentemente accantonato dal datore di lavoro e, rispetto a tali somme, non vi è stata espressa contestazione da parte dell'appellante che, anzi, nelle more del giudizio di primo grado, ha aderito alla quantificazione prospettata dal . CP_1
Per i motivi esposti l'appello è infondato e va rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore € 78.133,12, applicando i minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in complessivi € 7.160,00, oltre accessori come per legge. Esse vanno distratte in favore del difensore antistatario dell'appellato che ne ha fatto richiesta. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona del legale rappresentante p.t., nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza n. 1780/2023 emessa dal Tribunale di Reggio CP_1 Calabria, pubblicata in data 11.11.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 7.160,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Reggio Calabria, 10 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 588/2023 R.G., vertente TRA
, CF , in persona del Presidente pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura Regionale della Calabria (CF – PEC . egione.calabria.it) giusta procura C.F._1 Email_1 Emai_2 generale alle liti del 21 gennaio 2022 (rep. 163.078 – racc. 36.819), con domicilio eletto in Reggio Calabria Via Cardinale Portanova – Palazzo Campanella presso Sezione Avvocatura Regionale della Calabria appellante CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Maria Infantino, C.F. C.F._2
con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Reggio C.F._3 Calabria, Via Santa Caterina Trav. Priv. n. 21, fax 0965651034, pec
Email_3 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria il 05.11.2021, il dott.
, giornalista pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti di Reggio Calabria, CP_1 dipendente, fino al collocamento in quiescenza, dell'ufficio stampa della , Parte_1 citava in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“a) riconoscere e dichiarare che il ricorrente ha prestato servizio presso il Consiglio Regionale della Calabria per anni 17 e mesi 9, ovvero dal 01.10.2002 al 30.06.2020; b) riconoscere e dichiarare che allo stesso sono state effettuate le trattenute di legge per il trattamento di fine rapporto;
c) riconoscere e dichiarare che il ricorrente ha diritto a conseguire la liquidazione delle somme trattenute dall'Amministrazione a tale titolo, con conseguente annullamento e/o disapplicazione di qualunque atto, anche allo stato non conosciuto, preclusivo al conseguimento del diritto rivendicato;
d) condannare la Pt_1
e/o il Consiglio Regionale della Calabria a corrispondere, in favore del ricorrente,
[...] la somma di Euro 78.133,12 (tenuto conto dei calcoli dallo stesso eseguiti e che costituiscono parte integrante dell'atto introduttivo), ovvero quella somma maggiore o minore;
determinata in corso di causa a seguito di apposita CTU ovvero quantificata dalla 2
stessa Amministrazione sulla base delle trattenute effettuate;
e) condannare, altresì, la
e /o il Consiglio Regionale della Calabria al pagamento, in favore del Parte_1 ricorrente, degli interessi nella misura del 5%, a norma dell'art. 25 CCNL, a decorrere dal 30esimo giorno di cessazione del rapporto di lavoro e sino al soddisfo, ovvero, in via del tutto subordinata, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto. f) condannare i resistenti alle spese e competenze del giudizio”. Esponeva di aver stipulato con il Consiglio Regionale della Calabria, in data 1° ottobre 2002, contratto di lavoro a tempo determinato per la durata della VII legislatura, quale addetto all'Ufficio Stampa e alla rivista Calabria. Il 30.06.2005 le medesime parti procedevano alla stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo pieno, rep. 225 del 30 giugno 2005, con decorrenza dal 21.04.2005, data inizio della VIII legislatura. Con successiva deliberazione n. 102 del 29.12.2010, l'Ufficio di Presidenza, in considerazione dei requisiti professionali e di servizio, aveva conferito ad esso ricorrente la qualifica di redattore esperto e il trattamento economico e normativo del Vicecaporedattore, con decorrenza 01.01.2011. Il 03.12.2012, il Consiglio Regionale della Calabria aveva sottoscritto con il giornalista un nuovo contratto individuale di lavoro a tempo pieno, nel quale lo aveva confermato nella qualifica di redattore esperto, con il trattamento economico e normativo del Vicecaporedattore. Tale contratto dispiegava i suoi effetti dalla data di stipulazione ed era da intendersi, a mente dell'art. 2 del medesimo accordo, a tempo pieno ed in continuità con i precedenti contratti sottoscritti il 01.10.2002 ed il 30.06.2005. In relazione ad essi la L.R. 31.05.2019 n.14 (interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 10 della L. R. 8/2005) stabiliva che “il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale del 2 marzo 2005 n.8 deve intendersi come confermativo, senza soluzione di continuità, dei rapporti di lavoro in essere alla data della sua entrata in vigore”. Il 30.06.2020 aveva cessato la propria attività lavorativa per raggiunto limite di età e, pertanto, avrebbe avuto diritto ad ottenere il TFR per il quale la Regione, nel corso degli anni, aveva provveduto a trattenere i relativi accantonamenti mensili (come si evinceva dalle buste paga prodotte). Affermava il diritto a percepire il TFR, che insorgeva conseguentemente alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, anche quando il contratto di lavoro fosse invalido, ma la prestazione lavorativa fosse stata eseguita (Cass. Sezione Lavoro n. 2615/2008), mentre questo diritto gli era stato negato. Si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso. Parte_1 Affermava il difetto di prova del rapporto di lavoro subordinato e affermava che il reclutamento del era avvenuto per chiamata diretta, senza espletamento di concorso CP_1
o procedura selettiva. Tale rapporto di lavoro doveva ritenersi nullo perché instaurato in difetto di pubblico concorso, quindi in violazione dell'art. 97 Cost.. Evidenziava che su ricorso presentato da taluni colleghi era stata rilevata, dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, la nullità dei rapporti di lavoro così instaurati (CDA RC, sent. n. 479/2020). Non potendosi configurare il rapporto professionale di fatto, né ritenersi applicabile la disciplina dell'art. 2126 c.c. con inapplicabilità del CCNL relativo al personale giornalistico, la domanda non poteva trovare accoglimento. In tal senso, infatti, disponeva anche la legislazione regionale in materia (Legge regionale 02 maggio 1991 n. 5, Legge regionale 13 maggio 1996 n. 8, Legge 7 giugno 2000, n. 150, Legge Regionale n.8 del 02/03/2005, Legge regionale 31 maggio 2019, n. 14) da applicarsi in combinato disposto con le previsioni nazionali contenute principalmente nel D. Lgs. n. 165/2001. La domanda non poteva, quindi, trovare accoglimento.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. 3
Con sentenza n. 1780/2023 pubblicata in data 11.11.2023, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento alla parte ricorrente della somma di 78.133,12 euro, per quanto in motivazione, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al soddisfo. Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 9000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto”. Il Tribunale circoscriveva l'oggetto della domanda come segue: “La domanda concerne la pretesa di parte ricorrente, che ha intrattenuto con la parte resistente diversi rapporti di lavoro contrattualizzati, alla erogazione del Trattamento di fine rapporto quantomeno ai sensi dell'articolo 2126 c.c. per aver svolto dal 1° ottobre 2002 al 30 giugno 2020 mansioni di giornalista alle dipendenze della parte resistente” e riteneva adeguatamente provata la domanda del ricorrente. Dalle copie dei contratti depositati in giudizio emergeva infatti che il aveva svolto, CP_1 per vent'anni, la propria prestazione al servizio delle , nella qualità di Parte_1 addetto all'ufficio stampa: “il contratto nel 2002 era di diritto privato, a tempo determinato e pieno e esclusivo come addetto all'ufficio stampa e si rinviava al contratto collettivo giornalistico e quello degli Enti locali;
il contratto nel 2005 era un contratto di giornalista addetto all'ufficio stampa, a tempo pieno ed esclusivo, un orario di 36 ore settimanali e durata per l'intera legislatura, il trattamento stipendiale mensile e con tredicesima , applicando il Contratto nazionale giornalistico e in subordine il codice civile e la disciplina lavoro subordinato negli enti locali;
l'incarico nel 2010 conferisce la qualifica di redattore esperto e il trattamento normativo e economico di vicecaporedattore dal 1.1.2011 e in continuità con le precedenti mansioni;
il contratto del 3.12.2012 a tempo pieno richiamava i precedenti rapporti di lavoro tenuti e la qualifica di redattore esperto ed il trattamento precedente , con impegno esclusivo;
nessun termine veniva apposto nell'ultimo contratto. Non è contestato però che abbia svolto mansioni fino al 30.6.2020”. La resistente non aveva dimostrato l'assenza di vincolo di subordinazione;
anzi, il era stato un lavoratore subordinato ed anche vincolato a svolgere, in via esclusiva, la CP_1 propria prestazione alle dipendenze dell'ufficio stampa del Consiglio Regionale della Calabria, non essendo emerso alcun profilo di spiccata autonomia nell'esecuzione della prestazione resa. Pure richiamando l'insegnamento del giudice di legittimità secondo cui il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, in difetto di espletamento di una procedura concorsuale, era affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o vietato da norma imperativa, affermava che al lavoratore spettava comunque la corresponsione del trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso aveva avuto materiale esecuzione ex art. 2126 c.c. (Cass. Cass., Sez. L, n. 23645 del 21 novembre 2016; Cass civile Ord. Sez. L Num. 4360 Anno 2023). D'altronde, la non aveva contestato l'esistenza in fatto del rapporto di lavoro, Pt_1 né la corresponsione di regolare retribuzione in qualità di lavoratore subordinato, né, infine, le somme da questi reclamate a titolo di TFR.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla , che ne Parte_1 invocava la riforma. Deduceva l'assenza del vincolo di subordinazione nel rapporto di lavoro tra il e CP_1 la , non potendosi qualificare come tale perché non supportato da Parte_1 adeguato compendio probatorio. In particolare, rilevava che il tribunale aveva “quasi
“presunto” la subordinazione senza analizzare le dinamiche che hanno portato alla (postuma) decadenza del rapporto ma, soprattutto, alla sua instaurazione ed al suo 4
svolgimento riconoscendo, infine, il TFR per un rapporto di lavoro del tutto carente nei suoi presupposti essenziali, formali e sostanziali, sulla scorta di Principi del tutto estranei alla reale fattispecie del presente Giudizio”. Infatti, ogni prestazione resa dall'appellato doveva ritenersi riconducibile alla struttura speciale dell'Ufficio Stampa che, ex art. 9, L. 150/2000 e non rientrava tra le articolazioni organizzative della struttura, non essendo configurabile un rapporto di lavoro di giornalista presso l'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale stipulato in forma privatistica e ciò in ragione della previsione contenuta nell'art. 7, c. 6, del D.lgs. 165/2001. Il “non aveva dimostrato l'esistenza di un rapporto avente i caratteri della CP_1 subordinazione secondo la contrattazione collettiva applicabile, relativa al comparto degli enti locali (oggi Funzioni locali) e, l'impossibilità di invocare altro tipo di contrattazione, risultava corroborata da quanto sancito da codesta medesima Corte di Appello con la Sentenza n. 479/2020 laddove, in ordine all'oggetto del Giudizio riguardante situazione assolutamente analoga a quella dell'odierno Ricorrente, rilevava la sussistenza di una duplice anomalia concernente, sia il profilo genetico (cioè la mancanza di un pubblico concorso per l'assunzione), sia la disciplina del rapporto di lavoro per come applicata (privatistica in luogo della contrattazione di comparto). E, quand'anche si fosse ritenuto applicabile il Contratto privatistico dei giornalisti, lo stralcio prodotto nel fascicolo da parte ricorrente è relativo agli artt. 24 e 25, ovvero riguardante altre tipologie professionali, ovvero
“Teleradiogiornalisti dipendenti da imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, loro sindications e imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro”, tipologia giuridica di Soggetto ben diverso dalla natura del Consiglio Regionale della Calabria”. Si costituiva il , che resisteva all'appello. CP_1 Deduceva di aver dimostrato la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato depositando sia i contratti, sia le buste paga, dalle quali era facile evincere la sottoposizione al potere datoriale. Se pure si fosse ritenuto nullo il rapporto di pubblico impiego, perché costituito in violazione di precisi divieti di legge, esso non poteva essere considerato ipso facto illecito nell'oggetto o nella causa ai sensi dell'art. 2126 c.c., con la conseguenza che il lavoratore era comunque legittimato, anche in presenza della nullità, a reclamare in sede giudiziaria i crediti retributivi maturati limitatamente al periodo di esecuzione delle prestazioni, nonché la ricostruzione della propria posizione previdenziale. La non aveva contestato, neppure in primo grado le somme dovute Parte_1 al , peraltro accantonate nell'esecuzione del rapporto, limitandosi ad allegare la nullità CP_1 del rapporto contrattuale per violazione di norme imperative in relazione all'evoluzione normativa che aveva riguardato la disciplina oggetto di causa. Stante la correttezza dell'iter logico-argomentativo condotto dal Tribunale, la sentenza doveva esser confermata e l'appello rigettato.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte nel termine fissato in decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Il titolo posto dal a fondamento della domanda di corresponsione delle somme CP_1 trattenute dall'Amministrazione a titolo di trattamento di fine rapporto, è il rapporto di lavoro prima subordinato ed a tempo determinato, di addetto all'ufficio stampa della Pt_1
e successivamente di vicecaporedattore, in ragione della sequenza di contratti
[...] succedutisi dal 2002 al 2020, data del collocamento in quiescenza,. 5
Al fine di dimostrare la sussistenza dei rapporti di lavoro ha allegato i singoli contratti, le delibere dell'organo assembleare e le buste paga, a far data dalla prima assunzione e fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro. L'appellante ha dedotto la carenza di prova sulla natura subordinata del rapporto di lavoro e la sua nullità per violazione di norme imperative, di conseguenza, la inesigibilità delle correlate obbligazioni pecuniarie. A giudizio della Corte dal compendio documentale in atti emerge la sussistenza di un vincolo di subordinazione nelle relazioni professionali intercorse tra l'appellante e l'appellato. Il primo contratto di lavoro stipulato tra il e la risale al 1° ottobre CP_1 Parte_1 2002: “contratto di lavoro a tempo determinato per la durata della VII legislatura, quale addetto all'Ufficio Stampa e alla rivista 'Calabria'”. Agli artt. 2 e 4 si legge: “l'attività giornalistica sarà resa con carattere di continuità, vincolo di dipendenza, esclusività e responsabilità di servizio…, per 36 ore settimanali, per effetto della settimana corta, su cinque giorni”. Il 30.06.2005 le parti stipulavano un contratto individuale di lavoro a tempo pieno, rep. 225 del 30.06.2005, con decorrenza dal 21.04.2005, data inizio della VIII legislatura, il cui art. 1, contemplava l'assunzione da parte del redattore ( ) dell'impegno, a tempo pieno, CP_1
e “sotto le direttive dei direttori dell'ufficio stampa, a svolgere l'incarico in via esclusiva, a non svolgere alcuna attività che “contrasti con il corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel contratto e con il responsabile svolgimento delle proprie mansioni” Con deliberazione n. 102 del 29.12.2010, l'Ufficio di Presidenza, in considerazione dei requisiti professionali e di servizio, conferiva al dott. la qualifica di redattore CP_1 esperto e il trattamento economico e normativo del Vicecaporedattore, con decorrenza 01.01.2011. Il 03.12.2012, il Consiglio Regionale della Calabria sottoscriveva con il giornalista un nuovo contratto individuale di lavoro a tempo pieno, nel quale confermava lo stesso nella qualifica di redattore esperto, con il trattamento economico e normativo del Vicecaporedattore. Tale contratto dispiegava i suoi effetti dalla data di stipulazione ed era da intendersi, a mente dell'art. 2 del medesimo accordo, a tempo pieno ed in continuità con i precedenti contratti sottoscritti dalle parti il 01.10.2002 e 30.06.2005.
All'art. 2 era prescritto l'obbligo del di non intrattenere rapporti con altre CP_1 amministrazioni…a non svolgere alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto (art. 3);… a documentare la propria presenza in servizio nella sede del Consiglio regionale mediante il sistema di rilevazione automatica…”. Così ricostruita, la prestazione del appare qualificabile come rapporto di lavoro CP_1 subordinato, avuto riguardo gli obblighi posti a suo carico, riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato in cui il lavoratore, a fronte dell'esercizio dei poteri datoriali, garantisce presenza e diligente svolgimento della prestazione sotto le direttive ed il controllo del datore di lavoro. Basti considerare che il contratto del 1° ottobre 2002 prescriveva che l'attività lavorativa dovesse essere svolta con carattere di continuità, vincolo di dipendenza, esclusività e responsabilità di servizio…, per 36 ore settimanali, per effetto della settimana corta, su cinque giorni”. Il contratto del 30.06.2005 contemplava la prestazione svolta, sempre in via esclusiva
“sotto le direttive dei direttori dell'ufficio stampa”. Il contratto del 03.12.2012, a tempo pieno ed in continuità con i precedenti contratti sottoscritti dalle parti il 01.10.2002 e 30.06.2005, all'art. 2 prescriveva fra l'altro l'obbligo del di “documentare la propria presenza in servizio nella sede del Consiglio regionale CP_1 mediante il sistema di rilevazione automatica…”. 6
Siffatte prescrizioni determinano a qualificare la prestazione di svolta dal come CP_1 lavoro subordinato, avuto riguardo ai seguenti indici dimostrativi: predeterminazione di durata dell'orario lavorativo, presenza in servizio presso la sede del Consiglio Regionale, da documentare mediante sistema di rilevazione elettronica, prestazione da rendere sotto le direttive dei direttori dell'ufficio stampa”. Sull'attività riconducibile all'ambito giornalistico, è stato evidenziato: “La natura intellettuale dell'attività giornalistica comporta un'attenuazione del vincolo della subordinazione conseguente al bilanciamento tra potere direttivo e discrezionalità del prestatore di lavoro. La minore incisività del potere di etero-determinazione della prestazione lavorativa comporta che la qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico in termini di autonomia o subordinazione debba svolgersi attraverso indici sussidiari rispetto al puro assoggettamento al potere direttivo. Tali indici consistono, principalmente, nell'inserimento del prestatore nell'organizzazione aziendale e nella sua continuità, da intendere come persistenza nel tempo dell'obbligo di mantenersi a disposizione dell'imprenditore (Cass. Cassazione civile sez. lav., 10/10/2024, n.26446). In particolare, con riguardo alle relazioni professionali tra privato e pubblica amministrazione “la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro in relazione ai contratti con le pubbliche amministrazioni… va individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, avvalorati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi specificatamente e complessivamente, mediante accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità” (Cass. civ. sez. VI, 03/08/2022, n. 24041). Gli elementi prima segnalati dimostrano che il fosse stabilmente inserito CP_1 nell'organizzazione regionale, vincolato a prestare in via esclusiva e continuativa la sua professionalità presso l'ufficio stampa del Consiglio Regionale. Tale ricostruzione appare suffragata dalle risultanze delle buste paga allegate, che documentano l'intero arco temporale lavorativo e dimostrano, dall'inizio e fino al collocamento in quiescenza, gli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto, in misura variabile a seconda della retribuzione percepita.
5. Confermata la natura subordinata del rapporto di lavoro, occorre ora verificare se ed in che misura sussista il contestato diritto a reclamare la corresponsione del trattamento di fine rapporto precedentemente accantonato. L'appellante, nel riportare l'evoluzione normativa regionale (Legge regionale 02 maggio 1991 n. 5, Legge regionale 13 maggio 1996 n. 8, Legge 7 giugno 2000, n. 150, Legge Regionale n.8 del 02/03/2005, Legge regionale 31 maggio 2019, n. 14, quest'ultima oggetto di declaratoria di incostituzionalità con la sentenza n. 133/2020 Corte Cost.) ritenuta incompatibile con le previsioni del T.U. sul pubblico impiego, ha insistito sulla nullità dei contratti oggetto di causa perché in contrasto con norme imperative, sì che nessuna somma avrebbe potuto essere corrisposta al , non essendo configurabile alcuna fattispecie CP_1 contrattuale di diritto privato nel del pubblico impiego. Ha rassegnato l'assunto secondo cui, poiché il rapporto di lavoro del era CP_1 illegittimo, non avendo questi sostenuto e superato alcun concorso pubblico, non potevano trovare applicazione le norme previste dai contratti collettivi di categoria giornalistica perché non compatibili con la disciplina del D.lgs. n. 165/2001. Ha richiamato la sentenza n. 479/2020 emessa da questa Corte, confermata dalla Corte Suprema di Cassazione sent. n. 20425/2025 come documentato dall'appellante, che, Contr in un caso ritenuto analogo dall' , aveva affermato: “va da sé che la nullità del rapporto in questione precluda la tutelabilità di ogni pretesa del lavoratore circa il demansionamento
o la dequalificazione come, pure, per altro profilo, osti all'accoglimento anche delle pretese 7
economiche il disposto imperativo del testo unico del pubblico impiego che impone che il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei dipendenti pubblici debba trovare fonte nella contrattazione di comparto (con ciò precludendosi anche una tutela ex art.2116 cc per rapporto di lavoro di fatto)”. Osserva la Corte, in via preliminare, che la richiamata sentenza n. 479/2020 in realtà aveva ad oggetto il demansionamento e non la corresponsione del trattamento di fine rapporto, sì che l'identità di ratio decidendi non appare sussistente, tant'è che la Suprema Corte pur rigettando il ricorso per cassazione proposto dal giornalista nei confronti della
, ha tenuto a precisare, cfr. pag. 8 e ss.,: “Il rapporto, avendo avuto di fatto Parte_1 comunque svolgimento, non può essere disconosciuto, né a fini retributivi, nei limiti dell'art. 2126 c.c., né a fini previdenziali (Cass. 13 agosto 2008, n. 21591), a quest'ultimo proposito dovendosi anzi rettificare le affermazioni in parte negative contenute nella motivazione della sentenza di appello. Come giustamente rilevato dalla Corte territoriale, la nullità del rapporto comporta peraltro l'impossibilità di ragionare in termini di demansionamento, perché solo un contratto valido dà diritto all'attribuzione di mansioni corrispondenti a quelle per le quali si sia stati assunti o al cui svolgimento si abbia diritto per evoluzione del rapporto. Altrimenti, la tutela è solo retributiva, nel senso che va pagato il lavoro svolto e non altro. … Giustamente, quindi, la Corte di merito ha escluso la possibilità di riconoscere emolumenti, quale l'indennità di cessione di cui all'art. 14 del CCNL privatistico dei giornalisti
o altre indennità soltanto in quella sede previste. … D'altra parte, come si è già detto, sussiste comunque la tutela di cui all'art. 2126 c.c. ed il lavoro non è stato vanamente svolto, restando salvaguardato il diritto alla percezione delle retribuzioni ed al computo di esso a fini previdenziali”. La Corte Suprema di Cassazione, nel caso di un lavoratore che reclamava, come nella fattispecie in esame, esclusivamente il diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto, ha così disposto “il diritto al TFR sorge, allora, per il semplice fatto della percezione di importi, principalmente in denaro, che compensino il “valore professionale delle mansioni espletate”. Non rileva, invece, il dato formale dell'esistenza, al momento della cessazione del rapporto, di una esplicita qualificazione dello stesso come subordinato, assumendo valore solo la sostanza della prestazione resa con il lavoro, definibile in concreto come subordinata… Più precisamente, in tema di pubblico impiego privatizzato, qualora si accerti che la prestazione lavorativa resa in favore di un ente pubblico non economico, in forza di un contratto formalmente qualificato di collaborazione autonoma ex art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione, sulla base di indici sintomatici quali la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale e l'assenza dei presupposti di legittimità richiesti dallo stesso art. 7, sussiste a carico dell'ente l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, che trova fondamento nell'art. 2126 c.c. (Cass., Sez. L, n. 3314 del 5 febbraio 2019). Infatti, il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, come quella che impone il concorso pubblico per l'accesso all'impiego pubblico, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione (Cass., Sez. L, n. 23645 del 21 novembre 2016). Infatti, come sopra evidenziato, il TFR compete all'interessato per il fatto stesso di avere ricevuto un compenso corrispondente al valore delle mansioni lavorative svolte, a condizione che tali mansioni siano riconducibili ad un rapporto di natura subordinata ed a prescindere dalla qualificazione formale dello stesso ad opera delle parti contraenti. Se non conta l'originaria denominazione del rapporto come subordinato, non può, a maggior ragione, rilevare che detta denominazione venga assunta in un secondo momento o che, in seguito all'accertamento 8
del giudice, il medesimo rapporto diventi formalmente subordinato. Se ne ricava, quindi, il principio per il quale, nel pubblico impiego privatizzato, la violazione delle disposizioni in tema di assunzione del dipendente e, nello specifico, di quelle sulla stipulazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, non può tradursi nella costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma non preclude la maturazione del diritto del lavoratore al TFR, qualora il giudice accerti che, in fatto, il collaboratore coordinato e continuativo ha eseguito prestazioni di natura subordinata” (Cass. Civ. Ord. Sez. L. 4360/2023). Secondo l'orientamento della Suprema Corte, il diritto al trattamento di fine rapporto in quanto elemento inerente la retribuzione anche a fronte di un rapporto professionale di fatto che si profila nullo per violazione di norme imperative, deve comunque essere corrisposto al lavoratore: “se il rapporto di lavoro non sorge per divieti normativi che lo impediscono, la previsione di cui all'art. 2126 c.c. è essa stessa fonte del diritto al trattamento retributivo dovuto per il lavoro in concreto prestato” (Cassazione civile sez. lav., 26/07/2025, n.21527 che richiama Cass. Sez. L, 10/05/2024, n. 12868). Deve quindi concludersi che i rapporti di lavoro privato instaurati presso una pubblica amministrazione, in violazione del disposto del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 97 della Cost., sono affetti da nullità e non può trovare applicazione, la contrattazione collettiva di riferimento, ma la prestazione lavorativa resa riceve la tutela apprestata dall'art. 2126 c.c.. L'odierno appellato si è limitato a richiedere la liquidazione del TFR precedentemente accantonato dal datore di lavoro e, rispetto a tali somme, non vi è stata espressa contestazione da parte dell'appellante che, anzi, nelle more del giudizio di primo grado, ha aderito alla quantificazione prospettata dal . CP_1
Per i motivi esposti l'appello è infondato e va rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore € 78.133,12, applicando i minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in complessivi € 7.160,00, oltre accessori come per legge. Esse vanno distratte in favore del difensore antistatario dell'appellato che ne ha fatto richiesta. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona del legale rappresentante p.t., nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza n. 1780/2023 emessa dal Tribunale di Reggio CP_1 Calabria, pubblicata in data 11.11.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 7.160,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Reggio Calabria, 10 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti