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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1355/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 624/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez.
6 e pubblicata il 24/01/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2511 I.C.I. 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 23.6.2022 nei confronti della ET spa e del Comune di Corigliano
Rossano, Resistente_1 legale rappresentante della ditta “Società_2 s.a.s.” ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 000251 1 a seguito dei mancati pagamenti degli avvisi di accertamento n.1388, 1389,
1390 e 13 91 notificatale il 21.2.2022 per un importo di € 1.761,81. Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'ingiunzione per ritenendo la mancata notifica delle cartelle poste a fondamento dell'intimazione nonché l'intervenuta prescrizione del credito
La ET spa costituitasi in giudizio, riteneva la legittimità dell'operato contestando la notifica via PEC effettuata dal ricorrente e eccependo la regolarità delle notifiche degli atti presupposti nonché chiedendo il rigetto del ricorso. Il Comune di Corigliano Rossano non si costituiva in giudizio La Corte all'udienza del
13 dicembre 2023 tratteneva la causa in decisione.
I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso.
Rispetto alla decisione proponeva appello la GE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per stessa ammissione dell'appellante, al di là del merito, il contribuente ha provveduto al pagamento delle somme contestate ma allora deve rilevarsi la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l'estinzione del procedimento con compensazione delle spese .
P.Q.M.
.La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, spese comepensate
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1355/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 624/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez.
6 e pubblicata il 24/01/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2511 I.C.I. 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 23.6.2022 nei confronti della ET spa e del Comune di Corigliano
Rossano, Resistente_1 legale rappresentante della ditta “Società_2 s.a.s.” ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 000251 1 a seguito dei mancati pagamenti degli avvisi di accertamento n.1388, 1389,
1390 e 13 91 notificatale il 21.2.2022 per un importo di € 1.761,81. Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'ingiunzione per ritenendo la mancata notifica delle cartelle poste a fondamento dell'intimazione nonché l'intervenuta prescrizione del credito
La ET spa costituitasi in giudizio, riteneva la legittimità dell'operato contestando la notifica via PEC effettuata dal ricorrente e eccependo la regolarità delle notifiche degli atti presupposti nonché chiedendo il rigetto del ricorso. Il Comune di Corigliano Rossano non si costituiva in giudizio La Corte all'udienza del
13 dicembre 2023 tratteneva la causa in decisione.
I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso.
Rispetto alla decisione proponeva appello la GE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per stessa ammissione dell'appellante, al di là del merito, il contribuente ha provveduto al pagamento delle somme contestate ma allora deve rilevarsi la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l'estinzione del procedimento con compensazione delle spese .
P.Q.M.
.La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, spese comepensate