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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/06/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Giorgio Latti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7091/2021 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], res.te in Sassari Parte_1 C.F._1
Piazza Dettori n. 7, elettivamente domiciliato in Sassari P.zza d'Italia n. 26 presso lo studio dell'avv. Carlo Pinna Parpaglia (C.F - posta elettronica certificata C.F._2
- fax 079/232063), che lo rappresenta e difende in Email_1
forza di procura allegata al presente atto,
PARTE ATTRICE
contro
, già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge
[...] P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in via Dante n. 23 (C.F.
P.E.C. FAX n. 070 40476290) è pure ex lege P.IVA_2 Email_2
domiciliato,
PARTE CONVENUTA
Pag. 1 a 10 e
C.F. , con sede in San Cesario sul Panaro Controparte_3 P.IVA_3
(MO), Corso Libertà n. 53, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Avv. Pierluigi Mancuso, ai fini del presente atto e dei successivi occorrendi rappresentata e difesa, in forza di procura speciale allegata e tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Maristella Bellistri (C.F. CodiceFiscale_3
pec: e Giancarlo Santona Email_3
( pec. , i quali dichiarano di volere CodiceFiscale_4 Email_4
ricevere ogni comunicazione agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata sopra indicati, oltre che al numero di fax 059/205.73.50, e presso lo studio del quale ultimo in Cagliari, Via Dante n.28/A,
è elettivamente domiciliata,
PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.).
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e
conclusione formulata:
1) previo accertamento del grave inadempimento alle obbligazioni assunte dal
[...]
in persona del Ministro p.t., c.f. , con sede in Roma Viale Controparte_1 P.IVA_1
Trastevere n. 76/a, domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato – Distretto di Cagliari, Via Dante
Alighieri 23, condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali
Pag. 2 a 10 subiti dagli attori, nella misura accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione
monetaria dalla data dell'evento fino al saldo.
2) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Nell'interesse del : Controparte_1
“L'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia:
1) respingere le domande attoree in quanto infondate, sia con riguardo all'an che al quantum
debeatur, in fatto e in diritto;
con vittoria di spese;
2) in via subordinata e con riserva, a seguito di sua chiamata in causa, dichiarare la compagnia
tenuta a manlevare e a tenere indenne la stessa Amministrazione Controparte_3
da ogni conseguenza pregiudizievole discendente dal giudizio, ai sensi e per gli effetti delle
condizioni di polizza, nella denegata ipotesi di una sua condanna, con vittoria di spese.”
Nell'interesse della Controparte_3
“CONCLUSIONI
- in via principale, respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto perché
avente ad oggetto una richiesta risarcitoria per danni non riconducibili casualmente alla
condanna della scuola e, conseguentemente, respingere la richiesta di pagamento nei confronti di
; Controparte_3
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del Controparte_2
, ridurre il risarcimento dovuto ex art. 1227, comma I e/o II, c.c. in ragione del concorso
[...]
colposo dell'alunno nella causazione del danno e comunque limitarlo ai soli pregiudizi che
risulteranno accertati in concreto;
Pag. 3 a 10 - sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità dell' nella CP_4
causazione del danno, respingere la richiesta risarcitoria per evidente sproporzione del quantum,
limitando il risarcimento ai postumi in concreto accertati all'esito dell'istruttoria con esclusione
di tutte le voci di danno non contemplate dal contratto di polizza sottoscritto dall' Parte_2
e prodotto sub doc. 2;
- con condanna al pagamento di spese e compensi.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio il e l Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
al fine di vedersi risarcire di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro occorso in data 10.03.2016, cagionato da una sua allora compagna di classe, nel quale l'esponente ha riportato lesioni personali.
A sostegno delle sue ragioni, l'attore ha esposto che:
- nell'anno scolastico 2015/2016 era allievo della classe 3^ C della Scuola Secondaria I°
grado, presso l'istituto comprensivo Latte Dolce – Agro di Sassari via Cedrino n. 5;
- in data 10.03.2016, alle ore 12:32, durante il cambio dell'ora di lezione, all'interno dell'aula sede della classe di , in assenza del docente, il predetto è stato colpito da Parte_1
una bottiglia d'acqua da 500 ml lanciata da una compagna di classe, la quale ha colpito il volto del minore nella parte del labbro superiore;
- il sinistro anzidetto è stato regolarmente denunciato dall'Istituto scolastico in data
22.03.2016, mediante denuncia sinistro Prot. N. 1533/II 11A inoltrata alla compagnia assicuratrice ”; Controparte_3
Pag. 4 a 10 - nella medesima data del sinistro l'esponente è stato sottoposto agli opportuni accertamenti medico sanitari presso la Clinica Odontoiatrica della A.O.U di Sassari, a seguito dei quali
è stato certificato che “all'esame obiettivo si rileva una lacerazione della gengiva
dell'arcata superiore. Tumefazione del labbro superiore. Lussazione palatale
dell'elemento 21. Eseguita Rx endorale si notano segni evidenti di frattura radicolare”.
Veniva dunque prescritta “terapia antibiotica e dieta liquida per i primi sette giorni e
semiliquida a proseguire per altri sette”, con indicazione di nuova valutazione dopo “15
giorni e a tre mesi per la possibile necrosi del dente”. A seguito di ulteriore controllo, in data 31.05.2016, è stato certificato che “a seguito di trauma necessita della devitalizzazione
dell'elemento 21”. Dunque, sottoposto a reimpianto e successiva terapia endodontica, è
stato sottoposto ad ulteriore visita medica del 28.11.2016, in occasione della quale è stata accertata una “marcata pigmentazione della dentina con conseguente danno estetico”,
ritenendo “opportuno quindi effettuare una riabilitazione protesica fissa mediante una
corona in ceramica integrale che andrà rivalutata ogni anno in quanto il paziente è ancora
nella fase di piena crescita. Tenendo conto della giovane età del paziente sarebbe
opportuno rifare il manufatto protesico ogni dieci anni”. Per tale ragione, ritenuto necessario effettuare il rifacimento della corona almeno per sei volte, il costo del trattamento è stato quantificato nell'importo di circa € 6.000,00.
Si è costituito il , il quale ha eccepito che: Controparte_1
- in data 10 marzo 2016, alle ore 12:32, il signor , allievo, nell'anno scolastico Parte_1
2015-2016, della classe 3°C dell'Istituto comprensivo “Latte Dolce – Agro di Sassari”,
all'inizio dell'ultima ora di lezione della giornata, è stato colpito al volto da una bottiglietta d'acqua lanciata da una compagna di classe;
Pag. 5 a 10 - l'incidente è avvenuto all'interno dell'aula, durante il cambio dell'ora, alla presenza dell'insegnante;
- il docente di Scienze Motorie della classe 3C, dopo il suono della campana, Persona_1
alle 12:32, si è recato presso l'aula 3°C per svolgere la quinta ora di lezione, dando il cambio,
sulla porta, alla professoressa Entrato in classe, il docente ha assistito al gesto Per_2
dell'alunna UR che ha lanciato una bottiglietta d'acqua da 500 ml, piena per un terzo, Per_3
in direzione del compagno colpendolo nel labbro superiore. L'alunno ha lamentato dolore e ha presentato sanguinamento dalla bocca;
- l'insegnante si è attivato per fornire del ghiaccio all'allievo ferito e ha provveduto contestualmente a contattare i suoi genitori;
- il sinistro è stato regolarmente denunciato, in data 22 marzo 2016, dall'Istituto scolastico alla compagnia (Prot. N. 1533/II 11°); Controparte_3
Si è costituita l' la quale ha eccepito che: Controparte_3
- in ordine alla dinamica dell'evento lesivo occorso in data 10.03.2016, alle ore 12.30 circa, si rifà alla descrizione della dinamica dell'evento fornita dal Prof. , insegnante Persona_1
presente in aula al momento dell'accadimento,
- durante il cambio dell'ora di lezione, l'alunna UR ha lanciato una bottiglietta d'acqua Per_3
da 500 ml, piena per un terzo, colpendo l'alunno sul labbro superiore che, a Parte_1
causa dell'apparecchio ortodontico dallo stesso portato, ha provocato la lacerazione della gengiva dell'arcata superiore.
All'udienza del 23/01/2024, è stata formulata una proposta conciliativa ai sensi dell'articolo 185
bis c.p.c. nei seguenti termini: rinuncia all'azione e spese nella misura minima.
Pag. 6 a 10 La parte attrice ha ritenuto di non aderire alla proposta, cosicché la causa, istruita con produzioni documentali e prova per testi, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
In ordine alla responsabilità del convenuto. CP_1
L'attore ha agito in giudizio del , stante il rapporto organico tra il personale Controparte_1
docente e l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, al fine di far accertare la sua responsabilità in ordine al sinistro occorso in data 10.03.2016, deducendo che, durante il cambio dell'ora, in assenza del docente, una sua compagna di classe lo ha colpito al volto con una bottiglietta d'acqua.
Le difese del convenuto e dell''Assicuratrice hanno escluso la CP_1 Controparte_3
responsabilità in capo all'Amministrazione stante la presenza in aula del docente,
[...]
al momento dell'evento il quale, repentino e imprevedibile, non poteva essere Persona_1
impedito.
Preliminarmente deve essere qualificata la domanda proposta dall'attore come responsabilità
extracontrattuale per culpa in vigilando ex art. 2048, comma secondo, c.c. la quale statuisce che “I
precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal
fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
In proposito, deve essere richiamato il principio formulato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
di cassazione secondo cui la presunzione di responsabilità posta dalla norma summenzionata trova applicazione limitatamente al danno cagionato da un allievo a terzi, mentre, nel diverso caso di autolesione dell'alunno, la fattispecie dev'essere valutata sotto il profilo della responsabilità
contrattuale, ai sensi dell'articolo 1218 c.c. (Cassazione civile sez. un. - 27/06/2002, n. 9346).
Lo schema di responsabilità extracontrattuale delineato dal secondo comma dell'articolo 2048 c.c.
individua quale fatto costitutivo il fatto illecito produttivo di danno commesso dall'allievo nel
Pag. 7 a 10 tempo in cui è sottoposto alla vigilanza del docente, con la conseguenza che, secondo il generale criterio di riparto dell'onere probatorio, incombe sul danneggiato, che intenda quella responsabilità
far valere, l'onere di dimostrare, non solo che l'evento dannoso si sia verificato durante l'orario scolastico, ma anche la dimostrazione della condotta lesiva del terzo.
Ai sensi del comma terzo della disposizione citata, la responsabilità del precettore è esclusa quando l'ente scolastico fornisce la prova di “non aver potuto impedire il fatto” la quale consiste nella dimostrazione che il fatto produttivo di danno non poteva essere in alcun modo previsto o, se prevedibile, non poteva in alcun modo essere prevenuto: e dunque fu un caso fortuito.
In altre parole, l'ente deve dimostrare di aver “di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure
disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al
determinarsi di detta serie causale, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli
allievi in relazione alle circostanze del caso concreto” (In questo senso, Cassazione civile sez. III
- 10/12/1998, n. 12424; Cassazione civile sez. III - 4/02/2005, n. 2272; Cassazione civile, sez. I -
9/05/2016, n. 9337).
Con riferimento all'intensità dell'obbligo di vigilanza nei confronti dell'alunno, può affermarsi che minore è l'età dello stesso, maggiori sono i doveri di protezione gravanti in capo al docente;
più
elevata è l'età dell'alunno, minore è la protezione che può esigersi da parte del docente. (In questo senso, Cassazione civile sez. III - 15/01/1980, n. 369; Cassazione civile sez. III - 31/01/2018, n.
2334)
Tutto quanto premesso in diritto, nel caso di specie, è pacifico che:
- , nell'anno scolastico 2015/2016 era allievo della classe 3^ C della Scuola Parte_1
Secondaria I° grado, presso l'istituto comprensivo Latte Dolce – Agro di Sassari via Cedrino
n. 5;
Pag. 8 a 10 - in data 10.03.2016, alle ore 12:32, durante il cambio dell'ora di lezione all'interno dell'aula sede della classe di , è stato colpito nel labbro superiore da una bottiglia d'acqua Parte_1
da 500 ml lanciata da una compagna di classe.
Dall'esame del testimone, docente scolastico, è emerso che: Persona_1
- in data 10.03.2016, durante il cambio dell'ora, l'odierno attore si trovava in aula insieme ai suoi compagni e due docenti, uno dei quali è il teste;
- erano presenti, lungo i corridoi per accedere alle aule scolastiche, i collaboratori scolastici, i quali, secondo quanto riferito dal teste, devono essere sempre presenti al fine di assicurare la vigilanza;
Part
- l'alunna ha lasciato scivolare la bottiglietta d'acqua sul banco che ha colpito al volto il precisamente sul labbro, che in quel momento aveva il viso poggiato sulle sue mani che, a loro volta, erano poggiate sul banco.
La circostanza finora descritta è altresì provata documentalmente dalla relazione del docente
[...]
(doc. 1 della costituzione del ) e dalla denuncia del sinistro Persona_1 Controparte_1
(doc. 1 atto di citazione;
doc. 3 della costituzione del;
allegata anche Controparte_1
dall' , dalle quali emerge inoltre che “l'alunno è stato prontamente Controparte_3
soccorso e nello specifico si è provveduto ad apporre ghiaccio sulla parte lesa e contestualmente
ad avvertire i genitori”.
Alla luce di quanto emerso dall'istruzione probatoria, si ritiene dimostrata la presenza fisica del docente al momento della commissione dell'illecito da parte dell'allieva e, pertanto, integrato il dovere primario del precettore diligente ai sensi del 1176, comma secondo, c.c. (Cassazione civile sez. VI - 04/06/2018, n.14216).
Inoltre, è ragionevole ritenere che il sinistro per cui è causa si sia verificato con modalità tali da non poter essere impedito in quanto, in ragione dell'età dei giovani studenti (circa 13, 14 anni), e
Pag. 9 a 10 la situazione di normalità in cui l'evento è occorso, non poteva considerarsi assolutamente prevedibile nonostante la più attiva sorveglianza del docente.
In considerazione della stessa prospettazione di parte attrice e della prova fornita dal
[...]
in ordine alla imprevedibilità dell'evento, la domanda attorea deve essere rigettata. Controparte_1
Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt.
91 e seguenti c.p.c., e quindi poste a carico di (valore della controversia Parte_1
indeterminabile - complessità bassa;
compensi minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna a rimborsare al l' Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
le spese di lite, che si liquidano in euro 3.809 per ciascuno dei convenuti costituiti, oltre
[...]
spese esenti, spese generali, IVA e CPA.
Cagliari, 06.06.2025
Il Giudice
Giorgio Latti
Pag. 10 a 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Giorgio Latti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7091/2021 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], res.te in Sassari Parte_1 C.F._1
Piazza Dettori n. 7, elettivamente domiciliato in Sassari P.zza d'Italia n. 26 presso lo studio dell'avv. Carlo Pinna Parpaglia (C.F - posta elettronica certificata C.F._2
- fax 079/232063), che lo rappresenta e difende in Email_1
forza di procura allegata al presente atto,
PARTE ATTRICE
contro
, già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge
[...] P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in via Dante n. 23 (C.F.
P.E.C. FAX n. 070 40476290) è pure ex lege P.IVA_2 Email_2
domiciliato,
PARTE CONVENUTA
Pag. 1 a 10 e
C.F. , con sede in San Cesario sul Panaro Controparte_3 P.IVA_3
(MO), Corso Libertà n. 53, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Avv. Pierluigi Mancuso, ai fini del presente atto e dei successivi occorrendi rappresentata e difesa, in forza di procura speciale allegata e tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Maristella Bellistri (C.F. CodiceFiscale_3
pec: e Giancarlo Santona Email_3
( pec. , i quali dichiarano di volere CodiceFiscale_4 Email_4
ricevere ogni comunicazione agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata sopra indicati, oltre che al numero di fax 059/205.73.50, e presso lo studio del quale ultimo in Cagliari, Via Dante n.28/A,
è elettivamente domiciliata,
PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.).
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e
conclusione formulata:
1) previo accertamento del grave inadempimento alle obbligazioni assunte dal
[...]
in persona del Ministro p.t., c.f. , con sede in Roma Viale Controparte_1 P.IVA_1
Trastevere n. 76/a, domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato – Distretto di Cagliari, Via Dante
Alighieri 23, condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali
Pag. 2 a 10 subiti dagli attori, nella misura accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione
monetaria dalla data dell'evento fino al saldo.
2) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Nell'interesse del : Controparte_1
“L'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia:
1) respingere le domande attoree in quanto infondate, sia con riguardo all'an che al quantum
debeatur, in fatto e in diritto;
con vittoria di spese;
2) in via subordinata e con riserva, a seguito di sua chiamata in causa, dichiarare la compagnia
tenuta a manlevare e a tenere indenne la stessa Amministrazione Controparte_3
da ogni conseguenza pregiudizievole discendente dal giudizio, ai sensi e per gli effetti delle
condizioni di polizza, nella denegata ipotesi di una sua condanna, con vittoria di spese.”
Nell'interesse della Controparte_3
“CONCLUSIONI
- in via principale, respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto perché
avente ad oggetto una richiesta risarcitoria per danni non riconducibili casualmente alla
condanna della scuola e, conseguentemente, respingere la richiesta di pagamento nei confronti di
; Controparte_3
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del Controparte_2
, ridurre il risarcimento dovuto ex art. 1227, comma I e/o II, c.c. in ragione del concorso
[...]
colposo dell'alunno nella causazione del danno e comunque limitarlo ai soli pregiudizi che
risulteranno accertati in concreto;
Pag. 3 a 10 - sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità dell' nella CP_4
causazione del danno, respingere la richiesta risarcitoria per evidente sproporzione del quantum,
limitando il risarcimento ai postumi in concreto accertati all'esito dell'istruttoria con esclusione
di tutte le voci di danno non contemplate dal contratto di polizza sottoscritto dall' Parte_2
e prodotto sub doc. 2;
- con condanna al pagamento di spese e compensi.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio il e l Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
al fine di vedersi risarcire di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro occorso in data 10.03.2016, cagionato da una sua allora compagna di classe, nel quale l'esponente ha riportato lesioni personali.
A sostegno delle sue ragioni, l'attore ha esposto che:
- nell'anno scolastico 2015/2016 era allievo della classe 3^ C della Scuola Secondaria I°
grado, presso l'istituto comprensivo Latte Dolce – Agro di Sassari via Cedrino n. 5;
- in data 10.03.2016, alle ore 12:32, durante il cambio dell'ora di lezione, all'interno dell'aula sede della classe di , in assenza del docente, il predetto è stato colpito da Parte_1
una bottiglia d'acqua da 500 ml lanciata da una compagna di classe, la quale ha colpito il volto del minore nella parte del labbro superiore;
- il sinistro anzidetto è stato regolarmente denunciato dall'Istituto scolastico in data
22.03.2016, mediante denuncia sinistro Prot. N. 1533/II 11A inoltrata alla compagnia assicuratrice ”; Controparte_3
Pag. 4 a 10 - nella medesima data del sinistro l'esponente è stato sottoposto agli opportuni accertamenti medico sanitari presso la Clinica Odontoiatrica della A.O.U di Sassari, a seguito dei quali
è stato certificato che “all'esame obiettivo si rileva una lacerazione della gengiva
dell'arcata superiore. Tumefazione del labbro superiore. Lussazione palatale
dell'elemento 21. Eseguita Rx endorale si notano segni evidenti di frattura radicolare”.
Veniva dunque prescritta “terapia antibiotica e dieta liquida per i primi sette giorni e
semiliquida a proseguire per altri sette”, con indicazione di nuova valutazione dopo “15
giorni e a tre mesi per la possibile necrosi del dente”. A seguito di ulteriore controllo, in data 31.05.2016, è stato certificato che “a seguito di trauma necessita della devitalizzazione
dell'elemento 21”. Dunque, sottoposto a reimpianto e successiva terapia endodontica, è
stato sottoposto ad ulteriore visita medica del 28.11.2016, in occasione della quale è stata accertata una “marcata pigmentazione della dentina con conseguente danno estetico”,
ritenendo “opportuno quindi effettuare una riabilitazione protesica fissa mediante una
corona in ceramica integrale che andrà rivalutata ogni anno in quanto il paziente è ancora
nella fase di piena crescita. Tenendo conto della giovane età del paziente sarebbe
opportuno rifare il manufatto protesico ogni dieci anni”. Per tale ragione, ritenuto necessario effettuare il rifacimento della corona almeno per sei volte, il costo del trattamento è stato quantificato nell'importo di circa € 6.000,00.
Si è costituito il , il quale ha eccepito che: Controparte_1
- in data 10 marzo 2016, alle ore 12:32, il signor , allievo, nell'anno scolastico Parte_1
2015-2016, della classe 3°C dell'Istituto comprensivo “Latte Dolce – Agro di Sassari”,
all'inizio dell'ultima ora di lezione della giornata, è stato colpito al volto da una bottiglietta d'acqua lanciata da una compagna di classe;
Pag. 5 a 10 - l'incidente è avvenuto all'interno dell'aula, durante il cambio dell'ora, alla presenza dell'insegnante;
- il docente di Scienze Motorie della classe 3C, dopo il suono della campana, Persona_1
alle 12:32, si è recato presso l'aula 3°C per svolgere la quinta ora di lezione, dando il cambio,
sulla porta, alla professoressa Entrato in classe, il docente ha assistito al gesto Per_2
dell'alunna UR che ha lanciato una bottiglietta d'acqua da 500 ml, piena per un terzo, Per_3
in direzione del compagno colpendolo nel labbro superiore. L'alunno ha lamentato dolore e ha presentato sanguinamento dalla bocca;
- l'insegnante si è attivato per fornire del ghiaccio all'allievo ferito e ha provveduto contestualmente a contattare i suoi genitori;
- il sinistro è stato regolarmente denunciato, in data 22 marzo 2016, dall'Istituto scolastico alla compagnia (Prot. N. 1533/II 11°); Controparte_3
Si è costituita l' la quale ha eccepito che: Controparte_3
- in ordine alla dinamica dell'evento lesivo occorso in data 10.03.2016, alle ore 12.30 circa, si rifà alla descrizione della dinamica dell'evento fornita dal Prof. , insegnante Persona_1
presente in aula al momento dell'accadimento,
- durante il cambio dell'ora di lezione, l'alunna UR ha lanciato una bottiglietta d'acqua Per_3
da 500 ml, piena per un terzo, colpendo l'alunno sul labbro superiore che, a Parte_1
causa dell'apparecchio ortodontico dallo stesso portato, ha provocato la lacerazione della gengiva dell'arcata superiore.
All'udienza del 23/01/2024, è stata formulata una proposta conciliativa ai sensi dell'articolo 185
bis c.p.c. nei seguenti termini: rinuncia all'azione e spese nella misura minima.
Pag. 6 a 10 La parte attrice ha ritenuto di non aderire alla proposta, cosicché la causa, istruita con produzioni documentali e prova per testi, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
In ordine alla responsabilità del convenuto. CP_1
L'attore ha agito in giudizio del , stante il rapporto organico tra il personale Controparte_1
docente e l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, al fine di far accertare la sua responsabilità in ordine al sinistro occorso in data 10.03.2016, deducendo che, durante il cambio dell'ora, in assenza del docente, una sua compagna di classe lo ha colpito al volto con una bottiglietta d'acqua.
Le difese del convenuto e dell''Assicuratrice hanno escluso la CP_1 Controparte_3
responsabilità in capo all'Amministrazione stante la presenza in aula del docente,
[...]
al momento dell'evento il quale, repentino e imprevedibile, non poteva essere Persona_1
impedito.
Preliminarmente deve essere qualificata la domanda proposta dall'attore come responsabilità
extracontrattuale per culpa in vigilando ex art. 2048, comma secondo, c.c. la quale statuisce che “I
precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal
fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
In proposito, deve essere richiamato il principio formulato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
di cassazione secondo cui la presunzione di responsabilità posta dalla norma summenzionata trova applicazione limitatamente al danno cagionato da un allievo a terzi, mentre, nel diverso caso di autolesione dell'alunno, la fattispecie dev'essere valutata sotto il profilo della responsabilità
contrattuale, ai sensi dell'articolo 1218 c.c. (Cassazione civile sez. un. - 27/06/2002, n. 9346).
Lo schema di responsabilità extracontrattuale delineato dal secondo comma dell'articolo 2048 c.c.
individua quale fatto costitutivo il fatto illecito produttivo di danno commesso dall'allievo nel
Pag. 7 a 10 tempo in cui è sottoposto alla vigilanza del docente, con la conseguenza che, secondo il generale criterio di riparto dell'onere probatorio, incombe sul danneggiato, che intenda quella responsabilità
far valere, l'onere di dimostrare, non solo che l'evento dannoso si sia verificato durante l'orario scolastico, ma anche la dimostrazione della condotta lesiva del terzo.
Ai sensi del comma terzo della disposizione citata, la responsabilità del precettore è esclusa quando l'ente scolastico fornisce la prova di “non aver potuto impedire il fatto” la quale consiste nella dimostrazione che il fatto produttivo di danno non poteva essere in alcun modo previsto o, se prevedibile, non poteva in alcun modo essere prevenuto: e dunque fu un caso fortuito.
In altre parole, l'ente deve dimostrare di aver “di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure
disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al
determinarsi di detta serie causale, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli
allievi in relazione alle circostanze del caso concreto” (In questo senso, Cassazione civile sez. III
- 10/12/1998, n. 12424; Cassazione civile sez. III - 4/02/2005, n. 2272; Cassazione civile, sez. I -
9/05/2016, n. 9337).
Con riferimento all'intensità dell'obbligo di vigilanza nei confronti dell'alunno, può affermarsi che minore è l'età dello stesso, maggiori sono i doveri di protezione gravanti in capo al docente;
più
elevata è l'età dell'alunno, minore è la protezione che può esigersi da parte del docente. (In questo senso, Cassazione civile sez. III - 15/01/1980, n. 369; Cassazione civile sez. III - 31/01/2018, n.
2334)
Tutto quanto premesso in diritto, nel caso di specie, è pacifico che:
- , nell'anno scolastico 2015/2016 era allievo della classe 3^ C della Scuola Parte_1
Secondaria I° grado, presso l'istituto comprensivo Latte Dolce – Agro di Sassari via Cedrino
n. 5;
Pag. 8 a 10 - in data 10.03.2016, alle ore 12:32, durante il cambio dell'ora di lezione all'interno dell'aula sede della classe di , è stato colpito nel labbro superiore da una bottiglia d'acqua Parte_1
da 500 ml lanciata da una compagna di classe.
Dall'esame del testimone, docente scolastico, è emerso che: Persona_1
- in data 10.03.2016, durante il cambio dell'ora, l'odierno attore si trovava in aula insieme ai suoi compagni e due docenti, uno dei quali è il teste;
- erano presenti, lungo i corridoi per accedere alle aule scolastiche, i collaboratori scolastici, i quali, secondo quanto riferito dal teste, devono essere sempre presenti al fine di assicurare la vigilanza;
Part
- l'alunna ha lasciato scivolare la bottiglietta d'acqua sul banco che ha colpito al volto il precisamente sul labbro, che in quel momento aveva il viso poggiato sulle sue mani che, a loro volta, erano poggiate sul banco.
La circostanza finora descritta è altresì provata documentalmente dalla relazione del docente
[...]
(doc. 1 della costituzione del ) e dalla denuncia del sinistro Persona_1 Controparte_1
(doc. 1 atto di citazione;
doc. 3 della costituzione del;
allegata anche Controparte_1
dall' , dalle quali emerge inoltre che “l'alunno è stato prontamente Controparte_3
soccorso e nello specifico si è provveduto ad apporre ghiaccio sulla parte lesa e contestualmente
ad avvertire i genitori”.
Alla luce di quanto emerso dall'istruzione probatoria, si ritiene dimostrata la presenza fisica del docente al momento della commissione dell'illecito da parte dell'allieva e, pertanto, integrato il dovere primario del precettore diligente ai sensi del 1176, comma secondo, c.c. (Cassazione civile sez. VI - 04/06/2018, n.14216).
Inoltre, è ragionevole ritenere che il sinistro per cui è causa si sia verificato con modalità tali da non poter essere impedito in quanto, in ragione dell'età dei giovani studenti (circa 13, 14 anni), e
Pag. 9 a 10 la situazione di normalità in cui l'evento è occorso, non poteva considerarsi assolutamente prevedibile nonostante la più attiva sorveglianza del docente.
In considerazione della stessa prospettazione di parte attrice e della prova fornita dal
[...]
in ordine alla imprevedibilità dell'evento, la domanda attorea deve essere rigettata. Controparte_1
Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt.
91 e seguenti c.p.c., e quindi poste a carico di (valore della controversia Parte_1
indeterminabile - complessità bassa;
compensi minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna a rimborsare al l' Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
le spese di lite, che si liquidano in euro 3.809 per ciascuno dei convenuti costituiti, oltre
[...]
spese esenti, spese generali, IVA e CPA.
Cagliari, 06.06.2025
Il Giudice
Giorgio Latti
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