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Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 28/10/2024, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 98/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Avv. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 23 ottobre 2024, nella causa avente ad oggetto “ripetizione di indebito”, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia fra
, rappr. e dif. da avv. Ungaro Eliana Parte_1
Appellante
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Del Gatto Antonio CP_1
Appellato
Motivi della decisione Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 11.3.2020 impugnava la Parte_1 sentenza emessa in data 16.9.2019 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui era stata rigettata la domanda ad ottenere la declaratoria di illegittimità, e quindi annullamento, della ripetizione di Pt_2 indebito attivata dall' con nota del 5.1.2018. CP_1
Esso odierno ricorrente in primo grado esponeva: di essere titolare di trattamento pensionistico cat. VO n. 100 85148 con decorrenza 1.6.2009, ente erogatore;
CP_1
- di aver ricevuto dall' in data 2.1.2018 nota con cui gli si comunicava che, a seguito del CP_1 ricalcolo della pensione dal 1.6.2009 si era verificato un debito a suo carico pari a € 8.976,54, dovuto a “corresponsione di rate di prestazione in misura superiore a quella spettante….variazione di dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione”
- che detto provvedimento di ripetizione di indebito dell' doveva ritenersi illegittimo per un CP_1 duplice motivo. 1) sia perché effettuata oltre il termine annuale concesso dall'art. 13 legge 412/91 all' per la verifica dei dati reddituali;
2) sia perché non ravvisabile nella specie alcun dolo del CP_1 pensionato.
Costituitosi l' , il Giudice a quo, con dovizia di argomentazioni in diritto, rigettava la domanda CP_1
e nulla disponeva per le spese, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex art. 152 Disp. Att. C.p.c.
---°°°---°°°--- In questa sede di appello – ritualmente costituitosi l' - il Cosa si duole nei termini del CP_1 seguente motivo: mancata e/o errata applicazione dell'art. 13 comma 1, 2 e 2bis Legge 412/1991 e della Circolare
n. 36/2006. CP_1 Va intanto chiarito, come già precisato e documentato dall' in primo grado, che l'indebito CP_1 pensionistico scaturisce dalla rettifica della misura delle retribuzioni pensionabili operata con apposite comunicazioni del datore di lavoro del ricorrente, CO RT “ ”, a seguito di Org_1 accertamento ispettivo n. 000254114 del 02/05/2012 avviato sull'azienda nell'anno 2012.
1 Il ricalcolo della pensione del ricorrente, dunque, deriva da circostanze di fatto, rilevanti ai fini della quantificazione della misura dei ratei di pensione, di cui l è venuto a conoscenza solo dopo il CP_2 pensionamento del ricorrente e a seguito di indagine ispettiva.
Tale dato è incontrovertibile.
---°°°---°°°---
Il Giudice di prime cure ha sviluppato i temi di cui oggi parte appellante si duole, ed in particolare i punti che seguono. A) E' noto che la disciplina in materia di indebito pensionistico è regolata da una disciplina specifica e derogatoria alla normativa generale dell'art. 2033 c.c.: normativa specifica che, attraverso varie successioni nel tempo, è approdata da ultimo, in base alle prospettazioni dell'appellante, agli artt. 2 legge 88/1989 e 13 legge 412/1991, dichiarato questo norma innovativa, e non di interpretazione autentica del ridetto art. 52, dalla Corte Costituzionale, sì da valere solo successivamente alla sua entrata in vigore alla legge 412/1991, in considerazione delle disposizioni maggiormente restrittive introdotte rispetto al testo dell'art. 2 citato che parte appellante anche oggi, come in primo grado.
Va esaminata per completezza l'intera normativa di riferimento: L'art. 52 legge 1989/91 così testualmente dispone: 1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
L'art. 13 legge 412/1991 espressamente dispone:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. (3)
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti CP_1 sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell' motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale CP_1 anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'
Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il
2 periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni.
AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con sentenza 28 gennaio-10 febbraio 1993, n. 39 (in G.U. 1a s.s.
17/2/1993, n. 8) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge
30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data."
Premesso che l'art. 13 appena sopra riportato trova applicazione ai pagamenti di pensione effettuati dunque dal 1 gennaio 2001, dalla lettura delle norme predette – che qui si è voluto integralmente riportare onde evitare qualsiasi equivoco interpretativo – rileva il Giudice di primo grado, in sintesi, che:
1. può procedersi al recupero delle somme percepite indebitamente in ogni tempo, e senza alcuna limitazione temporale solo nel caso in cui l'indebito consegua alla omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sul diritto e sulla misura della pensione che non siano già a conoscenza dell' ; CP_2
2. il legislatore ha equiparato la omissione al dolo, che va verificato con estrema scrupolosità, ed inteso come predisposizione fraudolenta in danno dell'Istituto erogatore;
3. il dolo del beneficiario consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto (non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'Ente - Cass. n. 3334/ e 25309/09);
4. è stato condivisibilmente escluso che l' abbia, altresì, un onere di verifica dei dati di cui CP_2 dispone, sicchè l'errore derivante dalla omissione di tale verifica non è conseguentemente ad esso imputabile ai fini del suddetto articolo: infatti il preteso onere di controllo dell' ente previdenziale sui dati trasmessi dai soggetti del rapporto assicurativo in punto di posizione contributiva dell'assicurato non trova fondamento nella disciplina dell'indebito previdenziale, attesochè la verifica della posizione contributiva richiederebbe un contraddittorio con il datore di lavoro (ed una possibilità di controllo delle sue comunicazioni) che non trova riscontro nella procedura amministrativa di liquidazione della prestazione, che appare difficilmente conciliabile con il termine a provvedere di 120 giorni ex art. 7 Legge 33/73;
5. del resto, avendo riguardo al criterio generale sopra esposto, della disponibilità dei dati rilevanti, l'onere di verifica della esattezza della posizione contributiva aperta presso l' Controparte_3 dovrebbe essere posto a carico dell'assicurato, a diretta conoscenza del periodo assicurabile e delle retribuzioni percepite, piuttosto che dell' previdenziale;
CP_2
6. …..conseguentemente è da rigettare la domanda, in quanto tesa ad ottenere la irripetibilità dei ratei di pensione indebitamente erogati, in ragione del difetto di una delle condizioni della pretesa irripetibilità, consistente nella imputabilità dell'errore all'ente erogatore.
Tanto statuiva il Giudice di prime cure.
---°°°---°°°---
Ciò necessariamente esposto, ritiene questa Corte che l'appello sia infondato.
Ciò su cui si dibatte sono le condizioni legittimanti l'irripetibilità dell'indebito attivata dall'Ente previdenziale, giusta la previsione dl più volte citato art. 13 legge 412/1991 in correlazione all'art. 52 legge 88/1989.
Tali condizioni sono quattro:
3 1) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
2) la comunicazione del provvedimento all'interessato;
3) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
4) la insussistenza del dolo dell'interessato, che in base alla disposizione di legge è parificato a tutti gli effetti alla omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'Ente previdenziale competente.
In tali casi le somme erogate dall'Ente non sono ripetibili. Soffermandosi sull'errore imputabile all'Ente erogatore (punto 3), la Suprema Corte ha affrontato il caso in cui l'errore del provvedimento di liquidazione dipenda dalla inesatta trasmissione dei dati rilevanti per il computo della pensione da parte del datore di lavoro: cioè, in sostanza, la imputabilità o meno all'Ente dell'errore derivato dal fatto di un terzo. Tale criterio per la imputabilità all'ente erogatore è costituito dalla disponibilità da parte dell'Ente stesso dei dati rilevanti alla corretta liquidazione della pensione (vedi fra le altre Cass. n.
2309/2009).
Nel caso in esame, essendo emerso solo in esito alle verifiche ispettive del 2012 che le CP_1 retribuzioni effettivamente corrisposte dalla CO RT Neptunia erano inferiori a quelle comunicate all' da detto ex datore di lavoro, deve concludersi per la assenza di una delle CP_1 condizioni della prospettata irripetibilità, consistente nell'errore dell'Ente erogatore;
in relazione al quale Ente erogatore si è escluso l'onere di verifica dei dati di cui dispone, di talchè l'errore derivante da omissione di tale verifica non è imputabile ai fini dell'articolo citato. Legittimo è quindi l'aggiornamento della posizione contributiva del ricorrente Quanto alla portata della norma (art. 13 co. 2 medesima legge: (“L' procede annualmente alla CP_1 verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”) invocata dall'appellante per censurare la tempestività della richiesta di ripetizione, il richiamo è inconferente, poiché tale disposizione attiene alle verifiche dei mutamenti annuali che possono prodursi nella sfera reddituale dei pensionati, con incidenza sul diritto e sulla misura del trattamento pensionistico in corso. Nella fattispecie in esame si rileva innanzitutto che la pensione di vecchiaia percepita non è emolumento soggetto a variazioni in base al reddito annuale del pensionato, riferendosi la norma alle prestazioni collegate al reddito, come alcune prestazioni di invalidità, l'assegno sociale ed altre. Dunque non sussiste un obbligo dell' di verificare i CP_2 redditi annuali del pensionato di vecchiaia.
Nel caso di specie, poi, a rigore, non si è trattato di un mutamento sopravvenuto nella posizione reddituale del ricorrente, bensì di omessa (incolpevole) ponderazione di dati reddituali pregressi, inesattamente comunicati dal datore di lavoro. Dunque non si è verificato un mutamento CP_ sopravvenuto del reddito che l' avrebbe potuto accertare, ma dati retributivi di anni trascorsi comunicati in modo parziale e inesatto dal datore di lavoro.
Per tutti tali motivi l'appello va rigettato.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali ai sensi dell'art. 152 Disp. Att.
C.p.c.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Taranto, 23 ottobre 2024
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
4
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Avv. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 23 ottobre 2024, nella causa avente ad oggetto “ripetizione di indebito”, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia fra
, rappr. e dif. da avv. Ungaro Eliana Parte_1
Appellante
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Del Gatto Antonio CP_1
Appellato
Motivi della decisione Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 11.3.2020 impugnava la Parte_1 sentenza emessa in data 16.9.2019 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui era stata rigettata la domanda ad ottenere la declaratoria di illegittimità, e quindi annullamento, della ripetizione di Pt_2 indebito attivata dall' con nota del 5.1.2018. CP_1
Esso odierno ricorrente in primo grado esponeva: di essere titolare di trattamento pensionistico cat. VO n. 100 85148 con decorrenza 1.6.2009, ente erogatore;
CP_1
- di aver ricevuto dall' in data 2.1.2018 nota con cui gli si comunicava che, a seguito del CP_1 ricalcolo della pensione dal 1.6.2009 si era verificato un debito a suo carico pari a € 8.976,54, dovuto a “corresponsione di rate di prestazione in misura superiore a quella spettante….variazione di dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione”
- che detto provvedimento di ripetizione di indebito dell' doveva ritenersi illegittimo per un CP_1 duplice motivo. 1) sia perché effettuata oltre il termine annuale concesso dall'art. 13 legge 412/91 all' per la verifica dei dati reddituali;
2) sia perché non ravvisabile nella specie alcun dolo del CP_1 pensionato.
Costituitosi l' , il Giudice a quo, con dovizia di argomentazioni in diritto, rigettava la domanda CP_1
e nulla disponeva per le spese, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex art. 152 Disp. Att. C.p.c.
---°°°---°°°--- In questa sede di appello – ritualmente costituitosi l' - il Cosa si duole nei termini del CP_1 seguente motivo: mancata e/o errata applicazione dell'art. 13 comma 1, 2 e 2bis Legge 412/1991 e della Circolare
n. 36/2006. CP_1 Va intanto chiarito, come già precisato e documentato dall' in primo grado, che l'indebito CP_1 pensionistico scaturisce dalla rettifica della misura delle retribuzioni pensionabili operata con apposite comunicazioni del datore di lavoro del ricorrente, CO RT “ ”, a seguito di Org_1 accertamento ispettivo n. 000254114 del 02/05/2012 avviato sull'azienda nell'anno 2012.
1 Il ricalcolo della pensione del ricorrente, dunque, deriva da circostanze di fatto, rilevanti ai fini della quantificazione della misura dei ratei di pensione, di cui l è venuto a conoscenza solo dopo il CP_2 pensionamento del ricorrente e a seguito di indagine ispettiva.
Tale dato è incontrovertibile.
---°°°---°°°---
Il Giudice di prime cure ha sviluppato i temi di cui oggi parte appellante si duole, ed in particolare i punti che seguono. A) E' noto che la disciplina in materia di indebito pensionistico è regolata da una disciplina specifica e derogatoria alla normativa generale dell'art. 2033 c.c.: normativa specifica che, attraverso varie successioni nel tempo, è approdata da ultimo, in base alle prospettazioni dell'appellante, agli artt. 2 legge 88/1989 e 13 legge 412/1991, dichiarato questo norma innovativa, e non di interpretazione autentica del ridetto art. 52, dalla Corte Costituzionale, sì da valere solo successivamente alla sua entrata in vigore alla legge 412/1991, in considerazione delle disposizioni maggiormente restrittive introdotte rispetto al testo dell'art. 2 citato che parte appellante anche oggi, come in primo grado.
Va esaminata per completezza l'intera normativa di riferimento: L'art. 52 legge 1989/91 così testualmente dispone: 1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
L'art. 13 legge 412/1991 espressamente dispone:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. (3)
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti CP_1 sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell' motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale CP_1 anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'
Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il
2 periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni.
AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con sentenza 28 gennaio-10 febbraio 1993, n. 39 (in G.U. 1a s.s.
17/2/1993, n. 8) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge
30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data."
Premesso che l'art. 13 appena sopra riportato trova applicazione ai pagamenti di pensione effettuati dunque dal 1 gennaio 2001, dalla lettura delle norme predette – che qui si è voluto integralmente riportare onde evitare qualsiasi equivoco interpretativo – rileva il Giudice di primo grado, in sintesi, che:
1. può procedersi al recupero delle somme percepite indebitamente in ogni tempo, e senza alcuna limitazione temporale solo nel caso in cui l'indebito consegua alla omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sul diritto e sulla misura della pensione che non siano già a conoscenza dell' ; CP_2
2. il legislatore ha equiparato la omissione al dolo, che va verificato con estrema scrupolosità, ed inteso come predisposizione fraudolenta in danno dell'Istituto erogatore;
3. il dolo del beneficiario consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto (non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'Ente - Cass. n. 3334/ e 25309/09);
4. è stato condivisibilmente escluso che l' abbia, altresì, un onere di verifica dei dati di cui CP_2 dispone, sicchè l'errore derivante dalla omissione di tale verifica non è conseguentemente ad esso imputabile ai fini del suddetto articolo: infatti il preteso onere di controllo dell' ente previdenziale sui dati trasmessi dai soggetti del rapporto assicurativo in punto di posizione contributiva dell'assicurato non trova fondamento nella disciplina dell'indebito previdenziale, attesochè la verifica della posizione contributiva richiederebbe un contraddittorio con il datore di lavoro (ed una possibilità di controllo delle sue comunicazioni) che non trova riscontro nella procedura amministrativa di liquidazione della prestazione, che appare difficilmente conciliabile con il termine a provvedere di 120 giorni ex art. 7 Legge 33/73;
5. del resto, avendo riguardo al criterio generale sopra esposto, della disponibilità dei dati rilevanti, l'onere di verifica della esattezza della posizione contributiva aperta presso l' Controparte_3 dovrebbe essere posto a carico dell'assicurato, a diretta conoscenza del periodo assicurabile e delle retribuzioni percepite, piuttosto che dell' previdenziale;
CP_2
6. …..conseguentemente è da rigettare la domanda, in quanto tesa ad ottenere la irripetibilità dei ratei di pensione indebitamente erogati, in ragione del difetto di una delle condizioni della pretesa irripetibilità, consistente nella imputabilità dell'errore all'ente erogatore.
Tanto statuiva il Giudice di prime cure.
---°°°---°°°---
Ciò necessariamente esposto, ritiene questa Corte che l'appello sia infondato.
Ciò su cui si dibatte sono le condizioni legittimanti l'irripetibilità dell'indebito attivata dall'Ente previdenziale, giusta la previsione dl più volte citato art. 13 legge 412/1991 in correlazione all'art. 52 legge 88/1989.
Tali condizioni sono quattro:
3 1) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
2) la comunicazione del provvedimento all'interessato;
3) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
4) la insussistenza del dolo dell'interessato, che in base alla disposizione di legge è parificato a tutti gli effetti alla omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'Ente previdenziale competente.
In tali casi le somme erogate dall'Ente non sono ripetibili. Soffermandosi sull'errore imputabile all'Ente erogatore (punto 3), la Suprema Corte ha affrontato il caso in cui l'errore del provvedimento di liquidazione dipenda dalla inesatta trasmissione dei dati rilevanti per il computo della pensione da parte del datore di lavoro: cioè, in sostanza, la imputabilità o meno all'Ente dell'errore derivato dal fatto di un terzo. Tale criterio per la imputabilità all'ente erogatore è costituito dalla disponibilità da parte dell'Ente stesso dei dati rilevanti alla corretta liquidazione della pensione (vedi fra le altre Cass. n.
2309/2009).
Nel caso in esame, essendo emerso solo in esito alle verifiche ispettive del 2012 che le CP_1 retribuzioni effettivamente corrisposte dalla CO RT Neptunia erano inferiori a quelle comunicate all' da detto ex datore di lavoro, deve concludersi per la assenza di una delle CP_1 condizioni della prospettata irripetibilità, consistente nell'errore dell'Ente erogatore;
in relazione al quale Ente erogatore si è escluso l'onere di verifica dei dati di cui dispone, di talchè l'errore derivante da omissione di tale verifica non è imputabile ai fini dell'articolo citato. Legittimo è quindi l'aggiornamento della posizione contributiva del ricorrente Quanto alla portata della norma (art. 13 co. 2 medesima legge: (“L' procede annualmente alla CP_1 verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”) invocata dall'appellante per censurare la tempestività della richiesta di ripetizione, il richiamo è inconferente, poiché tale disposizione attiene alle verifiche dei mutamenti annuali che possono prodursi nella sfera reddituale dei pensionati, con incidenza sul diritto e sulla misura del trattamento pensionistico in corso. Nella fattispecie in esame si rileva innanzitutto che la pensione di vecchiaia percepita non è emolumento soggetto a variazioni in base al reddito annuale del pensionato, riferendosi la norma alle prestazioni collegate al reddito, come alcune prestazioni di invalidità, l'assegno sociale ed altre. Dunque non sussiste un obbligo dell' di verificare i CP_2 redditi annuali del pensionato di vecchiaia.
Nel caso di specie, poi, a rigore, non si è trattato di un mutamento sopravvenuto nella posizione reddituale del ricorrente, bensì di omessa (incolpevole) ponderazione di dati reddituali pregressi, inesattamente comunicati dal datore di lavoro. Dunque non si è verificato un mutamento CP_ sopravvenuto del reddito che l' avrebbe potuto accertare, ma dati retributivi di anni trascorsi comunicati in modo parziale e inesatto dal datore di lavoro.
Per tutti tali motivi l'appello va rigettato.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali ai sensi dell'art. 152 Disp. Att.
C.p.c.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Taranto, 23 ottobre 2024
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
4